F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 90/CSA del 12 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 074/CSA del 18 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/FOGGIA DEL 21.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 22.12.2017)
RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/FOGGIA DEL 21.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 22.12.2017)
Con atto, spedito in data 22.12.2017, la Società U.S. Salernitana 1919 ha preannunciato la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 88 del 22.12.2017 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Salernitana/Foggia, disputatasi in data 21.12.2017, era stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00, chiedendo la trasmissione degli atti ufficiali relativi alla gara in questione.
A seguito della trasmissione degli atti di gara, a cura della Segreteria di questa Corte, la società U.S. Salernitana 1919 faceva pervenire tempestivamente i motivi di ricorso.
Il ricorso, con il quale la Società U.S. alernitana 1919 si duole esclusivamente dell’entità della sanzione, chiedendone una congrua riduzione, è infondato.
Il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione in argomento in considerazione dei comportamenti posti in essere dai sostenitori della società U.S. alernitana 1919, consistiti, rispettivamente, nel lancio di una lattina su terreno di giuoco (episodio che determinava la sospensione del giuoco per una quarantina di secondi, e nel lancio, sempre sul terreno di giuoco di quattro fumogeni, uno dei quali colpiva, ad una gamba, un calciatore della squadra avversaria che, fortunatamente, non riportava conseguenze.
Trattasi, all’evidenza, di comportamenti, la cui gravità e pericolosità per l’incolumità fisica dei soggetti presenti sul terreno di gioco merita di essere sanzionato quantomeno nella misura disposta dal Giudice Sportivo che ha, peraltro, già riconosciuto, in favore della Società ricorrente, la circostanza attenuante di cui all’art. 14, n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1, lett. b) del C.G.S..
Per questi motivi, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana di Salerno
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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