F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 71/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 048/CSA del 16 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. TRASTEVERE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 ALLA SOCIETÀ; – AMMENDA € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ; – SQUALIFICA FINO AL 15.01.2018 AL CALC. LAROSA MARIO; – SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. CAMPORI EMANUELE; – SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. CAPUANI PAOLO; – SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. SANNIPOLI DANIEL; – SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. SANTARELLI TOMMASO, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES TRASTEVERE CALCIO/LUPA ROMA DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 25.10.2017)

RICORSO A.S.D. TRASTEVERE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 ALLA SOCIETÀ; - AMMENDA1.500,00 ALLA SOCIE; - SQUALIFICA FINO AL 15.01.2018 AL CALC. LAROSA MARIO; - SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. CAMPORI EMANUELE; - SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. CAPUANI PAOLO; - SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. SANNIPOLI DANIEL; - SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. SANTARELLI TOMMASO, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES TRASTEVERE

CALCIO/LUPA ROMA DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale

Com. Uff. n. 19 del 25.10.2017)

 

La A.S.D. Trastevere Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul Com. Uff. n.19 del 25.10.2017 con la quale, in riferimento alla gara di Campionato Nazionale Juniores tra Trastevere Calcio e Lupa Roma del 21.10.2017, ha comminato la seguente sanzione nei confronti delle società: punizione sportiva della gara con il punteggio di 0-3 ad entrambe le società; ammenda di1.500,00 ad entrambe le società. Inoltre ha comminato la squalifica fino al 15.1.2018 al calciatore La Rosa Mario con la seguente motivazione:espulso per aver colpito un avversario con uno schiaffo al volto, alla notifica del provvedimento disciplinare continuava a litigare con l’avversario, da questo litigio si originava una rissa tra i componenti della propria squadra e della squadra avversaria. Nella circostanza, inoltre, sia in considerazione dell’assoluta mancanza di ordine pubblico, che per mancanza del numero minimo dei calciatori da parte di entrambe le società, il Direttore di gara si vedeva costretto a sospendere definitivamente la gara anticipatamente rispetto al tempo regolamentare. Sanzione così determinata per la gravità dei fatti prodotti ed evidenziati ed in considerazione delle soste previste dal calendario. Inoltre ha comminato la sanzione per cinque gare al calciatore Campori Emanuele per avere partecipato ad una rissa con altri componenti della propria squadra e della squadra avversaria, che determinava la sospensione definitiva ed anticipata della gara da parte dell’Arbitro. Nella circostanza colpiva con una manata al volto un avversario; al calciatore Capuani Paolo per avere partecipato ad una rissa con altri componenti della propria squadra e della squadra avversaria, che determinava la sospensione definitiva ed anticipata della gara da parte dell’Arbitro. Nella circostanza colpiva con una manata al volto un avversario; al calciatore Sannipoli Daniel per avere partecipato ad una rissa con altri componenti della propria squadra e della squadra avversaria, che determinava la sospensione definitiva ed anticipata della gara da parte dell’Arbitro. Nella circostanza portava le mani alla gola di un avversario; al calciatore Santarelli Tommaso per avere partecipato ad una rissa con altri componenti della propria squadra e della squadra avversaria, che determinava la sospensione definitiva ed anticipata della gara da parte dell’Arbitro. Nella circostanza colpiva con una manata al volto un avversario.

L’impugnazione è diretta ad ottenere in via principale l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo dichiarando la vittoria del Trastevere Calcio, in via subordinata, che venga comminata la punizione della perdita della gara alla sola società Lupa Roma o, in ulteriore subordine, che venga disposta la ripetizione della gara e, in ogni caso, alla riduzione della squalifica dei giocatori sanzionati.

A sostegno della stessa la ricorrente ha richiamato la ricostruzione del Direttore di gara laddove ha riportato che il calciatore del Trastevere Calcio La Rosa è stato aggredito dal calciatore della Lupa Roma Nicoletta Alfonso, così come il dirigente accompagnatore del Trastevere Calcio sig. Ugo Corelli. La ricorrente, tenuto conto del diverso comportamento assunto dai due calciatori nel descritto episodio, ha censurato la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato una sanzione quasi analoga ai due calciatori.

Quanto al comportamento tenuto dagli altri calciatori del Trastevere Calcio, la ricorrente ha affermato che il Direttore di gara avrebbe erroneamente attribuito al Campori un ruolo attivo nella rissa accaduta, trovandosi invece ben lontano dalla stessa al centro del campo di giuoco. Ha conseguentemente rilevato che, laddove non fosse stato espulso il Campori, non sarebbe venuto meno il numero minimo legale dei giocatori in campo per il Trastevere con la conseguenza della sconfitta a tavolino ai danni della sola Lupa Roma.

In conclusione la ricorrente ha affermato che il referto arbitrale sarebbe stato connotato da evidenti contraddizioni, dubitando la stessa che l’Arbitro abbia potuto individuare e riconoscere i calciatori sanzionati.

La Corte, in considerazione delle affermazioni riportate nel ricorso, ha ritenuto opportuno interpellare telefonicamente il Direttore di gara il quale, nel confermare integralmente il contenuto del suo referto, ha precisato di essersi trovato a distanza di 10/15 metri dal luogo in cui si sono verificati gli episodi descritti, ben potendo così individuare gli autori degli stessi e i comportamenti tenuti.

Il ricorso va pertanto respinto sulla scorta del referto arbitrale, delle puntualizzazioni acquisite da parte del Direttore di gara e della decisione del Giudice di primo grado.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Trastevere Calcio di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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