F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 85/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 075/CSA del 18 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 – ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 86/A DEL 30.10.2017 – AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A 5 /LECCO CALCIO DEL 16.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 342 del 19.12.2017)

 

RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 - ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 86/A DEL 30.10.2017 - AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A 5 /LECCO CALCIO DEL 16.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 342 del 19.12.2017)

 

Con reclamo del 29.12.2017 l’A.S.D. Bergamo Calcio a 5 impugna delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 342 del 19.12.2017, con la quale veniva respinto in primo grado il proprio ricorso ad oggetto la valutazione della presunta posizione irregolare del calciatore Boschiggia Guilherme, in quanto quest’ultimo sarebbe stato sprovvisto di residenza in Italia, sia al momento del tesseramento che al momento della gara. In ragione di c la reclamante domandava venisse comminata alla società sportiva Lecco la sanzione della perdita della gara, come previsto dall’art. 17, comma 5, lett. a) C.G.S.. Svolti gli accertamenti di rito presso l’ufficio tesseramenti, il giudice di prime cure rigettava il ricorso in virtù del fatto che il calciatore in questione risultava tesserato presso la società Lecco dal 2.9.2017.

L’A.S.D. Bergamo Calcio a 5 innanzi a codesta Corte sportiva d’appello lamenta nuovamente la presunta irregolarità della posizione del Boschiggia, allegando documentazioni che, a parere della reclamante, dimostrerebbero che il calciatore in questione non sia più residente in Italia. Si richiama pertanto all’art. 40 quinquies NOIF e al Com. Uff. della Divisione Calcio a 5 n. 1 del 7.7.2017 e ribadisce la sua richiesta di comminare alla società sportiva Lecco la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-6.

L’A.S.D. Lecco Calcio a 5 si oppone, sostenendo, in primo luogo, che la procedura ex art. 36, comma 7 C.G.S., non sarebbe ammissibile nel caso in questione e determinerebbe una violazione dei propri diritti di difesa. Nel merito la resistente sottolinea che il calciatore, italiano, con tesseramento decennale presso la Divisione Calcio a 5 era ed è in possesso di valido documento di identità rilasciato da un Comune dello Stato italiano e che pertanto quest’ultimo resta valido ad ogni effetto di legge sia ai fini dell’identificazione, sia ai fini della presentazione innanzi agli uffici pubblici. Ne deriva che tale documento deve intendersi valido anche in ambito federale. Chiede pertanto in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso per le motivazioni esposte, e nel merito, di rigettarlo perc infondato in fatto in diritto, con conferma della decisione del giudice sportivo impugnata.

Con riferimento all’ammissibilità del ricorso con procedura abbreviata, questa Corte ritiene il reclamo esperito in maniera conforme alle norme federali generali e speciali, con specifico richiamo alla procedura dei termini abbreviati di cui al Com. Uff. n. 86/A della F.I.G.C. del 30.10.2017.

Nel merito, il ricorso è privo di fondamento in quanto, come anche rilevato in primo grado, la procedura seguita dall’ufficio tesseramenti è stata corretta. Tale ufficio infatti ha l’obbligo di verificare la possibilità di tesserare un calciatore basandosi in via esclusiva sulla documentazione prodotta e sui requisiti richiesti secondo le regolamentazioni federali, non disponendo di poteri istruttori assimilabili a quelli dell’autorità giudiziaria della Repubblica italiana.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 di Bergamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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