F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 033/CSA del 12 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. VENUTO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GELBISON/MESSINA DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 4.10.2017)
RICORSO DEL SIG. VENUTO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GELBISON/MESSINA DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 4.10.2017)
Il sig. Antonio Venuto, allenatore professionista della società ACR Messina SSD, ha con il presente atto, avanzato appello avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive, inflitte dal Giudice sportivo in data 4.10.2017, per il comportamento dallo stesso assunto durante la gara del giorno 1.10.2017 tra la società ACR Messina SSD e la società Gelbison Vallo della Lucania.
In particolare l’appellante è stato sanzionato per aver pronunciato espressioni blasfeme e rivolto frasi offensive nei confronti del direttore di gara.
L’appello, oggetto del presente scrutinio, è affidato a quattro motivi di gravame.
Con la prima censura l’appellante segnala che il fatto contestato e sanzionato, invero, non risulta riportato nel referto del direttore di gara, ma solo rappresentato nella annotazione dell’assistente di gara.
Ciò violerebbe la “ regola 6”.
In disparte la genericità del dato normativo riportato, che dovrebbe riferirsi al regolamento AIA, in realtà il dato fattuale contestato non ha pregio afferendo ad una ipotesi, a tutto voler concedere, estranea al contesto normativo di riferimento nel presente scrutinio.
Consta dagli atti del presente procedimento che la relazione dell’assistente del direttore di gara è parte integrante del referto, per cui, in disparte la mancata riproduzione dell’episodio nel referto arbitrale, risulta irrilevante ai fini della ricostruzione fattuale.
E’ appena il caso di rilevare che, in ogni caso, l’episodio risulta puntualmente ed esattamente riportato nella relazione estesa dall’assistente del direttore di gara e, pertanto, in disparte l’automa valenza probatoria, essa deve intendersi mutuata compiutamente nel riferito referto arbitrale.
Quanto alle censure di cui ai numeri due, tre e quattro dell’atto di appello, la parte contesta il fatto, così come descritto in atti.
Al riguardo la Corte osserva.
Sulla questione è appena il caso di segnalare la valenza privilegiata delle attestazioni del direttore di gara e degli assistenti circa la oggettiva connotazione offensiva delle frasi blasfeme profferite dall’appellante nei confronti del direttore di gara.
Recita l’art. 35 del Regolamento: “ I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
La contestazione sollevata nei riportati motivi di appello, invero, attiene ad una diversa e singolare prospettazione del fatto non supportata da alcun elemento oggettivo in grado di dimostrare la evidente, palese ed inequivoca erroneità della attestazione arbitrale.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto e la sanzione irrogata deve essere confermata.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Venuto Antonio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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