F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 70/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 041/CSA del 09 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. APRILIA SSD S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MONTELLA FRANCESCO SEGUITO GARA OSTIA MARE/APRILIA DEL 29.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 30.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETÀ  F.C.  APRILIA  SSD  S.R.L.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL  CALC.  MONTELLA  FRANCESCO  SEGUITO  GARA OSTIA MARE/APRILIA DEL 29.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 50 del 30.10.2017)

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 50, del 30.10.2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale applicava al calciatore Montella Francesco della Società F.C. Aprilia SSD

S.r.l. la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.

Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo la Società sostenendo che (i) il calciatore avversario “non subiva alcun danno” tanto che continuava regolarmente la partita”; (ii) il Montella in realtà “nel dimenarsi per allontanare l’avversario gli metteva una mano sul volto spingendolo. Per tali motivi, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che l’impugnazione meriti parziale accoglimento.

La dinamica dei fatti, così come ricostruita negli atti ufficiali, non consente di qualificare come violenta la condotta posta in essere che invece risulta connotata di grave antisportività e come tale riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 19 comma 4, lett. a) C.G.S..

Conseguentemente, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve essere rideterminata nella misura indicata in dispositivo e parzialmente riformata la decisione impugnata con restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Aprilia SSD S.r.l. di Aprilia (Latina) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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