F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 90/CSA del 12 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 074/CSA del 18 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL F.C. CROTONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CROTONE/CHIEVO DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 117 del 19.12.2017)

RICORSO DEL F.C. CROTONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CROTONE/CHIEVO DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 117 del 19.12.2017)

Con atto, spedito in data 26.12.2017, la Società F.C. Crotone S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega  Nazionale  Professionisti  di  Serie  A  (pubblicata  sul Com. Uff. n. 117 del 19.12.2017 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Crotone/Chievo, disputatasi in data 17.12.2017, era stata irrogata alla Società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 6.000,00.

La Società ricorrente chiede, in via principale, la revoca della sanzione e, in via subordinata, una congrua riduzione della stessa.

Questa Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato, limitatamente alla richiesta di riduzione della sanzione.

Ed  invero,  sebbene  debba  essere  censurato  il  comportamento  tenuto  dalla  società  F.C. Crotone S.r.l., consistito nel non avere impedito la presenza, nella zona spogliatoi, di persone non autorizzate (comportamento, peraltro, non nuovo alla predetta Società, avendo, il Giudice Sportivo, applicato la  recidiva), questa Corte ritiene che, in considerazione del  numero particolarmente esiguo dei soggetti non autorizzati presenti nella zona spogliatoi e delle ragioni, per così dire sociali e umanitarie, sottese a tale presenza, la sanzione possa essere ridotta a quella dell’ammenda di  € 3.000,00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

F.C. Crotone S.r.l. di Crotone riduce la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00. Dispone  restituirsi  la  tassa  reclamo.

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