Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 16/TFN - SD del 5 Agosto 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 1197/454pf 21-22/GC/gb del 14 luglio 2022 nei confronti del sig. L. S. - Reg. Prot. 7/TFN-SD

Massima: Prosciolto il deferito dalla contestata violazione del disposto di cui all’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 22 bis delle NOIF per avere lo stesso, in occasione del tesseramento omesso di dichiarare che con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 15.2.17, irrevocabile il 2.4.17, era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione quale conseguenza dei reati di cui agli artt. 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne) e 609-undecies c.p. (adescamento di minorenni)….Ed invero, contrariamente all’assunto della Procura federale, ribadito in udienza dal suo rappresentante, i tecnici non rientrano nel novero dei soggetti destinatari della norma che, per quanto qui rileva, nel dettare “Disposizioni per la onorabilità”, così recita: “1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, NOIF), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, NOIF), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno: 1. a) per i delitti previsti dalle seguenti leggi: [……………];- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).[…………..] All’atto della richiesta di tesseramento e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione e i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo.” Dal chiaro tenore della previsione normativa, emerge che la disciplina si applica ai “dirigenti(e) di società o di associazione (art. 21, 1° comma, NOIF)”, ed ai “collaboratori(e) nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, NOIF)”. La definizione che di tali soggetti (dirigenti e collaboratori) è data, rispettivamente, dall’art. 21, comma 1, NOIF ( Sono qualificati ‘dirigenti’ delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla FIGC) e dall’art. 22, comma 1, NOIF (Sono collaboratori nella gestione sportiva delle società coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla FIGC), conferma, ove ve ne fosse bisogno, che questi svolgono una attività diversa da quella dei tecnici, i quali giammai possono essere assimilati ai primi, a cui è peraltro fatto divieto di essere tesserati “quali calciatori o tecnici” (artt. 21, comma 2, e  22, comma 2, NOIF). Così delineato il perimetro soggettivo di applicabilità del divieto, deve altresì escludersi che esso possa applicarsi ai tecnici in ragione di una interpretazione estensiva e/o analogica della norma, soprattutto alla luce del principio costituzionale di legalità e tassatività di cui all’art. 25, comma 2, Cost., secondo cui “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” e di cui l’art. 14 delle preleggi (Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.) costituisce garanzia di effettività. Pur nell’autonomia dell’Ordinamento Sportivo rispetto a quello Statale, infatti, nessuno dubita che il secondo debba uniformarsi ai principi generali del primo, specie quando, come nel caso che ci occupa, siano posti a presidio e garanzia della libertà e dei diritti del cittadino, onde anche nella vicenda in esame non può non trovare ingresso il principio costituzionale di tassatività espresso dal noto brocardo nullum crimen, nulla poena sine lege, di cui l’art. 1 c.p. costituisce chiara applicazione ( Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite").

Decisione C.F.A.: C. U. n. 55/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare - Com. Uff. n. 2 del 4.7.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD VIRTUS VECOMP VERONA ARL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. F.L., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 22 BIS NOIF; AMMENDA DI € 1.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 12668/839 PF GP/BLP DEL 15.5.2017

Massima: La Corte riduce al presofferto la sanzione dell’inibizione inflitta al presidente della società, sanzionato  per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 22 bis NOIF per avere, incaricato un soggetto di collaborare nella gestione sportiva della Società, nella Stagione Sportiva 2015/2016 con compiti di manutenzione e pulizia dell’impianto di gioco e nella Stagione Sportiva 2016/20176 sino alla fine di agosto del medesimo anno, con compiti di segreteria e tesseramenti, pur essendo a conoscenza che quest’ultimo fosse gravato da precedenti penali (aventi ad oggetto reati sessuali commessi nei confronti di minori) ostativi all’assunzione di detti incarichi. Anche alla società viene ridottta in euro 800,00 l’ammenda. E ciò tenuto conto del disposto dell’art. 1 bis comma 5 CGS che, ispirato all’esigenza di impedire il fenomeno della preordinata sottrazione agli obblighi ordinamentali, impone l’osservanza delle norme codicistiche a tutti coloro che svolgono, a qualunque titolo, attività all’interno o nell’interesse di una società sportiva. Norma, dunque, che ricomprende tutte le posizioni di chi comunque svolge una qualche attività rilevante per l’ordinamento federale, tale essendo da considerare l’azione non solo di atleti, di tecnici e di dirigenti o Presidenti societari (nella specie il – omissis -) ma anche di coloro (nella specie il – omissis -) che apportano o assicurano sostegno e partecipazione alla vita sociale e quindi all’attività anche organizzativa del sodalizio sportivo….Quanto alla contestata violazione dell’art. 22 bis delle NOIF è da ritenere che tale disposizione sia applicabile nel caso di specie. Invero, lo spirito e l’effettiva portata della norma rispondono all’esigenza sociale che venga data fedele applicazione ed osservanza all’ineludibile valore dell’onorabilità - collegato alla salvaguardia dell’integrità e della dignità sul piano individuale e su quello socialevalore che va comunque assicurato in ogni momento della vita di relazione tra soggetti ed istituzione. In effetti, la citata disposizione, che intende impedire ad una società sportiva di avvalersi di soggetti privi dei requisiti di onorabilità che entrano in gioco a fronte della violazione di comportamenti aventi rilevanza penale, è stata nella specie chiaramente disattesa, essendo ben noti al – omissis - i precedenti del – omissis -(anch’egli responsabile) senza che occorresse esercitare al riguardo alcuna forma di indagine o controllo.Peraltro, anche questo giudice di appello, ritenendo nella sua discrezionale valutazione di considerare positivamente le iniziative umanitarie e l’attività sociale intraprese dal sig. – omissis - mediante l’ampia opera di reinserimento nel mondo del lavoro di persone disagiate, si induce ad applicare un’ulteriore limitazione delle sanzioni comminate in primo grado, come da dispositivo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 02/TFN-SD del 04 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  LUIGI FRESCO (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL Virtus Vecomp Verona), ROBERTO ETTORE LIZZIERO (all’epoca dei fatti Collaboratore ex art. 1, comma 5 CGS della Società SSD ARL Virtus Vecomp Verona), Società SSD ARL VIRTUS VECOMP VERONA - (nota n. 12668/839 pf16-17 GP/blp del 15.5.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione all’art. 22 bis NOIF, per avere, incaricato – omissis - di collaborare, nella gestione sportiva della Società, nella stagione sportiva 2015/2016 con compiti di manutenzione e pulizia dell’impianto di gioco e nella stagione 2016/2017, sino alla fine di agosto del medesimo anno, con compiti di segreteria e tesseramenti, pur essendo a conoscenza che quest’ultimo fosse gravato da precedenti penali ostativi all’assunzione di detti incarichi; incarichi che il – omissis - accettava ed ai quali dava corso. Il Collaboratore ex art. 1, comma 5 CGS della Società è sanzionato con l’inibzione di anni 5 oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC per la violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS e 22 bis NOIF per aver svolto attività di collaborazione in favore del sodalizio sportivo, seppur remunerata con il solo rimborso spese, in quanto gravato da precedenti penali ostativi all’assunzione di detto incarico. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 19 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 08 Febbraio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: DELIBERA DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE COM. UFF. N. 33/TFN DEL 4.11.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO SIG. T.P. LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 29 DELLO STATUTO FEDERALE E 12 DELLO STATUTO LEGA PRO (NOTA N. 2840/380-456 PF14-15 AM/SP/MA DEL 25.9.2015) .

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato il deferito per non aver dichiarato all’atto della nomina a componente del Consiglio direttivo del settore per l’attività giovanile e scolastica in data 10.4.2015 di essere gravato da una causa di ineleggibilità, avendo riportato la sanzione dell’inibizione per un periodo superiore all’anno, nonché per non aver dichiarato, al momento dell’elezione a consigliere del direttivo della Lega Pro in data 4.8.2015, di essere gravato da una causa di ineleggibilità, avendo riportato la sanzione dell’inibizione per un periodo superiore ad un anno e per avere conseguentemente ricoperto il ruolo di componente del Consiglio direttivo del settore dell’attività giovanile scolastica e di consigliere del Consiglio direttivo della lega pro senza avere i previsti requisiti. A parte la logica considerazione spesa dal Tribunale federale circa la non credibilità che il presidente di una società di calcio possa non ricordare che ha subito ben 49 mesi di inibizione e che nelle stagioni 2012/2013 ha avuto sanzione per un totale complessivo di 27 mesi, e quindi oltre le considerazioni logiche dedotte in base all’ “id quod plerumque accidit”, giova ricordare che nell’ordinamento giuridico generale vige il principio secondo cui “ignorantia legis non excusat”, al quale non si sottrae l’ordinamento giuridico settoriale sportivo se è vero che dopo l’articolo 1 bis C.G.S. (che, come accennato, individua il bene giuridico protetto dallo stesso ordinamento speciale), vi è l’articolo 2, secondo comma, che reca nella rubrica “applicabilità e conoscenza delle regole”, e che recita testualmente: “l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto”. Lo stesso principio è affermato, del resto, nel Codice di comportamento sportivo del CONI. E’ appena il caso di ricordare, poi, che nell’art.30, comma 1, dello Statuto Federale, dopo aver regolamentato all’articolo precedente l’ineleggibilità, si legge: “i tesserati hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.033/TFN del 04 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.T.  (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Prato 1908 Spa), Società AC PRATO 1908 Spa - (nota n. 2840/380-456 pf14-15 AM/SP/ma del 25.9.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per “violazione di cui all’art. 1 bis del CGS in relazione agli artt. 29 dello Statuto Federale e 12 dello Statuto della Lega Pro, per non aver dichiarato all'atto della nomina a componente del consiglio direttivo del settore per l'attività Giovanile e Scolastica in data 10 aprile 2014 di essere gravato da una causa di ineleggibilità, avendo riportato la sanzione dell'inibizione per un periodo superiore ad un anno, nonché per non aver dichiarato, al momento dell'elezione a Consigliere del Direttivo della Lega Pro in data 4 agosto 2014, di essere gravato da una causa di ineleggibilità, avendo riportato la sanzione dell'inibizione per un periodo superiore ad un anno e per avere conseguentemente ricoperto il ruolo di componente del consiglio direttivo del settore per l'attività Giovanile e Scolastica e di Consigliere del Consiglio Direttivo della Lega Pro senza avere i previsti requisiti” . La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 2.000,00. Devesi, anzitutto, chiarire che non è la richiesta di apposita dichiarazione (nella specie non intervenuta) a incardinare il correlato obbligo di comportamento (che a essa, con tutta evidenza, preesiste). Tale meccanismo è, infatti, unicamente volto, a rafforzare la tutela dell’interesse protetto dalla norma attraverso l’acquisizione delle autocertificazioni idonee, in caso di falsità di quanto dichiarato, a determinare autonoma, e ancor più grave, e, quindi, dissuasiva sanzione. Quanto alla prospettazione, giusta la quale, non vi sarebbe illecito in difetto di espresso obbligo della relativa condotta, essa appare priva di fondamento, sotto più profili. Anzitutto, devesi osservare come il comportamento omissivo formalmente contestato, presupponga e naturalmente ricomprenda anche un comportamento commissivo, oggetto di espresso divieto: la contestazione di mancata dichiarazione della sussistenza di una causa di ineleggibilità, infatti, presuppone necessariamente, e ricomprende, la condotta consistente nell’essersi proposto per assumere una carica elettiva senza averne i requisiti. A questo riguardo, devesi anche precisare, per un verso, come la carica di membro del Consiglio Direttivo della Lega Pro è di natura elettiva, e che, dunque, il – omissis - non si è (diversamente da quanto accaduto per l’incarico ricevuto dalla Federazione per l’attività Giovanile e Scolastica) limitato a non rifiutare una nomina, ma ha posto, volontariamente, la propria candidatura, e, per altro verso, che il fatto che, in precedenza, egli fosse stato direttamente nominato dalla Federazione ad altra carica, non costituisce elemento idoneo ad incidere, né sul piano oggettivo, né su quello soggettivo, sulla esistenza dell’illecito commissivo contestato. Inoltre – e, comunque, in via assorbente – è pacifico che la natura e la qualità dei comportamenti che l’art. 1 bis CGS impone a tutti i tesserati - attraverso il richiamo ai principi di lealtà correttezza e probità - sono ben diverse e più intense di quelle generalmente richieste dagli altri ordinamenti, anche di natura privata, con conseguente elevazione della soglia di rilevanza, e, dunque, di punibilità dei comportamenti dei tesserati FIGC. In questo quadro di doveroso maggior rigore comportamentale, è, poi, altrettanto pacifico che la violazione di obblighi così ampi e “profondi” possa avvenire – e anche con caratteristiche di gravità – anche ad opera di comportamenti meramente omissivi, e/o in assenza di uno specifico precetto che tali comportamenti regoli….Dall’esame delle sanzioni irrogate al – omissis - negli ultimi dieci anni, emerge, infatti, un totale di 49 mesi di inibizione, e, in particolare, una singola sanzione di 18 mesi irrogata nella stagione 2005-2006, nonché sanzioni irrogate nella stagione 2012-2013 per un totale complessivo di 27 mesi. Anche ad accordare il beneficio del dubbio, non è dunque possibile presumere che il – omissis - non abbia conservato il ricordo, e, dunque, avuto piena contezza di provvedimenti così gravi, e, in parte – e per quel che qui interessa, comunque decisivi - anche così recenti.

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