F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 77/CSA del 22 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 075/CSA del 18 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 – ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 86/A DEL 30.10.2017 – AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA CALCIO FEMMINILE/WOMAN NAPOLI C5 DEL 7.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 403 del 9.1.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 - ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 86/A DEL 30.10.2017 - AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA CALCIO FEMMINILE/WOMAN NAPOLI C5 DEL 7.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a CinqueCom. Uff. n. 403 del 9.1.2018) Con reclamo del 10.1.2018, preceduto da preannuncio del 9.1.2018 con procedura d’urgenza, la A.S.D. Woman Napoli C5 ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale DilettantiDivisione di Calcio a 5 del 9.1.2018 (Com. Uff. n. 403) con il quale, in accoglimento del ricorso della A.S.D. Martina Calcio Femminile, è stata inflitta ad essa reclamante la punizione della perdita, con il punteggio di 0 – 6, della gara valevole per la Coppa Italia di Serie A2 Femminile Martina Calcio Femminile/Woman Napoli C5, disputatasi il 7.1.2018: ciò sul presupposto che tale ultima società avesse schierato un numero di calciatrici “formate (per la precisione quattro) inferiore al numero minimo di sei previsto dal Com. Uff. n. 1 del 7.7.2017 emanato dalla L.N.D.Div. Calcio a 5. Precisa lo stesso Com. Uff. che per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate: a) calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017; b) calciatrici che siano state tesserate prima del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato;

c) calciatrici che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del 10° anno di età.

Sostiene la società reclamante che il Giudice Sportivo sarebbe incorso in un palese errore, dal momento che, così come poteva rilevarsi agevolmente dal confronto tra la distinta della gara ed il tabulato calciatori di essa società (che produceva), nella gara in questione essa A.S.D. Woman Napoli aveva schierato le calciatrici Cipolletta Cristina, Giannoccoli Catya, Mendolia Ilenia, Pugliese Giuseppa, Sommese Assunta e Iarriccio Roberta, tutte con status di Dilettante Formato in Italia.

Conclude pertanto per l’annullamento dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo e per la conferma del risultato di 7 – 3 in proprio favore acquisito sul campo.

Ha controdedotto la A.S.D. Martina Calcio a 5 Femminile con atto del 12.1.2018, sostenendo che il tabulato estratto presso la L.N.D.Div. Calcio a 5 in data 10.1.2018 (prodotto dalla reclamante) sarebbe stato aggiornato dalla stessa Woman Napoli C5 solo successivamente alla delibera del Giudice Sportivo il quale, invece, aveva assunto la propria decisione in base alle risultanze del sistema informatico federale AS 400. A comprova di ciò, la resistente produceva il tabulato della A.S.D. Woman Napoli C5 alla data del 7.1.2018 (data di disputa della gara), dal quale si evinceva che le calciatrici Giannoccoli Catya e Sommese Assunta erano qualificate come mere dilettanti e non già come dilettanti formate in Italia. Ribadiva quindi che la A.S.D. Woman Napoli si era limitata a modificare, successivamente ed unilateralmente, i dati inseriti nella propria area società, senza tuttavia offrire alcuna dimostrazione circa la sussistenza, in capo alle suddette due calciatrici, dei requisiti previsti dal suddetto Com. Uff. n. 1/2017. Concludeva quindi per il rigetto del reclamo.

In data 17.1.2018 la Woman Napoli C5 ha inviato un’ulteriore memoria (non autorizzata) recante motivi integrativi, con allegata documentazione attestante la residenza in Italia da oltre dieci anni delle calciatrici Giannoccoli e Sommese.

Il reclamo è stato quindi discusso da entrambe le società a mezzo dei rispettivi difensori nella riunione del 18.1.2018, nel corso della quale la difesa della A.S.D. Martina Calcio a 5 Femminile ha altresì eccepito la tardività dell’impugnazione.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del reclamo sollevata dalla società resistente (peraltro per la prima volta solo nel corso della discussione) in  quanto, risultando pubblicato il Com. Uff. n. 403 recante la decisione del Giudice Sportivo il 9.1.208, la relativa dichiarazione di preannuncio ed i motivi di reclamo risultano entrambi inoltrati a mezzo PEC il 10.1.2018 nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 36,comma, C.G.S..

Quanto al merito, deve innanzi tutto osservarsi che, diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato, il sistema centrale informatico federale AS 400 non distingue lo status della calciatrice dilettante formata in Italia da quello della calciatrice mera dilettante. Tale status è invece evincibile dai tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni singola società curati dalla Lega Nazionale Dilettanti, tabulati che vengono di volta in volta aggiornati, in base alle richieste di tesseramento inoltrate dalle società medesime, con l’inserimento dei dati riferibili ai singoli calciatori tesserati.

Da tale punto di vista, non è corretta l’affermazione della A.S.D. Martina Calcio a 5 Femminile secondo cui il tabulato sarebbe in ogni tempo modificabile a cura della società interessata: viceversa, le modifiche dei dati presenti sul tabulato vengono invece apportate dalla Lega solo previa specifica comunicazione da parte della società stesse e previa verifica dello status attribuibile ai singoli calciatori da parte dei Comitati Regionali e delle Divisioni Nazionali, ancorc il tesseramento dei calciatori dilettanti non sia condizionato al rilascio di un formale visto di esecutività, così come avviene per i calciatori professionisti.

Da c deriva che lo status del calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni che lo legittimano, solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS 400 oppure, per ulteriori specificazioni, nei tabulati calciatori delle società curati dalla L.N.D.: ed è solo da tale momento che quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale.

Ebbene, relativamente alla società A.S.D. Woman Napoli Calcio a 5, sono stati prodotti in atti n. 4 tabulati: il primo, estratto il 29.9.2017, ove tutte le calciatrici (ivi comprese la Giannoccoli e la Sommese) risultano qualificate indistintamente come dilettanti; il secondo ed il terzo, estratti rispettivamente il 7.1.2018 e l8.1.2018 (stesso giorno e giorno successivo a quello in cui si è disputato l’incontro Martina Calcio FemminileWoman Napoli), ove solo alcune calciatrici risultano espressamente qualificate come dilettanti formate in Italia (e tra queste non risultano la Giannoccoli né la Sommese); infine il quarto, estratto il 10.1.2018 (successivamente, quindi, alla decisione del Giudice Sportivo qui impugnata), ove anche le calciatrici Giannoccoli Catya e Sommese Assunta risultano qualificate come dilettanti formate in Italia.

E’ dunque evidente che, indipendentemente dal preesistente possesso del requisito previsto dalla Com. Uff. n. 1/2017 della L.N.D.Div. Calcio a 5 (“calciatrici che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del 10° anno di età), la A.S.D. Woman Napoli ha provveduto a far aggiornare la posizione delle calciatrici Giannoccoli e Sommese, come dilettanti formate in Italia, solo successivamente alla gara del 7.1.2018, gara alla quale esse calciatrici hanno dunque partecipato come mere dilettanti.

Ne consegue che correttamente il Giudice Sportivo ha ritenuto che la A.S.D. Woman Napoli avesse schierato solo quattro calciatrici formate in Italia, rispetto al numero minimo di sei previsto dal predetto Com. Uff. n. 1/2017: altrettanto correttamente, quindi, ad essa società è stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, così come previsto dallo stesso Com. Uff. e dall’art. 17,comma, C.G.S..

Il reclamo, pertanto, deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Woman Napoli C5 di Napoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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