F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 71/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 048/CSA del 16 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO SIG. CALCE ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 22.11.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA RIETI/TRASTEVERE DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 dell’8.11.2017)

RICORSO SIG. CALCE ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLINIBIZIONE FINO AL 22.11.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA RIETI/TRASTEVERE DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 54 dell’8.11.2017)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al tesserato Calce Andrea la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 22.11.2017 a causa della condotta tenuta nella partita Rieti/A.S.D. Trastevere Calcio del 05.11.2017 (Com. Uff. n. 54 del 08.11.2017) per aver rivolto espressioni offensive all’indirizzo del direttore di gara. Allontanato.

Avverso la decisione del Giudice sportivo proponeva rituale reclamo il tesserato Calce Andrea lamentando, in estrema sintesi, la eccessiva afflittività della sanzione rispetto al comportamento tenuto, che non corrisponderebbe a quanto riportato nel rapporto di gara, in quanto egli sarebbe stato costretto a usare un tono di voce alto al fine di farsi udire nonostante le avverse condizioni meteo (pioggia battente) e della partita, invitando ripetutamente l’assistente dell’arbitro ad avvicinarsi alla linea di centro campo per procedere alla sostituzione, senza usare parole irriguardose.

Al riguardo nel rapporto di gara del 05.11.2017 si attesta:Al 31’ del 1’ tempo ho allontanato il sig. Calce Andrea, accompagnatore ufficiale del Trastevere, perc chiamava l’assistente per effettuare una sostituzione urlando <<alza quella c…… di bandierina>> ripetendolo tre volte”.

Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto.

Infatti le argomentazioni poste alla base del reclamo non sono idonee a smentire i fatti riportati nel referto di gara né a sminuire la oggettiva gravità, a maggior ragione per chi riveste la posizione di accompagnatore, come tale costituendo punto di riferimento per la propria squadra, cosicc in alcun modo può giustificarsi o derubricarsi l’assoluta mancanza di rispetto che l’accompagnatore ha serbato verso l’assistente, reso destinatario per tre volte di espressioni gratuitamente volgari che non possono trovare alcuna derubricazione o giustificazione nella pioggia o nel rumore presente sul campo.

Ciò stante, la sanzione comminata dalla decisione del Giudice Sportivo impugnata come sopra appare congrua alla effettiva gravità dei fatti commessi dall’accompagnatore Calce Andrea, con conseguente infondatezza del reclamo che va pertanto respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra dal Sig. Calce Andrea. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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