F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 104/CSA del 15 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale respingeva il reclamo proposto dalla società U.S.D. Alto Tavoliere San Severo, e per l’effetto omologava il risultato di 2-0 conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Taranto F.C. 1927 / U.S.D. Alto Tavoliere San Severo, valevole per la quinta giornata del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D - 2017/2018 – Girone H, condannando la reclamante alla refusione delle spese processuali in favore della reclamata Taranto F.C. 1929 s.r.l..

Avverso tale decisione la società U.S.D. Alto Tavoliere San Severo proponeva reclamo ex art. 36 C.G.S., eccependo l’irregolarità della posizione del calciatore Scoppetta Salvatore, nonché dei calciatori Galdaen Mariano e Li Gotti Francesco, tutti schierati dalla società resistente durante la partita Taranto F.C. 1927/U.S.D. Alto Tavoliere San Severo, e chiedendo, ai sensi dell’art. 17, comma 5, C.G.S., la decretazione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in proprio favore.

In subordine, chiedeva la riforma della decisione emessa dal Giudice Sportivo nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese.

Nello specifico la reclamante eccepiva l’irregolarità del tesseramento da parte della società Taranto F.C. 1927 S.r.l. del calciatore Scoppetta Salvatore per violazione dell’art. 116 NOIF.

Per quanto concerne la posizione dei calciatori Galdean Mariano e Li Gotti Francesco, invece, la reclamante eccepiva l’irregolarità dei tesseramenti, poiché sottoscritti, rispettivamente in data 24.08.2017 ed in data 18.09.2017, dal Presidente del Taranto F.C. 1927, sig.ra Zelatore Elisabetta, nei cui confronti era stata irrogata, ex art. 32 sexies CGS, a partire dal 18.08.2017 la sanzione della inibizione di mesi due e giorni venti.

Si costituiva la reclamata Taranto F.C. 1927 S.r.l. rilevando l’inammissibilità del reclamo proposto dalla U.S.D. Tavoliere San Severo per violazione del divieto di ius novum, nonché la sua infondatezza. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità del reclamo; in subordine per il rigetto dell’avversa domanda.

In data 30.11.2017, questa Corte, letti gli atti del procedimento, disponeva la trasmissione degli atti del presente giudizio al Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – affinché si pronunciasse sulla regolarità del tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore.

Con Com. Uff. n.13/2018/TFN, il Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti si pronunciava sulla questione rimessa, deducendo la regolarità del tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore.

Pertanto, tenuto conto delle determinazioni assunte dal Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti in ordine al tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore da parte della società Taranto F.C. 1927, il reclamo proposto dalla società U.S.D. Alto Tavoliere San Severo è da ritenersi infondato e pertanto va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Preliminarmente va ribadita la regolarità del tesseramento dei calciatori Galdean Mariano e di Li Gotti Francesco, essendo stati i loro contratti sottoscritti dal Vicepresidente del Taranto F.C. 1927, sig. Bongiovanni Antonio, delegato alla firma al pari del Presidente, sig.ra Zelatore Elisabetta, nei cui confronti era stata irrogata, ex art. 32 sexies CGS,  a partire dal 18.08.2017 la sanzione della inibizione di mesi 2 e giorni 20.

Per quanto attiene alla posizione del calciatore Scoppetta Salvatore, la reclamante eccepiva l’errata interpretazione e applicazione dell’art. 116 NOIF, sostenendo che lo stesso, almeno fino al 10.07.2017, sarebbe stato legato alla società Sicula Leonzio, società che all’esito della stagione sportiva 2016/2017 aveva ottenuto la promozione al Campionato Nazionale di Serie C.

Come si è detto, sulla interpretazione dell’art. 116 NOIF si è pronunciata, nel corso della riunione tenutasi in data 25.11.2002, la Corte Federale secondo cui “L’art. 116 NOIF prevede che le società del Campionato Nazionale Dilettanti neopromosse al Campionato di Serie C 2 hanno diritto di stipulare dal 1 al 10 luglio il contratto da “professionista” con i calciatori “non professionisti. Questi calciatori, peraltro, possono beneficiare di una particolare agevolazione in quanto il successivo art. 117, comma 4, dispone che il calciatore non professionista che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da professionista e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può chiedere un nuovo tesseramento da non professionista fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art.

116”- comunicato ufficiale n. 6/Cf 2002-2003.

Orbene, il Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti con Com. Uff. 13/2018 TFN, pronunciandosi sulla interpretazione dell’art. 116 NOIF, ha osservato che nessun obbligo può ritenersi sussistente in capo alle società neopromosse dal Campionato di Serie D a quello di Serie C, di stipulare con i propri calciatori –  tesserati nel corso della precedente stagione sportiva con contratto da “non professionista”–  dal 1 al 10 luglio, un contratto “da professionista”.

Pertanto, non può ritenersi che i calciatori tesserati nel corso della precedente stagione sportiva con contratto da “non professionista” siano legalmente vincolati, fino al 10 luglio, alle società che abbiano ottenuto la promozione al Campionato Nazionale di Serie C2.

La norma, infatti, attribuisce a costoro la facoltà, e non l’obbligo, di attendere entro la data del 10 luglio l’eventuale rinnovo del contratto “da professionista” da parte della società di appartenenza.

Nulla osta che gli stessi calciatori, al termine della stagione sportiva, siglino accordi nuovi con società diverse, ancor prima della scadenza del 10 luglio, dovendosi il loro contratto “da non professionista” intendersi risolto per effetto della maturata promozione.

Non residua quindi alcun dubbio circa la regolarità del tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore, a far data dal 04.07.2017, da parte della reclamata Taranto F.C. 1929 S.r.l..

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Alto Tavoliere San Severo di San Severo (Foggia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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