F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 147/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 127/CSA del 20 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LICATA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 30.6.2018 – GARE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI LICATA/VIGOR TRANI DEL 04.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 251 del 05.04.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LICATA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

  • SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 30.6.2018 – GARE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;
  • AMMENDA DI € 1.000,00 

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI LICATA/VIGOR TRANI

DEL 04.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 251 del 05.04.2018)

Con il gravame, pervenuto il 13.4.2018 la società A.S..D Licata Calcio ricorreva avverso le sanzioni:

  • della squalifica del campo di gioco sino al 30.6.2018;
  • ammenda di € 1.000,00; inflitte dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti con Com. Uff. n. 251 del 5.4.2018 a seguito della gara Licata/Vigor Trani disputata il 4.4.2018.

Tale provvedimento è stato assunto perchè propri sostenitori:

  • nel corso del 2^ tempo di gioco, lanciato sputi all'indirizzo di un A.A., attingendolo in diverse parti del corpo e della divisa;
  • nel corso del 2^ tempo di gioco, fatto indebito ingresso (in n. 3 sostenitori) nel recinto di gioco, costringendo le forze dell'ordine a intervenire per evitare un aggravamento della condotta;
  • al termine della gara, lanciato numerosi oggetti contundenti all'indirizzo della terna arbitrale (tra cui 50 bottigliette d'acqua anche piene, pietre e accendini) e dei componenti della squadra avversaria (tra cui 20 bottigliette d'acqua, colpendo anche un A.A.), rendendo così estremamente difficoltoso il rientro negli spogliatoi, consentito solo dal fattivo intervento della forze dell'ordine; fra gli altri oggetti lanciati da detti sostenitori, una bottiglia piena d'acqua da 2 lt cadeva a poca distanza da un A.A.;
  • al termine della gara, fatto nuovamente indebito ingresso in numero imprecisato nel recinto di gioco, nella circostanza rivolgendo espressioni gravemente intimidatorie nei confronti degli ufficiali di gara;  
  • nel corso della gara, introdotto un fumogeno nel settore a loro riservato;
  • al termine della gara, dopo che la terna arbitrale aveva guadagnato il proprio spogliatoio, soggetti non identificati ma chiaramente riconducibili alla Società colpivano ripetutamente la porta dello spogliatoio con violenti pugni; inoltre gli addetti alla vigilanza, nel corso della gara e al termine della stessa, aprivano i cancelli di accesso al recinto di gioco così consentendo l'indebito ingresso dei sostenitori e le conseguenti condotte.

Il Giudice Sportivo precisa che la sanzione è stata determinata come in premessa in considerazione della estrema gravità della condotta tenuta, idonea a cagionare grave danno all'incolumità dei presenti, nonché della violazione degli obblighi di vigilanza e protezione in capo ai rispettivi addetti, così agevolando i descritti comportamenti.

All'udienza di questa Corte tenutasi il 20.4.2018, erano presenti per la reclamante l’Avv. Valori e il signor Scimonelli i quali invocavano l'annullamento e, in via gradata, la riduzione alla sola ammenda o all'obbligo di disputare uno o più gare casalinghe con chiusura di alcuni settori dello stadio ai propri sostenitori, deducendo essenzialmente l'assenza di responsabilità della dirigenza del Licata per i fatti in contestazione, imputabili ad una minoranza di sostenitori, e la sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla reale consistenza degli stessi, che sarebbero stati travisati nei referti della terna arbitrale prima e dal Giudice Sportivo poi.

Ad avviso della Corte, il gravame è da rigettare per ciò che attiene alla squalifica del campo e parzialmente da accogliere riguardo all'ammenda.  

Va anzitutto precisato che a fondare la responsabilità della reclamante - come nella specie declinata dal Giudice sportivo - può risultare del tutto sufficiente la condotta tenuta dai propri sostenitori e le violazioni imputabili agli addetti alla vigilanza, senza che sia anche necessaria una fattiva partecipazione personale della dirigenza.  

Nella specie, la sanzione oggetto di reclamo trova infatti fondamento principalmente nell'inammissibile comportamento della tifoseria e in quello, nel minimo lontano da un elementare standard di diligenza e prudenza, degli addetti alla vigilanza, per vero non smentito dalle argomentazioni difensive.

Riguardo alle condotte imputate alla tifoseria, non si rilevano infatti sostanziali diversità nella ricostruzione dei fatti fra referti della terna arbitrale e memoria difensiva, risultando viceversa incontroverso che alcuno dei componenti della prima sia stato materialmente colpito dagli oggetti (diverso è il caso degli sputi) lanciati dalla tifoseria. A fronte di ciò, alcun elemento realmente probante in senso esimente o attenuante può intravedersi nella considerazione, di ordine meramente statistico, che troppi oggetti sarebbero stati lanciati dagli spalti perché alcuno potesse rimanerne non colpito. 70 bottigliette piene d'acqua (comprese, dunque, quelle lanciate all'indirizzo dei componenti della squadra avversaria), più la bottiglia (piena essa pure) da 2 lt. caduta non lontano da un A.A., unitamente agli altri oggetti (che almeno per quanto attiene agli accendini non appaiono negati neppure nella memoria difensiva) che constano lanciati dai sostenitori del Licata secondo i referti arbitrali, sono ragionevolmente sufficienti a creare una situazione di pericolo concreto - e non semplicemente potenziale - per l'incolumità fisica della terna arbitrale e dei giocatori avversari. Tanto basta, ad avviso di questa Corte, per aderire alla lettura del Giudice sportivo nella valutazione di estrema gravità della condotta tenuta, idonea a cagionare grave danno all'incolumità dei presenti.

In ordine alla violazione degli obblighi di vigilanza e protezione in capo agli addetti del Licata, realizzatasi nella specie mediante l'apertura dei cancelli di accesso al recinto di gioco da parte degli addetti alla vigilanza, mette conto evidenziare che ciò risulta accaduto, per quanto in atti, sia nel corso della gara che al termine della stessa. In proposito, è del tutto evidente che ne sarebbe sortito il prevedibile effetto di agevolare i descritti comportamenti qui in contestazione. Specie considerando la consapevolezza, di cui la reclamante offre dimostrazione nella memoria difensiva, della delicatezza della gara de qua tenuto conto di quanto accaduto nella partita di andata. A questo riguardo, anzi, l'imponente schieramento di forze di polizia (di cui parimenti si dà conto nella suindicata memoria) doveva suggerire di dare incisive e rafforzate disposizioni in senso assolutamente contrario ai propri addetti destinati al presidio dei cancelli.  

Contraddittorio, per concludere sul punto, appare poi l'argomento difensivo secondo il quale i soggetti della cui indebita presenza nel recinto di gioco danno conto i referti sarebbero stati esponenti delle forze di polizia, atteso che, per quanto in atti, queste ultime si sono, di contro, prontamente attivate a tutela della salvaguardia dell'incolumità della terna arbitrale, in particolare a fine gara.

Riguardo agli sputi, la condotta - gravemente offensiva nei confronti del lavoro arbitrale - appare di peculiare gravità, non solo in sé ma anche in quanto reiterata, come in atti, nel corso del 2^ tempo della gara di che trattasi.  

Per quanto concerne infine l'ammenda, considerato che essa, per sua natura, tende a colpire, in ultima analisi, più la società che la tifoseria, questa Corte ritiene appropriato riquantificarla in € 800,00, affinché nel bilanciamento risulti maggiormente evidente che, in casi come quello di specie, i principali danti causa della misura afflittiva sono da individuare proprio nei sostenitori.  

  Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Licata Calcio di Licata (Agrigento) riduce la sanzione dell’ammenda a € 800,00.

            Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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