F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 104/CSA del 15 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI DIO NUNZIO DARIO SEGUITO GARA ACIREALE/ERCOLANESE DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI DIO NUNZIO DARIO SEGUITO GARA ACIREALE/ERCOLANESE DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

Con il gravame, fatto pervenire in data 13.3.2018 la società A.S.D. Acireale avversava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018 con la quale, seguito gara Acireale/Ercolanese del 25.2.2018, infliggeva la sanzione della squalifica per 3

giornate effettive di gara inflitta al Sig. Nunzio Dario Di Dio, per aver, al termine della gara, calciato con violenza un pallone in direzione di un A.A., sfiorandogli la testa.

La reclamante, invocava la riduzione della sanzione inflitta.

All'udienza, il patrono della reclamante insisteva per l'accoglimento del gravame.

Il gravame è infondato. Il gesto in contestazione compiuto dal tesserato, come ricostruito dal referto in atti, lungi dall'atteggiarsi a fortuita convergenza di traiettorie, appare viceversa connotato da un'intenzionalità violenta che rende, ad avviso di questa Corte, del tutto appropriata la sanzione inflitta. Ciò anche in considerazione della specifica qualità di allenatore in seconda rivestita nella specie dal tesserato in questione, dal quale era dunque esigibile un maggior grado di rispetto nei confronti del direttore di gara e dei suoi collaboratori.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’Assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Acireale di Acireale (Catania).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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