F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 033/CSA del 12 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PADOVA/VICENZA DEL 18.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 34/DIV del 19.9.2017)

RICORSO  DELLA  SOCIETÀ  CALCIO  PADOVA  S.P.A.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLAMMENDA  DI  5.000,00  INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  PADOVA/VICENZA  DEL  18.9.2017  (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 34/DIV del 19.9.2017)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 34/DIV del 19.9.2017 ha inflitto la sanzione della ammenda di5.000,00 alla reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Padova/Vicenza disputato il 18.9.2017, sostenitori della società Calcio Padova S.p.A. introducevano e facevano esplodere nel recinto di gioco un petardo, senza conseguenze; i medesimi rivolgevano cori di contenuto razziale in occasione delle giocate di un calciatore di colore della squadra avversaria.

Avverso tale provvedimento il Calcio Padova ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 21.9.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 26.9.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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