F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARBOLEDA CHRISTIAN SEGUITO GARA VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO/ L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

RICORSO A.S.D. L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARBOLEDA CHRISTIAN SEGUITO GARA VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO/ L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

La società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata, dal Giudice Sportivo in data 22.3.2017, al sig. Arboleda Christian tesserato della indicata società, per i fatti accaduti in occasione della gara tra la squadra S.S.D. Vivi Altotevere Sansepolcro S.r.l. e la squadra L’Aquila Calcio 1927 S.r.l., svoltasi, il giorno 19.3.2017.

In particolare, al 42° del secondo tempo, l’arbitro allontanava dal campo di giuoco il calciatore Arboleda Christian perché aveva colpito con un pugno alla nuca un calciatore avversario con tale violenza  da richiedere l’intervento del medico.

L’indicato comportamento veniva sanzionato con tre giornate di squalifica.

Contro tale determinazione è insorta la società appellante chiedendo la riduzione della sanzione a 2 giornate di squalifica.

Ha sostenuto l’appellante, nell’atto di appello, che il comportamento in questione, peraltro non contestato nella sua dinamica fattuale, deve, invero, essere ridimensionato come “ fallo da gioco” e, quindi, sanzionato con 2 giornate di squalifica, in uno con la irrilevanza dell’intervento medico, asseritamente dovuto alla enfatizzazione del giocatore avversario.

Tale tesi non può essere condivisa.

In disparte dal fatto che tali ultime considerazioni costituiscono una mera ed apodittica ricostruzione soggettiva del fatto privo di ogni riscontro probatorio, è evidente, invece, come il comportamento assunto dal giocatore Arboleda, vada oltre al ritenutofallo da reazione” e deve, invece, inquadrarsi quale condotta altamente antisportiva, proprio per la obiettiva dinamica e gravità del fatto.

E’ fuori dubbio che il calciatore ha colpito alle spalle l’avversario in una zona sensibile, con una violenza tale  da richiedere l’intervento medico.

Ciò implica la volontarietà dell’atto oltre ogni non consentita reazione. Pertanto la sanzione deve essere confermata e l’appello deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. L’Aquila Calcio 1927 srl di L’Aquila.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 
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