F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 90/CSA del 12 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 074/CSA del 18 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE AL CALC. GERALDINO DOS SANTOS GALVAO JOAO PEDRO SEGUITO GARA CAGLIARI/FIORENTINA DEL 22.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 126 del 27.12.2017)

RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE AL CALC. GERALDINO DOS SANTOS GALVAO JOAO PEDRO SEGUITO GARA CAGLIARI/FIORENTINA DEL 22.12.2017 (Delibera del Giudice  Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 126 del 27.12.2017)

All’esito dellesame degli atti relativi all’incontro Cagliari/Fiorentina, disputato in data 22.12.2017 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al calciatore Geraldino Dos Santos Galvao Joao Pedro le sanzioni della  squalifica  per  4 giornate effettive di gara  e  dell’ammenda  di   2.000,00,  per  avere  simulato  di  essere  stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione)”, nonché per aver, “volontariamente pestato il piede di un calciatore avversario, a giuoco fermo, procurandogli danni fisici”.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la  Cagliari  Calcio  S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società), la quale sostiene che la condotta del predetto calciatore non sarebbe qualificabile come condotta violenta, ma tuttalpiù come antisportiva o gravemente antisportiva, in quanto priva dei connotati di volontarietà ed intenzionalità miranti a ledere l’integrità fisica dell’avversario. Sul punto, la Società aggiunge, altresì, che il calciatore Federico  Chiesa  non avrebbe riportato alcuna lesione a seguito della condotta del Sig. Joao Paolo e che, di conseguenza, il riferimento ai “danni fisici” contenuto nella decisione del Giudice Sportivo, oggetto del presente procedimento, sarebbe del tutto erroneo e non troverebbe conforto nel referto dell’Arbitro. Per questi motivi, la Società lamenta l’incongruità della sanzione irrogata, chiedendo la riduzione della stessa alla squalifica per due giornata effettive di gara o, in subordine, a tre giornate effettive di gara.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sezioni Unite, tenutasi in data 18.1.2018, sono presenti, per la società ricorrente, gli Avv.ti Alberto Porzio e Walter Marini, i quali si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, precisa che, in ragione dell’utilizzo dell’aggettivo “forte”, da parte del Direttore di Gara, nella descrizione della condotta posta in essere dal Sig. Joao Pedro ai danni del suo avversario, tale comportamento non può che essere considerato volontario e violento. Ne consegue che - ferma restando l’applicazione della sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara irrogata in ragione della simulazione effettuata dal predetto calciatore, già diffidato - la squalifica, pari a tre giornate effettive di gara, applicata dal Giudice Sportivo per la condotta violenta dello stesso giocatore posta in essere, debba essere ritenuta congrua ai sensi dell’art. 19, comma IV, lett. “b” C.G.S., in  quanto  corrispondente  al minimo  edittale  previsto  da  tale  norma  per  tale  tipologia di condotta.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Cagliari   Calcio

S.p.A. di Cagliari

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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