F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 148/CSA del 22 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 078/CSA del 25 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL F.B.C. CASALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’ AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIERI/CASALE DEL 7.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018)

RICORSO DEL F.B.C. CASALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’ AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIERI/CASALE DEL 7.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la FBC Casale ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale al Com. Uff. n. 77 del 10.01.2018 con  il quale, in relazione alla gara Chieri contro FBC Casale, veniva inflitta alla società la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (settore tribuna privo di spettatori – sanzione sospesa ai sensi art. 16 c. II bis C.G.S.), per avere “i propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolto per circa 20 secondi grida implicanti discriminazione per motivi di razza nei confronti di un calciatore di colore avversario”.

La reclamante, nell’impugnare la decisione del Giudice Sportivo, ha dedotto che lo stesso avrebbe applicato la doppia sanzione - ammenda e chiusura della tribuna – pur trattandosi della prima violazione e non rivestendo i fatti contestati i connotati della particolare gravità richiesta dall’art. 11 c. III C.G.S..

Il Casale ha anche eccepito che i cori sarebbero stati la conseguenza del comportamento tenuto dal Calciatore oggetto dell’atto discriminatorio il quale, oltre ad impiegare tre minuti per abbandonare il terreno di gioco, avrebbe avuto uno scontro verbale con i medesimi tifosi.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento, perché le censure mosse dalla reclamante sono in parte fondate.

Il fatto che i sostenitori del Casale, per circa 20 secondi, abbiano rivolto cori discriminatori all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria è da considerare come un grave comportamento, per cui il Giudice Sportivo ha correttamente applicato la sanzione dell’ammenda, oltre a quella prevista dall’art. 18 c. I lett. e).

Ritiene comunque la Corte che, trattandosi della prima violazione, l’ammenda possa essere contenuta nella misura di € 1.000,00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Casale di Casale Monferrato (Alessandria) riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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