F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 147/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 127/CSA del 20 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. INGRETOLLI CRISTIANO SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/SAN TEODORO 15.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. INGRETOLLI CRISTIANO SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/SAN TEODORO 15.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018)

La A.S.D. Calcio Flaminia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.127 del 16.4.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Calcio Flaminia e San Teodoro del 15.4.2018, ha comminato la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Ingretolli Cristiano “per avere rivolto ad un A.A. espressione ingiuriosa e frase blasfema”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica del calciatore la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che la frase rivolta dal calciatore all’A.A. è stata male interpretata dallo stesso che si sarebbe limitato a richiamare l’attenzione dell’Arbitro.

Il ricorso va respinto in quanto il comportamento tenuto dal calciatore Ingretolli Cristiano, sulla scorta del referto arbitrale, va sanzionato sia per la espressione blasfema che per quella ingiuriosa nei confronti dell’A.A..

             Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Flaminia di Civita Castellana (Viterbo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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