F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 87/CSA del 09 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 065/CSA del 12 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO JUVENTUS F.C. SPA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE” TRIBUNA” PRIVO DI SPETTATORI (CON SOSPENSIONE PER 1 ANNO) SEGUITO GARA DI CAMPIONATO SERIE A CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE S. ZACCARIA/JUVENTUS DEL 16.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 47 del 20.12.2017)

RICORSO JUVENTUS F.C. SPA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE TRIBUNA PRIVO DI SPETTATORI (CON SOSPENSIONE PER 1 ANNO) SEGUITO GARA DI CAMPIONATO SERIE A CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE S. ZACCARIA/JUVENTUS DEL 16.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio FemminileCom. Uff. n. 47 del 20.12.2017)

Con decisione del 20.12..2017, Com. Uff. n. 47, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alla partita U.S.D. San Zaccaria/Juventus Women del 16.12.2017, valevole quale 9°^ Giornata di andata del Campionato di Serie A I Dolci Sapori, infliggeva alla società Juventus SPA la sanzione dellObbligo di disputare una gara con il settore denominato tribuna (unico settore dove sono collocati tifosi nelle gare giocate in casa) privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno , con la seguente motivazione “ letto il referto arbitrale e degli assistenti arbitrali e i supplementi dell’arbitro e dell’assistente arbitrale nei quali viene attestato che per tutto il corso del secondo tempo venivano proferite gravi frasi ingiuriose nonc dal contenuto di grave discriminazione sessuale e religiosa  nei confronti delle calciatrici locali in particolare del portiere e del capitano Tuccari della società San Zaccaria .

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Juventus SPA la quale contestava la decisione del Giudice di primo grado sostenendo la mancanza del presupposto della percettibilità in tutto lo stadio del coro discriminatorio.

Valutati gli atti ed esaminate le doglianze difensive, la Corte ritiene di non potere accogliere il reclamo.

In via preliminare deve osservarsi che il ricorso, dopo essersi diffuso nella parte motiva, risulta privo di una richiesta conclusiva, per cui potrebbe essere ravvisata in esso la mancanza del petitum.

Tuttavia, anche a prescindere da possibili rilievi di carattere procedurale, non è, nel merito, condivisibile la tesi difensiva della mancanza del requisito della percettibilità delle espressioni discriminatorie da parte degli altri settori dello stadio. Questo perché, a prescindere dalla denominazione dei settori riservati al pubblico, e dal posizionamento degli spettatori, quello che emerge senza possibilità di errore, essendo chiaramente riportato nel referto arbitrale e confermato nel supplemento richiesto al direttore di gara ed a un assistente, è che tra i circa trenta tifosi della squadra della Juventus, posizionati nel corso del secondo tempo dietro la porta della squadra del San Zaccaria, quasi la metà, avevano, con disdicevole persistenza, indirizzato a giocatrici della squadra avversaria espressioni ingiuriose e discriminatorie sul piano sessuale e religioso. Tali espressioni erano state chiaramente percepite dal direttore di gara, che le aveva fedelmente riportate nel suo referto, e dall’assistente, al quale per scrupolo di giudizio era stata richiesta una conferma, così che appare meramente difensivistica la tesi che esse non fossero state percepite dalle altre persone presenti alla gara, posto che la gara stessa si è svolta non in un grande stadio ed alla presenza di un pubblico non composto da migliaia di tifosi.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Juventus F.C.

S.p.A. Femminile di Torino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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