F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 71/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 048/CSA del 16 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. SAN DONATO TAVARNELLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANGANELLI PIETRO SEGUITO GARA SAVONA/SAN DONATO TAVARNELLE DEL 01.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017)

RICORSO A.S.D. SAN DONATO TAVARNELLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANGANELLI PIETRO SEGUITO GARA SAVONA/SAN DONATO TAVARNELLE DEL

01.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 51 del 2.11.2017)

 

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. San Donato Tavernelle di Tavernelle Val di Pesa (Firenze).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

La socie San Donato Tavernelle impugna la sanzione inflitta, al calciatore Pietro Manganelli, dal Giudice Sportivo Nazionale, Dipartimento interregionale, il 2.11.2017 in relazione ai fatti accaduti durante la gara Savona F.C./ San Donato Tavernelle del giorno 1.11.2017, valevole per il Campionato di Serie D.

In particolare il calcatore proprio al termine del primo tempo, nel mentre l’arbitro fischiava, colpiva, volontariamente, con una gomitata, il voto di un avversario.

Per tale comportamento il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 3 giornate.  Avverso tale determinazione ha reagito la socie con l’appello oggetto del presente scrutinio. L’appellante fornisce una diversa dinamica del fatto sanzionato, segnalando che, in realtà,

l’episodio non sarebbe avvenuto a giuoco fermo, bensì in occasione di una azione in cui il Manganelli cercava di guadagnare una migliore posizione per colpire di testa la palla.

Conseguentemente il gesto di quest’ultimo doveva ritenersi involontario.

Conforta l’indicata tesi, a dire dell’appellante, il fatto che il giocatore avversario avrebbe enfatizzato l’episodio accentuando la caduta, ed inoltre che non sono state necessarie cure mediche nei confronti del predetto.

Osserva la Corte.

Come, peraltro, già segnalato dalla stessa parte nei motivi di appello, il rapporto arbitrale ha, a mente dell’art. 35 del C.G.S., valenza privilegiata, così che la versione dei fatti, nei termini indicati dal direttore di gara e dall’assistente, prevale su ogni altra contraria ricostruzione fattuale.

Inoltre, gli elementi forniti dall’appellante, nella loro oggettiva genericità, non consentono di provvedere ad una ulteriore attività istruttoria.

Ciò detto il comportamento contestato si deve configurare violento, atteso che lo stesso è intervenuto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, proprio nellistante in cui l’arbitro fischiava la fine del primo tempo ( al 46°, secondo il referto dell’assistente) e, quindi, estraneo ad ogni azione di giuoco.

Quanto alle conseguenze fisiche che da tale gesto conseguono, esse vengono valutate nel contesto attinente alla effettiva determinazione della sanzione irrogata.

Nel caso di specie il giudice di prime cure ha individuato la sanzione irrogata nel minimo edittale previsto per la fattispecie in esame.

Infatti, l’art. 19, comma 4, lettera b), statuisce che la condotta violenta è punita con un minimo di 3 giornate di squalifica.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. San Donato Tavernelle di Tavernelle Val di Pesa (Firenze).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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