F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 147/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 127/CSA del 20 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACTIVE NETWORK FUTSAL ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 86/A DEL 30.10.2017 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIARI 2000/ACTIVE NETWORK FUTSAL DEL 14.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 788 del 1704.2018)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACTIVE NETWORK FUTSAL ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 86/A DEL 30.10.2017 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIARI 2000/ACTIVE NETWORK FUTSAL DEL 14.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 788 del 1704.2018)

Con mail, spedita in data 18.4.2018, la Società A.S.D. Active Network Futsal ha proposto ricorso, con procedura d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo del Divisione Calcio a cinque della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 788 del 17.4.2018 della predetta Divisione) con la quale, a seguito della gara Cagliari 2000/Active Network Futsal, disputatasi in data 14.4.2018, era stata irrogata, nei confronti della Società ricorrente, la punizione della perdita della gara, con il punteggio di 0 – 6; ciò sul presupposto che la società ricorrente avesse schierato un numero di calciatori “formati” (per la precisione sei) inferiore al numero minimo di sette previsto dal Com. Uff. n. 1 del 7.7.2017 emanato dalla L.N.D. – Divisione Calcio a 5.

Con successiva mail, spedita sempre il 18.4.2018, la società ricorrente ha trasmesso le motivazioni del reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Deve, innanzi tutto, osservarsi che il sistema centrale informatico federale AS400 non distingue lo status della calciatore dilettante formato in Italia da quello del calciatore mero dilettante. Tale status è invece evincibile dai tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni singola società curati dalla Lega Nazionale Dilettanti, tabulati che vengono di volta in volta aggiornati, in base alle richieste di tesseramento inoltrate dalle società medesime, con l’inserimento dei dati riferibili ai singoli calciatori tesserati.

Da ciò deriva che lo status del calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni che lo legittimano, solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS400 oppure, per ulteriori specificazioni, nei tabulati calciatori delle società curati dalla L.N.D.: ed è solo da tale momento che quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale.

Ebbene, nel caso di specie, risulta acquisita in atti la schermata del sistema informatico AS400 ove risulta il possesso da parte del calciatore della società ricorrente, Caci Vincent Alex, dello status di mero “DILETTANTE”.

E’ dunque evidente che, indipendentemente dal preesistente possesso del requisito previsto dalla Com. Uff. n. 1/2017 della L.N.D. – Divisione Calcio a 5 (“calciatori che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del 10° anno di età”), la A.S.D. Active Network Futsal non ha provveduto a far aggiornare la posizione del calciatore Caci Vincent Alex prima della gara del 14.4.2018, gara alla quale tale calciatore ha dunque partecipato come mero “DILETTANTE”.

Ne consegue che correttamente il Giudice Sportivo ha ritenuto che la A.S.D. Active Network Futsal avesse schierato solo sei calciatori formati in Italia, rispetto al numero minimo di sette previsto dal predetto Com. Uff. n. 1/2017: altrettanto correttamente, quindi, ad essa società è stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, così come previsto dallo stesso Com. Uff. e dall’art. 17, 5° comma, C.G.S..

Il reclamo, pertanto, deve essere respinto.

  Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società A.S.D. Active Network Futsal di Viterbo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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