F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 104/CSA del 15 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ESPOSITO GERARDO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ERCOLANESE/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D.  A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ESPOSITO GERARDO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ERCOLANESE/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018)

La società A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al sig. Esposito Gerardo seguito gara del Campionato Nazionale Juniores Ercolanese/Gelbison Vallo della Lucania del 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018) per aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di Gara, sia alla notifica del provvedimento disciplinare che al termine della gara, sostava indebitamente nel recito di gioco reiterando le espressioni irriguardose.

La Società ricorrente chiede di considerare le espressioni rivolte dall’Esposito al Direttore di gara non finalizzate a lederne il prestigio e l’onorabilità bensì una forma irrispettosa di giudizio del suo operato, spinte da sconforto sportivo per l’inferiorità numerica e, successivamente, per il risultato sfavorevole conseguito.

A sostegno di ciò chiede che venga confrontato il presente ricorso con precedenti decisioni di questa Corte in merito a fatti analoghi.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Società ricorrente chiede una riduzione della squalifica al minimo di  2 (due) giornate o, in subordine, a 3 (tre) giornate effettive.

La Corte, esaminato il ricorso, ritiene che l’appello può essere parzialmente accolto.

La condotta del Signor Esposito difatti, pur meritevole di sanzione, non può essere qualificabile come offensiva nei confronti dell’onore e decoro dell’arbitro bensì irriguardosa e, tenendo conto del contesto, caratterizzata dal momento di concitazione agonistica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 di Somma Vesuviana (Napoli), riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it