F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 033/CSA del 12 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETÀ U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. STELLINI CRISTIAN SEGUITO GARA MONZA/ALESSANDRIA DEL 4.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 50/DIV del 05.10.2017)

 

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETÀ U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER  2  GIORNATE  EFFETTIVE  DI GARA INFLITTA AL SIG. STELLINI CRISTIAN SEGUITO GARA MONZA/ALESSANDRIA DEL 4.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 50/DIV del 05.10.2017)

 

La U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 05.10.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. e S.S. Monza S.r.l. del 04.10.2017, ha comminato la squalifica per 2 gare effettive al sig. Stellini Cristian “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, r. A.A.)”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione comminata ovvero, in subordine, in parziale accoglimento del ricorso, la rideterminazione della sanzione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che le espressioni dello Stellini durante la gara non costituivano una offesa della dignità del Direttore di gara o del primo Assistente cui le stesse non erano rivolte, bensì delle imprecazioni o delle esclamazioni di disappunto costituenti comportamento irriguardoso ma non ingiurioso.

Il ricorso va in parte accolto in quanto le esternazioni dello Stellini, così come riportate nel referto dell’Assistente dell’Arbitro Cantiani, sono da considerarsi irriguardose nei confronti della terna arbitrale ma non ingiuriose e pertanto la sanzione nei confronti dello stesso è rideterminata in 1 giornata di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. di Alessandria, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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