F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 71/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 048/CSA del 16 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO CALC. NICOLETTA ALFONSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA TRASTEVERE CALCIO/LUPA ROMA DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 25.10.2017)

RICORSO CALC. NICOLETTA ALFONSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA TRASTEVERE CALCIO/LUPA ROMA DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 19 del 25.10.2017)

 

Il calciatore Nicoletta Alfonso ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul Com. Uff. n.19 del 25.10.2017 con la quale, in riferimento alla gara di Campionato Nazionale Juniores tra Trastevere Calcio e Lupa Roma del 21.10.2017, ha comminato allo stesso la squalifica fino al 31.1.2018 con la seguente motivazione: espulso per avere colpito un avversario con uno schiaffo al volto, alla notifica del provvedimento disciplinare attendeva il suddetto e continuava a colpirlo volontariamente con ulteriori schiaffi e calci. Tale situazione determinava una rissa che vedeva la partecipazione di altri componenti della propria squadra e della squadra avversaria nella quale in suindicato colpiva al volto anche un dirigente avversario. Nella circostanza, inoltre, in considerazione sia dell’assoluta mancanza di ordine pubblico, che per mancanza del numero minimo dei calciatori da parte di entrambe le società, il Direttore di gara si vedeva costretto a sospendere definitivamente la gara anticipatamente rispetto al tempo regolamentare. Sanzione così determinata per la gravità dei fatti prodotti ed evidenziati ed in considerazione delle soste previste dal calendario.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale la riduzione della squalifica comminata a 3 giornate effettive di gara, in via subordinata a 3 giornate effettive di gara con ammenda nella misura ritenuta di giustizia e, infine, in via ulteriormente gravata, alla riduzione della squalifica nella misura ritenuta di giustizia il ricorrente ha sostenuto una diversa ricostruzione dei fatti accaduti.

In particolare il Nicoletta, dopo aver dichiarato di non aver nulla da opporre in ordine alla sanzione irrogatagli a seguito della espulsione per aver colpito un avversario all’interno del campo di giuoco, ha dedotto che la qualificazione del suo comportamento successivo così come riportato nel referto arbitrale sarebbe risultata del tutto erronea.

Egli infatti non avrebbe nuovamente colpito il calciatore avversario La Rosa il dirigente della società avversaria bensì sarebbe stato vittima del comportamento di tale calciatore.

A sostegno di queste affermazioni il ricorrente ha rilevato che l’Arbitro si trovava a quasi 70 metri dal luogo in cui si svolgevano i fatti, non avendo pertanto la possibilità di vedere con precisione cosa stesse realmente accadendo in quel preciso momento né, tantomeno, di distinguere con certezza i protagonisti del caos che si era venuto a creare.

A supporto di tale ricostruzione egli ha allegato la perizia resa da un consulente tecnico da lui incaricato che ha affermato nel suo elaborato che la distanza dell’Arbitro rispetto al luogo in cui si è verificata la rissa tra i giocatori era di almeno 65 metri e che la visuale del Direttore di gara era pregiudicata e complicata dalla presenza dei giocatori e delle numerose persone coinvolte.

Inoltre il ricorrente ha allegato 21 dichiarazioni testimoniali rese da giocatori o da spettatori attestanti la ricostruzione dei fatti da lui proposta, nonc la trascrizione integrale giurata di una conversazione telefonica intercorsa tra il padre del giocatore e il sig. Lucio Briamonte presente come spettatore alla gara.

Il Nicoletta pertanto ha concluso il suo ricorso asserendo che comunque il Giudice Sportivo avrebbe errato essendoci difetto di proporzionalità tra la infrazione  commessa e la sanzione comminata.

La Corte, in considerazione delle affermazioni riportate nel ricorso, ha ritenuto opportuno interpellare telefonicamente il Direttore di gara il quale, nel confermare integralmente il contenuto del suo referto, ha precisato di essersi trovato a distanza di 10/15 metri dal luogo in cui si sono verificati gli episodi descritti, ben potendo così individuare gli autori degli stessi e i comportamenti tenuti.

Il ricorso va pertanto respinto sulla scorta del referto arbitrale, delle puntualizzazioni acquisite da parte del Direttore di gara e della decisione del Giudice di primo grado.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Nicoletta Alfonso.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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