F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 033/CSA del 12 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANCATALDESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SERENARI DANIEL SEGUITO GARA PACECO/SANCATALDESE DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 04.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANCATALDESE  CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SERENARI DANIEL SEGUITO GARA PACECO/SANCATALDESE DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 33 del 04.10.2017)

La A.S.D. Sancataldese Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 04.10.2017 con la quale, in riferimento alla gara Sancataldese Calcio/A.D. Polisportiva Paceco del 1.10.2017, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Serenari Daniel per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che il Serenari, a seguito di una carica subita in qualità di portiere, si era limitato a spingere con le mani il calciatore avversario come reazione ad un gesto che avrebbe potuto danneggiarlo.

Il ricorso va respinto in quanto la condotta del Serenari, così come descritta nel rapporto dell’Assistente di gara, va qualificata come condotta violenta e, come tale, da sanzionare con la squalifica di 3 giornate.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sancataldese Calcio di San Cataldo (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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