F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 147/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 127/CSA del 20 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARITIME FUTSAL AUGUSTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MURO SALVATORE SEGUITO GARA META C5/ MARITIME FUTSAL AUGUSTA DEL 15.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 786 del 17.4.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARITIME FUTSAL AUGUSTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MURO SALVATORE SEGUITO GARA META C5/ MARITIME FUTSAL AUGUSTA DEL 15.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 786 del 17.4.2018)
Con atto, spedito in data 18.4.2018, la Società A.S.D. Maritime Futsal Augusta ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo del Divisione Calcio a cinque della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 786 del 17.4.18 della predetta Divisione) con la quale, a seguito della gara Meta C5/Maritime Fitsal Augusta, disputatasi in data 15.4.2018, era stata irrogata, nei confronti del calciatore della Società ricorrente, MURO Salvatore, la squalifica per due giornate effettive di gara.
Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.
Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal calciatore, MURO Salvatore, nei confronti del portiere avversario.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D.
Maritime Futsal Augusta di Augusta (Siracusa).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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