F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 84/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 064/CSA del 04 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MACRÌ DAVIDE SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/ANZIO CALCIO 1930 DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

RICORSO A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAC DAVIDE SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/ANZIO CALCIO 1930 DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale infliggeva al tesserato Mac Davide la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara a causa della condotta tenuta nella partita

A.S.D. Calcio Flaminia/Anzio Calcio 1930 del 17.12.2017 (Com. Uff. n. 74 del 20.11.2017) per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.

Avverso la decisione del Giudice sportivo proponeva rituale reclamo la A.S.D. Calcio Flaminia lamentando, in estrema sintesi, la eccessiva afflittività della sanzione, chiedendone la riduzione, rispetto al comportamento tenuto, che sarebbe stato involontario, dopo aver calciato una punizione verso la porta avversaria, il Macrì, che stava rientrando verso la sua metà campo, veniva trattenuto dai calciatore n. 4 avversario e, seppur sbagliando, reagiva istintivamente per liberarsi della trattenuta, allargando il braccio e colpendolo involontariamente, a gioco in svolgimento, con una manata al volto (e non con un pugno), richiamando a riprova della non durezza del colpo, l'immediata ripresa del giocatore avversario.

Il reclamo è infondato.

Invero nel rapporto di gara del 17.12.2017 si attesta:Al 42’ del 2T facevo espellere il n. 8 della

               società Flaminia sig. Mac Davide poiché colpiva violentemente al volto un avversario con un pugno”.

Orbene non è in dubbio, in base al verbale di gara, che il calciatore Mac Davide abbia sferrato un colpo violento al volto di un avversario, la cui immediata ripresa non fa venire meno il carattere violento del gesto, che non può trovare alcuna giustificazione nella volontà di liberarsi dalla trattenuta, può ritenersi involontario, a fronte della sua direzione al volto e della sua violenza.

Pertanto, il reclamo non può essere accolto, considerato che la sanzione applicata appare congrua alla gravità del violento gesto commesso.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’Assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Flaminia di Civita Castellana (Viterbo)

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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