F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 033/CSA del 12 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PADOVA/A.J. FANO DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 14/DIV del 5.9.2017)

RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLAMMENDA DI 3.500,00 INFLITTA ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  PADOVA/A.J.  FANO  DEL  3.9.2017  (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 14/DIV del 5.9.2017)

 

In seguito all'esame degli atti relativi all’incontro Padova/Alma Juventus Fano, disputato in data 3.9.2017 e valevole per il Campionato di Lega Pro, Girone B, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto alla società Padova. la sanzione dell'ammenda per3.500,00 "perché propri sostenitori rivolgevano cori ed espressioni di contenuto razziale all'indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria, in occasione di una sua giocata"- come da rapporto della Procura federale-.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Calcio Padova S.p.A.. (d’ora in avanti, “Società”), sostanzialmente lamentando i seguenti ipotetici vizi della decisione:

    • i collaboratori della Procura nella propria relazione riferivano di "cori" e non anche di espressioni di denigrazione e/o insulti di tipo razziale, come, invece, in maniera incongrua, secondo la Società, fa il Giudice sportivo;
    • il settore di provenienza dei cori ( "Tribuna Fattori"), sarebbe stato occupato da un numero esiguo di spettatori ( 1338, in base ai titoli d'accesso rilasciati), che ridimensionerebbe il requisito della percepibili del coro;
    • non sussisterebbero i presupposti applicativi della fattispecie di cui all'art. 11, comma 3, C.G.S..

La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come, il fatto storico dell'attuazione di comportamenti discriminatori da parte dei propri sostenitori risulta incontroverso, laddove la Società si limita ad argomentare in punto di "percezione e dimensione reale del fenomeno", con riguardo al comma 3 della disposizione sopra richiamata.

Si osserva tuttavia che la disposizione stessa non possa essere oggetto di un'interpretazione e, conseguentemente, di un 'applicazione "percentualistica", quasi esistesse un tabella applicativa dell'entità dell'offesa discriminatoria. Di contro, la ratio della norma, come da giurisprudenza consolidata della Corte, risiede nell'intento dissuasivo di futuri simili e deprecabili comportamenti, ed il richiamo delle nozioni di percezione e dimensione reale del fenomeno hanno la mera funzione di indicare parametri di graduazione dell'entità e gravità dell'evento. Tra l'altro, nel caso di specie, non pare da dubitare che le dimensioni dell'impianto e la collocazione del settore di provenienza, costituiscono semmai un'aggravante del comportamento tenuto dai tifosi.

Ne consegue che non soltanto il reclamo non risulta meritevole di accoglimento, ma, anzi, in esercizio di reformatio in pejus consentita, la sanzione va rideterminata nella chiusura del settore "Tribuna Fattori"; ricorrono altresì le condizioni della sospensione della sanzione medesima, ai sensi dell'art.16, comma 2, C.G.S..

Tanto premesso e deciso, tuttavia, la Corte auspica un intervento legislativo che possa attenuare la responsabilità delle società chiamate a rispondere dei fatti oggetto dell’art. 11 C.G.S., attraverso l’adozione di una norma che disciplini fattispecie attenuanti, in modo analogo al ruolo svolto dall’art. 13

C.G.S. rispetto ai comportamenti richiamati nell’art. 12 C.G.S..

Ciò posto, sulla fattispecie astratta in esame, la Corte ritiene, però, opportuno rilevare in questa sede che, ai fini dell’esame dei cori discriminatori, nelle decisioni successive alla presente, si pot tenere conto, quale ulteriore criterio di valutazione,oltre a quelli già noti, la ripetitivi dei cori medesimi nella stessa gara.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova e, in riforma dell’impugnata delibera, ridetermina la sanzione nella chiusura del settore Tribuna Fattori, sanzione sospesa ai sensi dell’art. 16, comma 2 C.G.S. (prima sanzione).

Conferma nel resto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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