DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 013 CFA del 15 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia della F.I.G.C. – L.N.D., pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 13 del 03.08.2020;

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale-SSD Gallipoli Football-Sig. G.B.-ASD Montefiore Gallipoli-Sig. M.M.

Massima: Respinto il reclamo della Procura e confermata la decisione del TFT che ha prosciolto di deferiti dalla violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’art. 96 comma 3 NOIF per non aver adempiuto al deposito e conseguente apposizione del visto di esecutività dell’accordo sottoscritto con la società contenente la rinuncia al premio di preparazione come previsto dall’art. 96 comma 3 NOIF, in quanto irrilevante sotto il profilo discipolinare. L’illecito contestato riguarda la violazione del combinato disposto dell’art. 4, comma 1 CGS e dell’art. 93, comma 3 NOIF. L’art. 4, comma 1 CGS prevede: “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”. L’art. 96 NOIF, nel disciplinare il pagamento del premio di preparazione, al comma 3 dispone quanto segue “Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante”. Dall’esame di quest’ultima disposizione emerge che l’acquisizione del visto di autenticità non costituisce un obbligo, bensì un onere per la parte che intenda avvalersi in giudizio dell’atto in questione, come risulta dalla lettera dell’art. 96, comma 3 NOIF in cui si legge che in mancanza del suddetto requisito l’atto non potrà essere preso in considerazione dall’organo deliberante. Pertanto, di fronte all’omessa acquisizione del visto di autenticità l’ordinamento sportivo prevede come unica conseguenza l’inefficacia processuale dell’atto alla quale non può essere aggiunta anche l’irrogazione di una sanzione considerato che il precetto contenuto nell’art. 4, comma 1 CGS, nella sua generica formulazione di norma in bianco di mero rinvio, deve essere interpretato come riferibile alla violazione di obblighi di rilevanza sostanziale e quindi non ricomprende anche l’inosservanza di un onere di esclusiva rilevanza processuale “sanzionata” con l’inefficacia dell’atto.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 031/CFA DEL 25 Novembre 2019 C.U. 073CFA con riferimento al COM UFF 073/CFA del 06.02.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 28 del 29.11.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI C.V., C.M.  E DELLA SOCIETÀ AC CASTEL D’ARIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3184/1201 PFI 17-18/MS/GR/PP DEL 3.10.2018

Massima: Rigettato il ricorso ella Procura Federale avverso la decisione del TFT che aveva prosciolto per non aver commesso il fatto i deferiti dalla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., rispettivamente, per avere il primo consentito o comunque non impedito l’utilizzo non autorizzato da controparte di nove dichiarazioni con le quali la A.S.D. Union Best, in presenza di un accordo per il quale l’A.C. Castel d’Ario avrebbe versato alla A.S.D. un contributo per le spese di gestione, rinunciava al premio di preparazione di nove giovani calciatori, per avere il secondo provveduto al deposito non autorizzato delle suddette dichiarazioni previa sottoscrizione, su incarico del Costa, delle stesse; l’A.C. Castel d’Ario per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi, dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S..

Massima: È da condividere infatti la affermazione del Tribunale secondo la quale i comportamenti addebitati “è necessario che siano oggetto di prova certa che non può essere unicamente basata sulle mere dichiarazioni delle pretese parti lese laddove queste dichiarazioni non trovino conferma in altri elementi probatori, testimonianze di soggetti terzi e/o perizie calligrafiche, attestanti l’abusiva compilazione dei documenti”; laddove nella specie vengono contrapposti dal ricorrente essenzialmente argomenti logico-deduttivi che non risultano di per sé e nella loro concatenazione tali da avvalorare nel grado richiesto dal principio in punto di prova il fatto che il deposito presso la Delegazione provinciale di Mantova della F.I.G.C delle nove dichiarazioni di rinuncia al premio di promozione sottoscritte dal presidente dell’A.S.D. Union Best possa costituire utilizzo indebito da parte dei deferiti della documentazione stessa, quindi concretante violazione dell’art. 1bis, comma 1, C.G.S..

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO GRILLO (Vice Presidente della Società FC Rieti – s.s.2015-16), P.G. (Segretario della Società FC Rieti – s.s.2015 16), Società FC RIETI - (nota n.8353/369pf16-17GP/GT/ag dell’8.2.2017).

Massima: A seguito di patteggiamento i deferiti sono sanzionati per la violazione, dell’art.1biscomma1CGS per aver sottoscritto su carta intestata della Società una dichiarazione di rinuncia al premio di preparazione relativo a detto calciatore, pur non ricoprendo più in quel momento alcuna carica all’interno della Società e non avendo quindi il potere di firma.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  008/CFA del 21 Luglio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CFA del 20 Aprile 2017 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 85/TFN del 27.5.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO  PROCURATORE  FEDERALE  AVVERSO  IL PROSCIOGLIMENTO  DEI SIGG.RI: C.F. – PRESIDENTE E LEGALE RAPPR.TE A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA; Z.A. – PRESIDENTE E LEGALE RAPPR.TE A.S.D. CITTÀ DI SIRACUSA E DELLE SOCIETÀ: A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA; A.S.D. CITTÀ DI SIRACUSA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F – NOTA N. 9435/378 PF 15-16 GR/MG DELL’11.3.2016

Massima: La Corte rigetta l’appello della procura avverso la decisione di primo grado che aveva prosciolto i deferiti dalla violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F. in relazione all’asserito, mancato pagamento del “premio di preparazione” alla società “per aver, in concorso tra loro, pianificato e disposto che il tesseramento del calciatore per la società, fosse proforma…”. Il corretto e integrale pagamento di quanto dovuto alla società priva l’assunto della Procura del suo elemento argomentativo cardine che, in assenza non solo di idonea prova ma anche di quegli indizi gravi e concordanti che renderebbero possibile il ricorso alle presunzioni ex art.  2729 cc, si dimostra perciò irrimediabilmente insufficiente a supportare la pretesa condanna degli appellati per il riferito comportamento lesivo dell’art. 1 bis tenuto dai dirigenti delle due società coinvolte.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  008/CFA del 21 Luglio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CFA del 20 Aprile 2017 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 85/TFN del 27.5.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO  PROCURATORE  FEDERALE  AVVERSO  IL PROSCIOGLIMENTO  DEI SIGG.RI: C.F. – PRESIDENTE E LEGALE RAPPR.TE A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA; Z.A. – PRESIDENTE E LEGALE RAPPR.TE A.S.D. CITTÀ DI SIRACUSA E DELLE SOCIETÀ: A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA; A.S.D. CITTÀ DI SIRACUSA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F – NOTA N. 9435/378 PF 15-16 GR/MG DELL’11.3.2016

Massima: La Corte rigetta l’appello della procura avverso la decisione di primo grado che aveva prosciolto i deferiti dalla violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F. in relazione all’asserito, mancato pagamento del “premio di preparazione” alla società “per aver, in concorso tra loro, pianificato e disposto che il tesseramento del calciatore per la società, fosse proforma…”. Il corretto e integrale pagamento di quanto dovuto alla società priva l’assunto della Procura del suo elemento argomentativo cardine che, in assenza non solo di idonea prova ma anche di quegli indizi gravi e concordanti che renderebbero possibile il ricorso alle presunzioni   ex art.  2729 cc, si dimostra perciò irrimediabilmente insufficiente a supportare la pretesa condanna degli appellati per il riferito comportamento lesivo dell’art. 1 bis tenuto dai dirigenti delle due società coinvolte.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 084/CFA del 19 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CFA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 46/TFN del 14.1.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO DEFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: - M.C., RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ F.B.C. UNIONE VENEZIA; - F.S., COLLABORATORE ESTERNO NON TESSERATO DELLA SOCIETÀ F.B.C. UNIONE VENEZIA; - G.P., DIRETTORE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCORZÈ PESEGGIA, E DELLE SOCIETÀ: - F.B.C. UNIONE VENEZIA ED A.S.D. SPORTING SCORZÈ PESEGGIA, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI RISPETTIVI TESSERATI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F., NONCHÉ AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. - nota n. 3754/828pf14-15/AA/mg del 21.10.2015

Massima: Integra la violazione dell’art. 96 NOIF porre in essere un escamotage per ridurre il riconoscimento del premio di preparazione. Questa, in sintesi, la condotta posta in essere per aggirare l’obbligo di cui trattasi. Una società tessera, con vincolo annuale, un giovane di serie ovvero un giovane dilettante in società dilettantistiche di 2° o 3° categoria, per poi trasferirlo in prestito dopo pochi giorni ad una società di categoria superiore, interessata ad utilizzare il calciatore. La società che tessera per prima il calciatore corrisponde, senza obiettare, il premio di preparazione alla società cedente, mentre la società (beneficiaria di categoria superiore) a cui viene dato in prestito il calciatore, utilizza lo stesso senza pagare alcuna differenza del premio di preparazione (di importo maggiore, poiché connesso a parametri più alti in ragione della categoria superiore). Il denunciante, quindi, chiedeva di intervenire non tanto nei confronti delle società che avevano già avviato la procedura per il pagamento, secondo i rispettivi (più bassi) parametri del premio di preparazione, ma verso le società che beneficiavano del trasferimento in prestito provvisorio dei calciatori, ossia, le società che poi effettivamente si avvalevano delle prestazioni sportive degli stessi. Nel settore dilettantistico, il premio di preparazione ha la funzione di sostenere le società di puro settore giovanile. Il premio consiste nel pagamento, al momento della stipulazione di un rapporto di tesseramento pluriennale, di una cifra – c.d. parametro – alle società che abbiano cresciuto giovani calciatori. Il premio di preparazione ha subito negli anni una serie di modifiche dettate sia dalla volontà di eliminare possibili metodi elusivi del pagamento dello stesso, sia per intervenute modifiche riguardanti i premi in ambito internazionale. L’obiettivo di tale premio è quello di sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori da parte di società di puro settore giovanile. Tale finalità si attua attraverso un sistema solidaristico che vede le società che militano in categorie maggiori pagare un contributo alle società che disputano campionati di categoria inferiori, laddove, appunto, vi sia il primo contratto con vincolo pluriennale. Il premio di preparazione è disciplinato dall’art. 96 NOIF, che statuisce: “1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro–raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche – aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. 2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio” Anche l’art. 33 del Regolamento SGS richiama il premio di preparazione di cui trattasi e così dispone: “1. La corresponsione del "premio di preparazione" è disciplinato dall'art. 96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed il versamento dello stesso deve essere regolato direttamente dalle società interessate.” È, poi, sempre l’art. 96 NOIF, ai commi successivi, a disciplinare la procedura concernente la corresponsione del premio di preparazione, oltre a definire la composizione della Commissione premi di preparazione: “3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione, i cui componenti sono nominati ogni quattro stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice- Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da almeno otto componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso”. Come già sopra evidenziato, l’obiettivo di tale norma, con riferimento alla istituzione di un premio di preparazione, è quello di sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori da parte di società di puro settore giovanile. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, con la decisione n. 27/2014 del 5 settembre 2014, ha aperto, ispirandolo a giustizia, il dibattito in ordine alla liceità di scritture che disciplinino i rapporti economici tra due club in materia di premio di preparazione, fornendo anche un interessante spunto interpretativo della norma. Il massimo organo di giustizia sportiva del Coni, infatti, nel dichiarare inammissibile il ricorso promosso da una società professionistica, ha così inquadrato il premio di preparazione: "è noto come il premio di preparazione rappresenti una sorta di collegamento fra mondi, quello del calcio professionistico da un lato e del dilettantismo, dall’altro. L’obiettivo è duplice, giacché esso assicura alle piccole società dilettantistiche l’opportunità economica di proseguire nel compimento della loro attività di formazione di giovani atleti e, in pari tempo, offre alle società professionistiche il vantaggio di avvalersi di validi atleti senza dover concorrere direttamente alla loro formazione di base. Si è in presenza, dunque, di un meccanismo di tipo solidaristico, in cui il contributo che le società maggiori sono tenute a pagare alle società inferiori, allorché vi sia un primo contratto con vincolo pluriennale, assolve alla funzione di creare condizioni di equilibrio nel mercato calcistico, al contempo incentivando la pratica sportiva. La logica della disposizione è, in altri termini, quella di assicurare alla società che abbia provveduto ad erogare un’adeguata preparazione ed un sufficiente allenamento (magari anche consentendo al giovane la partecipazione all’attività agonistica) un riconoscimento economico per siffatto periodo di formazione".

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.049/TFN del 02 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.G. (Responsabile del SG della Società AC Este Srl), F.B. (Segretario della Società GS Deserto), N.S. (Dirigente della Società AC Este Srl), Società AC ESTE Srl e GS DESERTO - (nota n. 2763/830 pf14-15 AA/mg del 23.9.2015).

Impugnazione Istanza: (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.G. (Responsabile del SG della Società AC Este Srl), F.B. (Segretario della Società GS Deserto), Società AC ESTE Srl e GS DESERTO - (nota n. 2899/940 pf14-15 AA/mg del 28.9.2015).

Impugnazione Istanza: (49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.G. (Responsabile del SG della Società AC Este Srl), F.B. (Segretario della Società GS Deserto), Società AC ESTE Srl e GS DESERTO - (nota n. 2898/937 pf14-15 AA/mg del 28.9.2015).

Massima: Integra la violazione dell’art.1, comma 1 bis del CGS, in relazione all’art. 96 delle NOIF l’aver ideato e organizzato la volontaria elusione del premio di preparazione relativo ad alcuni calciatori.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 07 Ottobre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società APD Villaggio Lamarmora), C.G. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo con delega di rappresentanza della la Società Novara Calcio Spa), Società APD VILLAGGIO LAMARMORA e NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 368/414 pf13-14 SS/blp del 18.7.2014).

Massima: Integra la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, dell’art. 10, comma 2, del CGS e dell’art. 96 delle NOIF, l’aver sottoscritto un accordo economico non conforme alle disposizioni federali, datato 30/09/2012, al fine di eludere la normativa in materia di premio di preparazione relativamente al tesseramento del calciatore, sottoscrivendo altresì contestualmente una rinuncia fittizia al detto premio, e prestando il consenso al successivo deposito della stessa presso la LND nonché della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, l’ aver adito la Commissione Premi di Preparazione, al fine di ottenere la condanna della società al pagamento del premio di preparazione relativo al calciatore, omettendo di rappresentare come si era realmente svolta la vicenda relativa al detto calciatore, nell’ambito della quale aveva tra l’altro sottoscritto una rinuncia fittizia al premio di preparazione, , depositata presso la LND

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.055/CDN del 26 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.S. (Presidente della Società AC Perugia Calcio Srl) Società AC PERUGIA CALCIO Srl (nota n. 3468/148 pf13-14/SP/blp del 13.1.2014).

Massima: Il legale rapp.te viene prosciolto dalla accusa di violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, per aver promosso davanti alla Commissione premi di preparazione il procedimento nella consapevolezza della infondatezza della propria domanda stante l’esistenza della rinuncia al pagamento del premio di preparazione sottoscritta dallo stesso, atteso che ha dimostrato che l’atto venne sottoscritto da soggetto diverso ed al quale era stata affidata la rappresentanza della Società innanzi alla FIGC.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.046/TFN del 14 Gennaio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (77) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.C. (Responsabile del Settore Giovanile della Società FBC Unione Venezia), F.S. (Collaboratore esterno, non tesserato, della Società FBC Unione Venezia), G.P. (Direttore del Settore Giovanile della Società ASD Sporting Scorzè Peseggia), Società FBC UNIONE VENEZIA e ASD SPORTING SCORZÈ PESEGGIA - (nota n. 3754/828pf14-15/AA/mg del 21.10.2015).

Massima: Non si elusione del premio di preparazione per la duplice considerazione che il trasferimento del calciatore dalla società di 2° Categoria alla società professionistica, ancorché intervenuto a pochi giorni di distanza dal tesseramento del calciatore medesimo in favore della prima delle due Società, è stato conforme alla normativa esistente in materia e che la Società di prima provenienza del calciatore, ha percepito d il premio di preparazione in ragione, somma questa che, seppur dichiarata da chi l’ha percepita inferiore all’esatto dovuto, esclude di per sé il verificarsi della dedotta elusione del premio di preparazione, la cui effettiva consistenza, peraltro, è devoluta alla cognizione della Commissione Premi della FIGC.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 082/CFA del 25 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 21 Ottobre 2015 e su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 3.6.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 4 AL SIG. C.F., ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO GENERALE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F. (NOTA N. 9276/175 PF13-14/AM/MA DEL 20.4.2015) -

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S.D. STAGNI DI OSTIA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. D.P., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F. (NOTA N. 9276/175 PF13-14/AM/MA DEL 20.4.2015) -

Massima: Il trasferimento dei calciatori è avvenuto in elusione della vigente normativa in tema di premi di preparazione. E’ infatti del tutto insensato, a prescindere da capricci e/o comportanti infantili, un passaggio nel così breve arco temporale da una società ad un’altra se non appunto per una sottesa questione economica così come statuito dal Giudice di primo grado, ed ancor prima, del resto rilevato dalla Commissione Premi di Preparazione che, al riguardo, ha condannato la società. Detto provvedimento, cristallizzatosi nel suo contenuto, appare insormontabilmente destinato a chiarire appunto il tentativo di aggirare la normativa vigente. Correttamente il Tribunale, allora – rifacendosi ai puntuali accertamenti della Procura – ha sottolineato che i Giocatori hanno fornito una ricostruzione delle circostanze che li portarono a tesserarsi con le Società non riscontrate ed assolutamente non credibili, in quanto, così come emergeva dagli atti, i calciatori nemmeno furono in grado di spiegare le ragioni per le quali ad una sola settimana di distanza cambiarono idea. Osserva poi la Corte che se da un lato la libera determinazione dei calciatori stessi non potrebbe essere conculcata dalla volontà di terze persone, dall’altro non può sottacersi come una lettura coerente e logica degli accadimenti non può trovare nessun altra spiegazione e nessuna valida ragione giustificatrice. Rimane comunque in capo a coloro i quali sono dotati di poteri decisionali e posizioni di rilevanza in seno alle società, l’onere di percepire e valutare le ricadute dirette ed indirette anche di eventuali infantili comportamenti, così impedendo che i medesimi possano evolvere in situazioni pregiudizievoli e così imputabili alle società stesse.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.056/TFN del 03 Giugno 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.F.(all’epoca dei fatti Segretario Generale della Società ASD Ostia Mare Lido Calcio), D.P.(all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Stagni di Ostia), G.C. (all’epoca dei fatti Calciatore tesserato per la Società ASD Ostia Mare Lido Calcio, attualmente tesserato per la Società AS Pescatori Ostia), R.D.L. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Ostia Mare Lido Calcio), Società ASD OSTIA MARE LIDO CALCIO e ASD STAGNI DI OSTIA - (nota n. 9276/175 pf13-14 AM/ma del 20.4.2015).

Massima: Eludere il premio di preparazione integra la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, in relazione all’art. 96 NOIF.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 31 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CFA del 19 Gennaio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare –Com. Uff. n. 3/TFN – Sez. Disc. del18.9.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. PRO CALCIO ASCOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDADI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀDIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. INRELAZIONE ALL’ART. 95 N.O.I.F., ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE ERAPPRESENTANTE LEGALE R.G.- NOTA N. 7875/219 PF13-14AM/MA DEL 30.6.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione inflitta in primo grado alla società per la violazione ascritta al proprio legale rapp.te dei cui all’art. 1,comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 95 N.O.I.F., perché effettuavano il trasferimento di 19 giovani calciatori omettendo di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 95 N.O.I.F. nell’intento di eludere l’obbligo alla corresponsione del premio di preparazione gravante sulla società cessionaria a favore della società cedente mediante un nuovo trasferimento dei giovani calciatori che non fossero risultati di gradimento della società A

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.003/TFN del 18 Settembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (405) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.F. (Presidente della Società ASD Piano Di Conca), L.M. (Calciatore della Società ASD Piano Di Conca), P.L., R.M. (Dirigenti della Società SSD Massese Srl), Società ASD PIANO DI CONCA e SSD MASSESE Srl - (nota n. 7682/601 pf13-14 GR/mg del 23.6.2014).

Massima: Integra la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 31, 32 e 96 NOIF l’accordarsi in occasione del trasferimento del giocatore e con il consenso di quest’ultimo, al fine di eludere il pagamento del premio di preparazione alle Società, attraverso il fittizio trasferimento del calciatore al altra società con il proposito, già maturato, di cederlo in prestito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.003/TFN del 18 Settembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (464) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.B.(Presidente e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), M.E. (Segretario sportivo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), D.S.(Responsabile del Settore Giovanile e Scolastico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), S.B.(Consulente amministrativa e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), G.R. (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Pro Calcio Ascoli), Società ASD PRO CALCIO ASCOLI - (nota n. 7875/219 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014).

Massima: Integra la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 95 NOIF, effettuare il trasferimento di 19 giovani calciatori omettendo di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 95 NOIF nell’intento di eludere l’obbligo alla corresponsione del premio di preparazione gravante sulla Società cessionaria a favore della Società cedente mediante un nuovo trasferimento dei giovani calciatori che non fossero risultati di gradimento della Società. La materia relativa ai giovani di età compresa tra i 14 ed i 16 anni è disciplinata dalle norme del Settore Giovanile e Scolastico. L’art. 24 prevede che il tesseramento dei calciatori partecipanti alle attività organizzate dal settore si effettua secondo le disposizioni contenute nelle NOIF, che qualifica come “giovani” i calciatori che anagraficamente hanno compiuto l’ottavo anno e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il sedicesimo (cfr. art. 31 NOIF). I calciatori che hanno compiuto il 14° anno possono assumere con la Società della L.N.D. per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento con la qualifica di “giovani dilettanti” (cfr. art. 32 NOIF). I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” al compimento del 14° anno di età quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una Società associata in una delle Leghe professionistiche; gli stessi assumono un particolare vincolo atto a permettere alle Società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla Società (cfr. art. 33 NOIF). Per quel che rileva nel caso di specie, le NOIF prevedono che l’accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore devono essere redatti per iscritto mediante utilizzazione di moduli speciali (art. 95, comma 1), quello concernente i trasferimenti tra Società della Lega Nazionale Dilettanti è denominato “lista di trasferimento” (art. 95, comma 3). Il comma 5 del cit. art. 95 prevede le modalità di spedizione e deposito dell’accordo di trasferimento nei diversi ambiti (dilettantistico o professionistico), mentre il seguente co. 6 prevede espressamente che le pattuizioni non risultanti dal documento redatto e depositato conformemente a quanto disciplinato è nullo, inefficace e comporta sanzioni economiche e disciplinari a carico dei contravventori. L’art. 96 NOIF disciplina la materia dei premi di preparazione prevedendo, tra l’altro, l’obbligo al versamento del premio a carico delle Società che procedono per la prima volta al tesseramento, come giovane di serie, giovane dilettante o non professionista di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come giovani con vincolo annuale o biennale. L’art. 99 NOIF prevede invece l’ipotesi della stipula del primo contratto da professionista da parte di calciatori non professionisti, ponendo a carico della Società che acquisisce il diritto alle prestazioni l’obbligo del pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica a favore della Società per la quale il calciatore era tesserato. L’art. 100 ha specificamente ad oggetto la disciplina del trasferimento nei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie prevedendo che lo stesso, temporaneo o definitivo, può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola per ciascun periodo, con formalizzazione dell’accordo presso le sedi delle Società o presso sedi federali autorizzate dalla FIGC da presentare alle Leghe o ai Comitati di competenza. L’art. 101 NOIF prende infine in esame il trasferimento temporaneo dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie, prevedendo all’ultimo comma che i termini e le modalità di esercizio dei diritti presi in considerazione dalla norma citata sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.073/CGF del 25 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre 2013 e su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 30.9.2013

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.LAVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL SIG. LUIGI BAIONI; - SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL CALC. M.S.; AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F. ED ALL’ART.  33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - NOTA N.  7439/444 PF 12-13/AM/MA DEL 15.5.2013 

Massima: La Corte annulla le sanzioni inflitte dalla CDN che aveva sanzionato i deferiti per la  violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 96 delle NOIF e 33 del  Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per l’avere, mediante il  tesseramento fittizio del calciatore, eluso  la disposizione di cui all’art. 96 delle NOIF, con lo scopo di non far corrispondere il Premio di Preparazione dovuto alla società….La Commissione Disciplinare è pervenuta alla condanna…sulla base della seguente considerazione: la vicenda  di cui è procedimento è identica (“gemella”, per usare le parole del giudice di prime cure) a quella  in ordine alla quale lo stesso Organo giudicante di primo grado era pervenuto ad una decisione di  proscioglimento (decisione di cui al Com. Uff. n. 101/CDN del 17.6.2013); pertanto, il precedente caso non può più ritenersi un fatto isolato, come tale non concretante l’ipotesi della c.d. triangolazione”, e quindi, per il secondo caso, deve pervenirsi ad una dichiarazione di responsabilità. Trattasi di un sillogismo erroneo e che non può costituire la ragione di una pronuncia di condanna. Né, al fine di pervenire ad una pronuncia di condanna, può essere valorizzata, come fatto dalla Commissione Disciplinare Nazionale, la circostanza che la c.d. “triangolazione” avrebbe visto coinvolte le società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. e A.S.D. Stagni di Ostia non solo nei due casi sopra menzionati ma anche con riferimento ad altri giovani calciatori.  Tale circostanza, infatti, risulta meramente affermata sia nell’atto di deferimento che nella decisione di cui al presente gravame, ma non è stata in alcun modo provata e neppure fatta oggetto, da parte della Procura Federale, di ulteriori accertamenti (accertamenti che sarebbe stato doveroso effettuare anche alla luce dell’ammissione fatta dal Presidente della Società A.S.D. Stagni di Ostia in sede di audizione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DALL’U.S. SAMBENEDETTESE 2009 S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 10 AL SIG. C.C.; - DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F. E 33 REGOLAMENTO S.G.S., E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. - NOTA N. 3983/302PF11- 12/GR/MG DELL’8.1.2013

Massima: Porre in essere atti diretti ad eludere e comunque limitare il dovuto premio di preparazione spettante alla società attraverso tesseramenti fittizzi integra la violazione dell’art. 1 comma 1, C.G.S., in relazione all’art 96 N.O.I.F. e 33 REG SGS

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.022/CDN  del 04 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.A.S. (Presidente della Società Polisportiva Ettore Fieramosca ASD), D.C. (Dirigente della Società AS Barletta C/5), Società AS BARLETTA CALCIO A 5 - (nota n. 0026/588pf 12-13/GT/dl del 1.7.2013).

Massima: E’ palese la violazione dell’art. 96 nella parte in cui fa obbligo alla Società di trasmettere direttamente la dichiarazione liberatoria, attestante “l’avvenuta transazione tra le parti che deve contenere il visto di autenticità, apposto dal Comitato competente, presso il quale deve essere depositato l’originale”.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.019/CDN del 30 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.B. (Direttore Generale della Società AS Ostia Mare Lido Calcio Srl), D.P.(Presidente Società ASD Stagni di Ostia), M.S. (Calciatore),  Società AS OSTIA MARE LIDO CALCIO Srl e ASD STAGNI DI OSTIA - (nota n.  7439/444pf12-13/AM/ma del 15.5.2013).

Massima: Integra la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 96 delle NOIF e 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, l’avere, mediante il tesseramento fittizio del calciatore, eluso la disposizione di cui all’art. 96 delle NOIF, con lo scopo di non corrispondere il Premio di Preparazione dovuto alla Società. Per doverosa completezza di quadro giurisprudenziale, peraltro, si deve subito dar conto che gli Organi della giustizia sportiva della F.I.G.C., a fronte di quadri probatori apparentemente non molto dissimili da quello oggetto della decisione precedente richiamata dall’Ostia Mare, hanno, invece, accertato la sussistenza di “trasferimenti fittizi ed elusivi” (Dec. n. 21/C.U. n. 26-8.10.09, confermata in CGF/C.U. n. 133-6.11.09; Dec. n.  169/C.U. n. 725-29.3.10; Dec. n. 220/C.U. n. 76-8.4.10; Dec. n. 351/C.U. n. 8-29.7.10; Dec. n. 498/C.U. n. 25-13.10.11; Dec. n. 304/C.U. n. 78-14.4.11).  In effetti, in una materia, ove, per solito, non vi è traccia di prove documentali (le  controdichiarazioni e/o i documenti relativi ai negozi dissimulati restano, per solito, nella  disponibilità dei soli incolpati), all’accertamento della simulazione si può pervenire solo  attraverso indizi, elementi logici e presunzioni, tra loro concordanti, e, d’altra parte, quadri  presuntivi (solo) apparentemente simili possono legittimamente e logicamente condurre, in  dipendenza di minime differenze, a valutazioni conclusive del tutto contrapposte.  Venendo specificamente all’esame della vicenda, questa Commissione osserva, da un lato, come proprio l’emersione e la considerazione del richiamato “precedente similare” induce, a questo punto, ad approdare a un accertamento dei fatti di segno affatto opposto a quello oggetto proprio del richiamato “precedente” e, dall’altro, come la fattispecie in esame evidenzi, comunque, ulteriori autonomi elementi che corroborano la sussistenza di un trasferimento “fittizio ed elusivo”.  Orbene nella richiamata precedente decisione, che, in effetti, aveva a oggetto una ipotesi  da ritenere quasi “gemella”, questa Commissione – ben considerando la gravità delle  conseguenze di un accertamento di colpevolezza e la conseguente necessità di ritenere  accertata unicamente la fattispecie che risultasse tale al di là di ogni ragionevole dubbio –  ha ritenuto di poter dar credito alla ricostruzione fornita dagli incolpati giusta la quale:  - un giovanissimo calciatore, dopo aver partecipato al campionato allievi regionale elite avrebbe deciso di abbandonare ogni attività effettivamente agonistica tesserandosi, per  l’anno successivo, con una Società di terza categoria: la Stagni (anche in quel caso);  - a sei giorni dal tesseramento con la Stagni (che sanciva, nei fatti, tale abbandono)  sarebbe però intervenuto una sorta di radicale revirement, che avrebbe indotto il giovane a  decidere di impegnarsi nuovamente nello sport agonistico, e, quindi, a passare “in prestito”  alla Ostia Mare, squadra militante nella serie D;  - circa due mesi più tardi, tuttavia, il giovane avrebbe improvvisamente e spontaneamente  deciso di abbandonare definitivamente ogni attività sportiva.  In buona sostanza, è stato ritenuto di non poter escludere, con assoluta certezza, che  questo singolare iter decisorio – pur comportando la elusione del maggior premio di  preparazione sostanzialmente dovuto alla Società d’origine – potesse ben essere la  semplice conseguenza della indecisione e delle incertezze di un giovane, il quale, in  brevissimo lasso di tempo, avrebbe stabilito (i) prima, di sostanzialmente abbandonare il  calcio, (ii) poi (subito dopo), di assumere, invece, un maggior impegno agonistico, (iii) e,  infine (dopo poche settimane), di smettere completamente di giocare anche a livello  amatoriale.  È evidente, però, che questa Commissione non poteva conoscere, a quel momento, la  vicenda curiosamente “gemella” di cui è ora procedimento, ma che proprio tale identità  impone, allo stato, una chiave di lettura assai diversa della intera vicenda, risultando  assolutamente non plausibile che a rendersi protagonista di queste decisioni mutevoli e  contraddittorie e del conseguente rapidissimo “triangolare di tesseramento” terminato a  casa della Ostia Mare non sia stato solo un giovane calciatore della Stagni, ma due (e, in  realtà, di più).  In altri termini, se simili fattispecie restano isolate, è possibile ritenere che il “triangolare” elusivo che esse realizzano sia casuale e costituisca l’effetto collaterale, e non voluto, di uno specifico e assai particolare percorso decisionale individuale.  Se, invece, i casi sono due e vedono protagonisti, nello stesso lasso di tempo, le medesime Società, allora la conclusione più logica non può che essere quella del “tesseramento fittizio”.  Devesi osservare, infine, come la emersione di questo caso gemello consente anche di trovare un motivo ragionevole per il repentino abbandono – anch’esso operato da entrambi i giovani, con un “sincrono” ancor più stupefacente – dell’attività agonistica: l’abbandono dell’attività costituisce, infatti, una specifica argomentazione difensiva dedotta  dagli incolpati e, invero, ritenuta rilevante nella precedente decisione di proscioglimento. Inoltre, e come anticipato, la fattispecie in esame – a prescindere dalla concludente  “identità disvelatrice” di cui abbiamo detto – è connotata da ulteriori elementi non  riscontrati nell’altra, ma che risultano ulteriormente concludenti nell’accertamento della  natura elusiva dei tesseramenti in questione:  - il giovane calciatore – omissis - non proveniva da una qualsiasi squadra “terza” (come il  calciatore oggetto del “procedimento gemello”), ma proprio dalla stessa Società Ostia  Mare; il che evidenzia una condizione ancor meno plausibile: l’Ostia Mare non sarebbe  riuscita, per tutto il periodo precedente la fine della stagione, a trattenere il giovane – omissis -, salvo poi a convincerlo a “ritornare”, a soli pochi giorni dal tesseramento con la  collegata Ostia Stagni che appariva sancire il distacco definitivo con l’attività agonistica  effettiva;  - – omissis -, sin dall’inizio del campionato, ha partecipato, sia pure come dodicesimo, alle  gare della prima squadra, revocando così ancor più in dubbio la autenticità della decisione  di repentinamente abbandonare una attività che evidenziava risultati così promettente;  - infine, nel corso delle indagini svolte in questo procedimento, è stata anche raccolta una  sorta di dichiarazione confessoria del Presidente della Stagni, il quale ha ammesso che  “quanto verificatosi con il calciatore Saccucci in sede di tesseramento … e successivo  trasferimento dopo 15 giorni alla ostia Mare … è avvenuto anche per altri calciatori della  medesima età (1995)”.  Se, infatti, l’attribuzione del “triangolare” a uno spontaneo percorso decisionale, incerto e contraddittorio, è poco plausibile già per un solo giocatore e non più attendibile se i  giocatori diventano due, ove esso costituisca per l’Ostia Mare e la Stagni prassi ancora più  diffusa, la sua natura elusiva ne resta definitivamente conclamata. 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 76/CDN  del 08 Aprile 2010 n. 2  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (200) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.B. (calciatore tesserato per la Soc. AC Prato SpA), P.T. (Dirigente Legale rappresentante della Soc. AC Prato SpA), L.S. (Collaboratore organizzativo-amministrativo della Soc. AC Prato SpA), F.G. (Collaboratore organizzativo-amministrativo della Soc. AC Prato SpA), M.M. (Presidente della Soc. GS Mezzana ASD) e della società AC Prato SpA e GS Mezzana ASD (nota n. 4946/459pf09-10/AM/ma del 17.2.2010). Massima: Il trasferimento fittizio del calciatore tra diverse società per un periodo di tempo limitato (dal 24 al 30 agosto 2009 dimostra la volontà delle società di eludere il premio di preparazione dovuto alla società del calciatore, comportando ciò la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 96, comma 1, NOIF, e 33 Reg. SGS.

 

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 26/CDN  del 08 Ottobre 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (21) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. C. (Responsabile, all’epoca dei fatti, del Settore Giovanile della Soc. SS Lazio Spa), E. B. (Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. ASD Ottavia), A. D.S. (Calciatore tesserato per la Soc. SS Lazio Spa) e della società SS Lazio Spa e ASD Ottavia (nota N°. 682/626pf08-09/SP/blp del 28.7.2009). Massima: Le società rispondono della violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 96, comma 1, N.O.I.F. e 33 del Regolamento Settore Giovanile Scolastico, per avere, in concorso tra loro, simulato un fittizio trasferimento del calciatore, per un limitato periodo di tempo, così eludendo la normativa relativa ai premi di preparazione ovvero al diritto della Società dilettantistica ad ottenere un adeguato indennizzo per avere addestrato e preparato un giovane calciatore. Nel caso di specie gli indizi di prova si fondano principalmente sul breve lasso di tempo in cui  sono avvenuti i tesseramenti ed i precedenti provini effettuati con l’ultima società professionistica.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 06 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN dell’8.10.2009 Impugnazione - istanza: 1) Ricorso della S.S. Lazio avverso le sanzioni, della inibizione per mesi 2 al sig. C. G. e dell’ammenda di € 10.000,00 alla reclamante inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli art. 1, comma 1 e 4, comma 2 C.G.S. in relazione agli art. 96, comma 1 delle N.O.I.F. e 33 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico – nota n. 682/626/pf08-09sp/blp del 28.7.2009 - 2) Ricorso del sig. B. E., presidente all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. Ottavia avverso la sanzione della inibizione per giorni 45 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 96, comma 1 delle N.O.I.F. e 33 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico – nota n. 682/626/pf08-09sp/blp del 28.7.2009 – 3) Ricorso dell’A.S.D. Ottavia avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al sig. B. E., all’epoca dei fatti, presidente dell’A.S.D. Ottavia - nota n. 682/626/pf08-09sp/blp del 28.7.2009 – Massima: Il trasferimento simulato del giovane calciatore al fine di eludere il pagamento del premio preparazione ex art. 96 NOIF da parte della società professionistica integra una violazione dell’art. 1 CGS con la conseguenza che alla società va applicata la sanzione dell’ammenda. Il caso di specie: Il Presidente della società dilettantistica, denunciava che nel maggio 2007 i genitori del giovane calciatore comunicavano al segretario della predetta società che il figlio era stato visionato dalla società professionistica. Successivamente il responsabile del Settore Giovanile della società professionistica, chiedeva al segretario della società dilettantistica prima il nulla osta per partite amichevoli, nulla osta che gli veniva prontamente rilasciato e poi proponeva il tesseramento del calciatore, con contestuale richiesta di rinunzia da parte della società dilettantistica al c.d. ”premio di preparazione” ovvero trovando un modo alternativo al pagamento dello stesso. Da parte sua la società dilettantistica propose una forma di indennizzo parziale, opponendosi in modo fermo alla rinunzia totale al premio. La società fu informata nell’agosto 2007 che il calciatore era stato vincolato con altra società dilettantistica per meno di un mese (7- 31 agosto), in quanto già a fine agosto il ragazzo venne dato in prestito alla società professionistica per poi essere svincolato dalla società dilettantistica in data 17.12.2007 ed essere tesserato come “giovane di serie” dalla società professionistica in data 8.9.2008. Tale breve lasso di tempo lascia pensare, quindi, ad un trasferimento fittizio ed elusivo del calciatore alla società dilettantistica anche perché in quel mese il calciatore non effettuò alcuna partita amichevole né alcun allenamento, mentre in precedenza aveva effettuato due provini per la società professionistica. Oltretutto, appare quanto mai strano, che i genitori del ragazzo non abbiano mai fatto riferimento ad un eventuale interessamento della società dilettantistica e poi improvvisamente avessero deciso di tesserare il figlio con quest’ultima, piuttosto che con una squadra di Serie A.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 72/CDN  del 29 Marzo 2010 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (169) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.A. (Presidente della Soc. ACD Leggiuno), Antonio Di Bari (Amministratore unico, all’epoca dei fatti, della Soc. Calcio Como Srl), N.C. (Segretario, all’epoca dei fatti, della Soc. Calcio Como Srl) e della società ACD Leggiuno e Calcio Como Srl (nota n. 4077/40pf09-10/AM/ma del 18.1.2010). Massima: I presidenti delle rispettive società rispondono delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 96, comma 1, N.O.I.F., per avere, in concorso tra loro, mediante un fittizio trasferimento dei giovani calciatori, eluso la disposizione di cui all’art. 96 delle N.O.I.F., con lo scopo di non corrispondere ad altra società i premi di preparazione dovuti. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico delle società e l’inibizione a carico dei presidenti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 13/CDN  del 30 Luglio 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (369) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R. Z. (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. AC Siena SpA), L. B. (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Soc. Taranto Sport Srl) e delle società AC Siena SpA e Taranto Sport Srl (nota n. 8615/1105pf07-08/SP/blp del 26.6.2009).

Massima: L’operazione con cui una società cede a titolo definitivo il calciatore ad altra società ed in pari data quest’ultima lo ristrasferisce a titolo temporaneo e gratuito, con la previsione di un premio di valorizzazione, alla medesima società integra una violazione della normativa federale. L’operazione de qua sarebbe stata posta in essere al solo fine di consentire alla società che ha  acquisito il calciatore a titolo definitivo di assicurarsi l’acquisto del calciatore di suo interesse senza la necessità di dover provvedere, nel breve termine di 8 giorni, alla copertura finanziaria necessaria per tale acquisto, come previsto dal C.U. N°. 7/a del 3.05.2007 ed alla società cedente di incassare nel più breve tempo possibile l’intero prezzo pattuito e di trattenere il giocatore in prestito sino al termine della stagione. I fatti come sopra descritti, integrano la violazione di cui agli articoli 1, co. 1, 8, co. 2, e 10 co. 2, CGS, in quanto evidentemente “diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica” e non svolti “conformemente alle disposizioni federali” avuto riguardo alle prescrizioni di cui al C.U. N°. 7/a del 3.05.2007; il tutto con responsabilità diretta delle due società sportive.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 21/CDN  del 24 Settembre 2009  n. 5 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 77 del 18.6.2009 Impugnazione - istanza: (8) – Appello della società ASD Leonessa Altamura avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 2 al sig. C. C. (presidente) e dell’ammenda di € 1.000,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale.

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per non aver eseguito, nei termini previsti dall’art. 8, co. 15, CGS, il pagamento del premio di addestramento e preparazione tecnica del calciatore statuito dalla Commissione Vertenze Economiche.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 17/CDN  del 09 Settembre 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (339) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C. C. (Presidente della Soc. AC Sangiustese), P. T.(Presidente della Soc. AVIS Ripe Sanginesio), D.C. e F. P. (calciatori attualmente tesserati per la Soc. AC Sangiustese) e della società AC Sangiustse e Avis Ripe Sangenesio) (nota n. 8211/940pf08-09/AM/ma del 12.6.2009).

Massima: Le società rispondono della violazione dell’art. 1, co. 1, del CGS, in relazione agli artt. 96 co. 1, delle NOIF e 33 Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere, in concorso tra loro, mediante un fittizio trasferimento, posto in essere comportamenti contrari alle norme suddette, e ciò al fine di non corrispondere ad altra società il premio di preparazione dovuto.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 n. 3,4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 agosto 2009 n. 3,4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN dell’11.2.2009

Impugnazione – istanza Ricorso del sig. T.P. avverso la sanzione della inibizione per mesi 6 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 96, comma 1 NOIF e 33 del regolamento settore giovanile e scolastico ricorso della sig.ra F.A.M. avverso le sanzioni:inibizione per mesi 6 alla reclamante; ammenda di € 1.000,00 all’A.P. D. Olimpia, inflitte a di seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente inflitte degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 2 C.G.S. in relazione agli artt. 96, comma 1 NOIF e 33 del regolamento settore giovanile e scolastico.

Massima: Le società che tentano mediante una fittizia triangolazione di evitare di corrispondere ad altra società il premio di preparazione per i calciatori nella misura inferiore al dovuto rispondono della violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 96, comma 1, N.O.I.F. e 33 del Regolamento Settore Giovanile Scolastico.

Massima: Il principio del litisconsorzio necessario e di quello del simultaneus processus sono istituti tipicamente civilistici, i quali non trovano applicazione, ad esempio, neppure nel processo penale, come si verifica nei casi i cui un coimputato chieda il c.d. rito abbreviato od il patteggiamento della pena od in cui uno od alcuni soltanto dei coimputati condannati in primo grado proponga qualche impugnazione a differenza degli altri. Né va dimenticato, soprattutto, che il giudizio sportivo non presenta carattere civile, né penale, ma tipicamente amministrativo, per cui in ipotesi semmai è soltanto a quest’ultima branca dell’ordinamento statale che dovrebbe aversi riguardo. A parte il fatto che pur in questa l’istituto in discorso non avrebbe carattere di generale applicazione, ma secondo una autorevole e cospicua parte della letteratura (vedi, per esempio, Carnelutti, Betti, Allorio, Denti) e della giurisprudenza esso dovrebbe essere limitato nella sua applicazione unicamente ai casi puntualmente previsti dalla legge, nei quali per di più è sempre possibile che la integrazione del contraddittorio incompleto venga ordinata dal giudice del dibattimento entro un termine successivo da lui fissato (art. 102 cod. proc. civ.). Ne risulta ulteriormente confermata la infondatezza di ogni tentativo di trarre in via analogica dalla disciplina processual civilistica statale la esistenza di una norma regolatrice valevole per la fattispecie in esame.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 28 Maggio 2009 n. 1/2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 03 Luglio 2009  n. 1/2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 14.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del Perugia Calcio S.p.A., avverso le sanzioni: - dell’inibizione per mesi 6 inflitta al sig. S.V. (all’epoca dei fatti, presidente pro-tempore) per violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 96 delle N.O.I.F.; - dell’ammenda di € 50.000,00 inflitta alla reclamante per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 3676/110pf06-07/msmg del 13.1.2009). ricorso dell’A.S.D. Ponte Felicino, avverso le sanzioni: - dell’inibizione per mesi 6 inflitta al sig. P.R. (all’epoca dei fatti, presidente pro-tempore) per violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 96 delle N.O.I.F.; - dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 3676/110pf06-07/msmg del 13.1.2009)

Massima: Le società sono responsabili della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS ed all’art. 96 NOIF per essersi i propri presidenti accordati fra loro al fine di eludere il pagamento del c.d. “premio di preparazione”.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 76/CDN  del 14 Aprile 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (111) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: V. S. (all’epoca dei fatti, Presidente pro-tempore della Soc. Perugia Calcio SpA), P. S. (all’epoca dei fatti, dirigente con potere di firma della Soc. Perugia Calcio SpA), R. P.  (Presidente pro-tempore della Soc. ASD Ponte Felcino) e delle società Perugia Calcio SpA e ASD Ponte Felicino (nota n. 3676/110pf06-07/MS/mg del 13.1.2009)

Massima: Integra la violazione degli artt. 1, comma 1, del CGS e dell’art. 96 delle NOIF l’accordo posto in essere dalle società finalizzato al trasferimento fittizio di giovani calciatori al fine di eludere il premio di preparazione dovuto alla società di origine.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 73/CDN  del 03 Aprile 2009  n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: 155) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.G. (segretario generale, all’epoca dei fatti, della Soc. AC Prato SpA), M.R. (direttore generale, all’epoca dei fatti, della Soc. US Settignanese) e delle società AC Prato SpA e US Settignanese (nota n. 4301/224pf07- 08/am/ma del 4.2.2009)

Massima: Le società sono sanziate con l’ammenda per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS in relazione all’art. 96 NOIF, per aver i propri rappresentanti (segretario generale e direttore sportivo) concordato la corresponsione di somme inferiori a quelle effettivamente dovute a titolo di premi di preparazione, i cui parametri sono fissati dalla normativa federale. Il caso di specie: i rappresentanti delle rispettive compagini societarie nei cui interessi hanno indiscutibilmente agito, hanno concordato, il trasferimento dei calciatori verso il corrispettivo di una somma, in totale spregio della normativa che impone la corresponsione, da parte della Società che beneficia delle prestazioni dei calciatori provenienti dal settore giovanile di altra Società, di determinate somme fissate espressamente dalla normativa federale. L’entità dell’importo versato e la conferma data dai deferiti alla natura di per sé evidente dell’accordo, ne evidenzia il contenuto elusivo dell’art. 96 NOIF e integra la chiara violazione dell’art. 1, co. 1, CGS.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 05 marzo 2009 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione di cui al C.U. n. 21/CGF, in data 11.09.2008, della Corte di Giustizia Federale – www.figc.it

Parti: Geom. E. S. e la società Treviso F.B.C. 1993 srl contro Federazione  Italiana Calcio (F.I.G.C.)

Massima: L’art. 95 NOIF prevede tassativamente la forma scritta e l’adozione della modulistica federale per i negozi di cessione. In particolare, la norma prevede, al primo comma, un obbligo di forma applicabile a tutti gli accordi di trasferimento di calciatori: «1. L’accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore “professionista” devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all’uopo predisposti dalle Leghe». Le concrete formalità da adottare sono previste dai commi 3° e 4° della medesima norma: «3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti si deve utilizzare l’apposito modulo denominato “lista di trasferimento”. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica e cessionaria una società della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari utilizzarsi la  “lista di trasferimento”, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti. 4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche». La norma, al comma 5°, prevede anche le modalità di deposito di tali atti: «5. L’accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico o di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti. L’accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. La registrazione nel protocollo dell’Ente costituisce unica prova della data di deposito». Al comma 6° la norma precisa che «6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l’unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche». La ratio di tale norma è quella di sottoporre al controllo della federazione le variazioni di tesseramento dei calciatori, per la tutela degli stessi e in vista di una corretta gestione dei trasferimenti tra le società calcistiche. Come infatti palesato dal ridetto comma 6° della norma, solo la compilazione dei moduli federali per la cessione e il deposito presso gli organi federali degli stessi consente la variazione di tesseramento. Nel caso di specie, risulta pacifico che parte istante abbia stipulato un accordo relativo al trasferimento del calciatore (accordo successivamente risolto) con previsione di premio di valorizzazione. Osserva la stessa parte istante che tale accordo era stato regolarmente redatto per iscritto per le sue parti essenziali, ma non per la clausola relativa al premio di valorizzazione, il quale è però previsto dalla normativa federale solo per le cessioni a titolo temporaneo di dilettanti e non per quelle a titolo definitivo di professionisti (quale quella di cui alla fattispecie in esame). L’assunto non è fondato. Non rileva, a parere del Collegio, la circostanza per la quale il premio di valorizzazione non sarebbe previsto per il tipo di cessione in parola. E infatti, come correttamente osserva la Corte di Giustizia Federale nel C.U. 34/CGF impugnato, le parti sono libere, nell’ambito della propria autonomia negoziale, di utilizzare istituti normativamente previsti per altre fattispecie, purché non sussistano divieti in tale senso. Del resto, lo stesso art. 103, comma 3°, N.O.I.F., prevede che il premio di valorizzazione sia meramente facoltativo anche per le cessioni temporanee. Tale autonomia riconosciuta alle parti trova però un limite nell’obbligo di forma di cui all’art. 95, comma 6°, N.O.I.F., che commina la nullità per tutti i patti che non risultano dal documento con il quale è stata stipulata la cessione. Il riferimento testuale, contenuto nella norma, a “tutti i patti” sta appunto a significare che ogni accordo tra le parti della cessione deve soggiacere agli obblighi formali descritti. Né si può sostenere che il premio di valorizzazione sfugga a tale obbligo: esso infatti, una volta che sia fatto oggetto di accordo tra le parti, entra a far parte degli elementi essenziali del negozio (determinandone un fondamentale aspetto economico). Poiché quindi la parte istante ha stipulato il premio di valorizzazione senza osservare le formalità richiamate, essa è incorsa nelle violazioni normative oggetto di contestazione, e legittimamente è stata sanzionata dal competente organo. Il caso di specie: Al presidente della società veniva irrogata, dalla CGF la sanzione  dell’ inibizione per anni 1 e ammenda perché ritenuto responsabile “della violazione degli artt. 1, comma 1, 10, commi 2 e 3, del codice di giustizia sportiva, per avere stipulato un accordo relativo al trasferimento del giocatore, successivamente risolto, con previsione di premio di valorizzazione, in difetto delle formalità prescritte dagli artt. 95, 101, 103 bis NOIF, e quindi in violazione della normativa federale”; era ritenuto altresì responsabile “della violazione dell’art. 30, comma, 2, dello Statuto federale in relazione all’art. 15 del codice di giustizia sportiva per avere proposto denuncia-querela nei confronti del presidente di altra società per il reato di appropriazione indebita (relativa alla somma pattuita quale premio di valorizzazione) così eludendo il vincolo di giustizia, ed in ogni caso, per non aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Federale”. La società veniva altresì deferita a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1° e 2°, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva e sanzionata con la penalizzazione di punti 3 da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN  del 11 febbraio 2009  n. 2  - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (80) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P.T. (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Bassano Romano), A.M.F.  (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. AP Olimpia), L.T. (calciatore attualmente tesserato ASD Monterosi), M.F. (attualmente tesserato ASD Bracciano 1910) e della società ASD Flaminia Civita Castellanae AP Olimpia (nota n. 2055/1162pf07-08/GR/blp del 28.10.2008)

Massima: La società risponde delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 96, comma 1, NOIF e 33 del Regolamento Settore Giovanile Scolastico, per avere, in concorso con altra società, tentato, mediante una fittizia “triangolazione” di eludere la disposizione di cui all’art. 96 NOIF, con lo scopo di corrispondere, ad altra società un premio di preparazione, per i calciatori, inferiore al dovuto. (Caso di specie: il procedimento trae origine da una segnalazione della Commissione Vertenze Economiche che, con proprie decisioni, pubblicate sul C.U. e passate in giudicato, rigettava gli appelli proposti da una società contro un’altra, avverso le sentenze della Commissione Premi di Preparazione con le quali era stato riconosciuto, il premio di preparazione conseguente al tesseramento con vincolo dei calciatori. Nelle suddette decisioni veniva rilevato, tra l’altro, il tentativo posto in essere dalla società appellante, di eludere il pagamento di un premio maggiore (in quanto partecipante al Campionato di Eccellenza) in favore dell’altra società. A tale tentativo aveva concorso altra società militante nel campionato regionale Juniores) che aveva depositato richiesta di tesseramento dei giovani calciatori per poi trasferirli, il giorno successivo alla società appellante. I menzionati verdetti, in quanto definitivi, comporterebbero già di per se la dichiarazione di responsabilità a carico dei tesserati che, attraverso una fittizia “triangolazione”, tentavano, in concorso tra loro, di limitare il pagamento del premio di preparazione dovuto alla società, con la quale i calciatori erano stati precedentemente tesserati).

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 23 Gennaio 2009 n. 5,6,7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 12 Maggio 2009. n. 5,6,7  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 9.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. B.E. avverso la sanzione della inibizione per mesi 3 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 96, comma 1 NOIF e 33 regolamento del Settore Giovanile e Scolastico. Ricorso del sig. C.G. avverso la sanzione della inibizione per mesi 4 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 96, comma 1 NOIF e 33 regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e 5, commi 1 e 4 C.G.S. Ricorso della S.S. Lazio avverso la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 4, comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo dirigente .

Massima: Eludere la disposizione di cui all’art. 96 delle N.O.I.F. ed all’art. 33 del Regolamento Settore Giovanile Scolastico, con lo scopo di non corrispondere alla società dilettantistica il premio di preparazione per il calciatore integra la violazione dell’art. 1 C.G.S. con la conseguenza che il calciatore ed i dirigenti sono sanzionati con l’inibizione e la società con l’ammenda (Il caso di specie: il calciatore prima di tesserarsi con la società professionistica veniva tesserato con altra società).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 42/CDN  del 09 dicembre 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (74) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: G.C. (responsabile, all’epoca dei fatti, del settore giovanile della Soc. SS Lazio SpA), E.B.(Presidente all’epoca dei fatti della Soc. ASD Ottavia), G.S. (calciatore tesserato per la Soc. SS Lazio SpA) e delle società SS Lazio SpA E ASD Ottavia (nota n. 1991/391pf/07-08/GR/blp del 27.10.2008)

Massima: Integra la violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS, in relazione agli artt. 96 comma 1 NOIF e 33 del Regolamento Settore Giovanile Scolastico, il porre in essere un fittizio trasferimento di un giovane calciatore, ad altra società, per un limitato periodo di tempo, al fine di eludere la disposizione di cui all’art. 96 delle NOIF con lo scopo di non corrispondere, alla Società che lo ha addestrato, il premio di preparazione.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 21/CGF Riunione del 11 settembre 2008 n. 1  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 34/CGF Riunione del 08 ottobre 2008  n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 31.7.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Treviso F.B.C. 1993 S.r.l. avverso le sanzioni inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale: - penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella stagione 2008/2009 alla reclamante, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. anche in riferimento all’art. 15 C.G.S.; - Inibizione per anni 1 e ammenda di € 15.000,00 al sig. S.E. presidente e legale rappresentante del Treviso F.B.C. 1993; per violazione degli artt. 1, comma 1, 10 commi 2 e 3 C.G.S. e art. 30, comma 2 Statuto Federale in relazione all’art. 15 C.G.S.

Massima: La stipulazione dell’accordo economico tra società con la previsione di un premio di valorizzazione, deve avvenire con atto scritto redatto su apposito modulo predisposto dalla lega di competenza ed il premio deve essere corrisposto sempre per il tramite della medesima lega, sì che la mancata osservanza di questi precetti rende nulli ed inefficaci gli atti, dando luogo alle ipotesi di responsabilità disciplinare. Il tema dei trasferimenti e delle cessioni di contratto è in via generale attratto nella previsione dell’art. 95 N.O.I.F. (appunto intitolato “Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto”), il cui primo comma prevede che, tanto i trasferimenti quanto le cessioni di contratto dei calciatori professionisti debbano essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all’uopo predisposti dalle leghe. L’ampiezza dello spettro della disposizione in parola è tale da non lasciar margini di dubbio sulla circostanza che il rigore formale in essa prescritto non abbia un oggetto limitato ad una parte soltanto dell’atto negoziale di trasferimento o di cessione del contratto, ma valga a coprire qualunque patto o clausola che concorra a formarne il generale contenuto e sia l’espressione dell’autonomia negoziale delle parti. Naturalmente, poiché l’autonomia negoziale delle parti può esercitarsi nel senso di utilizzare istituti normativamente previsti per fattispecie determinate anche per fattispecie diverse, purché non ostino divieti a tale potere, è evidente, che istituti come quelli del premio di valorizzazione espressamente menzionati dal comma 7 dell’art. 101 N.O.I.F. regolante i trasferimenti temporanei dei “calciatori non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, possano essere estesi ed applicati ad accordi negoziali diversi, che nella insindacabile valutazione delle parti, presentino elementi di compatibilità, in particolare perché aventi in comune con la fattispecie legale nominata l’elemento della reversibilità degli effetti dell’accordo originario a favore della società cedente (come è avvenuto nel caso di specie, in cui si controverteva di un accordo sottoposto a condizione risolutiva, in concreto verificatosi), che rendeva assimilabile nella caducità dell’efficacia temporale il concreto negozio stipulato rispetto a quello di cui all’art. 101 comma 7 N.O.I.F.. Ora, ad avviso della Corte, ogni qualvolta le parti, agendo nell’ambito delle proprie facoltà e libertà negoziali, regolino un accordo di trasferimento o una cessione di contratto, sono esposte all’obbligo di osservanza della generale previsione dell’art. 95 citato, che non può che riguardare ciascuna delle pattuizioni specifiche in cui si articola il generale accordo, tra esse naturalmente compresa quella afferente al premio di valorizzazione. A questa stregua, non può certo sostenersi ,che il premio di valorizzazione soggiacerebbe all’obbligo di forma scritta ed alle formalità di cui all’art. 101 settimo comma, soltanto ove acceda ad accordi di trasferimento temporanei. Al contrario, poiché la sua utilizzazione in contesti negoziali, quale quello in esame, che esibiscano profili di analogia, per le ragioni prima illustrate, con la fattispecie legale non trova alcuno ostacolo ordinamentale, è incontestabile che la sua utilizzazione debba avvenire nello scrupoloso rispetto delle cogenti disposizioni generali. Ora, è incontestato che ciò non sia avvenuto, almeno con riferimento alla pattuizione del premio di valorizzazione.

Massima: La società risponde della violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 3 Codice di Giustizia Sportiva per aver stipulato accordo relativo al trasferimento del calciatore successivamente risolto, con previsione di premio di valorizzazione, in difetto delle formalità prescritte dagli artt. 95, 101 e 103bis N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 30 comma 2 dello Statuto federale in relazione all’art. 15 C.G.S. per aver proposto denuncia-querela nei confronti del Presidente dell’altra società per il reato di appropriazione indebita di una determinata somma, costituente il prima citato premio di valorizzazione, senza aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Federale. La richiesta rivolta al di fuori dell’ordinamento dall’incolpato principale, non preceduta dall’autorizzazione o dalla relativa domanda rivolta al Consiglio Federale, mirava, infatti, a conseguire quel bene della vita (la somma originariamente versata a titolo di premio di valorizzazione) che non solo costituiva oggetto di una pattuizione regolata dalla normativa federale, ma che ben avrebbe potuto essere ottenuto in virtù della adozione delle azioni specificamente previste dallo stesso ordinamento federale, in casi di controversie economiche simili. Malgrado l’evidente e non pregiudizievole possibilità di esperire rimedi interni all’ordinamento sportivo, il presidnete della società declinò dal seguire la strada obbligata della richiesta e dell’ottenimento dell’autorizzazione federale. Né può fondatamente sostenersi che l’omissione in parola trovasse origine in un errore scusabile da riferire all’incertezza della normativa applicabile o ad un temuto vuoto di tutela riscontrabile nell’ordinamento sportivo. Ed infatti, è di chiara e sicura applicazione alla fattispecie, il sistema di rimedi predisposti dall’ordinamento a tutela del creditore sportivo nei confronti di altro tesserato: la inequivocità delle disposizioni e la loro immediata fruibilità da parte dell’incolpato esclude già sotto questo profilo l’invocata esimente. Egualmente è da escludere, che la tutela ordinamentale fosse carente sul piano dell’efficacia ed effettività, sì da rendere necessario ed ineludibile il ricorso al diritto comune. Ed invero, la natura dei rimedi e l’efficienza dei risultati conseguibili per effetto della loro adozione è indice di completezza dell’ordinamento sportivo e non può in alcun modo giustificare la vistosa deroga attuata dall’incolpato. Consegue la sanzione della penalizzazione di punti (3) in classifica a carico della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN  del 31 Luglio 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (302) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. B. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato SS Lazio SpA), P. V. B. D. S. (tesserato Treviso Football Club 1993 Srl), D. B. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato US Sestri Levante), E. B. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente svincolato), M. C.  (all’epoca dei fatti tesseato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato US Pro Vercelli Calcio Srl), A..C. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Vicenza Calcio SpA), L. F. C. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Ascoli Calcio 1898 SpA), R. C. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Novara Calcio SpA), R. C. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato AC Cesena SpA), M. C. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato US Lecce SpA), A. D’A. (tesserato Treviso Football Club 1993 Srl), S. D.A. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato in prestito US Grosseto FC Srl), F.D.V. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Calcio Padova SpA), G. F. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato US Cremonese SpA), F. G. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato FC Messina Peloro Srl), F. G. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Novara Calcio SpA), M. G. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Novara Calcio SpA), R. G. (tesserato Treviso Football Club 1993 Srl), D. L. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente svincolato), G. M. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato in prestito AS Bari SpA), F. P. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Parma FC SpA), R. P. all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato US Marentinese), R. F. D. S.(all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Parma FC SpA), M. Z. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato in prestito Spezia Calcio 1906 Srl), D. Z. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato AC Lumezzane SpA), A.Z. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Pisa Calcio SpA), E. S. (nella qualità di Presidente e legale rappresentante del Treviso FC 1993 Srl), P. D. S. (nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della SS Lanciano Srl oggi SS Virtus Lanciano 1924 Srl) e della Società Treviso FC 1993 Srl e SS Lanciano Srl oggi SS Virus Lanciano 1924 Srl (nota n. 6119/97pf07-08/SP/blp del 27.6.2008) Con atto del 27.6.08 il Procuratore Federale ha deferito al giudizio di questa Commissione: 1) B. M. all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato S.S . Lazio SpA; 2) B. D. S. P. V., all’epoca dei fatti e al momento del deferimento tesserato Treviso Football Club 1993, Srl; 3) B. D., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato US Sestri Levante; 4) B. E., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento svincolato; 5) C. M., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l.; 6) C. A., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato Vicenza Calcio SpA; 7) C. L. F., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato Ascoli Calcio 1898 SpA; 8) C. R., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato Novara Calcio SpA; 9) C. R., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato AC Cesena SpA; 10) C.M., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato US Lecce SpA; 11) D.A A., all’epoca dei fatti e al momento del deferimento tesserato Treviso Football Club 1993, Srl; 12) D.A.S., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato in prestito US Grosseto FC Srl; 13) D. V. F., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato Calcio Padova SpA; 14) F. G., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato US Cremonese SpA; 15) G. F., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato F.C. Messina Peloro SpA.; 16) G. F., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato Novara Calcio SpA; 17) G. M., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato Novara Calcio SpA; 18) G. R., all’epoca dei fatti e al momento del deferimento tesserato Treviso Football Club 1993, Srl; 19) L. D., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento svincolato; 20) M.G., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato in prestito AS Bari SpA; 21) P. F., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato Parma FC SpA; 22) P. R., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato US Marentinese; 23) F. D. S. R., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato Parma FC SpA; 24) Z. M., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato in prestito Spezia Calcio 1906 Srl; 25) Z.D., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato A.C. Lumezzane SpA; 26) Z. A., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato Pisa Calcio SpA. per violazione dell’art. 94, comma 2, ultima parte delle NOIF 27) Il sig. E. S., nella qualità di Presidente e legale rappresentante del Treviso FC 1993 srl; per violazione degli artt.1 comma 1 e 10 commi 2 e 3 CGS e per violazione dell’art.30 comma 2 dello Statuto Federale in relazione all’art. 15 CGS 28) Il sig. P.D. S., nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della SS Lanciano Srl; per violazione degli artt.1 comma 1 e 10 commi 2 e 3 CGS 29) la società Treviso FC 1993 srl; a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS anche con riferimento all’art. 15 CGS 30) la società S.S. Lanciano Srl; a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1.

Massima: La stipulazione dell’accordo economico tra società con la previsione di un premio di valorizzazione, deve essere formalizzato con atto scritto redatto su apposito modulo predisposto dalla Lega di competenza, (ai sensi degli artt. 95 e 103 bis NOIF) ed il premio deve essere corrisposto sempre per il tramite della Lega di competenza ai sensi dell’art,101 NOIF. Pertanto, gli accordi e le modalità di versamento del premio di valorizzazione, in violazione delle suddette disposizioni, sono nulli ed inefficaci ed idonei a concretizzare ipotesi di responsabilità disciplinare ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 3 CGS.

 

  Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 62/CDN del 06 Giugno 2008  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (114) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: V.S. (Presidente pro-tempore Perugia Calcio SpA), R.P. (Presidente pro-tempore ASD Ponte Felcino) e delle società Perugia Calcio SpA e ASD Ponte Felicino (nota n. 1671/110pf06-07/SP/ma del 13.12.2007

Massima: Il presidente della società risponde della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell’art. 96 delle NOIF per aver posto in essere un accordo non consentito tra la sua società ed un’altra, al fine di porre in essere dei tesseramenti fittizi tra loro, in relazione al tesseramento di alcuni giovani calciatori al fine di aggirare la normativa sui premi di preparazione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 9 febbraio 2006 n. 9 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 183/C del 18.1.2006

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Lanciano avverso le sanzioni, dell’inibizione per mesi 6 ai signori D.P.S. e G.D. e dell’ammenda di € 1.000,00 alla società, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale, rispettivamente per violazione degli art. 1 comma 1 e 8 C.G.S. per i tesserati e dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per la società, per responsabilità diretta

Massima: Rispondono della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. i dirigenti della società che contattarono, richiesero ed ottennero dal genitore del calciatore una somma di danaro, nell’ipotesi che altre società richiedano il premio di preparazione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/C Riunione del 28 ottobre 2005 n. 1- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 14 del 15.9.2004

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.D.S. Pro Catania avverso le sanzioni dell’inibizione fino al 31.12.2005 inflitta al sig. G.E., presidente della società, per violazione dell’art. 1 C.G.S.; dell’ammenda di € 500,00 inflitta alla società per violazione dell’art. 2, comma 4), C.G.S., a seguito di deferimento della Commissione Vertenze Economiche

Massima: Il presidente della società viene deferito per violazione degli artt. 1 e 2 comma 4) C.G.S, per avere violato i principi di lealtà e correttezza pretendendo il premio di preparazione relativo al tesseramento del calciatore premio che non era dovuto per avere, egli, firmato una liberatoria alla società di provenienza.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 2 Maggio 2005 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com.Uff. n. 36 del 10.3.2005

Impugnazione - istanza:Appello della Società Versilia 1998 avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 1 al sig. N.C. per violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 C.G.S., in relazione agli artt. 95 e 96 N.O.I.F., nonché l’ammenda di € 2.000,00 ad essa reclamante, per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S., inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il dirigente della società risponde della violazione dell’art. 1 commi 1 e 8 C.G.S. in relazione agli artt. 95-96 NOIF, per aver proceduto al tesseramento fittizio del calciatore ad una società di terza categoria allo scopo di abbassare il parametro del premio per poi favorirne il trasferimento ad altra società. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente e quella dell’ammenda a carico della società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 18 Aprile 2005 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 57 del 24.2.2005

Impugnazione - istanza:Appello S.C. Folgore 2000 avverso l’ammenda di € 2.000,00, inflitta a seguito di deferimento della Commissione Vertenze Economiche per violazione degli artt. 31 comma 3 , 96 N.O.I.F. e 1 e 2 comma 3 C.G.S.

Massima: La società è responsabile della violazione degli art. 1 e 2 comma 3 C.G.S., in riferimento agli art. 31 comma 3 e 96 N.O.I.F., per aver stipulato con altra società una scrittura privata “nulla ed inefficace perché oggettivamente elusiva dell’istituto del premio di preparazione”.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 35/C Riunione del 11 giugno 1999 n. 5/6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 51 del 12.5.1999

Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso decisioni nei confronti del sig. P.A., presidente dell’A.S. Akragas, a seguito di proprio deferimento per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.. Appello dell’A.S. Akragas avverso decisioni a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico dei sigg.ri P.A., N.V. e di essa società, per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 commi 1 e 2 C.G.S.Massima: I dirigenti della società rispondono della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere falsificato e consentito che si falsificassero e, comunque, fatto uso di due dichiarazioni apocrife a firma di un socio ed aventi ad oggetto il versamento da parte della società dei premi di preparazione relativi a calciatori di altra società e per avere irritualmente escluso dalla società alcuni soci senza la preventiva contestazione degli addebiti mossi nei loro confronti. Di tale comportamento la società è responsabile ai sensi dall'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. ed è sanzionata con l’ammenda.  Decisione CF: Comunicato Ufficiale 9/CF del 20 giugno 1997 n. 5 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. D’A.G.presidente del Comitato Locale di Cassino del settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamento antiregolamentare in relazione all’attività svolta nell’ambito del comitato stesso.

Massima: Non può essere sanzionato, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., il Presidente del Comitato Locale del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per aver trasmesso alla Commissione Premi di Preparazione della F.I.G.C. una attestazione non rispondente al vero in ordine alla posizione di tesseramento di otto calciatori, tesserati per la medesima società, in virtù della quale induceva la Commissione ad accogliere, con delibera non impugnabili, i ricorsi proposti dalle società per il mancato pagamento dei premi di preparazione asseritamente dovuti, ai sensi dall'art. 96 N.O.I.F, relativi ai calciatori. Ciò in quanto il Presidente ha dimostrato di avere agito in buona fede ed ha precisato che il disguido è stato causato dal fatto che doveva sbrigare da solo tutti gli incombenti del Comitato, mancando, da circa un anno, il Segretario, perchè gravemente ammalato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it