F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 148/CSA del 22 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 078/CSA del 25 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL S.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’ AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NARDÒ/AUDACE CERIGNOLA DEL 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018)

RICORSO DEL S.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’ AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NARDÒ/AUDACE CERIGNOLA DEL 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la SSD Audace Cerignola ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 83 del 17.01.2018 con il quale, in relazione alla gara Nardò contro SSD Audace Cerignola, veniva inflitta alla società la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00, per avere “i propri sostenitori in campo, dal diciottesimo del secondo tempo fino al termine della gara lanciato numerosi sputi all’indirizzo di un

A.A. che lo attingevano sulla testa e sulla schiena”.

La ricorrente proponeva reclamo avverso la decisione, ritenendo la sanzione inflitta “eccessiva e spropositata” perché il Giudice non avrebbe tenuto conto di “diverse circostanze attenuanti”, in particolare, che: si è trattato di una condotta di carattere episodico; che la gara è stata disputata in campo avverso; che non sussistono recidive né specifiche né generiche per le gare disputate in casa; perché la società risulterebbe essere una delle poche del settore dilettantistico ad avere adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo, sulla base del D.lgs. 231/01.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento.

Dagli atti ufficiali di gara non emerge che il lancio di sputi sia avvenuto soltanto in un contingente momento, come è scritto nel ricorso della reclamante, perchè l’A.A. nel proprio rapporto ha dichiarato che “a partire dal diciottesimo del secondo tempo successivamente alla realizzazione della rete dell’1 a 0 della squadra locale, venivo ripetutamente fatto oggetto di sputi da parte della tifoseria dell’Audace Cerignola. I suddetti tifosi … continuavano a sputarmi non appena mi avvicinavo all’altezza dell’area di rigore, fino al termine dell’incontro. Venivo colpito dagli sputi sia alla testa che alla schiena”.

Dalla ricostruzione dell’episodio operata da parte dell’A.A. emerge che non si è trattato di un episodio, perché lo stesso assistente è stato vittima e bersaglio degli sputi, che lo hanno attinto in più parti del corpo, per quasi mezz’ora.

Considerato che il lancio degli sputi, oltre a costituire un oggettivo pericolo per l’integrità fisica del destinatario, rappresenta una manifestazione di disprezzo nei confronti dello stesso, nonchè di particolare inciviltà, Corte respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Audace Cerignola di Cerignola (Foggia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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