DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 68CFA DEL  24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del  Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 09/TFT 05 dell’8.8.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. B.M., DELLE SOCIETÀ A.S.D. B & A CALICO A 5 E ATLETICO ORTE 5.11 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO  -  NOTA  N.  11626/685  PFI  17-18/MS  CS/VDB  DELL’  11.5.2018

Massima: Rigettato il ricorso della Procura Federale e confermata la decisione del TFT che ha prosciolto il presidente e la società dalla violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. nonché l’art 7 comma 9 dello Statuto Federale, le società A.S.D. B & A Calico A 5 per la violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. e l’Atletico Orte 5.11 per violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S. in quanto il …., di fatto, svolgeva il ruolo di presidente e rappresentante di fatto, contestualmente, delle predette società deferite….Il Giudice di prime cure ha ritenuto, a contrario, che le contestazioni della Procura Federale fossero infondate in quanto il Sig. B., avvocato esperto di diritto amministrativo e  diritto sportivo, svolgeva attività di consulenza stragiudiziale per conto della società Atletico Orte e che in tale veste ne spendeva il nome della predetta società in ragione di un progetto di fusione che aveva ideato e promosso proprio perché esperto di diritto sportivo. Ora, in ragione di tale ruolo erano apparsi articoli di stampa che di fatto ne rappresentavano il ruolo di consulente legale esperto di diritto sportivo e non invece, come ritenuto dalla  Procura Federale, presidente di fatto della società Atletico Orte e della società con cui si intendeva procedere alla fusione, l’ASD B & A Calico a 5.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 43/CDN  del 10 dicembre 2008  n. 6 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (44) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: Giulio Pianese (già Presidente e legale rappresentante della Soc. US Sanremese Calcio dal 12.10.2005 fino all’agosto del 2007), L.C. (Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Carlin’s Boys) e delle società US Sanremese CAlcio e ASD Carlin’S Boys (nota n. 1042/1389pf07-08/AM/ma dell’11.9.2008)

Massima: Le due società sono sanzionate con l’ammenda per aver stipulato un accordo per la gestione comune del settore giovanile con il quale in particolare avevano stipulato che la cura di tale settore era affidato ad una di esse.

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