F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 033/CSA del 12 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. REAL FORTE – QUERCETA S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TOGNARELLI ANTONIO SEGUITO GARA SERAVEZZA POZZI CALCIO/REAL FORTE QUERCETA S.R.L. DEL 01.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 04.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. REAL FORTE QUERCETA S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TOGNARELLI ANTONIO SEGUITO GARA SERAVEZZA POZZI CALCIO/REAL FORTE QUERCETA S.R.L. DEL 01.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 33 del 04.10.2017)

Con atto, spedito in data 5.10.2017, la Società U.S.D. Real Forte Querceta S.r.l. ha preannunciato la proposizione ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 4.10.2017 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Seravezza Pozzi/Real Forte Querceta, disputatasi in data 1.10.2017, era stata irrogata, nei confronti del calciatore della Società ricorrente, Tognarelli Antonio, la squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società U.S.D. Real Forte Querceta S.r.l. faceva pervenire i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal calciatore, Tognarelli Antonio, nei confronti di un calciatore  avversario.

Peraltro, il Direttore di Gara, nel proprio referto, precisa che il Tognarelli ha inferto ad un calciatore avversario un pugno allo stomaco; il che esclude che possa parlarsi, come fatto dalla Società ricorrente, di una condotta meramente antisportiva, come avrebbe potuto essere ove si fosse trattato di una mera sbracciata; il termine “pugno” e la zona del corpo dell’avversario (lo stomaco), attinta dallo stesso, depongono, chiaramente, per la qualificazione, come violenta, della condotta tenuta dal Tognarelli.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Real ForteQuerceta S.r.l. di Forte dei Marmi (Lucca).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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