F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 104/CSA del 15 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PAGANA GIUSEPPE SEGUITO GARA IGEA VIRTUS BARCELLONA/TROINA DEL 4.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.3.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PAGANA GIUSEPPE SEGUITO GARA IGEA VIRTUS BARCELLONA/TROINA DEL 4.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.3.2018)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale decideva di sanzionare con la squalifica per 2 giornate effettive di gara il Sig. Pagana Giuseppe, allenatore dell'ASD Troina a seguito della condotta tenuta nella partita di campionato di Serie D, Girone 1, Igea Virtus Barcellona/A.S.D. Troina disputata in data 04.03.2018, e segnatamente per avere protestato utilizzando termine irriguardoso all’indirizzo della Terna Arbitrale (Com. Uff. n. 109 del 07.03.2018). Infatti, come risulta dal rapporto di gara, il 1° Assistente Arbitrale di gara, Sig. Francesco Valente, al 27° del 2° tempo faceva allontanare, dopo aver chiamato il collega Arbitro Sig. Francesco Carrione, l'Allenatore della A.S.D. Troina, Sig. Giuseppe Pagana, per eccessive proteste (ripeteva più volte "è una vergogna").
Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo il Presidente della ASD Troina, in nome e per conto della stessa, rilevando in fatto: che al 27° del secondo tempo un giocatore della squadra avversaria veniva contrastato in modo falloso da due calciatori del Troina; che l'Arbitro, in tale occasione, decideva di ammonire un giocatore della ricorrente, il Sig. Ruano Castellanos Aitor, che era stato già ammonito in precedenza; che l'Allenatore, Sig. Pagana Giuseppe, inizialmente evidenziava all'Assistente Arbitrale che il fallo non era stato commesso dal Sig. Ruano Castellano Aitor, ma da un altro giocatore del Troina e riferiva all'Assistente "aiuti il suo collega glielo dica che ha sbagliato persona, ci stiamo giocando un campionato, usate buon senso!!!"; che a quel punto l'Assistente si rivolgeva all'Arbitro, essendo convinto il Sig. Pagana che gli avrebbe segnalato lo scambio di persona, ed invece l'Assistente comunicava all' Arbitro di allontanare l'Allenatore; che la partita in oggetto era uno scontro di vertice e quindi gara importantissima ed emotivamente tesa; che al termine della gara il Sig. Pagana Giuseppe andava personalmente a scusarsi con Assistente e Arbitro; che il Sig. Pagana Giuseppe è persona corretta e soprattutto collaborativa con la Terna Arbitrale.
Il ricorrente eccepisce, in diritto, l'eccessività della squalifica di n. due giornate comminata; che l'allenatore non si è rivolto personalmente all'Assistente ma, come si evidenzia dagli atti, imprecava in generale "è una vergogna"; chiede, in conclusione, la parziale revisione del provvedimento sanzionatorio.
Il reclamo proposto dalla A.S.D. Troina è fondato e pertanto va accolto per le seguenti considerazioni in
DIRITTO
La Corte, in primo luogo, precisa che ai fini della decisione non si può che muovere dalla disposizione di cui all'art. 19, comma 1, C.G.S. allorché si prevede, per tutti i tesserati, senza distinzione alcuna di ruolo, la sanzione della squalifica "per 1 o più giornate di gara" ove vi sia stata una violazione delle norme federali.
Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al Sig. Pagana, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il Sig. Pagana, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo.
Infatti, all'Allenatore di cui trattatasi deve essere imputata una brevissima espressione, forse pronunciata in termini generali e non anche indirizzata esplicitamente nei confronti della Terna arbitrale, espressione peraltro, se diretta proprio alla Terna, nemmeno ingiuriosa od offensiva ma meramente irriguardosa.
In altri termini, non può non mettersi in dubbio che le tre parole ("è una vergogna") pronunziate dal Pagana fossero effettivamente dirette all'Arbitro e/o all'Assistente Arbitrale, con intento lesivo del loro prestigio ed onorabilità.
L'atteggiamento ascrivibile al tecnico in questione può e deve essere qualificato, invece, come meramente irriguardoso e/o irrispettoso, essendosi concretato in semplici manifestazioni di protesta e di dissenso, pur innegabilmente scomposte, per ragioni tecnico-disciplinari non condivise. Pertanto, nel comportamento tenuto dal Pagana non è ravvisabile né quella condotta "gravemente antisportiva" né quella condotta "ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara", che l'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. sanziona con la squalifica per due giornate.
Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di un'ulteriore significativa diminuente, quale lo stato di tensione della gara, importante scontro al vertice del campionato.
Dunque, pur dovendo il comportamento dell'allenatore in questione essere stigmatizzato con fermezza ed essendo meritevole di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta del medesimo, nonché il momento di concitazione agonistica in cui l'Allenatore ha pronunciato l'espressione oggetto di censura.
Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione nel minimo edittale di cui all'art. 19, comma 4, lett. a). Per l'effetto, la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Pagana Giuseppe può essere ridotta, come appare equo, da 2 ad 1 giornata effettiva di gara.
Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Troina di Troina (Enna) e riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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