F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 033/CSA del 12 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. SAN ZACCARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA IMOLESE/SAN ZACCARIA DEL 10.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 21 del 27.9.2017)
RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. SAN ZACCARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA IMOLESE/SAN ZACCARIA DEL 10.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 21 del 27.9.2017)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile con Com. Uff. del 27.9.2017, in relazione alla gara di ritorno valevole per la Coppa Italia Nazionale Femminile, Girone 19, della Stagione Sportiva 2017/2018, infliggeva alla Società U.S.D. San Zaccaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 3-0, nonché l’ammenda di € 200,00; inoltre inibiva il dirigente responsabile della predetta società Mariani Claudia fino al 18.10.2017.
Il Giudice sportivo così ha motivato la propria decisione “rileva l’attestazione del Comitato Regionale Emilia-Romagna LND nella quale si dà atto dell’inadempienza della società San Zaccaria di non aver richiesto alcuna autorizzazione per la stagione 2017-2018, ai sensi dell’art. 34, III comma, delle NOIF, per le calciatrici Cicci Francesca e Giovagnoli Linda”.
La società U.S.D. San Zaccaria, con atto del 2.10.2017 preannunciava reclamo avverso la decisione.
A seguito della trasmissione, da parte della segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, la società reclamante faceva pervenire i motivi con i quali è stata dedotta:
a) l’erronea interpretazione della norma di cui all’art. 34, III comma, NOIF; in particolare, secondo la reclamante, il Comitato Regionale L.N.D. aveva già precedentemente autorizzato le calciatrici a prendere parte alle gare dei Campionati organizzati dalle Leghe con una pregressa comunicazione del 16.9.2016 e dunque non sarebbe stata necessaria una nuova autorizzazione a partecipare ad attività agonistiche.
Il reclamo è infondato e va respinto.
La censura si rileva infatti infondata. È incontestato che nella stagione sportiva in corso (2017/2018) il Comitato Regionale non rilasciava l’autorizzazione alle suddette calciatrici per la partecipazione alle gare di attività agonistica organizzate dalle Leghe. Tale autorizzazione era invece stata rilasciata nella stagione precedente 2016/2017.
Ed invero, la reclamante ha eccepito che la norma in esame non prevede espressamente che l’autorizzazione debba essere ripetuta per ogni stagione calcistica. A sostegno della propria tesi, è stata prodotta una precedente decisione del Giudice Sportivo in un caso analogo.
A ben vedere, tuttavia, l’art. 34, III comma, delle NOIF richiede che l’autorizzazione sia rilasciata previa l’accertamento di due requisiti inscindibili: il certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità e la relazione di un medico sociale sulla raggiunta maturità psico-fisica delle calciatrici.
Ebbene, il predetto decreto ministeriale, all’art. 1 stabilisce che ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi periodicamente a controlli di idoneità specifica in relazione allo sport che intendono svolgere e, precisamente, per il calcio gli esami devono essere svolti con cadenza annuale.
Pertanto, l’autorizzazione per la partecipazione a gare di attività agonistica organizzate dalle Leghe deve essere rilasciata annualmente, quindi per ogni stagione sportiva, dal Comitato Regionale di appartenenza.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. San Zaccaria di San Zaccaria (Ravenna).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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