F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 148/CSA del 22 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 078/CSA del 25 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.C. TRENTO S.C.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARDELLONI EMANUELE SEGUITO GARA CARAVAGGIO S.R.L./TRENTO S.C.S.D. DEL 14.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 15.1.2018)
RICORSO DELL’A.C. TRENTO S.C.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARDELLONI EMANUELE SEGUITO GARA CARAVAGGIO S.R.L./TRENTO S.C.S.D. DEL 14.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 15.1.2018)
Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 81/DIV del 15.01.2018, il Giudice Sportivo presso il
Dipartimento Interregionale, infliggeva al calciatore Bardelloni Emanuele, tesserato per la reclamante A.C. Trento S.C.S.D., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.
Dal rapporto arbitrale in atti si evince che al minuto 10 del 2° tempo regolamentare il calciatore del Trento, Emanuele Bardelloni, a palla lontana, colpiva in modo violento al volto con la mano aperta un avversario. Tale episodio veniva segnalato all’Arbitro, sig. Giuseppe Rispoli della Sez. di Locri, dall’AA1, sig. Stefano Barale della Sez. di Torino.
Avverso tale decisione la società A.C. Trento S.C.S.D. propone reclamo ex art. 36 C.G.S., ritenendo errata la valutazione e qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, e comunque eccessiva e sproporzionata la sanzione inflitta rispetto alla condotta contestata al proprio tesserato. Conclude chiedendo in via principale la derubricazione della condotta da “violenta” a meramente “antisportiva” ex art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. e per l’effetto la rideterminazione nel minimo della sanzione comminata; in subordine chiede la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate effettive di gara tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui all’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S..
Il reclamo proposto nell’interesse del calciatore Bardelloni dalla A.C. Trento S.C.S.D va rigettato per le seguenti considerazioni in
DIRITTO
In riferimento alla squalifica per tre giornate effettive di gara comminata al proprio calciatore Bardelloni Emanuele, la reclamante, A.C. Trento S.C.S.D., adduce a sostegno delle proprie ragioni l’erronea valutazione e qualificazione dei fatti, e comunque l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Sul punto la società, non condividendo la ricostruzione operata dal Giudice Sportivo, eccepisce l’assoluta mancanza di volontarietà ed intenzionalità della condotta perpetrata dal proprio tesserato, il quale avvicinandosi precipitosamente avrebbe colpito con la mano aperta un avversario.
La Corte, esaminata la documentazione ed in particolare il rapporto dell’ AA1, sig. Stefano Barale della Sez. AIA di Torino, nel quale la condotta posta in essere da Bardelloni Emanuele è espressamente descritta come “violenta”, ritiene di respingere il reclamo presentato dalla società A.C. Trento S.C.S.D., confermando la qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo nonché la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara a lui inflitta.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell’art. 16, comma I, del C.G.S. “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.
Premessa la correttezza della valutazione e della qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, la società reclamante contesta, in ogni caso, l’eccessiva gravosità della sanzione irrogata nei confronti del proprio tesserato, non avendo il Giudice commisurato la stessa alla natura e alla gravità dei fatti commessi.
Orbene, il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.
Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.
Per quanto attiene alla qualificazione della condotta che legittima l’inflizione della squalifica, si tratta, invero, di una questione di grande rilevanza pratica atteso che a seconda della predetta qualificazione muta la durata della sanzione disciplinare.
La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF)
Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto [...] frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’àmbito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).
Nel caso di specie risulta, quindi, evidente che la condotta posta in essere dal calciatore Bardelloni Emanuele, debba essere considerata “violenta” alla luce del dato normativo.
Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta, è indubbio che, trattandosi di episodio verificatosi a palla lontana, tale situazione non possa essere interpretata come meramente antisportiva sulla scorta della ricostruzione dei fatti offerta dalla società reclamante.
Tenuto conto della gravità della condotta posta in essere dal calciatore Emanuele Bardelloni, il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di dover applicare la sanzione di cui all’art. 19, comma IV, C.G.S. della squalifica per tre giornate effettive di gara.
Per questi motivi La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Trento
S.C.S.D. di Trento
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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