F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 3.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CANNATARO ALESSANDRO SEGUITO GARA CALCIO LECCO/CISERANO DEL 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017)

RICORSO CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

    • AMMENDA  DI   3.000,00  E  OBBLIGO  DI  DISPUTARE  1  GARA  A  PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;
    • SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA   INFLITTA AL CALC. CANNATARO ALESSANDRO

SEGUITO  GARA  CALCIO  LECCO/CISERANO  DEL  26.3.2017  (Delibera  del  Giudice

Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017)

Il Calcio Lecco 1912 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.109 del 29.3.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Calcio Lecco e USD Ciserano del 26.3.2017, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Cannataro Alessandro “per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario” e ha comminato la sanzione di € 3.000,00 ed 1 gara a porte chiuse alla Società di appartenenza del calciatore “per avere i propri sostenitori, per la intera durata del secondo tempo rivolto all’indirizzo degli Ufficiali di gara espressioni offensive ed intimidatorie, alcune delle quali costituenti discriminazione per motivi di provenienza territoriale” precisando altresì  che trattasi di “sanzione così determinata in considerazione della recidiva generica di cui ai Com. Uff. nn. 15, 36 e 54 e specifica di cui al Com. Uff. n. 79”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca o la riduzione dell’entità dell’ammenda comminata, la revoca del provvedimento di disputa della gara a porte chiuse, nonché la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cannataro, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente, dopo aver evidenziato il fatto che trattasi di società fallita e in esercizio provvisorio, ha rilevato che i comportamenti addebitati alla tifoseria della Calcio Lecco erano da riferirsi ad un limitato settore dello stadio e circoscritti in un arco di tempo piuttosto breve. Quanto alla squalifica comminata al calciatore la ricorrente ha rilevato che si trattava di un comportamento non configurabile come violento e che dunque la sanzione comminata allo stesso deve considerarsi come sproporzionata rispetto all’accaduto.

Il ricorso va parzialmente accolto quanto all’entità dell’ammenda comminata tenendo conto della situazione di difficoltà in cui versa la società (essendo assoggettata ad una procedura concorsuale) che viene rideterminata in € 2.000,00; non altrettanto può dirsi per la sanzione della gara a porte chiuse che è conseguenza della recidiva generica di cui ai Com. Uff. nn. 15, 36 e 54 e specifica di cui al Com. Uff. n. 79. Altresì non può essere accolto il ricorso per la parte relativa alla squalifica irrogata al calciatore Cannataro in quanto il comportamento a lui addebitato deve configurarsi come condotta violenta con l’applicazione della sanzione di 3 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 srl di Lecco, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 2.000,00; conferma per il resto il provvedimento di primo grado.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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