Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0042/CFA del 30 Ottobre 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il C.R. Calabria n. 34 del 18.09.2024

Impugnazione – istanza: Sig.ri A.U. e G.A.  - PFI

Massima: Confermata la decisione Tribunale che ha sanzionato con 1 anno di inibizione i dirigenti per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di giustizia sportiva per avere poco prima della gara davanti al ristorante posto nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo colpito con pugni e calci il calciatore avversario…Infatti, come ben evidenziato dal Tribunale, le testimonianze complessivamente acquisite dalla Procura in sede di audizione, nonché i verbali delle sommarie dichiarazioni rese dai tesserati del Real Parghelia ai Carabinieri della locale Stazione nella immediatezza, delineano un quadro fattuale non equivoco e corroborano una ricostruzione dei fatti salienti che le deduzioni dei reclamanti non valgono – come ora si vedrà – a scalfire.

Decisione C.F.A. – Sezione I  : Decisione pubblicata sul CU n. 0015/CFA del 1 Agosto 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana, di cui al Com. Uff. n. 98 del 27.06.2024, comunicata in data 28.06.2024

Impugnazione – istanza: –  PF/Omissis

Massima: Accolto il reclamo della Procura Federale e per l’effetto inflitta al calciatore la squalifica per 8 giornate di gara per avere lo stesso, in data 23.12.2023 davanti al locale denominato “…”colpito con un pugno al volto omissis, calciatore tesserato per la omissis. In concreto, in data 21.12.2023 si svolgeva la gara tra la omissis valevole per il campionato Allievi B Under 16 Provinciali di omissis, all'esito della quale il deferito, calciatore tesserato per omissis, contattava tramite l'applicazione WhatsApp il soggetto leso, calciatore tesserato per la omissis, scrivendo i seguenti messaggi: "wee fenomeno mi hanno detto fai il guappo", "perchè un mi hai aspettato fori", "era tutta la partita che ti aspettavo", "ma perchè non lo fai dar vivo il fenomeno", "poi dimmelo ner viso", "però un vieni mai topino", “rispondi infame”. Due giorni dopo la gara citata, la sera del 23.12.2023, il soggetto leso si trovava presso il locale "…., dove veniva raggiunto dal deferito il quale, dopo averlo invitato ad uscire dal locale tramite interposta persona, aveva una discussione con lui e lo colpiva con un pugno al volto. Il soggetto leso – caduto a terra – è stato poi ripetutamente attinto con calci al volto da soggetti non identificati, da ritenere logicamente compartecipi in quello che sembra configurarsi come un vero e proprio “agguato”. Tale aggressione ha causato alla vittima lesioni dichiarate guaribili in 21 (ventuno) giorni dal Pronto soccorso del Presidio ospedaliero dove il giovane era stato condotto dai genitori.…A giudizio di questa Corte federale, che non condivide il contrario giudizio del Tribunale, la condotta sleale, violenta ed inescusabile tenuta nell’occasione dal deferito è direttamente e chiaramente ricollegabile all’attività sportiva, risultando perciò sanzionabile ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, come richiesto dalla reclamante Procura. Come è noto, l’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva prevede che i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme organizzative interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. La normativa ora trascritta costituisce applicazione del principio di lealtà sancito dall’art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI, secondo cui i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, cooperando attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva. Come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte federale, "Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva, ha assunto una dimensione più ampia, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva" (CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022). La previsione di cui all'art. 4 CGS si sostanzia pertanto in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo. E non è un caso che le sanzioni per la sua violazione non siano predeterminate nel minimo e nel massimo, perché è l’elasticità stessa che caratterizza la norma primaria, la sua adattabilità alle situazioni e la sua estrema versatilità ad essere impiegata in combinato disposto con tutta l’altra serie di disposizioni vigenti, a giustificare un sistema sanzionatorio “aperto” e funzionale alle esigenze del caso, naturalmente secondo parametri motivazionali esplicitati e che si attaglino alla singola vicenda. Il ruolo della fattispecie diventa fondamentale per la soluzione del singolo caso e per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori (CFA, SS.UU., n. 113/2020-2021). Applicando le coordinate ermeneutiche ora tracciate al caso in esame ritiene la Corte – come anticipato - che il comportamento violento tenuto dal deferito sia sanzionabile appunto per violazione dell’art. 4, comma 1, sussistendo sia l’ovvia violazione dei principi di lealtà e correttezza, sia la diretta riferibilità dell’aggressione al contesto agonistico e sportivo. In tal senso, dal materiale probatorio in atti si evince in primo luogo che già durante l’incontro del 21 dicembre alcuni giocatori della omissis tenevano un comportamento aggressivo nei confronti degli avversari, minacciandoli di un vero e proprio regolamento dei conti al termine dell’incontro. Di animosità risalente e di rivalità tra gli atleti delle due squadre c’è peraltro diffusa menzione nelle testimonianze dei soggetti presenti all’aggressione, raccolte dalla Procura. In tale contesto generale, il deferito, pur non essendo incaricato della marcatura del soggetto leso, commetteva ai danni di questo un fallo di una certa gravità, infatti sanzionato dal Direttore di gara con l’ammonizione. Dopo la conclusione dell’incontro, lo stesso deferito inviava poi al soggetto leso, tramite l’applicazione WhatsApp, i messaggi ingiuriosi e ostili sopra riportati, minacciando ancora una volta ed espressamente rappresaglie e ritorsioni. Infine, due giorni dopo e nelle circostanze fattuali sopra riportate, si verificava l’aggressione fisica che ha dato origine al presente contenzioso. Come si vede, gli episodi in questione risultano tutti collegati sul piano sia logico che temporale e la loro sequenza, ove li si consideri in chiave unitaria e non atomistica, non lascia adito a dubbi, costituendo l’aggressione fisica ai danni del soggetto leso il chiaro esito di un intento punitivo concepito dal deferito durante la gara, esternato dal medesimo dopo la conclusione di questa e portato a realizzazione con modalità oggettivamente proditorie alla prima occasione utile. In particolare decisivo in tal senso appare, a giudizio della Corte, il tenore dei messaggi minacciosi offensivi e “bullistici” inoltrati dal deferito subito dopo la conclusione dell’incontro di calcio del 21 dicembre: da tali messaggi, il cui rilievo il Giudice di primo grado ha del tutto trascurato, si evince proprio la volontà dell’incolpato di provocare l’interlocutore, insultandolo e sfidandolo al confronto fisico, in spregio di ogni elementare canone sportivo di correttezza e rispetto per l’avversario. La violenta aggressione del 23 dicembre posta in essere dal deferito è dunque – si ribadisce - la distorta conseguenza di contrapposizioni e contrasti maturati nell’ambito dell’attività agonistica, e in particolare costituisce il frutto perverso di animosità generatasi tra le contrapposte compagini ed acuitasi nel corso della gara precedente. Tale aggressione rientra quindi, come evidenziato dalla Procura, a pieno titolo nel perimetro degli illeciti disciplinari sanzionati dall’art. 4, comma 1, CGS, siccome indicativa di una chiara violazione dei criteri di correttezza e lealtà sempre esigibili dagli atleti nell’ambito collegato all’attività agonistica e sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0260/TFN - SD del 21 Giugno 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: –  omissis - Reg. Prot. omissis/TFN-SD

Massima: Anni 5 di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC al dirigente accompagnatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, per avere posto in essere, approfittando del ruolo di dirigente accompagnatore nel corso delle stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, ripetute condotte sessualmente abusanti nei confronti di diversi calciatori minorenni tesserati per  e ……….per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver richiesto il tesseramento presso…., per le stagioni 2021/22 e 2022/23, nonostante sullo stesso gravasse una condanna penale definitiva per reati di natura di violenza sessuale nei confronti di minori ex …..609 nonies c.p. dell’interdizione perpetua da uffici di tutela e curatela nonché da qualunque incarico in scuole e uffici o istituzione frequentate prevalentemente da minori;…..Ammenda di € 1.500,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva…Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene che debba essere affermata la responsabilità disciplinare …….responsabilità oggettiva dell…… per quanto ascritto al suo tesserato. Proprio a proposito della società e della mancata dichiarazione di efficacia dell’accordo ex art. 127 del CGS da questa raggiunto con la Procura Federale, ritiene in Tribunale, senza entrare nel merito della congruità o meno dello stesso, la cui valutazione sarà comunque facile dedurre dalla sanzione che verrà comminata, che la possibilità riconosciuta dall’art. 127 del CGS trovi uno specifico limite nel dettato del settimo comma del predetto articolo. Prevede, fra l’altro, detto comma che la possibilità di accordo fra le parti è preclusa nel caso si verta in tema di “abusi o molestie sessuali”. È opinione del Collegio che nel momento in cui al tesserato, dal cui comportamento è scaturita la responsabilità oggettiva del sodalizio sportivo, viene preclusa la possibilità di “patteggiare” la sanzione, la Società di appartenenza non possa accedere all’istituto invocato operando nei confronti della stessa la medesima preclusione. Ad avviso del Collegio, il limite posto dal legislatore federale all’istituto del cosiddetto “patteggiamento”, previsto dall’art. 126 del CGS anche per l’ipotesi di accordo precedente il deferimento, è teso a far sì che gli accordi fra le parti possano essere raggiunti con riguardo a tutte quelle violazioni che non rivestano il carattere di particolare gravità mentre per le ipotesi più gravi, la valutazione della sanzione debba essere rimessa agli organi giudicanti. Nella fattispecie, quanto ascritto al tesserato del …….. costituisce una violazione disciplinare, espressamente prevista al comma 7 di entrambe le norme che regolano il “patteggiamento”, di gravità e odiosità tale che la possibilità di accordarsi sulla misura della sanzione deve essere preclusa anche per la società che risponde del comportamento del proprio tesserato ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS. Per completezza espositiva, corre l’obbligo di precisare, senza che ciò abbia minimamente inciso sulla decisione del Collegio, che nessuna dichiarazione ex art. 128 CGS, pur richiamata nel modulo,  risulta mai essere stata allegata alla proposta di accordo sanzionatorio. Tanto premesso, alla luce delle evidenze probatorie versate in atti, il Tribunale ritiene pienamente dimostrata la violazione, da parte del deferito, dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del CGS. Dagli atti del procedimento penale pendente nei confronti del deferito è emerso come il ……., ed all’epoca dei fatti dirigente della …….., profittando del ruolo ivi ricoperto, abbia indotto ragazzi minori a compiere o subire atti sessuali.….., apparentemente dimissionario, veniva allontanato dalla squadra. Non può non rilevarsi, ad ulteriore conferma della gravità dei fatti e della totale assenza di resipiscenza in capo al deferito, come gli abusi perpetrati in danno dei minori ed …..siano proseguiti anche successivamente al suo allontanamento dalla squadra. L’attività istruttoria ha infatti rivelato come, almeno per oltre un anno, ….. abbia frequentato con una certa assiduità sia il calciatore ….., sia altri minori conosciuti grazie a quest’ultimo, inducendoli, a fronte di regalie varie, a subire atti sessuali. Tali deprecabili condotte, inizialmente maturate nel contesto sportivo, sono venute alla luce grazie all’attività investigativa condotta …….’indagine ha tratto origine da una segnalazione, al locale …., allarmato da alcuni comportamenti “impropri e sospetti” d…..nei confronti di ragazzi minori, i quali, peraltro, nel corso di qualche colloquio con gli operatori, lo avevano apostrofato come “pedofilo”….Le circostanze sopra richiamate evidenziano come le condotte contestate, confermate da plurimi riscontri dichiarativi e documentali, abbiano tratto origine dal rapporto di fiducia instaurato in virtù del ruolo ricoperto dal deferito nel ……, con conseguente rilevanza per la giustizia sportiva. L’estrema gravità dei fatti e la loro rilevanza anche all’interno dell’ordinamento sportivo si evince altresì dalla stessa richiesta di misura cautelare (pg. 3) avanzata dal PM assegnatario del procedimento, laddove è dato leggere “ciò che più desta preoccupazione o allarme è il fatto di avere riscontrato un agire indisturbato dell’odierno indagato, e di altri soggetti con precedenti specifici, all'interno di un'associazione sportiva calcistica q…., che - fatto salvo per il sostanziale allontanamento ….. solo nell'ottobre 2022 e a fronte di risalenti segnali di allarme - non pare aver riservato la dovuta attenzione ad un rischio, quello degli abusi sessuali su minori puberi o prepuberi. che invece avrebbe dovuto rivestire una delle massime priorità. Come ormai noto, infatti, lo sport ha dei suoi "rituali” che rendono bambini e ragazzi più vulnerabili: dalle docce comuni negli spogliatoi alle trasferte…” La tutela dei minori nell’ambito dell’ordinamento sportivo è, come è noto, presidiata da cogenti normative che impongono ai dirigenti delle società di conformare la loro condotta al primario obiettivo di garantire ai ragazzi di crescere e maturare nello sport. Lo stesso “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff – FIGC Settore Giovanile Scolastico- tutela dei minori”, indipendentemente dai fatti penalmente rilevanti, mira ad assicurare ad ogni ragazzo il diritto di beneficiare di un ambiente sano ed il diritto di praticare lo sport in assoluta sicurezza, vietando ai soggetti sopra indicati, non solo di intrattenere rapporti sessuali con i minorenni, ma ogni relazione che possa essere comunque considerata un abuso. Ritiene pertanto il Collegio che le condotte riportate nei capi di incolpazione costituiscano una gravissima e palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare l’agire di ogni soggetto dell’Ordinamento sportivo. Sotto il profilo sanzionatorio, la straordinaria gravità dei fatti, sia in relazione all’età dei minori coinvolti, sia in relazione alla loro natura predatoria ed altamente lesiva della libertà psicofisica e della stessa dignità dei ragazzi, nonché la pervicacia mostrata dal deferito nel reiterare le condotte illecite anche successivamente al suo allontanamento dalla società, rendono il ……. incompatibile con i valori ed i principi dell’ordinamento sportivo. La sanzione non può dunque che essere determinata nella misura massima di cinque anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. h), ultimo periodo, CGS. Analogamente, l’irrogazione di siffatta sanzione nei confronti del tesserato impone di discostarsi dalla richiesta della Procura Federale per la……, nei cui confronti si ritiene equa l’irrogazione della sanzione di cui in dispositivo essendole stata contestata, per quanto oggetto del procedimento, la sola responsabilità oggettiva scaturente da quanto ascritto al suo ex dirigente.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 029/TFN - SD del 2 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 31324/641pf22-23/GC/GR/gb del 26 giugno 2023, nei confronti del sig. M.P. e delle società ASD Usav Pisaurum e ASD Accademy Vis Pesaro - Reg. Prot. 207/TFN-SD

Massima: Anni 5 di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC al tecnico per la: a) violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione alle disposizioni contenute nel “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff - FIGC Settore Giovanile Scolastico tutela dei minori” e con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e g) del CGS, per aver compiuto - in un periodo temporale tra la primavera del 2020 e l’estate del 2021 (stagione sportiva 20/21 - all’epoca dei fatti tesserato per ASD Usav Pisaurum) - atti e molestie sessuali, inviando messaggi whatsapp (in seguito anche con l’utilizzo del programma Telegram), e video di contenuto pornografico, costringendo ad abbassare i pantaloni nello spogliatoio e compiendo molestie sessuali, il tutto a danno del calciatore minorenne sig. G.D.V.;  b) violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione alle disposizioni contenute nel “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff - FIGC Settore Giovanile Scolastico tutela dei minori” e con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e g) del CGS, per aver ricevuto - unitamente ad un calciatore minorenne, sig. A.G. - prestazioni sessuali da alcune escort, alle quali corrispondeva il corrispettivo anche delle prestazioni rese al calciatore minorenne: fatti avvenuti nell’inverno del 2021 (stagione sportiva 21/22 - all’epoca dei fatti tesserato per ASD Accademy Vis Pesaro). Con l’aggravante di aver commesso entrambe le condotte descritte sub a) e b) abusando del proprio ruolo e in violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle proprie funzioni di allenatore della squadra ASD Usav Pisaurum (s.s. 20/21) e ASD Accademy Vis Pesaro (s.s. 21/22) e, quindi in spregio a quel rapporto di fiducia instaurato con i giovani calciatori componenti la rosa delle rispettive squadre dei quali - peraltro - era affidatario per ragioni di educazione, vigilanza e custodia (art. 14, comma 1, lett. a, del CGS)… Ritiene il Tribunale che le condotte sopra descritte costituiscono palese violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza che, ai sensi dell’art. 4, CGS, devono informare l’agire di ogni soggetto dell’ordinamento sportivo, nonché dell’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per cui l’allenatore deve “essere esempio di disciplina e correttezza sportiva”, nonché dei principi fissati nel Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff – FIGC Settore Giovanile Scolastico – tutela dei minori che, come rilevato in altre decisioni di questo Tribunale (cfr. decisione 0111/TFNSD-2021-2022), mirano ad assicurare ad ogni ragazzo il diritto di beneficiare di un ambiente sano e il diritto di praticare sport in assoluta sicurezza vietando espressamente, peraltro, ai destinatari del codice non solo di intrattenere rapporti sessuali o compiere atti sessuali con calciatori di età inferiore agli anni 18, ma ogni relazione che possa essere considerata come un abuso. Sussistono altresì le aggravanti contestate di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e g) CGS. Infatti, nel caso di specie, il deferito, in qualità di allenatore della squadra, ha posto in essere le sopra descritte condotte reprensibili violando i doveri derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni. Quanto, poi, all’abuso del potere e della funzione di allenatore, va ribadito come le condotte accertate abbiano trovato la loro estrinsecazione proprio in virtù ed in costanza del rapporto di autorità e fiducia che legava l’allenatore alla persona offesa, ragazzo al tal punto giovane all’epoca dei fatti da non poter utilmente opporsi o valutare consapevolmente le richieste ricevute.

Massima: Prosciolta la società, in quanto all’epoca dei fatti il tecnico che ha commesso la violazione disciplinare non era con la stessa tesserato…. dalla documentazione acquisita …. è emerso come i fatti contestati debbano essere collocati nella stagione sportiva 2020/2021 allorché sia il P. che il G.A. erano tesserati per la Usav Pisaurum. Ne deriva l’assenza del presupposto per l’affermazione della responsabilità oggettiva in capo alla Academy Vis Pesaro in relazione all’incolpazione per come formulata.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0005/CFA del 5 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia, di cui al Com. Uff. 187 del 25.05.2023

Impugnazione – istanza:  –  A.S.D. Calcio Ceglie/Procura Federale Interregionale

Massima: Rigettato il reclamo e confermata la decisione del TFT che ha sanzionato la società con l’ammenda di € 1.500,00 per il comportamento del proprio tesserato resosi responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 2.11.2022, a seguito di una banale discussione in ordine all’uso dello spogliatoio dell’impianto sportivo di Ceglie Messapica, promosso, organizzato e partecipato, in concorso con altre quattro persone tra le quali il sig. … a sua volta calciatore tesserato per la A.S.D. Calcio Ceglie, un’aggressione violenta nei confronti del sig. …., anch’egli calciatore tesserato per la medesima società che si è concretizzata nell’attendere lo stesso in prossimità della sua abitazione sita in Francavilla Fontana (BR), aggredirlo in gruppo sferrando calci e pugni su tutte le parti del corpo, per poi proseguire tutti insieme nell’azione violenta sia quando l’aggredito è caduto al suolo, sia quando lo stesso ha cercato di fuggire dirigendosi verso la propria abitazione; il sig. …, inoltre, nel corso dell’aggressione cercava di strangolare il sig. … per poi, quando questi è riuscito a raggiungere la propria abitazione, colpire con un pugno al volto anche il fratello dello stesso, che era intervenuto per proteggere il proprio germano. L’aggressione procurava al sig. …. un trauma cranio facciale non commotivo con ematoma all’occhio sinistro, cervicalgia post traumatica, trauma toracico con infrazione della settima costola sinistra e trauma contusivo dell’anca destra con prognosi di giorni trenta; con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), del Codice di Giustizia Sportiva dell’aver agito per futili motivi”…..Come è noto, fino all’entrata in vigore del Codice vigente, la responsabilità oggettiva era stata definita, a più riprese, come l’architrave della giustizia sportiva la cui caratteristica era rappresentata dal fatto che la società di calcio rispondeva disciplinarmente a prescindere dalla colpa o dal dolo. Si trattava, dunque, di una responsabilità senza colpevolezza, imputata per fatto altrui. V’era, dunque, un vero e proprio trasferimento, in capo alla società, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agivano nell’interesse della medesima società o comunque svolgevano attività rilevante per l’ordinamento sportivo (Corte federale d’appello, Sez. III, n. 124/2015-2016). Vero è che nei confronti di tale forma di responsabilità furono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Al contrario, però, si osservava che la responsabilità oggettiva trovava una valida giustificazione nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità (ex multis: Corte di giustizia federale, SS.UU. n. 43/2011-2012). Ciò nel presupposto che il più caratteristico e qualificante momento espressivo dell'autonomia regolamentare di una formazione sociale che aspiri ad avvalersi della propria prerogativa di organizzarsi come un'istituzione è rappresentato dalla individuazione, in ragione dei fini suoi propri, dei valori e dei disvalori rispettivamente da tutelare e da reprimere e dalla strumentale identificazione dei mezzi per promuovere gli uni e condannare gli altri. Tale libertà ordinamentale si risolve sia nella costituzione, in positivo ed in negativo, del telaio delle condotte meritevoli di riconoscimento che nel quomodo, ossia nei mezzi attraverso i quali, premialmente o punitivamente, inverare tale scelta pregiudiziale. E tale libertà ordinamentale punitiva si è espressa, tra l’altro, con la previsione – da parte del Legislatore federale - dell’istituto della responsabilità oggettiva (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 90/2019-2020). Fondamentale dunque appariva il richiamo all’autonomia dell’ordinamento sportivo – com’è noto costituzionalmente garantita - e l’ammissibilità di tale forma di responsabilità veniva indicata come la misura del grado di effettivo riconoscimento della autonomia medesima. Sotto il profilo della ratio, si sottolineava che la responsabilità oggettiva trovava la sua ragione nell’opportunità di assicurare il pacifico svolgimento dell’attività sportiva e delle competizioni agonistiche, incentivando (o meglio responsabilizzando) le società di calcio ad un controllo sui propri tesserati (ex multis: Corte federale d’appello, Sez. III, n. 124/2015-2016); ovvero nella necessità di tutelare al massimo grado il fine primario perseguito dall’organizzazione sportiva, vale a dire la regolarità delle gare, addossando anche sulle società le conseguenze disciplinari delle infrazioni realizzate dai propri tesserati (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, lodo 26 marzo 2012, Lodo Atalanta Bergamasca e, da ultimo, Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 71/2021). In particolare, si rilevava che la sua larga utilizzazione era correlata a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile per venire a capo - in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati - di situazioni di fatto che altrimenti avrebbero richiesto - anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo - lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti che l’ordinamento sportivo non poteva permettersi di lasciare impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie (ex multis: Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 43/2011-2012). Secondo un approccio parzialmente diverso, si sottolineava che nelle fattispecie di responsabilità oggettiva l’interesse protetto era già predeterminato dal legislatore sportivo, non dovendo essere lo stesso ricercato all’interno della categoria del danno ingiusto. Del danno (prefigurato) rispondeva (per l’ordinamento sportivo) un soggetto diverso dall’autore dell’illecito (responsabilità per fatto altrui), ovvero colui che rivestiva una data qualità o esercitava un certo mestiere o attività, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa. E ciò in forza e conseguenza del principio cuius commoda eius et incommoda (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 101/2017-2018). Parte della dottrina evidenziava che con tale forma di responsabilità non si perseguiva uno scopo punitivo, bensì il giusto equilibrio dei valori che determinano il risultato sportivo e che la sanzione disciplinare non era rivolta a colpire soggettivamente la società, ma a mutare oggettivamente una situazione di fatto verificatasi contro e nonostante le regole dell’ordinamento sportivo. In questa prospettiva, la giurisprudenza esofederale metteva in evidenza che, nella società contemporanea, l'ordinamento sportivo ma anche quello statale - prevede casi in cui, soprattutto ove alcune attività possono determinare rischi per una collettività, determinati soggetti debbano rispondere di illeciti altrui pur in assenza di propria colpevolezza; si enfatizzava il c.d. principio di “precauzione”, in forza del quale l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è talmente forte che il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza (e ciò, ovviamente, fatta salva la punibilità anche penale dell'autore materiale ove individuato). Il principio di precauzione era ben coerente con le finalità istituzionali perseguite dalle istituzioni e dagli altri soggetti operanti nel mondo dello sport: promuovere trasparenza, correttezza, ordine e rispetto dell'avversario in una libera competizione ove il migliore prevalga. Di conseguenza, la responsabilità oggettiva aveva un forte effetto dissuasivo, preventivo e riparatorio. Ma è anche vero che prescindeva da ogni giudizio di disvalore verso la società sanzionata. (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 42/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 58/2015). Tale principio di precauzione imponeva dunque l’adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che potessero influire negativamente sul corretto svolgimento dell’attività sportiva (ex multis: Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 68/2019-2020). D’altro canto, si  rilevava che tale modello era stato riconosciuto e adottato in più occasioni anche dal Tribunale arbitrale dello sport di Losanna (TAS), il quale ne aveva sottolineato, in particolare, la funzione deterrente nei confronti degli episodi di violenza commessi dai sostenitori, statuendo che «The principle of strict liability for supporters’misbehaviour is a fundamental facet of the current football regulatory framework and one of the few legal tools that football authorities have at their disposal to deter hooliganism and, more in general, supporters’improper conduct”(CAS 2015/A/3875 Football Association of Serbia (FAS) v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), lodo del 10 luglio 2015). Veniva anche rilevato come tali norme rivestono natura negoziale in quanto sono il risultato dell’autonomia concessa alla Federazione, che è la stessa che viene riconosciuta a qualsiasi altro ente con personalità giuridica di diritto privato; autonomia che, comunque, era assoggettata ai limiti del giudizio di liceità e del controllo di meritevolezza e di proporzionalità come qualsiasi altro atto negoziale. Ma è proprio tale autonomia negoziale che era idonea ad escludere l’assimilabilità degli illeciti sportivi agli illeciti amministrativi o agli illeciti penali e quindi a contraddire una risalente pronuncia di un tribunale amministrativo che aveva desunto l’illegittimità delle norme che prevedono la responsabilità oggettiva invocando il principio della personalità della pena. Laddove - era stato notato - l'art. 27 della Costituzione si riferisce alla sola responsabilità penale. In realtà, talune perplessità sollevate in dottrina avevano comunque indotto la giurisprudenza a ispirarsi a criteri di proporzionalità della sanzione e pertanto, già prima del nuovo Codice - nella prospettiva della costruzione di un sistema di responsabilità dei sodalizi maggiormente conforme a giustizia e, in particolare, al principio di proporzionalità tra violazione dell’interesse e sanzione - era stato ritenuto corretto calibrare quest’ultima valutando attentamente la fattispecie posta di volta in volta all’attenzione degli organi di giustizia sportiva (Corte sportiva d’appello, Sez. II, n. 129/2017-2018). In sostanza – come è stato riconosciuto - gli organi di giustizia della Federazione avevano già mostrato di discostarsi da un’applicazione rigida dell’istituto, in favore di una moderazione dello stesso da valutarsi caso per caso. Inoltre la dottrina aveva sottolineato che già prima del nuovo Codice alcuni casi di responsabilità cd. oggettiva rappresentavano in realtà esempi di responsabilità presunta, in quanto l’art. 13 del precedente Codice forniva alle società calcistiche la prova liberatoria in grado di esonerarle dall’addebito o, quantomeno, la possibilità di vederne attenuata la relativa sanzione. E dunque con il nuovo Codice del 2019 v’è stata una rimodulazione della responsabilità oggettiva, con la previsione di una “scriminante o attenuante” a favore delle società.

Orbene, dal confronto tra l’art. 4, commi 2 e 3 del precedente Codice e l’art. 6, commi 2 e 3 del Codice in vigore, emerge in primo luogo, la soppressione del termine “oggettivamente”. Inoltre – e soprattutto -  il nuovo art. 7 del CGS, che si applica a tutte le ipotesi di cui all’art. 6, rubricato “ Scriminante o attenuante della responsabilità della società”, prevede che il giudice sportivo, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, valuti l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC. Al riguardo giova richiamare i contenuti di tale ultima disposizione statutaria: “Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.” E in attuazione di tale disposizione, il Consiglio federale ha approvato le relative linee guida (C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019), dettando una serie di principi ai quali le società devono attenersi nell’adozione di c.d. “Modelli di prevenzione”. Il rispetto delle linee guida consente, dunque, di accertare un’assenza di colpa in capo alle società. Queste ultime dovranno, dunque, provare di aver attivato ed effettivamente, correttamente ed appropriatamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione tali da consentire, da un esame concreto della fattispecie, un esimente o attenuazione di responsabilità. Si tratta di un modello di responsabilità (che ha riscontri anche nell’ordinamento civile ex artt. 2047 e 2048 c.c. al pari della responsabilità della PA per atto illegittimo) in cui si presume la sussistenza dell’elemento soggettivo fino a prova contraria fornita dalla società. Si verifica, quindi, un’inversione dell’onere della prova, atteso che non è l’organo inquirente a dover provare la colpa della società, ma è quest’ultima che, per andare esente da responsabilità, deve provare l’assenza di colpa (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 58/2021-2022; Corte federale d’appello, n.  77/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 82/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU. n. 91/2022-2023). Si nota, quindi, come il nuovo codice evidenzia una transizione del legislatore sportivo dalle ipotesi di responsabilità senza colpa a forme di responsabilità per colpa presunta (o aggravata), tendente ad eliminare o, quantomeno, attenuare il carattere direttamente ‘oggettivo’ per l’attribuzione della responsabilità delle società. Ampliando il raggio d’azione del previgente art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., si attribuisce al giudice sportivo la potestà di «escludere o attenuare» l’addebito disciplinare riferito alle società incolpate che, comunque, si siano dotate di un assetto organizzativo interno adeguato a prevenire il rischio di illeciti, a meno che non sia provato il contrario. In dottrina si è correttamente evidenziato che tale scelta ricalca quanto avviene nell’ambito della responsabilità amministrativa delle società e degli enti, là dove l’adozione di modelli organizzativi atti a prevenire illeciti-presupposto (rectius, reati-presupposto) della specie di quello poi verificatosi, può essere impiegato per escludere o limitare la responsabilità delle figure apicali o delle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza (artt. 6 e 7, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) (Corte sportiva d’appello, Sez. III, n. 144/20202021). Viene quindi a delinearsi un sistema basato su una forma di attribuzione della responsabilità meno rigida, ancorata alla c.d. “colpa organizzativa”. Il modello, sottoposto al vaglio del giudice, dovrà essere esaminato da quest’ultimo al fine di verificare se vi sia stata un’incapacità della società nel prevenire l’illecito che si è verificato. L’accertamento circa un eventuale deficit organizzativo rispetto ad un “modello di diligenza esigibile” configurerà quella rimproverabilità posta a fondamento della fattispecie sanzionatoria. La mancata adozione del modello organizzativo da parte della società, qualifica dunque la sua responsabilità quale oggettiva in senso stretto, mentre, là dove viene adottato, se ne verifica un suo affievolimento, demandandosi agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 CGS. Ove tale accertamento risulti negativo, riespande anche in tal caso la responsabilità di tipo oggettivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 58/2021-2022; Corte federale d’appello, n. 77/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 82/2021-2022). Orbene, venendo al caso sottoposto al Collegio, la Società ricorrente non ha adottato alcun modello di organizzazione, gestione e controllo (cd. modello di prevenzione) diretto a contrastare le condotte illecite individuate dal Codice di giustizia sportiva. Laddove – come detto - soltanto dopo l’allegazione e prova del modello organizzativo da parte della società il giudice può valutare l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC. In mancanza di adozione, quindi, non si può ritenere superata la presunzione di colpa e riespande la responsabilità di tipo oggettivo (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 80/2022-2023).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 68/TFN - SD del 2 Novembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –   Deferimento n. 7858/782 pf21-22/GC/SA/mg del 30 settembre 2022 nei confronti del sig. M.M. e della società ASD Biancavilla 1990 Sporting - Reg. Prot. 58/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione al presidente per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso la custodia delle credenziali di accesso al portale della LND Serie D. Tale comportamento ha permesso a soggetti non individuati di accedere in forma anonima al citato portale e di depositare le dimissioni del sig. …, il quale ha disconosciuto la firma riportata sul modulo"; Ammenda di € 500,00 alla società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 62/TFN - SD del 20 Ottobre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –  Deferimento n. 7100/581pf21-22/GC/CAMS/mg del 23 settembre 2022 nei confronti del sig. A.P. + altri - Reg. Prot. 52/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, giorni 160 di inibizione al Presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli articoli 37, comma 1, delle N.O.I.F., e 32, comma 2, del C.G.S., per aver rivestito, nelle stagioni sportive 2018/19, 2019/20 e 2020/21, il ruolo di “Presidente di fatto” in favore della Società A.S.D. Aprilia Racing, laddove quale “Presidente ufficiale” figurava invece il genero sig. ……, provvedendo in tale veste fattuale ad assumere ogni decisione finale relativa all’organizzazione societaria, e, tra l’altro, anche quelle relative agli accordi economici ed al tesseramento delle calciatrici ….., consentendo o comunque non impedendo, peraltro, l’alterazione in sfavore delle atlete della documentazione depositata in Federazione e riferibile a tali attività per le predette, anche nei contenuti economici, rispetto a quella inizialmente dalle stesse visionata, approvata e sottoscritta, financo per mezzo di firme apocrife riferibili alle posizioni delle calciatrici …...

Massima: Giorni 160 di inibizione al Presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli articoli 37, comma 1, delle N.O.I.F., e 32, comma 2, del C.G.S., per aver consentito al Sig. …. (suo suocero), già Presidente per la SSDARL Aprilia Calcio, di rivestire nelle stagioni sportive 2018/19, 2019/20 e 2020/21, il ruolo di “Presidente di fatto” in favore della Società A.S.D. Aprilia Racing, consentendogli di provvedere in tale veste fattuale ad assumere ogni decisione finale relativa all’organizzazione societaria, e, tra l’altro, anche quelle relative agli accordi economici ed al tesseramento delle calciatrici ……, di conseguenza personalmente consentendo o comunque non impedendo, peraltro, l’alterazione in sfavore delle atlete della documentazione depositata in Federazione e riferibile a tali attività per le predette, anche nei contenuti economici, rispetto a quella inizialmente dalle stesse visionata, approvata e sottoscritta, financo per mezzo di firme apocrife riferibili alle posizioni delle calciatrici ……e per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli articoli 2, comma 1 e 22, comma 1, del CGS, per non essere comparso senza giustificato motivo in audizione dinanzi al Rappresentante della Procura Federale, sebbene ritualmente convocato sia per la data del 12.7.22. che per quella del 15.7.22. Alle società inflitta la sanzione dell’ammenda.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0015/CFA del 11 Agosto 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, di cui al Com. Uff. n. 3 dell’11.07.2022

Impugnazione – istanza: Procuratore Federale Interregionale-sigg.ri L.S.-L.A.- ASD Football Club Bogliasco

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto inflitta ai due calciatori la squalifica per due giornate di gara in luogo della sola ammonizione inflitta in primo grado per aver urinato sulle scarpe che il compagno di squadra. Parimenti aumentata l’ammenda da € 100,00 ad € 400,00 a carico della società a titolo di responsabilità oggettiva….L’art.128 CGS, che disciplina la collaborazione degli incolpati, prevede che, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; tale riduzione può essere estesa anche alle società. Il tenore letterale della norma induce a ritenere fondati gli argomenti della Procura federale. In particolare, l’impiego della congiunzione “e” fra la locuzione “ ammissione di responsabilità” e “ collaborazione” implica che i due requisiti richiesti per la riduzione della sanzione debbano essere presenti congiuntamente, quindi all’ammissione delle proprie responsabilità debba aggiungersi una collaborazione, concetto diverso da quello di confessione, che implica quantomeno un aiuto agli organi inquirenti nell’accertamento delle responsabilità (in tal senso si veda la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale in tema di riconoscimento della speciale attenuante della collaborazione, da ultimo Sez. 5 -  n. 13386 del 17/12/2020 dep. 09/04/2021 Rv. 280850 – 01 “Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice”; Sez. 1, n. 2203 del 14/11/2017 dep. 19/01/2018 Rv. 272058 – 01 “In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione, prevista in favore di chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non è sufficiente ravvisare un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell'imputato, la sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma neanche è necessario che egli fornisca da solo il contributo decisivo all'accertamento dei fatti, essendo necessario che offra una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti, da valutare in funzione delle cognizioni che appartengono al singolo imputato”). La norma del Codice di giustizia sportiva richiede che la collaborazione sia volta alla scoperta o all’accertamento di violazioni regolamentari; qui l’impiego della disgiuntiva “o” significa che le due condizioni sono alternative; quindi non necessariamente, come sostiene la Procura federale nel reclamo,  può beneficiare della riduzione della sanzione soltanto chi dia un concreto contributo volto a far conoscere all’Organo inquirente fatti dei quali altrimenti gli Organi di giustizia sportiva non avrebbero avuto conoscenza; è sufficiente qualunque contributo diverso ed ulteriore dalla semplice ammissione di responsabilità volto all’accertamento - cioè alla precisazione ed alla individuazione delle responsabilità - di violazioni già note.

Massima: Ugualmente fondato è il reclamo là dove si sostiene che la riduzione della sanzione può operare su “proposta della Procura federale”, evidentemente intendendo che soltanto l’Organo inquirente è in condizione di valutare la bontà ed efficacia della collaborazione prestata. La norma, quindi, non può trovare applicazione nel caso in esame, posto che non risulta dagli atti che gli incolpati abbiano prestato una diversa ed ulteriore collaborazione rispetto alla ammissione delle proprie responsabilità e la Procura federale non ha proposto alcuna riduzione della sanzione. Ugualmente condivisibili le considerazioni svolte nel reclamo circa la gravità del fatto che non può essere banalizzato ma piuttosto appare qualificabile come atto di bullismo, manifestazione di disprezzo verso il compagno di squadra e volontà di danneggiamento di un bene materiale. Va evidenziato - per quanto possa rilevare in questa sede - che vi è stato, nel corso del procedimento, l’intervento della Procura Generale dello Sport che non ha condiviso la proposta dell’applicazione di una sanzione concordata ai sensi dell’art.126 CGS , affermando, nella nota di data 17.05.2022, che  alla luce delle linee guida proposte proprio della Procura Generale dello Sport e recepite dalla FIGC, la condotta contestata ai due giocatori è qualificabile come comportamento prevaricatore posto in essere con atto di prepotenza, così da rientrare nella categoria di violazioni che l’art.126, comma 7, CGS sottrae alla disciplina dei commi precedenti (così come del resto previsto dall’art.127, comma 7, CGS in relazione all’applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento). Tali considerazioni sono di per sé sufficienti a ritenere troppo mite la sanzione inflitta dal Tribunale sia ai giocatori che, per analogia, alla società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 18/TFN - SD del 9 Agosto 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 1712/627pf21-22/GC/SA/ff del 21 luglio 2022 nei confronti dei sigg. G.F., M.T. e della società ASD Citta’ di Acireale1946 - Reg. Prot. 10/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS mesi 2 e giorni 20 di inibizione al Direttore Generale della Società per la violazione dell’art. dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 25, comma 10 del CGS, violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, per avere avuto rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori non facenti parte di associazioni convenzionate con le società, nella specie:  per aver permesso, o comunque non impedito, di ritorno dalla gara Gelbison – Città di Acireale disputatasi in data 05.12.2021, di far salire a bordo del bus, su cui viaggiavano calciatori e staff tecnico della Città di Acireale 1946, n. 36 tifosi ultras della predetta squadra, tra i responsabili dei gravi scontri con utilizzo di corpi contundenti, accensioni di fumogeni e esplosioni di petardi, avvenuti la mattina del 5 dicembre 2021 nel centro cittadino messinese con la tifoseria avversa, tifosi appartenenti al gruppo denominato “Curva Nord”, gruppo quest’ultimo non annoverato tra quelli convenzionati e riconosciuti dal sodalizio sportivo secondo le condizioni previste dall’art. 8 del D.L 8/2007; per aver nascosto la presenza dei tifosi a bordo del bus, a seguito di specifica richiesta degli agenti della Polstato, rispondendo che a bordo del bus viaggiavano esclusivamente staff tecnico e squadra e, comunque, non smentendo tale affermazione; per avere consapevolmente violato, pur essendone a conoscenza, il protocollo COVID-FIGC che impediva contatti tra il “gruppo squadra” e soggetti potenzialmente positivi al virus Covid 19. Mesi 4 di inibizione al Team Manager della Società per la violazione dell’art. dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 25, comma 10 del CGS, violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sport iva, per avere avuto rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori non facenti parte di associazioni convenzionate con le società, nella specie:  per aver permesso, o comunque non impedito, di ritorno dalla gara Gelbison – Città di Acireale disputatasi in data 05.12.2021, di far salire a bordo del bus, su cui viaggiavano calciatori e staff tecnico della Città di Acireale 1946, n. 36 tifosi ultras della predetta squadra, tra i responsabili dei gravi scontri con utilizzo di corpi contundenti, accensioni di fumogeni e esplosioni di petardi, avvenuti la mattina del 5 dicembre 2021 nel centro cittadino messinese con la tifoseria avversa, tifosi appartenenti al gruppo denominato “Curva Nord”, gruppo quest’ultimo non annoverato tra quelli convenzionati e riconosciuti dal sodalizio sportivo secondo le condizioni previste dall’art. 8 del D.L 8/2007; per aver nascosto la presenza dei tifosi a bordo del bus, a seguito di specifica richiesta degli agenti della Polstato, rispondendo che a bordo del bus viaggiavano esclusivamente staff tecnico e squadra e, comunque, non smentendo tale affermazione; per avere consapevolmente violato, pur essendone a conoscenza, il protocollo COVID-FIGC che impediva contatti tra il “gruppo squadra” e soggetti potenzialmente positivi al virus Covid 19. Per tali condotte ammenda di € 1.668,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 136/TFN - SD del 3 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7727/178 pf21-22/GC/blp del 7 aprile 2022 nei confronti dei sigg.ri G.P. e G.M. - Reg. Prot. 140/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 2 di inibizione al Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale Umbria per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2, delle NOIF, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver concorso con il sig. …. al piano finalizzato ad ottenere le dimissioni di cinque consiglieri allo scopo di far decadere il Comitato Regionale Umbria LND, azzerandone i vertici.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0017/CFA del 04 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 28 del 02.09.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Città di Acilia/Procura Federale

Massima: Confermata la decisione del TFT Lazio che ha sanzionato la società, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta con l'esclusione dal campionato di competenza (1° Categoria), con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore, nonché con l'ammenda di euro 3.000,00 per le gravi condotte addebitate all’ex Presidente il quale è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti nel complesso sportivo della società dallo stesso presieduta e peraltro, in luogo frequentato quotidianamente da giovani calciatori tesserati.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 65/TFN-SD del 20 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.L.(all’epoca dei fatti Consigliere di amministrazione con poteri di rappresentanza e attualmente DG con poteri di rappresentanza della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC Pisa 1909 SSrl - (nota n. 7460/80 pf16-17 GP/GT/ag del 19.1.2017).

Massima: Il Consigliere di amministrazione con poteri di rappresentanza e attualmente DG con poteri di rappresentanza della Società è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, perché, all’interno del “Caffè ….”, nel corso di una discussione con il Consigliere di Amministrazione della Società, si alzava, appoggiandogli una mano sul petto d e, mimando il gesto di un pugno, rivolgeva all’indirizzo dello stesso la seguente espressione minacciosa ed offensiva peso 130 chili, ti meriteresti di ricevere questo in facciacosì impari a vivere e a non rovinare le persone in futurosei una brutta persona e la rovina di Petroni a Pisa”. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.500,00.

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 025/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65 del 20.3.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. F.L.(ALL’EPOCA DEI  FATTI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ AC PISA 1909 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S.NOTA N. 7460/80 PF16-17 GP/GT/AG DEL 19.1.2017

Massima: La Corte ridetermina nella sola ammenda di euro 100,00 la sanzione inflitta al consigliere di amministrazione della società per un diverbio avvenuto nel BAR con altro dirigente della società senza elementi né di violenza né di offensività.

Massima: Il diverbio avvenuto in un BAR tra due esponenti della stessa società ed afferente a questioni riguardanti una società commerciale controllante la società calcistica, rientra nella cognizione dell’ordinamento federale, in quanto appunto caratterizzato da fatti connessi direttamente o indirettamente all’attività sportiva.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 043/CFA del 20 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 99 del 12.04.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL  SIG. D.A.F.P.,  ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE-CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTURA MATERA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 BIS DEL C.G.S., 19 DEL C.G.S. E 1, COMMA 5 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 7160/302PF16-17 CS/MB/SDS DELL’11.1.2017

Massima: La Corte, su ricorso del Procuratore Federale, infligge la sanzione dell’inibizione a mesi 9 al dirigente della società per la violazione dell’ art. 1 bis, comma 1 CGS per aver, il giorno successivo la gara, colpito all’interno di un BAR l’arbitro della gara, con un calcio al gluteo sinistro

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 10 gennaio 2002 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 94 del 7. 12.2001

Impugnazione - istanza: Appello del N.F.C. Orlandina avverso le sanzioni delle squalifiche fino al 28.2.2002 a calciatori vari e dell’ammenda di l. 6.000.000 (euro 3.098,74) con diffida alla società reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettiva mente per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e ai sensi dell’art 2, commi 3 e 4, C.G.S.

Massima: La società, a seguito di deferimento, risponde a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. anche per i fatti commessi dai propri tesserati in luoghi diversi dall’impianto sportivo. Anche i tesserati sono sanzionati. (Il caso di specie: La società denunciava che i propri calciatori erano stati aggrediti, mentre si trovavano in albergo da tesserati di altra società. La prova dell’accadimento è basata sulle dichiarazioni degli stessi calciatori aggrediti).

 

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