F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 66/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 036/CSA del 26 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE CARBONARO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTELLAZZO B.DA/FOLGORE CARATESE A.S.D. DEL 14.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 16.10.2017)

RICORSO DEL CALCIATORE CARBONARO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER

3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTELLAZZO B.DA/FOLGORE CARATESE A.S.D. DEL 14.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 40 del 16.10.2017)

Con decisione del 16.10.2017, Com. Uff. n. 40, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale , in riferimento alla gara svoltasi il 14.10.2017 tra il Castellazzo B. DA e la Folgore Caratese A.S.D. valevole per il Campionato di Serie D, Girone A, ottava giornata, infliggeva al calciatore della Folgore Caratese Carbonaro Paolo la squalifica per 3 giornate effettive di garaper avere, a giuoco fermo ed in reazione,, colpito un calciatore avversario con una testata al volto”.

Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la socie Folgore Caratese A.S.D., la quale sostanzialmente si doleva del fatto che la condotta del proprio tesserato fosse stata valutata alla stessa stregua di quella del giocatore avversario, anch’egli squalificato per 3 giornate, nonostante dalla stesso referto arbitrale si evincesse che il Carbonaro aveva semplicemente reagito ad un fallo di giuoco. Si chiedeva, pertanto la riduzione della squalifica, con eventuale commutazione di parte di essa in una sanzione pecuniaria.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Quello che, infatti, determina la valutazione della gravità del comportamento di un calciatore, e, di conseguenza la misura della sanzione da infliggere, non è soltanto la circostanza che il fatto sia avvenuto quale reazione ad un fallo di giuoco compiuto da un calciatore avversario durante lo svolgimento di un’azione o a giuoco fermo, cosa che pure riveste una certa rilevanza, ma piuttosto l’oggettiva delibazione relativa alla natura, all’entità, e si potrebbe aggiungere alla pericolosità del gesto di cui si discute, per cui deve essere qualificato come violento, e quindi suscettibile dell’irrogazione della corrispondente sanzione, quel comportamento le cui oggettive caratteristiche lo fanno definire tale, anche in considerazione della sua estraneità alla dinamica del giuoco.

Nel caso di specie, anche volendo, in ipotesi, aderire alla prospettazione difensiva secondo la quale l’episodio sarebbe accaduto come reazione ad un fallo subito nel corso di un’azione rimane insuperabile la valutazione relativa alla intrinseca valenza violenta del colpo inflitto al calciatore avversario., consistito in una testata al volto, inferta quando il direttore di gara era già intervenuto fermando il gioco proprio per sanzionare il fallo subito dal Carbonaro. Essendo, poi, stata irrogata la squalifica nel minimo edittale previsto per tale tipo di infrazione, non vi è spazio per la sua riduzione.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Carbonaro Paolo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

 

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