Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0011/CFA del 26 Luglio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Abruzzo, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 88 del 20.6.2024
Impugnazione – istanza: – Procuratore federale interregionale/sig. F.V.
Massima: Rigettato il reclamo della Procura Federale e per l’effetto confermata la decisione del TFT che ha prosciolto il presidente, per mancanza di prove, dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Atletico Amiternum - Coppito Calcio del 10.12.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, a seguito di un fallo di gioco subito dal calciatore sig. …. nei pressi della panchina della società A.S.D. Atletico Amiternum, proferito nei confronti di tale atleta le seguenti testuali espressioni: “… buttagli la candeggina …” “… tirategli le banane …”“… negro di merda …”…La decisione impugnata sinteticamente rileva come dagli atti non possa essere tratta la “prova piena ed appagante” della responsabilità dell’incolpato. Ciò premesso, secondo tale pronuncia, lo standard probatorio richiesto per l’affermazione di responsabilità non è raggiunto sostanzialmente per due ordini di considerazioni: a) gli atti ufficiali e le audizioni del direttore di gara e del commissario di campo non solo non confermano il grave fatto contestato al sig. …ma danno conto di un comportamento scorretto ad opera della sedicente persona offesa, che alzò il dito medio all’indirizzo del pubblico sugli spalti, che lo ingiuriava con epiteti non razzisti; b) la tesi sostenuta dalla persona offesa è confermata, oltre che da un giocatore del …, anche da due sostenitori della squadra non tesserati, la cui attendibilità sarebbe inferiore e comunque recessiva rispetto a quella degli atti ufficiali, tenuto conto del fatto che le loro deposizioni avrebbero potuto essere facilmente concordate con la persona offesa senza alcuna sanzione ove ne fosse stata accertata la falsità. Orbene, sotto il primo profilo, osserva il Collegio, che è da condividere la tesi sostenuta nel reclamo della Procura federale secondo cui non è possibile fondare il giudizio esclusivamente sugli atti ufficiali - che non menzionano l’episodio denunciato - in quanto esso potrebbe non essere stato percepito. E’ noto, difatti che – secondo il costante orientamento di questa Corte federale - il referto, pur facendo “piena prova” di quanto si attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020). Sotto il secondo profilo osserva poi il Collegio che, come osservato da questa Corte federale (Corte federale d’appello, SS.UU., n.14/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n.126/2023-2024), nel processo sportivo manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. Ciò si riflette anche nel regime di valutazione della prova regolato dall’art. 57 del CGS, che consente agli organi di giustizia sportiva di “liberamente valutare” le prove fornite dalle parti. In ogni caso, è applicabile anche al processo sportivo il principio processual-civilistico secondo cui le prove come tali, una volta acquisite od assunte, non importa per iniziativa di chi, sono sottoposte all'apprezzamento del giudice, senza che la loro provenienza lo possa condizionare in un senso o nell'altro (CFA, SS.UU., n. 115-2019/2020). Ciò nondimeno, una attenta lettura degli atti evidenzia comunque una insuperabile contraddittorietà degli elementi di prova….A fronte di un tale quadro probatorio, non lineare, contraddittorio nella descrizione dei fatti e potenzialmente influenzato dalla forte conflittualità fra le due squadre, appare logico fare affidamento sulle uniche due voci astrattamente neutrali, quelle del direttore di gara e del commissario di campo….Lungi, quindi, dal volere aprioristicamente riconoscere un valore privilegiato alle deposizioni degli ufficiali di gara, è la situazione di potenziale opacità delle altre testimonianze nonché il fatto che i testi d’accusa rappresentino il grave episodio in forme tali che difficilmente avrebbero potuto sfuggire al direttore di gara ed ai suoi collaboratori, ad attribuire una valore decisivo alle testimonianze dei signori …., così inducendo a concludere per il mancato raggiungimento di una ragionevole certezza in ordine all’accusa. Pertanto, pur prendendo atto che – come è noto - il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare può essere inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, occorre pur sempre la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che inducano ad una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (sul punto Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 13/2016; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Ragionevole certezza che, nel caso in esame e per le ragioni sopra esposte, il Collegio non ha raggiunto.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0005/TFN - SD del 5 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: SS Chieti FC 1922 Srl + altri - Reg. Prot. 149/TFN-SD
Massima: Mesi 10 di inibizione al soggetto non tesserato, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 37 comma 1 delle NOIF, per avere lo stesso, privo di tesseramento per la società SS Chieti FC 1922 SRL, prestato attività in qualità di dirigente in favore della predetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 comma 2 del CGS; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per avere lo stesso, in occasione della gara Chieti – L’Aquila del 17 settembre 2023, valevole per la seconda giornata del Girone F di Serie D, durante una discussione avvenuta innanzi allo spogliatoio della squadra ospite, scagliato con violenza una bottiglietta piena d’acqua che colpiva al viso il sig. …, dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927, il quale riportava lesioni personali consistite in “trauma facciale: algia mucose orali esterne”; Mesi 4 di inibizione all’amministratore unico per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF, per avere lo stesso omesso di tesserare il sig. …. all’inizio della stagione sportiva 2023-2024, consentendo e comunque non impedendo al predetto di svolgere di fatto le funzioni di dirigente in favore della società SS Chieti FC 1922 SRL privo di qualifica e di tesseramento a tal titolo; Ammenda di € 1.500,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS. Prosciolto pe mancanza di prove, invece, il Direttore Generale dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per avere lo stesso, in occasione della gara Chieti – L’Aquila del 17 settembre 2023, valevole per la seconda giornata del Girone F di Serie D, a seguito dell’aggressione ai danni del sig. …., dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927, avvenuta innanzi allo spogliatoio della squadra ospite, intimato arbitrariamente, in concorso con il sig. …, al sig. …., operatore video che aveva ripreso quanto accaduto, di cancellare i video che ritraevano gli accadimenti de quibus anche al fine di garantire l’impunità all’autore del gesto violento; Prosciolto anche il dirigente dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per avere lo stesso, in occasione della gara Chieti – L’Aquila del 17 settembre 2023, valevole per la seconda giornata del Girone F di Serie D, a seguito dell’aggressione ai danni del sig. …., dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927, avvenuta innanzi allo spogliatoio della squadra ospite, intimato arbitrariamente, in concorso con il sig. …., al sig. …, operatore video che aveva ripreso quanto accaduto, di cancellare i video degli accadimenti de quibus anche al fine di garantire l’impunità all’autore del gesto violento…Ed invero, ribadita l’autonomia dell’Ordinamento sportivo rispetto all’Ordinamento statale, senza che tanto comporti la pretermissione dei principi costituzionali posti a tutela del giusto processo, “Nel giudizio sportivo lo standard probatorio necessario non richiede la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale (CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021; n. 105/2020-2021; n. 59/2023-2024; n. 87/2023-24). Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di un violazione disciplinare sportiva, si reputa sufficiente un grado inferiore allavalenza assoluta delle prove, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021). E si è anche precisato che «la prova di un fatto, (…) può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011)” (così CFA, dec. n. 104/CFA/20232024). “La ragione che giustifica l’adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l’accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell’ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall’art. 2,comma 3, CGS CONI” (così Collegio di Garanzia del CONI, decisione n. 93/2017).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0001/TFN - SD del 2 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: SSV Colle Casies e SV Terenten - Reg. Prot. 254/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento la società è sanzionata con l’ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dal suo tesserato consistente nella violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, dopo la dichiarazione di impraticabilità del campo causata dalla presenza di ghiaccio sul terreno di gioco, in occasione della gara di Campionato U15 Provinciale, girone B, Terenten – Colle Casies del 18/11/2023, rivolto espressioni gravemente offensive ed irriguardose nei confronti del Direttore di Gara, sig.ra …, dal seguente tenore: “Dio Madonna, puttana finiscila di prenderci per il culo”, intimidendola e delegittimandone l’operato, e, insieme ai presenti, l’accerchiava per obbligarla a disputare comunque la partita, fino al punto da costringerla, nonostante i ripetuti inviti a stargli lontano, a rifugiarsi nello spogliatoio e a chiudersi in bagno, dove, poi, sentendosi braccata e intimorita dalla mancanza di vie di fuga, chiamava il numero di emergenza 112”
Massima: A seguito di patteggiamento la società è sanzionata con l’ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dal suo tesserato consistente nella violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, dopo la dichiarazione di impraticabilità del campo causata dalla presenza di ghiaccio sul terreno di gioco, in occasione della gara di Campionato U15 Provinciale, girone B, Terenten – Colle Casies del 18/11/2023, intimidito il Direttore di gara, sig. …., delegittimandone l’operato, richiedendo, altresì, il supporto del sig. …, Consigliere del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano LND, e, insieme ai presenti, l’accerchiava per obbligarla a disputare comunque la partita, fino al punto da costringerla, nonostante i ripetuti inviti a stargli lontano, a rifugiarsi nello spogliatoio e a chiudersi in bagno, dove, poi, sentendosi braccata e intimorita dalla mancanza di vie di fuga, chiamava il numero di emergenza 112”.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0127/CFA del 30 Maggio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, di cui al Com. Uff. n. 358 del 19.04.2024
Impugnazione – istanza: – Procura federale interregionale/A.C.D. Anitrella
Massima: Accolto il reclamo della procura federale e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, inflitta alla società l’ammenda di € 900,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai tesserati consistenti nella violazione degli articoli 4, comma 1, e 36, comma 2 lett. a), del Codice di giustizia sportiva per aver proferito nei confronti dei componenti la terna arbitrale ripetute espressioni di contenuto intimidatorio, nonché gravemente ingiuriose ed irriguardose…Occorre premettere che il Codice di giustizia sportiva disciplina separatamente l’ipotesi in cui l’accordo tra l’incolpato e il Procuratore intervenga prima del deferimento (art. 126) da quella in cui il patteggiamento interviene quando – tramite formale deferimento – la vicenda contenziosa è già approdata in giudizio (art. 127). Mentre nel primo caso è prevista la sola informazione al Procuratore generale dello sport e al Presidente federale per le loro eventuali osservazioni, in assenza delle quali "la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia" (art. 126, comma 5, CGS), per l’ipotesi di accordo successivo al deferimento, invece, occorre la dichiarazione del giudice, che ne sancisca l’efficacia con apposita decisione. Questa Corte federale, al riguardo, ha precisato che le conseguenze di tale distinguo non sono di poco momento, evidentemente , perché se il patteggiamento pre-deferimento rimane nell'alveo della fase delle indagini e vede quale interlocutore dell'indagato solo la sua controparte 'requirente', nella seconda ipotesi, muta radicalmente l'ambito di verifica dell'accordo, portandolo sul piano contenzioso-giustiziale (cfr. CFA, Sez. I, n. 88/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024). Premessa tale distinzione, nel caso all’esame occorre, in via preliminare, stabilire se nel giudizio disciplinare conseguente alla risoluzione di un accordo pregiudiziale ex art. 126, il giudice possa o meno sindacare la congruità della sanzione base (sulla quale fu calcolata la pena patteggiata) o sia vincolato alle risultanze acquisite in sede precontenziosa. A tal riguardo, il Collegio intende di dare continuità ai precedenti orientamenti giurisprudenziali di questa Corte dove è stato affermato “il principio dell’autonomia delle valutazioni del collegio rispetto a quanto concordato tra Procura e incolpato/deferito nell’ambito degli accordi pregiudiziali. In ipotesi, se pure le parti avessero concordato per l’applicazione di una certa sanzione, qualora l’accordo non venisse confermato, il Collegio potrebbe anche attribuire la stessa sanzione o una minore rispetto a quella concordata, la cui natura premiale è un assunto delle parti, che può non essere condiviso dal medesimo Collegio chiamato poi a giudicare sulla vicenda” (cfr. CFA, Sez. I, n. 3/2023-2024; CFA, Sez. I. n. 50/2023-2024). In definitiva, secondo i principi di diritto enucleabili dalla citata giurisprudenza, l’accordo intervenuto nella fase precontenziosa, ancorché ritenuto congruo dalle Autorità che intervengono in fase di controllo, non vincola il Giudice ove la vicenda sfoci poi in un giudizio contenzioso: e ciò in quanto l’ordinamento sportivo e quello federale sono chiari nel demandare agli organi giudicanti la ineludibile competenza a verificare la corretta applicabilità delle relative sanzioni disciplinari (cfr. CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024). Declinando le esposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve ritenersi che il Tribunale non era vincolato alla sanzione individuata in sede di patteggiamento precontenzioso, ben potendo al riguardo procedere a una autonoma valutazione di congruità. Ciò premesso, scrutinando preliminarmente il secondo motivo di ricorso, risultano condivisibili le doglianze della Procura reclamante secondo cui la decisione impugnata è priva di motivazione, stante la pressoché totale assenza del percorso logicogiuridico seguito per la comminazione della sanzione irrogata. La motivazione della decisione è affidata, sul punto, alla sola seguente affermazione: “ il Tribunale ritiene, per i fatti di cui è causa, di poter ridurre l’ammenda a carico della società per parametrarla a fattispecie analoghe” e difetta totalmente dell’indicazione di quali sarebbero le fattispecie analoghe e quali parametri sarebbero in tali casi applicabili. Né, tantomeno, vi è alcun riferimento alle ragioni del mancato accoglimento delle sanzioni richieste dalla Procura reclamante. Il Tribunale, dunque, pur avendo espressamente accertato la veridicità fattuale degli addebiti posti a base dell’atto di deferimento, è incorso nella violazione degli articoli 44, comma 4, e 51 del Codice di giustizia sportiva, in quanto ha disposto la comminazione alla società deferita dell’ammenda di € 450,00 senza alcuna motivazione. La sanzione comminata, peraltro, è persino inferiore rispetto alla sanzione base individuata in fase di patteggiamento pregiudiziale e, anche sotto detto profilo, sarebbe stato necessario indicare le ragioni sottese a tale determinazione. Quanto alla richiesta di applicazione dell’ammenda di € 900,00, occorre preliminarmente rammentare che costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui “l’entità della sanzione va commisurata alla gravità dell’illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo” (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA; Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA; SS.UU., n.110/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024). In relazione ai fatti oggetto del procedimento disciplinare, questa Corte federale ha più volte sottolineato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare comportamenti irrispettosi o irriguardosi nei confronti degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. E’ stato al riguardo costantemente rilevato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (CFA, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 56/CFA/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 3/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 066/2022-2023). Orbene, le sopra riportate espressioni proferite dai sig.ri … e … di cui la società deferita è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi degli articoli 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, sono indubbiamente ingiuriose ed irriguardose. La sanzione base individuata all’atto del patteggiamento, pari a euro 600,00 di ammenda, appare pertanto corretta, non risultando peraltro utilmente invocabili né attenuanti, né scriminanti. Come sopra esposto, la Procura chiede che l’importo di detta ammenda sia incrementato di almeno un terzo e richiama, in tal senso, la giurisprudenza del Tribunale federale nazionale che considera necessario, nel caso di patteggiamento risolto per inadempimento, irrogare una sanzione superiore a quella originaria di base, al fine di stigmatizzare un comportamento di parte che comporta una complessa duplicazione di attività amministrativa e disciplinare. A tal riguardo, questa Corte intende innanzitutto di rimarcare che l’incremento dell’importo dell’ammenda di almeno un terzo, ai fini sopra indicati, non ha una espressa base normativa (CFA, Sez. I, n. 3/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024) e pertanto la sanzione – secondo i principi generali – va determinata di caso in caso in ragione della gravità della violazione e di tutti gli elementi della fattispecie. Si osserva, peraltro, che i precedenti giurisprudenziali citati dalla Procura reclamante non sono riconducibili a questa Corte federale, rispetto alla cui giurisprudenza, il Collegio ritiene di non dovere introdurre elementi di novità. …La maggiorazione della sanzione base risulta infatti necessaria non soltanto per le ragioni indicate dalla Procura reclamante, quanto soprattutto per la necessità di sanzionare il comportamento di una società che - dopo aver stipulato un accordo formale di patteggiamento - ha omesso di onorarlo, con violazione dei doveri di lealtà e probità.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0121/CFA del 20 Maggio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia n. 67 dell’11.04.2024
Impugnazione – istanza: – Procuratore federale interregionale
Massima: Accolto il reclamo della procura federale, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irrogata al calciatore la sanzione della squalifica per 10 (dieci) giornate da scontare nel campionato di competenza per la «violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso proferito all’indirizzo del calciatore schierato nelle file della squadra avversaria la seguente testuale espressione: “omissis”…Costituisce, invero, principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello per cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – così come invece è previsto nel processo penale – «nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» (ex multis CFA, Sez. I , n. 49/2022-2023 e CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Tale criterio rappresenta dunque il parametro normativo alla cui stregua il Giudice sportivo è tenuto a conformarsi nella valutazione delle condotte sottoposte al proprio scrutinio, poiché «Le affinità tra il giudizio disciplinare e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovverosia del soggetto nei cui confronti è richiesta l’applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell’ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza» (cfr. CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023). Orbene, ritiene il Collegio che la disamina del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini dalla Procura federale Interregionale in relazione alla condotta discriminatoria contestata, e ritualmente versato in atti, permetta di affermare, sulla base del citato criterio del “più probabile che non”, la responsabilità dell’illecito disciplinare contestato a carico dell’odierno reclamato. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, infatti, la ricostruzione operata dal calciatore … nell’audizione resa dinanzi al competente organo della Procura federale (in data 28 novembre 2023) è da ritenersi sia oggettivamente coerente con le altre evidenze probatorie acquisite in atti, sia soggettivamente attendibile, con riguardo a tutte le circostanze essenziali del fatto…L’attendibilità della dichiarazione dello … si desume, oltre che per la precisione intrinseca della ricostruzione del contesto in cui maturò l’evento (la quale dimostra una chiara e distinta percezione del quadro fattuale e dei soggetti coinvolti), anche per il comportamento tenuto in occasione dell’evento medesimo: costui infatti, resosi subito conto della gravità di quanto indirizzato nei confronti del proprio compagno di squadra (…), che camminava qualche metro più avanti a lui, si girava istintivamente verso la fonte del sonoro appena percepito, per identificare chi avesse proferito l’insulto, riconoscendo chiaramente il calciatore del Rozzano che aveva giocato la partita appena disputata con il numero 9 di maglia (senza quindi che vi fosse alcun bisogno di vedere il numero esposto sul dorso della maglia medesima); una volta accertata la paternità del fatto, lo comunicava al proprio compagno e richiamava, insieme a quest’ultimo, l’attenzione dell’arbitro, il quale si trovava qualche metro avanti a lui, ma senza ottenere che questi si girasse, in quanto quest’ultimo proseguiva verso gli spogliatoi. La dinamica appena descritta trova invero riscontro nelle dichiarazioni rese dal direttore di gara, …..La versione di … trova poi conferma anche nella ricostruzione fornita dal calciatore ….. Sulla base delle dichiarazioni appena riportate risultano quindi idoneamente provati, oltre che la dinamica del fatto, anche il clima in cui fu proferito l’insulto a contenuto razzista, potendosi escludere, proprio sulla base del comportamento tenuto nell’immediatezza dei fatti dal calciatore …(riscontrato dalle altre ricostruzioni in atti), che le indicazioni rese da quest’ultimo possano essere state frutto, anziché di una chiara percezione di quanto storicamente accaduto, di un mero “pre-giudizio” ai danni dell’odierno incolpato.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0117/CFA del 16 Maggio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0188/TFNSD-2023-2024 del 5 aprile 2024
Impugnazione – istanza: – sig. R.P.-AC.SG Sciliar-Schlern/Procura Federale
Massima: Accolto il reclamo dell’allenatore e della società e per l’effetto ridotta la squalifica da mesi 6 a mesi 4 ed alla società ridotta l’ammenda da € 600,00 ad € 400,00 in relazione a espressioni di carattere discriminatorio utilizzate dall’allenatore in violazione dell’art. 28, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) per la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), CGS….Infatti, il reclamo invoca a tal fine l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lettere a) e d), e comma 2, CGS. Si tratta delle seguenti circostanze: I) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui (comma 1, lettera a)); II) avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale (comma 1, lettera d); III) ulteriori circostanze, suffragate da adeguata motivazione dell’organo giudicante, ritenute idonee a giustificare una diminuzione della sanzione (comma 2). Non ricorrono senz’altro nel caso in esame le ultime due circostanze attenuanti. Non si vede infatti come possa riconoscersi la sussistenza di motivi di particolare valore morale o sociale alla condotta illecita del reclamante a sfondo discriminatorio. Né il reclamante ha allegato elementi a supporto dell’applicazione – richiesta sommariamente in coda al secondo motivo – del comma 2 dell’art. 13 CGS. Sul punto, ad avviso del Collegio, deve trovare applicazione al caso di specie il principio enucleato da questa Corte federale, che si è soffermata sulle analoghe attenuanti del codice penale. Ebbene, le circostanze attenuanti di cui all’articolo 13, comma 2, CGS, pur atipiche, non possono essere anche “generiche”, siccome soggette, ad una espressa motivazione da parte del Collegio, e dunque, se prospettate dalla parte, ad una specifica e puntuale verifica e rigorosa allegazione degli elementi eventualmente valorizzabili quali attenuanti (Cfr. CFA, SS. UU., n. 35/2021-2022; n. 90/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 109/20232024). Nel caso di specie, gli oneri di allegazione non sono stati in alcun modo soddisfatti dai reclamanti né tantomeno emergono dagli atti di causa. Resta da valutare la richiesta relativa alla attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera a) (la reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui). La disposizione del CGS riecheggia indubbiamente – con alcuni tratti distintivi – l’attenuante di cui all’art. 62, n. 2), c.p. (l’avere reagito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui). Il CGS, sebbene non faccia riferimento diretto allo stato d’ira, prevede tuttavia espressamente l’immediatezza della reazione, che dello stato d’ira è manifestazione primaria. Le conclusioni cui è pervenuta in argomento la giurisprudenza penale sono pertanto riferibili, con i necessari adeguamenti, anche all’ordinamento sportivo. In primo luogo, il carattere ingiusto deve essere considerato in base a parametri oggettivi (v. Cass. Pen., Sez. I, 21409/2019; Sez. V, n. 23031/2021). In secondo luogo, quanto posto in evidenza dalla giurisprudenza penale per lo stato d’ira (“un’emozione che genera impulsi aggressivi non contenibili con i normali freni inibitori”, ex multis, Cass. Pen., Sez. V, n. 49569/2014) può essere agevolmente riferito anche all’attenuante del CGS, in cui – come si è visto – rileva l’immediatezza della reazione. In terzo luogo, risulta essenziale il rapporto di “causalità psichica” tra la reazione immediata e la commissione dell’illecito. Senz’altro – attingendo ancora dalla giurisprudenza penale (v. ancora Cass. Pen., Sez. I, 21409/2019) - il rapporto non sussiste quando il fatto ingiusto è un mero pretesto; inoltre, occorre che dalle circostanze del caso concreto emerga che solo perché indotto dal fatto ingiusto altrui il soggetto abbia potuto commettere l’illecito. Venendo al caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che, in relazione all’andamento della partita e in concatenazione temporale: il reclamante odierno si è avvicinato minacciosamente all’altro allenatore, mimando uno sputo o effettivamente sputando al suo indirizzo; ha ricevuto un colpo al volto (un pugno o uno schiaffo); ha poi profferito la frase a sfondo discriminatorio. Sulla sussistenza del fatto ingiusto altrui, ad avviso del Collegio, non possono esservi dubbi: il colpo sferrato dall’allenatore della squadra avversaria non è contestato e ha condotto alla irrogazione nei suoi confronti della sanzione da parte del TFN con la medesima decisione reclamata. La consistenza del fatto è confermata dai referti medici prodotti nel giudizio di primo grado e induce a escludere una strumentalizzazione delle circostanze da parte dell’interessato. Non vi sono dubbi neppure sull’immediatezza della reazione da parte del reclamante. Infine va riconosciuta anche la sussistenza del rapporto di causalità psichica. Non emergono elementi atti a riconoscere il carattere meramente pretestuoso della condotta del reclamante. Al contrario, alla violazione dell’integrità fisica, indotta da un colpo inferto da un terzo, può ben ricondursi in termini di causalità diretta ed esclusiva la reazione (evidentemente: comunque illecita) dell’interessato. In conclusione, ricorrono i presupposti per riconoscere la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), CGS. L’applicazione di tale circostanza attenuante, mutuando ancora una volta la regola dal codice penale (art. 65), può condurre a una riduzione della sanzione irrogata non superiore a un terzo. Si tratta di una regola che non vincola ma può orientare, come in questo caso, il processo sportivo, di cui va ribadita la fondamentale funzione equitativa. Sul punto merita richiamare, a ulteriore conferma, la recente decisione (CFA, Sez. I, n. 0089/CFA-2023-2024) secondo cui “proprio il dato testuale dell’art. 13 CGS porta a ritenere che eventuali minimi edittali previsti dal codice di giustizia sportiva non costituiscano limiti invalicabili. L’art. 13, comma 1, CGS, nello statuire, quale principio generale, che la “sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più [circostanze attenuanti]”, senza richiamare il vincolo di eventuali minimi da rispettare, sembra semmai scegliere una soluzione opposta: ovvero affidare al Giudice il compito di valutare l’effettiva natura e gravità dei fatti commessi e commisurare una ragionevole sanzione disciplinare anche in termini di proporzionalità, fermo il rispetto della specie della sanzione prevista dalla norma sanzionatoria (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 94/CFA/2021-2022). Va altresì ricordato che la giurisprudenza di questa Corte Federale ha definito il potere di cui all’art.13, comma 2, CGS come uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (cfr. n. 1-CFA/2021-2022; n. 58/CFA/2022-2023; n. 8/CFA/2022-2023; n. 6/2023/2024). In tale prospettiva non si possono ignorare gli elementi che emergono dalla decisione del Giudice sportivo e dallo svolgimento dei fatti come descritti nella documentazione in atti”. Nel caso di specie può trovare applicazione la riduzione nella misura di un terzo della sanzione già irrogata.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0113/CFA del 3 Maggio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte, di cui al Com. uff. n. 68 del 21 marzo 2024
Impugnazione – istanza: – PFI/sig.ra F.P.-SSDRL Torino Women
Massima: Riformata la decisione di proscioglimento e per l’effetto inflitta alla calciatrice la squalifica di 8 giornate per la violazione degli articoli 4, comma 1, e 28, comma 1, del CGS, per avere pronunciato, nel corso dell’incontro tra la compagine per la quale era tesserata e la SSDRL Torino Women (svoltosi in data 1° ottobre 2023 presso l’impianto “….” di Alessandria, valevole per il campionato di eccellenza femminile girone A), nei confronti della calciatrice avversaria, signora …., la seguente, testuale espressione: “Stai zitta negra di merda”. Ammenda di € 600,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva…Un sistema di giustizia maturo, peraltro, non può fermarsi alla semplice divergenza di dichiarazioni tra interessato e controinteressato per affermare o escludere il verificarsi del fatto contestato. In una situazione del genere, occorre necessariamente esaminare ogni possibile elemento per cercare di ricostruire, con un ragionevole grado di probabilità, cosa sia avvenuto. Il rigore nel processo di formazione del convincimento da parte del Giudicante, peraltro, deve essere alto in ogni circostanza, quali che siano le conseguenze derivanti dal fatto contestato. Non di più e non di meno in ragione della maggiore o minore gravità del fatto contestato. Nel caso di specie, il convincimento da parte del Tribunale federale territoriale in ordine alla circostanza, negativa, del mancato verificarsi del fatto contestato (convincimento che ha, comunque, natura perplessa), si basa, fondamentalmente, sulla circostanza che nessuno, a parte l’interessata, ha udito la frase offensiva. Il che, peraltro, ad avviso di questa Corte federale, non è motivo sufficiente, di per sé, ad escludere il verificarsi del fatto stesso. Così come il solo fatto della sua affermazione da parte della persona offesa non è sufficiente a confermarlo. Sul punto, come rilevato dalla Procura nell’atto di reclamo, viene allora in soccorso, come guida metodologica, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto” (n. 58/CFA/2023–2024/C; CFA, SS.UU. n. 114/2020 – 2021; n. 16/CFA/2022-2023/B). Ritiene il Collegio di soggiungere che, accanto a tale requisito, va correlativamente vagliata anche la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del racconto del contro-dichiarante. Date tali premesse, va osservato come, nel caso di specie, le circostanze tutte esposte dalla dichiarante (fatta eccezione, ovviamente, per la precisa frase che si assume essere stata pronunciata, effettivamente non udita da alcun altro) abbiano trovato piena conferma nelle dichiarazioni raccolte dalla Procura da parte delle compagne di squadra, delle avversarie e dell’arbitro. Ciò a partire dal momento preciso in cui il fallo di gioco, da cui poi è scaturito il diverbio tra la giocatrice ….e l’avversaria …., è avvenuto, per giungere al successivo formarsi di un capannello di persone e quindi all’immediata protesta della signora … circa l’offesa ricevuta. Il momento specifico del dialogo tra le due atlete non è stato visto dall’arbitro che, secondo il suo racconto, subito dopo il fallo si è girato per posizionarsi nel punto in cui si sarebbe dovuta collocare la barriera, a quel punto notando, però, che diverse atlete di erano radunate in un capannello e la calciatrice … a voce alta, sosteneva di essere stata offesa nel senso poi denunciato. Il dialogo stesso è stato invece colto, seppure non udito nel suo contenuto, dall’allenatore dell’Alessandria e da un’altra atleta della stessa compagine, i quali hanno precisamente riferito di avere visto l’atleta Prencipe avvicinarsi alla calciatrice …. e avere uno scambio verbale con questa che, poi, ha immediatamente protestato, a voce alta, ripetendo l’offesa che affermava di avere ricevuto. A fronte di ciò, va rilevato come l’incolpata, nella ricostruzione offerta in sede di audizione, oltre a collocare il momento controverso in occasione di una rimessa laterale, anziché, come da tutti esposto, a seguito del fallo di gioco commesso proprio dalla …. ha altresì negato di avere detto alcunché all’indirizzo della stessa, laddove, invece, è pacifico che un dialogo vi sia stato; sostiene l’incolpata, inoltre, che la … abbia poi ripreso a giocare senza mostrare alcun turbamento, il che, pure, risulta smentito dalle altre dichiarazioni acquisite agli atti. Da quanto esposto, considerate le circostanze narrate, i riscontri emersi, la conseguente valutazione sul grado di attendibilità delle opposte ricostruzioni, ritiene il Collegio che possa ritenersi verificato il presupposto per l’attribuzione della responsabilità in capo all’incolpata, consistente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale specifico, nel raggiungimento di un valore probatorio che si collochi “ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità”, ancorché “inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio”, corrispondente dunque ad una “ragionevole certezza” (In tal senso, si richiamano il Collegio di Garanzia CONI, SS.UU. n. 13/2016, e, nella giurisprudenza di questa Corte Federale d’appello, in particolare, Sezioni Unite, n. 19/20202021, 105/2020-2021. Non vale in senso contrario invocare, come sostenuto dalla parte reclamata, “il precedente costituito dalla pronuncia resa dal Giudice Sportivo Nazionale in merito al c.d. <caso Acerbi – Juan Jesus>”, trattandosi di un giudizio, quello del giudice sportivo, che si base esclusivamente sul referto del campo, senza dunque la possibilità di acquisire dichiarazioni testimoniali ed eseguire, così, i riscontri risultanti all’esito di un'articolata istruttoria e dei quali questa Corte federale ha preso compiuto esame, al fine di giungere alla esposta conclusione circa la sussistente responsabilità dell’incolpata. Da tale, affermata responsabilità dell’atleta discende anche la sussistenza della responsabilità in capo alla società, ai sensi dell’articolo 6 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0201/TFN - SD del 22 Aprile 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – A.A. e AC Nardò Srl - Reg. Prot. 188/TFN-SD
Massima: Anni 5 di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC al Presidente per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, venti minuti dopo l’inizio della gara amichevole Nardò – Ugento disputata il 19 agosto 2023 a Nardò (LE), presso lo stadio ”Giovanni Paolo II”, a seguito di una azione violenta di gioco che ingenerava una rissa che coinvolgeva sia i calciatori in campo ed i componenti delle panchine, sia alcuni sostenitori neretini, fatto ingresso sul terreno di gioco, afferrato da dietro, sollevato e scaraventato violentemente per terra un calciatore della squadra dell’Ugento; a seguito del tentativo di quest’ultimo di sfuggire, poi, il sig. …. tentava di raggiungerlo nuovamente con l’intenzione di colpirlo con un pugno, senza riuscirvi grazie al sopraggiungere di altri calciatori che si frapponevano tra i due; con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. m), del Codice di Giustizia Sportiva per aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione della sanzione disciplinare di anni cinque di inibizione con divieto per anni cinque di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, comminata con provvedimento del Tribunale Federale Nazionale n. 67/TFNSD-2022-2023 del 25 ottobre – 2 novembre 2022 e confermata con provvedimento della Corte Federale d’Appello n. 55 CFA-2022-2023 dei 5 – 14 dicembre 2022. Alla società, ammenda di euro 6.000,00 e squalifica del campo per una giornata, con disputa a porte chiuse a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere propri sostenitori, venti minuti dopo l’inizio della gara amichevole Nardò – Ugento disputata il 19 agosto 2023 a Nardò (LE), presso lo stadio ”Giovanni Paolo II”, a seguito di una azione violenta di gioco che ingenerava una rissa che coinvolgeva i calciatori in campo ed i componenti delle panchine, scavalcato la recinzione che separa la tribuna dal terreno di gioco, colpito violentemente i calciatori della squadra dell’Ugento che, intimoriti e per sfuggire all’azione posta in essere, scavalcavano a loro volta il muro di recinzione dell’impianto sportivo e trovavano rifugio in un'abitazione posta nelle immediate vicinanze dello stadio; a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della società AC Nardò srl, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri … ed Alessio Antico, così come descritti nel precedente capo di incolpazione…I gravi fatti occorsi durante la partita amichevole/allenamento congiunto Nardò – Ugento, svoltosi in data 19 agosto 2023 presso lo stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE) e che hanno visto lo scontro in campo tra giocatori degenerato poi in una vera e propria aggressione in danno dei calciatori della Ugento, sono ben descritti e delineati dai documenti in atti, sia dagli articoli di giornale, che dai provvedimenti della Questura di Lecce e risultano per la verità non concretamente contestati. In tale deprecabile quadro, che ha visto i supporter della squadra di casa, indebitamente presenti sugli spalti, invadere il terreno di gioco e operare una vera e propria caccia all’uomo, con bersaglio i giocatori dell’Ugento, la condotta illecita del sig. … trova conferma nel provvedimento della Questura di Lecce del 21 settembre 2023 nel quale si rileva che, a seguito dell’analisi dei filmati da parte di personale appartenente al Commissariato di P.S. di Nardò, “si nota provenire dall’ingresso lato spogliatoi, un individuo, già noto agli operatori e riconosciuto con certezza per …, che raggiunge i soggetti presenti sul terreno di gioco, si reca verso il gruppo di calciatori, afferra da dietro un giocatore dell’Ugento, lo solleva e lo scaraventa violentemente per terra; poco dopo il calciatore in questione cerca di sfuggire al suo aggressore il quale tenta di raggiungerlo nuovamente con l’intenzione di colpirlo con un pugno, azione che viene impedita grazie all’arrivo di altri calciatori che si frappongono tra i due”. Tale materiale probatorio è stato legittimamente acquisito dalla Procura Federale ai sensi dell’art. 129, comma 3, CGS e costituisce prova documentale dell’illecito contestato; l’assenza dei relativi filmati negli atti della Procura Federale, lamentata dalla difesa del deferito, non rileva e non costituisce elemento in grado di svilire il quadro probatorio acquisito e ciò anche in quanto, in tema di prova nel processo sportivo, è noto che “secondo la giurisprudenza del Collegio di Garanzia CONI (S.U., decisione 2 agosto 2016, n. 34 e, in precedenza, S.U., decisione 10 febbraio 2016 n. 6) lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall’ordinamento sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio”. In realtà si è anche sostenuto che “la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica, piuttosto che fattuale” (in questo senso Corte Federale d’Appello n. 51/CFA/2019-2020/E). D’altra parte, al contrario, la difesa del deferito non ha offerto alcun elemento a sostegno delle proprie tesi, né ha dedotto e tantomeno documentato l’ipotetica impugnazione del provvedimento di DASPO della Questura di Lecce. Inoltre, le testimonianze acquisite non hanno invero confermato in alcun modo la condotta dell’Antico Alessio come intenta a pacificare gli animi e sedare la rissa in atto.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0188/TFN - SD del 5 Aprile 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – Massimiliano D.N., R.P., SSV Voran Leifers e AC.SG Sciliar Schlern - Reg. Prot. 171/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di squalifica all’ allenatore per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Sciliar Schlern - Voran Leifers del 7 ottobre 2023, valevole per il Campionato Juniores U19 provinciale Bolzano, tenuto un comportamento violento nei confronti del Sig. …., allenatore della squadra avversaria, colpendo quest’ultimo al volto ed ammenda di € 600,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva;
Massima: Mesi 6 di squalifica all’ allenatore per la violazione del disposto di cui agli artt. 4 comma 1, 28, commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Sciliar Schlern - Voran Leifers del 7 ottobre 2023, valevole per il Campionato Juniores U19 provinciale Bolzano, rivolto reiteratamente espressioni discriminatorie nei confronti dell’allenatore e dei calciatori tesserati per la società SSV Voran Leifers apostrofando gli stessi con il termine: “zingari” ed ammenda di € 600,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva L’epiteto “zingari” rivolto a tutta la compagine della SSV Voran Leifers, confermato dal vice-capitano della Voran Leifers, sig. …., per i modi e per il contesto in cui è stato riferito, contiene una indubbia carica razzista e discriminatoria, risultando espressione certamente grave e da condannare in violazione dell’art. 28, commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui “costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale, ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0087/CFA del 26 Febbraio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Reclamo numero 0082/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura federale interregionale in data 17.01.2024
Impugnazione – istanza: – PFI/Sig. M.C.
Massima: Riformata la decisione di proscioglimento per mancanza di prove e per l’effetto inflitta al calciatore la squalifica per 4 giornate di gara per la violazione dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 39 del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, nel corso della gara ASD Millesimo Calcio - ASD Pontelungo 1949 del 2 aprile 2023, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato regionale Liguria, proferito nei riguardi del sig. …, calciatore tesserato per la AS.D. Millesimo Calcio, unitamente al sig. …, anch'egli calciatore tesserato per la AS.D. Pontelungo 1949, le seguenti espressioni: "…uomo di m….", "..fai schifo, vedrai quando finisce la partita", "… figlio di p……" e "… questa è l'ultima schifezza che fai, tanto ti conosciamo"; al termine della medesima gara, inoltre, sempre unitamente al sig. …, pronunciava la seguente espressione sempre all'indirizzo del sig. …: ''Tanto ti aspettiamo fuori, tanto l'anno prossimo ci devi passare da Pontelungo"…Come precisato più volte da questa Corte (da ultimo con decisione n. 19/2023-2024) il procedimento disciplinare–sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 64/2021-2022) (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 76/2021-2022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo e con il criterio di informalità cui esso è improntato (CFA, sez. I, n. 1/2022-2023 e nn. 64 e 76/2021-2022; n. 34/2022-2023) I fatti configurano in pieno la violazione delle norme di cui all'incolpazione. Per quanto attiene a quella di cui all'art. 39 CGS, va rilevato come non possa revocarsi in dubbio che, nel caso in esame, il … abbia mantenuto una condotta gravemente antisportiva posta in essere se non durante una gara, di certo in occasione della stessa, precisazione questa consentita dalla mera lettura della norma citata. Il comportamento del deferito, già di per se stesso scorretto perché connotato da ripetute volgari e gravi ingiurie, si connota di particolare gravità perché animato dall'ignobile pretesa che l'avversario rinunziasse ad ogni impegno nella gara per il solo fatto che il risultato non aveva lo stesso peso per le due formazioni, una sola delle quali (l'ASD Pietrolungo) vincendo, avrebbe ottenuto la promozione, mentre la …, come suol dirsi, non aveva più "niente da chiedere al campionato" oramai terminato. In altre parole il deferito ha consumato un vero e proprio tradimento dei valori fondamentali dello sport, calpestando con tale arrogante intenzione, sua e di coloro ai quali si è unito nell'illecita condotta, il principio basilare posto a presidio della corretta e sana competizione sportiva. Se la condotta violenta (art. 38 CGS) sussiste al ricorrere di un’azione caratterizzata da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [..] con un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49); quella di cui all'art. 39 stesso Codice si caratterizza per la violazione, peraltro grave, dell'agonismo sportivo, con atti che dallo stesso eccedano. Tali distinte condotte, tuttavia, non restano oggetto di sanzione solo nel caso in cui siano poste in essere durante la gara, atteso che entrambe le norme citate prevedono la punibilità del calciatore che di esse si renda responsabile anche "in occasione" della gara. Il principio che se ne trae è analogo a quello perseguito, con formula simile, dall'altra disposizione contestata al deferito e di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso CGS, laddove il richiamo al rispetto dei principi della lealtà e correttezza è operato con riferimento ad "ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". E tale è la forza di questo fondamentale presidio che, per la sussistenza stessa della violazione del citato art. 4, non è necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma specifica perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza. Essa infatti è norma perfettamente autosufficiente e funge da 'chiusura' che permette l’applicazione delle sanzioni ove sia provata una condotta antisportiva che, anche senza una specifica violazione di legge, configuri comportamento inaccettabile sotto il profilo della sua legittimità sportiva. Come ha precisato questa Corte "Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. “fair play)”, ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva". (CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022). La previsione di cui all'art. 4 CGS si sostanzia pertanto in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo. E non è un caso che le sanzioni per la sua violazione non siano predeterminate nel minimo e nel massimo, perché è l’elasticità stessa che caratterizza la norma primaria, la sua adattabilità alle situazioni e la sua estrema versatilità ed essere impiegata in combinato disposto con tutta l’altra serie di disposizioni vigenti, a giustificare un sistema sanzionatorio “aperto” e funzionale alle esigenze del caso, naturalmente secondo parametri motivazionali esplicitati e che si attaglino alla singola vicenda. Il ruolo della fattispecie diventa fondamentale per la soluzione del singolo caso e per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 113/2020-2021) La violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, che nel caso in esame concorre invece - come detto - con quella della norma specifica di cui all'art. 39, è dunque del tutto pacifica, essendo evidente che il grave comportamento antisportivo prima ricordato integri contestualmente anche il mancato rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza previsti dalla norma citata, per una condotta comunque riferibile alla gara Millesimo-Pontelungo del 2.4.2023.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0155/TFN - SD del 20 Febbraio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 8550/132pf23- 24/GC/GR/ff del 26 gennaio 2024, nei confronti dei sig. E.B. + altri - Reg. Prot. 144/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS l’Allenatore è sanzionato mesi 8 di squalifica ed euro 6.000,00 di ammenda per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, comma 9, del C.G.S., nonché dell’art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, per tutta la durata della gara Ischia - Napoli United del 2 aprile 2023, valevole per il campionato di Eccellenza campana, Girone A, in costanza di squalifica, sostato all’interno del recinto di giuoco e in prossimità del terreno di gioco, eludendo il provvedimento di squalifica (C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 136 del 23 marzo 2023) impartiva disposizioni tecnicotattiche alla sua squadra. Inoltre, al termine della gara, mentre i calciatori avversari abbandonavano il terreno di giuoco, per aver proferito nei loro confronti le seguenti espressioni: “Siete gente di merda, siete venuti qui a fare i fenomeni, Vi faccio vedere io perché so dove abitate, vengo a prendervi uno ad uno a casa.” Ed ancora al termine della gara, mentre si trovava in prossimità dello spogliatoio degli arbitri, per aver tentato di aggredire e proferito al Sovraintendente della Polizia di Stato addetto alla Polizia Scientifica di Ischia ed in occasione della gara addetto alle riprese per l’ufficio, le seguenti espressioni intimidatorie offensive, minacciose e oltraggiose: “Che cazzo stai riprendendo con questa telecamera, stai riprendendo me e i miei giocatori? Te la spacco in testa pezzo di merda….non me ne frega un cazzo che sei un poliziotto, ti spacco la testa, te ne devi andare con questa telecamera, pezzo di merda”; Il calciatore è sanzionato con mesi 7 di squalifica ed euro 1.500,00 di ammenda per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per avere, al termine della gara Ischia - Napoli United del 2 aprile 2023, valevole per il campionato di Eccellenza campana, Girone A, fatto accesso e transitato dalla tribuna, dove aveva assistito alla gara poiché infortunato e non inserito in distinta, al recinto di giuoco, attraverso uno dei varchi di collegamento, e, mentre si trovava in prossimità dello spogliatoio degli arbitri, per aver tentato di aggredire e proferito al Sovraintendente della Polizia di Stato, addetto alla Polizia Scientifica di Ischia ed in occasione della gara addetto alle riprese per l’ufficio, le seguenti espressioni intimidatorie offensive, minacciose e oltraggiose: “…nun me ne fotte nu cazz ca si nu poliziott, te mett o cazz mocc, piezz e merd vattenn a ca, ca te romp o cul…”; Il Presidente è sanzionato con mesi 3 e giorni 10 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per avere, al termine della gara Ischia - Napoli United del 2 aprile 2023, valevole per il campionato di Eccellenza campana, Girone A, consentito l’accesso nel recinto di giuoco e il transito fino agli spogliatoi ad un suo ospite non tesserato che aveva assistito alla gara dalla tribuna in sua compagnia, il quale, mentre si trovava in prossimità dello spogliatoio degli arbitri scostava il braccio dell’Ispettore di Polizia allo scopo di accedere all’area riservata agli atleti e gli rivolgeva le seguenti espressioni intimidatorie: “Liev e man a cuoll …(toglimi le mani da dosso)”; La società è sanzionata con l’ammenda di € 2.000,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0130/TFN - SD del 16 Gennaio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 15418/181pf23-24/GC/GR/ff del 15 dicembre 2023, nei confronti della società Campobasso FC SSD A RL - Reg. Prot. 124/TFN-SD
Massima: Ammenda di euro 800,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. …. così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella comunicazione di conclusione delle indagini notificata: “sig. …., iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti tesserato per la società Campobasso F.C. S.S.D. a r.l.: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dopo il termine della gara Vastogirardi – Campobasso disputata in data 3 settembre 2023 e valevole per il primo turno della Coppa Italia Serie D, posto in essere una condotta violenta nei confronti del sig. …, dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Vastogirardi; nello specifico il sig. … a seguito di una discussione con il sig. Giuseppe Giglio, colpiva quest’ultimo con un pugno all’altezza del volto”….Il Collegio ritiene che per poter valutare la sussistenza o meno della responsabilità oggettiva della Società deferita vada incidentalmente accertata la sussistenza o meno di responsabilità in capo al suo tesserato con riferimento alla condotta imputatagli, anche se questi ha definito la sua posizione processuale per il tramite dell’istituto previsto dall’art. 126 del CGS che, come noto, nel caso in cui l’accordo stesso diventi definitivo, comporta l’improponibilità assoluta dell’azione disciplinare nei suoi confronti relativamente ai fatti per i quali è stato oggetto di comunicazione di chiusura delle indagini. Orbene, dall’esame degli atti istruttori posti in essere dalla Procura Federale, non può sussistere dubbio alcuno circa il fatto che il sig. …., allenatore del Campobasso, circa quaranta minuti dopo il termine della gara Vastogirardi - Campobasso del 3 settembre 2023, valevole per la Coppa Italia Dilettanti, dopo un diverbio, abbia attinto con un pugno al volto il Direttore Sportivo del VASTOGIRARDI, sig. Giuseppe GIGLIO. Sul punto convergono tutte le testimonianze raccolte dall’Organo inquirente eccezion fatta per quella del sig. MOSCONI il quale, nel corso dell’audizione dell’11.10.2023, si è limitato a riferire di una sorta di tafferuglio a seguito di una provocazione subita con conseguente “comportamento gesticolare tra me e Giglio ma senza contatto fisico …”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0123/TFN - SD del 19 Dicembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 14313/143pf23- 24/GC/GR/ff del 1° dicembre 2023, nei confronti del sig. A.O. - Reg. Prot. 117/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS l’allenatore è sanzionato con mesi 3 di squalifica, decorrente dalla scadenza della sanzione in corso di esecuzione comminata dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana con decisione pubblicata sul C.U. n. 60 del 21 giugno 2023 di detto Comitato, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in data 1° luglio 2023, in un cinema all’aperto nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI) aggredito il sig. …., arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Firenze e secondo assistente dell’arbitro nella gara Unione Sport Firenze City – Reconquista del 20 maggio 2023, nel corso della quale il sig. …, dopo essere stato espulso del terreno di gioco, teneva un comportamento violento ed intimidatorio tanto nei confronti dell’arbitro quanto del predetto secondo assistente, sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale, sulla base delle risultanze del referto arbitrale, con l’irrogazione della squalifica fino al 25 giugno 2024, successivamente ridotta dalla Corte Sportiva Federale Territoriale al 25 marzo 2024. In particolare, il sig. …, in data 1° luglio 2023, alla presenza degli utenti del cinema all’aperto, tra cui la propria moglie, nonché la fidanzata e alcuni amici del sig. …, proferiva nei confronti di quest’ultimo frasi di contenuto gravemente irriguardoso e intimidatorio (“ma cosa vuoi … dovresti vergognarti. Hai fatto una figura di *** davanti ad un intero paese. Non aspetto altro avanti. Siete dei falsi, vergognatevi. Teste di ***. Vergognatevi, imbecilli. Non aspetto altro, avanti” e “Devi stare attento, abbiamo chiamato l’avvocato, non è finita qui. Razza di imbecille se era buono faceva l’assistente in terza categoria”) ed aggrediva fisicamente il sig. …, sferrando alcuni pugni uno dei quali colpiva il petto del sig. …; a seguito dell’aggressione il sig. …. lasciava il cinema per recarsi presso il presidio ospedaliero di Borgo San Lorenzo, dove gli veniva diagnosticata una “contusione toracica anteriore” con una prognosi di quattro giorni.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0059/CFA del 7 Dicembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale –sezione disciplinare n. 78 del 26.10.2023
Impugnazione – istanza: – Procuratore Federale/Sig. L.B. -A.C.F. Fiorentina S.r.l.
Massima: Accolto il reclamo della procura e per l’effetto inflitta alla società la sanzione dell’obbligo di disputa di 2 gare a porte chiese ed al calciatore la squalifica di 10 giornate di squalifica per la violazione degli art. 4, co. 1, e 28 del CGS e, a titolo di responsabilità̀ oggettiva, ex artt. 6, co. 2, stesso codice, per un episodio di razzismo verificatosi in occasione della gara Napoli – Fiorentina del 17 maggio 2023, valevole per il campionato nazionale "under 16”, nel corso della quale il calciatore avrebbe esultato per la segnatura di un gol della propria squadra pronunciando nei confronti dei tifosi del Napoli, squadra ospitante, la frase “terroni di merda”. Essa invero ha violato innanzitutto i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui all’art. 4 co.1 del CGS. Tale disposizione non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta. Come precisa la giurisprudenza di questa Corte federale "Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione ad esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di.....dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza". (cfr. Corte Federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA/2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA/2021-2022; 0016/CFA-2022-2023). La violazione della predetta disposizione è disciplinarmente rilevante in via autonoma -come esattamente precisato dal reclamante - ed è ravvisabile dunque in tutti quei casi nei quali soggetti appartenenti all’ordinamento federale pongano in essere comportamenti che violino i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo, ivi compresa, evidentemente, la condotta offensiva volta alla denigrazione altrui per motivi legati al luogo di nascita o di vita. Si ricordi la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "L’art. 4, comma 1, CGS è norma perfettamente autosufficiente e opera da norma di chiusura del sistema. Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. “fair play)”, ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva. La “lealtà sportiva” costituisce “una clausola generale che si sostanzia, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall’altro, in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo”. Non è dunque necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma del CGS perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza. Un tale dovere è autonomamente e oggettivamente valutabile. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 53/2021-2022) Ma nel caso di specie essa concorre con la disposizione di cui all'art. 28, comma 1, CGS parimenti contestata, che vieta e punisce "ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale...". Tale disposizione costituisce realizzazione concreta di quella di cui all'art. 2, comma 5, dello Statuto della FIGC che, tra gli altri, declina proprio il principio di non discriminazione (“La FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza”). Dall'ordito di tali norme "traspare la volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia" (Sezioni unite n.105/CFA/2020-2021)….In accoglimento del reclamo, la decisione gravata va, dunque, riformata con conseguente irrogazione: - della sanzione della squalifica per 10 (dieci) giornate effettive di gara per il sig. … - della sanzione dell'obbligo di disputare 2 (due) gare a porte chiuse nella corrente stagione sportiva, per la società A.C.F. Fiorentina S.r.l. (Under 16).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0106/TFN - SD del 28 Novembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 7767/780pf 22-23/GC/SA/mg del 22 settembre 2023, nei confronti del sig. V.E. e della società ASD Leoni Futsal Club Acerra - Reg. Prot. 67/TFN-SD
Massima: Mesi 7 di inibizione al dirigente accompagnatore per la società per la 1- violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per aver telefonato, in data antecedente all’incontro Leoni Futsal Club Acerra – Junior Domitia, valevole per il campionato di Calcio a 5 Serie B - Girone F, che si sarebbe disputata il 14.01.2023, al Presidente …, domandandogli, con fare minaccioso, che intenzioni avesse riguardo alla gara, e per aver, durante l’incontro del 14.01.2023, minacciato il Presidente ed i giocatori, aizzando il pubblico sugli spalti e creando un clima di tensione tale da richiedere l’intervento della DIGOS; 3- violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per aver minacciato, unitamente al capitano …, i giocatori ed i componenti della squadra Real Dem in occasione dell’incontro Real Dem - Leoni Acerra valevole per il campionato Calcio a 5 Serie B - Girone F, disputato in data 21/01/2023. Penalizzazione di punti 2 in classifica ed ammenda di € 2.500,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva….come più volte affermato dalla giurisprudenza sportiva, “il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (tra le più recenti CFA SS.UU., n.2/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/20212022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021)” (così, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 53 SS23-24B). Ebbene, tale livello di certezza può dirsi senza subbio raggiunto per quanto attiene al primo degli episodi oggetto di contestazione relativo alla telefonata effettuata, in concomitanza della gara Leoni Acerra – Junior Domitia, dal deferito al …., che ne ha direttamente percepito il tono minaccioso, e alla successiva condotta di incitamento del pubblico nel corso della gara medesima. Nessun elemento contrario, del resto, è stato offerto dal deferito… o dalla società a confutazione della ricostruzione in atti, limitandosi invero la memoria difensiva ad una diversa lettura delle fonti di prova. Sussiste inoltre per il Tribunale la prova della terza condotta contestata al deferito Esposito, relativa alle minacce operate, unitamente al capitano della propria squadra, ai danni di giocatori ed altri esponenti della società Real Dem in occasione della gara del 21.1.2023 tra quest’ultima società e la deferita. Nel caso specifico, quanto oggetto delle dichiarazioni del Presidente …., ha trovato perfetto riscontro in quanto riferito dal Presidente …e dell’allenatore … (cfr. dich…. del 7.6.2023 in atti). Diversamente, ad avviso del Tribunale, non risulta raggiunta la prova della seconda condotta oggetto del deferimento, consistente nelle minacce profferite nei riguardi della società Casagiove, nel successivo asserito rinvio per positività al Covid-19 della gara e nella mancata partecipazione alla gara di alcuni calciatori quale conseguenza delle minacce. Negli atti, infatti, non si rinvengono accertamenti in merito al rinvio della gara ovvero approfondimenti circa le ragioni della mancata partecipazione di alcuni calciatori titolari da parte del Casagiove, mentre quanto riferito dall’arbitro, pure audito nella fase delle indagini, non consente di ritenere sussistente, nei termini contestati – afferenti una fase per così dire prodromica alla disputa della gara – la condotta per come oggetto di riferimento. Né, da ultimo, appare dirimente il messaggio del calciatore del Casagiove acquisito agli atti, facendo quest’ultimo generico riferimento ad una assenza di tutela, senza alcun cenno ad eventuali minacce subite ovvero ai soggetti ai quali attribuire tale carenza di tutela. Quanto all’ultima condotta contestata all’odierno deferito, consistente nella minaccia, con violenza, ai danni del signor …., allenatore della Real Dem, in occasione della gara tra quest’ultima e la società Casagiove, evento da ritenersi effettivamente verificatosi, non risulta raggiunta la prova dell’attribuibilità della stessa all’Esposto. Le dichiarazioni del … non precisano infatti chi tra i soggetti menzionati sia stato l’autore dell’aggressione subita (cfr. dich. del 7.6.2023 in atti). In relazione a tali due ultime incolpazioni il deferito e la Società vanno in conclusione prosciolti. Quanto alle condotte per le quali è stata raggiunta la prova, deve rispondere il deferito …, da tutti indicato senza dubbio come l’autore dei comportamenti intimidatori per cui si procede. Dalla responsabilità del tesserato discende quella oggettiva della società di appartenenza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS. Sotto il profilo sanzionatorio, ritiene il Tribunale che le condotte poste in essere dal deferito siano particolarmente gravi essendo, oltre che reiterate, dirette ad influire sulla libera determinazione dei soggetti che ne sono risultati vittime e, più in generale, sulla serenità delle gare dagli stessi disputate. Anche in considerazione della pluralità degli addebiti e del precedente analogo già riportato, il Collegio ritiene equa la sanzione di mesi 7 di inibizione. Quanto alla società, che ha beneficiato dell’effetto della condotta intimidatoria del proprio dirigente, ritiene il Tribunale equa la sanzione dell’ammenda di Euro 2.500,00 e la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0058/CFA del 23 Novembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 6 del 12 ottobre 2023
Impugnazione – istanza: – PPFI-Sig. D.V.E. -A.S.D. Sporting Club Ercolanese
Massima: Accolto il reclamo della procura e per l’effetto inflitta la sanzione di 10 giornate di squalifica al calciatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere, in data 11 marzo 2023, nel corso del secondo tempo della gara Napoli United – Sporting Club Ercolanese valevole per il girone A del Campionato di Eccellenza, rivolto al sig. …., all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società̀ CSDS Napoli United, la seguente espressione: “negro di m…..”; la società̀ era stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità̀ oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore, così come sopra descritti….In senso contrario non può valere la constatazione che il Direttore di gara non abbia riferito dell'accaduto posto che “il referto arbitrale pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale” (CFA, Sez. I, n. 52/ 2022-2023; n. 77/CFA/2022-2023/E).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0100/TFN - SD del 22 Novembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 4707/966pf 22-23/GC/SA/mg, depositato il 24 agosto 2023, nei confronti dei sig.ri M.P.G., C.M. e della società ASD Vastese Calcio 1902 - Reg. Prot. 40/TFN-SD
Massima: Mesi 12 di inibizione al soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2 comma 2 CGS all’interno e nell’interesse della suddetta società, per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS “per aver consentito e tollerato la presenza negli spogliatoi della Società di un soggetto sottoposto a provvedimento di DASPO in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato nazionale dilettanti girone F Vastese - Montegiorgio del 02.04.2023 disputata a Vasto (CH)”, e “per essersi introdotto negli spogliatoi della Società nonostante fosse sottoposto a provvedimento di D.A.SPO, in occasione dell’incontro di calcio” di cui sopra. Ammenda di € 300,00 alla società “ a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 078/TFN - SD del 26 Ottobre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 8096/1040pf22-23/GC/gb del 26 settembre 2023, nei confronti del sig. L.B. e della società ACF Fiorentina Srl - Reg. Prot. 69/TFN-SD
Massima: Prosciolti per mancanza di prova i deferiti accusati della violazione dell’art. 4 co. 1 del CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 28 co. 1 del CGS ed a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 6 co. 2 per un episodio di razzismo verificatosi in occasione della gara valevole per il campionato nazionale under 16”, nel corso della quale il calciatore della …. avrebbe esultato per la segnatura di un gol della propria squadra proferendo nei confronti dei tifosi del Napoli, squadra ospitante, la frase “terroni di merda”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 074/TFN - SD del 23 Ottobre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 6774/908pf22-23 GC/SA/ep del 12 settembre 2023, depositato il 14 settembre 2023, nei confronti del sig. C.M. - Reg. Prot. 60/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di squalifica al calciatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva perché, in data 1° aprile 2023, in occasione della gara Vis Artena – Aprilia Calcio, valevole per il campionato Juniores Nazionali U19, era presente sugli spalti dell’impianto sportivo di Artena, esibendo nella cintola dei pantaloni una pistola; veniva indi bloccato e identificato da militari dell’Arma dei Carabinieri, accorsi sul posto su segnalazione di altri spettatori della gara, mentre tentava di occultare la predetta pistola, successivamente sottoposta a sequestro, rivelatasi un’arma giocattolo priva di tappo rosso (marca Air Model Firearms, mod. M190 Special Force cal. 6 mm), del tutto simile alle pistole in dotazione alle Forze di Polizia (del tipo Beretta cal. 9 SB parabellum).”…I verbali predisposti dalla Forza Pubblica intervenuta in loco, acquisiti nel fascicolo di indagine unitamente a quanto ammesso dall’odierno deferito, in sede di audizione, non lasciano dubbi sul fatto che il … si è recato sugli spalti dell’impianto sportivo di Artena, pur non convocato quale calciatore dalla società di appartenenza, portando con sé nella cintura dei pantaloni una pistola giocattolo in apparenza simile ad un arma vera, così provocando l’allarme del pubblico presente nell’impianto, con potenziali impatti non solo sull’andamento della competizione sportiva ma anche sulla sicurezza dell’evento
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0044/CFA del 9 Ottobre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare - n. 51 del 15 settembre 2023
Impugnazione – istanza: ASD Cjarlins Muzane-Sig. M.D./Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il calciatore “a tempo determinato” di due mesi per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38 del CGS per avere lo stesso, in occasione della gara Campodarsego - Cjarlins Muzane, valevole per il Campionato di Serie D, Girone C, disputatasi in data 19 Marzo 2023, tenuto un comportamento ripetutamente violento nei confronti del sig. …, calciatore della squadra avversaria, dapprima colpendolo volontariamente al viso con il gomito sinistro al 29’ del primo tempo, successivamente, colpendolo ancora una volta volontariamente al viso con il gomito del braccio destro al 43’ del secondo tempo, causando allo stesso un “ trauma cranio/facciale con frattura ossa nasali ” con prognosi di giorni 30…Occorre, dunque, preliminarmente, comprendere quando è configurabile l’ipotesi disciplinata dall’art. 38 CGS ovvero, in altri termini, comprendere cosa debba intendersi per “condotta violenta”. L’art. 38 CGS non offre una definizione della “condotta violenta”, limitandosi a disciplinare le relative sanzioni laddove tale condotta sia posta in essere da un calciatore. La definizione di “condotta violenta” la si ritrova, invece, nell’art. 35 CGS, intitolato " Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara". Tale norma, al primo comma, così recita: “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”. Secondo la consolidata giurisprudenza, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà mirante a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (Decisione/0036/CFA-2022-2023; CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221). Gli elementi che, dunque, consentono di configurare una ipotesi di “condotta violenta”, rilevante ai fini dell’applicazione degli artt. 35 e 38 CGS, sono l’intenzionalità del fatto e la messa in pericolo dell’incolumità del calciatore (ovvero dell’ufficiale di gara nell’ipotesi ex art. 35 CGS). Ai fini che qui rilevano va anche ribadito che il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, decisione n. 14/CFA/2020/2021;Sezioni Unite, decisione n. 19/CFA/2020/2021; CFA decisione n. 83/CFA/2020/2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020/2021). Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento non può che ritenersi sussistente la responsabilità del sig. … per la condotta contestata…La decisione del Tribunale è in linea con il dettato normativo previsto dall’art. 38 CGS. La norma disciplina due ipotesi: la condotta violenta che prevede quale sanzione minima alternativamente “la squalifica per tre giornate o a tempo determinato”; la condotta gravemente violenta che invece prevede alternativamente “la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”. Il TFN, nell’ambito delle legittime prerogative riconosciute dalla norma, ha optato, rispetto alla richiesta della Procura federale della squalifica del …per otto giornate, per una sanzione “a tempo determinato” di due mesi. Peraltro, va osservato che i comportamenti lesivi, attribuiti al …i, per le modalità con cui si sono manifestati, per la loro gravità e per le conseguenze fisiche che ne sono derivate al calciatore …, integrano gli estremi della condotta “gravemente violenta” disciplinata dall’ultimo capoverso dell’art. 38 CGS (Cfr. CFA, sezione I, decisione n. 36/2022-2023). In tal senso, va corretta la motivazione del Tribunale che ha ricondotto gli episodi contestati al …“all’ipotesi di condotta violenta”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 065/TFN - SD del 5 Ottobre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 6962/1028 pf22-23/GC/GR/ff del 14 settembre 2023, depositato il 18 settembre 2023, nei confronti del sig. D.D.V. - Reg. Prot. 62/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS giorni 200 di squalifica all’allenatore calcio a 5, licenza A in qualità di selezionatore della Rappresentativa Abruzzo under 15 di Calcio a 5, per: a) la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere, in occasione dell'incontro, valevole per il 59° Torneo delle Regioni di Calcio a Cinque, tra le rappresentative under 15 del Comitato Regionale Abruzzo e del Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, disputatosi in data 6 aprile 2023 presso il palazzetto “Valeggio” in Valeggio sul Mincio (VR), di fronte ai propri calciatori, rivolto ripetute espressioni contumeliose all’indirizzo del dirigente accompagnatore sig. Gabriele Sottanelli del seguente tenore: “Non mi devi rompere i coglioni!”; b) la violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere posto in essere condotte violente nei confronti del proprio calciatore …. in occasione dell'incontro, valevole per il 59° Torneo delle Regioni di Calcio a Cinque, tra le rappresentative under 15 del Comitato Regionale Abruzzo e del Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, disputatosi in data 6 aprile 2023 presso il palazzetto “Valeggio” in Valeggio sul Mincio (VR), consistite nell’aver inveito furiosamente contro il predetto giocatore colpendolo, in un primo momento, con due schiaffi al viso e, successivamente, dopo averlo preso per la gola e spinto verso il muro, attingendolo nuovamente al viso con un ulteriore schiaffo; c) la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere, al termine dell'incontro, valevole per il 59° Torneo delle Regioni di Calcio a Cinque, tra le rappresentative under 15 del Comitato Regionale Abruzzo e del Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, disputatosi in data 6 aprile 2023 presso il palazzetto “Valeggio” in Valeggio sul Mincio (VR), dopo avere raggiunti gli spalti e dinanzi a diverse persone assunto una condotta aggressiva nei confronti del sig. …., responsabile regionale dell’Abruzzo del Calcio a 5, inveendo contro lo stesso utilizzando espressioni irriguardose e ingiuriose.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 055/TFN - SD del 19 Settembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. . 4792/739pf22-23/GC/SA/mg del 23 agosto 2023, depositato il 24 agosto 2023, nei confronti del sig. F.P., della sig.ra C.P. e della società ASD Royal Team Lamezia - Reg. Prot. 38/TFN-SD
Massima: Mesi 1 di inibizione al Direttore Generale della società per la violazione di cui all’art. all’ art. 4, comma 1, in relazione all’art. 39 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in data 06.11.2022, al termine della gara proferito nei confronti della Calciatrice dell’altra società la seguente espressione: “Puttana” e per aver tentato di scavalcare la balaustra per raggiungere il rettangolo di giuoco.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 051/TFN - SD del 15 Settembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 4129/872pf22-23 GC/SA/ep, dell’11 agosto 2023, nei confronti del sig. M.D. e della società ASD Cjarlins Muzane - Reg. Prot. 34/TFN-SD
Massima: Mesi 2 di squalifica al calciatore per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38 del CGS per avere lo stesso, in occasione della gara valevole per il Campionato di Serie D, tenuto un comportamento ripetutamente violento nei confronti del calciatore della squadra avversaria, dapprima colpendolo volontariamente al viso con il gomito sinistro al 29’ del primo tempo, successivamente, colpendolo ancora una volta volontariamente al viso con il gomito del braccio destro al 43’ del secondo tempo, causando allo stesso un “trauma cranio – facciale con frattura ossa nasali” con prognosi di giorni 30. Ammenda di € 800,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva….Occorre, dunque, preliminarmente, comprendere quando è configurabile l’ipotesi disciplinata dall’art. 38 CGS ovvero, in altri termini, comprendere cosa debba intendersi per “condotta violenta”. L’art. 38 CGS non offre una definizione della “condotta violenta”, limitandosi a disciplinare le relative sanzioni laddove tale condotta sia posta in essere da un calciatore. La definizione di “condotta violenta” la si ritrova, invece, nell’art. 35 CGS, intitolato " Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara". Tale norma, al primo comma, così recita: “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”. Secondo la consolidata giurisprudenza, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da « intenzionalità e volontarietà mirante a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (Decisione/0036/CFA-2022-2023; CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221). Gli elementi che, dunque, consentono di configurare una ipotesi di “ condotta violenta”, rilevante ai fini dell’applicazione degli artt. 35 e 38 CGS, sono l’intenzionalità del fatto e la messa in pericolo dell’incolumità del calciatore (ovvero dell’ufficiale di gara nell’ipotesi ex art. 35 CGS). Ai fini che qui rilevano va anche ribadito che il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, decisione n. 14/CFA/2020/2021; Sezioni Unite, decisione n. 19/CFA/2020/2021; CFA decisione n. 83/CFA/2020/2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020/2021). Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento non può che ritenersi sussistente la responsabilità del sig. …. per la condotta contestata.…Del resto, lo stesso direttore della gara in cui sono avvenuti i fatti oggetto di deferimento, sentito dalla Procura, dopo aver visionato le riprese degli episodi incriminati, ha espressamente affermato: “Per quanto riguarda il primo episodio, se avessi visto il gesto del giocatore n. 2 del C., lo avrei certamente espulso per condotta violenta, senza fischiare il calcio di rigore in quanto il gioco era fermo. Nel secondo episodio avrei espulso il giocatore n. 2 del C. per condotta violenta e decretato il calcio di rigore per la squadra di casa”….In ogni caso, come si è innanzi visto, ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare di cui all’art. 38 CGS non è necessaria la sussistenza di un danno fisico, il quale non è elemento costitutivo della fattispecie incriminata, ma solo ed esclusivamente la volontarietà della condotta e la sua idoneità a mettere in pericolo l’incolumità fisica del giocatore. In altri termini, la norma in questione è applicabile a prescindere dall'accertamento dell'avvenuta realizzazione di un danno fisico al calciatore e, dunque, a prescindere dall’accertamento della sussistenza di un nesso causale tra la condotta del Dionisi e la frattura nasale subita dal calciatore …
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0035/CFA del 11 Settembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana n. 5 del 27.07.2023
Impugnazione – istanza: USD Colli Marittimi-Sig. A.S./Procura Federale Interregionale
Massima: Confermata al presidente la sanzione della squalifica di 10 (dieci) giorni per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, C.G.S. «per avere lo stesso in data 14.1.2023, nel corso del secondo tempo della gara del Campionato Giovanissimi Provinciali, rivolto al calciatore tesserato per l’A.S.D. Calcio Orlando Livorno, la seguente espressione “stai zitto scimmia e lasciami stare, io con le scimmie non ci parlo”». Confermata anche l’ammenda di € 500,00 alla società…Costituisce, invero, principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello per cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – così come invece è previsto nel processo penale – «nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» (ex multis CFA, Sez. I , n. 49/CFA/2022-2023 e CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). In tale quadro, occorre considerare, inoltre, che anche le sole dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, qualora ritenute fondate e attendibili, possono essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento, ferma restando la necessità di una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; CFA, Sez. I, n. 118/20192020; CFA, Sez. IV, n. 66/2019/2020; Cass. pen., SS.UU., 19 luglio 2021, n. 41461; Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2020, n. 12920; Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135; Cass. pen., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 28913). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi che le dichiarazioni del calciatore Mouhammed Bah raccolte nel corso delle indagini risultano intrinsecamente coerenti e oggettivamente compatibili con tutti gli ulteriori elementi probatori acquisiti nel procedimento. Come correttamente ritenuto dal primo giudice, infatti, l’individuazione di colui che gli rivolse le frasi discriminatorie deve considerarsi inequivoca alla luce della chiara (e più volte ribadita) indicazione della maglia indossata (la n. 13) dal calciatore incolpato. Tale individuazione, oltre che sicura (sì da non richiedere descrizioni anche somatiche dell’offensore), risulta anche del tutto coerente con l’ulteriore circostanza riferita, ossia che si trattava di un calciatore entrato solo nel secondo tempo (come risulta confermato anche dal referto di gara). La persona offesa, inoltre, spiega in maniera circostanziata e intrinsecamente credibile anche la dinamica di gioco in cui sarebbe maturata l’offesa. Il tenore delle frasi discriminatorie, nei termini riferiti dalla persona offesa, è stato poi confermato dal Sig. M., il quale, pur non avendo visto chi fosse l’autore dell’offesa, ha tuttavia dichiarato di aver sentito le frasi discriminatorie e raccolto lo sfogo del proprio giocatore nell’immediatezza del fatto. Né tale ricostruzione potrebbe essere confutata alla luce della versione dei fatti resa dall’incolpato, posto che quest’ultimo si è limitato a riferire di non ricordare alcun episodio significativo, escludendo qualunque propria responsabilità, peraltro senza fornire alcun elemento concretamente idoneo a contrastarla ovvero a minare l’attendibilità soggettiva della fonte testimoniale accusatoria. A ciò va aggiunto che proprio il comportamento della persona offesa tenuto a fine partita (uscita dal campo di gioco in lacrime), oltre a porsi in oggettiva coerenza con la tipologia e gravità dell’offesa, risulta storicamente riscontrata dalla “segnalazione” fatta nell’immediatezza dal M. in maniera del tutto disinteressata e dichiaratamente operata esclusivamente «con l'intento di avviare un processo di sensibilizzazione relativamente ad una tematica importante come il rispetto delle persone indipendentemente dalla loro provenienza o colore della pelle» (cfr. mail del 19 gennaio 2023, con oggetto «sensibilizzazione» del Mainardi). Non vi sono quindi ragioni per dubitare dell’autenticità e della coerenza della versione dei fatti resa dal giocatore ….Tanto osservato in fatto, questa Corte rileva, con riguardo alla tipologia del comportamento tenuto in violazione dell’art. 28 CGS, che esso integra un illecito disciplinare di particolare disvalore, poiché viola il principio di non discriminazione, che costituisce, come più volte ribadito, uno dei principi fondamentali previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, cui è informato l’intero ordinamento sportivo. In tal senso, come già ricordato dalle Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. n. 105 dell’11 maggio 2021), depongono sia l’art. 2, quinto comma, dello Statuto della FIGC, sia l’art. 28 CGS, dalla cui lettura emerge «la volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica». La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia (così, Corte Federale d’Appello Sezioni Unite n. 64/CFA/2021-2022/D; C.U. n. 090/CFA 2017/2018; Sez. I n. 76/CFA/2021-2022; Sez. I, n. 92/CFA/2021-2022; SS.UU., n. 114/2020-2021; sez. I, n. 105/2020-2021, le ultime due con ricostruzione del quadro normativo, anche internazionale).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0026/CFA del 21 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 388 del 25.05.2023
Impugnazione – istanza: Presidente federale/sig. V.F.
Massima: Accolto il reclamo del presidente Federale avverso la decisione del Giudice sportivo per esiguità della sanzione e per l’effetto inflitta al dirigente accompagnatore della società l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 25/5/2027 in quanto, al 45’ + 2’ del secondo tempo (...) rivolgeva all’arbitro grave espressione offensiva ed irriguardosa. Alla notifica del provvedimento disciplinare brandiva una borraccia in plastica rigida piena d’acqua ed entrando nel terreno di gioco minacciava il direttore di gara e da una distanza di circa 2 metri lanciava detta borraccia con violenza colpendolo all’altezza del costato sinistro e provocandogli un forte ed intenso dolore”. In particolare … diceva “ma che c….o stai a fa ma che c….o dici, sei un c……e, pezzo di m…a”.…Come osserva il reclamante, l’art. 35, comma 5, del Codice di giustizia sportiva - così come novellato nella riunione del 19 aprile 2023 del Consiglio federale (cfr. C.U. 165/A del 20 aprile 2023) - prescrive che “I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione”. Il successivo comma 5-bis dispone, inoltre, che “Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.”. Orbene, come ha osservato questa Corte federale con la recente decisione n. 11/2023-2024: - il Codice del 2019 – già nella sua formulazione originaria - aveva inteso affrontare la gravissima piaga della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, prevedendo, a tal fine, un articolo specifico (Art. 35: “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto in precedenza previsto. Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “condotta ingiuriosa o irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett. a)) oltre alla “condotta violenta” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente. - le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a séguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri - in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico. Dal raffronto tra la precedente e la nuova normativa emerge, dunque, la volontà repressiva dell’ordinamento verso qualsivoglia forma di violenza rivolta alla classe arbitrale, a tutela non solo dell’integrità fisica ma soprattutto della dignità del ruolo rivestito oltre che del regolare svolgimento delle competizioni calcistiche (v. anche Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 7/20222023). - tale orientamento repressivo è stato poi recentemente ribadito con il C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023, diretto – come si legge testualmente – a porre in essere “ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri”. Con il novellato art. 35 si è giunti, dunque, ad un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico di chi commette atti di violenza nei confronti degli arbitri. - già prima delle recenti modifiche normative questa Corte federale aveva più volte sottolineato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/20212022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0025/CFA del 21 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione assunta dal Giudice sportivo della Delegazione distrettuale di Legnano presso il Comitato regionale Lombardia di cui al CU n. 43 del 18.05.2023
Impugnazione – istanza: Presidente federale-sig. M.G.A.B.
Massima: Accolto il reclamo del presidente Federale avverso la decisione del Giudice sportivo per esiguità della sanzione e per l’effetto inflitta al dirigente accompagnatore della società l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 14/5/2027 in quanto, espulso per proteste e “alla notifica del provvedimento si avvicinava all'Arbitro con fare minaccioso e lo colpiva con una testata al volto che provocava forte dolore e procurava danni refertati dal Pronto soccorso”. In particolare … diceva “sei un c……e pezzo di m….a, kebabbaro”…Come osserva il reclamante, l’art. 35, comma 5, del Codice di giustizia sportiva - così come novellato nella riunione del 19 aprile 2023 del Consiglio federale (cfr. C.U. 165/A del 20 aprile 2023) - prescrive che “I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione”. Il successivo comma 5-bis dispone, inoltre, che “Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.”. Orbene, come ha osservato questa Corte federale con la recente decisione n. 11/2023-2024: - il Codice del 2019 – già nella sua formulazione originaria - aveva inteso affrontare la gravissima piaga della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, prevedendo, a tal fine, un articolo specifico (Art. 35: “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto in precedenza previsto. Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “condotta ingiuriosa o irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett. a)) oltre alla “condotta violenta” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente. - le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a séguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri - in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico. Dal raffronto tra la precedente e la nuova normativa emerge, dunque, la volontà repressiva dell’ordinamento verso qualsivoglia forma di violenza rivolta alla classe arbitrale, a tutela non solo dell’integrità fisica ma soprattutto della dignità del ruolo rivestito oltre che del regolare svolgimento delle competizioni calcistiche (v. anche Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 7/20222023). - tale orientamento repressivo è stato poi recentemente ribadito con il C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023, diretto – come si legge testualmente – a porre in essere “ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri”. Con il novellato art. 35 si è giunti, dunque, ad un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico di chi commette atti di violenza nei confronti degli arbitri. - già prima delle recenti modifiche normative questa Corte federale aveva più volte sottolineato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/20212022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 041/TFN - SD del 25 Agosto 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 2517/762pf22-23/GC/GR/ff del 27 luglio 2023, depositato il 28 luglio 2023, nei confronti del sig. M.D. e della società CS Livorno 9 SD. - Reg. Prot. 22/TFN-SD
Massima: Mesi 1 di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, sia in via autonoma sia in relazione all’art. 37 comma 1 e comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, al termine della gara del Campionato Provinciale Allievi U17 CS Livorno 9 SD - Pol. D. Palazzaccio del 18 febbraio 2023, urlato con veemenza, a più riprese, dall’uscita del recinto di gioco ed in direzione dei presenti fuori dal medesimo, le parole “Arbitraggio vergognoso, abbiamo pareggiato per colpa di questo incapace, in tanti anni da allenatore non mi era capitato di vedere queste cose, è una vergogna”. Ammenda di € 150,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva…Occorre preliminarmente osservare come la condotta offensiva serbata dal sig. M. risulti ampiamente provata nella sua materialità, essendo stata peraltro ammessa dallo stesso deferito nel corso dell’audizione resa davanti al Collaboratore della Procura Federale. Riferiva infatti il M. che, mentre rientrava negli spogliatoi, al termine di una gara durante la quale aveva più volte chiesto delucidazioni all’arbitro in merito a decisioni ritenute “dubbie”, avrebbe commentato, “lontano dall’arbitro, rivolto ad un amico”, la direzione arbitrale, proferendo le seguenti parole: “è stato un arbitraggio scandaloso, con un arbitraggio normale si vinceva 6 a 2, e in tanti anni di calcio non avevo mai assistito a nulla di simile”. Il dirigente accompagnatore, sig. N., nel corso della sua audizione, pur non avendo udito le frasi proferite a fine gara, attesa la lontananza dal M., riferiva che durante l’incontro l’allenatore aveva palesato un evidente nervosismo, con ripetute “proteste verbali e gestuali” nei confronti delle decisioni arbitrali. Riferiva infine che, successivamente ai fatti ed a seguito di un’espulsione comminata all’allenatore M.nel corso di altra gara, lo stesso sarebbe stato esonerato. Alla luce delle sopra richiamate evidenze istruttorie, la condotta del sig. M.appare integrare la violazione disciplinare allo stesso ascritta, non essendo sufficiente ad escluderne il disvalore, come sostenuto dal deferito, la circostanza che le frasi offensive non sarebbero state rivolte direttamente all’arbitro, essendo frutto di un mero sfogo a caldo con un proprio collaboratore. Occorre infatti precisare che le frasi in argomento, seppur non udite dall’arbitro, risultano essere state proferite nel recinto di gioco e pertanto potenzialmente idonee ad essere udite da altri tesserati - come nella specie è effettivamente avvenuto - e dai soggetti presenti sugli spalti; non può pertanto essere mandato esente da responsabilità un allenatore di una squadra giovanile, al quale compete anche un ruolo educativo, laddove si renda autore di condotte violative dei principi informatori dello sport, ed in particolare di quello giovanile, così come descritti anche nel “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff – FIGC Settore Giovanile Scolastico- tutela dei minori”. La condotta censurata integra, pertanto, gli estremi della responsabilità contestata in ragione della lesività delle dichiarazioni rese e, del contegno tenuto che nel caso di specie ha esulato dai limiti della correttezza sportiva. Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale, alla luce delle risultanze istruttorie, in particolare delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali è maturata la violazione, nonché della circostanza che la stessa non si è caratterizzata in un diretto insulto al direttore di gara, ritiene di doversi discostare dalle richieste della Procura Federale, mitigando la sanzione nei limiti di cui al dispositivo. Quanto alla società CS Livorno 9 SD va riconosciuta la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS per le condotte ascritte al proprio tesserato.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0019/CFA del 10 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del 29 giugno 2023 il TFT del C.R. Lombardia irrogava a S.R. - all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Academy Brianzaolginatese.
Impugnazione – istanza: sig. R.S./Procura federale interregionale
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore per avere lo stesso, "in data 3.12.2022, al termine della gara C.S.C. Costamasnaga – U.S.D. Academy Brianza Olginatese valevole per il girone C del campionato Juniores Regionale B del Comitato Regionale Lombardia, partecipato, unitamente ad altro soggetto non tesserato, ad un’azione violenta nei confronti del Sig. …., allenatore tesserato per la società C.S.C. Costamasnaga; nello specifico il Sig. …., una volta giunto nell’area destinata a parcheggio autoveicoli dell’impianto sportivo di Costa Masnaga (LC) è stato colpito con un pugno alla parte alta della schiena sferrato dal soggetto non tesserato e successivamente è stato aggredito dal Sig. …., il quale cercava di colpirlo nuovamente senza però riuscirci e minacciava l’aggredito profferendo la frase: “ Vieni qui che ti gonfio di botte”. Confermata anche l’ammenda di € 400,00 alla società ex art. 6, comma 2, del C.G.S
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 034/TFN - SD del 3 Agosto 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 1637/771 pf 22-23/GC/SA/mg del 18 luglio 2023, depositato il 19 luglio 2023, nei confronti del sig. M.N. e della società ASD Royal Team Lamezia - Reg. Prot. 17/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, inflitti, giorni 20 di inibizione al Presidente, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per aver, in occasione della designazione come A1 dell’A.E. sig. … per la gara valevole per il campionato di A2 femminile di calcio a 5 Royal Lamezia – Monopoli del 26 febbraio 2023, in maniera preventiva e poco opportuna, contattato telefonicamente lo stesso sig. R.; più precisamente per aver inviato, in data 24.02.2023, un messaggio audio con il quale manifestava la propria soddisfazione per la sua designazione quale Arbitro della predetta gara, evidenziando anche episodi poco piacevoli accaduti nella partita precedente quando, a suo dire, la propria squadra sarebbe stata danneggiata, in tal modo inducendo lo stesso sig. … ad assumere un atteggiamento non negativo durante la gara da disputare il 26.02.2023, e ponendo, così, in essere una condotta contraria alle norme federali e comunque ai principi di lealtà, correttezza e probità. Ammenda di € 133,33 alla società.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0010/CFA del 17 Luglio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, n. 191/TFNSD- 2022-2023
Impugnazione – istanza: – Sig. S.A. - SSDARL Città Di Varese/Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il Presidente con mesi 4 (quattro) di inibizione e la società con € 600,00 di ammenda, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9, comma 1, lett. h), e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS). Segnatamente, il citato Presidente aveva svolto attività sportiva connessa alla propria funzione, malgrado l’inibizione di settanta (70) giorni inflitta in via disciplinare con provvedimento n. 0096/TFNSD-2022-2023 del 15 dicembre 2022, in tre distinte circostanze: a) facendo ingresso nell’area spogliatoi in occasione della gara disputata l’8 gennaio 2023 tra ASD Alcione e SSDARL Città di Varese; b) facendo ingresso nel recinto di gioco in occasione della gara del 15 gennaio 2023 tra Città di Varese e Virtus Ciserano Bergamo; c) partecipando alla conferenza stampa di fine gara….Quanto poi alla pretesa inconfigurabilità, nei tre episodi contestati, di alcuna “attività sportiva” sanzionabile ai sensi dell’art. 19, comma 3, del CGS, deve rilevarsi che, al contrario, ciascuna delle condotte specificamente contestate al Sig. … in pendenza di inibizione costituisce espressione di funzioni tecniche tipicamente connesse alla qualifica di Presidente della SSDARL Città di Varese, in violazione dell’espresso divieto, per i “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine”, di “svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare”. Infatti, l’area in cui si trovava il Presidente in occasione della gara disputata l’8 gennaio 2023 tra ASD Alcione e SSDARL Città di Varese era senz’altro interdetta al pubblico e riservata, oltre che ai calciatori, ai soli addetti ai lavori ovvero allo staff dirigenziale e tecnico, come confermato anche dalle dichiarazioni rese dal sig. … team manager della ASD Alcione nell’audizione resa dinanzi alla Procura Federale in data 23 febbraio 2023. Ne consegue che l’ingresso in tale zona da parte del Sig. … costituisce prova oggettiva dell’esercizio di specifiche funzioni dirigenziali e tecniche connesse alla propria qualità di presidente della SSDARL Città di Varese, in costanza dell’inibizione di settanta (70) giorni inflitta con provvedimento n. 0096/TFNSD-2022-2023 del 15 dicembre 2022.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 027/TFN - SD del 1 Agosto 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 807/680pf22-23 GC/SA/mg del 6 luglio, depositato l’11 luglio 2023 nei confronti della sig.ra T.C.B. e della società ASD Polisportiva Futura - Reg. Prot. 13/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS la dirigente è sanzionata con l’inibizione di giorni 80 per la violazione degli artt. 2 comma 1; 4, comma 1, 5, comma 1, e 9, comma 1, lett. h) del CGS, perché ́ – quale dirigente della ASD Polisportiva Futura, iscritta al girone C del torneo di A-2 di calcio a 5 - non osservava i doveri di lealtà ̀, correttezza e probità a lei incombenti. E ciò, in quanto, recatasi il 4.2.23 presso il palazzetto dello sport di Lazzaro (RC) per assistere alla gara di calcio a 5, valida per il girone C della Serie A-2 maschile, tra Cormar Futsal Reggio Calabria e Futsal Sicurlube, si collocava nella tribuna destinata ad ospitare gli spettatori, e - senza alcuna giustificazione – iniziava a riprendere con il suo telefonino i (pochi) tifosi della Cormar Futsal ivi presenti nel settore riservato alla tifoseria ospite (cui si accompagnavano anche minori di età). Sicché ́, poco dopo (ragionevolmente dopo essere stati raggiunti per telefono dalle immagini raccolte dalla B.) salivano sulla tribuna principale, in prossimità della sig.ra B., tifosi della ASD Polisportiva Futura e, rivolgendosi a loro, la sig.ra B. inveiva reiteratamente all’indirizzo dei tifosi della Futsal Sicurlube, ivi presenti, incitando altresì i tifosi della Polisportiva Futura ad insultare quelli della Futsal Sicurlube, (tra cui alcuni bambini al seguito dei familiari), come di fatto accadeva, sino al termine della gara, così determinandosi una situazione pericolosa per l’incolumità pubblica. E ciò, essendosi altresì verificati, al termine dell’incontro e fuori dello stadio dei tafferugli, provocati dai tifosi della A.s.d. Polisportiva Futura, sedati prontamente dai Carabinieri sopraggiunti sul posto a seguito di sollecitazione telefonica del Presidente della Futsal Sicurlube. Con l’aggravante specifica ex art. 14, lett. f) CGS, per aver determinato, con l’infrazione da lei commessa, una turbativa violenta (di tipo minatorio) dell’ordine pubblico. Alla società l’ammenda di € 800,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 009/TFN - SD del 13 Luglio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 30078 /794pf22- 23/GC/blp del 12 giugno 2023 nei confronti del sig. Y.B. - Reg. Prot. 195/TFN-SD
Massima: Il calciatore professionista è sanzionato con giornate 5 (cinque) di squalifica, da scontare in gare ufficiali del prossimo Campionato di competenza per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del CGS per aver in occasione della gara Piacenza vs Novara, disputata in data 26/03/2023 e valevole per il campionato di Serie C, Gir. A della corrente stagione sportiva, e appena dopo essere uscito - al termine della stessa - dal recinto dell’impianto sportivo teatro dell’evento (Stadio “L. Garilli” di Piacenza) per raggiungere a piedi l’area parcheggi antistante a quest’ultimo ed essere entrato in contatto con un gruppetto di tifosi locali al momento ivi presente, aggredito fisicamente uno di tali supporters (successivamente identificato nella persona di F. B. tifoso della squadra ospitante) colpendolo con un pugno in pieno volto così da cagionargli una ferita all’arcata sopraccigliare sx che ne rendeva necessario l’immediato trasporto in ospedale per le necessarie cure mediche di pronto soccorso e ove veniva refertato e dimesso con prognosi di 7 gg. come da certificazione medica in atti”…Infatti, sebbene sia indubbio che il mondo calcistico italiano debba ancora ed inspiegabilmente confrontarsi con ingiustificabili e deprecabili episodi di razzismo, nel caso di specie la sproporzione della reazione appare oltremodo evidente, atteso che, a fronte degli insulti, il deferito ha reagito colpendo con un violento pugno al volto il singolo tifoso che ne era stato l'autore (al punto di indurre la sua stessa società di appartenenza in un comunicato ufficiale a dissociarsi da detta condotta), ponendo, come già detto anche le basi per una potenziale situazione pericolosa per l’ordine pubblico. Non a caso il Questore di Piacenza, in applicazione della vigente normativa, ed in esito agli accertamenti delle Forze dell'Ordine, ha sanzionato il deferito con l'irrogazione di un provvedimento di D.A.Spo. di un anno, sui presupposti che aveva sferrato un violento pugno ad un tifoso della squadra avversaria con le conseguenze cliniche già riferite e che aveva determinato la reazione di altri tifosi che si erano accalcati al cancello di ingresso ove era parcheggiato il pullman del Novara Calcio, provocando "un chiaro pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico e determinando l'intervento di personale della Polizia di Stato in servizio presso il reparto Mobile, che con un intervento di alleggerimento aveva comunque riportato la situazione sotto controllo", vietandogli l'accesso a taluni luoghi dalle tre ore precedenti l'inizio delle manifestazioni sportive e sino a due ore dopo la conclusione delle gare stesse (impianti sportivi, stazioni ferroviarie, piazzali adibiti alla partenza, arrivo e sosta delle tifoserie, zone di interesse per le manifestazioni sportive) fatto salvo lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta quale calciatore professionista…..Le condotte ascritte nel deferimento e commesse dal signor B. costituiscono violazioni al disposto di cui all'art. 4, comma 1. CGS essendo contrarie ai principi generali di correttezza, lealtà e probità cui sono tenuti tutti i soggetti di cui al precedente art. 2, compresi ovviamente i calciatori tesserati ed inoltre violano la prescrizione di cui all'art. 38 CGS in ordine alla condotta violenta dei calciatori che si applica in occasione di una gara anche nei confronti di persone non tesserate. La norma pr vede una sanzione minima di tre giornate di squalifica o a tempo determinato per i casi di minore gravità ed una sanzione minima di cinque giornate di squalifica in caso di particolare gravità della condotta violenta, fatta salva l'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti. Orbene, la Procura Federale ha chiesto l'applicazione della sanzione minima edittale di tre giornate di squalifica riconoscendo al deferito di aver agito in reazione immediata alle offese a sfondo razzista. Il Collegio ritiene, tuttavia, che alla fattispecie, in ragione della pacifica riconducibilità al paradigma della condotta violenta particolarmente grave, debba trovare applicazione la più grave sanzione prevista dall’art.38 C.G.S., sebbene nella misura minima ivi prevista, per aver il deferito determinato o concorso a determinare, con l'infrazione contestata, una significativa turbativa dell'ordine pubblico, obbligando la forza pubblica ad intervenire sia per tutelarne l'incolumità sia per disinnescare il rischio di vendette a carico dello stesso e degli altri tesserati della società Novara Calcio. Conclusivamente, ritiene equo applicare la sanzione di cinque giornate di squalifica, come da dispositivo.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0121/CFA del 16 Giugno 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale Friuli-Venezia Giulia pubblicata con Comunicato n. 111 del 4.05.2023
Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale/sig. L.M.-A.S.D. Zaule Rabuiese
Massima: Rigettato il reclamo della Procura Federale e confermata la decisione del TFT che ha prosciolto per mancanza di prove di deferiti ed in particolare il calciatore dalla contestata violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere al termine della gara C pronunciato nei confronti dei calciatori schierati dalla società C.S.D. Zarja A.S.DF. le seguenti espressioni: “Non dovete parlare in Sloveno” e “Sciavi di m…”…il Collegio, pur deprecando e stigmatizzando massimamente le frasi a sfondo razzista che (come si è detto, del tutto verosimilmente) sono state pronunciate nel contesto agonistico in questione, è tenuto a non pretermettere, stante la valenza di cardine dell’ordinamento sanzionatorio calcistico-sportivo, il principio generale della personalità della responsabilità desumibile dall’art. 5, comma 1, Codice Giustizia Sportiva, secondo cui “1. Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili.”. Invero, pur a fronte di condotte connotate da un intrinseco, insuperabile disvalore (quali sono per definizione i comportamenti discriminatori tratteggiati dall’art. 28 Codice Giustizia Sportiva, non a caso caratterizzati da un trattamento sanzionatorio peculiarmente rigoroso) che, peraltro, nel caso di specie è vieppiù accentuato dal fatto di tradursi in offese perpetrate a danno di minoranza linguistica espressamente riconosciuta e tutelata dalla Repubblica Italiana (ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento ed ai princìpi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano), deve in ogni caso ritenersi prevalente l’esigenza di preservare l’obbligo a carico dell’organo inquirente di provare che le condotte astrattamente foriere di generare responsabilità perché violative dei precetti dell’ordinamento sportivo-calcistico siano realmente ascrivibili al suo autore almeno a titolo di colpa, non potendo trascendersi (al netto delle puntuali ipotesi di responsabilità oggettiva specificamente normate nel sistema della giustizia sportiva) verso la configurazione di ipotesi di responsabilità per fatto altrui perché appunto contrarie ai precetti che informano (anche) l’ordinamento giuridico-sportivo. Onere probatorio che nel caso di specie non può ritenersi essere stato assolto per effetto della mera individuazione postuma (da parte del Sig. I. S.) del Sig. M. come autore della condotta discriminatoria, come detto non accompagnata da alcun ulteriore benché minimo barlume di prova a sostegno di quanto da questi soltanto asseritamente percepito e riferito. In questa prospettiva, il Collegio ritiene che l’apparato probatorio raccolto dalla Procura Federale Interregionale non consenta di identificare il Sig. M. (e di riflesso la società calcistica di appartenenza dello stesso) quale responsabile delle condotte ad esso ascritte, poiché esprimente intrinsechi profili di contraddittorietà e genericità inidonei a raggiungere quel grado di sufficiente certezza che si rende necessario applicare nel caso di specie.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0120/CFA del 16 Giugno 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale Friuli-Venezia Giulia pubblicata con Comunicato n. 110 del 3.05.2023
Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale/A.S.D. San Luigi Calcio-sig. A.M.
Massima: Rigettato il reclamo della Procura Federale e confermata la decisione del TFT che ha prosciolto per mancanza di prove di deferiti ed in particolare il calciatore dalla contestata violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva perchè avrebbe, in occasione della gara, rivolto l’espressione “schiavo” discriminatoria per motivi di nazionalità, di origine etnica e di condizione personale e sociale nei confronti del calciatore avversario… il Collegio, pur deprecando e stigmatizzando massimamente le frasi a sfondo razzista che (come si è detto, del tutto verosimilmente) sono state pronunciate nel contesto agonistico in questione, è tenuto a non pretermettere, stante la valenza di cardine dell’ordinamento sanzionatorio calcistico-sportivo, il principio generale della personalità della responsabilità desumibile dall’art. 5, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva, secondo cui “1. Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili”. Invero, pur a fronte di condotte connotate da un intrinseco, insuperabile disvalore (quali sono per definizione i comportamenti discriminatori tratteggiati dall’art. 28 Codice Giustizia Sportiva, non a caso caratterizzati da un trattamento sanzionatorio peculiarmente rigoroso) che, peraltro, nel caso di specie è vieppiù accentuato dal fatto di tradursi in offese perpetrate a danno di minoranza linguistica espressamente riconosciuta e tutelata dalla Repubblica Italiana (ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31.01.1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento ed ai princìpi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano), deve in ogni caso ritenersi prevalente l’esigenza di preservare l’onere a carico dell’organo inquirente di provare che le condotte astrattamente foriere di generare responsabilità perché violative dei precetti dell’ordinamento sportivo-calcistico siano realmente ascrivibili al suo autore almeno a titolo di colpa, non potendo trascendersi (al netto delle puntuali ipotesi di responsabilità oggettiva specificamente normate nel sistema della giustizia sportiva) verso la configurazione di ipotesi di responsabilità per fatto altrui perché appunto contrarie ai precetti che informano (anche) l’ordinamento giuridicosportivo. Onere probatorio che nel caso di specie non può ritenersi essere stato assolto per effetto della mera dichiarazione resa dal Sig. G., come detto non accompagnata da alcun ulteriore benché minimo barlume di prova a sostegno di quanto da questi soltanto asseritamente percepito e riferito. In questa prospettiva, il Collegio ritiene, quindi, che l’apparato probatorio raccolto dalla Procura Federale Interregionale non consenta di identificare il Sig. M. (e di riflesso la società calcistica di appartenenza dello stesso) quale responsabile delle condotte ascritte, poiché esprimente intrinsechi profili di contraddittorietà e genericità inidonei a raggiungere quel grado di sufficiente certezza che si rende necessario applicare nel caso di specie.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0117/CFA del 5 Giugno 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale c/o il Comitato regionale Toscana n. 78 del 20 aprile 2023
Impugnazione – istanza: Sig. G.P./Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFT Toscana che ha sanzionato il calciatore con la squalifica per 6 giornate di gara per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso volontariamente e senza che tale condotta fosse riconducibile a un mero contrasto di gioco, colpito con un pugno al volto il sig. R, cagionando allo stesso lesioni personali diagnosticate in trauma cranio-facciale secondario ad aggressione con prognosi di giorni sei, poi prolungata per intervenute complicazioni…Va infatti precisato che le affinità tra il giudizio disciplinare e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovverosia del soggetto nei cui confronti è richiesta l’applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell’ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza. Infatti, i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari, presenti in altri processi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l’autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi (cfr. C.F.A., Sez. Un., 105/CFA/2020-2021). In particolare, alla fattispecie di cui al presente giudizio – relativa al rilievo attribuito alle dichiarazioni di dirigenti delle due squadre - possono essere riferite le conclusioni cui è già pervenuta questa Corte federale con riguardo al rilievo di prove documentali: spetta al giudice il prudente apprezzamento nell'ambito del giudizio di fatto a esso riservato, la cui violazione è concepibile solo se il giudice di merito valuta una determinata prova, ed in genere una “risultanza probatoria”, pretendendo di attribuirle un altro o diverso valore (C.F.A., III Sez., n. 1/2019-2020). In definitiva, la sintesi non può che essere trovata nel criterio di valutazione del materiale probatorio fondato sul libero convincimento da parte del giudicante, il quale poi – come è ovvio – dovrà darne adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale. Si tratta, in sintesi, di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso sia riferibile all’incolpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio e in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare. Chi è chiamato a ricostruire l’accaduto, non solo può liberamente valutare le prove a sua disposizione, ma, d’altra parte, non può (e non deve) considerare isolatamente i singoli episodi portati alla sua attenzione, ma deve (e può) valutarli nel loro insieme, ricercandone, per così dire il significato, atteso che le azioni umane hanno – generalmente – una finalità, tendono ad uno scopo, perseguono un risultato. Dunque: non una valutazione atomistica, per così dire (Cass. pen. sez. 1, sent. 20461 del 2017, sez. 5, sent. 36152 del 2019 e numerose altre), ma una valutazione unitaria, la sola che possa far emergere “il senso dell’agire” (cfr. C.F.A. n. 51/CFA/2019-2020). Il Collegio non può che ribadire quanto già sostenuto da questa Corte federale in ordine all’articolazione del giudizio “indiziario”, mutuato dal modello processualpenalistico, in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravita ̀ e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello e ̀ direttamente proporzionale alla forza di necessita ̀logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed e ̀ inversamente proporzionale alla molteplicita ̀ di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza; il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguita , ̀ posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicche ́ l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme puo ̀ assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale puo ̀ affermarsi conseguita la prova logica del fatto" (Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv. 260017-8, richiamata da Cass.. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 dep. 18/01/2021 Rv. 280414 - 01). Dunque, non ci si può limitare ad una valutazione parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma occorre in primis valutarne l'esistenza e la capacità dimostrativa, e, solo successivamente, effettuarne un esame globale, verificando se una loro visione unitaria conduca o meno alla ragionevole certezza - nell'ambito del diritto sportivo - della commissione dell'illecito. In particolare, nell'esame della prova dichiarativa il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della dichiarazione stessa, disattendendone altre parti (Sez. 1, Sentenza n. 7792 del 16/12/2020 Rv. 280502 - 01), sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione, verificando se al narrato si accompagnino riscontri, individuabili in altri elementi di prova rappresentativa ovvero anche solo logica (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 35561 del 08/05/2013 Rv. 256753 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004 Rv. 231301 - 01) (v. C.F.A., Sez. Un., n. 91/CFA/20222023). L’applicazione dei principi appena sintetizzati alla fattispecie oggetto dell’odierna decisione conduce ineluttabilmente a riconoscere la coerenza interna della decisione reclamata, basata su una valutazione adeguata e unitaria delle dichiarazioni rese, all’esito del loro confronto. Ne deriva l’insussistenza dei vizi dedotti con il primo gruppo di motivi. Ne consegue anche la reiezione del secondo gruppo di motivi, con il quale è invocata dal reclamante l’irrogazione di una sanzione più mite. Infatti, dalle dichiarazioni rese risulta che, diversamente da quanto sostenuto dal reclamante, l’episodio si sarebbe verificato a palla lontana. L’obiettiva gravità del fatto in una competizione sportiva, che deve essere ispirata ai principi di lealtà, correttezza e probità, induce poi a escludere che la minore età possa essere causa di una sanzione ridotta rispetto a quella irrogata con la decisione reclamata. Al riguardo, per consolidata giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport la giovane età dei calciatori coinvolti in episodi disciplinarmente rilevanti non è suscettibile di essere apprezzata quale attenuante atipica (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 35/2019). Anche questa Corte federale ha rilevato che, se è certamente vero che la giovane età dei colpevoli deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione, detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole o, peggio, ad una sensazione di sostanziale impunità del colpevole (CFA, Sez. IV, n. 35/20222023; Sezioni Unite, n. 0077/CFA/2022-2023). La decisione del Tribunale federale è pertanto pienamente conforme a quanto stabilito dall’articolo 12 C.G.S., secondo cui gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. Tale disposizione impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A: Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023).
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0116/CFA del 5 Giugno 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 166 del 26 aprile 2023
Impugnazione – istanza: Procuratore Federale Interregionale/Sig. G.V. - U.G. Manduria Sport
Massima: Rigettato il reclamo della Procura Federale e confermata la decisione del TFT Puglia che ha prosciolto la società ed il Presidente dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’ art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine della gara proferito all’indirizzo del calciatore sig. …. tesserato per la A.S.D. Avetrana Calcio, l’espressione “hai finito di fare il fenomeno”, posizionandosi “faccia a faccia” rispetto allo stesso con fare connotato da un’accentuata aggressività ̀ed impeto, tanto che il gia ̀ citato calciatore avversario cadeva a terra...Dal materiale raccolto si può quindi trarre la convinzione che un alterco vi sia stato ma non se ne possono chiarire gli esatti termini, non certo nel senso che il Presidente V. spinse a terra il calciatore D.– non lo afferma neppure la Procura - ma nemmeno nel senso che le parole e l'atteggiamento dell'incolpato integrino una violazione di quei doveri di probità, lealtà e correttezza indicati dall'art. 4 CGS. Per giungere a tale conclusione si dovrebbe poter determinare con ragionevole certezza quali siano state le frasi proferite dall'incolpato e quale l'atteggiamento assunto. E ciò pur nei limiti della prova nel procedimento disciplinare che, come si sa, non richiede la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata sicché la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non - CFA, Sez. I, n. 14-2020/2021. Sul punto esistono soltanto le dichiarazioni della persona offesa, le quali soffrono un limite insuperabile non tanto per il fatto di non essere state riscontrate, quanto piuttosto per la inattendibilità, certificata dalla stessa Procura nella stesura del capo di incolpazione, del calciatore su un punto essenziale della vicenda: la progressione causale che determinò la caduta.In altre parole, se D.non viene creduto dalla stessa Procura quando afferma che fu il Presidente V.a spingerlo a terra, non potrà essere ragionevolmente creduto nemmeno quando descrive la portata aggressiva delle parole e dell'atteggiamento del Presidente.E' ben vero che la deposizione della persona offesa può, di per sé sola, costituire prova sufficiente di un fatto e della sua riferibilità, purché, tuttavia, siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (sul punto, come è noto, la giurisprudenza penale di legittimità è piuttosto granitica, tanto è vero che si è ripetutamente affermato che «le regole dettate dall'art. 192 comma 3 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» - Cass. Pen. Sez. unite sentenza n. 41461/2012- nello stesso senso anche la giurisprudenza di questa Corte Federale “Le dichiarazioni della persona offesa non rappresentano una prova secondaria, ma onerano di una verifica più intensa circa la credibilità del soggetto e l’attendibilità del racconto” - CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021). Come si è detto, la credibilità soggettiva del dichiarante è, nei fatti, messa in dubbio dallo stesso Organo dell'accusa, che non ha inteso recepire nell'incolpazione la ricostruzione del fatto proposta dal sig. A., sicché, in assenza di altre fonti di prova circa l'esatta condotta tenuta dal sig. V. e la sua eventuale portata intimidatoria, deve essere confermato il proscioglimento dell'incolpato. L'eco di un diverbio, anche con toni aggressivi, fra il giocatore ed il Presidente della squadra avversaria, così come emerso dal comunicato stampa e dalle dichiarazioni delle persone sentite sui fatti, non è sufficiente a definire una condotta sanzionabile ai sensi dell'art.4, co.1, CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 212/TFN - SD del 27 Giugno 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 29083/135pf22-23/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti della società ASD Monzuno Calcio + altri - Reg. Prot. 193/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 1 e giorni 20 di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39 comma 2 del CGS e all’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, al termine della gara Castiglione - Monzuno del 10 aprile 2022, valevole per il Campionato di Terza Categoria Girone B - Bologna, tenuto un comportamento violento nei confronti del Sig. …., allenatore della squadra avversaria, prendendo quest’ultimo per un orecchio e tirandolo verso il basso; Mesi 6 di squalifica al calciatore per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’artt. 38 del CGS per avere lo stesso, al termine della gara Castiglione - Monzuno del 10 aprile 2022, valevole per il Campionato di Terza Categoria Girone B - Bologna, tenuto un comportamento violento nei confronti del sig. …., allenatore della squadra avversaria, dapprima tentando di aggredirlo fisicamente (dopo averlo ripetutamente minacciato di morte sia durante la partita sia al termine della stessa), poi attendendolo minacciosamente, unitamente a …. e …., fuori dal campo sportivo per una resa dei conti scongiurata dall’intervento dei Carabinieri, quindi chiamandolo al telefono unitamente a …. e minacciandolo espressamente di morte con la frase: “sei morto questa volta ti veniamo a prendere a casa”, infine inviandogli un messaggio del seguente tenore: “non mi dovevi mandare la via, non mi è arrivato niente pecora... sei scappato come un topo di fogna ”; Mesi 6 di squalifica al calciatore per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38 del CGS per avere lo stesso, al termine della gara Castiglione - Monzuno del 10 aprile 2022, valevole per il Campionato di Terza Categoria Girone B - Bologna, tenuto un comportamento violento nei confronti del sig. …., allenatore della squadra avversaria, dapprima sferrando un pugno alla tempia di quest’ultimo, poi attendendolo minacciosamente, unitamente a … e …, fuori dal campo sportivo per una resa dei conti scongiurata dall’intervento dei Carabinieri, quindi chiamandolo al telefono unitamente a … e minacciandolo espressamente di morte con la frase: “sei morto questa volta ti veniamo a prendere a casa”; Mesi 3 e giorni 10 di inibizione al dirigente per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, comma 3 del CGS per avere lo stesso, al termine della gara Castiglione - Monzuno del 10 aprile 2022, valevole per il Campionato di Terza Categoria Girone B - Bologna, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti del sig. …, allenatore della squadra avversaria, dapprima minacciandolo espressamente di morte con la frase: “N. sei un uomo di merda, ricordati che sei morto ti veniamo a prendere a casa”, quindi attendendolo minacciosamente, unitamente a … e …., fuori dal campo sportivo per una resa dei conti scongiurata dall’intervento dei Carabinieri; Mesi 3 e giorni 10 di squalifica al calciatore per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38 del CGS per avere lo stesso, al termine della gara Castiglione - Monzuno del 10 aprile 2022, valevole per il Campionato di Terza Categoria Girone B - Bologna, tenuto un comportamento violento nei confronti del sig. …., allenatore della squadra avversaria, sferrando un calcio all’indirizzo di quest’ultimo; Ammenda di € 1.000,00 alla società
Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0114/CFA del 5 Giugno 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il CR Veneto di cui al Com. Uff. n. 107 del 10.5.2023 e notificata in data 11.5.2023
Impugnazione – istanza: A.C.D. Oppeano/Procura Federale Interregionale
Massima: In riforma della decisione impugnata i calciatori sono sanzionati con 2 giornate di squalifica per aver a fine gara, aggredito il calciatore tesserato avversario facendolo cadere per terra e colpendolo con pugni provocandogli una ferita al labbro in quanto va concessa l’applicazione delle attenuanti ex art. 13 lett. c) CGS FIGC essendosi all’esito dei fatti scusati con l’avversario. Anche alla società va ridotta l’ammenda ad € 500,00….Ritiene questa Corte che, se da un lato qualsivoglia episodio di violenza, ancor più se avvenuto all’interno di una competizione giovanile, debba essere stroncato immediatamente e che le sanzioni debbano avere da un lato l’afflittività, e dall’altro lo scopo educativo, del pari è corretto che l’ordinamento sportivo, con il medesimo scopo educativo, consideri e in qualche modo, inferiore, valorizzi la presa di coscienza del grave errore commesso, e il conseguente pentimento, certamente rappresentato dalla richiesta di scuse, gesto che comunque manifesta umiltà, consapevolezza dell’errore medesimo, e correttezza e buona fede verso l’atleta danneggiato, e in questo caso anche verso il suo genitore. In questa ottica la Corte riconosce a favore dei due atleti D. e F. le attenuanti previste dalla citata norma e ritiene congruo ridurre la squalifica a 2 giornate. Nulla di tutto ciò è invece riproponibile per l’atleta O.il quale dopo aver partecipato al parapiglia non ha sentito affatto la necessità di scusarsi e ciò è rinvenibile dalla lettura delle deposizioni dei protagonisti del fatto dalle quale non emerge alcun riferimento a tale ravvedimento. Né lo stesso O., diversamente dai suoi compagni, fa menzione delle scuse, né tanto meno R.e il suo allenatore richiamano il suo ravvedimento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 183/TFN - SD del 22 Maggio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 25295/299 pf22-23/GC/SA/mg depositato il 21 aprile 2023 nei confronti del sig. T.A. e della società SSD Brindisi FC - Reg. Prot. 162/TFN-SD
Massima: Mei 3 di inibizione al Vice Presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS (obbligatorietà delle disposizioni in generale ed osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità) per aver mantenuto nel corso dell’incontro Brindisi – Afragolese, ed in particolare dopo il gol del vantaggio del Brindisi nei minuti finali del predetto incontro, comportamento provocatorio ed offensivo nei confronti di altro tesserato, tale da contribuire, con detto comportamento, al verificarsi di successivi, ancorché circoscritti, episodi di tensione registratisi in danno della delegazione ospite, al termine della gara, nel settore Tribuna ove l’Arigliano assisteva all’incontro. Ammenda di € 500,00 alla società
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0080/CFA del 13 Marzo 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Campania, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 27 del 26.1.2023 e notificata in data 27.1.2023
Impugnazione – istanza: – Procura Federale Interregionale/sig. A.M.- A.S.D. Atletico Faiano
Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto riformata la decisione del TFT Campania che aveva prosciolto il deferito e per l’effetto inflitta al calciatore la squalifica per 15 giornate di gara, per la violazione degli artt. 4, 1° co., 28, 1° co. e 38, 1° co., del Codice di Giustizia Sportiva (d’ora in poi: C.G.S.) per avere lo stesso – al 35° minuto del secondo tempo della gara del campionato di Prima Categoria colpito con un pugno il calciatore avversario proferendo al contempo all’indirizzo di quest’ultimo la espressione discriminatoria “n**** di m****”. A titolo di responsabilità oggettiva la società è sanzionata con l’ammenda di € 800,00…Dagli atti di indagine della Procura Federale appena indicati emergono plurimi elementi gravi, precisi e concordanti che dimostrano, con ragionevole certezza, che le contestazioni disciplinari formulate nei confronti del Sig. … con l’atto di deferimento sono fondate, rispetto sia alla violazione dell’art. 28, 1° co., sia dell’art. 38, 1° co., oltre che, più in generale, dell’art. 4, 1° co., C.G.S. Al riguardo, preme qui ricordare che lo standard probatorio da raggiungere per poter affermare la responsabilità disciplinare in ambito sportivo si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale); pertanto è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (v., ex multis, CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., n. 24/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; Collegio di Garanzia dello Sport CONI, SS.UU., n. 13/2016). Tali principi generali valgono, come questa Corte ha già chiarito, anche quando si discuta di espressioni o comportamenti discriminatori (cfr. CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023, che richiama Id., n. 92/2021-2022 e Id., n. 76/20212022). Per quanto attiene alla determinazione della sanzione, bisogna in premessa osservare che sia il comportamento discriminatorio (art. 28, 1° co., C.G.S.) sia la condotta violenta (art. 38, 1° co., C.G.S.), qui accertati, determinano al contempo la violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità affermati dall’art. 4, 1° co., C.G.S. In caso di violazione di tali obblighi, l’art. 4, 2° co., dichiara applicabili, per le persone fisiche, le sanzioni di cui all’art. 9, 1° co., lett. a, b, c, d, f, g, h. Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che le violazioni disciplinari indicate negli artt. 28, 1° co., e 38, 1° co., C.G.S. individuino specifiche forme di violazione degli obblighi generali di cui all’art. 4, 2° co., norma da doversi pertanto reputare qui richiamata, per così dire, in combinato disposto con le norme degli artt. 28, 1° co., e 38, 1° co., C.G.S. Dal momento che queste ultime sanzionano specifici comportamenti in contrasto con gli obblighi generali appena ricordati, questa Corte ritiene di dover applicare soltanto le specifiche sanzioni previste per la violazione dell’art. 28, 1° co., e dell’art. 38, 1° co., C.G.S. Ricorre qui un’ipotesi di concorso materiale di illeciti disciplinari che comporta il cumulo delle sanzioni previste per ciascun illecito. Pertanto, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, per la violazione di cui all’art. 28, 1° co., C.G.S. (Comportamenti discriminatori), alla luce della sanzione edittale prevista dal comma 2 dello stesso articolo per il calciatore che commetta una violazione di cui al comma 1, si ritiene giusta e proporzionata la sanzione della squalifica per 10 (dieci) giornate di gara. Per la violazione di cui all’art. 38 C.G.S. (Condotta violenta dei calciatori), nel caso di specie in ragione della particolare gravità della condotta violenta, che emerge dalla tipologia della condotta – pugno inferto alle spalle – dalla intenzionalità della stessa (cfr. CFA, Sez. I, n. 36/2022-2023), dalle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificata – a gioco fermo (cfr. CFA, Sez. I, n. 36/2022-2023) – si reputa giusta e proporzionata la sanzione minima edittale prevista dall’art. 38 in caso di particolare gravità della condotta, pari a 5 (cinque) giornate di squalifica.
Massima: L’accertamento della responsabilità del sig. …, al tempo tesserato della A.S.D. Atletico Faiano, impone ora di esaminare la sussistenza dei presupposti per affermare, come richiede il reclamo della Procura Federale Interregionale reiterando quanto già richiesto in primo grado, la responsabilità della A.S.D. Atletico Faiano ai sensi dell’art. 6, 2° co., C.G.S. In base a tale norma, relativa alla responsabilità dei sodalizi sportivi, la società – termine che alla luce dell’art. 1, 2° co., C.G.S. indica sia le società che le associazioni sportive – «risponde ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2». Si tratta, alla luce dei testi degli artt. 6 e 7 del vigente C.G.S., non già di una responsabilità oggettiva come prospettano la decisione di primo grado e il reclamo della Procura Federale Interregionale, ma di un’ipotesi di responsabilità aggravata, dal momento che la società secondo l’art. 7 può fornire, al fine di escludere o attenuare la propria responsabilità, la prova di aver adottato le misure preventive a cui la norma, mediante rinvio all’art. 7, 5° co., dello Statuto FIGC, fa riferimento (e la cui valutazione è rimessa all’Organo di giustizia). Come è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il nuovo C.G.S. della FIGC ha segnato, attraverso i nuovi artt. 6 e 7, il passaggio dal precedente sistema della responsabilità oggettiva (che già aveva incontrato alcuni temperamenti, cfr. CFA, SS.UU., n. 13/2019-2020; CFA, Sez. III, n. 124/2015-2016; CFA, Sez. I, n. 21/2014-2015), a quello della responsabilità aggravata o presunta (cfr. CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 82/2021-2022). L’art. 4, 2° co., del previgente C.G.S. prevedeva la responsabilità oggettiva della società, perché prescindeva dall’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e si fondava, da un lato, sul principio ubi commoda, ibi et incommoda (CFA, SS.UU., n. 101/2017-2018), che comporta la responsabilità della società «per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto» (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 43/2011-2012); e dall’altro, sull’esigenza di rendere effettivo l’impegno delle società nel garantire il corretto svolgimento delle competizioni e prevenire il compimento di illeciti che alterino lo svolgimento della competizione sportiva (Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sez. III, n. 102/2019-2020). Sotto il vigente C.G.S., la responsabilità della società ex art. 6, 2° co., configura, invece, una fattispecie di responsabilità aggravata, che si affianca alla responsabilità dell’autore materiale dell’atto, quando la condotta disciplinarmente rilevante del tesserato è stata tenuta nell’ambito della sfera di azione della società, dunque in un ambito riconducibile all’espletamento di attività sportiva. La responsabilità ex art. 6, 2° co., si fonda su un criterio di imputazione che, a differenza di quanto avveniva nel sistema previgente, non prescinde dall’elemento soggettivo ma determina soltanto una presunzione di responsabilità per colpa. In questo mutato contesto la società può provare la scriminante o l’attenuante di cui all’art. 7 C.G.S. (cfr. CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022). Nel caso di specie, tuttavia, la A.S.D. Atletico Faiano nulla ha dedotto al riguardo nella memoria difensiva di primo grado; e nel presente grado di giudizio la volontaria contumacia ha precluso alla stessa di fornire la eventuale prova di cui all’art. 7 C.G.S., volta a superare la presunzione di colpa o ad attenuare gli effetti della responsabilità. La A.S.D. Atletico Faiano, qualora si fosse costituita e difesa, avrebbe potuto produrre nel giudizio di reclamo, in forza dell’art. 101, 3° co., C.G.S., i documenti utili ai fini dell’art. 7 C.G.S. Una produzione documentale non preclusa, sia perché nel precedente grado di giudizio la A.S.D. Atletico Faiano si era costituita e non era rimasta del tutto inerte, ma si era comunque difesa seppure sulla base della qualificazione della responsabilità come oggettiva (cfr. sulla preclusione per la parte rimasta inerte nel precedente grado CFA, SS.UU., n. 115/20202021; CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020); sia perché nel caso di specie non avrebbe operato il divieto dei nova, dal momento che l’eccezione fondata sull’art. 7 C.G.S. non avrebbe rappresentato un’eccezione nuova, ma un’eccezione conseguente alla diversa qualificazione giuridica della responsabilità da oggettiva, come era stata qualificata in primo grado e nello stesso atto di deferimento, ad aggravata, come è stata ritenuta da questa Corte. Soltanto dopo quella allegazione e prova la Corte avrebbe potuto, come richiede l’art. 7 C.G.S., valutare l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, 5° co, dello Statuto FIGC (cfr. CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022). In mancanza non si può ritenere superata la presunzione di colpa. Anche se nel caso di specie non è stata superata, per le ragioni appena chiarite, la presunzione di colpa che discende dall’art. 6, 2° co., C.G.S. a carico della A.S.D. Atletico Faiano, la Corte al fine individuare la sanzione, in mancanza della determinazione edittale della stessa, deve operare secondo il criterio dell’equità (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, n. 50/2016) ed osservare, nella sua concreta determinazione, i criteri della gradualità e della proporzionalità della pena, senza operare una mera trasposizione sulla A.S.D. Atletico Faiano della responsabilità del tesserato. Già nel sistema della responsabilità oggettiva delle società si richiedeva la graduazione della pena e non la mera trasposizione della responsabilità nei confronti della società responsabile (cfr., ex multis, CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022; Id., n. 114/2019-2020; Id., n. 90/2019-2020). Tale criterio, quale principio generale, deve tanto più valere nell’attuale sistema della responsabilità aggravata (o della colpa presunta) e resta chiaramente distinto dalla riconoscibilità della scriminante o dell’attenuante di cui all’art. 7, che nel caso in esame non risulta eccepita e provata né in primo grado, né nel presente grado di giudizio, vista la contumacia della A.S.D. Atletico Faiano. Per le ragioni appena indicate, questa Corte ritiene equa e proporzionata la irrogazione alla A.S.D. Atletico Faiano della sanzione dell’ammenda pari ad € 800,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 110/TFN - SD del 25 Gennaio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 13938/117 pf22-23/GC/GR/ff del 7 dicembre 2022, nei confronti del sig. P.D.B. e della società ASD Atletico Grosseto 2015 - Reg. Prot. 96/TFN-SD
Massima: Mesi 3 di squalifica all’allenatore per la la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’articolo 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, al termine della gara Atletico Grosseto 2015 – Aldobrandesca Arcidosso del 10 aprile 2022 valevole per il Campionato di Terza Categoria, colpito con pugni e calci il sig. …, padre del calciatore …. tesserato all’epoca dei fatti con l’ASD Atletico Grosseto 2015 e che aveva prima rivolto al tecnico ironici apprezzamenti causa il mancato impiego in campo del figlio, costringendolo a recarsi al locale P.S. laddove gli veniva diagnostica “policontusione: trauma facciale con sospetta infrazione delle ossa nasali; contusione ATM sx, contusione costale emotorace sx” e prognosi di “giorni clinici 10”. Ammenda di € 300,00 alla società…La documentazione versata in atti e, in particolare, le testimonianze univocamente rese presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Arezzo da parte di tre calciatori dell’Atletico Grosseto 2015 e di un soggetto estraneo alla società presente sul posto in attesa di incontrare una persona al termine della partita, hanno permesso di ricostruire più dettagliatamente i fatti….Il Collegio, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie ritiene che il …. abbia assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dell’odierno deferito, reo, ai suoi occhi, di non aver fatto giocare il figlio nella partita persa durante il recupero; già prima dell’arrivo del … il …. si mostrava irrequieto e nervoso, effettuando ripetuti testacoda con la propria autovettura sotto gli occhi dei presenti; non appena lo vedeva sopraggiungere, poi, gli andava incontro con fare minaccioso, aggredendolo verbalmente con ripetuti epiteti offensivi. La minaccia incombente di subire un’offesa diretta e ingiusta ed il timore ingenerato nel …. dall’aggressione verbale e dallo stato d’ira del ….che gli si avventava contro, forniscono la logica spiegazione alla sua conseguente reazione difensiva. Tuttavia questo Tribunale reputa che, affinché possa ritenersi la condotta difensiva pienamente scriminata occorre che la reazione sia proporzionata ed adeguata alla minaccia incombente, proporzionalità che in questo caso pare essere stata valicata. Tale concetto, in quanto espressione di un principio generale che trova ampio spazio nel diritto civile e penale (art.2044 c.c. e artt. 52 e 55 c.p. cui si rimanda), deve trovare applicazione anche nel diritto sportivo, liddove le fattispecie disciplinari sono necessariamente correlate a comportamenti contrari ai principi basilari di civiltà, fra i quali rientra, senza dubbio, anche quello della non violenza. Le lesioni riportate dal …, come risultanti dal verbale di accesso al Pronto Soccorso richiamato nell’atto di deferimento consistite in una “policontusione: trauma facciale con sospetta infrazione delle ossa nasali; contusione ATM sx, contusione costale emotorace sx” e prognosi di “giorni clinici 10”, sono infatti incompatibili con una reazione meramente difensiva e proporzionata rispetto ad un’aggressione verbale, tale da ingenerare un timore legittimo di degenerazione violenta, ma che, tuttavia, ancora non ne presentava i connotati. I fatti documentati in atti testimoniano che l’allontanamento dell’aggressore da parte del De Blasi è avvenuto con un pugno prima e con un calcio poi, dichiarato dallo stesso De Blasi e dagli altri testimoni, seppure attenuandone i contorni. Il Tribunale ritiene, pertanto, che il comportamento del … non sia stato finalizzato esclusivamente a respingere l’offesa subita. Si deve ritenere, quindi, che l’agente, seppur correttamente valutando la situazione di pericolo imminente in cui versava, abbia ecceduto nella reazione difensiva producendo un evento dannoso più grave di quello che sarebbe stato necessario cagionare, condotta che, ad avviso di questo Collegio, non può restare impunita configurandosi una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’articolo 37 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0055/CFA del 14 Dicembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 67/TFNSD del 2 novembre 2022
Impugnazione – istanza: – Sig. A.A./Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato l’amministratore della società con anni 5 di inibizione con divieto per anni di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC per la violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, 5, 9, lett. C), g) ed h) 14, comma 1, lett. f); 23, comma 1 e 2, 4, lett. a), b) e c), 25, comma 7, 8; 39, comma 3 CGS e 66 NOIF, perché, nella qualità specificata: a) durante il secondo tempo dell’incontro di calcio A.C. Nardò - FBC Gravina, a seguito dell’espulsione di un secondo giocatore della squadra del Nardò, dalla propria posizione in gradinata si accaniva, insieme al D.i, dimenandosi e urlando frasi dal contenuto ingiurioso nei confronti dell’arbitro della gara e dei suoi collaboratori, così pubblicamente ponendo in dubbio l’imparzialità degli stessi e ledendone altresì la reputazione. Ed avendo, con tale palese condotta, istigato e comunque indotto altresì i tifosi locali, vicini a lui sugli spalti, ad inveire contro i giocatori avversari ed i suddetti componenti della terna arbitrale. E ciò, essendosi poi verificati tafferugli in campo, alla fine della gara, ai quali partecipava lui stesso insieme al sig. D.e ad altri tifosi ed essendo stato poi – ad opera di locali tifosi allo stato ignoti – danneggiato, a seguito di una fitta sassaiola effettuata appena fuori dal recinto di gioco, l’autobus sul quale viaggiava la squadra ospite del Gravina; b) terminato l’incontro, egli, benché non fosse ricompreso tra gli esponenti della locale squadra di calcio, legittimati all’accesso nel recinto di gioco ai sensi dell’art. 66 Noif, raggiungeva repentinamente il terreno di giuoco, cercando ivi di aggredire l’allenatore in seconda del Gravina, sig. R., mentre questi, unitamente alla squadra ospite si accingeva a raggiungere gli spogliatoi, scortati dagli agenti in servizio di ordine pubblico, i quali cercavano, altresì, di contenere la sua furia. Egli, peraltro, giunto nei pressi dell’area antistante gli spogliatoi, sferrava deliberatamente un calcio all’altezza dello stomaco del predetto allenatore in seconda della squadra ospite, facendolo rovinare a terra, con momentanea mancanza di respiro, sì da essere sottoposto alle cure dei sanitari della sua squadra e del personale del 118, appositamente chiamato dalla Polizia. Indi, allontanato a fatica dagli agenti di Polizia, egli continuava ad inveire contro la terna arbitrale, cercando di divincolarsi per raggiungerla all’interno degli spogliatoi, sin quando non veniva definitivamente portato via dai poliziotti. Sicché, in tal modo si rendeva protagonista di condotta reiterata irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro della gara e dei suoi collaboratori, nonché di una condotta gravemente antisportiva, a seguito della citata deliberata aggressione nei confronti del sig. R., considerata nel continuativo violento e minaccioso contesto, appena evidenziato da lui provocato, nonostante le sollecitazioni reiterate a desistere, rivoltegli dal personale della Polizia di Stato, presente allo stadio.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0053/CFA del 6 Dicembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo n. 27 del 21.10.2022
Impugnazione – istanza: Procuratore Federale Interregionale/Sig. T.S.
Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto inflitta la sanzione di 3 mesi di inibizione al presidente per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, CGS, per avere fatto ingresso all’interno dello spogliatoio riservato alla squadra avversaria e avere graffiato il calciatore...tesserato per questa, mentre si accingeva a fare la doccia…Il punto che viene in questione nel presente in giudizio è un punto di puro fatto, per dare risposta al quale occorre fare applicazione del principio del tutto consolidato, proprio dei procedimenti della giustizia sportiva, secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2002; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/20212022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Al riguardo, si è anche specificato in termini del tutto condivisibili che - al di là dei casi espressamente previsti, come nelle ipotesi dei c.d. collaboratori di giustizia ex art. 192, comma 3, c.p.p. - anche le sole dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, se ritenute fondate ed attendibili, possono essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento, ferma restando la necessità di una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 66/2019/2020). E ciò, in conformità a una costante giurisprudenza del giudice penale, formatasi in un ramo dell’ordinamento improntato a standard probatori ben più restrittivi, e pour cause, di quelli propri della giustizia sportiva (per tutte, Cass. pen., SS.UU., 19 luglio 2021, n. 41461; Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2020, n. 12920; Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135; Cass. pen., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 28913). Nella vicenda, si contrappongono le dichiarazioni della parte offesa, signor …, e del deferito, signor …Il primo ha riferito che, mentre si accingeva a fare la doccia, il signor … che durante la gara sarebbe stato sempre vicino agli spogliatoi, lo avrebbe aggredito graffiandolo al collo con forza, per essere poi allontanato con forza dall’assistente di parte della ASD Pacentro Calcio. Secondo il signor …., egli avrebbe assistito alla gara sul ciglio del locale della biglietteria a circa 40 metri dallo spogliatoio ospite. Sarebbe entrato nello spogliatoio sentendo molto rumore, vedendo a terra un tavolino e una sedia rovesciati. Il signor ….. lo avrebbe spinto con forza e per non cadere si sarebbe aggrappato all’accappatoio. Esclude di averlo toccato e di averlo graffiato anche involontariamente. Quando il signor …. è uscito gridando di essere stato graffiato sarebbe stato tranquillo davanti al suo spogliatoio e nessuno lo avrebbe allontanato. Queste asserzioni hanno trovato una almeno parziale conferma nelle dichiarazioni del signor …., assistente di gara della ASD Pacentro Calcio, la cui attendibilità va peraltro apprezzata considerando che il signor …. è fratello del deferito … Al tempo stesso non sono determinanti le diverse dichiarazioni dei signori …. e …. rispettivamente presidente e dirigente della ASD Marsicana SC. Le affermazioni del deferito sono però sono contrastate da quelle di un terzo imparziale, cioè il signor …., arbitro dell’incontro. Il Collegio ritiene che le asserzioni dell’arbitro dimostrino la inattendibilità di quelle del signor …., che ha invece riferito di avere assistito alla gara lontano dagli spogliatoi, di non essere stato allontanato, di essere rimasto sempre tranquillo….Su queste premesse, il Collegio è dell’avviso che dagli atti del procedimento emergano indizi logici e fattuali gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la ragionevole certezza che il signor …., entrato nello spogliatoio riservato alla squadra ospite, abbia avuto un diverbio con il signor …., verosimilmente in reazione - violenta, sproporzionata ed eccessiva - al rumoroso rovesciamento dei mobili fatto da quest’ultimo, e lo abbia graffiato.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0052/CFA del 2 Dicembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della Sardegna pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 32 del 24.10.2022
Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale/Sig. G.P. - Sig.G.S. - A.S.D. Deportivo Baddelonga - A.S.D. 1945 Alghero
Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto inflitta la sanzione di 10 giornate di squalifica al calciatore per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice della giustizia sportiva (d’ora in poi, anche C.G.S.) per avere lo stesso, in occasione della gara, rivolto al calciatore della squadra avversaria le frasi del seguente testuale tenore: “questa non è casa tua negro di m****” e “negro di m****”. Ammenda di € 700,00 alla società…. A fronte di tali risultanze istruttorie, oltre che delle notizie riportate dalla stampa locale di settore nei giorni successivi all’incontro di calcio, nel corso del quale si sarebbe verificato l’episodio contestato, si rivela non sorretta da adeguata motivazione la decisione del primo giudice cha ha ancorato il proscioglimento del calciatore P. sostanzialmente al fatto che il Direttore di gara non avesse riportato l’episodio nel referto arbitrale, limitandosi a dichiarare di non aver sentito nulla, ma solo di aver raccolto le lamentale dei calciatori della A.S.D. Alghero 1945 nel corso dell’incontro e subito dopo, laddove, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte Federale, il referto arbitrale “pur facendo “piena prova” di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020). A ciò si aggiunga che, in base a quanto più volte affermato da questa Corte Federale e dalla Corte di Cassazione, “al di là dei casi espressamente previsti, come nelle ipotesi dei c.d. collaboratori di giustizia ex art. 192, comma 3, c.p.p., anche le sole dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, se ritenute fondate ed attendibili, possono essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento, ferma restando la necessità di una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone” (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 66/2019/2020). E ciò, in conformità a una costante giurisprudenza del giudice penale, formatasi in un ramo dell’ordinamento improntato a standard probatori ben più restrittivi, e pour cause, di quelli propri della giustizia sportiva (per tutte, Cass. pen., SS.UU., 19 luglio 2021, n. 41461; Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2020, n. 12920; Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135; Cass. pen., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 28913). Nel caso di specie, la narrazione dei fatti in sede istruttoria da parte del sig. … risulta corroborata dagli ulteriori e circostanziati elementi di fatto riferiti dal Direttore di gara sia in sede di stesura del referto arbitrale sia nella successiva fase procedimentale d’indagine. Ciò posto, va, altresì, ribadito, su un piano più generale, in punto di standard probatorio richiesto per l’affermazione della responsabilità disciplinare in ambito sportivo che “il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Nell’ordinamento sportivo, tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto una codificazione espressa in materia anti-doping, là dove si prevede che, per poter ritenere la violazione accertata, il grado di prova richiesto deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio [art. 4, comma 4.1 delle Norme sportive antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009 (art. 8, comma 8.5), e successive stesure della medesima normativa conformi sul punto]. Questi principi generali valgono anche quando si discuta di espressioni o comportamenti discriminatori (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022). Alla luce delle considerazioni svolte, va affermata, pertanto, la responsabilità disciplinare del sig. … per la condotta tenuta in occasione dell’incontro di calcio A.S.D. Deportivo Baddelonga – A.S.D. 1945 Alghero del 12/03/2022 valevole per il campionato di terza categoria nei confronti del calciatore della A.S.D. Alghero 1945 …., in quanto riconducibile alla fattispecie di illecito disciplinare di cui all’art. 28, comma 1, C.G.S. (“costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”).
Massima: Dall’affermazione della responsabilità disciplinare …. consegue, in base a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, C.G.S., la responsabilità delle rispettive società sportive di appartenenza. Sul punto, mette conto di richiamare l’orientamento di questa Corte federale, secondo cui “l’art. 6 del Codice, che assurge a referente di carattere generale per quanto concerne la responsabilità disciplinare dei sodalizi sportivi scaturente dalla inosservanza dei comportamenti imposti dalla normativa di settore per assicurare la salvaguardia e la conservazione dei valori fondamentali che informano lo sport e la sua pratica, distingue tre differenti ipotesi. 1) Il primo comma, configura la responsabilità c.d. “diretta” della società, la quale risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. Essa trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo. Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (che si presume iuris et de iure). Tale ipotesi di responsabilità è stata sempre inquadrata dalla giurisprudenza sportiva come ipotesi di responsabilità oggettiva; 2) le tre ipotesi distribuite nei commi 2, 3 e 4, sono state tradizionalmente attratte al modello della “responsabilità oggettiva” in quanto esponevano il sodalizio a conseguenze sanzionatorie per atti o fatti riferibili a soggetti “interni” o “esterni” alla propria struttura/organizzazione senza però riconoscere rilievo alcuno all’elemento soggettivo; 3) ai sensi del comma 4, i club calcistici sono tenuti a garantire e, in difetto, a rispondere della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Tale ipotesi delinea una fattispecie di responsabilità c.d. “presunta”, connotata da una presunzione di tipo relativo, superabile quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito. La responsabilità ex art. 6, commi 2, 3 configura un trasferimento in capo alla società di calcio, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della società, o che comunque svolgono un ruolo rilevante nell’ambito dell’attività sportiva, prescindendo da qualunque valutazione in merito all’antigiuridicità della condotta nonché da qualsivoglia giudizio di colpevolezza in capo alla società” (CFA - Sezioni unite, decisione n. 58/CFA/2021-2022).
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0050/CFA del 30 Novembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Veneto n. 39 del 19.10.2022
Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale/A.S.D. Liventina-A.S.D. Città di Caorle La Salute
Massima: Rigettato il reclamo della Procura Federale e per l’effetto confermata la decisione del TFT che ha assolto le società deferite dagli addebiti loro ascritti, ritenendo che i fatti contestati non integrassero la fattispecie disciplinata dall’art. 26 CGS….Nel presente giudizio viene in questione il più volte citato art. 26 CGS, rubricato “Fatti violenti dei sostenitori”, il quale al comma 1 dispone: “1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”. Requisiti essenziali per integrare la fattispecie e costituire presupposto per l’irrogazione delle sanzioni previste dai successivi commi 2, 3 e 4, sono: (i) il carattere violento dei fatti commessi; (ii) il pericolo per l’incolumità pubblica o, in alternativa, un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone, che ne derivi. La fattispecie è dunque costruita secondo una condotta tipica, cui deve aggiungersi una sorta di condizione obiettiva di punibilità. Il perimetro della norma è stato vagliato molto di recente da questa Sezione (Sez. I, n. 49/2022-2023), che si è espressa nei seguenti termini. <<Orbene è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità, che deve contraddistinguere soprattutto il settore dilettantistico giovanile. Gli insulti, le minacce, gli sputi, il lancio di una cintola e di sassi, la pressione esercitata dalla massa di una ventina di giovani arrabbiati contro tre sono, quindi, fatti violenti. Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale. È noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, come si è osservato, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo. Orbene, un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva>>. Nel caso di specie, la contestazione mossa dalla Procura federale addebita alle società deferite i commenti ingiuriosi e gli scontri verbali dei rispettivi sostenitori. La contestazione è in questo coerente con le dichiarazioni assunte in istruttoria…. Il Collegio deve stigmatizzare con assoluta fermezza l’accaduto, già di per sé totalmente deprecabile, ma ancora di più per essersi verificato in occasione di un torneo riservato a calciatori giovanissimi. È pacifico, secondo le audizioni, che vi sarebbe stato un vivace e volgare confronto fra due o più genitori dei ragazzi delle due squadre. Manca però la ragionevole certezza che lo scontro verbale non solo sia degenerato in scontro fisico, ma neppure abbia avuto carattere aggressivo, minaccioso o intimidatorio. Anche la sospensione della partita sembra essere stata determinata da una erronea valutazione dell’arbitro circa il verificarsi di un malore in tribuna. L’arbitro ha aggiunto che la situazione non era grave, tanto da consentire la ripresa del gioco dopo una pausa molto breve. In definitiva, non si è raggiunta cioè la soglia probatoria minima per affermare che dai fatti sia derivato un pericolo per l’incolumità pubblica - sia pure ampiamente intesa, come prima si è detto - come invece sarebbe indispensabile per rientrare nella previsione dell’art. 26, comma 1, CGS.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0049/CFA del 28 Novembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna n. 28 del 17.10.2022
Impugnazione – istanza: Procura federale interregionale/Sig. A.M. -A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio
Massima: Accolto il reclamo della Procura Federale e per l’effetto inflitta la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 alla società a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i seguenti atti e comportamenti posti in essere da propri sostenitori al termine della gara: a) un proprio sostenitore non identificato cercato di aggredire due sostenitori e un tesserato della società A.S.D. Polisportiva Ossese, iniziando prima a sputare verso la vettura nella quale gli aggrediti si trovavano e, successivamente, provando a colpirli con la cintola e mediante il lancio di sassi; b) un gruppo di circa 15/20 propri sostenitori non identificati, al quale si era unito il proprio tesserato sig. …., partecipato al tentativo di aggressione di cui alla precedente lettera a), raggiungendo il luogo ove lo scontro era in atto e cercando di inseguire la vettura con la quale i due sostenitori e il tesserato della società A.S.D. Polisportiva Ossese cercavano di allontanarsi; nonché per rispondere ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. …, cosi come descritti nel successivo capo di incolpazione…Al di là del concetto di inutilizzabilità evocato dalle difese, non può essere attribuito valore probatorio a quanto riferito nell'esposto presentato dal sig. …., poiché lo stesso non era presente ai fatti; risulta dagli atti di indagine che egli si era allontanato dallo stadio alla fine del primo tempo. Il contenuto dell’esposto evidentemente è il sunto da quanto appreso dal figlio e può essere valutato al fine di confermarne l’attendibilità, poiché la narrazione dei fatti è assolutamente in linea con quanto riferito nel corso del procedimento disciplinare. La deposizione resa da Luca Sabino dice, in sintesi, che: - durante la partita i giocatori ed i tifosi della Ossese erano stati insultati e minacciati da una ventina di tifosi della squadra avversaria; - al termine dell'incontro, quando la squadra dell'Ossese, vittoriosa, era andata sotto gli spalti a salutare i propri sostenitori, i tifosi avversari li avevano ancora insultati e minacciati, sicché il fratello di Luca aveva fatto loro segno di calmarsi; - uno dei tifosi aveva reagito come a dire che lo avrebbe aspettato fuori; - in effetti quando L., il fratello ed un amico erano entrati nella loro auto e stavano per partire erano stati raggiunti da quel tifoso, incappucciato, che aveva sputato contro l'auto; - loro tre erano scesi per fronteggiarlo e lui si era tolto la cintura cercando di colpirli, poi aveva lanciato loro dei sassi; - attratto dal rumore si era avvicinato un gruppo di circa venti ragazzi, gli stessi degli spalti, con fare offensivo e minaccioso in difesa del loro compagno; - fra questi egli aveva riconosciuto un giocatore della squadra avversaria, contro il quale aveva appena giocato e che si era distinto per nervosismo in campo, tanto che il loro allenatore l'aveva sostituito perché rischiava di essere espulso. Così, testualmente circa l’identificazione del giocatore: “successivamente, prendendo informazioni e verificando la distinta della Civitas Tempio, mi sembra si trattasse del numero 10, abbiamo scoperto che si tratta del sig. Andrea Manchia”. Il primo punto da affrontare è di puro fatto e la decisione va fondata sul principio ampiamente consolidato nei procedimenti della giustizia sportiva, secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – così come invece è previsto nel processo penale - nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (sul punto Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Va aggiunto che, rinviando all’elaborazione della giurisprudenza processualpenalistica sul tema, anche le sole dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, se ritenute fondate ed attendibili, possono essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento, ferma restando la necessità di una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 66/2019/2020; Cass. pen., SS.UU., 19 luglio 2021, n. 41461; Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2020, n. 12920; Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135; Cass. pen., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 28913). Date tali premesse, il Collegio ritiene che le dichiarazioni di …siano attendibili, quanto alla ricostruzione dei fatti di cui è stato vittima, attesa l’assenza di motivi di astio nei confronti di coloro nei confronti dei quali è stato presentato l’esposto, la mancata enfatizzazione delle condotte in suo danno (ha infatti ammesso che non vi fu contatto fisico e che il nucleo di aggressori si era spontaneamente dissolto prima dell’intervento dei Carabinieri), la sostanziale uniformità di quanto riferito al padre nell’immediatezza dei fatti, così come riportato nell’esposto, con le dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Se L.deve essere creduto quando riferisce di essere stato vittima, insieme al fratello e ad un amico, di condotte violente (la cui gravità verrà più oltre esaminata nel trattare la posizione della società), parimenti è sulla base delle sue parole che deve essere decisa la posizione di …. A tal proposito non si può non rilevare che, se è certo che M. indossasse la maglia numero dieci, Luca Sabino ha dichiarato, riferendosi al giocatore della squadra avversaria che si era unito ai facinorosi “mi sembra si trattasse del numero dieci”. L’impiego della locuzione verbale dubitativa non può essere superato da altre forme di riconoscimento, posto che non risulta che la persona offesa abbia mai avuto modo di vedere una fotografia del giocatore con la maglia n.10, così da verificare la correttezza dell’individuazione. L’attendibilità che questo Collegio riconosce alle dichiarazioni di … va portata alle sue inevitabili conseguenze circa il permanere del dubbio sull’individuazione di …. La circostanza che costui abbia ammesso di essersi trovato nel parcheggio fuori dallo stadio e di avere salutato alcuni tifosi amici non può essere interpretata in chiave accusatoria, posto che verosimilmente in quel parcheggio si trovavano le auto di tutti coloro che avevano preso parte o assistito alla gara. Resta quindi da verificare se le condotte attribuibili ai sostenitori della ASD Civitas Tempio Pausania, così come ricostruite sulla base della dichiarazione di …, siano idonee ad integrare una responsabilità della società ai sensi dell’art. 26, comma 1, C.G.S. Secondo la norma citata, i fatti violenti commessi in occasione della gara sono addebitabili oggettivamente alla società se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone; indipendentemente, quindi, dalla responsabilità personale dei tesserati, il che rende del tutto irrilevante che non si sia potuto ascrivere con certezza tali condotte al sig. … (non è più in questione l'eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS , norma che pure è stata indicata nel capo di incolpazione). Che ci si trovi innanzi a “fatti violenti” è indubbio: siamo in presenza di insulti e minacce durante e dopo la partita, sputi all’indirizzo di un giocatore e due tifosi avversari, lancio di una cintura e di sassi, atteggiamento aggressivo di gruppo. Orbene è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità, che deve contraddistinguere soprattutto il settore dilettantistico giovanile. Gli insulti, le minacce, gli sputi, il lancio di una cintola e di sassi, la pressione esercitata dalla massa di una ventina di giovani arrabbiati contro tre sono, quindi, fatti violenti. Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale. E’ noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, come si è osservato, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo. Orbene, un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva. Se così è, la ASD Polisportiva Civitas Tempio va ritenuta responsabile dei fatti ascritti a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.26, comma 1, CGS. Questo Collegio, rilevata la gravità del fatto nei termini sopra precisati e tenuto conto che, nel settore dilettantistico e giovanile, i giocatori ed il pubblico, per questioni di età e di scarsa esperienza, possono essere più facilmente impressionati da condotte offensive, aggressive e intimidatorie, sicché è ancora più cogente l'obbligo, in capo alle società sportive, di assicurare la regolarità e serenità delle competizioni, in campo e fuori, ritiene equo infliggere la sanzione di euro 2.000 di ammenda.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0044/CFA del 21 Novembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale c/o il Comitato Regionale Toscana di cui al Com. Uff. n. 31 del 27.10.2022
Impugnazione – istanza: Sig. B.L.
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato il calciatore con 10 giornate di squalifica per la pronuncia di una frase a carattere razziale durante la gara…va ribadito che le indagini avviate dalla Procura Federale, a seguito dell’azione penale per falso, promossa nei confronti del direttore di gara, hanno dimostrato che l’insulto razziale per cui è causa è stato proferito dal calciatore che sedeva in panchina e tale poteva essere solo il calciatore .., da poco espulso dall’arbitro, e nessun altro. In secondo luogo, non solo le testimonianze acquisite ma la documentazione fotografica dimostra che l’insulto razziale non poteva provenire dal calciatore … che era subentrato al giocatore espulso, ossia a …. e che era impegnato in azione di gioco quando l’offesa è stata proferita. Infatti, le risultanze probatorie acquisite al procedimento - come riporta la parte decisiva dell’atto di deferimento – consentono di escludere che il sig. … (che ha pacificamente disputato la gara a partire dal 22° minuto del secondo tempo, nelle file della squadra della AC Fucecchio) abbia potuto proferire dalla panchina l’espressione sopra riportata, così come peraltro dichiarato inequivocabilmente, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, dal sig. … (ovvero dal calciatore della U.C.D. Cuoiopelli destinatario della frase). Le stesse risultanze probatorie acquisite al procedimento, poi, consentono di individuare come autore dell’espressione sopra riportata il calciatore della AC Fucecchio A.S.D. sig. …; tanto emerge, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di propria audizione da parte della Procura Federale dell’arbitro della gara, il quale ha avuto modo di riferire di avere individuato “visivamente il responsabile” e di aver “visto bene il labiale”. In terzo luogo, va ulteriormente ribadito che dalle dichiarazioni del direttore di gara è emerso con evidenza che l’errore dallo stesso commesso si spiegava con il superficiale quanto impreciso riconoscimento del calciatore …, dovuto alla errata percezione tratta dal numero riportato sulla casacca dal calciatore che sedeva in panchina; percezione erronea che il direttore di gara aveva invero pervicacemente mantenuto fino a quando è stato posto di fronte ad una evidenza diversa. In quarto luogo, per contrastare la tesi difensiva del calciatore … - che negando la propria responsabilità censura la forzata ricerca di un colpevole diverso dal calciatore … - il Collegio osserva che in realtà per riabilitare l’onore, e non solo, di un giocatore che ha subito ingiustamente due giudizi conclusi con una punizione severa quanto ingiustificata e porre le basi per una revocazione del giudizio ingiusto reso nei suoi confronti era necessario, come ha consentito l’inchiesta avviata dalla Procura Federale, individuare il calciatore che mancando di senso di lealtà sportiva non ha mai riconosciuto la propria responsabilità sottraendosi alla sanzione che meritava.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.84/TFN - SD del 21 Novembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Deferimento n. 9353/873pf21-22 GC/SA/mg del 21 ottobre 2022 nei confronti del sig. F.E.L. e della società USD Real Forte Querceta Srl - Reg. Prot. 73/TFN-SD
Massima: Prosciolto il calciatore dall’accusa violazione dell’articolo art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della gara per negligenza ed imprudenza, travolto e colpito con la parte inferiore del corpo il calciatore avversario, cagionando allo stesso lesioni personali diagnosticate in “Distorsione ginocchio sx” con prognosi di giorni sette salvo complicazioni…il Tribunale, anzitutto, ritiene pienamente affidabile il file video depositato in atti, che risulta chiaro, a fuoco, con una ripresa che copre l’intera azione di gioco oggetto di attenzione. Venendo a tale azione di gioco, essa si compone, per quanto interessa ai fini del decidere, di tre momenti, temporalmente susseguenti con immediatezza l’uno all’altro senza alcuna effettiva interruzione dell’attività agonistica. Nel senso che, al fischio dell’arbitro, consegue, secondo regolamento, l’interruzione “tecnica” del gioco, ma non necessariamente (come nel caso di specie) quella agonistica. Ebbene, come ha ampiamente argomentato in veste consulenziale (art. 84, comma 6, CGS) il rappresentante dell’AIA, il primo momento dell’azione vede il calciatore M.i lanciato verso l’area avversaria ove entra, avendo tra sé e il pallone un difensore della squadra difendente, del quale cerca di liberarsi con una evidente spinta. L’arbitro, ben posizionato a distanza di pochi metri, fischia il fallo (così interrompendo “tecnicamente” il gioco). Il secondo momento dell’azione “agonistica” vede il calciatore M.colpire il pallone con il piede sinistro scavalcando il difensore che aveva spinto e calciare al volo di destro verso la porta avversaria, ma con traiettoria alta, inclinandosi ampiamente verso terra. Il terzo momento (si ripete, immediatamente susseguente) vede sopraggiungere di piena corsa in fase difensiva il calciatore n. 6 della squadra difendente (l’odierno deferito), che si scontra con le proprie gambe con quelle del M.. Dalla ricostruzione video della vicenda risulta evidente, a parere di questo Tribunale, che non si è trattato, dal punto di vista del giuoco del calcio e del suo insito agonismo, di un atto violento, tantomeno commesso (in senso agonistico e non meramente tecnico) a gioco fermo e tantomeno con quella volontarietà che, al fine della sussistenza dell’atto violento a fini disciplinari, deve andare al di là dell’imperizia e imprudenza per attingere la soglia del dolo, foss’anche eventuale. In particolare, non risulta, dunque, che il deferito abbia colpito il M. con un calcio a gioco (agonisticamente) fermo né, indiscutibilmente, che lo abbia fatto con dolo, neppure eventuale. Del resto, l’arbitro, sempre alla medesima distanza dalla quale aveva fischiato il fallo di gioco, nulla ha rilevato circa l’intervento del L., come significativamente nulla hanno protestato i compagni di squadra del M. Né, in senso contrario, può rilevare la lesione derivata da quello che è stato, in realtà, uno scontro di gioco, atteso che lesioni quale quella di specie possono conseguire anche senza alcun contatto fisico.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.82/TFN - SD del 18 Novembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Deferimento n. 9997/837pf 21-22/GC/SA/mg depositato in data 21 ottobre 2022 nei confronti del sig. A.B. - Reg. Prot. 74/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al “patron” del società, soggetto non tesserato e che svolge attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere in data 21 maggio 2022 - in occasione dell’incontro Fortitudo Pomezia – Ecocity Futsal Genzano valevole per il Campionato Nazionale Serie A2 Fase Play Off 2° turno – partecipato attivamente alla rissa scoppiata sugli spalti numerosi sostenitori delle due società risultando uno dei più facinorosi, così come altresì riferito dal commissario di campo nel proprio referto nonché dai vari soggetti ascoltati in fase di indagine”….Ritiene il Tribunale che la figura di “patron”, di chiara definizione pretoria, possa rientrare nel più ampio genus dei soggetti che, pur in assenza di vincolo di tesseramento, svolgono attività rilevante per l’ordinamento federale e che, ormai pacificamente, sono soggetti alla giurisdizione sportiva. Va ricordato, infatti, quanto sancito dalla Commissione Disciplinare allorquando, analizzando per la prima volta una vicenda similare, specificò che “Dall’esame dell’atto di incolpazione risulta che il sig. XXXX sia stato deferito per i fatti allo stesso ascritti in ragione dell’appellativo attribuitogli di “patron” del sodalizio XXXX e della prospettazione che lo stesso svolga attività rilevante per l’ordinamento federale tale da inquadrarlo nel novero di cui all’art. 1, co. 1 e 5, CGS. La novella del 2007 ha esteso l’obbligo di osservanza delle norme federali a tutti i soggetti ai quali è riconducibile in qualche modo il controllo della società sportiva e comunque a tutti coloro che svolgono attività all’interno o nell’interesse della stessa. Tale previsione determina la possibilità che un soggetto, ancorché non tesserato, possa essere tratto a giudizio innanzi agli organi di giustizia sportiva sul comprovato presupposto della sua preminenza in ambito societario, tale da determinare l’orientamento delle decisioni gestionali, o comunque del suo rapporto con la Società che crea l’apparenza che egli agisca nell’interesse della stessa. L’esigenza di assoggettare alla giurisdizione sportiva persone formalmente estranee all’ordinamento è sorta per porre un freno al costume, dilagante fino alle recenti inchieste, di soggetti che occupavano posizioni apicali negli assetti societari salvo poi non esserne tesserati. Tali soggetti, invocando la loro carenza di status, potevano porre in essere comportamenti in totale spregio delle Istituzioni e della normativa federale, ben sapendo che nessun procedimento disciplinare sarebbe mai stato iniziato o comunque avrebbe avuto esiti pregiudizievoli” (cfr. Comm. Disc., Com. Uff. 89/CDN/ del 15 maggio 2009). Appare pleonastico, quindi, l’appellativo indicato in deferimento dalla Procura Federale dovendo questo Tribunale, verificare se, alla luce degli atti, il deferito rivestisse un ruolo gestorio all’interno della società Fortitudo Futsal Pomezia 1957 e, conseguentemente, svolgesse un ruolo rilevante per l’ordinamento federale. I riscontri in atti depongono nel senso prospettato in deferimento…Infatti in primo luogo il referto del Commissario di gara, individua il B. quale appartenente al sodalizio societario sopra indicato, ritenendo, pertanto, che sia fatto notorio l’immedesimazione fra il deferito e la compagine societaria e la riconducibilità della sua attività al sodalizio in questione. Tale elemento, di per sé ovviamente non sufficiente a sostenere la rilevanza del ruolo rivestito, è stato altresì corroborato dalle dichiarazioni rese dai giocatori della Fortitudo Futsal Pomezia 1957 che, interrogati sul punto, hanno espressamente riconosciuto il sig. B. quale Presidente della società, individuandolo quale “mio Presidente”; nella stessa sede hanno addirittura affermato di non essere a conoscenza di che ruolo svolgesse all’interno della società, il sig, A., che dai fogli di censimento risulta essere il Presidente effettivo della Fortitudo Futsal Pomezia 1957. Anche il sig. B., pur precisando di non essere tesserato, ha ammesso di essere conosciuto come “ Il Presidente”, in quanto sovvenziona da anni sia la società di calcio a 5 che di calcio a 11. L’assenza in atti di alcun contratto formale che regoli tale rapporto di sovvenzionamento/sponsorizzazione, questo Tribunale deve presumere che tale finanziamento avvenga nell’ambito di un attivo ruolo gestorio/direzionale svolto dal deferito all’interno del sodalizio, sia sotto un profillo sostanziale che materiale. Da ultimo, a completamento di quanto sopra esposto, va sottolineato che, anche l’elezione di domicilio – ai fini del presente procedimento, presso la sede societaria, appare elemento sintomatico del legame esistente fra il B. e la società, tale da non poterlo ritenere estraneo alla compagine stessa. Appurata, quindi, la perseguiblità del deferito all’interno dell’ordinamento sportivo….
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 72/TFN - SD del 7 Novembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Deferimento n. 7559/789pf21-22/GC/GR/ce del 29 settembre 2022 nei confronti del sig. D.M.P. e della società ASD Tarquinia Calcio - Reg. Prot. 55/TFN-SD
Massima: Mesi 9 di squalifica al tecnico per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, sia “per avere, al termine della partita Vittoria Roma 1908 - ASD Tarquinia Calcio, valevole per il campionato Under 17 provinciali girone B – LND Lazio, disputatasi in data 20/02/2022 presso il Campo Fiorini in Roma, posto in essere condotte intimidatorie nei confronti del sig. …., tecnico della Vittoria Roma 1908, consistite in reiterate minacce rivolte allo stesso quali “A Tarquinia dovrete venire con i caschetti, non vi faccio entrare e non venite a Tarquinia non vi conviene”, sia “per avere, in occasione della gara ASD Tarquinia Calcio - Vittoria Roma 1908, valevole per il campionato Under 17 provinciali girone B – LND Lazio, disputatasi in data 28/05/2022 presso il Campo “Bonelli Liviano” in Tarquinia, posto in essere condotte intimidatorie, minacciose ed oltraggiose nei confronti del sig. …., tecnico della Vittoria Roma 1908, consistite nell’inveire nei confronti dello stesso rivolgendogli le seguenti frasi “Vattene non ti faccio entrare ti avevo già avvertito alla gara di andata di non venire a Tarquinia… il dito te lo ficco in culo vattene”, nonché della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e 39, comma 2 del CGS “per avere, in occasione della gara ASD Tarquinia Calcio - Vittoria Roma 1908, valevole per il campionato Under 17 provinciali girone B – LND Lazio, disputatasi in data 28/05/2022 presso il Campo “Bonelli Liviano” in Tarquinia, tenuto un comportamento violento nei confronti del sig. …, allenatore della squadra avversaria, colpendo quest’ultimo al volto, provocando allo stesso “edema in regione zigomatica e periorbitaria sinistra” (prima prognosi Pronto Soccorso 10 gg.)”;
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0036/CFA del 13 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il CR Friuli Venezia Giulia n. 18 in data 2 settembre 2022
Impugnazione – istanza: procuratore Federale Interregionale/Sig. D.S.
Massima: Accolto il ricorso della Procura Federale e per l’effetto riformata la decisione del TFT - che aveva inflitto al calciatore la squalifica per 5 giornate di gara - per la “violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del CGS ”per aver tenuto, in occasione dell’incontro, una “condotta violenta e gravemente antisportiva nei confronti del calciatore della squadra ospite ….”, poiché, mentre quest’ultimo si allontanava dal terreno di gioco in quanto espulso, “lanciava verso lo stesso i propri parastinchi, senza però colpirlo, lo raggiungeva subito dopo prima che questi rientrasse negli spogliatoi e lo colpiva con un pugno sull’emisfero destro del volto” ed inflitta allo stesso la squalifica per 7 giornate…La questione sottoposta all’esame della Corte, riguardante la ritenuta inadeguatezza della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure, postula logicamente la verifica della correttezza della qualificazione del fatto operata, rispetto alla fattispecie disciplinata dall’art. 38, ultimo capoverso, del CGS, secondo cui: “In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”. Infatti, il Tribunale Federale, pur riconoscendo la responsabilità del sig. … in ordine alla specifica condotta contestata con l’atto di deferimento, ha tuttavia ricondotto il fatto di violenza perpetrato nel perimetro applicativo del primo comma del citato art. 38 - in relazione al quale è prevista, “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato” - dando rilievo dirimente al fatto che il pugno sferrato al volto del giocatore della squadra avversa non avesse determinato “conseguenze rilevanti dal punto di vista fisico (il giocatore colpito ha riportato un lieve rossore)”. Il Giudice di primo grado, al contempo, ha poi riconosciuto il ricorrere nella medesima fattispecie anche di un comportamento antisportivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, del CGS - a tenore del quale “ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate” – in quanto, l’aver lanciato i parastinchi “ nella direzione della squadra opposta, pur non colpendolo”, sarebbe stato un atteggiamento di minore rilevanza rispetto alla violenza e “ rilevante ai fini dell’illecito in esame” in ordine al quale vengono in rilievo i “precetti propri dell’ordinamento sportivo, che si esplicitano nel rifiuto della violenza e nel rispetto dell’avversario”. Infine, ai fini della “concreta individuazione della sanzione irrogabile”, è stata ritenuta applicabile la circostanza attenuante di cui all’art.13, comma 1, lettera e), del CGS, tenuto conto dell’ammissione di responsabilità nel corso delle indagini da parte del deferito. Ebbene, la qualificazione del fatto operata dal Giudice di primo grado non è condivisibile, poiché, innanzitutto, occorre tenere distinti i comportamenti violenti, sanzionabili ai sensi dell’art. 38 del CGS, da quelli antisportivi rilevanti ai sensi dell’art. 39 del CGS. Ed invero, per giurisprudenza consolidata, la condotta violenta sussiste al ricorrere di un’azione caratterizzata da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49). Diversamente, la condotta antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, durante un’azione di gioco (CSA, Sez. II, 3 febbraio 2022, n. 157). Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie sottoposta a scrutinio, deve quindi in primo luogo escludersi che ricorra un fatto perseguibile ai sensi dell’art. 39 del CGS, poiché nel caso in esame la condotta contestata è pacificamente avulsa da qualunque azione di gioco: l’aggressore era una riserva che al momento dei fatti stava rientrando negli spogliatoi, mentre l’aggredito era stato da poco espulso per un fallo di gioco (commesso al 42° minuto della partita). Sicché, in mancanza di un’azione riferibile ad alcun atto di agonismo sportivo, il comportamento del sig. …. deve essere unitariamente inquadrato nel perimetro applicativo della fattispecie della “condotta violenta” di cui all’art. 38 del CGS. In secondo luogo, il carattere “di particolare gravità” della condotta medesima è oggettivamente dimostrato proprio dalla progressione aggressiva realizzata, che dal lancio di un corpo contundente (parastinchi) è passata ad un colpo diretto al volto del giocatore avversario (e dunque una parte del corpo particolarmente vulnerabile), nonché dalle circostanze di tempo e di luogo in cui tale progressione si è sviluppata: ossia in un momento in cui l’azione di gioco era ferma e in un luogo esterno al campo di gioco. Infatti, come emerge inequivocabilmente dalle dichiarazioni confessorie dell’incolpato, confermate da numerose dichiarazioni di persone informate sui fatti, presenti al momento dell’evento, l’azione aggressiva si è svolta, oltre che a gioco fermo, nel corridoio dell’impianto sportivo. Né, ai fini di una derubricazione della condotta a violenza semplice, potrebbe rilevare la lieve entità della lesione in concreto prodotta, poiché la particolare gravità del fatto va apprezzata in base ai suoi elementi costitutivi: ossia all’elemento soggettivo (intenzionalità) impresso alla condotta violenta, nonché all’oggettivo pericolo all’incolumità del calciatore aggredito tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo sopra richiamate. L’entità delle lesioni può rilevare, quindi, ai soli fini della concreta graduazione della sanzione, una volta operata la corretta qualificazione del fatto. Alla luce di quanto precede, pertanto, posto che la condotta tenuta, considerata nel suo svolgimento complessivo, deve ritenersi di rilevante gravità ai sensi dell’art. 38, ultimo comma, del CGS e che per tale fattispecie è previsto un minimo edittale di 5 giorni di squalifica aumentabile sino ad un massimo non determinato, la sanzione da ritenersi congrua, prima dell’applicazione di eventuali circostanze attenuanti, tenuto conto della pluralità degli atti aggressivi in concreto posti in essere, è quella di 9 (nove) giornate di squalifica. Quanto alla concreta quantificazione della sanzione, pur non potendo ritenersi integrata l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera e) del CGS, giacché la versione dei fatti resa nel corso delle indagini dal sig. …., ancorché contenente importanti elementi confessori, mira ad attenuare la propria responsabilità rispetto ai fatti contestati, può ritenersi equa, in ragione della lieve entità delle lesioni prodotte, l’applicazione di una riduzione ai sensi dell’art. 13, comma 2, del CGS, comportante una diminuzione di due giornate di squalifica, rispetto alla pena base sopra indicata. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo della Procura Federale Interregionale deve essere parzialmente accolto, con conseguente rideterminazione della sanzione della squalifica irrogata in 7 (sette) giornate effettive di gara.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0031/CFA del 5 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Puglia pubblicata con il Com. Uff. n. 29 del 7.9.2022
Impugnazione – istanza: Procuratore Federale Interregionale/Sig. M.P.
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato con mesi 3 di inibizione il collaboratore della gestione sportiva della ASD Canosa, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, CGS, per avere, nel corso dell’intervallo della gara ricordata, preso dalla panchina della squadra ospite la lavagna luminosa, i guanti del secondo portiere signor … e il telefono cellulare del calciatore signor …., per poi gettare la lavagna luminosa e il cellulare - che rimaneva danneggiato - nella scalinata dietro la panchina, e i guanti sugli spalti dove erano presenti i sostenitori della ASD Canosa… Per la prima fattispecie, il combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 9, comma 1, prevede la sanzione massima della inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC per non oltre cinque anni. Per l’altra, l’art. 39, comma 3, contempla - in assenza di circostanze attenuanti o aggravanti, che qui non ricorrono - la sanzione minima della inibizione per un mese. Nel caso di specie, il Tribunale territoriale - con valutazione non contestata dall’interessato - ha osservato che: - il comportamento rimproverato al deferito era censurabile perché contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità (art. 4, comma 1) e riconducibile alla condotta gravemente antisportiva (art. 39, comma 3, CGS); - i doveri sanciti dall’art. 4, comma 1, CGS si connotano in maniera più intensa nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo e in specie nei confronti di coloro che rappresentano la società nei rapporti esterni; - la condotta ascritta è resa più grave dall’essere stata realizzata nel corso di un incontro caratterizzato da forti tensioni tra i giocatori e i dirigenti delle due squadre; - a parziale mitigazione della responsabilità disciplinare, la condotta rimproverata non ha comunque procurato danni fisici alle parti convenute; - inoltre non appaiono dimostrati la sottrazione e il lancio della lavagna luminosa, pure in contestazione. Nel sottolineare l’indiscutibile riprovevolezza della condotta addebitata al deferito, il Collegio ritiene di condividere in pieno i rilievi del Tribunale territoriale aggiungendo che: - non risulta che il signor P. abbia risarcito il danno provocato con la rottura del cellulare; il che anzi è verosimilmente da escludere, perché altrimenti egli avrebbe potuto invocare la circostanza attenuante prevista dall’art. 13, comma 1, lett. c), CGS; - il signor Pa. ha riferito di essere tesserato dalla ASD Canosa come dirigente ufficiale ma di svolgere (non è dato sapere se in aggiunta alle funzioni propriamente dirigenziali o, in pratica, in esclusiva) le mansioni di magazziniere e di raccattapalle. Si tratta di circostanze che possono essere prese in considerazione nel commisurare la sanzione irrogata per l’accertata responsabilità disciplinare del deferito.Apprezzate le circostanze sopra riferite, il Collegio - anche alla luce dei propri orientamenti generali - ritiene congrua la misura della sanzione irrogata dal Tribunale territoriale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 67/TFN - SD del 2 Novembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Deferimento n. 7596/751pf21-22 GC/SA/mg del 30 settembre 2022 nei confronti dei sigg.ri S.D. e A.A., nonché nei confronti della società AC Nardò Srl - Reg. Prot. 57/TFN-SD
Massima: Anni 3 (tre) di inibizione con divieto per anni 3 (tre) di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), CGS; al Presidente onorario per la violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, 5, 9, lett. C), g) ed h) 14, comma 1, lett. F); 23, comma 1 e 2,4, lett. a), b) e c), 25, comma 7, 8; 36, comma 2, lett. a) CGS e 66 NOIF, perché, nella qualità specificata: a) durante il secondo tempo dell’incontro di calcio AC Nardò - FBC Gravina, a seguito dell’espulsione di un secondo giocatore della squadra del Nardò, dalla propria posizione in gradinata si accaniva, dimenandosi e urlando frasi dal contenuto ingiurioso nei confronti dell’arbitro della gara e dei suoi collaboratori, così pubblicamente ponendone in dubbio l’imparzialità e ledendone altresì la reputazione. Ed avendo, con tale palese condotta, istigato e comunque indotto altresì i tifosi locali, vicini a lui sugli spalti, ad inveire contro i giocatori avversari ed i suddetti componenti della terna arbitrale. E ciò, essendosi poi verificati tafferugli in campo alla fine della gara, ai quali partecipava lui stesso insieme ad …. e ad altri tifosi - come specificato infra sub b) - ed essendo stato poi successivamente – ad opera di locali tifosi allo stato ignoti – danneggiato – all’altezza del cancello di uscita dallo stadio - a seguito di una fitta sassaiola l’autobus sul quale viaggiava la squadra ospite del Gravina e che stava dirigendosi verso Gravina; b) dopo la fine della gara, raggiungeva ed entrava repentinamente sul terreno di giuoco, benché non fosse ricompreso tra gli esponenti della locale squadra di calcio, legittimati all’accesso nel recinto di gioco ai sensi dell’art. 66 NOIF; sicché, nonostante la presenza di personale della Polizia di Stato, che tentava di tenerlo a freno, si scagliava fisicamente e verbalmente contro l’arbitro della gara, utilizzando nei confronti del medesimo epiteti volgari ed ingiuriosi, spintonando altresì ripetutamente il personale di Polizia, al fine di poter raggiungere l’arbitro per colpirlo e tentando anche di impedire agli agenti di Polizia di scortare la terna arbitrale fino allo spogliatoio. Sicché, in tal modo poneva in essere una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Con le aggravanti specifiche di aver contribuito a determinare i fatti di violenza di cui sopra, costituenti altresì una turbativa violenta dell’ordine pubblico. Anni 5 (cinque) di inibizione con divieto per anni 5 (cinque) di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), CGS all’Amministratore unico per la violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, 5, 9, lett. C), g) ed h) 14, comma 1, lett. F); 23, comma 1 e 2, 4, lett. a), b) e c), 25, comma 7, 8; 39, comma 3 CGS e 66 NOIF, perché, nella qualità specificata: a) durante il secondo tempo dell’incontro di calcio AC Nardò - FBC Gravina, a seguito dell’espulsione di un secondo giocatore della squadra del Nardò, dalla propria posizione in gradinata si accaniva, insieme al …, dimenandosi e urlando frasi dal contenuto ingiurioso nei confronti dell’arbitro della gara e dei suoi collaboratori, così pubblicamente ponendo in dubbio l’imparzialità degli stessi e ledendone altresì la reputazione. Ed avendo, con tale palese condotta, istigato e comunque indotto altresì i tifosi locali, vicini a lui sugli spalti, ad inveire contro i giocatori avversari ed i suddetti componenti della terna arbitrale. E ciò, essendosi poi verificati tafferugli in campo, alla fine della gara, ai quali partecipava lui stesso insieme a … e ad altri tifosi ed essendo stato poi – ad opera di locali tifosi allo stato ignoti – danneggiato, a seguito di una fitta sassaiola effettuata appena fuori dal recinto di gioco, l’autobus sul quale viaggiava la squadra ospite del Gravina; b) terminato l’incontro, egli, benché non fosse ricompreso tra gli esponenti della locale squadra di calcio, legittimati all’accesso nel recinto di gioco ai sensi dell’art. 66 NOIF, raggiungeva repentinamente il terreno di giuoco, cercando ivi di aggredire l’allenatore in seconda del Gravina, …., mentre questi, unitamente alla squadra ospite si accingeva a raggiungere gli spogliatoi, scortati dagli agenti in servizio di ordine pubblico, i quali cercavano, altresì, di contenere la sua furia. Egli, peraltro, giunto nei pressi dell’area antistante gli spogliatoi, sferrava deliberatamente un calcio all’altezza dello stomaco del predetto allenatore in seconda della squadra ospite, facendolo rovinare a terra, con momentanea mancanza di respiro, sì da essere sottoposto alle cure dei sanitari della sua squadra e del personale del 118, appositamente chiamato dalla Polizia. Indi, allontanato a fatica dagli agenti di Polizia, egli continuava ad inveire contro la terna arbitrale, cercando di divincolarsi per raggiungerla all’interno degli spogliatoi, sin quando non veniva definitivamente portato via dai poliziotti. Sicché, in tal modo si rendeva protagonista di condotta reiterata irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro della gara e dei suoi collaboratori, nonché di una condotta gravemente antisportiva, a seguito della citata deliberata aggressione nei confronti del Ragone, considerata nel continuativo violento e minaccioso contesto, appena evidenziato da lui provocato, nonostante le sollecitazioni reiterate a desistere, rivoltegli dal personale della Polizia di Stato, presente allo stadio. Con le aggravanti specifiche di aver contribuito a determinare i fatti di violenza di cui sopra, costituenti altresì una turbativa violenta dell’ordine pubblico. Ammenda di € 3.000,00 alla società atteso che è già stata sanzionata dal Giudice Sportivo con CU 50/CS del 14.2.2022, con l’eccezione della condotta violenta ascritta all’….., concretizzatasi nel calcio sferrato all’allenatore in seconda della squadra avversaria.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 47/TFN - SD del 27 Settembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 4793/704pf21-22/GC/GR/ff-mg del 31 agosto 2022 nei confronti del sig. P.M. e della società Duomo Chieri ASD - Reg. Prot. 43/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS inflitte, quattro giornate di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara del Campionato di Terza Categoria rilasciato una dichiarazione mendace al direttore di gara riferendo al medesimo, che gli chiedeva le generalità del tesserato del Duomo Chieri ASD che era entrato nel recinto di gioco a fine gara ponendo in essere una condotta irriguardosa nei suoi confronti, il nominativo del sig. …. in luogo di quello del sig. …., facendo così comminare dal Giudice Sportivo la sanzione della squalifica per due gare effettive al sig. …. invece che al sig. …..Ammenda di € 400,00 alla società
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0028/CFA del 26 Settembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Molise, di cui al Com. Uff. n. 10/TFT del 22/08/2022
Impugnazione – istanza: Sig. M.Z./Procuratore Federale Interregionale
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato il deferito con dieci giornate di squalifica per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 28, comma 2, CGS, per avere rivolto, in occasione della gara, al calciatore avversario l’espressione discriminatoria: “scimmia di merda”, precisando che, pur essendo grave e deplorevole il comportamento rimproverato al deferito, questi non poteva per ciò solo essere definito “razzista”….All’esame del reclamo conviene premettere alcune considerazioni di ordine generale, richiamando alcuni principi che peraltro si collocano nel solco di una giurisprudenza consolidata (CFA, Sez. I, n, 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022). Viene rimproverata all’incolpato una condotta tenuta in violazione dell’art. 28 CGS, nella specie un comportamento discriminatorio posto in essere mediante una frase ingiuriosa riconducibile alle fattispecie descritte dal comma 1 dell’articolo citato. Questo dispone: “1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Si tratta di un illecito di particolare disvalore nell’ambito dell’ordinamento sportivo (e non solo, naturalmente, di quello). Infatti, esso viola uno dei principi fondamentali previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, ove al comma 5 è, appunto, declinato il principio di non discriminazione, con una disposizione di principio, avente finalità di ordine programmatico, che trova compiuta realizzazione nel più volte ricordato art. 28 CGS. Il quadro normativo, anche internazionale, è stato più volte ricostruito da questa Corte, sicché alle numerose decisioni in materia è sufficiente rinviare (per tutte: CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 105/2020-2021).…. A escludere la fondatezza dell’incolpazione è irrilevante la circostanza che il contestato insulto discriminatorio non sia attestato nel referto di gara. Il referto, pur facendo “piena prova” di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020). Peraltro - si osservi - il referto non attesta nemmeno la diversa espressione ingiuriosa che l’incolpato confessa di avere pronunziato. È perciò evidente che il referto è muto al riguardo e che il thema probandum, in definitiva, si concentra nella valutazione complessiva delle dichiarazioni rese in istruttoria dai tesserati uditi. Il punto che viene in questione nel presente in giudizio, in altri termini, è un punto di puro fatto, per dare risposta al quale occorre fare applicazione del principio del tutto consolidato, proprio della giurisprudenza della giustizia sportiva endo ed esofederale, secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Nell’ordinamento sportivo, tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto una codificazione espressa in materia anti-doping, là dove si prevede che, per poter ritenere la violazione accertata, il grado di prova richiesto deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio [art. 4, comma 4.1 delle Norme sportive antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009 (art. 8, comma 8.5), e successive stesure della medesima normativa conformi sul punto]. Questi principi generali valgono anche quando si discuta di espressioni o comportamenti discriminatori (CFA, Sez. I, n. 92/20212022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; quest’ultima decisione riforma quella del TFT Marche n. 5/2021-2022, che nella memoria di primo grado l’odierno reclamante richiama a sostegno delle proprie tesi). Al riguardo, si è anche specificato in termini del tutto condivisibili che - al di là dei casi espressamente previsti, come nelle ipotesi dei c.d. collaboratori di giustizia exart. 192, comma 3, c.p.p. - anche le sole dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, se ritenute fondate ed attendibili, possono essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento, ferma restando la necessità di una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /20202021; CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 66/2019/2020). E ciò, in conformità a una costante giurisprudenza del giudice penale, formatasi in un ramo dell’ordinamento improntato a standard probatori ben più restrittivi, e pour cause, di quelli propri della giustizia sportiva (per tutte, Cass. pen., SS.UU., 19 luglio 2021, n. 41461; Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2020, n. 12920; Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135; Cass. pen., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 28913). Il Collegio ritiene di condividere la ricostruzione dei fatti operata dettagliatamente dal Giudice di primo grado; ricostruzione che si dà qui per integralmente richiamata. Sono fuori contestazione, quanto a tempi e modalità, lo scontro di gioco fra il signor S. e il signor Z. al limite dell’area di rigore della ASD Lokomotiv Riccia (anche se è discussa l’interpretazione del fatto: fallo dell’uno o simulazione dell’altro), la rissa (“mass confrontation”, per adoperare il linguaggio del referto arbitrale) che ne è seguita, l’abbandono del terreno di gara da parte della squadra della ASD Lokomotiv Riccia. L’epiteto di stampo razzista (pronunziato una o due volte, il che è irrilevante ai fini della fondatezza della contestazione: cfr. CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022) risulta dalla dichiarazione della persona offesa e da quelle dei compagni di squadra Pontelandolfo e Vassalotti, che si trovavano nelle immediate vicinanze.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 41/TFN - SD del 22 Settembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 1742/547pf21-22/GC/SA/ff del 22 luglio 2022 nei confronti della società AC Nardò Srl - Reg. Prot. 12/TFN-SD
Massima: Ammenda di € 5.000,00 alla società per la violazione degli artt. 2, comma 1; 4, comma 1; 6, comma 3; 26, comma 1 e comma 6 del CGS e 62, comma 2, delle NOIF per responsabilità conseguente agli atti e comportamenti posti in essere da un folto gruppo di propri sostenitori, allo stato ignoti, al termine della gara valevole per il campionato di serie D, nell’area esterna immediatamente adiacente allo stadio comunale, resisi protagonisti di una fitta sassaiola all’indirizzo dell’autobus della società ospite che aveva appena varcato il cancello di uscita del detto stadio…I fatti ascritti, infatti, rientrano a pieno titolo nella previsione di cui all’art. 26, comma 1, CGS, a mente del quale le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori sia all’interno dell’impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti…..Senza che sia necessario richiamare le categorie individuate da dottrina e giurisprudenza in materia di fatti violenti in genere, nonché di reati di danneggiamento e di pericolo, sia qui sufficiente rimarcare che il lancio di pietre, di per sé considerato, configura un fatto violento idoneo a mettere in pericolo la pubblica incolumità, tenuto conto che sul bus, al momento del lancio, si trovava un numero imprecisato di persone, tutte ipoteticamente e indistintamente attingibili dalle pietre…..Alla luce di quanto precede, in definitiva, ritenuto che nell’ambito della Giustizia sportiva, per affermare la responsabilità disciplinare, il valore probatorio si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio (come è invece previsto nel penale), in quanto è pacificamente sufficiente il raggiungimento della ragionevole certezza, anche sulla base di indizi univoci, concordanti e puntuali (Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; cfr: CFA, Sez. I, n.76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021), il Collegio ritiene ragionevolmente provata la responsabilità della società AC Nardò Srl per i fatti ascritti, di cui è chiamata a rispondere ex 26, comma 1, CGS-FIGC.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 33/TFN - SD del 16 Settembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 3192/651pf21-22/GC/GR/ff del 10 agosto 2022 nei confronti della società ASD Mura Angeli - Reg. Prot. 30/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, ammenda di € 150,00 alla società per la violazione ascritta al proprio allenatore a cui è stata contestata la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto, al termine di una gara ufficiale valida per il Campionato di Prima Categoria, aveva inveito contro il presidente della squadra antagonista, accusandolo di aver condizionato l’arbitraggio; egli in tale circostanza aveva tentato di aggredire il suo interlocutore, insultandolo pesantemente.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 28/TFN - SD del 12 Settembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 2986/531pf 21-22/GC/GR/ff dell'8 agosto 2022 nei confronti del sig. N.Q. e della società FCD United Bari - Reg. Prot. 28/TFN-SD
Massima: Masi 2 di inibizione al tecnico poiché durante l’incontro, al termine del primo tempo, con modalità minacciose si avvicinava all’osservatore arbitrale dicendogli: “La colpa è tutta vostra, siete voi che li designate questi arbitri che non conoscono il regolamento e poi succedono i casini”; così come risulta confermato che al termine dell’incontro lo stesso tecnico, già ammonito durante l’incontro per una frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, si avvicinava nuovamente all’osservatore arbitrale, dicendogli: “è tutta colpa vostra che li designate, non sono in grado di arbitrare questi ragazzi, ogni domenica ne capita uno peggiore, poi non è colpa nostra se muoiono”, e, poi, invitato dall’osservatore ad abbassare i toni, “mi riferisco al fatto che poi prendono botte questi arbitri per colpa vostra, non che muoiano”.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0024/CFA del 9 Settembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Tribunale Federale Territoriale Liguria di cui al C.U. N. 6/2022 del 29.07.2022
Impugnazione – istanza: Sig. L.C. - Sig. D.F./Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato i calciatori con 6 giornate di squalifica per avere preso parte, in occasione della gara valevole per il Girone D del Campionato Under 16, a una violenta aggressione nei confronti di altri calciatori avversari, dei loro genitori e dei dirigenti giunti in soccorso….Orbene….secondo la consolidata giurisprudenza del giudice sportivo endo ed esofederale - nei procedimenti di giustizia sportiva trova applicazione, ai fini dell’accertamento della responsabilità, il principio secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, il Collegio ritiene che la presenza dei calciatori …. e … ai fatti violenti denunciati, anche in sede penale, in sede di deferimento siano provati dalla dichiarazione spontanea e confessoria del sig. …., che ha ammesso, tra gli altri, la presenza del figlio …, di …, di …, … e … Infatti, in disparte tutte le condivisibili considerazioni svolte dal difensore della Procura Federale, il Collegio osserva che la ritrattazione ovvero la rettifica tardiva del teste …, tesserato come allenatore della squadra femminile della ASD Superba Calcio - che certamente ben conosce i calciatori … e gli altri menzionati nella deposizione - pone un solo dilemma: se abbia dichiarato il falso nella prima occasione ovvero nella seconda, con la ingenua spiegazione di aver visto i genitori di …e … e di aver dedotto da questo, erroneamente, che fossero presenti anche i figli. Ciò che aggraverebbe la sua posizione, peraltro già coinvolta anche sul piano penale a seguito della circostanziata querela presentata nei suoi confronti dalle persone che hanno riportato lesioni – si veda la querela …. (doc. 8) e la querela … (doc. 12) - e dai testi che smentiscono il Celli laddove questi assume di essere intervenuto esclusivamente nella veste di paciere.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0020/CFA del 1 Settembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Umbria, di cui al Com. Uff. n. 5 del 20.07.2022
Impugnazione – istanza: Sig. L.M./Procura Federale
Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 8 a 4 giornate per la violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 12.12.2021 al termine della gara valevole per il campionato di Eccellenza Umbria, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver sferrato prima un calcio all’autovettura del sig. …., tesserato per la Orvietana Calcio s.r.l., nella quale si trovava in qualità di trasportato il sig. …., calciatore tesserato per la Orvietana Calcio s.r.l., nonché nell’aver poi aperto lo sportello posteriore della stessa autovettura ed aver colpito ripetutamente il sig. ….. con numerosi pugni, cagionando allo stesso lesioni per le quali necessitava il ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Orvieto…Orbene, ritiene il Collegio che questi profili di censura, sviluppati nel reclamo, contengono elementi, sia pure in parte, plausibili e convincenti e pertanto tali da indurre la Corte a recepire e far propria una versione dei fatti parzialmente diversa da quella acriticamente e comunque univocamente assunta sia dalla Procura Federale in sede di deferimento che dal TFT Umbria nella decisione reclamata. In questa diversa prospettiva il Collegio ritiene che alla base dello scontro fisico contestato al ….si debba considerare plausibile e verosimile la provocazione posta in essere dal …., nella forma degli insulti indirizzati al …. e da quest’ultimo denunciati nella propria audizione, non essendo altrettanto plausibile presumere che, senza una specifica ragione, nessuna essendo riscontrabile negli atti di causa, il … abbia gratuitamente aggredito il .., che peraltro si accompagnava in auto con altri due calciatori, causando a quest’ultimo una lesione alla mano sinistra che il … sostiene essere stata dapprima medicata sul posto e successivamente refertata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Orvieto. Infatti - e qui si coglie il primo sintomatico profilo di scarsa attendibilità della dichiarazione del …. e dei colleghi presenti - agli atti del giudizio non c’è alcuna prova, in qualsivoglia forma, sia del primo intervento di medicazione sul posto, sia del secondo intervento, che si assume successivamente refertato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Orvieto. Per converso il …. ha fornito la prova delle lesioni dal medesimo riportate nella forma di algia mesogastrica, del ginocchio dx e del rachide cervicale, refertate dal Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Assisi (doc. 3 allegato 7 degli atti di primo grado) con proposta di trattenersi in osservazione, rifiutata dal paziente. Documento che dimostra, se non altro, che il …ha partecipato attivamente allo scontro e non ne è stato la sola asserita vittima. Accedendo a questa più convincente ricostruzione dei fatti il Collegio non esclude affatto che il … abbia reagito e che abbia compiuto anch’egli gesti violenti e non giustificabili. Se infatti così non fosse non si giustificherebbe neppure la reazione, altrettanto violenta e minacciosa dei calciatori dell’Orvietana …. e …., ai quali, con la stessa decisione reclamata, è stata irrogata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gare per aver minacciato il … “impugnando, il primo, una barra di ferro e il secondo un oggetto di poco più piccolo, forse parte di un cancello”. In conclusione ritiene il Collegio, sulla base di questa verosimile e comunque più convincente ricostruzione della vicenda, supportata dagli elementi di prova presenti in giudizio, che al ….sia stata attribuita, per difetto di istruttoria, una responsabilità esclusiva nella causazione dei fatti sanzionati, che non trova conferma, come sopra chiarito, nei documenti dimessi in giudizio e che, pertanto, la sanzione a quest’ultimo inflitta, pur con la riduzione conseguita in prime cure, ecceda quella che il calciatore comunque merita per la propria condotta. Peraltro, va soggiunto che la sanzione di otto giornate di squalifica irrogata al … difetta di proporzionalità rispetto a quella inflitta, per lo stesso episodio, ai calciatori … e …, che, pur ponendo in essere una condotta minacciosa di particolare gravità, hanno ricevuto una sanzione ben più modesta di quella inflitta allo stesso ….Ciò che sul piano dell’equità contrasta con il principio di uniformità di trattamento, che il giudice deve applicare, nel determinare con equilibrio la misura della sanzione, tenendo conto della tendenziale equivalenza delle condotte sanzionate nei confronti dei soggetti deferiti per gli stessi fatti (cfr. CFA sez. 1^ n. 0017 del 16 agosto 2022).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 26/TFN - SD del 8 Settembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 3192/651pf21-22/GC/GR/ff del 10 agosto 2022 nei confronti del sig. S.C. e della società ASD Mura Angeli - Reg. Prot. 30/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 2 di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, al termine della gara inveito animatamente contro il sig. presidente della società avversaria, accusando quest’ultimo di aver condizionato il direttore di gara prima della partita proferendo al suo indirizzo l’insulto “sei un figlio di p******” e tentando di aggredirlo
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 21/TFN - SD del 26 Agosto 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 2148/593pf21-22/GC/SA/mg del 28 luglio 2022 nei confronti del sig. M.S. e della società ASD United Pomezia C5 - Reg. Prot. 19/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 4 di squalifica al preparatore dei portieri per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per aver, in occasione dell’incontro colpito violentemente lo spettatore benché da quest’ultimo sia stato provocato ed aggredito, procurandogli una frattura scomposta della mascella, un trauma cranico commotivo, la frattura della parete mediale e pavimento dell’orbita sinistra, il tutto per una prognosi di giorni 30gg. Alla società ammenda di € 200,00
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0017/CFA del 16 Agosto 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Liguria dell’11.07.2022
Impugnazione – istanza: Procura federale interregionale/ A.S.D. Dinamo Santiago
Massima: Su appello della procura federale riformata la decisione del TFT che aveva irrogato l’ammenda di € 100.00 alla società e per l’effetto inflitta quella di € 300,00 oggettivamente responsabile della condotta posta in essere dal proprio calciatore che ha colpito con un pugno il calciatore avversario quando la gara calcistica era terminata e mentre le squadre facevano rientro nello spogliatoio ed al quale furono comminate 4 giornate di squalifica.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0016/CFA del 16 Agosto 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Liguria di cui al Com. Uff. n. 3 del giorno 11/07/2022
Impugnazione – istanza: Procura federale interregionale/M.S. - A.S.D. Pro Savona calcio
Massima: Su appello della procura federale, riformata la decisione di proscioglimento di primo grado e per l’effetto inflitta l’inibizione di mesi 3 al vice presidente per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 C.G.S. per avere - in occasione dell’incontro di calcio tra la ASD Pro Savona Calcio e la Sampierdarenese tenuto in data 07/11/2022 e valevole per il campionato di prima categoria - posto in essere una condotta gravemente antisportiva consistita nell’aver ripetutamente inveito fino al decimo minuto del secondo tempo contro il gruppo di dirigenti, calciatori non in distinta e parenti dei calciatori della Sampierdarenese presenti in tribuna, creando un clima di tensione tra gli stessi e la tifoseria locale e successivamente, trasferitosi negli spogliatoi al termine della gara, nell’aver proferito nei confronti dei calciatori della Sampierdarenese, …. nonché del dirigente della stessa società sig. ….. le seguenti parole: “non vi facciamo uscire”. Inflitta l’ammenda di € 600,00 alla società…Il comportamento complessivamente tenuto dal M. è, dunque, senz’altro censurabile, perché contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4, comma 1, C.G.S. e riconducibile alla condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39, comma 3, C.G.S.. Con riguardo, in particolare, ai doveri sanciti dall’art. 4, comma 1, C.G.S. la Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza alla cui stregua detti doveri si connotano, nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo e massimamente nei confronti di coloro che rappresentano nei rapporti esterni la società sportiva, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento. Infatti, la diposizione di cui all’art. 4 del Codice della Giustizia Sportiva non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta: “l’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento, in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo” (Corte Federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA/2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA/2021-2022).
Decisione C.F.A. – Sezione Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0013/CFA del 9 Agosto 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso il Comitato regionale Lazio n. 315 del 16.05.2022
Impugnazione – istanza: Presidente Federale/Sig. G.S.
Massima: In accoglimento del reclamo del Presidente Federale che aveva impugnato la decisione del giudice sportivo viene inflitta al calciatore la squalifica al calciatore fino al 30/06/2026 e non più fino al 30/06/2023. Il caso di specie:…la vicenda si svolge a partire dal minuto 5:22 del secondo tempo, allorché, a seguito dell’espulsione di un giocatore della GAP, l’allenatore della squadra (P. Alessandro), già espulso, rientrava in campo urlando insulti e minacce scatenando un’ulteriore scomposta protesta da parte di numerosi calciatori. Nel mentre tentavano di calmare i più esagitati, Serafini Giorgio si avvicinava all’arbitro, E. C., e, prima, gli indirizzava alcuni epiteti ingiuriosi (“dementi…, brutte merde, figli di puttana”) e alcune minacce (“ve dovete cagà in mano”), poi, lo spintonava direttamente e, in un secondo momento, spingendogli contro un dirigente della propria squadra, infine, lo colpiva con un violento calcio che, diretto all’addome, raggiungeva l’arbitro all’avambraccio sinistro, impiegato per parare il colpo. Il S. desisteva dall’azione violenta solo perché portato via con forza dai propri compagni di squadra. Al direttore di gara, il medico del pronto soccorso dell’ospedale Cristo Re di Roma diagnosticava una “contusione avambraccio sinistro con ferita escoriata” con prognosi di cinque giorni e prescriveva una terapia a base di efferalgan (v. il referto in atti)….Trova applicazione l’art. 35, comma 1, del Codice di giustizia sportiva che sanziona la “condotta violenta”, definita come “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”. Non v’è dubbio che, nel caso di specie, S.G. si sia reso autore di una condotta siffatta. La medesima disposizione, al comma 4, punisce più gravemente, con la sanzione minima di due anni di squalifica, quelle condotte che abbiano cagionato “una lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica” Per lesione personale si intende, mutuando la definizione dal diritto penale, ogni alterazione dello stato fisiologico del corpo che comporti l’insorgenza di una malattia. È stato chiarito, in merito, che, quale alterazione anatomica che comporta un processo di guarigione, pur breve, la contusione costituisce appunto una malattia rilevante ai fini della configurabilità della lesione (v. Cassazione penale sez. VII, 31/05/2016, n.29786; Cassazione penale sez. V, 30/05/2014, n.44026). La condotta violenta di S.G. ha, quindi, cagionato una lesione al direttore di gara. L’esposizione che precede dimostra come la sanzione irrogata dal Giudice sportivo sia illegittima in quanto non rispetta il minimo edittale di cui al menzionato art. 35, comma 4, C.G.S. La sanzione è, peraltro, anche inadeguata in quanto non ha tenuto nella giusta considerazione il contesto intimidatorio nel quale è maturata la condotta lesiva e il comportamento precedente e successivo alla condotta stessa caratterizzato da insulti, minacce e spintoni da parte del medesimo S. ai danni dell’arbitro. Nel suo insieme, la condotta è incompatibile con i principi della lealtà, della correttezza e della probità che devono guidare l’azione (fra gli altri) degli atleti “in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (art. 4, comma 1, C.G.S.); nel contesto dell’attività sportiva, improntata a simili principi, la violenza, generalmente esecrata dall’ordinamento, assume una connotazione di ancora maggiore gravità specialmente se rivolta nei confronti dell’ufficiale di gara il cui operato è funzionale proprio al rispetto dei medesimi principi di lealtà e correttezza oltre che delle regole del gioco. Giova qui ribadire che l’ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara da parte di tesserati. Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; n. 54/CFA/2021-2022; n. 56/CFA/2021-2022; n. 3/CFA/2022-2023).
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0008/CFA del 22 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana, di cui al C.U. n. 94 del 1 giugno 2022
Impugnazione – istanza: Sig. F.S.-Procura Federale
Massima: Accolto il reclamo del calciatore avverso la sanzione inflitta dal TFT che lo aveva sanzionato con 6 giornate di gara e per l’effetto ridotta la squalifica a 5 giornate di gara in quanto responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., “ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver tenuto, al termine della gara Fiesole-Rondinella del 30/10/21 - ove era presente come sostenitore del Fiesole – un comportamento provocatorio nei confronti dei giocatori della squadra del Rondinella che lasciavano lo stadio, in particolare per aver attinto con uno sputo il calciatore ….., colpendolo, altresì, con diversi pugni sul corpo e dando avvio alla lite che ha avuto luogo all’uscita dall’impianto sportivo del Fiesole Calcio”……il ricorrente non ha allegato alcun tema di prova di segno contrario a quelli valorizzati dal Tribunale Federale per affermare la sua responsabilità in ordine al fatto di violenza contestato, limitandosi a indicare solo genericamente l’esistenza di (asseriti) elementi probatori a proprio favore. Né possono ricavarsi elementi di prova dall’atto di revoca in autotutela del DASPO, giacché il riesame operato non precisa in alcun modo quali sarebbero stati gli “elementi raccolti” a seguito di un’“attività istruttoria suppletiva” in base ai quali sarebbe stato “accertato che il Sig…..” non avrebbe “partecipato in modo inequivoco e consapevole” all’episodio di aggressione del 30 ottobre 2021. Sicché, in mancanza di allegazioni probatorie circostanziate e verificabili, anche l’atto in questione risulta del tutto inidoneo a fornire elementi di prova di segno contrario al complesso e concordante quadro probatorio a carico dell’incolpato. Deve pertanto farsi applicazione del consolidato principio in tema di standard probatorio esigibile nel processo sportivo, secondo il quale il carattere speciale e peculiare dell’illecito sportivo rispetto a quello penale si riverbera sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale: infatti, quanto al profilo sostanziale, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, C.G.S., con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare, come nel diritto penale, un criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è invece rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva; quanto al profilo processuale poi, la peculiarità dell’illecito sportivo trova una significativa corrispondenza nel grado di prova richiesto per ritenere sussistente una violazione, che deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (CFA, Sezioni Unite, decisione n. 12/CFA/2021-2022; Sezione I, n. 24/CFA/2021-2022; n. 35/CFA/2021-2022; n. 53/CFA/2021-2022). Ne consegue che il complessivo quadro indiziario posto a fondamento del riconoscimento della responsabilità a carico dell’odierno appellante per l’illecito sportivo contestato soddisfa il necessario standard probatorio richiesto, non essendo necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma potendosi ritenere sufficiente un grado inferiore di certezza, desumibile sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che forniscano, come nel caso oggetto dell’odierno scrutinio, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito contestato (Corte federale d’appello, Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 19/CFA/2020-2021; Sezione I, decisione n. 83/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021)….Premesso che la sentenza impugnata non ha fatto applicazione di alcuna delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S., occorre osservare che nel caso di specie, anche tenendo conto del comportamento processuale del ricorrente e delle parziali ammissioni di responsabilità effettuate nel corso del procedimento, non possono trovare applicazione né la circostanza di “aver reagito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui” (art. 13, comma 1, lettera a), né quella di “aver ammesso la responsabilità o l’aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l’accertamento di illeciti sportivi” (art. 13, comma 1, lettera e). Da un lato, infatti, per le considerazioni sopra svolte, la lamentata provocazione subita dallo …. non ha trovato idonea conferma probatoria, dall’altro, le dichiarazioni confessorie rese da quest’ultimo non possono essere considerate totalmente rispondenti rispetto alla dinamica offensiva del fatto contestato. Tuttavia, l’art. 13, comma 2, C.G.S. prevede espressamente che “ Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, così introducendo uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati. Nel caso di specie, la Corte ritiene che tale speciale previsione possa essere effettivamente utilizzata, in considerazione, oltre del comportamento sostanzialmente collaborativo tenuto dall’appellante sin dalla fase delle indagini, soprattutto del fatto che, come risulta dal verbale istruttorio in atti (cfr. verbale in data 27 maggio 2022 dell’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale Federale C.R. Toscana), egli si è pubblicamente scusato per l’accaduto, dimostrando in tal modo di aver compreso il peculiare disvalore del fatto compiuto per la violazione dei fondamentali valori di solidarietà, lealtà e probità che devono sempre ispirare le manifestazioni sportive.
Decisione C.F.A. – Sezione II : Decisione pubblicata sul CU n. 0006/CFA del 18 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 0148/TFNSD/2021-2022 del 27/05/2022
Impugnazione – istanza: Sig.ri F.G. – C.A./Procura Federale
Massima: Accolto il reclamo del calciatore sanzionato dal TFN con 3 giornate di squalifica e per l’effetto inflitte 2 giornate si squalifica per la violazione degli artt. 4 co. 1 e 39 co. 3 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione alle disposizioni di cui all’art. 13 dell’Accordo Collettivo AIC-Lega Pro, per aver: i) durante la corrente stagione sportiva e almeno fino alla data del 12.11.2021, in concorso con … e … del quale ultimo era “uomo di fiducia” (tanto da essere stato tesserato per il Seregno proprio su indicazione e richiesta dello stesso …) al pari del primo, tenuto ripetutamente condotte gravemente antisportive e finanche atteggiamenti intimidatori nei confronti di taluni dei propri compagni di squadra in modo, per il tramite, da adiuvare il … a poter esercitare/mantenere la squadra tutta in uno stato di costante “pressione psicologica”. In tale contesto, in particolare, per essersi reso disponibile ad essere raggiunto telefonicamente dal … sulla propria utenza telefonica mobile durante la fase di intervallo tra il primo e il secondo tempo delle varie gare di campionato disputate dal US 1913 Seregno Calcio Srl onde consentire allo stesso di poter “in viva voce”, non solo, interloquire con la squadra al fine di impartire disposizioni tecnicotattiche, ma anche e soprattutto, proferire minacce verbali e offese di ogni genere nei confronti di coloro che egli avesse ritenuto non aver tenuto in campo una condotta di gara sufficientemente aggressiva nei confronti, tanto, degli avversari, quanto, degli ufficiali di gara di turno; ii) deciso deliberatamente e in assenza di cause impeditive (malattie e/o infortuni accertati) di non partecipare alle sedute di allenamento della squadra in programma per le giornate del 11.11.21 e 12.11.21 presso il Centro Sportivo di Cesano Maderno in uso alla propria Società di appartenenza…. Il reclamo …. deve essere accolto in parte limitatamente alla domanda proposta in via subordinata, con riduzione della qualifica da tre a due turni, da scontare in gare ufficiali della prima squadra nella prima stagione sportiva utile. Infatti, se è vero che il calciatore è stato presente negli episodi in contestazione, è pure vero che, dalle dichiarazioni rilasciate, non risulta accertato che lo stesso abbia assunto un ruolo attivo, tanto che lo stesso dott. …., in relazione all’episodio del 12 novembre 2021, ha dichiarato che “il ….durante le fasi delle minacce è sempre rimasto accanto al … ma in silenzio” e il sig. …. ha dichiarato che “non ho mai assistito a comportamenti minacciosi o violenti da parte del mio compagno di squadra …”. Né può costituire di per sé una condotta illecita essere stato, in alternativa al …, il tramite del …. per comunicare con gli spogliatoi durante l’intervallo fra il primo ed il secondo tempo delle gare. Di contro, costituisce una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità la mancata partecipazione agli allenamenti dell’11 e 12 novembre 2021 e, in generale, il contegno assunto, unitamente al compagno di squadra ….., di cui sopra si è fatto ceno, in tale circostanza.
Massima: Respinto il reclamo del calciatore e per l’effetto confermata la squalifica per 8 giornate di gara inflitta dal TFN per la violazione degli artt. 4 co. 1, 28 co. 1 e 38 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva con l’aggravante di cui all’art. 14 co. 1 lett. n) stesso codice anche in relazione alle disposizioni di cui all’art. 13 dell’Accordo Collettivo AIC Lega Pro, per aver: i) durante la corrente stagione sportiva e almeno fino alla data del 12.11.2021, in concorso con …. e …. del quale ultimo era “uomo di fiducia” (tanto da essere stato tesserato per il US 1913 Seregno Calcio Srl proprio su richiesta e indicazione dello stesso ….) al pari del primo, tenuto e assunto ripetutamente condotte e atteggiamenti gravemente antisportivi, intimidatori e finanche violenti nei confronti di taluni dei propri compagni di squadra in modo, per il tramite, da adiuvare il…. a poter esercitare/mantenere la squadra tutta in uno stato di costante “pressione psicologica”. In tale contesto, più in particolare, per aver durante l’intervallo tra il primo e secondo tempo della gara Seregno vs Virtus Verona disputata in data 20.10.21 e dopo che il … aveva raggiunto telefonicamente la squadra sull’utenza telefonica mobile in uso al calciatore …. per imporre la sostituzione dei calciatori …. e …., aggredito fisicamente entrambi costoro con ripetute spinte, nonché, nell’occorso, finito anche per schiaffeggiare, tirare i capelli e colpire con una bottiglia al petto il predetto Scognamiglio; ii) in data 12.11.21 e dopo essersi recato presso il Centro Sportivo di Cesano Maderno in uso alla società US 1913 Seregno Calcio Srl in compagnia di … e … nonché di due altri soggetti allo stato non meglio identificati, rivolto all’indirizzo del sig. …., Vice Presidente della società US 1913 Seregno Calcio Srl, che al momento era preso in una accesa discussione proprio con il …. attesa la pervicace pretesa di questi di poter dirigere l’allenamento della prima squadra, le seguenti gravi minacce verbali e offese discriminatorie: “Questa guerra è appena iniziata, io sono uno zingaro e gli albanesi li mangio. Devi stare molto attento a quello che fai”, nonché, proferito all’indirizzo del compagno di squadra …. le seguenti testuali minacce: “Ti vengo a prendere fino a casa. Saluta tuo figlio”; iii) deciso deliberatamente e in assenza di cause impeditive (malattie e/o infortuni accertati) di non partecipare alle sedute di allenamento della squadra in programma per le giornate del 11.11.21 e 12.11.21 presso il Centro Sportivo di Cesano Maderno in uso alla propria Società di appartenenza… Il comportamento del calciatore, infatti, si connota come oggettivamente violativo delle norme codicistiche per le quali è stato deferito con riferimento ad almeno tre specifici accadimenti: a) durante l’intervallo tra il primo e secondo tempo della gara Seregno vs Virtus Verona disputata in data 20.10.21, ha aggredito fisicamente due compagni di squadra con ripetute spinte, nonché, nell’occorso, finito anche per schiaffeggiare, tirare i capelli e colpire con una bottiglia al petto il calciatore …; b) in data 12.11.21, dopo essersi recato presso il Centro Sportivo di Cesano Maderno in uso alla società US 1913 Seregno Calcio Srl in compagnia di … e … nonché di due altri soggetti non meglio identificati, rivolgeva all’indirizzo del sig. …., Vice Presidente della società US 1913 Seregno Calcio Srl, gravi minacce verbali e offese, nonché ha rivolto gravissime minacce nei confronti del compagno di squadra … e dei suoi familiari; c) ha deciso, unitamente al compagno di squadra …, in assenza di cause impeditive (malattie e/o infortuni accertati), di non partecipare alle sedute di allenamento della squadra in programma per le giornate del 11.11.21 e 12.11.21 presso l’impianto di Cesano Maderno….Con riferimento al punto sub a), occorre evidenziare quanto segue:….Le dichiarazioni sul punto sono del tutto convergenti, sicché il comportamento tenuto da …. durante l’intervallo della gara Seregno/Virtus Verona può ritenersi senz’altro accertato…..Per quanto concerne il punto sub b), sono parimenti convergenti le dichiarazioni rese ai rappresentanti della Procura ….Ancora può ritenersi accertato, in ragione dell’attività istruttoria compiuta dalla Procura (si veda al riguardo, la specifica dichiarazione resa dal sig. …), con riferimento al punto c), il contegno dell’interessato che, unitamente al compagno di squadra …, in assenza di cause impeditive (malattie e/o infortuni accertati), ha deciso di non partecipare alle sedute di allenamento della squadra in programma per le giornate del 11.11.21 e 12.11.21 presso l’impianto di Cesano Maderno, diffondendo peraltro notizie infondate circa il mancato pagamento degli emolumenti in scadenza.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0003/CFA del 01 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pinerolo n. 22 del 7 aprile 2022
Impugnazione – istanza: Presidente federale/I.H.
Massima: Accolto il reclamo del presidente federale che ha impugnato la decisione del giudice Sportivo Territoriale, per l’effetto, rideterminata la sanzione della squalifica sino al 30.6.2023 in quella della squalifica fino al 31 marzo 2026 al calciatore resosi responsabile di una condotta violenta ai danni del direttore di gara…“al 38° del secondo tempo l’arbitro sospendeva la gara a seguito di quanto avvenuto dopo la convalida di una rete allorquando il giocatore … (Made in Romania) colpiva il direttore di gara con un pugno al mento provocandogli forte dolore e ferendolo, nonché proferendo al suo indirizzo ripetuti insulti e minacce venendo trattenuto dai propri compagni”… “una volta ristabilitosi, il direttore di gara si recava presso il pronto soccorso del nosocomio più vicino ove veniva dimesso con referto attestante piccola ferita lacero contusa superficiale senza sanguinamenti e/o ematomi con conseguenti giorni 3 di prognosi”…Trova applicazione l’art. 35, comma 1, del Codice di giustizia sportiva che sanziona la “ condotta violenta”, definita come “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”. Non v’è dubbio che, nel caso di specie, Iulian Hincu si sia reso autore di una condotta siffatta. La medesima disposizione, al comma 4, punisce più gravemente, con la sanzione minima di due anni di squalifica, quelle condotte che abbiano cagionato “una lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica”. Per lesione personale si intende, mutuando la definizione dal diritto penale, ogni alterazione dello stato fisiologico del corpo che comporti l’insorgenza di una malattia. È stato chiarito, in merito, che, quale alterazione anatomica che comporta un processo di guarigione, pur breve, la contusione costituisce appunto una malattia rilevante ai fini della configurabilità della lesione (v. Cassazione penale, sez. VII, 31/05/2016, n. 29786; Cassazione penale, sez. V, 30/05/2014, n. 44026). La condotta violenta di … ha, quindi, cagionato una lesione al direttore di gara. L’esposizione che precede dimostra come la sanzione irrogata dal Giudice sportivo sia illegittima in quanto non rispetta il minimo edittale di cui al menzionato art. 35, comma 4, C.G.S. La sanzione è, peraltro, anche inadeguata in quanto non ha tenuto nella giusta considerazione il contesto intimidatorio nel quale è maturata la condotta lesiva (accerchiamento del direttore di gara) e il comportamento successivo alla condotta stessa caratterizzato da insulti e minacce profferite dal medesimo . all’arbitro. Nel suo insieme, la condotta è incompatibile con i principi della lealtà, della correttezza e della probità che devono guidare l’azione (fra gli altri) degli atleti “in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (art. 4, comma 1, C.G.S.); nel contesto dell’attività sportiva, improntata a simili principi, la violenza, generalmente esecrata dall’ordinamento, assume una connotazione di ancora maggiore gravità specialmente se rivolta nei confronti dell’ufficiale di gara il cui operato è funzionale proprio al rispetto dei medesimi principi di lealtà e correttezza oltre che delle regole del gioco. Giova qui ribadire che l’ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara da parte di tesserati. Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; n. 54/CFA/2021-2022; n. 56/CFA/2021-2022). Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che la sanzione irrogata, oltre che illegittima, sia anche inadeguata e che, pertanto, non possa essere limitata ai minimi edittali. Acclarata la responsabilità disciplinare di … per la condotta contestata, la sanzione va, quindi, determinata nella squalifica fino al 31.3.2026.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 148/TFN - SD del 27 Maggio 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. . 6455/304 pf21-22/GC/gb del 1 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri C.A. e F.G. - Reg. Prot. 107/TFN-SD
Massima: Sanzionato con 8 giornate di squalifica il calciatore “professionista” per la violazione degli artt. 4 co. 1, 28 co. 1 e 38 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva con l’aggravante di cui all’art. 14 co. 1 lett. n) stesso codice anche in relazione alle disposizioni di cui all’art. 13 dell’Accordo Collettivo AIC Lega Pro, per aver: i) durante la corrente stagione sportiva e almeno fino alla data del 12.11.2021, in concorso con …. e …. del quale ultimo era “uomo di fiducia” (tanto da essere stato tesserato per il US 1913 Seregno Calcio Srl proprio su richiesta e indicazione dello stesso …) al pari del primo, tenuto e assunto ripetutamente condotte e atteggiamenti gravemente antisportivi, intimidatori e finanche violenti nei confronti di taluni dei propri compagni di squadra in modo, per il tramite, da adiuvare il … a poter esercitare/mantenere la squadra tutta in uno stato di costante “pressione psicologica”. In tale contesto, più in particolare, per aver durante l’intervallo tra il primo e secondo tempo della gara Seregno vs Virtus Verona disputata in data 20.10.21 e dopo che il .. aveva raggiunto telefonicamente la squadra sull’utenza telefonica mobile in uso al calciatore …. per imporre la sostituzione dei calciatori … e …., aggredito fisicamente entrambi costoro con ripetute spinte, nonché, nell’occorso, finito anche per schiaffeggiare, tirare i capelli e colpire con una bottiglia al petto il predetto …; ii) in data 12.11.21 e dopo essersi recato presso il Centro Sportivo di Cesano Maderno in uso alla società US 1913 Seregno Calcio Srl in compagnia di …. e …. nonché di due altri soggetti allo stato non meglio identificati, rivolto all’indirizzo del sig. …, Vice Presidente della società US 1913 Seregno Calcio Srl, che al momento era preso in una accesa discussione proprio con il …. attesa la pervicace pretesa di questi di poter dirigere l’allenamento della prima squadra, le seguenti gravi minacce verbali e offese discriminatorie: “Questa guerra è appena iniziata, io sono uno zingaro e gli albanesi li mangio. Devi stare molto attento a quello che fai”, nonché, proferito all’indirizzo del compagno di squadra ….. le seguenti testuali minacce: “Ti vengo a prendere fino a casa. Saluta tuo figlio”; iii) deciso deliberatamente e in assenza di cause impeditive (malattie e/o infortuni accertati) di non partecipare alle sedute di allenamento della squadra in programma per le giornate del 11.11.21 e 12.11.21 presso il Centro Sportivo di Cesano Maderno in uso alla propria Società di appartenenza. Sanzionato con 3 giornate di squalifica il calciatore “professionista” per rispondere la violazione degli artt. 4 co. 1 e 39 co. 3 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione alle disposizioni di cui all’art. 13 dell’Accordo Collettivo AIC-Lega Pro, per aver: i) durante la corrente stagione sportiva e almeno fino alla data del 12.11.2021, in concorso con …. e …. del quale ultimo era “uomo di fiducia” (tanto da essere stato tesserato per il Seregno proprio su indicazione e richiesta dello stesso …) al pari del primo, tenuto ripetutamente condotte gravemente antisportive e finanche atteggiamenti intimidatori nei confronti di taluni dei propri compagni di squadra in modo, per il tramite, da adiuvare il … a poter esercitare/mantenere la squadra tutta in uno stato di costante “pressione psicologica”. In tale contesto, in particolare, per essersi reso disponibile ad essere raggiunto telefonicamente dal …. sulla propria utenza telefonica mobile durante la fase di intervallo tra il primo e il secondo tempo delle varie gare di campionato disputate dal US 1913 Seregno Calcio Srl onde consentire allo stesso di poter “in viva voce”, non solo, interloquire con la squadra al fine di impartire disposizioni tecnicotattiche, ma anche e soprattutto, proferire minacce verbali e offese di ogni genere nei confronti di coloro che egli avesse ritenuto non aver tenuto in campo una condotta di gara sufficientemente aggressiva nei confronti, tanto, degli avversari, quanto, degli ufficiali di gara di turno; ii) deciso deliberatamente e in assenza di cause impeditive (malattie e/o infortuni accertati) di non partecipare alle sedute di allenamento della squadra in programma per le giornate del 11.11.21 e 12.11.21 presso il Centro Sportivo di Cesano Maderno in uso alla propria Società di appartenenza…..Ritiene poi il Collegio che, nel merito, le incolpazioni contestate dalla Procura Federale trovino puntuale riscontro negli atti sia pure sotto diverso profilo normativo. I Calciatori ….fungevano da “scorta” del Direttore Generale sig. …. e ne erano il “braccio operativo”, sia in campo che negli spogliatoi in assenza di questi, operando con insulti e minacce e, in particolare l’…., anche con aggressioni fisiche.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0083/CFA del 9 Maggio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Com. Uff. n. 97 del 31 marzo 2022
Impugnazione – istanza: Procura Federale/M.U. - ASD Calcio Ruda
Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto sanzionato con l’inibizione di mesi 6 il presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere consentito, e comunque non impedito, che i sig.ri ….. svolgessero, il primo, il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della società ASD Calcio Ruda, il secondo, il ruolo di assistente all’arbitro della società e il terzo il ruolo di massaggiatore, nonostante nessuno di loro fosse tesserato per la società ASD Calcio Ruda, come accertato, in occasione di ben 28 gare. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di € 400,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 110/TFN - SD del 17 Marzo 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 6304/214pf21-21/GC/GR/ff del 24 febbraio 2022 nei confronti dei sigg.ri A.C., A.C. e della società FC PSG ASD - Reg. Prot. 104/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, giorni 20 di inibizione al Dirigente Accompagnatore per la violazione del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1 e 21 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in data 3 ottobre 2021, in occasione della gara PSG-FC Marmirolo valida per il campionato di 1° categoria girone H organizzato dal CR Lombardia della LND consentito o, comunque, non impedito al sig. …. di: a) accedere all’area spogliatoi in costanza di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo e pubblicata con C.U. 19 del 30 settembre 2021; b) accedere all’area adiacente al terreno di gioco e posizionarsi dietro la recinzione a ridosso delle panchine; A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, 1 giornata di squalifica al calciatore per la violazione del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1 e 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, pur convocato in più occasioni, a rendere dichiarazioni alla Procura Federale senza giustificazione. A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS ammenda di € 400,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 109/TFN - SD del 14 Marzo 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 3385/ 737 pf 20-21/GC/am del 15 novembre 2021 nei confronti del sig. M.N. e della società ASD Calcio Biancavilla 1990 - Reg. Prot. 61/TFN-SD
Massima: Mesi 4 (quattro) di squalifica al preparatore dei portieri per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS per aver posto in essere comportamenti violenti nei confronti del Dirigente Accompagnatore ufficiale del Castrovillari il Sig. …. prima dell’inizio della gara tra Biancavilla e Castrovillari del 14.04.2021 valevole per il Campionato di Serie D – Girone “I”. La società è sanzionata con euro 3.000,00 di ammenda…Per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (Corte federale d’appello, Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020/2021; Sezioni unite, decisione n. 19/CFA/2020/2021; Sez. I, decisione n. 83/CFA/2020/2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020/2021).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 72/TFN - SD del 20 Dicembre 2021 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 3793 / 206pf21-22/GC/ep del 26 novembre 2021 nei confronti del sig. G.U. - Reg. Prot. 71/TFN-SD
Massima: Giorni 15 di inibizione al dirigente per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 CGS per non aver pronunciato, nel corso della gara, al 96° minuto, le parole “fischia è finita” cui seguiva una bestemmia.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0035/CFA del 05 Novembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I., disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Prima Sezione - con la decisione n. 70 del 31 agosto 2021, concernente la decisione della Corte Federale d'Appello n. 105/CFA/2020-2021 dell'11 maggio 2021
Impugnazione – istanza: Sig. M.M.-Procura Federale
Massima: A seguito del giudizio di rinvio da parte del Collegio di Garanzia del CONI, viene accolto il reclamo della Procura Federale e per l’effetto confermata la decisione della CFA che, in riforma della decisione di proscioglimento del TFN, aveva squalificato per 10 giornate effettive al calciatore per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza e, segnatamente per avere, alla fine del primo tempo della gara Pisa S.C. 1909 – Chievo Verona del 22 dicembre 2020, a seguito di un’azione di gioco e di un diverbio verbale, utilizzato parole di contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza nei confronti del calciatore …. del Chievo Verona, proferendo le seguenti parole “la rivolta degli schiavi”». …. il Collegio ritiene di non doversi discostare dalle conclusioni cui questa Corte era giunta con la più volte citata decisione n. 105/CFA/2020-2021, nel senso della affermazione della responsabilità del Sig. M. rispetto al fatto contestato, e tanto anche in applicazione del consolidato principio secondo cui nei procedimenti di giustizia sportiva “il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio”. Non può poi dubitarsi circa la riconduzione della frase incriminata nell’alveo delle condotte sanzionate ai sensi dell’articolo 28 CGS, trattandosi di una odiosa espressione denigratoria e discriminatoria per ragioni di razza. Non vale a negare la responsabilità dell’atleta, rispetto al fatto contestato, la circostanza, più volte richiamata dalla difesa del reclamato, circa una condotta di vita da parte di quest’ultimo ispirata in senso contrario a forme di discriminazione razziale. La responsabilità accertata nella presente sede attiene invero esclusivamente allo specifico fatto contestato, non anche alla generale personalità o alla stile di vita dell’incolpato. Di ciò, del resto, anche nella presente composizione la Corte intende tenere conto disponendo l’applicazione della squalifica per 10 giornate, corrispondenti al minimo previsto dall’articolo 28, comma 2, CGS, e senza l’applicazione di sanzioni pecuniarie. Per quanto concerne, poi, la richiesta applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’articolo 13, comma 2, CGS, ritiene il Collegio che non ve ne siano i presupposti. Si tratta invero di circostanze certamente atipiche, nel senso che non sono previamente indicate dalla disposizione, ma che non possono essere “generiche”, come sembra assumere la parte reclamata, quanto alla loro prospettazione; tanto ciò è vero che il Collegio è tenuto ad espressamente motivare su di esse e se, come nel caso di specie, la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti è sollecitata dalla parte, la stessa è anche onerata di una puntuale loro illustrazione…Nel caso in esame…. il Collegio di Garanzia…accoglieva il ricorso con riferimento al motivo relativo alle modalità di acquisizione delle prove, per violazione del principio del contraddittorio, “elevato a rango costituzionale ai sensi della legge n. 2 del 23 novembre 1999” e comunque, ad avviso del Collegio di Garanzia, applicabile al processo sportivo in virtù del rinvio “alle norme generali del processo civile operato con il comma 6 dell’art. 2 del CGS CONI”. Tale principi non sono stati rispettati, ha statuito il Collegio di Garanzia, in quanto “ l’utilizzo dei poteri officiosi in tema di istruzione probatoria, da parte dei giudici federali ex art. 9 e 36 CGS CONI, non può spingersi, come accaduto nel caso di specie, fino a demandare alla Procura Federale l’acquisizione di testimonianze senza che la controparte interessata venisse messa nelle condizioni di esaminare in contraddittorio i testimoni indicati dagli stessi giudici federali. Invero, l’art. 60, comma 6, CGS FIGS dispone che «Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone». Orbene, nel caso di specie risulta evidente che la CFA ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni testimoniali raccolte dalla Procura Federale senza che all’assunzione di tali prove partecipasse il M., che, a maggior ragione considerando il diverso rilievo attribuito dal Giudice di prime cure alle dichiarazioni testimoniali già acquisite, doveva essere messo in condizione di esercitare i diritti disciplinati dal testé citato comma 6 dell’art. 60 CGS FIGC”. “In altre parole”, ha osservato dunque il Collegio di Garanzia, “il fatto che la CFA potesse disporre di ufficio le prove, eventualmente delegandone l’acquisizione anche alla Procura Federale, non esimeva certo dal doversi rispettare le regole del contraddittorio in sede di assunzione di dette <prove> delegate”. Ulteriormente, è stato anche ritenuto rilevante, nella evidenziata prospettiva della violazione del principio del contraddittorio, il “fatto che la Procura Federale” abbia trasmesso “la documentazione e gli scritti contenenti le testimonianze il 16 aprile 2021, nella forma di atti di indagine sottoposti a segreto istruttorio, e l’udienza di discussione si sia celebrata il 5 maggio 2021”, dunque senza che l’incolpato avesse la possibilità “di produrre ulteriori deduzioni difensive ai sensi dell’art. 62, comma 4, CGS”. Di qui “l’annullamento con rinvio della decisione della Corte Federale di Appello impugnata, affinché la stessa Corte, in diversa composizione, provveda, nell’esercizio dei poteri dei poteri di indagine e di accertamento ad essa demandati dall’art. 50, comma 3, del CGS FIGC, all’escussione dei testimoni in coerenza con l’art. 60, comma 6, dello stesso Codice, a mente del quale «Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone»”.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0032/CFA del 05 Novembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare n. 0034/TFNSD-2021-2022 del 27.9.2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. Biancavilla 1990 Sporting-sig. S.A.-Procura Federale
Massima: Ridotta da mesi 9 a mesi 6 l’inibizione a carico del dirigente sanzionato per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 39, comma 3, perché - in occasione della gara di campionato LND di serie D rivolgeva frasi offensive e minacciose all’indirizzo del calciatore tesserato con la società, nonché per aver impedito allo stesso calciatore l'accesso allo stadio. Per l’effetto ridotta alla società l’ammenda di € 1.200,00 ad € 600,00… Quanto al trattamento sanzionatorio, ritiene la Corte che esso debba essere mitigato, in quanto la pur riprovevole condotta tenuta dal S. deve essere considerata come una reazione (arbitraria e certamente sproporzionata) alla condotta, parimenti riprovevole, tenuta da I. nel corso della gara di andata. Invero che quest’ultimo avesse tenuto un comportamento intemperante e offensivo è testimoniato dalla squalifica subita, circostanza che, se pure non provata per tabulas, posto che essa appare incontestata dallo stesso I. e dai suoi compagni e dirigenti di squadra.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 37/TFN - SD del 01 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1232/632pf20-21/GC/am del 25.8.2021 nei confronti del Sig. T.F. e della società ASD Catanzaro Futsal - Reg. Prot. 22/TFN-SD
Massima: Per mancanza di prove il Presidente della società non è responsabile della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5 comma 1 del CGS, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità e del principio di responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale, in relazione all’art. 39 comma 3 (condotta gravemente antisportiva) del CGS, per avere, (in occasione della gara di calcio a 5, Catanzaro Futsal-Atletico Canicattì, del 27.2.2021, valevole per il campionato di serie B C5, girone H, disputato in Catanzaro presso il Palasport Stefano Gallo), rivolto al presidente della squadra avversaria, con tono minaccioso, la seguente frase: "Presidente, non sono responsabile di quello che vi potrebbe accadere quando uscite dal Palazzetto”…Ai fini della valutazione delle condotte, è opportuno in via preliminare porre in rilievo che la dichiarazione della persona offesa, per essere posta a fondamento della responsabilità del deferito, deve essere valutata in modo rigoroso e con la dovuta cautela, dovendo essere corroborata da un'approfondita indagine circa l'attendibilità delle propalazioni rese e finalizzata a vagliare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto. Con particolare riguardo alla verifica oggettiva, occorre accertare se la narrazione si presenti logica, verosimile e coerente in riferimento ai fatti oggetto di giudizio, alle persone eventualmente coinvolte e alle altre circostanze utili per individuare l'interazione tra soggetto agente e persona offesa nonché se le dichiarazioni della persona offesa risultino contraddittorie e/o non corroborate da ulteriori elementi e riscontri istruttori utili. L’esito negativo dell’indagine rende le dichiarazioni di parte offesa insufficienti per l'affermazione della responsabilità del deferito e quindi liberamente valutabili dal giudice nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie. Allo stesso modo, la testimonianza di persone legate da un vincolo con la persona offesa, che sia familiare o anche associativo - ed in questo caso inerente rapporti interni all’associazione sportiva -, deve essere vagliata in modo rigoroso, risultando attendibile solo se la narrazione è lineare, priva di contraddizioni e sostenuta da ulteriori elementi di prova, come ad esempio da documenti, video o da altre testimonianze. Delineate le suddette coordinate ermeneutiche, per quanto concerne la contestazione relativa al contegno minaccioso tenuto dal Sig. T. F., concretizzatosi nella pronuncia della frase oggetto di deferimento, questo Collegio ritiene che non sussista un adeguato riscontro probatorio di siffatto comportamento. Infatti, le dichiarazioni della parte offesa non hanno trovato ulteriori utili riscontri, essendo state confermate - per giunta non compiutamente, ossia non in tutte le circostanze di fatto - da due tesserati della società Atletico Canicattì e, parallelamente, smentite dai tesserati della società Catanzaro Futsal e comunque non confermate né dalle dichiarazioni del Commissario di campo né dal video esaminato dalla Procura. In particolare, il Dirigente Sig. T. T.della società Atletico Canicattì, riferisce di aver direttamente sentito pronunciare la frase in questione dal deferito, ma la contestualizza alla fine del primo tempo, laddove viceversa sarebbe stata pronunciata alla fine del secondo tempo. Il giocatore D. C., anch’egli tesserato della società Atletico Canicattì, afferma che erano stati intimoriti dal Presidente della società Catanzaro durante il secondo tempo, ma non ricorda con esattezza la frase pronunciata con tono minaccioso. Viceversa, le dichiarazioni della parte offesa e dei tesserati appartenenti alla medesima società della parte offesa risultano sostanzialmente contraddette dalle dichiarazioni del deferito Sig. T. che nega di aver pronunciato tale frase ed anzi afferma di essersi allontanato dalla tribuna a fine partita “per andare a comprare le pizze per la squadra ospite”, momento in cui sarebbe avvenuto il fatto in contestazione. Allo stesso modo, il Sig. L. D., Dirigente accompagnatore della Società “ASD Catanzaro Futsal”, nega che il suo Presidente abbia minacciato il Presidente del Canicattì al termine della gara e, così, anche il Sig. M. G. – anch’egli tesserato col Catanzaro Futsal – dichiara di non aver sentito pronunciare la frase in contestazione dal Sig. T. riferendo, anzi, che il suo Presidente a fine partita non era presente in tribuna. In tale quadro probatorio caratterizzato da testimonianze diametralmente contrastanti rese dai tesserati di entrambe le società, si innestano altresì, per un verso, le dichiarazioni del Commissario di Campo Sig. E.P. che ha affermato che a fine gara, in sua presenza, non è stato rivolto nessun insulto o minaccia verso il Presidente del Canicattì e, per altro verso, le immagini del video esaminate dalla Procura in cui non si nota alcun comportamento irriguardoso del Presidente del Catanzaro nei confronti del Presidente del Canicattì e non si sentono neppure frasi minacciose o ingiuriose pronunciate in tribuna. Pertanto, il quadro probatorio è caratterizzato dalle dichiarazioni della parte offesa e, con contenuti non coerenti e generici, dei tesserati della medesima società della parte offesa che non sono corroborate da ulteriori elementi e riscontri istruttori come detto indispensabili, ma sono contraddette dalle dichiarazioni dei tesserati della società del deferito e non sono confermate infine né dal commissario di campo dell’arbitro né dal video esaminato. In definitiva, la contestazione dell’addebito non risulta adeguamente provata secondo le coordinate ermeneutiche sopra precisate.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 34/TFN - SD del 27 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1131/670 pf 20 21 /GC/am del 17.8.2021 nei confronti del Sig. A.S. e della società ASD Calcio Biancavilla 1990 - Reg. Prot. 20/TFN-SD
Massima: Mesi 9 di inibizione al dirigente della società per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1, del CGS, ovvero del principio di lealtà, correttezza e probità e del principio di responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale, in relazione all’art. 39, comma 3, (condotta gravemente antisportiva) del CGS, per avere (in occasione della gara di campionato LND di serie D girone I, Biancavilla - Gelbison disputatasi a Biancavilla - CT- in data 1.4.2021) rivolto frasi offensive e minacciose al calciatore tesserato con la società Gelbison, sig. I.F., nonché per aver impedito allo stesso calciatore l'accesso allo stadio. La società è sanzionata con € 1.200,00 di ammenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 25/TFN - SD del 7 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 944/522pf20-21/GC/blp del 4 agosto 2021 nei confronti del sig. W.M. - Reg. Prot. 18/TFN-SD
Massima: Ammenda di € 1.500,00 al Dirigente accompagnatore della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del C.G.S., per inosservanza dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere, nel corso della gara FERMANA - SUDTIROL del 30 gennaio 2021, al 38’ minuto del primo tempo, alzandosi dalla panchina, pronunciato la seguente espressione blasfema “porco Dio”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 21/TFN - SD del 10 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: (Deferimento n. 110/589 pf20-21/GC/am del 5 luglio 2021 nei confronti del sig. G.A. - Reg. Prot. 2/TFN-SD)
Massima: Mesi 3 di inibizione al dirigente della società per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1 del CGS-FIGC, per aver rivolto dalla tribuna espressioni ingiuriose quali “scimmia”, nei confronti dell’assistente arbitrale nel corso della partita valevole per il Campionato di Serie D
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 70 del 31/08/2021
Decisione impugnata: Decisione della CFA FIGC, di cui al C.U. n. 105/A dell'11 maggio 2021, con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla Procura Federale FIGC contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 117/TFN dell'8 marzo 2021, che aveva respinto il deferimento dell’organo requirente, è stata irrogata, in capo al suddetto ricorrente, la sanzione della squalifica per 10 giornate di gara, da scontarsi in gare ufficiali della FIGC, dal 6 maggio 2021 sino, quantomeno, al 15 settembre p.v.
Impugnazione Istanza: M. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC
Massima: La testimonianza in giudizio è regolata dalle norme sul contraddittorio. Accolto il ricorso e per l’effetto annullata la decisione della CFA, che, sulla base di testimonianze raccolte dalla procura federale su propria disposizione, aveva sanzionato il calciatore per “frase razzista” con rinvio alla stessa affinché la stessa Corte, in diversa composizione, provveda, nell’esercizio dei poteri dei poteri di indagine e di accertamento ad essa demandati dall’art. 50, comma 3, del CGS FIGC, all’escussione dei testimoni in coerenza con l’art. 60, comma 6, dello stesso Codice, a mente del quale «Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone»……Benvero, infatti, il Codice della Giustizia Sportiva del CONI (la cui formulazione analoga è trasfusa nel CGS FIGC) prevede, da una parte, all’art. 9, comma 4, che «Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile»; e, dall’altra, all’art. 36, comma 1: «Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di qualsiasi mezzo di prova», ma ciò non esonera dal rispetto delle forme vincolanti per la legittima acquisizione di dette prove. Più esplicitamente, i giudici federali hanno il potere di indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, nonché di, una volta sentite le parti, assumere ogni altra informazione che ritengono indispensabile, sempre nell’ottica di pervenire, giova rimarcarlo, alla «giusta decisione», e ciò anche a mente della giurisprudenza della Corte costituzionale (Sentenza 26 marzo 1993, n. 111), secondo cui le disposizioni che consentono un allargamento del materiale probatorio da parte del giudice, derogando a quelle che si fondano, invece, sul principio iuxta alligata et probata, non si devono considerare lesive del diritto di difesa, ma anzi espressive della volontà di assicurare pienezza e lealtà del contraddittorio, volontà, questa, presente nel processo sportivo, visto il costante interesse al pieno accertamento dei fatti e alla più volte citata giusta decisione. In tal guisa, il Collegio di Garanzia (decisioni nn. 15/2017, 83/2017 e 56/2018) ha già affermato come anche nel processo sportivo possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2016, n. 7971). Infatti, vale la pena ricordare che, a mente dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili; ma quest’ultima locuzione non può far perdere di vista che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori. Ma, siffatta informalità, non «deve, però, essere confusa con mancanza di rigore» (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 89/2019). Ed invero, l’ordinamento processuale sportivo, tanto in considerazione delle specifiche disposizioni contenute nei codici e regolamenti federali, e tanto con l’esplicito rinvio alle norme generali del processo civile operato con il comma 6 dell’art. 2 del CGS CONI, può dirsi pacificamente fondato sui principi del contraddittorio e della disponibilità delle prove. Quanto all’obbligo del contraddittorio, elevato a rango costituzionale con la legge n. 2 del 23 novembre 1999, affinché lo stesso possa dirsi rispettato, è necessario sia che la parte venga messa a conoscenza dell’esistenza del processo e, per quanto di interesse nel caso che ci occupa, venga messa in condizione di avvalersi degli strumenti che l’ordinamento giuridico mette a disposizione per la difesa. Così discorrendo, «si ha violazione del principio del contraddittorio…quando il giudice, valendosi dei poteri discrezionali previsti dal codice di rito, abbia ammesso una prova di fronte alla quale una delle parti sia stata priva di ogni possibilità di concreta difesa istruttoria…» (Cass. Civ., sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2201). Ne consegue che, siano esse disposte d’ufficio dal giudice, che proposte dalle parti, le prove devono essere acquisite al processo nel rispetto del contraddittorio. Si concreta, perciò, una violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. quando il giudice di merito pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali (per tutte, Cass. Civ., Sez. lav., 3 novembre 2020, n. 24395; Sez. IV, 17 gennaio 2019, n. 1229), mentre, si ripete, si ha violazione del generale principio del contraddittorio quando alla parte non viene concessa la possibilità di concreta difesa istruttoria (in questi termini, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 27/2021). Ebbene, nella prospettiva del ricorso per cui è causa, l’utilizzo dei poteri officiosi in tema di istruzione probatoria, da parte dei giudici federali ex art. 9 e 36 CGS CONI, non può spingersi, come accaduto nel caso di specie, fino a demandare alla Procura Federale l’acquisizione di testimonianze senza che la controparte interessata venisse messa nelle condizioni di esaminare in contraddittorio i testimoni indicati dagli stessi giudici federali. Invero, l’art. 60, comma 6, CGS FIGS dispone che «Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone». Orbene, nel caso di specie risulta evidente che la CFA ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni testimoniali raccolte dalla Procura Federale senza che all’assunzione di tali prove partecipasse il M., che, a maggior ragione considerando il diverso rilievo attribuito dal Giudice di prime cure alle dichiarazioni testimoniali già acquisite, doveva essere messo in condizione di esercitare i diritti disciplinati dal testé citato comma 6 dell’art. 60 CGS FIGC. A tal proposito, va anche detto che non sfugge certo a questo Collegio il fatto che la stessa CFA si è dimostrata ben consapevole della inutilizzabilità di dette dichiarazioni come prove testimoniali, tanto da ricondurre la motivazione del proprio convincimento ad un quadro presuntivo di insieme. Ciò, tuttavia, non risolve la questione della illegittima acquisizione delle dichiarazioni testimoniali, giacché, anche nella prospettiva di una utilizzazione alla stregua di presunzioni, le stesse scontano il vizio della non equiparabilità a fatti certi da cui desumere quelli incerti (le presunzioni), atteso che le risultanze di dette prove non potevano essere ritenute certe a causa del mancato rispetto dell’obbligo di contraddittorio. Si coglie, pertanto, un chiaro travisamento – in cui è incorso il Giudice Federale di secondo grado – tra la piena legittimità della acquisizione d’ufficio delle prove e il regime legale cui nondimeno la formazione di dette prove doveva uniformarsi. In altre parole, il fatto che la CFA potesse disporre di ufficio le prove, eventualmente delegandone l’acquisizione anche alla Procura Federale, non esimeva certo dal doversi rispettare le regole del contraddittorio in sede di assunzione di dette “prove” delegate. Né tale vizio può dirsi superato – come si sostiene nella decisione oggetto del presente gravame– per il fatto che siano state accolte, sempre in secondo grado, le istanze istruttorie proposte dall’odierno ricorrente, atteso che queste venivano assunte in un contesto processuale del tutto distinto da quello nel quale, fuori udienza, venivano raccolte le dichiarazioni testimoniali demandate all’attività di indagine della Procura Federale. Di più, rileva il fatto che la Procura Federale trasmetteva la documentazione e gli scritti contenenti le testimonianze il 16 aprile 2021, nella forma di atti di indagine sottoposti a segreto istruttorio, e l’udienza di discussione si celebrava il 5 maggio 2021. Nessuna possibilità, dunque, veniva data all’odierno ricorrente di produrre ulteriori deduzioni difensive ai sensi dell’art. 62, comma 4, CGS. Ne consegue che la violazione degli artt. 9, comma 4, 36, comma 2, CGS CONI, 50, comma 3, CGS FIGC, 63, comma 3, e 60 CGS FIGC è, nel caso di specie, idonea ad inficiare la legittimità della decisione adottata, anche liddove si volesse condividere la tesi, diffusamente tratta nella decisione della CFA, secondo cui, ai fini di pervenire ad un giudizio di colpevolezza, non si richiede doversi accertare, in modo assoluto, la commissione dell’illecito, né che si possa escludere ogni ragionevole dubbio, atteso che, nel caso che ci occupa, il rilevante error in procedendo – di cui si è detto – non riguarda la formazione del convincimento del giudice, bensì la legittima acquisizione delle prove sulle quali detto convincimento si è formato.
Massima:…non può non rimarcarsi con forza la necessità, per la giustizia sportiva nel suo complesso considerata, di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione non solo da parte dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia: «nel caso dell’ordinamento sportivo gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l’essenza stessa dell’ordinamento al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dell’attività sportiva» (Collegio di Garanzia, Sezione Consultiva, parere n. 8/2016), il che impone il massimo rigore nel sanzionare le condotte che comportino offesa, denigrazione o insulto, per motivi di razza, colore, ecc., purché ciò consegua ad un giusto processo.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 114/CFA del 18 Giugno 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale n. 149/TFN – SD 2020-2021 del 18.5.2021
Impugnazione – istanza: Sig. S.C./Procura Federale
Massima: Confermata la sanzione di 10 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali al calciatore per aver rivolto un insulto razzista "nero di merda" al giocatore della squadra avversaria nel corso della partita e, dunque per aver violato gli artt. 4, comma 1, 28, commi 1 e 2, del C.G.S. - Codice di giustizia sportiva nonchè per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza….Il procedimento disciplinare svoltosi a carico del giocatore … non è stato un procedimento indiziario; il fatto contestato risulta accertato sulla base delle dichiarazioni del giocatore offeso e di un testimone, suo compagno di squadra. Assumono rilevanza, pertanto, principi consolidati in giurisprudenza, specialmente in sede penale; in particolare:a) il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni (cfr. Cass. pen., sez. 5, 13 febbraio 2020, n. 12920; Sez. Unite, 19 luglio 2012, n. 41461).Tale orientamento, del resto, è quello seguito da questa Corte federale d’appello (sez. IV, n. 66-2019/2020; sez. I, n. 118-2019/2020). Nel caso di specie, peraltro, come detto, il quadro probatorio si compone non solo delle dichiarazioni del giocatore offeso, ma anche di quelle del compagno di squadra testimone dell'accaduto;b) le dichiarazioni rese dalla persona offesa (ma il medesimo ragionamento vale per il testimone) per essere utilizzate dal giudice devono essere credibili, oltre ad avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificatamente indicati (cfr. Cass. pen., sez. 1, 12 dicembre 2019, n. 7898).
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 105/CFA del 11 Maggio 2021 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale (Sezione Disciplinare), n. 117/TFNSD/2020/2021, pubblicata in data 8.3.2021
Impugnazione – istanza: Procura federale/M.M.
Massima: Accolto il reclamo e per l’effetto riformata la decisione di proscioglimento per insussistenza di prove ed inflitta a calciatore la squalifica per 10 giornate di gare per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza e, segnatamente per avere, alla fine del primo tempo della gara Pisa S.C. 1909 – Chievo Verona del 22 dicembre 2020, a seguito di un’azione di gioco e di un diverbio verbale, utilizzato parole di contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza nei confronti del calciatore O. J. C. del Chievo Verona, proferendo le seguenti parole “la rivolta degli schiavi”»….Tra i “principi fondamentali” previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, al quinto comma, è declinato il principio di non discriminazione, secondo cui «La FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza». Trattasi di disposizione di principio, con finalità di ordine programmatico, che trova una compiuta realizzazione nell’art. 28 del codice di giustizia sportiva (d’ora innanzi, CGS), che così dispone: «Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori». La laconicità della disposizione - che si limita a qualificare come discriminatorio ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, rechi offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità o origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori - è il risultato lessicale di un difficile bilanciamento tra la necessità di evidenziare con inequivoca chiarezza i valori oggetto di tutela e l’opportunità di delineare una fattispecie tipica che si connoti per i caratteri della generalità e dell’astrattezza. Come osservato dal Giudice di prime cure, il legislatore, con la citata previsione, ha voluto imprimere alla disciplina delle competizioni calcistiche un regime di doppia tutela, vale a dire: a) in funzione preventiva, prevedendosi al comma 6 che prima dell’inizio della gara la società ospitante avverta il pubblico “delle sanzioni previste a carico della stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere da parte dei sostenitori”, costituite dall’ammenda ai sensi dell’art. 8, comma 1 del codice di giustizia sportiva; b) in funzione repressiva di comportamenti che, in quanto discriminatori, determinino una compromissione della personalità dell’uomo come singolo e come soggetto di comunità, in entrambi i casi ledendosi un patrimonio di valori fondamentali per motivi di “razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale” o per condotte che siano in grado di concorrere al dilagare di una cultura contraria al bene protetto sotto forma di “propaganda ideologica”. In sintesi, traspare la volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia (così, Corte Federale d’Appello Sezioni Unite C.U. n. 090//Cfa 2017/2018). In tale prospettiva, la nozione di comportamento discriminatorio elaborata dal legislatore federale risulta coerente ed in sintonia con quella adottata dagli organismi e dalle istituzioni internazionali. In particolare, il nostro Paese ha recepito la convenzione internazionale in tema di eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Convenzione di New York del 1966), mentre, in ambito europeo, la CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, 1950) statuisce, all'art. 14: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione». Analogo il contenuto dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) e degli artt. 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (proclamata il 10 dicembre 1948). Quanto allo specifico contesto normativo sportivo internazionale, la Carta olimpica statuisce l’incompatibilità con l’appartenenza al Movimento olimpico di qualsiasi forma di discriminazione verso un Paese o una persona, sia essa di natura razziale, religiosa, politica, di sesso o altro. E’, altresì, previsto che i Comitati Nazionali Olimpici si impegnano ad agire contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport. La disciplina UEFA ha tra i suoi obiettivi quello della promozione del giuoco del calcio in uno spirito di pace, comprensione, fair play, senza alcuna discriminazione in materia politica, di genere, di religione, di razza o di ogni altra ragione. In particolare, la UEFA definisce discriminazione l’insulto alla dignità umana della persona o del gruppo, effettuato, con qualsiasi mezzo, per ragioni riferibili alla razza, al colore della pelle, alla religione, alle origini etniche o per ogni altra ragione. Nella medesima direzione si muovono lo statuto FIFA, ove è vietata la discriminazione di un paese, di un individuo o di un gruppo di persone, il codice etico FIFA, che dispone che le persone alle quali si applica il testo – ovvero i funzionari, i giocatori, gli agenti organizzatori degli incontri e gli agenti dei giocatori – non possono offendere la dignità o l’integrità di un paese di una persona o di un gruppo di persone mediante parole o azioni di disprezzo, discriminanti o denigratorie, ed il codice disciplinare FIFA, nella cui ultima edizione, sono state inasprite le pene in caso di insulti e comportamenti discriminatori all’interno degli stadi. Anche il CONI, infine, codifica il principio di non discriminazione, laddove impone a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo l’obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, all’età, al sesso, alla religione, alle opinioni personali, anche politiche ed assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport. In tale contesto, dunque, emerge che anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo si è sentita l'esigenza di dare adeguata tutela alla dignità ed alla libertà di tutti e di ciascuno a prescindere dalla religione, dall’appartenenza etnica e territoriale, dal colore della pelle. Premesso quanto sopra sul piano dogmatico, e trasponendo le indicate coordinate normative ed ermeneutiche al caso in esame, questa Corte ritiene che l’espressione la “rivolta degli schiavi” integri gli estremi del comportamento discriminatorio, previsto e punito dall'art. 28 CGS, in quanto volta ad attribuire al destinatario dell’offesa una condizione di inferiorità, connotata da ostilità discriminatoria a sfondo razziale. Rilevato pertanto il contenuto discriminatorio e denigratorio della frase in questione, occorre passare allo scrutinio del reclamo, onde verificare, sul piano degli effetti, l’ascrivibilità della condotta contestata al sig. M.M. In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. ex multis, i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). Nella stessa direzione è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza federale secondo cui per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva «non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» (Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, registro decisioni n. 019/2020-2021). Questa Corte ha avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi che – come sopra detto - per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma è sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Così precisato, dunque, il criterio di valutazione del materiale probatorio applicabile al presente procedimento, il Collegio è chiamato a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere sussistenti a carico del sig. M. M., secondo lo standard probatorio indicato, le violazioni di cui agli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver avere utilizzato parole di contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza nei confronti del calciatore O. J. C.del Chievo Verona.
Decisione C.F.A. – Sezione Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 91/CFA del 6 Aprile 2021 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 108/TFN-SD 2020/2021 del 23 febbraio 2021
Impugnazione – istanza: Procura Federale/Sig. B.G.
Massima: Sussiste la competenza del Tribunale a giudicare in merito al deferimento del calciatore relativo alla violazione degli artt. 4, comma 1, e 37 del C.G.S., per avere, nel corso della gara Parma – Juventus all’80' minuto di gioco circa, rivolgendosi al compagno di squadra ….., pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema. Riferiva la Procura federale che la gara era stata diffusa in diretta dall'emittente DAZN ed era stata affidata al commento di due telecronisti e di altri collaboratori a bordo campo. Durante la stessa, intorno all'80° minuto (corrispondente al 35° minuto del secondo tempo), dopo un tiro in porta ad opera di un calciatore del Parma che sorvolava la traversa, il portiere,s ignor …, a giuoco fermo, mentre si accingeva a battere una rimessa dal fondo, aveva rivolto al compagno di squadra … alcune parole a voce alta che venivano però coperte dalla voce del commentatore che, avendo a sua volta sentito - in sottofondo - parlare il deferito, chiedeva, unitamente al collega, alla collaboratrice di bordo campo di riferire loro cosa avesse detto il portiere, ricevendone una risposta generica (veniva detto loro che il deferito aveva invitato i compagni a farsi vedere ed a non abbassare la tensione del gioco). La frase del signor B. non era percepita dagli ufficiali di gara né dal collaboratore della Procura federale, e non veniva dunque portata a conoscenza del Giudice Sportivo. Conseguentemente, la Procura federale, non si avvaleva della disposizione di cui all’art. 61, c. 3°, (in forza della quale può tramettere al Giudice Sportivo di Serie A, limitatamente a fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR, una riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara). La vicenda veniva però segnalata prima dal Corriere della Sera in data 20 dicembre 2020 e poi, il successivo 22, da altri due quotidiani (La Gazzetta dello Sport e Libero) che riferivano di come i microfoni posti a bordo campo avessero captato la predetta espressione blasfema rivolta dal B. al compagno di squadra Portanova. A seguito di tali notizie di stampa, la Procura federale apriva apposita inchiesta nel corso della quale acquisiva nel tempo vari video e, successivamente, procedeva all'audizione del signor B.. L’art. 61, 3° comma, CGS, individua una specifica ipotesi di competenza del Giudice sportivo, che viene ad integrare l’elenco di cui al successivo art. 65. Conseguentemente, nelle ipotesi previste dal citato art. 61, comma 3°, sussiste una competenza degli organi di giustizia sportiva, in deroga a quanto previsto dal citato art. 65, 1° comma, lett. b), anche su “fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro”. Ovviamente, come correttamente rilevato dalla difesa del signor B., la competenza del Giudice sportivo deve essere attivata nelle ipotesi e nel rispetto della tempistica dettagliatamente indicata nel citato art. 61, 3° comma. Pur tuttavia, una volta stabilita la sussistenza in tale ambito della competenza del Giudice sportivo, questa implica, necessariamente, la competenza residuale del Tribunale federale. Come è facile rilevare dalla lettura comparata dell’art. 65 e del successivo art. 79 (il cui testo riproduce pressocché pedissequamente quanto disposto dall'art. 25, c. 1°, CGS CONI), la competenza del Giudice sportivo è declinata in positivo, attraverso l’elencazione delle fattispecie sulle quali è chiamato a giudicare mentre quella del Tribunale federale è individuata in negativo. Quest’ultimo, infatti, si pronuncia su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo “in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo”. Pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale federale è sufficiente che la questione – purché rilevante per l’ordinamento sportivo – non sia stata fatta oggetto di un ricorso innanzi al Giudice sportivo. Ne deriva la natura residuale della competenza del Tribunale federale che emerge in tutti i casi in cui non sia stata azionata quella del Giudice sportivo. Nei medesimi sensi, si veda la decisione della Sezione I n. 29/2020-2021 di questa Corte federale d’Appello. Secondo tale ultima pronuncia, il nuovo Codice, all’art. 79 - con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente - introduce una norma “di sistema” (v. anche decisione di questa Corte federale, Sez. I, n. 51/2020-2021, secondo cui l’art. 79 CGS contiene una “disposizione generale e residuale”). Va da sé che la natura eccezionale di tale disposizione ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia. Peraltro, nel caso di specie è incontroverso che la percezione da parte del pubblico dei telespettatori delle parole pronunciate dal signor B. sia stata impedita dal sovrapporsi della telecronaca; parimenti incontroverso è che né gli ufficiali di gara né il collaboratore della Procura federale hanno avuto modo di percepire tali parole. Pertanto, il termine di cui al citato art. 61, 3° comma, CGS è spirato senza che la Procura federale potesse avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l’azione prevista dal citato articolo. Ne consegue, dunque, la legittimità del ricorso al Tribunale federale da parte della Procura, impossibilitata ad avvalersi della procedura straordinaria di cui all’art. 61, 3° comma, CGS. In ogni caso, l’utilizzo del rito ordinario non ha in alcun modo compromesso il diritto di difesa del deferito, che non solo può ricorrere (come nel caso di specie è avvenuto) alla Corte federale di appello ma che, ove ne sussistano i presupposti, può sollecitare l'emissione di provvedimenti cautelari collegiali a fronte di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della decisione impugnata ovvero chiedere l'emissione di provvedimenti cautelari monocratici in caso di estrema gravità ed urgenza, conformemente a quanto disposto dagli artt. 107 e 108 CGS.
Decisione C.F.A. – Sezione Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 91/CFA del 6 Aprile 2021 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 108/TFN-SD 2020/2021 del 23 febbraio 2021
Impugnazione – istanza: Procura Federale/Sig. B.G.
Massima: Accolto il ricorso della procura federale e per l’effetto inflitta la squalifica per 1 giornata di gara calciatore, in luogo dell’ammenda comminata dal Tribunale, responsabile della violazione degli artt. 4, comma 1, e 37 del C.G.S., per avere, nel corso della gara Parma – Juventus all’80' minuto di gioco circa, rivolgendosi al compagno di squadra ….., pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema…Al riguardo occorre premettere che – per quanto qui rileva – la disposizione di cui all’art. 37 appena citato prevede che “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta […] ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata.”. Orbene la decisione del Tribunale federale non appare condivisibile per un duplice ordine di motivi. Difatti, nella presente fattispecie, il Tribunale non ha operato un’attenuazione della sanzione bensì ha proceduto ad un conversione di una sanzione interdittiva (quale quella della squalifica) in una sanzione pecuniaria, in assenza, all’interno del CGS, di qualsiasi previsione in tal senso. Né, d’altro canto, può ritenersi consentita un’applicazione analogica del disposto dell’art. 135 c.p. (riguardante il “Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive”), attesa l’assenza, nel caso di specie, dei necessari presupposti (vuoto normativo e identità tra la fattispecie concreta e quella disciplinata analogicamente). In altri termini, il Tribunale ha proceduto a applicare una sanzione diversa da quella prevista dalla norma che disciplina l’illecito de quo (art. 37 CGS) in deroga al principio generale della tassatività delle sanzioni, applicabile evidentemente anche nell’ordinamento sportivo. Ne consegue che, come correttamente evidenziato dalla Procura federale, il detto illecito non può che essere sanzionato con l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 37 CGS, non essendo consentito al giudice – alla luce della chiara portata della lettera della disposizione in esame - di mutare la natura della sanzione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 152/TFN - SD del 25 Maggio 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3906/1133pf19-20/GC/gb del 25.9.2020 nei confronti della società Juve Stabia Spa - Reg. Prot. 24/TFN-SD
Massima: Sanzionata con l’ammenda di € 7.500,00 la società per aver il proprio collaboratore tecnico in violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, colpito, in data 10 luglio 2020, negli spogliatoi dello Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, ove si svolgeva la gara Juve Stabia – Virtus Entella, con un pugno al volto, il calciatore della Virtus Entella, C. M., provocandogli un “Ematoma sottogaleale extracranico frontale sinistro senza evidenti linee di frattura della teca sottostante” (come refertato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lavagna - Genova), dopo aver spinto di lato il Dirigente della P.S. (per tale motivo è stato denunziato per “resistenza a Pubblico Ufficiale”) ;
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 150/TFN - SD del 25 Maggio 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3875/1159pf19-20/GC/blp del 28.9.2020 nei confronti della società SS Lazio Spa - Reg. Prot. 22/TFN-SD
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, sanzionata con l’ammenda di € 500,00 la società per il comportamento ascritto al proprio fisioterapista che al termine dell’incontro Napoli – Lazio del 1° agosto 2020, valido per il Campionato Serie A di quella Stagione sportiva, rivolgeva all’allenatore della squadra antagonista una espressione offensiva, ritenuta di spessore denigratorio.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 149/TFN - SD del 18 Maggio 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 11011/495 pf20-21/GC/gb del 16.4.2021 nei confronti del sig. S.C. - Reg. Prot. 126/TFN-SD
Massima: Squalifica per 10 giornate al calciatore, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere, durante la partita …, utilizzato parole di contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza nei confronti del calciatore …, tesserato della Sambenedettese, proferendo le seguenti parole “nero di merda”….Il quadro emerso dall’indagine, quindi, consolida la prova del fatto contestato, nel senso che, a prescindere dalla condotta tenuta dal direttore di gara (il quale avrebbe risposto al calciatore offeso “non inventarti le cose” ed anche alla fine della partita avrebbe tenuto una condotta liquidatoria dell’accaduto), occorre considerare che è proprio la consonanza delle versioni ad aver determinato l’avvio dell’azione disciplinare, regolato dall’art. 118 del codice di giustizia sportiva, ove si prevede che “il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati quanto non sussistono i presupposti per l’archiviazione”. La definitezza del quadro delle dichiarazioni assunte in sede di audizione, perciò, ha precluso che la Procura federale disponesse l’archiviazione ai sensi dell’art. 122 del codice di giustizia sportiva, con la conseguenza del disposto deferimento ai sensi del successivo art. 125. Dunque, nella specie non rileva soltanto l’intrinseca gravità della frase razzista, ma le prove oggettive – indotte da elementi indiziari di tenore chiaro, preciso e concordante – raccolte dalla Procura. A tal proposito, la giurisprudenza ha enucleato i principi che regolano la prova indiziaria, sottolineando “che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e, quindi, non consistere in mere ipotesi o congetture ovvero in giudizi di verosimiglianza (Sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993; Sez. 2, n. 43923 del 28/10/2009)” (cfr. Corte di Cassazione, 17 giugno 2019, n. 26604). Nella specie, la soglia minima è stata raggiunta. Le testimonianze a carico del deferito, quindi, depongono per il consolidamento di una condotta discriminatoria sufficientemente accertata. In conclusione, il deferimento va accolto.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 147/TFN - SD del 11 Maggio 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 11108/615 pf20-21/GC/gb del 20 aprile 2021 nei confronti dei sig.ri D.Z.D.M. e O.B. - Reg. Prot. 127/TFN-SD
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS applicata l’ammenda di € 670,00 al calciatore per la violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 37 del CGS, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere, nel corso della gara Giana Erminio - Lucchese del 17 marzo 2021, al ventiseiesimo minuto del primo tempo, all’altezza del centro campo, pronunciato la seguente espressione blasfema “Porco …”. Medesima ammenda alla’llenatore responsabile della medesima espressione blasfema.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 117/TFN - SD del 08 Marzo 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 8862/448pf20-21/GC/blp del 8.2.2021 nei confronti del sig. M.M. - Reg. Prot. 108/TFN-SD
Massima: Il calciatore viene prosciolto per mancanza di prove dalla violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del codice di giustizia sportiva, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, segnatamente «per avere, alla fine del primo tempo della gara … a seguito di un’azione di gioco e di un diverbio verbale, utilizzato parole di contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza nei confronti del calciatore … del Chievo Verona, proferendo le seguenti parole “la rivolta degli schiavi”»…L’art. 28 conferma l’avvenuto recupero di una tradizione giuridica di antica matrice, quella, cioè, propugnata dalla dottrina penalistica che ha individuato nella dignità umana il bene giuridico protetto; non è affatto sorprendente, pertanto, che anche alla disciplina delle competizioni calcistiche il legislatore abbia voluto imprimere un regime di doppia tutela, vale a dire: a) in funzione preventiva, prevedendosi al comma 6 che prima dell’inizio della gara la società ospitante avverta il pubblico “delle sanzioni previste a carico della stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere da parte dei sostenitori”, costituite dall’ammenda ai sensi dell’art. 8, comma 1 del codice di giustizia sportiva; b) in funzione repressiva di comportamenti che, in quanto discriminatori, determinino una compromissione della personalità dell’uomo come singolo e come soggetto di comunità, in entrambi i casi ledendosi un patrimonio di valori fondamentali per motivi di “razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale” o – alla stregua di una valutazione, certo più sofisticata ma, comunque, pienamente equiparata sul piano delle conseguenze sanzionatorie – per condotte che siano in grado di concorrere al dilagare di una cultura contraria al bene protetto sotto forma di “propaganda ideologica”. Passando all’analisi delle condotte descritte dall’art. 28, il legislatore ha posto le definizioni di “offesa, denigrazione o insulto”. Il riferimento all’offesa presenta caratteri peculiari e, dunque, di estremo interesse in relazione alla considerazione della sua rilevanza oggettiva; si vuol dire, cioè, che l’art. 28 ha inteso concepire in termini di assolutezza l’idoneità discriminatoria del comportamento ai fini della configurazione dell’illecito, disancorandone l’entità dalla percezione soggettiva che, necessariamente o meno, possa averne avuto la persona o il gruppo leso dalla condotta. Piuttosto, è sufficiente ad integrare l’illecito la manifesta sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie descritta nella norma e, sulla base di un nesso causale, la verificazione dell’effetto discriminatorio prodottosi direttamente o indirettamente, quindi anche sfuggendo dalla sfera intenzionale o di controllo del soggetto o del gruppo agente. Il richiamo alla denigrazione è, invece, da collegare alla lesione della reputazione, dell’onore e del decoro del soggetto passivo del comportamento discriminatorio, ma, anche in questo caso, in una prospettiva oggettivizzata, vale a dire non secondo uno stato emotivo o un sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore: sicché deve verificarsi se l’aggressione al bene protetto sia stata rivolta al senso di dignità che un singolo o una comunità ha consolidato nell’opinione comune. Da ultimo, il riferimento all’insulto allude alle modalità di espressione dell’azione discriminatoria, venendo in rilievo, a tal riguardo, l’uso di espressioni ingiuriose (anche nella forma dell’antifrasi) o il porre in essere atti di spregio volgare, come ad esempio nel caso di “cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”, come è possibile ricavare – sia pure in via di interpretazione implicita – dalla formulazione espressa al comma 4. Dall’esame della disciplina trasfusa nell’art. 28 si evince, allora, che oltre alla necessaria esistenza di una condotta materiale qualificata e tipica sia, altresì, necessaria l’oggettivizzazione data da una percezione certa e diffusa dell’espressione discriminatoria. Sotto tale aspetto, l’attività di indagine che ha condotto al deferimento evidenzia profili di evidente insufficienza probatoria. Anzitutto, nessuno degli ufficiali di gara ha percepito la frase contestata e nessuna percezione vi è stata da parte del collaboratore della Procura federale. Di contro, gli unici elementi oggetto di reale valutazione sono le dichiarazioni – di opposto tenore – rilasciate, in esito ad apposita audizione, da calciatori e dirigenti del Chievo Verona (in particolare, come si legge nell’atto di deferimento, dei signori …), da un lato, e dal deferito sig. M., dall’altro. L’esistenza di un contrasto di versioni, tale da ingenerare notevole incertezza sull’effettiva commissione, o meno, dell’illecito oggetto del presente giudizio, ha determinato l’avvio dell’azione disciplinare, regolato dall’art. 118 del codice di giustizia sportiva, ove si prevede che “il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati quanto non sussistono i presupposti per l’archiviazione”. Questa permanente incertezza ha pure, con ogni evidenza, precluso che la Procura federale disponesse l’archiviazione ai sensi dell’art. 122 del codice di giustizia sportiva, con la conseguenza del disposto deferimento ai sensi del successivo art. 125.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 108/TFN - SD del 23 Febbraio 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 8426 /446pf20-21/GC/blp del 26.01.2021 nei confronti del sig. G.B. - Reg. Prot. 103/TFN-SD
Massima: A seguito di deferimento il calciatore è sanzionato ex art. 4, comma 1, ed art. 37 del CGS con l’ammenda di € 5.000,00 per la bestemmia pronunciata durante la gara anche se la stessa non è stata ascoltata dai direttori di gara, né dalla procura federale, bensì solo durante la telecronaca dell’incontro ed il fatto che non sia stata udita dai telespettatori rappresenta un attenuante.
Massima: E’ ammissibile il deferimento al TFN per la bestemmia pronunciata dal calciatore durante la gara anche se la stessa non è stata ascoltata dai direttori di gara, né dalla procura federale, bensì solo durante la telecronaca dell’incontro…L'eccezione preliminare di inammissibilità del deferimento per violazione dell'art. 61, c. 3°, CGS è infondata. Con la stessa il deferito si duole che il Procuratore Federale ha giustificato la mancata attivazione della corretta procedura di cui al citato articolo 61, in quanto durante la telecronaca in diretta sull'emittente DAZN l'espressione blasfema non era risultata udibile al controllo della prova televisiva in quanto coperta dalla voce dei telecronisti. Però tale impossibilità ad inviare la segnalazione nei termini al Giudice Sportivo non sussisterebbe, essendo smentita proprio dalla delega di indagini conferita dal Procuratore Federale in data 22.12.2020, avvenuta fuori dai limiti temporali, definiti perentori, di cui all'art. 61 citato che disciplinerebbe i casi in cui la Procura Federale può sostituirsi all'arbitro, ricorrendo alla prova televisiva. In conclusione "il Giudice Sportivo non ha affatto assunto decisione alcuna sull'episodio, e tale decisione non può essere superata con l'apertura di autonomo procedimento al di fuori delle regole", anche perché così operando il tesserato verrebbe privato di fatto di un grado del giudizio, poiché per le sanzioni di competenza del Giudice Sportivo è previsto il reclamo alla Corte Sportiva di Appello, anche in via d'urgenza ex art. 74 CGS, per porre rimedio all'immediata esecutività delle sanzioni, rendendo diversamente inutili e prive di interesse le impugnazioni. Per quanto attiene alla prima argomentazione, la tesi difensiva è quella per la quale qualora la Procura Federale non provveda all'inoltro della prova televisiva al Giudice Sportivo entro le ore 16 del giorno feriale seguente alla gara ai sensi dell'art. 61, c. 3°, CGS per gli eventi qualificabili come condotta violenta, gravemente antisportiva e l'uso di espressioni blasfeme non visti dall'arbitro o dal Var, e quindi rimaste non sanzionate sul terreno di giuoco, si verificherebbe una sorta di decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare, lasciando trasparire la sussistenza di una sorta di competenza esclusiva in capo al Giudice Sportivo per i fatti ed i comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Senonché la tesi non è condivisibile sia perché l'art. 61, c. 3°, CGS non accenna ad alcun termine perentorio né alla decadenza dell'azione disciplinare nel caso di mancato rispetto della procedura disciplinata (fra l'altro riservata ai soli tesserati e limitata alle sole tre fattispecie disciplinate, con esclusione di altri fatti e comportamenti di rilevanza disciplinare commessi, ad esempio, da non tesserati), sia perché l'opinione in commento finirebbe potenzialmente per determinare una sfera di non punibilità di eventi disciplinarmente rilevanti solo perché sfuggiti al controllo dell'arbitro e del Var o perché non coperti da una ripresa televisiva che offra piena garanzia tecnica e documentale (oppure, come accaduto nella fattispecie, in quanto l'espressione blasfema è coperta dalla voce del telecronista). Diversamente opinando l'esercizio dell'azione disciplinare rischierebbe di essere determinata dal caso, finendo per discriminare i tesserati pur responsabili dei medesimi atti e comportamenti, qualificati da particolare dispregio delle regole del giuoco, quali condotte violente, gravemente antisportive espressioni blasfeme a seconda che risulti o meno attivata o attivabile la cui punibilità la procedura di cui all'art. 61 CGS. In realtà, qualora non sia possibile o comunque non venga dato corso alla suddetta procedura, dettata da evidenti e comprensibili esigenze di celerità delle decisioni del Giudice Sportivo, anche in relazione al susseguirsi delle gare, deve trovare applicazione, come sostenuto dalla Procura deferente, il disposto di cui all'art. 79, c. 1°, CGS, il cui contenuto letterale è peraltro identico all'art. 25, c. 1°, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in forza del quale "il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi nazionali o territoriali". Si tratta all'evidenza di una norma residuale, attributiva di una generale competenza, destinata ad eliminare spazi di potenziale non punibilità, che incontra quale unico limite logico quello del ne bis in idem, non potendo applicarsi laddove tali fatti e comportamenti siano già stati esaminati dai Giudici Sportivi. In altri termini, tale norma costituisce una sorta di norma di chiusura dell’ordinamento sportivo, finalizzato comunque a far sì che comportamenti intesi in senso lato antisportivi possano rimanere impuniti. Per la seconda argomentazione, sulla presunta perdita di un grado del giudizio nel caso il reclamo fosse di competenza della Corte Federale di Appello e non della Corte Sportiva d'Appello, se ne rileva l'infondatezza. Ed invero anche nei confronti delle decisioni assunte da codesto Tribunale Federale in sede di reclamo avanti la Corte Federale di Appello è possibile sollecitare l'emissione di provvedimenti cautelari collegiali a fronte di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della decisione impugnata così come è possibile ottenere l'emissione di provvedimenti cautelari monocratici in caso di estrema gravità ed urgenza, come espressamente disciplinato dagli artt. 107 e 108 CGS. Non si ravvede pertanto alcuna compressione delle tutele giurisdizionali del deferito né in ordine ai gradi del giudizio né in ordine alle misure cautelari astrattamente applicabili.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 058 CFA del 21 Dicembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale, Sez. Disciplinare, presso il Comitato Regionale della Campania, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 18 del 23.10.2020
Impugnazione – istanza: Sant’agnello Promotion-Procura Federale Interregionale
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha, a seguito di deferimento, sanzionato la società con l’ammenda di € 100,00 in quanto oggettivamente responsabile della condotta gravemente scorretta tenuta da uno dei suoi tesserati presente in campo (non individuato ma riconducibile ad essa) che ha, apostrofato il giocatore, appartenente alla squadra avversaria, con l’epiteto “negro di merda!”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 29/TFN del 27.10.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3906/1133pf19-20/GC/gb del 25.09.2020 nei confronti dei sig.ri D.I.P., C.M. e delle Società Juve Stabia Spa e Virtus Entella Srl - Reg. Prot. n. 24/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127, comma 1 CGS – FIGC il collaboratore tecnico è sanzionato con mesi 6 di squalifica per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, per aver colpito, in data 10 luglio 2020, negli spogliatoi dello Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, ove si svolgeva la gara Juve Stabia – Virtus Entella, con un pugno al volto, il calciatore della Virtus Entella, Coppolaro Mauro, provocandogli un “Ematoma sottogaleale extracranico frontale sinistro senza evidenti linee di frattura della teca sottostante” (come refertato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lavagna - Genova), dopo aver spinto di lato il Dirigente della P.S. (per tale motivo è stato denunziato per “resistenza a Pubblico Ufficiale”); Con il patteggiamento ex art. 127, comma 1 CGS – FIGC il calciatore è sanzionato con 1 giornata di squalifica per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, per aver colpito al petto con due pugni, senza provocare danni fisici, il sig. …, vice delegato alla sicurezza della Juve Stabia, in data 10 luglio 2020, negli spogliatoi dello Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, ove si svolgeva la gara Juve Stabia – Virtus Entella, subito dopo essere stato colpito dal sig. D’Inverno, e per aver sferrato alcuni cazzotti alle porte degli spogliatoi provocando lievi danni alla struttura. Con il patteggiamento la società è sanzionata con l’ammenda di € 1.400,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 26/TFN del 22.10.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3875/1159 pf 19-20/GC/blp del 28.09.2020 nei confronti del sig. M.M.A. e della società SS Lazio Spa - Reg. Prot. n. 22/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127, comma 1 CGS – FIGC il fisioterapista è sanzionato con 40 giorni di squalifica per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere utilizzato parole di contenuto denigratorio dell’origine territoriale dell’allenatore calabrese del SSC Napoli Calcio, sig. …, al termine dell’incontro Napoli – Lazio del 1 agosto 2020, profferendo le seguenti parole “terrone di merda”. Alla società che ha patteggiato € 2.000,00 di ammenda
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 006 CFA del 9 Settembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale del Lazio, pubblicata con C.U. n. 25 del 6/8/2020;
Impugnazione – istanza: Procuratore Federale Interregionale/A.S.D. Atletico 2000/calc. N.F..
Massima: Ridotta a 10 giornate di gara la squalifica al calciatore per la violazione degli artt. art. 4 co. 1 e 28 co.1 e 2 del C.G.S. ma esclusa l’aggravante di cui all’art. 14 co. 1 lett. n) stesso codice che prevede un aggravamento della sanzione per “ aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica” per aver al termine della gara tenuto un comportamento gravemente antisportivo e discriminatorio nei confronti di un tesserato (calciatore) della squadra ospite più̀ precisamente per aver, al termine dell’anzidetta gara e nel mentre le squadre si accingevano a fare rientro negli spogliatoi, rivolto ad alta voce (così da renderla udibile nitidamente a quanti nelle vicinanze) all’indirizzo del calciatore (di colore) la seguente frase: “negro di merda mangia banane”. € 1.000,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva. Si tratta non di circostanze apprese de relato ma di frasi percepite in maniera diretta e personale da ciascuno dei predetti: il che attribuisce al ricordo ed alla successiva propalazione un tasso elevato di credibilità, non su una circostanza marginale, ma sul punto centrale della vicenda. Opinare diversamente significa ipotizzare un comportamento calunniatorio, frutto di un accordo, che certamente nella vicenda è escluso perché da subito e cioè nei momenti successivi al comportamento tenuto dal N., il F. ed i suoi compagni, che avevano percepito l’insulto ed avevano accennato ad una reazione, ne avevano riferito ai dirigenti della società che avevano immediatamente protestato e fatto presente la questione sia all’arbitro che ai dirigenti A.S.D. Atletico 2000. In tal senso convergono in maniera univoca le dichiarazioni contenute nei verbali delle audizioni ..E’ vero che l’arbitro ha ritenuto di non darne conto nel referto ma solo perché non aveva percepito direttamente le frasi discriminatorie e contrariamente a quel che aveva riferito il F. non stava con questi parlando all’uscita del campo quando era stato insultato ed è anche vero che sussistono le contraddizioni rilevate in prime cure e sulle quali si è anche soffermata la difesa dei deferiti, che sulla base di questi elementi, è pervenuta alla conclusione che i fatti non si sono verificati.
Massima: L’aggravante è esclusa perché si tratta all’evidenza di una mera duplicazione di una identica condotta. L’art. 28 del CGS dispone al comma 1): “Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori” che si sovrappone perfettamente a quella descritta nell’aggravante di cui al comma 1, lett. n), dell’art 14 CGS con l’effetto che di quest’ultima nel caso concreto non si possa e non si debba tener conto secondo il noto broccardo “ne bis in idem”.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 003 CFA del 4 Settembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale del Lazio pubblicata con C.U. n. 25 del 6/8/2020;
Impugnazione – istanza: Procuratore Federale e Procuratore Federale Aggiunto/A.S.D. Real Ciampino CA5
Massima: Su ricorso della Procura Federale viene riformata la decisione del TFNT - che aveva prosciolto la società sul presupposto che il comportamento disciplinarmente rilevante tenuto dal proprio presidente in tribuna rispendesse ad esigenze – e per l’effetto inflitta l‘ammenda di € 200,00 La responsabilità oggettiva, così come disciplinata dal vigente Codice di Giustizia Sportiva all’art. 6) comma 2 del CGS, stabilisce che “la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2”. La disposizione dell’art. 6 comma e CGS non permette margini di interpretazioni; è una disposizione precettiva e vale per ogni violazione commessa dai soggetti che rappresentano o appartengono a società affiliate alla FIGC. L’unica scriminante per la non applicabilità è prevista dall’art. 7) del CGS il quale stabilisce che “al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto”. Ma nella specie è evidente che nessuna scriminante possa essere invocata concernendo questa l’adozione di un modello organizzativo da parte della società e non le caratteristiche della condotta posta in essere dal tesserato. E’ pacifico che la responsabilità oggettiva della società cui appartiene il tesserato discende – una volta provata la riferibilità della condotta illecita al tesserato - dal rapporto di tesseramento. La responsabilità oggettiva disciplinata dall’art. 6 comma 2 del CGS ha come unico presupposto l’elemento di connessione tra la condotta illecita e la società, e cioè il rapporto di tesseramento. L’Istituto della responsabilità oggettiva risponde all’ esigenza di tutela dei terzi e la ratio è quella di indurre le società sportive a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l’accadimento di certi fatti. E’ in altri termini manifestazione peculiare ed insopprimibile dell’ordinamento sportivo e ne rappresenta un architrave giacché l’impiego nell’ordinamento sportivo del modello della responsabilità oggettiva addebitabile - pur in difetto del criterio di collegamento rappresentato dal dolo e dalla colpa o di quello connesso alla concreta (i.e. processuale) possibilità di perseguire e/o punire il suo autore materiale - è volto ad assicurare la salvaguardia delle finalità istituzionali dello sport e contestualmente impedire che determinati eventi rimangano, quantomeno sotto il profilo disciplinare, privi di conseguenza. Pertanto, vista l’incontestabilità dei fatti ed attesa l’impossibilità di una diversa interpretazione delle norme, confortata da una conforme e consolidata giurisprudenza che questo Collegio condivide (Cfr , da ultimo, CFA – Sezioni Unite in C.U. n. 122/CFA - 2018/2019- e, prima, ex multis CAF C.U. N. 10/C - Riunione del 23 Settembre 2004 - Figc c. Grosseto ; lodo Atalanta Bergamasca c. FIGC, 26 Marzo 2012 ed altre anche citate in reclamo), ne discende che la società risponde disciplinarmente indipendentemente dalla colpa o dal dolo, poiché si tratta per le società di una responsabilità senza colpevolezza ed imputata per fatto altrui. In tal senso l’infrazione disciplinare posta in essere dal F. si riverbera sulla società di tesseramento e cioè la ADS Real Ciampino Calcio a 5, a nulla valendo la circostanza che nell’occasione si fosse presentato falsamente come rappresentante della Futsal Lazio Accademy, la cui eventuale ed ulteriore responsabilità è comunque fuori del perimetro delle valutazioni di questo Collegio.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 170/TFN del 30.07.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 500/629 pf 19-20/GC/am del 09.07.2020 nei confronti dei sig.ri G.S., F. G. e della società ASD Città di Acireale 1946 - Reg. Prot. n. 197/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS il presidente è sanzionato con mesi 6 e giorni 20 di inibizione poiché, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ex art.4, comma 1, nonché dell’art. 25, commi 1 e 2, CGS, in occasione della gara, Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D – Girone I, FC Messina – ASD Città di Acireale 1946 del 27.10.19: non ponendo in essere le dovute verifiche e non effettuando adeguati controlli preventivi consentiva, in violazione della normativa statale [DM 13-8-2019 - Modifica del decreto 8 Agosto 2007 recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi»], richiamata nelle indicazioni del Tavolo Tecnico, tenutosi presso la Questura di Messina in data 21-10-2019, nonché dall’ordinanza del Prefetto di Messina prot.107551/ 2019/Area I del 24-10-2019, che 24 individui, di cui tre già sottoposti a provvedimento DASPO e cinque minori (pertanto privi dei requisiti stabiliti dal DM cit.), venissero accreditati dalla Soc. ASD Citta di Acireale 1946 come “steward volontari” e che i medesimi omettessero di svolgere in toto i compiti loro assegnati; infatti, detti soggetti non si presentavano anticipatamente allo stadio per poter svolgere il loro servizio, giungendo invece con la tifoseria ospite, in occasione delle “operazioni di filtraggio” non ottemperavano alle disposizioni loro impartite dalle Autorità preposte e, una volta effettuato l’accesso all’impianto sportivo, si liberavano delle casacche con la scritta steward, unendosi alla tifoseria acese (violazione art.25 comma 2 GCS); consentiva agli “steward volontari” l’accesso gratuito allo stadio, contribuendo, con tale utilità, al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati della tifoseria acese, in quanto veniva permesso 1) che soggetti appartenenti ai gruppi ultras (tra cui gli ultras del “Rione S. Giovanni” e “Passione e Mentalità”), tra cui tre persone già sottoposte a provvedimento DASPO e cinque minori, potessero entrare gratuitamente nello Stadio di Messina, indossando la maglietta degli steward e poi 2) che due dei detti “stewards” (C.S., sottoposto a DASPO; e D’A. S.,), una volta entrati allo stadio, potessero assumere ruoli di leader della tifoseria ospite (anche usando il megafono del capo ultras per impartire disposizioni all’intera tifoseria), mentre i restanti (dei 24 stewards), molti dei quali indossavano maglie con effigi dei gruppi ultras, si potessero unire a detti gruppi durante lo svolgimento della gara per intonare cori insieme al resto della tifoseria e/o guardare la partita (violazione art.25, comma 1, GCS). Per le quasi medesime condotte il direttore generale è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e giorni 20, mentre la società con l’ammenda di € 4.000,00
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 093 CFA del 22 Luglio 2020
Decisione Impugnata: decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare n. 127/TFN-SD 2019/2020 assunta nella seduta del 12.06.2020
Impugnazione Istanza: Sig. L.S.M./Sig. S.C./ Sig. B.S.L./Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha irrogato ai calciatori la sanzione di giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali, per violazione delle norme di comportamento e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS. perché … recandosi a fine partita presso la curva nord occupata dagli ultras che esponevano lo striscione “diffidati nessuna resa” e partecipando, più o meno attivamente e con le braccia alzate, al coro “onoriamo i diffidati”, accompagnato dal battito delle mani, hanno approvato consapevolmente e manifestamente il comportamento di soggetti diffidati dall’Autorità Pubblica e così preso posizione contro quest’ultima..
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 138/TFN del 18.06.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 11437/663pf19-20/GC/am del 03.03.2020 a carico del sig. G.L. e della società Reggina 1914 Srl - Reg. Prot. n. 155/TFN-SD)
Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 45 per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, durante il corso della gara Reggina 1914 Srl - Catanzaro 1929 Srl (disputata in data 12.10.19 e valevole per il campionato Lega Pro, Gir. C s.s. 2019/2020) dalla tribuna dell’impianto sportivo “Oreste Granillo” in Reggio Calabria e dopo l’avvenuta segnatura di una rete da parte della propria squadra, mostrato all’indirizzo dei dirigenti e della tifoseria della squadra ospite (reiterando, peraltro, poi il gesto anche all’ingresso della sala stampa dopo il termine della gara) una maglietta color amaranto dallo stesso indossata avente sovraimpressa una frase dialettale dal contenuto offensivo rivolta nei confronti della squadra avversaria, quale segnatamente.” Lavati i piedi e và a curcarti” (ossia: Lavati i piedi e vai a coricarti). La società che, invece, ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 2.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 127/TFN del 17.06.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimenti nn. 10866/379 pf 19-20/GC/am del 21.02.2020 e 11483/379 pf 19-20 GC/am del 03.03.2020 a carico del Sig. R.F., della società SSD arl Calcio Foggia 1920 + altri - Reg. Prot. nn. 153-156/TFN-SD)
Massima: I calciatori che non hanno patteggiato sono sanzionati con 5 giornate di gara per la violazione delle norme di comportamento e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS perché, al termine della gara del 16.10.2019 disputata contro la Turris, valevole per la Coppa Italia di Serie D, di loro spontanea volontà si recavano sotto la curva dei propri tifosi e, dinanzi allo striscione esibito dagli ultras curva nord recante la scritta <diffidati nessuna resa>, scandivano con il battito delle mani ed intonavano il coro <onoriamo i diffidati>, così manifestando la loro solidarietà per i tifosi nei cui confronti erano stati adottati provvedimenti di Daspo…Le immagini video dell’episodio contestato ai deferiti, in uno alle dichiarazioni dagli stessi rese agli organi inquirenti, tutte versate in atti e non oggetto di contestazione, confermano i fatti loro contestati, come dettagliatamente descritti nell’atto di deferimento e consentono di ritenere provati con sufficiente certezza i comportamenti ascritti ai deferiti….Tanto, però, senza addurre alcuna motivazione e/o esimente di sorta, onde non si vede in forza di quale circostanza e/o norma regolamentare si possa accedere a tale immotivata richiesta o, a tutto voler concedere, differenziare la misura della sanzione rispetto agli altri deferiti. Vi è, infatti, che i comportamenti loro ascritti, con i quali i deferiti, senza alcuna coercizione esterna, hanno inusitatamente approvato il comportamento di soggetti diffidati dall’Autorità Pubblica, di fatto prendendo posizione contro quest’ultima e ponendosi in netta antitesi ai principi regolatori dello sport in generale, configurano una chiara fattispecie di violazione delle norme di comportamento e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS. Per tali fatti tutti gli altri deferiti , presidente, dirigente, calciatori e società sono sanzionati
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 066 del 3 Giugno 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. Comitato Regionale Sicilia pubblicata con C.U. n. 244 del 14 Gennaio 2020
Impugnazione Istanza: Sig. B.V./Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato l’allenatore per essersi reso responsabile di atti di violenza nei confronti di alcuni calciatori minorenni della squadra avversaria in occasione di una rissa scoppiata nel corso della gara del campionato regionale under 16
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 37/CFA DEL 18/05/2020 motivi con riferimento al COM. UFF. N. 006/CFA del 11.07.2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 55 del 6.6.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. P.N. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ MONTE URPINU ARSENAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 11, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10017/421 PFI 18-19 MS/VDB DEL 14.3.2019
Massima: Confermata la squalifica per 10 giornate al calciatore , riconosciuto responsabile, a seguito del deferimento del Procuratore Federale della violazione dell’art. 11,commi 1 e 2, C.G.S., in particolare per avere il calciatore stesso …posto in essere una condotta comportante offesa, denigrazione ed insulto per motivi di razza e di colore, nei confronti del giocatore avversario … in occasione della gara del campionato regionale di seconda categoria della Sardegna disputata dalla squadra di appartenenza con la PGS Club San Paolo il 28 Ottobre 2018, e segnatamente per aver formulato nei confronti del calciatore avversario la frase testuale “muoviti negro”.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 37/CFA DEL 18/05/2020 motivi con riferimento al COM. UFF. N. 006/CFA del 11.07.2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pordenone Com. Uff. n. 59 del 29.3.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALC. C.G. SEGUITO GARA ASD VIGONOVO/USD GRAVIS DEL 3.3.2019 – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Massima: Su ricorso del presidente federale ex art. 37 del 37 comma 1 lett. C) C.G.S., ridetermina la sanzione della squalifica a tutto il 31.12.2019 al calciatore in quanto il comportamento non solo è stato irriguardoso ed ingiurioso ma ha assunto un tale livello di violenza verbale e fisica nei confronti del direttore di gara, tanto da provocare l’intervento di altri calciatori per impedire atti violenti del … nei confronti del direttore di gara.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 063CFA del 9 Marzo 2020
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 34 TFT del 24.01.2020
Impugnazione Istanza: A.S.D. BOYS CAIVANESE - SIG. D.M.G..
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha inflitto al Presidente la sanzione della inibizione di sei mesi per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1 anche in relazione all’art. 4, comma 4 del previgente CGS (ora trasfusi negli artt. 4, comma 1 e 6, comma 4 CGS), nonchè nell’art. 62 delle NOIF, per aver a) omesso di adottare quale legale rappresentante della società ospitante ogni doverosa e opportuna iniziativa atta a garantire l’ordine pubblico; b) consentito o comunque non impedito che uno spettatore entrasse in campo e raggiungesse l’arbitro nello spogliatoio; c) permesso o comunque non evitato che il dirigente accompagnatore entrasse, al termine della gara nel recinto di giuoco nonostante fosse stato attinto da un provvedimento di espulsione; d) lasciato l’impianto sportivo prima del direttore di gara, senza curarsi di tutelarne la sicurezza e l’incolumità. Confermata alla società l’ammenda di euro 500,00 per responsabilità diretta ed oggettiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 92/TFN del 22.1.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7876/1350 pf18-19 GC/LDF/jg del 19.12.2019 a carico del sig. S.N.P. e della società ACR Messina SSDARL - Reg. Prot. 118/TFN-SD) 22 gennaio 2020
Massima: Per mancanza di prove, prosciolto il Presidente dalla contestata violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS previgente, ovvero dei principi di lealtà, probità e correttezza, in quanto in occasione di una riunione alla quale partecipavano allenatore, staff tecnico, dirigenti, calciatori e lo stesso Presidente della predetta società, tenutasi all’interno degli spogliatoi dello Stadio Franco Scoglio di Messina in data 9.4.2019 alle ore 15.00 circa, dopo una gara persa in campionato la domenica precedente, proferiva, con tono perentorio, nei confronti dell’allenatore B.O., insulti generici e frasi dal contenuto offensivo ed irriguardoso divulgandone poi l’esonero per motivi disciplinari, lo stesso giorno, tramite la stampa e i social network.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 33/CFA DEL 16/01/2020 motivi con riferimento al COM. UFF. N. 081/CFA del 21.03.2019
Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano Com. Uff. n. 26 del 29.11.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI CALCIATORI M.H., A.G., R.M., D.B., S.K., H.S.R., NONCHÉ L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. BERTOLDI MAURO E DELLA SOCIETÀ BOLZANOPIANI, SEGUITO GARA CHIUSA/BOLZANOPIANI DEL 13.10.2018 – CAMPIONATO JUNIORES U19
Massima: Accolto il ricorso straordinario, ex art. 37 C.G.S. del presidente federale e per l’effetto annullata la decisione di proscioglimento della CSA e ripristinando la decisione del Giudice Sportivo per i fatti accaduti durante la gara del campionato juniores u19…Non solo, è condivisibile l’affermazione effettuata dal Presidente nell’attuale ricorso laddove afferma che le stesse condotte non sono sfociate in comportamenti più violenti per il solo intervento del Direttore di Gara, che ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto Federale è chiamato a garantire “la regolarità tecnica e sportiva delle gare, la osservanza delle regole di gioco del calcio in conformità ai principi stabiliti dallo statuto del Coni e dalle norme federali”…La pronuncia … è meritevole di annullamento proprio perché contraddetta dalla documentazione versata in atti e rimasta totalmente confermata e quindi chiaramente rappresentativa di comportamenti lesivi dei principi posti alla base dei principi che regolano non solo le condotte dei tesserati ma anche le norme che gli stessi sono chiamati a rispettare. In ragione di quanto sopra il provvedimento impugnato deve essere quindi totalmente riformato.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 62/TFN del 28.11.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5221/1296 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico del sig. A.B. e della società Ascoli Picchio FC 1898 Spa - Reg. Prot. 82/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, il calciatore è sanzionato con 2 giornate di squalifica per la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità e di osservanza delle norme federali, di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS vigente ratione temporis nonché dell’art. 12, comma 8, del CGS vigente ratione temporis, perché mentre si trovava in tribuna per squalifica ad assistere all’incontro Ascoli – Benevento che si disputava in data 30.03.19, interloquiva con un sostenitore del Benevento che esultava dopo la rete del pareggio della propria squadra, dirigendosi in maniera minacciosa verso lo stesso, che poco prima aveva avuto un diverbio con altra persona, e lo colpiva con un pugno/schiaffo al volto senza riuscire a colpirlo nuovamente per il pronto intervento degli stewards presenti e tenendo, quindi, un comportamento suscettibile di determinare ulteriori episodi di violenza…Alcuna responsabilità oggettiva a carico della società che va prosciolta. Invero non può essere invocata dalla Procura Federale la responsabilità in toto della società in relazione a delle condotte tenute da propri tesserati anche nell’ambito della propria vita privata, oltretutto condotte verificatesi al di fuori dei rapporti riconducibili all’attività sportiva espletata dai tesserati medesimi. Al fine di individuare l’esatto perimetro nel quale l’istituto della responsabilità oggettiva può trovare applicazione è necessario richiamare, alla luce dei principi e dei canoni civilistici, il rapporto di occasionalità che inevitabilmente deve intercorrere tra l’attività illecita commessa dal tesserato e la relazione tra lo stesso e la società di appartenenza. Nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa procura Federale, l’A. era allo stadio per assistere alla partita in quanto squalificato, e pertanto, nel momento in cui ha agito, ha espletato la sua azione a titolo meramente personale, non rivestendo in quel frangente in alcun modo la qualità di tesserato, né potendo la condotta censurata essere riconducibile per qualsivoglia motivo alla società deferita. Sul punto, come d’altronde compiutamente evidenziato dalla difesa dell’Ascoli Picchio FC 1898 Spa, si palesa ictu oculi la mancanza dei requisiti necessari affinché l’istituto della responsabilità oggettiva possa trovare applicazione alla fattispecie oggetto del presente procedimento, laddove tale istituto, giova ricordarlo, ha carattere eccezionale proprio al fine di non consentirne un utilizzo abnorme o comunque ingiustificato nell’ambito di una corretta valutazione a cui è chiamato il Collegio il quale, pur dinanzi ad un generale dovere di comportarsi anche nella vita quotidiana secondo i principi ispiratori del CGS, non può ritenere la società responsabile per una condotta di un tesserato non riconducibile all’espletamento di attività sportiva. Infine, anche riguardo alla presunta violazione ex art. 12, comma 5, CGS vigente ratione temporis non si evidenzia alcun elemento probatorio che il diverbio in questione, peraltro di breve durata, abbia contribuito a determinare fatti di violenza all’interno dello stadio né può ipotizzarsi che qualunque litigio o alterco isolato verificatosi all’interno dello stadio medesimo possa condurre alla conseguente responsabilità della società alla luce della predetta norma, anche in assenza di conseguenti fatti di violenza.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 032/CFA del 25 Novembre 2019 riferimento al COM. UFF. N. 109/CFA del 30.05.2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ FCD LE PIAGGE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8946/349 PFI 18-19 MS/GT DEL 21.2.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. L.G. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FCD LE PIAGGE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 12 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8946/349 PFI 18-19 MS/GT DEL 21.2.
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. S.R. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ FCD LE PIAGGE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 13 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DEL DIVIETO DI RICOPRIRE QUALSIASI ATTIVITÀ IN AMBITO FEDERALE NEL MEDESIMO PERIODO INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8946/349 PFI 18-19 MS/GT DEL 21.2.2019
Massima: Ridotta la squalifica a 11 giornate di gara ad un calciatore ed a 10 giornate all’altro per la condotta violenata posta in essere durante la gara e la gravità delle frasi pronunciate. Ridotta anche ad € 1.000,00 l’ammenda alal società…. Ridotte le sanzioni ai tesserati per le condotte violente poste in essere da tesserati in occasione della gara e le
frasi pronunciate, anche se velatamente minacciose e non riconducibili pienamente al principio di probità di cui all’art.1 bis del C.G.S., rappresentano pur sempre un comportamento inaccettabile ed incompatibile con lo status di sportivo tesserato della FIGC che ogni tesserato dovrebbe avere. Dalle fonti probatorie versate negli atti del processo di appello emergono una serie di elementi che finiscono per mitigare la pur sempre gravità delle condotte degli incolpati, oggi ricorrenti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 26/TFN del 18.10.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3846/5 pf19-20 GP/GT/ag del 30.9.2019, a carico del sig. E.D. - Reg. Prot. 60/TFN-SD).
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Una giornata di squalifica al calciatore per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore sino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per avere lo stesso, a mezzo di tre messaggi inviati in data 13.12.2018 sul profilo dell’applicazione “messenger” dell’assistente arbitrale Sig. … espresso dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità con riferimento al Sig. …, arbitro della gara Città di Gragnano – Gelbison Vallo della Lucania disputata in data 12.12.2018 e valevole per la 15° giornata del campionato nazionale di Serie D, girone H, della Lega Nazionale Dilettanti; nei citati messaggi, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “2 giornate Per avere, a gioco in svolgimento ma disinteressandosi del pallone, colpito un avversario dapprima con un pestone e, successivamente, con una gomitata al volto”, “Lo mando a te xke a lui nn riesco a trovarlo su fb.. cmq Regala un bel paio di occhiali al tuo collega Campobasso…ciao e buona serata” e “Il calcio è una cosa seria c’è gente che fa i sacrifici non può rovinare tutto perché è presuntuoso….diglielo che è SCARSOOOOOOO”.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 25/CFA del 30/09/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 016/CFA del 2 Agosto 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pavia Com. Uff. n. 43 del 16.5.2019
Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. C.M.J.E. SEGUITO GARA SIZIANO LANTERNA/GARLASCO DELL’11.5.2019 – CATEGORIA ALLIEVI PROVINCIALI
Massima: Accolto il ricorso del Presidente Federale, annullata la decisione impugnata e rideterminata la sanzione della squalifica a tutto il 31.12.2020 al calciatore per aver colpito l’arbitro con una forte gomitata alla nuca mentre faceva rientro negli spogliatoi; a seguito di detta percossa, l’arbitro rimaneva intontito per effetto del forte dolore provocato dal calciatore..La responsabilità per condotta violenta nei confronti di un ufficiale di gara da parte di un tesserato come prevista dall’art.11 bis del C.G.S. è stata ampiamente integrata nella fattispecie che qui occupa, non potendo assumere rilievo alcuno la “giustificazione” addotta dal Dirigente Sportivo, poi anch’esso sanzionato, per asseriti e generici “problemi familiari”, addirittura peggiorando la propria posizione per aver suggerito all’arbitro leso di non recarsi al pronto soccorso. Dalla lettura della decisione dell’Organo di primo grado, emerge comunque che la sanzione adottata sia del tutto inadeguata in relazione alle risultanze degli atti; per giurisprudenza consolidata da tutto il corpo della giustizia federale, la violenza deve essere deprecata e sanzionata senza “sconti” per favorire lo svolgimento delle gare in un clima di lealtà e correttezza in maniera conforme ai principi preordinati alle regole dell’ordinamento sportivo.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 24/CFA del 27/09/2019 motivi con riferimento al COM. UFF. 013 III SEZ. del 25.07.2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 105 del 29.5.2019
Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALC. D.A.S. SEGUITO GARA MIRANESE/TREPORTI DEL 22.5.2019 – TORNEO SOTTANA – CATEGORIA GIOVANISSIMI
Massima: Accolto il ricorso del Presidente Federale, annullata la decisione impugnata e rideterminata la sanzione della squalifica a tutto il 29.5.2020 al calciatore in ragione delle frasi pronunciate durante la predetta gara e del comportamento tenuto dallo stesso, gravemente antisportivo e lesivo della dignità del Direttore di gara….Alla luce di quanto sopra, ritenuto che la sanzione indicata dal Giudice di prime cure appare più essere diretta a definire un percorso riabilitativo del calciatore stesso e non un periodo afflittivo della durata adeguata perché il calciatore stesso abbia contezza del proprio comportamento e delle frasi pronunciate fortemente lesive e violente, come previsto dal codice di giustizia sportiva vigente.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 06 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 15/FTN del 02 Agosto 2019 (dispositivo)
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ASD CASSINO CALCIO 1924 - (nota n. 610/966 pf18-19 GC/GP/ma del 11.7.2019).
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS la società è sanzionata con l’ammenda di € 400,00 per la condotta scritta all’allenatore che durante la gara profferiva ripetute espressioni offensive nei confronti del calciatore … e dell’allenatore …, entrambi tesserati per la Società antagonista e colpiva violentemente quest’ultimo con un calcio nella zona inguinale del corpo, tanto da causargli un edema al testicolo destro, giudicato guaribile in giorni sette, come risultava da referto dei sanitari del P.S. dell’Ospedale S. Benedetto di Alatri.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 06 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 15/FTN del 02 Agosto 2019 (dispositivo)
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.L. (all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società FC Sudtirol Srl), SOCIETÀ FC SUDTIROL SRL - (nota n. 502/1059 pf18-19 GC/GP/ma del 9.7.2019).
Massima: Il dirigente è sanzionato con mesi 4 di inibizione per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS “ratione temporis” vigente e dell’art. 3, comma 1, stesso codice perché, inibito sino al 29.03.2019 dal G.S. presso il SGS con C.U. n. 89 del 19.02.2019 per aver ingiuriato il Sig. …, arbitro della gara FC Sudtirol - Pordenone del 17.02.2019, valevole per il Campionato Nazionali Giovanissimi, Girone B, avendo incontrato il Sig. …. in data 20.02.2019 in Corso Libertà a Merano, lo ingiuriava nuovamente con tono concitato dandogli dell’ “extracomunitario coglione”, rinfacciandogli la squalifica comminatagli dal G.S., complimentandosi polemicamente per il suo operato, battendogli le mani e mandandolo “a cagare” come dallo stesso ammesso nel corso dell’audizione resa il 26.04.2019. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 26 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 9/FTN del 18 Luglio 2019 (dispositivo)
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.D.S. (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società SSD Albalonga), SOCIETÀ SSD ALBALONGA - (nota n. 15136/1117 pf18-19 GC/GP/ma del 26.6.2019).
Massima: Il presidente non risponde della violazione dell’art. 1, comma 1bis, del CGS (quale vigente all’epoca dei fatti in contestazione), ovvero, stante il principio di immedesimazione organica esistente tra esso e la Società da egli rappresentata, di fatti - rilevanti ex art. 11, comma 3, del CGS vigente “ratione temporis” - occorsi durante la gara - quali concretatisi nell’aver un gruppo di tifosi della squadra ospitante (SSD Albalonga) presenti sulla tribuna dell’impianto sportivo teatro dell’evento (Stadio Comunale di Albano Laziale) preso di mira, per tutta la durata della gara, l’Assistente arbitrale Sig.ra … della Sez. A.I.A. di Piacenza, rivolgendo all’indirizzo della stessa, ogniqualvolta il gioco si spostava nella zona di propria pertinenza, grida dal contenuto offensivo ed espressione di discriminazione di genere in quanto arrecanti insulto per motivi di sesso (ripetutamente la stessa veniva apostrofata con l’epiteto “m…….”, appellativo sicuramente integrante e costituente insulto di natura sessista in quanto volto ad evocare una caratteristica negativa considerata tipica del sesso femminile)…Va ricordato, infatti, che l’art.11, comma 3 del Codice di giustizia Sportiva della FIGC in vigore al momento dei fatti contestati, punisce, a titolo di responsabilità oggettiva, la società per i comportamenti dei propri sostenitori nei casi di cori discriminatori, come quelli in esame. Tale responsabilità è correlata, pertanto, alla violazione di specifiche condotte imputate a soggetti non facenti parte dell’ordinamento sportivo e per i quali si ritiene che la società debba esercitare un doveroso dovere di vigilanza, tanto è vero che sono anche previste delle forme di attenuazione e/o esenzione di responsabilità nel caso in cui la società ponga in essere misure idonee a far cessare le condotte censurabili. Nel caso di specie, invece, la Procura Federale ha deferito il Presidente della S.S.D, Albalonga ex art.1, comma 1 bis del codice di Giustizia sportiva FIGC per fatti e comportamenti che lo stesso non ha commesso, né che possono essere allo stesso in alcun modo imputabili. Alcun ruolo attivo nell’esecuzione dei presunti cori, infatti, risulta allo stesso addebitabile…Pur a voler ammettere, in linea astratta, configurabile una sua condotta omissiva per aver evitato di porre in essere, nell’immediatezza degli eventi, le misure idonee a far cessare i presunti cori sessisti, nel caso di specie è sufficiente rilevare che tale condotta non è mai stata censurata, né potrebbe allo stesso essere addebitato alcunché, giacché, dagli atti in giudizio non sembra evincersi che il commissario di campo abbia sollecitato una tale iniziativa ed abbia fatto rilevare, nel corso della gara, la sussistenza dei cori incriminati. Ne deriva che, anche la responsabilità diretta della società, per effetto della condotta del proprio presidente, è insussistente; né sarebbe ipotizzabile ritenere configurabile la responsabilità oggettiva della società in quanto, non sarebbe ammessa in tale sede una riqualificazione della fattispecie sanzionatoria, atteso che nel deferimento la condotta della società viene contestata soltanto in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/FTN del 10 Giugno 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società AC Pisa 1909 SSRL), SOCIETÀ AC PISA 1909 SSRL - (nota n. 11319/422 pf18-19 GC/GP/ma del 9.4.2019).
Massima: Prosciolto il presidente dalla contestata violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere autorizzato o comunque non impedito l’emanazione e la diffusione di un comunicato ufficiale, letto a mezzo altoparlanti allo stadio e riportato dagli organi di stampa, nel quale si gettava discredito sulla società SS Arezzo Srl, attribuendole il fatto determinato di non aver voluto aderire alla richiesta di rinvio della gara del Campionato di Serie C, Pisa – Arezzo del 25.9.2018, rinvio motivato dal disagio derivato alla popolazione per alcuni incendi avvenuti nei comuni limitrofi in quanto dagli atti del procedimento emerge con chiarezza che, malgrado la partita si sia disputata regolarmente atteso che non vi erano ragioni di ordine pubblico e di sicurezza che ne imponevano il rinvio, com’è dimostrato dal fatto che l’Autorità di pubblica sicurezza ha consentito al regolare svolgimento della gara, ciò nondimeno la popolazione locale era particolarmente scossa dall’accaduto in ragione della natura certamente eccezionale degli eventi calamitosi che si erano svolti il giorno stesso dell’incontro ed ancora non erano del tutto superati durante lo stesso. Ne consegue che, in questo contesto, pur dando atto che la ricostruzione della Procura in ordine alle modalità della verificazione dei fatti è coerente con le dichiarazioni raccolte, può ritenersi non viziato da effettiva lesività il comportamento oggetto di contestazione, tenuto, altresì, conto che il comunicato contiene dati di per sé sintetici e non offensivi e mira essenzialmente ad evitare problemi di ordine pubblico derivanti dalla scelta di disputare comunque la gara nella ridetta situazione calamitosa.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 66/FTN del 23 maggio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.A. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Futsal Fuorigrotta, attualmente tesserato per la società ASD Massa Vesuvio) - (nota n. 10300/296 pf18-19 GP/AA/mg del 20.3.2019).
Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 4 giornate di gara per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 92 NOIF, per esser venuto meno ai principi di lealtà e correttezza connessi agli impegni sportivi ed agonistici assunti con l’ASD Futsal Fuorigrotta, astenendosi, senza giustificato motivo, dal partecipare agli allenamenti ed alle gare, né dando risposta alle sollecitazioni rivoltegli dal Presidente e dai dirigenti della società anzidetta.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/FTN del 12 aprile 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.N. (Calciatore tesserato per la società Frosinone Calcio Srl, attualmente trasferito in prestito alla società Venezia FC Srl) - (nota n. 8759/380 pf18-19 GP/AA/mg del 18.2.2019).
Massima: Con il patteggiamento calciatore è sanzionato con 1 giornata di gara, da scontarsi in gare ufficiali ed € 3.000,00 di ammenda per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1 bis comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lanciato un pallone nel terreno di giuoco al fine di interrompere, o comunque disturbare, lo svolgimento della partita Frosinone – Palermo del 16 Giugno 2018.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/FTN del 12 aprile 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ SSD VARESE CALCIO SRL - (nota n. 7455/112 pf18-19 GP/GC/ma del 23.1.2019).
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 900,00 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del CGS, per il comportamento posto in essere, in occasione dell’incontro Varese - Gozzano del 21 Febbraio 2018, valevole per il campionato di Serie D - Girone A, dal Signor …, steward delegato alla sicurezza per la stessa società, il quale, al termine della gara, in sorveglianza dell’area spogliatoi, dopo avere correttamente negato l’accesso ai predetti locali al Signor A. C., in quanto sottoposto ad un provvedimento inibitorio, veniva coinvolto in un acceso diverbio con lo stesso, degenerato in una violenta colluttazione, nel corso della quale colpiva il dirigente, provocandogli le lesioni rilevate dal medico sociale del Gozzano Calcio.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.F. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD AV Ercolanese 1924 oggi ASD US Savoia 1908), SOCIETÀ ASD US SAVOIA 1908 (nella quale si è fusa la ASD AV Ercolanese 1924) - (nota n. 3371/1306 pf17-18 GC/GP/ma dell’8.10.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione: agli artt. 4, comma 4, e 12, comma 3, stesso codice, nonché all’art. 62 delle NOIF per aver omesso di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento agli episodi accaduti nel corso della gara AV Ercolanese 1924 – Gelbison Vallo DL del 24.02.2018 - Campionato Nazionale Juniores ss 2017/2018, ove, temporalmente, durante l’intervallo ed a fine gara persona non autorizzata e non in distinta, scavalcando la recinzione, entrando dalla zona tribuna nel recinto di gioco, compiva atti di violenza prima nei confronti di un calciatore della squadra ospitata e successivamente a fine gara nei confronti dell’allenatore della squadra ospitata, Sig. L. A., che rendevano poi necessario il suo ricovero in Ospedale, nonché per non aver adottato provvedimenti idonei ad impedire l’introduzione, all’interno dell’impianto sportivo, di strumenti ed oggetti idonei ad offendere, ritenuto che al 48° del secondo tempo (rapporto dell’A.A.) venivano lanciate sul terreno di gioco da persone presenti in tribuna nn. 3 pietre di certa dimensione (5cm) all’indirizzo dell’A.A. Sig. R. R., per puro caso senza conseguenze; all’art. 38 delle NOIF (il tesseramento dei tecnici) per aver consentito l’utilizzo quale tecnico del Sig. G. E. nel corso della gara AV Ercolanese 1924 - Gelbison Vallo DL del 24.02.2018 - Campionato Juniores Nazionale ss 2017/2018, privo di tesseramento con la Società da lui stesso presieduta. La società che ha patteggiato è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores 2018-19, oltre all’ammenda di € 1.334,00
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 76CFA DEL 21/02/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM.UFF 005 SEZ UNITE DEL 26 07 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76/TFN del 27.6.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. G.S. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMA 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10449/534 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.4.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ PIACENZA CALCIO 1919 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 12, COMMA 5 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10449/534 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.4.2018
Massima: Ridotta la sanzione dell’inibizione nei limiti al solo presofferto ed annullata l’ammenda al presidente per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 12 comma 7, C.G.S., perché nell’occasione anziché stemperare gli animi e cercare di riportare la calma, come suo specifico onore, contribuiva comunque a confermare il clima di ostilità così percepito dai tesserati avversari, appunto usando espressioni sconvenienti e con tono di larvata minaccia, quando affermava “questa è casa mia”. Il tutto in un contesto di un incontro di calcio di categoria giovanile….Non di meno non può però non evidenziarsi, anche in virtù dei poteri previsti dall’art. 16 C.G.S., che la sanzione per il comportamento del Gatti deve tener conto ed essere valutata alla luce e nel quadro degli accadimenti accertati. A questo proposito, si rileva che trattasi di espressioni sconvenienti e/o potenzialmente minacciose, proferite sulle tribune aperte al pubblico e non all’interno del terreno di gioco - o comunque in aree di accesso limitate dell’impianto sportivo - che hanno assunto di conseguenza, una valenza ed una portata affatto limitata che deve essere appunto ricondotta in quel quadro di insieme, che caratterizza le manifestazioni calcistiche. Ridotta anche alla società l’ammenda ad € 500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.R.F. (all’epoca dei fatti Presidente della società AC Lumezzane Calcio Spa), SOCIETÀ AC LUMEZZANE CALCIO SPA - (nota n. 5405/87 pf18-19 GC/GP/ma del 30.11.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con anni 4 di inibizione perché al termine della gara Lumezzane – Ciserano, disputata a Lumezzane (BS) il 20.05.2018, valevole per i play out del Campionato Serie D ss. 2017/2018, il sig. Renzo Fausto Cavagna, che rivestiva all’epoca la carica di presidente della società Lumezzane, entrava nello spogliatoio della terna arbitrale dopo averne divelto la porta d’ingresso chiusa a chiave, afferrava l’Arbitro per il collo della divisa, lo spingeva contro il muro, lo strattonava più volte, insultandolo e minacciandolo; egli desisteva da tale comportamento solo per l’intervento dello forze dell’ordine. Costui, inoltre, convocato dalla Procura Federale per l’espletamento delle indagini relative a tale vicenda, comunicava all’Organo Inquirente di non voler comparire, mancando di addurre idonea causa impeditiva; in questa circostanza, nel rispondere per iscritto alla convocazione, definiva l’Arbitro di cui sopra “disonesto ed incapace”. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 5 in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società sui iscriva ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 40/FTN del 20 Dicembre 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M., A.M., B.P.G., B.L., B.A., D.O.I., A.F., F.F., G.N., G.G., I.C., L.S., L.L., M.W., M.F., M.F., M.G., O.N., P.R., P.L., P.L., R.N., S. P., S.V., S.N. (all’epoca dei fatti tesserati quali calciatori per la squadra Under 15 della Juventus FC Spa), SOCIETÀ JUVENTUS FC SPA - (nota n. 4609/1369 pf17-18 GP/GT/ag del 13.11.2018).
Massima: I calciatori per la squadra Under 15 sono sanzionati con 1 giornata di squalifica ciascuno per la violazione dell’art. 1 bis co.1 del C.G.S., ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver tutti, in concorso tra di loro, al termine della gara Juventus vs Napoli, disputata in data 11.06.18, valevole quale semifinale della Final Four Scudetto del Campionato Nazionale Under 15, stagione sportiva 2017/18, (terminata con il risultato di 3-0 per i bianconeri) e dopo aver fatto rientro all’interno del proprio spogliatoio, intonato a gran voce un coro (facendone, nel contempo, il calciatore … anche una registrazione audio/video, attraverso l’utilizzo del proprio smartphone, successivamente, dallo stesso “postata” sul social network Instagram, così da averne - peraltro - causato l’immediata diffusione e amplificazione mediatica) dal contenuto gravemente offensivo e denigratorio, rivolto nei confronti della squadra avversaria, dei suoi tifosi e, più in generale, della città di Napoli e dei suoi cittadini, quale segnatamente: “Sarò con te, ma tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone”. La società è sanzionata con l’ammenda di € 6.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M.J.(all’epoca dei fatti Presidente p.t. della società AC Reggiana 1919 Spa), P.R.A. (all’epoca dei fatti Vice Presidente, nonché membro del CdA della società AC Reggiana 1919 Spa), SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 SPA - (nota n. 35061/1081 pf17-18/GC/GP/ma del 11/10/2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 4 di inibizione per la violazione dei principi lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 bis, comma 1, CGS per aver, in occasione di un incontro avvenuto al termine della gara Sambenedettese - Reggiana del 27-3-2017, utilizzato toni violenti ed aggressivi, nonché espressioni offensive nei confronti del sig. …., all’epoca Direttore Sportivo della AC Reggiana, nonché per aver consentito o comunque non impedito che il Vice Presidente, nonché membro del Consiglio di Amministrazione della predetta società, sig.ra …, utilizzasse, a sua volta, toni aggressivi ed espressioni verbali e gestuali offensive nei confronti del predetto sig. Andrea Grammatica in occasione di un colloquio avvenuto in data 6- 6-2017. Mesi 3 di inibizione al vice presidente per la violazione dei principi lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 bis, comma 1, CGS per aver utilizzato, in occasione di un colloquio avvenuto in data 6-6-2017 nell’ufficio del sig. …, all’epoca Direttore Sportivo della AC Reggiana, toni aggressivi ed espressioni verbali e gestuali offensive nei confronti del medesimo;
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 047CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 092/CFA DEL 6 APRILE 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 45/TFN del 01.03.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI F.A., B.L., S.L. E DELLE SOCIETÀ CS SCANDICCI 1908, ASD LA NUOVA POL. NOVOLI E ASD ATLETICA CASTELLO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5337/1271 PF 16/17 CS/GB DEL 18.12.2017
Massima: Respinto il ricorso della Procura Federale e confermata la decisione del TFN che ha prosciolto i deferiti per il mancato raggiungimento della piena prova dell’ascrivibilità ai medesimi delle condotte loro contestate ovvero di comportamenti discriminatori, razzisti ed lesivi della dignità dell’atleta…. per aver proferito nei suoi confronti frasi ed ululati offensivi mentre assistevano dagli spalti alla partita
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/FTN del 12 Ottobre 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.D. (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società SSDARL Città Di Campobasso), P. G.
Massima: Colui che all’epoca dei fatti persona che svolgeva anche pubblicamente attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 CGS - FIGC all’interno e nell’interesse della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 30 con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC, derivante dalla precedente inibizione per la violazione degli artt. 1 bis comma 1, 22 comma 8 e 19 comma 11.4 CGS - FIGC, perché, sebbene fosse inibito, partecipava attivamente alla gestione societaria della ASD Città di Campobasso e perché al termine della gara in oggetto era entrato sul terreno di giuoco, aveva insultato e minacciato l’arbitro, che aveva accusato di aver concesso un ingiusto rigore alla squadra avversaria ed aveva colpito un dirigente ed un calciatore della squadra suddetta, così scatenando una rissa tra i tesserati delle due squadre, che avrebbe potuto determinare fatti di violenza all’interno ed all’esterno dello stadio tra le opposte tifoserie. La società è sanzionata con l’ammenda di € 7.500,00…Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazione rese in sede d’indagine dalle persone coinvolte è emerso che effettivamente il … si era reso protagonista del comportamento violento che gli è stato ascritto; ne è prova, tra l’altro, il referto dell’arbitro della gara, che ha attestato che il … lo aveva insultato e minacciato; “rientrando nello spogliatoio - si legge in detto referto - domandavo al Sig. (…) della Società Campobasso chi fosse questo estraneo con la barba ed il cappotto nero e mi rispondeva dicendo quello è il Presidente …”. Risulta altresì provato il ruolo svolto dal L. nelle attività riconducibili alla ASD Città di Campobasso; egli, per sua stessa ammissione, era lo sponsor che pagava le trasferte della squadra. Tale realtà non poteva essere sconosciuta al .., né tanto meno poteva essergli ignota la circostanza della inibizione del L., attesa - tra l’altro - la presunzione di conoscenza, sottesa ad ogni tesserato ed in particolare a chi ricopra cariche apicali, come è quella facente capo al P., dei provvedimenti di qualsivoglia natura pubblicati sui Comunicati Ufficiali; e l’inibizione del L. era stata pubblicata sul C.U. n. 67 del 12.01.2017 del Tribunale Federale Territoriale Regione Campania. D’altro conto, il …, entrando in contraddizioni con le proprie successive tesi difensive, aveva dichiarato in sede d’indagine che il …, a motivo della inibizione, non frequentava più lo stadio e che era un semplice tifoso; egli aveva dunque ammesso la conoscenza del provvedimento inibitorio, ma non aveva assunto alcuna iniziativa perché al … fosse preclusa la presenza in Società, se non altro come sponsor che pagava il costo delle trasferte della squadra (circostanza non smentita dal P.). Pertanto, risultando accertati i fatti e ritenute corrette le pene richieste, il deferimento va accolto ed inflitte le sanzioni come da parte dispositiva.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 032CFA DEL 18/09/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 001 CFA DEL 05/07/2018 (DISPOSITIVO)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Teramo Com. Uff. n. 43 del 20.4.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL COM. UFF. N. 104/A E DELL’ART. 16, COMMA 4 BIS C.G.S. NEI CONFRONTI DEL SIG. D.D.E., TESSERATO PER LA SOCIETÀ CERCHIARA 1990, SEGUITO GARA CERCHIARA 1990/CANZANO DEL 14.4.2018 – CAMPIONATO III^ CATEGORIA (
Massima: Accolto il ricorso del Commissario Straordinario che ha impugnato - ex art 37, comma 1, lettera c del C.G.S.- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che aveva sanzionato la condotta violenta posta in essere, nel corso della gara, da parte del calciatore ai danni dell’arbitro con la squalifica sino al 30.04.2019, senza però sanzionare la società con le misure amministrative deliberate in data 17.12.2014 dal Consiglio Federale, ove è stato previsto che (testualmente) “le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all’art.1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali”….Il ricorso è fondato e merita accoglimento….Considerato che le partite casalinghe risultano 12, moltiplicando questo dato per € 55,00, quale costo medio gara del campionato di competenza (Campionato di III Categoria) cifrato nell’allegato A) alla richiamata delibera, si ottiene un totale di € 660,00, che costituisce la sanzione amministrativa che si commina a carico della società Cerchiara 1990 e da versare a favore della Federazione.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 032CFA DEL 18/09/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 001 CFA DEL 05/07/2018 (DISPOSITIVO)
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 406/TFT 25 dell’8.5.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. L.P.V. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ PGS S. PIO X) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8080/236 PFI17-18 CS/SDS DEL 5.3.2018
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato il calciatore con la squalifica per anni 5 con l’esclusione dalla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC per violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S., avendo partecipato, insieme ad altri, all’aggressione ai danni dell’arbitro …, al termine della gara di play off, categoria allievi regionali San Pio X/Katane Soccer, disputatasi a Catania il 23.4.2017.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 76/TFN-SD del 27 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (all’epoca dei fatti Presidente onorario della Società Piacenza Calcio 1919 Srl), SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL- (nota n. 10449/534 pf17-18 GC/GP/ma del 18.4.2018).
Massima: Il presidente onorario della società con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione è sanzionato con il divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche anche amichevoli nell’ambito FIGC per mesi 6 (sei) e l’ammenda di € 1.500,00 per la violazione degli artt. 1 bis comma 1, 12 comma 7 CGS, in quanto, nel corso della gara del Campionato Berretti, in occasione di un infortunio occorso ad un calciatore della squadra avversaria, che richiedeva l’intervento dell’ambulanza, sosteneva che si trattava di una mera perdita di tempo ed assumeva una condotta aggressiva e minacciosa nei confronti di alcuni sostenitori avversari, che tra l’altro si manifestava nel sollecitare l’intervento di due soggetti non identificati, i quali, oltre ad insultare e minacciare ripetutamente i sostenitori della squadra avversaria, aggredivano uno di questi, schiaffeggiandolo e procurandogli una lesione al labbro. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 4.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 71/TFN-SD del 12 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.I. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Presidente della Società FC Aprilia SSD Srl), SOCIETÀ FC APRILIA SSD SRL - (nota n. 9963/528pf17-18/GC/GP/ma del 10.04.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali i di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver offeso e minacciato, al termine della gara, l’arbitro designato (come puntualmente relazionato da quest’ultimo nel proprio referto gara, il quale assume valore di prova privilegiata). La società è sanzionata con l’ammenda di euro 2.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 45/TFN-SD del 01 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRI ALBERTO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società CS Scandicci 1908 ora tesserato per la Società ASD Atletica Castello), BUZZETTI LEONARDO (Calciatore tesserato per la Società ASD Nuova Pol. Novoli), SEIDITA LEONARDO (Calciatore tesserato per la Società ASD Atletica Castello), SOCIETÀ CS SCANDICCI 1908, ASD NUOVA POL. NOVOLI, ASD ATLETICA CASTELLO - (nota n. 5337/1271pf16-17/CS/gb del 18.12.2017).
Massima: Il TFN proscioglie i calciatori deferiti accusati della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 11, comma 1, del CGS poiché in occasione della partita, seduto sugli spalti unitamente ad altri soggetti, proferiva frasi ed ululati dal contenuto discriminatorio, razzista e lesive della dignità nei confronti del calciatore di colore. La disamina dei riscontri probatori documentali (referto arbitrale e verbali di audizione) ma anche del video integrale della partita girato dal genitore di un calciatore e versato in atti, non lascia nessun dubbio sull’accaduto ossia sul fatto che al trentesimo circa del secondo tempo venivano proferite grida di sfondo razzista all’indirizzo del giocatore …. da parte di alcuni spettatori presenti al di fuori del campo, insulti a sfondo razziale fermati poco dopo dall’intervento di altri spettatori. Purtroppo, ad avviso di questo Collegio, non può, tuttavia, ritenersi raggiunta la piena prova sull’identità dei soggetti che si sono resi responsabili di una simile ignobile condotta…..Nondimeno, ad avviso di questo Collegio potrebbe residuare una responsabilità oggettiva della società ai sensi dell’art. 4 commi 3 e 4 del CGS essendo i fatti avvenuti sul proprio campo di gioco, dove la stessa è responsabile dell’ordine e della sicurezza, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara; posizione di garanzia non rilevata in questa sede e, pertanto, non valutabile ai fini della decisione.
Decisione C.F.A. : C. U. n. 83/CFA 15 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10 del 19.9.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: SIG. L.M.P., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE E AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A., PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; SOCIETA’ CALCIO CATANIA S.P.A. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ, PER VIOLAZIONE EX ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 14409/819 PF16-17 GM/GP/AC DEL 27.6.2017
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha prosciolto il direttore generale dall’accusa di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, I° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver richiesto alla Lega Pro l’autorizzazione ad osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio della gara (Lega Pro, Girone C) Catania – Matera e ad indossare una fascia nera in segno di lutto per commemorare il tifoso – omissis -, storico supporter del Catania, deceduto pochi giorni prima, distintosi negli anni per avere perpetrato condotte violente anche in contesti extrasportivi per i quali era stato sottoposto a provvedimento di Daspo, nonché per aver consentito la diffusione dell’immagine del predetto tifoso sul maxi schermo dello Stadio “Angelo Massimino” di Catania durante il minuto di raccoglimento osservato prima dell’inizio della gara, nonostante il diniego di proiezione espresso dalla Questura di Catania nei giorni precedenti la gara – in quanto dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti non si evincono prove sufficienti a poter ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che possa essere stato posto in essere un comportamento antiregolamentare.…Dubita, preliminarmente, la Corte che una richiesta diretta a far scendere in campo i calciatori con il lutto al braccio ed osservare un minuto di silenzio per commemorare il ricordo di un tifoso quanto mai noto, possa integrare un comportamento antiregolamentare, anche perché, alla richiesta fa seguito una decisione dei competenti Uffici Federali e se questa decisione viene assunta in difetto dei presupposti, é la decisione che se del caso deve essere censurata e non la richiesta. L’autorizzazione viene emessa previo vaglio di sussistenza di validi motivi e presupposti, che evidentemente, nella fattispecie erano stati reputati meritevoli di accoglimento, per cui, non potrebbe ravvisarsi una violazione, nell’osservanza di comportamenti debitamente autorizzati. Sul punto è stato sentito proprio il responsabile dell’Ufficio preposto al rilascio della richiesta autorizzazione e lo stesso ha riferito di aver fatto accertamenti sulla figura del tifoso da commemorare ed era emerso soltanto il suo forte e spiccato tifo per la sua squadra, mentre nulla era stato riscontrato sui suoi asseriti procedimenti penali o sanzioni in ambito sportivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 32/TFN-SD del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAZZARIELLO MICHELE (all’epoca dei fatti Delegato ai rapporti con la tifoseria – SLO della Società FC Taranto FC 1927 Srl) - (nota n. 3499/1030 pf16-17 CS/GP/sds del 30.10.2017).
Massima: Il Delegato ai rapporti con la tifoseria – SLO della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 9 per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1 CGS, per non aver assunto, nel precipuo rispetto dei compiti assegnati alla propria funzione, ogni e più opportuna iniziativa e intervento finalizzato a prevenire ed evitare l'aggressione perpetrata ai danni dei calciatori della Società, nel corso dell'allenamento pomeridiano. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 4.500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 10/TFN-SD del 19 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LO MONACO PIETRO (all’epoca dei fatti Direttore Generale e Amministratore Delegato della Società Calcio Catania Spa), SocietàCALCIO CATANIA Spa - (nota n.14409/819 pf16- 17 GM/GP/ac del 27.6.2017).
Massima: Il Tribunale Federale Nazionale, rigetta il deferimento proposto dalla Procura Federale e di conseguenza proscioglie il Direttore Generale e Amministratore Delegato della Società dall’accusa di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, I° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver richiesto alla Lega Pro l’autorizzazione ad osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio della gara (Lega Pro, Girone C) Catania – Matera e ad indossare una fascia nera in segno di lutto per commemorare il tifoso – omissis -, storico supporter del Catania, deceduto pochi giorni prima, distintosi negli anni per avere perpetrato condotte violente anche in contesti extrasportivi per i quali era stato sottoposto a provvedimento di Daspo, nonché per aver consentito la diffusione dell’immagine del predetto tifoso sul maxi schermo dello Stadio “Angelo Massimino” di Catania durante il minuto di raccoglimento osservato prima dell’inizio della gara, nonostante il diniego di proiezione espresso dalla Questura di Catania nei giorni precedenti la gara – in quanto dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti non si evincono prove sufficienti a poter ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che possa essere stato posto in essere un comportamento antiregolamentare.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 08/TFN-SD del 01 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AD
VALDINIEVOLE MONTECATINI - (nota n. 14009/565 pf16-17 GP/blp del 16.06.2017).
Massima: A seguito di patteggiamento la società è sanzionata con l’obbligo di disputa di n. 2 gare a porte chiuse nella stagione sportiva 2017-18 per la violazione degli artt. 4, comma 3 del CGS e 11, commi 1 e 3 del CGS, per la realizzazione da parte dei propri sostenitori, sulle gradinate all’interno dell’impianto sportivo “Mariotti” di Montecatini Terme, di una scritta, “Viareggino Anna Frank” inequivocabilmente espressione di discriminazione ed apparsa in occasione della gara di Serie D, seppur parzialmente cancellata, sulle gradinate, settore tifosi locali.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 08/TFN-SD del 01 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SS LAZIO Spa - (nota n. 13754/995 pf16-17 GM/GP/ma del 12.06.2017).
Massima: La società non è oggettivamente responsabile della condotta posta in essere dal suo calciatore che, al termine della partita, veniva alle mani con un tifoso. Alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene che il deferimento non debba essere accolto aderendo a quanto argomentato dalla difesa della Società deferita. La Società non può essere chiamata a rispondere sempre e comunque dei comportamenti tenuti dai propri tesserati anche nell’ambito della propria vita privata e, soprattutto, per comportamenti posti in essere al di fuori dei rapporti riferibili all’attività sportiva. Non vi è dubbio che, utilizzando i canoni civilistici, per delimitare gli ambiti della responsabilità oggettiva occorre far riferimento al rapporto di occasionalità necessaria fra l’attività illecita posta in essere dal calciatore e la relazione fra Società e tesserato. L’attività censurata e l’evento dannoso devono essere riferibili a condotte svolte nell’interesse della Società di appartenenza o comunque nel contesto di attività poste in essere nell’ambito del rapporto del tesserato con la Società. Evidentemente non possono essere addebitate alla Società condotte poste in essere da un suo tesserato come privato cittadino, slegate dal rapporto dello stesso con la Società di appartenenza o comunque con il suo ruolo di tesserato. Emerge per tabulas che il – omissis - non fosse neanche stato convocato per la partita in questione e, pertanto, nel momento in cui ha posto in essere la condotta censurata non ha agito in alcun modo in qualità di tesserato della Società deferita, bensì a mero titolo personale, né la condotta è stata posta in essere nell’interesse della Società di appartenenza. Se, pertanto, può ritenersi sussistente un generale dovere di comportarsi secondo i principi ispiratori del codice di giustizia sportiva anche nella vita quotidiana, il collegio ritiene che, ai fini della sussistenza della responsabilità oggettiva della Società che, è bene ricordarlo, è istituto giuridico di carattere eccezionale, l’attività illecita posta in essere deve essere comunque riconducibile all’espletamento di attività sportiva, la qual cosa non sembra essersi verificata nel caso di specie. Ragionando a contrario, si giungerebbe alla paradossale conclusione che ogni comportamento posto in essere dal tesserato, anche in ragione della particolare notorietà di cui lo stesso può godere, sarebbe sempre potenzialmente riferibile alla Società di appartenenza creando un vincolo che, tuttavia, va ben oltre l’ordinario ambito di applicazione della responsabilità oggettiva. Anche con riferimento alla presunta violazione di cui all’art. 12, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva, dagli atti non emerge la prova che il litigio in questione, peraltro di breve durata e avvenuto a fine partita, abbia contribuito a determinare fatti di violenza all’interno dello stadio; né può ipotizzarsi che, all’interno dello stadio, qualunque alterco o isolato episodio fra tifosi possa condurre alla conseguente responsabilità della Società ex art. 12, comma 5 CGS, anche laddove non possa contribuire a determinare fatti di violenza.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 04/TFN-SD del 13 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO
GIANINO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Assoporto Melilli), MORENO GIANINO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Assoporto Melilli), GREGORIO MARCHICA (all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Società ASD Assoporto Melilli), Società ASD ASSOPORTO MELILLI - (nota n. 12779/736 pf16-17 GP/GC/blp del 18.5.2017).
Massima: Il dirigente è sanzionato con 45 giorni di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del CGS, per aver disatteso, senza addurre alcun giustificato motivo, le reiterate convocazioni a comparire innanzi al collaboratore della Procura Federale incaricato dell’attività inquirente per essere sentito in ordine ai fatti oggetto del deferimento.
Massima: Il calciatore è sanzionato, con la squalifica per 12 giornate di gara per la violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità sportiva, sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del CGS, nonché dell’art. 11, comma 1 dello stesso Codice per aver rivolto all’indirizzo del calciatore della squadra avversaria, nel corso della gara, valevole per il Campionato Nazionale Under 21 di calcio a 5, espressioni dall’inequivocabile tono razzista e, precisamente “Stai zitto sporco negro”, “Sei un negro di merda”, “Stai attento che ti faccio diventare bianco”. Il calciatore è sanzionato, con la squalifica per 12 giornate di gara per la violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità sportiva, sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del CGS, nonché dell’art. 11, comma 1 dello stesso Codice per aver rivolto all’indirizzo del calciatore della squadra avversaria, nel corso della gara valevole per il Campionato Nazionale Under 21 di calcio a 5, espressioni dall’inequivocabile tono razzista e, precisamente “Stai zitto sporco negro”, “Sei un negro di merda”, “Stai attento che ti faccio diventare bianco”. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 04/TFN-SD del 13 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO
BATTOCCHI (all’epoca dei fatti dirigente della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 12959/576 pf16-17 GP/AA/mg del 23.5.2017).
Massima: Il dirigente è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 perchè, in occasione di un incontro con i dirigenti della Società tenutosi presso il Centro sportivo, sede d’allenamento della squadra, ha fisicamente aggredito altro dirigente della Società, spintonandolo e facendolo cadere in terra per ben due volte per poi inseguirlo con fare minaccioso allo scopo di percuoterlo. A titolo di responsabilità oggettiva la società è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 54/TFN-SD del 13 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.T. (all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Martina franca 1947 Srl), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl - (nota n. 4665/1084 pf15-16 MS/vdb del 02.11.2016).
Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione di 3 mesi e l’ammenda di € 600,00 per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS per avere proferito all’indirizzo dell’Arbitro e dei suoi Assistenti, al termine della gara le frasi “Non è per l’Ischia, è per far vincere il Lecce domenica prossima” e “Ci vorrebbe l’arresto in flagranza per frode sportiva”: frasi che venivano pronunziate nella zona antistante gli spogliatoi e chiaramente percepite anche dal Collaboratore della Procura Federale incaricato del controllo gara. La scoietà è sanzionata con l’ammenda di euro 1.800,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.024/TFN del 12 Ottobre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.P. (già Presidente della Società ASD Calcio Pomigliano – non tesserato), G.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Calcio Pomigliano), F.P. (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Calcio Pomigliano), S.V. (all’epoca dei fatti dirigente della Società ASD Calcio Pomigliano), Società ASD CALCIO POMIGLIANO - (nota n. 1904/447 pf15-16 SP/mg del 11.8.2016).
Massima: A seguito di patteggiamento il Presidente della società s.s. 2012/2013, s.s. 2013/2014, dal 01.07.2014 al 12.07.2014, non tesserato, è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis comma 5 CGS, della violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC, in quanto, al termine della gara si è introdotto all’interno degli spogliatoi dello stadio comunale, senza averne titolo, in quanto non tesserato e non iscritto in distinta, minacciando l’Osservatore Arbitrale ed impedendo allo stesso di accedere allo spogliatoio dell’arbitro per il consueto colloquio di fine gara. Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC, avendo omesso ogni controllo e dovuta vigilanza, ponendo in essere una condotta acquiescente, in relazione alle interviste reiterate rilasciate agli organi di stampa dal Sig. – omissis -, il quale, nonostante non abbia più alcun incarico societario, continua a qualificarsi all’esterno come Patron della società. Il vicepresidente della società, è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 3 del CGS della FIGC, per aver consentito in qualità di dirigente accompagnatore, in occasione della gara, l’accesso all’interno dello spogliatoio dello stadio comunale, del proprio padre non tesserato e non iscritto in distinta, nonché per non essersi presentato, sebbene regolarmente convocato, dinanzi agli organi di giustizia sportiva, non adducendo alcuna causa ostativa. Il dirigente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 3 del CGS della FIGC, per aver consentito in qualità di dirigente addetto all’arbitro, in occasione della gara l’accesso all’interno dello spogliatoio, del Sig. Pipola Raffaele, non tesserato e non iscritto in distinta, nonché per non essersi presentato, sebbene regolarmente convocato, dinanzi agli organi di giustizia sportiva, non adducendo alcuna causa ostativa.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.021/TFN del 06 Ottobre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (27) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.M. (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Città di Siracusa), la Società SIRACUSA CALCIO Srl già ASD CITTÀ DI SIRACUSA - (nota n. 906/798pf15-16/MS/vdb del 19.07.2016).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione dei principi di lealtà. correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 14 del CGS per aver, prima dell’inizio della gara, tenuto una condotta una apologetica che “giustificava “la condotta violenta dei tifosi. La Società è sanzionata con euro 400,00 di ammenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.012/TFN del 14 Settembre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (285) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.G. (Presidente della Società ASD Asti Calcio a 5), Società ASD ASTI CALCIO A 5 - (nota n. 15500/884 pf15-16 GR/mg del 27.6.2016).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 e 3 CGS, per aver, durante la gara, cui non era presente, comunicato via cellulare, ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori partecipanti alla gara, di non prendere parte né al saluto fair play, né alla cerimonia di premiazione, in concorso con il tesserato – omissis - – esecutore materiale della condotta scorretta – nonché per non essersi presentato, benché convocato ritualmente per ben due volte, senza fornire spiegazione, dinanzi al collaboratore del Tribunale Federale Nazionale incaricato dell’attività inquirente. La Società è sanzionata con euro 400,00 di ammenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.012/TFN del 14 Settembre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (280) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.A.(tesserato per la corrente s.s. con la Società ASD Due Torri), C.A. (all’epoca dei fatti e tuttora Presidente della Società Due Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 15185/836 pf15-16 MS/vdb del 20.6.2016).
Massima: Il dirigente e vice Presidente della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (art. 1bis comma 1 CGS), nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali, in quanto alla fine della gara entrava senza autorizzazione sul terreno di giuoco e, avvicinatosi all’arbitro, lo insultava più volte e lo minacciava, a tal punto che solo l’intervento delle forze di polizia presenti sul posto impediva che la situazione non degenerasse oltre.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 04 Agosto 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CFA del 01 Settembre 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata:
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. M.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI GIORNI 40 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 11103/75 PF15-16 AV/MF.
Massima: La Corte ridetermina la sanzione inflitta al presofferto per aver il tesserato violato l’art. 1bis, commi 1 e 3 C.G.S., serbando una condotta non supportata da carica violenta allorquando è intervenuto per sedare una possibile zuffa tra due calciatori, giustificato dalla regola del c.d. “autoarbitraggio”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.091/TFN del 27 Giugno 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.S. (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD LC Five Martina Franca), Società ASD LC FIVE MARTINA FRANCA - (nota n. 11964/919 pf13- 14/MS/vdb del 29.04.2016).
Massima: Il legale rapp.te, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la compagine societaria presieduta, è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 per la violazione disciplinare ascritta a quest’ultima ex art. 4, comma 4, CGS, in relazione all’art. 62, comma 2, NOIF, avendo omesso di garantire la sicurezza nelle aree adiacenti il Palazzetto dello sport prima dell’inizio della gara A valevole per il campionato di Serie A Calcio a 5, pertanto, consentendo ad un gruppo di giovani tifosi locali di manifestare violente e gravi minacce verbali nei confronti dei tesserati piemontesi, con intimazione di perdere la gara, come meglio riportato nella parte motiva dell’atto di deferimento. La scoietà è sanzionata con euro 1.000,00 di ammenda.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 142/CFA del 16 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 04 Agosto 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana - Com. Uff. n. 65 del 5.5.2016
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO F.C.D. PIAGGE AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 AL SIG. S.R.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E CALCIATORE FCD LE PIAGGE); - INIBIZIONE DI ANNI 1 AL SIG. J.C. (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE E CALCIATORE FCD LE PIAGGE); - INIBIZIONE DI ANNI 2 AL SIG. L.G. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO FCD LE PIAGGE) PER VIOLAZIONE ART. 1 BIS IN RELAZIONE ART. 12, COMMA 5 E 6 CGS; - AMMENDA DI € 2.500,00 + SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 4 GIORNATE ALLA SOCIETÀ F.C.D. LE PIAGGE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 1 E 2 DEL CGS INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – RIF. N. 924 PF14-15 GC/VDB DEL 23.10.2015
Massima: La Corte riduce le sanzioni inflitte ai deferiti resisi responsabili della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 12, commi 5 e 6, ultimo periodo, stesso Codice, avendo assunto, unitamente ad altri tesserati, in occasione della gara, valida per il Campionato di Promozione Toscano, Girone A, un atteggiamento fortemente intimidatorio nei confronti dei componenti la squadra avversaria all’atto dell’arrivo all’impianto sportivo, con minacce verbali e fisiche.”
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.049/TFN del 02 Febbraio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C. (Presidente della Società ASD Comprensorio Montalto Uffugo), M.S. (Dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD Comprensorio Montalto Uffugo) – (nota n. 4620/1027 pf14-15 GT/dl dell’11.11.2015). Il deferimento
Massima: Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 per la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all’art. 4 comma 4 CGS, per la responsabilità derivante dal rapporto d'immedesimazione organica con la Società, per le omissioni poste in essere dalla propria Società, che non ha garantito la giusta sicurezza in occasione della gara del campionato di serie D nell'impianto sportivo di Montalto Uffugo, all'arrivo della squadra dell'Agropoli; e per non avere impedito, con il proprio personale addetto alla sicurezza, che, nell'area antistante agli spogliatoi, si concentrassero numerose persone, la cui identità non è stata possibile accertare, le quali accoglievano i tesserati della squadra ospite, profferendo nei loro confronti ripetute frasi minacciose, del tipo “fateci vincere per non retrocedere...se no per voi è la fine...”. Il Dirigente accompagnatore ufficiale della Società è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all’art. 10 comma 6 CGS, per avere rilasciato, nel corso della sua audizione, dichiarazioni al Collaboratore della Procura Federale in contrasto con l'esito degli accertamenti, e per avere pronunciato dalla panchina, durante il secondo tempo della gara sopra citata, all'indirizzo dei calciatori dell'Agropoli, frasi del tipo : “Fateci vincere tanto a voi i punti non servono, a noi servono per salvarci dalla retrocessione”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.041/TFN del 04 Dicembre 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.L. (all’epoca dei fatti tesserato per la FIGC quale Ispettore federale antidoping), D.F. (delegato per la sicurezza per conto della Società AS Varese Calcio 1910), Società AS VARESE CALCIO 1910 - (nota n. 3161/668 pf14-15 AM/SP/ma del 6.10.2015).
Massima: Il tesserato per la FIGC quale Ispettore federale antidoping è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS perché in occasione della gara di campionato di serie B della s.s. 2014-2015, pur non essendo stato designato per il controllo antidoping relativo alla gara, si tratteneva, senza averne titolo, all’interno del recinto di gioco e nell’area antistante gli spogliatoi. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 5.000,00 perché il suo delegato alla sicurezza ha commesso la violazione dell’art. 1 bis comma 5 CGS per aver consentito l’indebito ingresso di persona non autorizzata all’interno del recinto di gioco ed in prossimità degli spogliatoi e della Società, ed anche se la posizione di questi è stata stralciata per defetto di notifica.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.032/TFN del 03 Novembre 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.D.R. (Calciatore tesserato per la Società AS Roma Spa), Società AS ROMA Spa - (nota n. 2967/1018pf14-15/SP/blp del 30.9.2015).
Massima: Il calciatore è sanzionato con l’ammenda di euro 7.500,00 per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 CGS per avere, al termine della gara del campionato di Serie A, esultato per la vittoria conseguita dalla propria squadra indirizzando nei confronti della tifoseria della squadra avversaria un plateale gesto offensivo e provocatorio, indicando con entrambe le mani le sue parti basse e successivamente indirizzando, sempre nei confronti dei tifosi avversari, con le braccia sollevate in alto entrambe le dita medie delle mani, in atteggiamento offensivo e di scherno, manifestazioni idonee a costituire incitamento alla violenza. Anche la società è sanzionata con la medesima ammenda. Ritiene tuttavia il Tribunale che i medesimi gesti, proprio perché dettati dalla gioia per la vittoria nel post derby, abbiano nulla di premeditato o preordinato alla istigazione alla violenza, risolvendosi piuttosto in uno sfogo momentaneo che se pure dotato dei crismi riferiti alla offesa provocatoria, non rientrano nell'alveo della istigazione alla violenza, la cui incidenza presuppone elementi assai più specifici e tendenziosi. Si prosciolgono quindi entrambi i prevenuti per la violazione ex art. 12 co. 7 del CGS, per non aver commesso il fatto.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.021/TFN del 14 settembre 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S. e A.L.D.S. (all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società ASD AC Savoia 1908 Srl), Società ASD AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 501/258 pf14-15 MS/vdb del 13.7.2015).
Massima: I calciatori sono sanzionati con l’ammonizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, “per avere gli stessi, al termine della gara, deciso di sfilarsi le maglie di giuoco e di abbandonarle a terra, cedendo così ad una illegittima pretesa a loro rivolta dai propri sedicenti tifosi. La Società a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2, del CGS è sanzionata con l’ammenda di euro 3.000.00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.059/TFN del 11 Giugno 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (181) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.T. (calciatore tesserato per la Società Trapani Calcio Srl), Società TRAPANI CALCIO Srl - (nota n. 9339/351 pf14-15 AM/SP/ma del 21.4.2015).
Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato con 2 giornate di squalifica per la violazione dei doveri di cui all’art. 1bis, comma 1, con riferimento all’art. 12 comma 5, CGS, per avere, al termine della gara di campionato di serie B, rivolto ai tifosi avversari, mentre transitava davanti al settore ospiti dello Stadio Provinciale di Trapani per fare rientro negli spogliatoi, il gesto del “dito medio alzato” e della “gola tagliata” tenendo in tal modo un comportamento che poteva determinare violenza coinvolgendo i sostenitori della squadra ospite. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 4.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.056/TFN del 03 Giugno 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.U. (Calciatore tesserato per la Società Reggina Calcio Spa), P.F. (Presidente della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 9152/399 pf14-15 GT/dl del 16.4.2015).
Massima: Il calciatore è sanzionato con 2 giornate di squalifica per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), per avere aggredito, nello spogliatoio dello stadio, al termine della gara, nel corso di un litigio insorto per futili motivi, il compagno di squadra, percuotendolo con violenti calci in varie parti del corpo, venendo, infine, trattenuto da altri calciatori che tentavano di allontanarlo dallo stesso calciatore, procurandogli un “trauma contusivo-escoriativo braccio, fianco e coscia sinistra”, giudicato guaribile in giorni 7 (sette) dai Sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale. La società a titolo di responsabilità oggettiva è sanzionata con l’ammenda di Euro 500,00. Il presidente viene prosciolto perché il fatto non sussiste.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.054/TFN del 05 Maggio 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD Verbania Calcio 1959, attualmente tesserato per la Società ASD Città di Baveno 1908), E.M. (all’epoca dei fatti, persona che ha svolto attività in favore e nell’interesse della Società SSD Verbania Calcio 1959), M.M.(all’epoca dei fatti persona che al momento della commissione dei fatti ha svolto attività in favore e nell’interesse della Società SSD Verbania Calcio 1959), L.R. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Chieri ed attualmente tesserato per la Società ASD NK Kras Repen), F.P.(all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio 1959), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 - (nota n. 6265/503pf13- 14/AM/ma del 19.2.2015).
Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato con la squalifica di mesi 6 per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS (vigente all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) per essersi introdotto indebitamente, in quanto squalificato, nella zona antistante gli spogliatoi che conduce al pullman della Società ospitata, al termine della gara valida per Campionato di Serie D, Girone A, colpendo con calci e pugni il calciatore avversario. Anche coloro che, pur non essendo tesserati ma che hanno svolto attività in favore e nell’interesse della società sono sanzionati per aver partecipato all’aggressione. Il presidente della società è sanzionato poi con l’inibizione di giorni 30
per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS allora vigente) in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF per essersi avvalso dell’operato di persone che hanno svolto attività in favore e nell’interesse della Società, senza indicare tali persone nell’organigramma della medesima Società. La Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 2, del CGS e per le condotte ascritte all’epoca dei fatti ad un proprio tesserato ed a persone che hanno svolto attività nell’interesse della Società è sanzionata con l’ammenda di euro 5.000,00
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 04 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 54/TFN del 5.5.2015
Impugnazione – istanza: 6. RICORSO CALC. S.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (ALL’EPOCA DEI FATTI ART. 1, COMMA 1 C.G.S.) (NOTA N. 6265/503 PF13-14 AM/MA DEL 19.2.2015) -
Massima: Il ricorrente incorre in un errore interpretativo allorché ritiene che l’aver indicato una ed una sola modalità di spedizione degli atti valga ad escludere validità ed efficacia alle altre previste dall’art. 38, comma 8, C.G.S.. La disposizione che precede indica, chiaramente, come alternative le tre modalità ivi indicate: a) domicilio eletto; b) la residenza; c) la sede della società ove era tesserato all’epoca dei fatti contestati. E, ad avviso della Corte, l’alternatività indica una possibilità di scelta tra più posizioni possibili, poste tutte su un medesimo piano di efficacia.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.052/TFN del 28 Aprile 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (157) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SSD SAMBENEDETTESE A RL - (nota n. 8155/452 pf14-15/MS/vdb del 30.3.2015).
Massima: Il TFN infligge alla società l’ammenda di € 1.500,00 per le violazioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 3, e 12, comma 3, del CGS, per avere i propri sostenitori, nel secondo tempo dell’incontro, indirizzato all’Assistente Arbitrale sputi e insulti scurrili e offensivi e per avere gli stessi lanciato, al termine della gara, sul terreno di giuoco oggetti vari, tra cui bottiglie di vetro, senza colpire nessuno. In considerazione della ratio sottesa all’istituto della responsabilità oggettiva, é di tutta evidenza come, alla luce dell’art. 13 CGS, in tutti i residuali ambiti in cui operi la responsabilità oggettiva, la Società sportiva eventualmente coinvolta non possa essere esentata da responsabilità in virtù dell’adozione di misure di prevenzione, non essendo possibile attingere ad altre fattispecie esimenti in tema di responsabilità oggettiva in ambito sportivo calcistico, ivi compresa quella prevista dall’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001…. la deferita Società non ha dimostrato di aver adottato modelli di organizzazione tali da prevenire i comportamenti, né di aver immediatamente agito per far cessare i comportamenti posti in essere dai propri sostenitori e, pertanto, deve essere ritenuta responsabile ex art. 4, comma 3, CGS. L’accertata violazione comporta l’irrogazione delle sanzioni così come previste dall’art. 12, n. 6, CGS trattandosi di Società non appartenente alla sfera professionistica.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.052/TFN del 28 Aprile 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (157) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SSD SAMBENEDETTESE A RL - (nota n. 8155/452 pf14-15/MS/vdb del 30.3.2015).
Massima: Il TFN infligge alla società l’ammenda di € 1.500,00 per le violazioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 3, e 12, comma 3, del CGS, per avere i propri sostenitori, nel secondo tempo dell’incontro, indirizzato all’Assistente Arbitrale sputi e insulti scurrili e offensivi e per avere gli stessi lanciato, al termine della gara, sul terreno di giuoco oggetti vari, tra cui bottiglie di vetro, senza colpire nessuno. In considerazione della ratio sottesa all’istituto della responsabilità oggettiva, é di tutta evidenza come, alla luce dell’art. 13 CGS, in tutti i residuali ambiti in cui operi la responsabilità oggettiva, la Società sportiva eventualmente coinvolta non possa essere esentata da responsabilità in virtù dell’adozione di misure di prevenzione, non essendo possibile attingere ad altre fattispecie esimenti in tema di responsabilità oggettiva in ambito sportivo calcistico, ivi compresa quella prevista dall’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001…. la deferita Società non ha dimostrato di aver adottato modelli di organizzazione tali da prevenire i comportamenti, né di aver immediatamente agito per far cessare i comportamenti posti in essere dai propri sostenitori e, pertanto, deve essere ritenuta responsabile ex art. 4, comma 3, CGS. L’accertata violazione comporta l’irrogazione delle sanzioni così come previste dall’art. 12, n. 6, CGS trattandosi di Società non appartenente alla sfera professionistica.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.052/TFN del 28 Aprile 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (104) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: P.B.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD ARL Taranto FC 1927, attualmente tesserato in prestito per la Società Reggina Calcio Spa), G.D.I.P. (all’epoca dei fatti allenatore in seconda della Società SSD ARL Taranto FC 1927) - (nota n. 6102/1031 pf13-14 AM/ma del 16.2.2015).
Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato con 1 giornata di squalifica e l’ammenda di Euro 400,00 per avere, a termine della gara, negli spogliatoi e non alla presenza del D.G., tenuto nei confronti del dirigente della Società un comportamento gravemente ingiurioso e calunnioso Anche l’allenatore in seconda è sanzionato con 1 giornata di squalifica e l’ammenda di Euro 800,00, in quanto, al fine di garantire l’impunità disciplinare al calciatore, non forniva al collaboratore della Procura federale presente sul posto il nominativo del calciatore che aveva tenuto un comportamento gravemente ingiurioso e calunnioso nei confronti del dirigente.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.041/TFN del 25 Marzo 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.T. (calciatore tesserato per la stagione sportiva 2013/2014 per la Soc. AS Barletta C/5) e della Società AS BARLETTA C/5 - (nota n. 6225/295pf14-15/MS/vdb del 18.2.2015).
Massima: Il calciatore è sanzionato con 10 giornate di squalifica per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 (oggi trasfuso nel nuovo art. 1 bis comma 1), del CGS per avere, al termine della gara, al momento dell’effettuazione del Fair Play, “colpito alla nuca l’arbitro dell’incontro con una bottiglia di plastica piena d’acqua, provocandogli lieve e momentaneo dolore. La Società è sanzionata con l’ammenda di euro 800,00
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 011/CFA del 05 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CFA del 19 Marzo 2015 e su www.figc.it.
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 16/TFN del 30.10.2014
Impugnazione – istanza: RICORSI: 1. Calc. B.C.,2. Calc. C.F.,3. Calc. D.M.L.,4. Calc. I.R.,5. Calc. L.C.G.,6. Calc. M.F.,7. Calc. R.T. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA A CIASCUNO DEI RECLAMANTI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LATINA/PADOVA DEL 28.2.2014- NOTA N. 7792/635 PF13-14 AM/BLP DEL 26.6.2014
Massima: La riduce la sanzione dell’ammenda ad euro 5.000,00 inflitta al calciatori - per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per avere “deciso di sfilarsi le maglie di gioco e di abbandonarle a terra, cedendo così ad una illegittima pretesa a loro rivolta da propri sedicenti tifosi. Così di fatto legittimando un comportamento ingiurioso ed aggressivo degli stessi (…)”, al termine della partita del Campionato Italiano di Serie “B” del 28.2.2014 disputata presso lo Stadio comunale di Latina tra la squadra locale e il Padova e terminata con la sconfitta della squadra ospite per tre reti a zero - tenendo conto di un generale principio di proporzionalità sia con riguardo al ruolo ricoperto nella squadra sia con riferimento agli stipendi percepiti dai calciatori medesimi. Il Tribunale Federale Nazionale, li aveva condannati al pagamento dell’ammenda di € 7.500,00 ciascuno.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.036/TFN del 04 Marzo 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (437) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.K. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Calcio Padova Spa, attualmente tesserato per Federazione estera) - (nota n. 7792/635 pf13-14 AM/blp del 26.6.2014).
Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine della gara, deciso di sfilarsi le maglie di gioco e di abbandonarle a terra, così cedendo ad una illegittima pretesa loro rivolta da propri sedicenti tifosi, di fatto legittimandone il comportamento ingiurioso ed aggressivo.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 031/CFA del 06 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CFA del 19 Marzo 2015 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 33/TFN – Sez. Disc. del 19.2.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. LUCA TASSO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ GUBBIO 1910, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 62 COMMI 1 E 2 N.O.I.F., SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (NOTA N. 4907/708 PF13-14 AM/MA DEL 13.1.2015) -
Massima: La Corte riduce l’inibizione fino al 31.3.2015, inflitta dal TFN al dirigente che lo ha sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, oggi art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 62, comma 1, NOIF, non avendo, in qualità di dirigente addetto all’ordine pubblico nella gara, ottemperato agli obblighi di sua competenza, sanciti dall’art. 65 NOIF, di assistenza agli Ufficiali di gara i quali venivano avvicinati da alcuni soggetti, non identificati, ma riconducibili alla Società, i quali, indebitamente presenti negli spogliatoi, profferivano minacce alla terna arbitrale che rientrava dal terreno di gioco, rivolgendole insulti e spintoni; ed anche in relazione a quanto previsto dall’art. 62, nn. 1 e 2, NOIF non avendo, in qualità di responsabile della sicurezza, tutelato i dirigenti della squadra ospite presenti in tribuna, i quali subivano aggressioni verbali e fisiche tali da dover abbandonare la stessa tribuna dello stadio. La Corte riduce ad Euro 2.000,00 l’ammenda a carico della società. La Corte, in proposito, osserva che, così come l’annotazione di servizio del Luogotenente dei Carabinieri– omissis - è inequivoca nell’indicare, con riferimento al comportamento dei tifosi eugubini verso la dirigenza del Frosinone calcio, che “… le frasi offensive si sono trasformate in una vera e propria aggressione fisica” e che “durante il percorso che dalla tribuna centrale porta agli spogliatoi, circa 30-40 metri, un nutrito gruppo di tifosi (40-50), oltre ad inveire verbalmente ha cercato di colpirci con calci, manate, sputi, spintoni e lancio di acqua, cosa questa che in alcuni casi è anche avvenuta”, di contro, le dichiarazioni rese dal Ufficiale di Polizia Giudiziaria – omissis -, dal Vice Questore Aggiunto – omissis -, dall’Agente di Polizia Giudiziaria – omissis - e dagli steward – omissis -, – omissis - e – omissis - nonché la nota del dirigente Digos – omissis - portano a ridimensionare l’accaduto. In particolare, la relazione degli steward, incaricati dal delegato alla sicurezza di controllare e dare supporto ai dirigenti del Frosinone che avrebbero preso posto per la visione della gara in tribuna vip, indica, tra l’altro, “possiamo affermare che ci sono state solo ed esclusivamente parole ingiuriose da parte di tutte e due le parti e che mai nessuno è venuto al contatto fisico”. La Corte, a prescindere dalle concrete modalità di realizzazione degli stessi, ritiene che non possa essere posto comunque in dubbio che si siano verificati fatti incresciosi al termine della gara nei confronti della dirigenza frusinate presente e dei loro accompagnatori. Pertanto - fermo restando che l’ing. – omissis -, precedentemente alla gara, ha predisposto il piano di sicurezza sottoposto al vaglio preventivo del GOS e durante la gara si è attivato per cercare di porre rimedio alle situazioni di tensione che si stavano verificando, tanto che il vice delegato ing. – omissis - ha dichiarato che l’ing. Tasso gli ha detto di recarsi negli spogliatoi per supportare gli steward assegnati e vigilare che il rientro sia della terna arbitrale che dei calciatori avvenisse in modo corretto – è indubbio che entrambi gli episodi contestati, pur volendo ridurre l’intensità e la gravità del secondo rispetto a quanto considerato dal Tribunale Nazionale Federale, hanno denotato una criticità nei sistemi di sicurezza a tutela della terna arbitrale (1° episodio) e dei dirigenti della squadra ospite (2° episodio) che deve essere ascritta, a titolo di responsabilità soggettiva, al delegato all’ordine pubblico, per cui la richiesta formulata in via principale dai ricorrenti, di totale riforma della decisione gravata e di annullamento delle sanzioni irrogate, non può essere accolta. Nondimeno - tenuto conto del ruolo comunque attivo e partecipe svolto dall’ing – omissis -, della gravità più mitigata del secondo episodio ascritto e delle circostanze attenuanti derivanti dalla oggettiva e non facilmente prevedibile situazione di tensione venutasi a creare a seguito dello svolgimento della gara nei suoi minuti finali – la Corte ritiene di accogliere la domanda formulata in via subordinata dai ricorrenti, di parziale riforma della sentenza gravata, e di ridurre in modo consistente le sanzioni irrogate.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.036/TFN del 04 Marzo 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (77) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SC Vallée D’Aoste Srl, attualmente tesserato per la Società ASD Benarzole 2012), Società SC VALLÉE D’AOSTE Srl - (nota n. 4924/907 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015).
Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 1 giornata di gara per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva, in relazione al punto 7 del Protocollo d’intesa (ancora vigente) firmato in data 21.10.2004 tra AIC e LND, cui conseguono le sanzioni 19 Codice Giustizia Sportiva FIGC per aver posto volontariamente in essere, dopo la gara, in danno del proprio D.S. un’aggressione verbale con fare minaccioso, accompagnata dal pronunciamento dell’epiteto “che c.. vuoi”. La Società è sanzionata con l’ammenda di Euro 300,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.033/TFN del 19 Febbraio 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.T.(Dirigente della Società AS Gubbio 1910 Srl), Società AS GUBBIO 1910 Srl - (nota n. 4907/708 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015).
Massima: Il dirigente è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, oggi art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 62, comma 1, NOIF, non avendo, in qualità di dirigente addetto all’ordine pubblico nella gara, ottemperato agli obblighi di sua competenza, sanciti dall’art. 65 NOIF, di assistenza agli Ufficiali di gara i quali venivano avvicinati da alcuni soggetti, non identificati, ma riconducibili alla Società, i quali, indebitamente presenti negli spogliatoi, profferivano minacce alla terna arbitrale che rientrava dal terreno di gioco, rivolgendole insulti e spintoni; ed anche in relazione a quanto previsto dall’art. 62, nn. 1 e 2, NOIF non avendo, in qualità di responsabile della sicurezza, tutelato i dirigenti della squadra ospite presenti in tribuna, i quali subivano aggressioni verbali e fisiche tali da dover abbandonare la stessa tribuna dello stadio. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 5.000,00
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 12 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 5/TFN del 25.9.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. C.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7845/690 PF13-14 AM/MA DEL 30.6.2014 - N. 284/690 PF13-14.
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato l’allenatore per aver colpito con un calcio un giocatore della squadra avversaria, raggiungendolo all’altezza dei testicoli. Irrilevante la circostanza che il Comandante dei carabinieri non avrebbe assistito ai fatti posto che lo stesso si è limitato a trasmettere l’informativa, avendo così rappresentato quanto appreso dai militari operanti. Le testimonianze dei soggetti presenti, ritualmente sentiti dalla Procura, sono comunque puntuali e smentiscono tutti i motivi del ricorso. Dette testimonianze non appaiono poi scalfite nemmeno indirettamente sulla scorta di qualsivoglia non solo elemento di prova ma nemmeno principio di prova offerto dal reclamante. Quest’ultimo non ha indicato, in concreto, nessun nominativo che potesse supportare quanto sottolineato a suo discarico.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 22 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 83/LND del 7.11.2014
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S.D. MINTURNO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER FATTI ASCRIVIBILI AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; - INIBIZIONE DI ANNI 5 AL SIG. D.D.C., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 2960/35 PF 13-14/GT/DL DELL’11.12.2013
Massima: La Corte, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società e dispone la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di – omissis - ai fini delle valutazioni di competenza. In primo luogo, questa Corte non può esimersi dallo stigmatizzare i toni e le espressioni (in alcuni casi, trattasi, peraltro, di gravissime insinuazioni) contenute nel reclamo che risultano non rispettose dell’autorità e del prestigio che devono essere sempre riconosciuti alle decisioni degli Organi della giustizia sportiva, anche quando non se ne condividano le opinioni. Trattasi di toni ed espressioni che inducono questa Corte a disporre la trasmissione di copia del presente reclamo alla Procura Federale della F.I.G.C. ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di – omissis - (presso il cui albo degli avvocati risultano iscritti l’Avv. – omissis - e l’Avv. – omissis -), ai fini delle rispettive valutazioni in ordine alla rilevanza disciplinare dei predetti fatti nei confronti dei tesserati (– omissis - e – omissis -) che, sottoscrivendo la procura legale, hanno condiviso il contenuto del reclamo, e nei confronti degli avvocati che hanno firmato l’atto.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.016/TFN del 30 Ottobre 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (437) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.I., T.R., T.N., F.M., A.A., R.I., F.C., G.L.C., C.B., L.D.M. e R.K.(calciatori della Società Calcio Padova Spa, al tempo dei fatti della contestazione), Società CALCIO PADOVA Spa - (nota n. 7792/635 pf13-14 AM/blp del 26.6.2014).
Massima: I calciatori rispondono della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine della gara, deciso di sfilarsi le maglie di gioco e di abbandonarle a terra, così cedendo ad una illegittima pretesa loro rivolta da propri sedicenti tifosi, di fatto legittimandone il comportamento ingiurioso ed aggressivo. La società è oggettivamente responsabile.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.016/TFN del 30 Ottobre 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (452) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.A., A.C., L. L., V.D.C., A.M., A.A., M.B., S.M. (Calciatori tesserati per la Società Turris Neapolis Srl), F.M. (Dirigente accompagnatore della Società Turris Neapoli Srl), Società TURRIS NEAPOLIS Srl -(nota n. 7813/655 pf13-14 AM/ma del 27.6.2014).
Massima: A seguito di patteggiamento i calciatori sono sanzionati con 1 giornata di squalifica per la violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS, per aver deciso, al termine della gara, di spogliarsi delle maglie di gioco a fronte di una specifica richiesta di un gruppo di tifosi, cedendo così ad un’illegittima pretesa intimidatoria e di sudditanza. Il dirigente è sanzionato con giorni 20 di inibizione per la violazione ex art. 1, comma 1, CGS, per aver consentito, senza nulla obiettare, che i calciatori si spogliassero delle maglie su indebita pressione dei tifosi. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.200,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 07 Ottobre 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.M.L.F.(Calciatore tesserato per la Società AC Milan Spa), Società AC MILAN Spa - (nota n. 142/706 pf13-14 SS/blp del 9.7.2014).
Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 5 giornate di gara nel campionato della categoria di appartenenza per la violazione dall’art. 1, comma 1, CGS e della violazione di cui all’art. 11, comma 1, CGS per aver utilizzato, nel corso della gara, nei confronti di un calciatore avversario espressioni di contenuto razzista, discriminatorie e lesive della dignità della persona. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 5.000,00 Considerato, con riferimento alla eccezione preliminare sollevata, che l’arbitro della gara non si è sicuramente accorto di quanto accaduto sul campo come può rilevarsi nello stesso rapporto di gara nel quale nulla riferisce al riguardo, che, trattandosi di gara del Campionato Allievi e dunque relativa al Settore giovanile e scolastico, il potere della Procura federale di far pervenire una segnalazione al Giudice Sportivo entro le ore 16 del giorno feriale successivo a quello della gara non sussiste nella fattispecie essendo previsto per questo tipo di gare (a norma di quanto previsto dall’art. 35 comma 1.4 CGS) limitatamente ai casi di condotta violenta o per l’uso di espressioni blasfeme. Rilevato che la fattispecie in questione è quella prevista dall’art. 11 CGS (Responsabilità per comportamenti discriminatori) sanzionabile quale illecito disciplinare indipendentemente dall’ambito in cui viene posta in essere la condotta, per la quale correttamente la Procura federale è intervenuta non appena venuta a conoscenza di quanto accaduto, avvalendosi dei poteri di indagine ad essa attribuiti dall’art. 32 n. 9 del CGS; Ritenuto, dunque, che l’eccezione preliminare va rigettata in quanto la condotta contestata al – omissis - non è riservata, nel caso specifico, alla esclusiva cognizione del Giudice Sportivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.007/TFN del 30 Settembre 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.D.C.(Presidente della Società ASD Bojano), G.G. (soggetto svolgente attività nell’interesse della Società ASD Bojano), Società ASD BOJANO (nota n. 571/719 pf13-14/AM/ma del 29.7.2014).
Massima: Integra la violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, nonché dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 66, del R.O., l’aver inserito nelle distinte delle gare, un soggetto non tesserato e per aver omesso, nella prima gara, la presenza di un medico sociale. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.005/TFN del 25 Settembre 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (455) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.C. (all’epoca dei fatti, allenatore della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 7845/690 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014 - n. 284/690 pf13-14).
Massima: L’allenatore, è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’ art. 1 comma 1 CGS, per avere, in occasione della gara, aggredito alle spalle il calciatore avversario colpendolo con un calcio all’inguine, causandone il trasporto all’ospedale per lesioni con una diagnosi di 10 giorni per la guarigione. La Società a titolo di responsabilità oggettiva è sanzionata con l’ammenda di Euro 2.000,00
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (397) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.C.(Consigliere regionale FIGC del Comitato Friuli Venezia Giulia) - (nota n. 7583/932 pf13-14 AM/ma del 18.6.2014).
Massima: Il Consigliere del Comitato Regionale è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 10, comma 2, delle NOIF poiché entrava nello spogliatoio dell’arbitro, senza essere autorizzato, e, benché fosse un dirigente federale tenuto alla rettitudine sportiva e morale così come statuito dall’art. 10 comma 2 delle NOIF, assumeva nei confronti del Direttore di gara un atteggiamento minaccioso nonostante il predetto avesse assolto, ex artt. 60 delle NOIF, correttamente alle propria funzione di verifica della praticabilità del terreno di giuoco il tutto in occasione della gara.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 10 Luglio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 92/CDN del 27.6.2014
Impugnazione – istanza:4. RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE F.S., DEI SIGG. Q.M., S.O. E DELLA SOCIETÀ AC SAVOIA 1908 SRL SSD, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 CGS, DALLE INCOLPAZIONI LORO ASCRITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 72 COMMA 5 NOIF, E 21, COMMA 1 NOIF – NOTA N. 7352/581 PF13-14AM/MA DEL 10.6.14
Massima: La Corte in accoglimento del ricorso proposto dalla Procura Federale, commina al calciatore la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, nonché dell’art. 72, comma 5, CGS, per aver posto in essere condotte gravemente contrastanti con i comportanti cui ciascun tesserato è tenuto, in quanto espressione di solidarietà e pubblicità nei confronti di un soggetto comunque identificabile fra quelli indicati dall’art. 1, comma 5, CGS, colpito da rilevanti misure cautelari di natura penale per gravi ipotesi di reato a seguito di un gol realizzato dalla propria squadra in gesto di esultanza avrebbe mostrato una maglia (indossata sotto quella ufficiale di gioco) con la scritta “solo per te” e l’immagine del Sig. – omissis -; quest’ultimo, all’epoca dei fatti “patron” (e non formalmente Presidente) della società, sottoposto a misura cautelare dall’Autorità Giudiziaria per i reati di turbativa d’asta, corruzione aggravata e concorso in associazione mafiosa. La chiara previsione regolamentare non è suscettibile di alcuna interpretazione dal momento che la stessa dispone in maniera assolutamente inequivoca, recitando come segue: “L’indumento eventualmente indossato sotto al maglia di gioco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari”. L’inconfondibile prescrizione appena riprodotta, nella fattispecie è stata indubbiamente violata e pertanto l’appello va accolto sotto tale profilo senza necessità di apprezzare le ulteriori censure da ritenersi assorbite.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.92/CDN del 27 Giugno 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (370) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S.(Calciatore), Q.M.(Presidente della Società AC Savoia 1908 Srl SSD), O.S.(Vice Presidente della Società AC Savoia 1908 Srl SSD), Società AC SAVOIA 1908 Srl SSD (nota n. 7352/581 pf13-14/AM/ma del 10.6.2014).
Massima: Il calciatore viene prosciolto dall’accusa di violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, nonché dell’art. 72, comma 5, CGS, per aver posto in essere condotte gravemente contrastanti con i comportanti cui ciascun tesserato è tenuto, in quanto espressione di solidarietà e pubblicità nei confronti di un soggetto comunque identificabile fra quelli indicati dall’art. 1, comma 5, CGS, colpito da rilevanti misure cautelari di natura penale per gravi ipotesi di reato a seguito di un gol realizzato dalla propria squadra in gesto di esultanza avrebbe mostrato una maglia (indossata sotto quella ufficiale di gioco) con la scritta “solo per te” e l’immagine del Sig. – omissis -; quest’ultimo, all’epoca dei fatti “patron” (e non formalmente Presidente) della società, sottoposto a misura cautelare dall’Autorità Giudiziaria per i reati di turbativa d’asta, corruzione aggravata e concorso in associazione mafiosa. Dalla visione delle immagini acquisite a mezzo DVD emerge che il calciatore – omissis -, nell’abbandonare il terreno di gioco a fine gara unitamente ai compagni di squadra, in un chiaro contesto di esaltazione per la vittoria conseguita, si rivolgeva in direzione della telecamera mostrando la maglietta indossata sotto quella di gioco, per poi guadagnare gli spogliatoi. Il contenuto del messaggio così veicolato (la scritta sulla maglietta “solo per te” associata all’immagine del “patron” in vinculis – omissis -) appare prima facie diretto a solidarizzare con il soggetto colpito da misura custodiale per gravi reati, ritenendolo evidentemente vittima di un errore giudiziario e conseguentemente a denigrare l’azione dell’Autorità Giudiziaria e offendere l’amministrazione della giustizia. Ciò evidentemente in contrasto con i doveri di correttezza del tesserato. A ben vedere, tuttavia, gli elementi di prova (“visiva”) acquisiti agli atti non consentono di attribuire al tesserato quel segmento di condotta diffamatoria ulteriore costituito appunto dall’intenzione di offendere l’operato della magistratura attraverso l’equiparazione logica: solidarietà al “Presidente” arrestato - vittima di errore giudiziario. Un’estensione (quid pluris senza il quale il comportamento pur criticabile resta privo del requisito di concreta offensività) della condotta, a parere della Commissione, non sufficientemente supportata dal materiale probatorio disponibile. Maggiormente aderente al contesto (anche ambientale) ricostruito risulta invece la mera volontà di esprimere ed esternare gratitudine umana e “sportiva” al Presidente di fatto della società, suo datore di lavoro, in una circostanza di estrema difficoltà perché coinvolto in gravi vicende giudiziarie, mediante la dedica della vittoria.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.84/CDN del 26 Maggio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (260) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.O.A., M.A., G.C., A.D.S., N.D.R., V.L., M.M., G.M., A.M., G.P., S.S., N.S., D.V. (calciatori), E.M. (Presidente della Società SS Monospolis Srl), Società MONOSPOLIS Srl - (nota n. 4742/274 pf13-14 AM/ma del 4.3.2014).
Massima: I calciatori sono sanzionati con 2 giornate di squalifica per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver, al termine della gara valevole per il Campionato serie D, su pressione dei tifosi entrati in campo dismesso le magliette di gioco e adagiate a terra. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 2.000,00.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.78/CDN del 15 Maggio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(288) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.C. (Presidente della Società AS Bisceglie 1913 Don Uva APD) - (nota n. 5225/303 pf13-14 AM/ma del 21.3.2014).
Massima: A seguito di patteggiamento il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 perché in occasione dell’annullamento di una rete e della contestuale espulsione del calciatore, i sostenitori della suddetta squadra lanciavano in campo soprattutto nella zona limitrofa all’assistente arbitrale n. 2, bottiglie, sassi e due fumogeni, intonando sino al termine della gara cori offensivi. Inoltre, una volta terminata la gara, circa 60/70 di costoro con fare minaccioso sostavano innanzi il cancello d’uscita degli spogliatoi, sicché la terna arbitrale, dopo circa un’ora di attesa, era costretta ad abbandonare l’impianto da una porta secondaria e raggiungeva l’aeroporto di Bari sotto scorta. Prima che ciò accadesse, appena la terna arbitrale era rientrata nello spogliatoio di competenza, una persona, che si definiva presidente della società, iniziava ad inveire contro gli arbitri, minacciandoli ripetutamente e poi, preso da un attacco di rabbia, sfondava a calci la porta di detto spogliatoio, facendo crollare l’intonaco e le mattonelle ivi esistenti e, una volta dentro, si dirigeva contro l’assistente, che non riusciva a raggiungere fisicamente per l’intervento dei suoi collaboratori.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.060/CDN del 19 Marzo 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.R.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD FC Gladiator 1924, attualmente tesserato per la Società ASD Real Poggio De Marinis), Società ASD FC GLADIATOR 1924 (nota n. 3874/31 pf12-13 GT/dl del 28.1.2014).
Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato con 2 giornate di squalifica per la violazione dell’art. 1, comma 1 e 3, CGS, in particolare, per avere, durante la disputa della finale dei play off del campionato di Eccellenza, intorno al 25’ del secondo tempo, dopo essersi alzato dalla panchina ove si trovava, raggiunto e colpito l’allenatore della squadra avversaria, in un primo momento spintonandolo e, successivamente, colpendolo con entrambi gli scarpini da calcio che teneva in mano, attingendolo alla parte parietale destra”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 326/CGF del 17 Giugno 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 54/CDN del 20.2.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO - DEL CALCIATORE L.B., ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. CAVESE 1919, DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S.; - DELLA SOCIETÀ U.S.D. CAVESE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S PER LE VIOLAZIONI ADDEBITABILI AL PROPRIO TESSERATO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - (NOTA N. 3539/119 PF13-14 AM/MA DEL 15.1.2014)
Massima: La Corte ridetermina la sanzione nella squalifica di 2 giornate effettive di gara al calciatore per non essersi presentato alla convocazione innanzi alla Procura Federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 250,00.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.91/CDN del 25 Giugno 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (355) – APPELLO DI B.C.C.(Calciatore tesserato per la Società FCD Pro Marudo ASD) avverso squalifica per 10 giornate (Decisione CDT c/o CR Lombardia – C.U. 59 del 15.5.2014 – nota n. 5472/517 pf13-14/MS/vdb del 3.4.2014).
Massima: La Corte conferma la decisione della CDN con la quale il calciatore, a seguito di deferimento, è stato sanzionato con la squalifica per 10 giornate di gara, in ordine alla violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 35, comma 1.1, CGS, poiché, nel corso della gara (valevole per il Campionato Provinciale Giovanissimi), rivolgeva ad un avversario di colore, parole dal contenuto razzista, quali “scimmia” e “sporco negro”.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.89/CDN del 20 Giugno 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (354) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.B. (all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della Società ASG Nocerina Srl), Società ASG NOCERINA Srl - (nota n. 6911/171 pf13-14 AM/ma del 22.5.2014).
Massima: Il soggetto che all'epoca dei fatti, svolgeva attività all'interno e nell'interesse della Società è sanzionato con l’inibizione di anni 1 per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS vigente, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CGS vigente, nonché per essersi introdotto indebitamente, poiché non ne aveva titolo, sul terreno di gioco e nel tunnel che conduce all'interno degli spogliatoi e ciò al termine della, e nell'occasione colpiva dapprima con uno schiaffo alla nuca il calciatore e successivamente con un pugno al volto il calciatore. Infatti in virtù delle immagini del sistema di videosorveglianza, che hanno consentito anche al Questore della Provincia di Salerno di emettere nei suoi confronti un provvedimento D.A.S.P.O., ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/89, per gli stessi fatti, con il conseguente divieto per 18 mesi di accedere su tutto il territorio nazionale nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive, il responsabile di dette aggressioni veniva successivamente identificato nel responsabile area marketing della Società così come qualificato peraltro dal sito ufficiale della Società. La società con l’ammenda di Euro 5.000,00
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.034/CDN del 14 Novembre 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(96) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: E.P. (all’epoca dei fatti ed attualmente Presidente e Legale rappresentante della Società Genoa Cricket & Football Club Spa), Società GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB Spa - (nota n. 1943/1160 pf12-13 SP/blp del 28.10.2013).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con Euro 10.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 1 commi 1 e 3 CGS, perchè all’uscita di un ristorante, aggrediva un video reporter di un quotidiano, che colpiva con dei calci e gli strappava dalle mani la telecamera, che la gettava a terra e la rompeva. La società è sanzionata con Euro 7.000,00 di ammenda.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 4.10.2013
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. B.D.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, PONDERANO/VIRTUS VERCELLI DEL 19.05.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 8489/115PF 12-13/MS/VDB DEL 24.6.2013
Massima: La Corte riduce a mesi 2 la squalifica inflitta al calciatore, sanzionato in relazione ai fatti verificatisi in occasione della gara del Campionato provinciale Juniores, infatti, mentre assisteva quale spettatore alla gara in questione, si rendeva protagonista di una condotta gravemente minacciosa ed offensiva nei confronti del direttore di gara verso il quale, coinvolgendo ed incitando altre persone presenti sugli spalti, ripetutamente proferiva dalla tribuna frasi costituenti minaccia ed altamente lesive della dignità personale e della reputazione dell’arbitro. Tale condotta, resa ancora più eclatante dall’impiego da parte del calciatore di un megafono, si protraeva per tutto il corso della gara. Ed infatti, se, da una parte, nel caso in esame, tenuto conto delle caratteristiche soggettive ed oggettive della fattispecie, la corretta sanzione da comminare al Sig. – omissis - non può essere individuata nell’ambito dell’art. 19, comma 4 – che sanziona la condotta dei calciatori responsabili di infrazioni commesse in occasione e durante la gara (in particolare, nella lettera a), che sanziona con il minimo edittale di due giornate la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara) - dall’altra, trattandosi di condotta di un tesserato comunque rilevante ai sensi dell’art. 1, comma 1, C.G.S., il comportamento del – omissis -, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, deve essere sanzionato in applicazione dell’art. 19, comma 1, lett. f) che stabilisce la sanzione della squalifica a tempo determinato; tuttavia, la Corte ritiene che, facendo applicazione nel caso specifico del principio di afflittività e proporzionalità, la sanzione comminata dalla Commissione disciplinare sia eccessivamente gravosa e possa pertanto essere ridotta a mesi 2.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.023/CDN del 10 Ottobre 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.A.(già calciatore della Società ASD Capitolina C/5, attualmente svincolato), Società ASD CAPITOLINA C/5 - (nota n. 902/1230pf12-13/MS/vdb del 5.9.2013).
Massima: Il calciatore è sanzionato con mesi 2 di squalifica per il contegno tenuto nei confronti dell’avversario come relazionato nel rapporto del Commissario di campo, che al pari di quello dell'arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale costituisce fonte privilegiata di prova, nel senso che il relativo rilievo e il relativo valore fidefacente sono riconducibili alla provenienza ed al ruolo ufficiale rivestito da chi lo redige.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.022/CDN del 04 Ottobre 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(475) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.B. (Calciatore), E DELLA Società ASD CITTANOVA INTERPIANA CALCIO - (nota n. 8489/115pf 12-13/MS/vdb del 24.6.2013).
Massima: Il calciatore presente tra il pubblico è sanzionato con mesi 3 di squalifica per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS per aver tenuto un comportamento gravemente irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro. In particolare, dalla lettura degli atti si evidenzia che, nel rapporto della gara innanzi indicata, il Direttore di gara, tra i comportamenti del pubblico, annotava che il Sig. – omissis -, persona di sua conoscenza, presente tra il pubblico e tesserato per altra Società, dall’inizio alla fine della partita lo insultava, minacciava e offendeva con l’utilizzo di un megafono, urlando al suo indirizzo ogni tipo di epiteto. La società è sanzionata con Euro 1.000,00 di ammenda
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.013/CDN del 12 Settembre 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.N. (Preparatore Atletico della Società Trapani Calcio Srl), D.F.(Direttore Sportivo della Società Trapani Calcio Srl), Società TRAPANI CALCIO Srl - (nota n. 8709/933 pf 12-13/AM/ma del 26.6.2013).
Massima: A seguito di patteggiamento il preparatore atletico è sanzionato con l’inibizione di giorni 60 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione al disposto di cui all’art. 66, comma 1, delle N.O.I.F. e di cui all’art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, perché, in occasione della gara del Campionato di Lega Pro, accedeva e stazionava nel recinto di gioco senza autorizzazione perché non iscritto nella distinta di gara e, nei minuti finali dell’incontro, si avvicinava alla panchina avversaria al fine di comunicare il risultato di altra gara che comunque aveva rilevanza con quella in corso. Anche il direttore sportivo è sanzionato perchè ometteva di impedire l’accesso e la permanenza nel recinto di gioco del tesserato non autorizzato perché non iscritto nella distinta di gara. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 2.000,00
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.012/CGF del 12 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CGF del 29 Ottobre 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 11, COMMI 3 E 4, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ CONCORRENTE; EX ART. 4, COMMA 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN RELAZIONE A QUANTO ASCRITTO AL CALCIATORE P.L, SEGUITO GARA CASALE/PRO PATRIA DEL 19.1.2013 - NOTA N. 7164/561 PF12-13/SP/BLP DEL 9.5.20135. RICORSO CALC. P.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., E DELL’ART. 11, COMMA 1, C.G.S., SEGUITO GARA CASALE/PRO PATRIA DEL 19.1.2013 - NOTA N. 7164/561 PF12-13/SP/BLP DEL 9.5.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato per la condotta discriminatoria recante offesa per origine etnica, in occasione dell’incontro, in danno dell’avversario
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.003/CDN del 10 Luglio 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.T. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato della Società Città Potenza Srl), S.R.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato della Società Città Potenza Srl), Società CITTÁ DI POTENZA Srl (già ATLETICO POTENZA) - (nota n. 8016/310pf12-13/AM/ma del 6.6.2013).
Massima: Il calciatore è sanzionato con 3 giornate di squalifica per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver consegnato al termine della gara valevole per il Campionato serie D, la sua maglietta di gioco nella mani di sedicenti tifosi della curva a seguito di una dura contestazione, cedendo così ad un’illegittima pretesa rivolta a lui e ad altri calciatori della stessa squadra e di fatto legittimando un comportamento violento, intimidatorio ed aggressivo da parte dei medesimi. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 2.500,00. In punto di diritto, poi, occorre richiamare il principio enunciato da questa Commissione in un caso analogo (in CU n. 66/CDN 2012/2013), secondo cui “…non può revocarsi in dubbio che il togliersi di dosso la maglia di gioco durante una gara costituisce il venir meno ai valori dello sport; non a caso il comune sentire esalta l’attaccamento ai colori sociali, tanto è vero che l’atleta che interpreta in modo particolare tale attaccamento viene definito, non solo dai propri tifosi, la bandiera. In questa precisa ottica, tradire siffatto valore travalica il significato etico del principio di lealtà, probità e correttezza di cui all’art.1 comma 1 CGS, perché tradisce il senso d’appartenenza ed offende che (tifosi, dirigenti, calciatori) in tale appartenenza crede e confida.” La circostanza che il gesto in scrutinio sia stato commesso al termine della gara, e non già durante il suo svolgimento, costituisce un’aggravante, considerato che non può venire in soccorso l’ipotesi che la condotta fosse finalizzata a scongiurare la sospensione della gara e le sanzioni che essa avrebbe generato.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 27 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 01 Luglio 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 4.2.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA; - AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. D.V.G.; - AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. J.A., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS LANCIANO/GROSSETO DEL 22.9.2012 (NOTA N. 3472/198 PF12-13 GR/MG DEL 7.12.2012) -
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta ai calciatori ad Euro 3.000,00 per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per avere gli stessi, circa un’ora dopo il termine della gara del campionato di serie B, nel recinto di giuoco dello stadio ., posto in essere un litigio con conseguente colluttazione, poiché il litigio è derivato esclusivamente da incomprensioni e ragioni sportive di giuoco, lo stesso non ha prodotto conseguenze e la riappacificazione tra i soggetti coinvolti è stata immediata. Anche alla società la sanzione viene ridotta ad euro 3.000,00.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 05 febbraio 2013 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 109/CGF del 7 dicembre 2012
Parti: Sig. P.A. / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima TNAS: (2) Il gesto del giocatore di reclamare, mercé l’esibizione della propria maglia con una scritta, davanti alle telecamere della televisione, proprio durante lo svolgimento di una gara di calcio ed in occasione del particolare momento di esaltazione collettiva che caratterizza la segnatura del goal, l’innocenza di un soggetto riconosciuto dalla magistratura quale autore di un grave delitto, integra una condotta contraria ai doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 1 C.G.S., senza che lo stesso giocatore possa invocare a propria discolpa i diritti garantiti dall’art. 21 Cost.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 90/CDN del 07 Giugno 2010 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento della Procura Federale a carico di: C.V. (Presidente Onorario della Soc. ASD Mecobil Pese C/5) (nota n. 7064/545pf09- 10/AM/ma del 26.4.2010). Massima: Il presidente onorario della società è sanzionato con l’inibizione per anni 3 per la violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1 e 5, del C.G.S. vigente, perché al termine della gara del campionato nazionale di serie B Calcio a Cinque, dopo essersi qualificato come Presidente della Società ospitante, compiva atti di violenza nei confronti del direttore di gara, colpendolo con due schiaffi al petto.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 90/CDN del 07 Giugno 2010 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento della Procura Federale a carico di: C.V. (Presidente Onorario della Soc. ASD Mecobil Pese C/5) (nota n. 7064/545pf09- 10/AM/ma del 26.4.2010).
Massima: Il presidente onorario della società è sanzionato con l’inibizione per anni 3 per la violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1 e 5, del C.G.S. vigente, perché al termine della gara del campionato nazionale di serie B Calcio a Cinque, dopo essersi qualificato come Presidente della Società ospitante, compiva atti di violenza nei confronti del direttore di gara, colpendolo con due schiaffi al petto.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 19 Marzo 2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 14 Aprile 2010 n. 1 e su www.figc.it
Impugnazione – istanza: Deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del CONI a carico del calciatore Imad Agdid, attualmente tesserato in favore dell’A.S. C5 Futsal Carmenta, per violazione dell’art. 2.1 del Codice Wada.
Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica (mesi 18) perché al termine della gara di Calcio a 5 è stato sottoposto a controllo antidoping e le relative analisi hanno dato esito positivo. Vengono riconosciute le attenuanti al calciatore per aver tenuto un comportamento corretto che lo ha indotto a riconoscere pienamente l’addebito ed una fattiva collaborazione, a fronte della quale ha indicato dapprima solo con il soprannome e quindi con le reali generalità ed il numero di tessera, altro atleta coinvolto nella medesima censurabile circostanza.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 20 Gennaio 2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 23 Febbraio 2010 n. 1 e su www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 303 del 24.12.2009
Impugnazione – istanza:1) Ricorso del Leonida Gragnano futsal avverso le sanzioni: a) dell’ammenda di € 2.500,00; b) della penalizzazione di 9 punti in classifica; c) della squalifica del terreno di gioco a tutto il 30.6.2010 con l’obbligo di disputare le gare in campo neutro e a porte chiuse; seguito gara Leonida Gragnano Futsal/Isef del 20.12.2009
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda ad € 1.500,00, della penalizzazione a punti 6 in classifica e della squalifica del terreno di giuoco fino al 31.3.2010 perché a seguito di un diverbio fra due calciatori, quasi tutti i calciatori della squadra ospitante si scagliavano contro gli avversari colpendoli con calci e pugni, sicchè, l’arbitro, vista l’impossibilità di riportare la calma essendo risultato vano anche l’intervento dell’allenatore, inutilmente adoperatosi per placare gli animi, decideva di sospendere l’incontro. Pur senza voler in alcun modo sminuire la notevole antisportività dell’accaduto, tanto più grave ove si consideri la modesta rilevanza della causale, la giovane età dei protagonisti ed infine il fatto che la società non aveva provveduto a fornire alla propria squadra un congruo sostegno dirigenziale, è innegabile che le doglianze avanzate con l’atto di impugnazione abbiano un qualche fondamento. Il vano prodigarsi dell’allenatore che, come refertata l’arbitro, anche dopo la sospensione, rimproverò aspramente i propri calciatori, va tenuto nella debita considerazione e costituisce sufficiente motivo per circoscrivere il perimetro sanzionatorio in un’area meno affittiva che, comunque, non sottovaluti l’incidenza negativa dell’evento.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 48/CDN del 21 Dicembre 2009 n. 4 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R. C. (calciatrice attualmente svincolata) e della società ASD CF Bardolino Verona (nota n. 2633/107pf09-10/ms/vdb del 16.11.2009).
Massima: Il responsabile del settore calcio a cinque femminile della società risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per aver rivolto espressioni ingiuriose al Delegato Regionale della FIGC
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 05/CDN del 07 Luglio 2009 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P. R.(Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Soc. Calcio Lecco 1912 SpA) e della società Calcio Lecco 1912 SpA (nota n. 7213/550pf08-09/AM/ma dell’8.5.2009).
Massima: Su deferimento della Procura federale l’amministratore della società è sanzionato con l’inibizione per aver al termine della gara del Campionato Lega Pro, nell’area degli spogliatoi, durante una discussione, colpito al volto con una mano l’allenatore della squadra avversaria. Di tale comportamento ne risponde anche la società ai sensi dell’art. 4, co. 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio consigliere di amministrazione con conseguenza irrogazione della sanzione dell’ammenda.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 100/CDN del 12 Giugno 2009 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: (259) – Deferimento della Procura Federale a carico di: E.R.M. (Presidente della Soc. Valle D’Aosta Calcio) (nota n. 6226/603pf08-09/AM/ma del 9.4.2009).
Massima: Il Presidente della Società risponde della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. per aver rivolto espressioni gravemente oltraggiose, offensive e minacciose al direttore di gara e nei confronti della classe Arbitrale, in occasione della gara.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 35/CDN del 13 novembre 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (68) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.C. (Presidente della Soc. Cagliari Calcio SpA) e della società Cagliari Calcio SpA (nota n. 1810/738pf07-08/SP/blp del 20.10.2008)
Massima: Il Presidente della società risponde della violazione dell’art. 1 comma 1, CGS, (secondo il quale i soggetti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva) perché durante lo svolgimento della gara, in occasione della realizzazione della seconda rete da parte della propria squadra, ha proferito una espressione offensiva nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Consegue la sanzione dell’ammenda sia a carico del Presidente e sia a carico della società a titolo di responsabilità diretta. Tale comportamento è stato provato da articoli di stampa e DVD con registrazione della gara prodotti dall’Ufficio Indagini.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 29/CDN del 23 ottobre 2008 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (20) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.C. (Presidente della Soc. AC Martina Srl), D.P. (dirigente responsabile sicurezza della Soc. AC Martina Srl), D.S. (addetto al servizio d’ordine della Soc. AC Martina Srl) e della società AC Martina Srl (nota n. 181/1426pf07-08/AM/ma del 10.7.2008)
Massima: Il presidente della società risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per avere aggredito il Dirigente dell’Ordine Pubblico colpendolo con una manata al petto. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del presidente e quella dell’ammenda a carico della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 26/CDN del 16 ottobre 2008 n. 6 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (338) – Deferimento del Procuratore Federale a carico della società Morro D’Oro Srl (nota n. 4631/494pf07-08/GT/en dell’8.5.2008)
Massima: La società risponde ai sensi dell’art. 4, commi 3 e 4 del nuovo CGS, della violazione di cui all’art. 14, comma 1 CGS, in relazione all’art. 62, comma 2 NOIF, per avere fuori dal recinto di giuoco ed al termine della gara, proprio personale non identificato ed alcuni sostenitori, tenuto comportamento ostile e minaccioso nei confronti dell’Osservatore Arbitrale, strattonandolo ed offendendolo in modo da ritardarne l’accesso agli spogliatoi per raggiungere l’Arbitro. E ciò, in quanto, la società non ha diligentemente operato, affinchè venisse impedita la presenza di estranei, ma sicuramente sostenitori della società stessa, nelle immediate vicinanze degli spogliatoi e di non aver saputo identificare il proprio personale addetto all’apertura del cancello, consentendo così a costoro comportamenti ostili e minacciosi nei confronti del O.A., fino a strattonarlo ed offenderlo. Consegue la sanzione dell’ammenda.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 161/CGF Riunione del 30 maggio 2008 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 272/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n.6 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 12 del 19.5.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ U.S.D. Siracusa S.r.l. avverso le sanzioni: squalifica per 3 gare effettive al sig. A.G.; squalifica per 2 gare effettive al sig. G.S.; inflitte seguito gara Bacoli Sibilla/Siracusa del 18.5.2008
Massima: Il fatto che le ingiurie e le minacce siano state rivolte all'arbitro, ovvero quel soggetto che, nell’ambito della competizione sportiva, assume il ruolo di garante delle regole e di rappresentante dell’ordinamento sportivo nel suo complesso, impone che esse non siano in nessun caso giustificate e siano anzi adeguatamente sanzionate.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 60/CDN del 30 maggio 2008 n. 4 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.S. (dirigente Cagliese Calcio) e della societa’ Cagliese Calcio (nota n. 2426/609pf06-07/sp/en del 30.1.2008)
Massima: Il dirigente è sanzionato con la inibizione per aver violato l’art. 1 comma 1 CGS e l'art. 62 comma 1 NOIF (che impone alle società il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle Società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara) allorquando al termine della gara aggredisce l’allenatore della società avversaria causandogli non lievi conseguenze di natura fisica certificate. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 57/CDN del 22 maggio 2008 n. 1 - www.figc.itImpugnazione - istanza: Deferimento del procuratore federale a carico di: F.D.M., E.P., F.B.P. (calciatori ASD Nuova Cavallino), V.C. (dirigente ASD Nuova Cavallino), A.S. (dirigente federale con qualifica di componente della delegazione Provinciale di Lecce della FIGC) e della Società ASD Nuova Cavallino (nota n. 3184/174pf07-08/SP/en del 28.2.2008).
Massima: La società, a seguito di deferimento da parte del procuratore federale, è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica per aver i propri tesserati posto in essere atti di inaudita violenza in occasione della gara nei confronti dei calciatori avversari che si sono concretizzati nella violazione dell’art. 1 comma 1 CGS. Per tali fatti il Comando della locale Stazione dei Carabinieri ha provveduto a denunciare più persone.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN del 29 maggio 2008 n. 4 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.R. (dirigente US Sestri Levante) e della Società US Sestri Levante (nota n. 2486/788pf06-07/SP/ma del 1.2.2008)
Massima: Il dirigente della società risponde della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, per avere aggredito l’Osservatore Arbitrale, sugli spalti dello stadio Comunale, dapprima spingendolo ripetutamente con il petto fino a farlo cadere sulla fila di posti inferiore, quindi colpendolo con due calci all’altezza dei glutei; la società è responsabile per violazione dell’art. 2, comma 4, del CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti al suo dirigente.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 46/CDN del 10 aprile 2008 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: (118) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: V.B. (tesserato AS Ippogrifo Sarno) per violazione art. 1 comma 1 CGS e art. 66 NOIF, A.P. (dirigente AS Ippogrifo Sarno) e G.G. (calciatore FC Francavilla) per violazione art. 1 comma 1 CGS e delle società AS Ippogrifo Sarno e FC Francavilla per violazione art. 2 comma 4 (oggi art. 2 comma 4) (nota n. 1584/600pf06-07/sp/en del 7.12.2007)
Massima: Chi partecipa ad una rissa, su deferimento della procura federale risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS. Anche la società è sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/CGF Riunione del 12 ottobre 2007 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 98/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso A.S. Pro Belvedere Vercelli avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara A.S. Pro Belvedere Vercelli/Rivolese 1906 del 23.9.2007
Massima: Non integra la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. la mancata effettuazione del saluto FAIRPLAY a fine gara come disposto dal Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, con disposizione emanata il 30.8.2006 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di fair play”, quando la scelta di non dare corso alla procedura di fair-play sia stata effettuata dall’arbitro, al quale è intestato l’insindacabile potere di stabilirne la sussistenza delle condizioni, senza – però – che sia stato opposto alcun rifiuto dalla società partecipanti.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 25/CDN del 18 Gennaio 2008 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: J.C. (calciatore tesserato AC Castellettese attualmente in prestito AC Vergiatese) per violazione art. 1 comma 1 CGS e della società AC Castellettese per violazione art. 2 comma 4 CGS (trasfuso nell’art. 4 comma 2 CGS) (nota n. 797/537pf06-07/sp/ma del 19.10.2007).
Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS per aver aggredito alle spalle e colpito con un pugno un avversario di giuoco causandogli una ferita lacero – contusa suturata con tre punti.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 25/CDN del 18 Gennaio 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico della società SS Manfredonia Calcio Srl per violazione art. 11 CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 14 CGS) (nota n. 1013/544pf06-07/sp/en del 5.11.2007).
Massima: Quando emerge in modo pacifico che l’aggressione posta in essere nei confronti del giornalista è stata opera di sostenitori della società e che essa è avvenuta all’interno dello stadio deriva l’indubbia responsabilità oggettiva del sodalizio per violazione art. 11 CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 14 CGS)
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 21/CDN del 20 Dicembre 2007 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P.F. (presidente e legale rappresentante Reggina Calcio SpA) per violazione artt. 1 comma 1 e 10 comma 6 CGS vigente all’epoca dei fatti e della societa’ Reggina Calcio SpA per violazione artt. 2 comma 4 e 10 comma 4 CGS vigente all’epoca dei fatti (nota n. 681/238pf06-07/sp/ma dell’ 8.10.2007).
Massima: Il Presidente della società è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per avere – in occasione della gara - rivolto all’arbitro una frase ingiuriosa specificamente evidenziata nel corso della trasmissione televisiva”, andata in onda sulla seconda rete RAI. Infatti, rivolgere frasi volgarmente ingiuriose nei riguardi del direttore di gara va ben al di là, infatti, delle esternazioni legittimamente consentite dal corretto esercizio del diritto di critica. Altrettanto indubitabile è che il comportamento tenuto dal deferito sia contrario ai doveri di lealtà, probità e correttezza che fondano l’ordinamento sportivo, anche in considerazione della qualifica soggettiva dal medesimo rivestita al momento del fatto, commesso per di più in costanza di esecuzione di una precedente sanzione dell’Organo disciplinare.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 25 febbraio 2006 n.1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 260 del 23.2.2006
Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso l’annullamento della sanzione della squalifica inflitta al calciatore L.R.A., ex art. 31, lett. a3), C.G.S., per due giornate effettive di gara .
Massima: E’ costante giurisprudenza che sia qualificabile come condotta violenta l’atto intenzionale che provoca o che è idoneo a provocare conseguenze pregiudizievoli in danno dell’avversario; giudizio che è da formulare ex ante ed in concreto, si versa, infatti, in tema di illecito di pericolo a consumazione anticipata. Nella fattispecie non ci si può esimere dall’esaminare le modalità del fatto quali: 1) la notevole apertura del braccio, la velocità e forza del gesto, la posizione e l’atteggiamento della sua mano; 2) la mano dell’avversario attinta con forza; 3) la posizione del viso dell’avversario prima della mano rispetto alla traiettoria dello schiaffo; 4) la rotazione del viso dell’avversario che dimostra o che l’impatto vi è stato o che il suo movimento ha avuto una finalità difensiva, non potendo essere svilito e mero riflesso condizionato;5) la posizione della mano dell’avversario vicinissima al viso. Desumendosi da ciò, e quindi dalle modalità complessive del fatto, l’intenzionalità aggressiva, l’estraneità e gratuità assoluta del gesto rispetto all’azione di gioco che proseguiva in altra zona del campo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 26 gennaio 2006 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.220 del 23.1.2006
Impugnazione - istanza:Appello del calciatore D.C.P. avverso le sanzioni della squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 10.000,00, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.
Massima: Il calciatore è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. ed è sanzionato con la squalifica e l’ammenda per aver posto in essere un “saluto romano”. Consegue, la responsabilità oggettiva della società che sarà sanzionata con l’ammenda.Non devesi tener conto del significato che soggettivamente si vuole attribuire ad un determinato comportamento, ma va considerato l’aspetto oggettivo che può ricondursi al comportamento medesimo, per come lo stesso può essere generalmente recepito. Nella fattispecie, rilevato che il saluto è avvenuto con il braccio teso, la mano tesa e le dita serrate, non v’è dubbio che lo stesso possa essere oggettivamente definito e qualificato come “saluto romano”, mentre in termini altrettanto oggettivi può affermarsi che detto peculiare saluto, nella comune accezione, oltre che ad una collocazione storica ben determinata, può essere immediatamente ricondotto a ben precisa ed individuata ideologia politica. La CAF non deve fare alcuna valutazione delle idee altrui, sindacarle o vulnerarle, ma ritiene che l’ideologia politica non possa in nessuna maniera interferire con il mondo dello sport. Detta interferenza deve peraltro essere vieppiù censurata, inibita e sanzionata quando la stessa sia idonea a creare contrapposizioni ideologiche, prodromiche anche in via meramente potenziale, di fatti o reazioni violente. Non può altrettanto condividersi che il gesto del calciatore sia distintivo di una particolare appartenenza ad una tifoseria. Il calciatore dimostra la sua appartenenza in termini oggettivi indossando la maglia della propria squadra ed i colori sociali e non ha necessità di ricorrere ad altri segni distintivi, soprattutto, se i detti ulteriori segni distintivi siano evocativi di fatti non riconducibili alla mera attività sportiva. Non può rilevare altresì la circostanza che il gesto in sé non abbia provocato conseguenze concrete ed immediate. L’esternazione politica deve essere vietata come dato oggettivo nell’ambito di un’attività sportiva, a prescindere dai suoi conseguenti effetti, semplicemente perché lo sport e la politica devono restare rigorosamente separati ed a nessuno deve essere consentita la benché minima esternazione politica in ambito sportivo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 28 novembre 2005 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento alla C.A.F. della Procura Federale ai sensi degli artt. 29, comma 6 e 31, comma 1 dello statuto della F.I.G.C. a carico: - del sig. P.F., arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Macerata, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.; - della sig.ra T.G. dirigente accompagnatrice dell’A.C.F. Porto Santo Elpidio, per violazione dell’art. 1, comma 1, in riferimento all’art. 66, comma 2 delle N.O.I.F.; - del sig. G.G., dirigente addetto all’arbitro, dell’A.C.F. Porto Santo Elpidio, per violazione dell’art. 1, comma 1, in riferimento all’art. 66, comma 2 delle N.O.I.F.; - la societa’ A.C.F. Porto Santo Elpidio, per la violazione di cui all’art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Massima: Gli incolpati tutti vanno prosciolti dagli addebiti quando, a parte il fatto che non risulta agli atti l’identificazione del soggetto nei confronti del quale sarebbe stata proferita l’ingiuria, non può non riscontrarsi una carenza di elementi probatori risultando tale espressione essere stata sentita da coloro che hanno poi provveduto a fare la denunzia, espressione negata dall’incolpato e soprattutto espressione non sentita dagli altri componenti la terna arbitrale. In estrema sintesi non vi è la certezza che quelle espressioni vennero usate in quel contesto di gioco nei confronti di una non ben identificata calciatrice.
Massima: Gli incolpati tutti vanno prosciolti dagli addebiti quando l’ingiuria risulta essere stata comunque proferita come espressione ma diverso era l’intento che alla stessa era stata data dal Direttore di gara, che l’aveva pronunciata, e diversa da coloro che l’avevano sentita ma che avevano dato un significato diverso, probabilmente colpiti dalla crudezza della espressione non avevano fatto attenzione alle altre parole profferite dal direttore di gara nello stesso contesto.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 14 novembre 2005 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 119 del 20.10.2005
Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso la declaratoria di inammissibilità del deferimento a carico del calciatore J.F.P.V. per violazione dell’art. 1 C.G.S. e della societa’ Livorno per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S, per responsabilità oggettiva
Massima: La condotta antiregolamentare, non rilevata dall’arbitro della gara, posta in essere dal calciatore deve considerarsi violenta in base alla regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e per il novellato art. 31 C.G.S.. Nello specifico il comma a 3), statuisce che limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore Federale fa pervenire al G.S. riservata segnalazione entro le ore 12 del giorno successivo a quello della gara. Il preciso dettato della norma preclude, pertanto, in via assoluta ed in virtù della eccezione voluta dal Legislatore Federale, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’arbitro, il ricorso alla procedura alternativa seguita dal Procuratore Federale ex art. 1 comma 1 C.G.S. Previsione procedurale, si ribadisce, di natura speciale ed esclusiva, che risponde ad evidenti esigenze di tempestività ed immediatezza nell’intervento sanzionatorio di esclusiva competenza del Giudice Sportivo come correttamente argomentato dalla difesa degli incolpati. E’ pur vero, che la lettera A) del cit. art. 31 C.G.S. prevede che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova le relazioni dell’ Ufficio Indagini, fatta salva, per, l’eccezione procedurale di cui al comma a 3). Procedimento speciale che, non potrebbe essere ovviato neppure, quando il filmato non sia stato reperibile nei termini temporali utili per la segnalazione riservata del Procuratore Federale o nella estrema ipotesi in cui la condotta violenta o gravemente antisportiva sia sfuggita anche alle molteplici telecamere operanti sul campo che, quindi, non la hanno potuta documentare con il filmato.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 8 settembre 2005 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 208 del 14.7.2005
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S.D. Folgore Selinunte avverso le sanzioni delle inibizioni inflitte al signor D.D. per mesi 5 e al signor M.B. per mesi 4 , la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: La società risponde della violazione dell’art. 1 C.G.S. commessa, rispettivamente dal Presidente e dal Consigliere della società (relativamente alle gravi minacce rivolte al Commissario di Campo ed all’arbitro durante l’intervallo tra primo e secondo tempo della gara in epigrafe indicata) ed è sanzionata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. con la sanzione dell’ammenda.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 7 Aprile 2005 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 289 del 20.1.2005
Impugnazione - istanza:Appello F.C. Messina avverso le sanzioni dell’ammenda di € 10.000,00 ad essa reclamante e dell’ammenda di € 10.000,00 con ammonizione al calciatore Z.R., inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione degli artt. 2 comma 4 e 1 comma 1 C.G.S.
Massima: Il calciatore è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per avere, durante la gara, rivolto ai sostenitori un saluto con il pugno chiuso. Il gesto addebitato al calciatore, consistito nel piegare il braccio con la mano chiusa a pugno, non è confondibile con un normale gesto di saluto ma ha un chiaro significato ideologico, quale saluto di natura politica. Il diritto costituzionalmente garantito di esprimere liberamente il proprio pensiero, anche politico, non è in discussione, va ribadito che la condotta del calciatore deve qualificarsi come antiregolamentare perché estranea al contesto agonistico di disputa di una gara ed inconciliabile con la rivalità sportiva. Consegue la sanzione dell’ammonizione a carico del calciatore e quella dell’ammenda a carico della società, responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva del comportamento del proprio calciatore.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 7 Aprile 2005 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 265 del 10.3.2005
Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Lazio avverso le sanzioni dell’ammenda di € 10.000,00 ad essa reclamante e l’ammenda di € 10.000,00 con ammonizione al calciatore D.C.P., inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione degli artt. 2 comma 4 e 1 comma 1 C.G.S.
Massima: Su deferimento del Procuratore Federale,in virtù di segnalazione da parte del collaboratore dell’Ufficio Indagini il calciatore risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere rivolto ai propri sostenitori, dopo il termine della gara, un saluto con il braccio destro teso, gesto interpretabile come c.d. saluto romano. La società è responsabile a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato. Una volta accertata la connotazione politica del gesto compiuto dal calciatore, non vi sono dubbi sulla rilevanza disciplinare dello stesso, non essendo ammissibile che, nell’ambito di un evento agonistico, vengano poste in essere manifestazioni estranee alla rivalità sportiva ed idonee ad evocare qualsiasi tipo di ideologia, col rischio potenziale (come evidenziato dai primi giudici) di provocare atteggiamenti violenti da parte delle tifoserie. In conclusione, la delibera impugnata merita integrale conferma, anche in punto entità delle sanzioni, non essendo neppure stato formulato al riguardo un motivo di appello. Consegue la sanzione dell’ammonizione per il calciatore e quella dell’ammenda per la società.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 7 Febbraio 2005 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 80 del 17.12.2004
Impugnazione - istanza:Reclamo della A.S. Città di Lecco avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 4 inflitta al sig. A.G., presidente dell’A.S. Città di Lecco, e quella dell’ammenda di € 1.000,00 inflitta ad essa reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale, rispettivamente per violazione degli artt. 1 comma 1 e 2 comma 4 C.G.S.
Massima: Su deferimento della procura federale il presidente della società è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver rivolto, in occasione della gara, al commissario di campo frasi irriguardose, come risultano dal rapporto dello stesso commissario. Ne deriva la sanzione dell’inibizione. Conseguentemente ne discende la responsabilità diretta della società ex art. 2 comma 4 C.G.S. che è punita con l’ammenda.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 19 Luglio 2004 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 334/C del 30.6.2004
Impugnazione - istanza:Appello del Frosinone Calcio avverso la sanzione della squalifica del calciatore D.J.R. fino al 15.9.2004 e dell’ammenda di € 500,00 alla società a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: Il calciatore che stacca le reti delle porte del campo di gara, provocando un ritardo nella ripresa del giuoco di circa 10 minuti, dovuto alla necessità di ripristinare la regolarità delle porte, viene deferito dalla Procuratore Federale alla Commissione Disciplinare per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1) C.G.S. La condotta del calciatore assume carattere di grave scorrettezza ed antigiuridicità, avendo pesantemente influito sui tempi di effettuazione della gara con indebita interferenza sul potere di disciplinarne l’ordinato svolgimento, che compete all’arbitro in via esclusiva. Né tale antigiuridicità può dirsi elisa dal convincimento del calciatore di perseguire una finalità conforme a giustizia, non essendo ovviamente consentito ai tesserati di esercitare direttamente le proprie ragioni mediante condotte per di più contrarie ai principi di lealtà e correttezza sanciti dall’art. 1 comma 1 C.G.S.. (Nel caso di specie dalla relzione dell’Ufficio Indagini si evince che si è trattato non di una iniziativa estemporanea e stravagante del calciatore, bensì di una condotta deliberatamente intesa a procrastinare di un tempo rilevante la ripresa del giuoco, al fine di “bilanciare” il ritardo con il quale si stava svolgendo altra gara, impedendo in tal modo alla squadra, avversaria in classifica, di conoscere anticipatamente il risultato della gara della propria squadra).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 29 marzo 2001 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Decisioni della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 135/C del 31.1.2001
Impugnazione - istanza:Appelli del Procuratore Federale, del calciatore F.M. e del Calcio Como avverso decisioni della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, a seguito di deferimento del Procuratore Federale in relazione agli episodi verificatisi dopo la gara Como/Modena del 19.11.2000. F.M., squalifica fino al 31.12.2003; Calcio Como, ammenda di L. 3.000.000
Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 Cod. Giist. Sport. per aver posto in essere la condotta antiregolamentare così descritta: “dopo circa un’ora dal termine della gara, incrociando in un corridoio che collega la sala stampa con gli spogliatoi delle due squadre il calciatore avversario, lo aggrediva colpendolo con un violento pugno al viso, che lo faceva cadere rovinosamente per terra”, subito soccorso e trasportato all’Ospedale, veniva riscontrato un trauma cranico e, stante la gravità delle lesioni cerebrali subite, egli era immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico. Massima: In tema di applicazione dell’art. 1 C.G.S. sussiste un evidente rapporto di causalità tra l’evento (scontro tra calciatori all’interno dello spogliatoio) e il precedente scontro sul campo di giuoco. L’atto violento si è consumato all’interno della struttura sportiva e quando erano ancora presenti i calciatori delle due squadre, di tal che deve ritenersi sussistente la responsabilità oggettiva della società che, a norma di regolamento, consegue in termini automatici a quella personale del tesserato colpevole dell’illecito.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/C Riunione del 26 ottobre 2000 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 25/C del 27.9.2000
Impugnazione - istanza:Appello del Pisa Calcio avverso le sanzioni dell’inibizione fino al 31.12.2000 al sig. G.E. e dell’ammenda di L. 1.500.000 ad essa reclamante, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione dell’art. 2 comma 1 ed ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S.
Massima: Il Presidente della società è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva ed è sanzionato con l’inibizione per avere proferito, in occasione dell’incontro, espressioni ingiuriose e diffamatorie nei confronti dell’Organizzazione Federale, rilevate dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini il quale ha valore di fonte privilegiata di prova. La società è sanzionata con l’ammenda per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/C Riunione del 7 ottobre 1999 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 29/C del 22.9.1999
Impugnazione - istanza:Appello del FC. Messina Peloro avverso le sanzioni della squalifica di giorni 15 all’allenatore C.S. e dell’ammenda di L. 1.000.000 alla società, loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 2 C.G.S.
Massima: L’allenatore che ingiura e minaccia un rappresentante di un Organo Federale (Collaboratore dell'Ufficio Indagini) risponde della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., perché il suo comportamento è contrario ai principi sportivi della correttezza morale e materiale. (Nel caso di specie: l’allenatore, dopo avere appreso che colui che lo invitava alla calma era un Collaboratore dell'Ufficio Indagini, replicava che egli rispondeva solo alla tema arbitrale ed al quarto uomo; successivamente gli urlava “... non può valutare i miei comportamenti: Lei non sa fare il suo mestiere! Basta che vi mettono una divisa addosso e vi sentite potenti”. Successivamente, prima di salire sul pullman, gridava ancora all'indirizzo del Collaboratore dell'Ufficio Indagini: “vieni qui adesso. Parliamo a quattrocchi; perché non rispondi; vieni qui e ancora vieni qui, andiamo dietro il muro e ti tiro tre schiatti, non ho paura di te”).
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 2/CF del 6 novembre 1997 n. 1 – www.figc.it
Impugnazione – istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. C.M. consigliere della Lega Nazionale Professionisti e Presidente del Cagliari Calcio, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per aver stazionato nel campo per destinazione nel corso della gara Cagliari/Sampdoria oel 25.5.1997 ed il Cagliari Calcio, ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta.
Massima: Il Presidente della società è responsabile della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per aver stazionato nel campo per destinazione nel corso della gara senza che il suo nominativo sia stato inserito nella lista, da consegnarsi all'arbitro, di persone autorizzate all'ingresso in campo (regola n. 5). Consegue la sanzione dell’inibizione per il Presidente e quella dell’ammenda a carico della propria società, che a titolo di responsabilità diretta, risponde del comportamento del tesserato. (Il caso di specie: Il Presidente della società era sistemato, nel corso della partita, su di una tribunetta corredata da poltroncine mobili, posta all'interno della recinzione e, pertanto, all’interno del c.d. campo di destinazione, atteso che tra la tribunetta ed il campo l’unico momento interruttivo era costituito dalla pista di atletica, la quale però non costituisce un ostacolo atto ad interrompere la continuità rispetto al campo di giuoco).Massima: Il Presidente della società è responsabile della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dall'art. 66 della N.O.I.F., per aver sostato indebitamente nel c.d. campo per destinazione, con la conseguente applicazione della sanzione dell’inibizione ed a carico della propria società, a titolo di responsabilità diretta, della pena dell’ammenda. (Nel caso di specie il Presidente si trovava su una tribunetta corredata da poltroncine mobili, posta all'interno della recinzione).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 8/C Riunione del 23 ottobre 1997 - n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 27 del 12.9.1997
Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso decisioni a seguito del proprio deferimento a carico di P.A., vice presidente Verona Calcio Femminile, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.D. e del Verona Calcio Femminile per violazione dell’art. 6, comma 2, C.G.S.
Massima: Il dirigente viola l'art.1 comma 1 C.G.S. quando ha posto in essere comportamenti antiregolamentari, quali offese alla reputazione di varie atlete, mancata comunicazione ad una tesserata della convocazione nella squadra nazionale, utilizzazione di calciatrici non tesserate. La società di appartenenza è sanzionata, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 C.G.S., con l’ ammenda.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 19 settembre 1996 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 208/C del 22.7.1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’allenatore D.N.L. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 4.9.1996, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione alla gara Ascoli Calcio/Nocerina del 9.6.1996
Massima: Integra la violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S. il comportamento dell’allenatore che rivolge ripetutamente espressioni offensive nei confronti dell'arbitro.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 25 luglio 1996 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 48 del 20.6.1996Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Morena avverso la sanzione della squalifica fino al 30.9.1997 inflitta al calciatore B.D.
Massima: E’ sanzionato con la squalifica il comportamento aggressivo, minaccioso e offensivo di un calciatore nei confronti dell'arbitro che si desume in maniera inequivoca dagli atti ufficiali e segnatamente dal referto arbitrale.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione dell’11 luglio 1996 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 84 del 6.6.1996Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Boys Marano avverso la sanzione della squalifica fino all'11.10.2000 inflitta al calciatore V.L.
Massima: Un calciatore, che colpisce un guardalinee e rivolge frasiingiuriose all'arbitro è sanzionato con la squalifica, che può essere ridotta se da una valutazione attenta delle circostanze che hanno caratterizzato l’accadimento i fatti risultano meno gravi.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 7/CF del 16 luglio 1996 n. 5 – www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento del procuratore federale a carico del sig. di T.E., già consigliere del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione a comportamenti antiregolamentari posti in essere in occasione della gara Sperlonga/Fondi del 13.3.1994.
Massima: Risponde della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., con la conseguente sanzione dell’inibizione temporanea il Consigliere del Comitato Regionale che in occasione di una partita rivolge frasi ingiuriose all’arbitro, mostrandogli la tessera federale.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 3/CF del 2 luglio 1996 n. 3 – www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. C.E., componente effettivo del collegio revisori dei conti del comitato regionale Sicilia, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamenti antiregolamentari tenuti in occasione della gara Juris Messina/Messina Zanclea dell'8.12.1994, nonchè in sede di indagini.
Massima: Integra la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. la condotta del componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti presso il Comitato Regionale, che rivolge all'arbitro, reiterati epiteti ingiuriosi. Ne consegue l’irrogazione della sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 6 giugno 1996 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 347 del 3.5.1996
Impugnazione - istanza: Appello del sig. L.E. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 10.1.1998 inflittagli in relazione alla gara Cesena/Lucchese Libertas del 6.4.1996
Massima: Il comportamento del Presidente di una società di calcio, cui istituzionalmente incombe l'onere di carattere sportivo ed etico di tutelare la dignità e l'incolumità dei direttori di gara e dei collaboratori di ques'ultimo, che si sia lasciato andare in comportamenti di violenza, di ingiurie e di intimidazione, deve essere oggetto di censura e di sanzione.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 16 maggio 1996 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 186 del 12.4.1996
Impugnazione - istanza: Appelli del sig. P.M. e della A.S. Ferratella avverso rispettivamente le sanzioni dell’inibizione per anni tre e dell’ammenda di L. 2.500.000 loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 2 C.G.S., in relazione alla gara di Coppa Italia di Calcio a Cinque Ferratella/Livorno del 4.4.1995
Massima: Un allenatore che estrae dalla cintola dei pantaloni una pistola che punta contro un calciatore, minacciando di sparargli, viola l’art. 1 comma 1 CGS e la società risponde di tale comportamento per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S., con la conseguente applicazione rispettivamente della sanzione della inibizione e dell’ammenda. In alcun modo può essere invocata la legittima difesa a discolpa dell’allenatore.