F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 90/CSA del 12 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 074/CSA del 18 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL FBC GRAVINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES TARANTO F.C. 1927 S.R.L./FBC GRAVINA DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 23.11.2017)
RICORSO DEL FBC GRAVINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES TARANTO F.C. 1927 S.R.L./FBC GRAVINA DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 23.11.2017)
L’FBC Gravina impugna la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – pubblicata in Com. Uff. n. 34 del 23.11.2017 – il quale aveva rigettato il ricorso della società pugliese ad oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Dettoli Luca.
La reclamante sostiene che il calciatore in questione, tesserato come giovane di Serie nella scorsa Stagione Sportiva (2016/2017), in quanto la Taranto FC (sodalizio di appartenenza) partecipava con la propria prima squadra al campionato di Lega pro, nella corrente stagione sportiva risulta automaticamente vincolato al Taranto FC, come giovane dilettante, a seguito della retrocessione nei dilettanti, della prima squadra. Pertanto, il Dettoli, non potendo più scontare la giornata di squalifica nello stesso campionato nel quale gli era stata irrogata la sanzione (ovverosia il Campionato Nazionale Under 17 di Lega Pro) non partecipandovi più la propria società, ad avviso del Gravina avrebbe dovuto scontarla nell’attuale Stagione Sportiva 2017/2018, in un Campionato di livello nazionale, e più precisamente nel Campionato Nazionale Juniores nel quale il Taranto FC gareggia nella stagione 2017/2018. Viene inoltre specificato dalla ricorrente che il calciatore Dettoli, prima della gara oggetto del reclamo, ha partecipato a tutte le gare del Campionato nazionale Juniores, fin qui disputate, sempre con la maglia numero 8, come risulta da documentazione allegata. Pertanto, il calciatore, prendendo parte alla gara Taranto/Gravina, si sarebbe venuto a trovare in posizione irregolare per non aver scontato la sanzione disciplinare comminatagli, giusto quanto disposto dall’art. 22, comma 3 e 6, C.G.S..
In virtù di ciò, in sede di impugnativa, il Gravina lamenta una non corretta interpretazione dei precetti codicistici in tema di esecuzione delle squalifiche da parte del Giudice sportivo. In particolare, diversamente dalla prospettazione fornita dal Giudice di prime cure, ritiene che si debba procedere a un’interpretazione dell’istituto riferita al caso concreto, muovendo dall’esigenza di rispettare i principi fondamentali, stabiliti dall’art. 22, comma 3, C.G.S. e, in special modo, i principi di effettività della sanzione e di omogeneità e corrispondenza delle competizioni in cui le sanzioni devono essere scontate, al fine di garantire l’afflittività di queste ultime, soprattutto nel caso in cui non possano essere eseguite nella medesima stagione sportiva nelle quali sono state comminate. Ponendo a sostegno delle proprie considerazioni alcuni arresti della giurisprudenza sportiva, la reclamante precisa che, in applicazione di tali principi, il giocatore Dettoli Luca avrebbe dovuto scontare la squalifica nel Campionato nazionale Juniores di Lega Nazionale Dilettanti della stagione 2017/2018, competizione ritenuta del tutto “omogenea” a quella Under 17 della Lega pro, al quale peraltro aveva pieno titolo a partecipare, rientrando nei limiti di età previsti dalla disciplina federale.
Atteso che il predetto calciatore è stato impiegato dalla prima giornata fino alla sesta giornata del Campionato Nazionale Juniores e che successivamente il calciatore non ha preso parte alla gara valevole per la settima giornata, contro il Cerignola, per scontare – probabilmente, si afferma – la giornata di squalifica oggetto del reclamo, dall’ottava giornata in poi, ha sempre partecipato alle competizioni della squadra Juniores nazionale, confermando, ad avviso della ricorrente, ancora una volta la militanza nel predetto campionato e squadra. Tra l’altro, sottolinea il Gravina nel suo ricorso che il calciatore in questione non è mai stato inserito in distinta nella prima squadra della Taranto FC 1927 S.r.l..
Tanto premesso, conclude affinché sia applicata a carico della società Taranto FC, ex art. 17, comma 1 e comma 5 lett. a, C.G.S., la sanzione della perdita della gara in oggetto in favore della FBC Gravina con il punteggio di 0 a 3.
Controdeduce la Taranto FC sostenendo l’assoluta regolarità della posizione del proprio calciatore, signor Dettoli Luca, alla data di svolgimento della gara oggetto del reclamo. Sottolinea, in particolare, l’avvenuta espiazione effettiva della sanzione della squalifica residua di una gara – secondo quanto emerge dal Com. Uff n. 118 del 26.4.2017 del Settore giovanile e scolastico comminata al suddetto atleta, in relazione al Campionato Nazionale Under 17 della Lega Pro – nella partita del primo ottobre 2017 tra il Taranto e l’Olimpia Francavilla, valevole per il campionato Allievi regionali stagione 2017/2018, in perfetta ottemperanza, rileva la resistente, a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 3 e 6 dell’art. 22 C.G.S., nonché dei principi di effettività della sanzione ed omogeneità delle competizioni sportive.
A sostegno delle proprie argomentazioni, il Taranto evidenzia che risulterebbe chiara ed inequivoca la volontà del legislatore sportivo di stabilire che, per l’esecuzione delle sanzioni residue relative Campionati del Settore giovanile scolastico, non può che essere considerato il Campionato di nuova categoria di appartenenza, il quale, nel caso in esame, sarebbe – ad avviso del Taranto – il Campionato Allievi regionali, in quanto sarebbe di palmare evidenza che nella vicenda in esame, trattandosi di squalifica comminata in gare del Campionato Under 17 della Lega pro ed essendo il sodalizio tarantino retrocesso nel Campionato Nazionale Dilettanti Serie D con inevitabile preclusione a partecipare nella corrente stagione al predetto torneo riservato ai soli club professionistici, la sanzione doveva e deve essere espiata nella nuova categoria di appartenenza, che – ribadisce la resistente – sarebbe il Campionato Allievi regionali, non avendo peraltro l’atleta de quo cambiato società. Ciò sarebbe effettivamente avvenuto nella gara del primo ottobre 2017 tra il Taranto FC e la Olimpia Francavilla, valevole per il Campionato Allievi regionali. Conclude pertanto per l’integrale rigetto del gravame in questione e la conferma del risultato acquisito sul campo.
Nel merito si rivela utile sottolineare che il reclamo verte sull’annosa questione ad oggetto l’esecuzione delle sanzioni per i calciatori che cambiano sodalizio e/o categoria di appartenenza da una stagione sportiva ad un’altra. È noto che dubbi vengono avanzati in giurisprudenza sull’applicabilità, in particolare, dei commi 3 e 6 dell’art. 22 C.G.S., a discapito, in alcuni casi, del c.d. principio di omogeneità richiamato in materia, ma al fine di tutelare altro principio cardine per l’ordinamento sportivo per le sanzioni comminate dagli Organi di giustizia, ossia quello dell’afflitività.
È bene ricordare entrambe le disposizioni in parola. Il comma 3 dell’art. 22 C.G.S., nella prima parte, afferma che «Il calciatore colpito da squalifica per una o piú giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6»; quest’ultima disposizione, diversamente, ammette che: «[l]e squalifiche che non possono essere scontate, in tutto in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte».
Venendo ora al caso che occupa, questa Corte ritiene che il Giudice di primo grado sia incorso in errore, là dove ha inteso applicare alla fattispecie il comma 6 dell’art. 22 C.G.S.. Giova porre attenzione alle argomentazioni offerte in primo grado. Riprendendo, infatti, le motivazioni del Giudice sportivo, è possibile notare che il rigetto del reclamo trova sostegno in base agli accertamenti eseguiti in sede istruttoria. Più chiaramente, si afferma che il Dettoli, non avendo cambiato società ed essendo nato il 26.4.2001, poteva essere convocato già in prima squadra per la prima giornata del Campionato Nazionale di Serie D, così come previsto dall’art. 22 comma 6, ultimo capoverso. Sì che, considerato che tale prima giornata era stata disputata in data 3.9.2017 (prima dell’inizio del Campionato Nazionale Juniores) e che il calciatore in esame non aveva effettivamente preso parte alla gara, il reclamo non poteva che essere valutato infondato.
Se ne desume che anche il Giudice di prime cure è dell’avviso che il campionato di competenza per il sig. Dettoli sia quello nazionale Juniores, ma, ritenendo di dover applicare al caso di specie il comma 6 dell’art. 22 C.G.S., sostiene che la sanzione può considerarsi scontata in quanto il calciatore in questione, potendo prendere parte anche a gare della prima squadra, è nel Campionato di quest’ultima che avrebbe scontato la propria squalifica.
Tali argomentazioni vengono confutate in maniera diretta dal Gravina, che sottolinea come il Dettoli non sia mai stato inserito in distinta della prima squadra del Taranto FC, e, in maniera indiretta, dallo stesso Taranto il quale, non a caso, sostiene che il calciatore abbia scontato la squalifica non in prima squadra, ma nella gara del Campionato Allievi regionali Taranto-Francavilla.
In realtà, ad avviso di questa Corte, il Giudice sportivo rischia con tali motivazioni di superare del tutto la questione vertente il campionato originariamente di competenza del calciatore, forzando il dettato del comma 6 dell’art. 22 C.G.S..
In vero, coglie in parte nel segno il Gravina FC nel suo reclamo là dove, diversamente, afferma che il comma 6 dell’art. 22 C.G.S. non può essere applicato nell’ipotesi in discorso, in ragione del fatto che non vi è stata una variazione di attività del calciatore Dettoli ai sensi dell’art. 118 NOIF. Questo perché, conclusa la stagione 2016/2017, il Taranto FC, retrocesso in serie D, aveva maturato il diritto di partecipare “anche” al Campionato nazionale juniores della LND, non potendo più prendere parte al Campionato Under 17, sempre di livello nazionale, della Lega Pro.
Ne deriva, allora, che al caso di specie va preferita l’applicazione del c.d. principio di omogeneità delle gare, agganciato però alla categoria alla quale effettivamente appartiene il calciatore in base all’età. Principio che non può essere superato da una lettura controfunzionale dell’art. 22, commi 3 e 6, C.G.S.. In tal senso depone anche quanto evidenziato da tradizionale giurisprudenza federale (cfr. Corte d’appello federale del 12.1.2004, in Com. Uff. n. 12/CF).
Per chiarezza, va nuovamente evidenziata la ratio sottesa al combinato disposto dei commi 3 e 6 dell’art. 22 C.G.S., che si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l’esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la citata sanzione. Ma non è questo il caso.
Con riferimento alla fattispecie posta all’attenzione della Corte, in primo luogo va evidenziato che il Dettoli non ha cambiato sodalizio né categoria, ragion per cui la deroga prevista dal comma 6 dell’art.
22 C.G.S. non può operare; in secondo luogo, dovendo, quindi, individuare la “categoria di appartenenza” e di conseguenza il campionato nel quale il giovane deve scontare la sanzione disciplinare, non può dubitarsi che questa corrisponda alla “categoria Allievi” e dunque che la giornata di squalifica vada scontata nel Campionato regionale Allievi. Va precisato, infatti, che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l’atleta “deve” partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio, “può anche” partecipare (Campionato Nazionale Juniores, prima squadra etc.). Al Campionato Nazionale Juniores, ad esempio, possono prendere parte atleti, di regola, di diverse età, ma per il Dettoli tale competizione non può essere considerata quella effettivamente di appartenenza. Essendo nato il 26.4.2001, infatti, va in definitiva ribadito che il campionato di competenza al quale il giovane “deve” partecipare, in ragione dell’età, è il Campionato regionale “categoria Allievi” nel quale va espiata la residua sanzione.
Per questi motivi, la C.S.A., Sezioni Unite, rigetta il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Gravina e convalida il risultato della gara Taranto F.C. 1927 S.R.L./Gravina Soc.Coop.SP.DIL. conclusasi con il punteggio di 2-1.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 90/CSA del 12 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 074/CSA del 18 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL FBC GRAVINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES TARANTO F.C. 1927 S.R.L./FBC GRAVINA DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 23.11.2017)"