F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 033/CSA del 12 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ COMO 1907 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GENTILE FEDERICO SEGUITO GARA CARONNESE/COMO DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 04.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETÀ COMO 1907 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GENTILE FEDERICO SEGUITO GARA CARONNESE/COMO DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 33 del 04.10.2017)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 33 del 4.10.2017 infliggeva al calciatore Gentile Federico la squalifica di 3 gare effettive per la condotta tenuta nella partita Caronnese/Como del 1.10.2017, valevole quale sesta gara di andata del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D della Stagione Sportiva 2017/2018, Girone A.

Il Giudice Sportivo così ha motivato la propria decisioneper aver a gioco fermo, in reazione ad un fallo subito, colpito alla schiena, con violenza, un calciatore avversario riverso a terra.

La società Como 1907 con atto del 6.10.2017 preannunciava reclamo avverso la decisione.

A seguito della trasmissione, da parte della segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, la società reclamante faceva pervenire i motivi con i quali è stata dedotta:

  • l’erronea percezione da parte del direttore di gara;
  • l’eccessivi della sanzione;
  • l’assenza in capo al calciatore di precedenti. Il reclamo è infondato e va respinto.

La prima censura si rileva infondata. Dal rapporto arbitrale che, come da consolidato principio, costituisce fonte privilegiata di prova, risulta che al minuto 46 del primo tempo il calciatore Gentile è stato espulso per condotta violenta a gioco fermo dopo aver subito un fallo si alzava e con violenza poggiava i tacchetti in ferro sulla schiena di un avversario.

La reclamante ha eccepito che si sarebbe trattato di uno scontro avvenuto in azione di gioco e non a gioco fermo. A sostegno della propria tesi, sono stati prodotti dei fermi di immagine, documenti che non possono essere presi in considerazione.

La documentazione fotografica allegata ai motivi del ricorso non è ammissibile in questa sede perché trattasi del frazionamento della prova televisiva ed i singoli fotogrammi non possono essere utilizzati.

Relativamente alla seconda censura si rileva che, trattandosi di un atto di violenza a gioco fermo, la sanzione inflitta appare essere congrua e l’assenza di precedenti specifici in capo al calciatore può attenuare la sanzione.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Como 1907

S.r.l. di Como.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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