Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 010/TFN - SD del 18 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 30248/163pf22-23/GC/GR/ff del 13 giugno 2023, depositato il 14 giugno 2023 nei confronti della società San Marino Academy - Reg. Prot 196/TFN-SD

Massima: Ammenda di € 400,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 40, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico per “l’attività di proselitismo posta in essere dal tecnico ….- UEFA A cod. 132.145 – finalizzata al trasferimento di alcuni giocatori minorenni in favore della Federazione Sammarinese”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 181/TFN - SD del 22 Maggio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 24696/115pf22-23/GC/GR/ff del 13 aprile 2023, depositato il 17 aprile 2023, nei confronti della società ASD Condor SA Treviso - Reg. Prot. 158/TFN-SD

Massima: Ammenda di € 530,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rapp.te che ha contattato via WhatsApp la calciatrice minorenne, proponendole un trasferimento presso la propria società…Ritiene il Tribunale che la condotta sopra descritta rientri nell’ambito di applicazione del divieto di cui all’art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico che, al comma 3, “ai Tecnici inquadrati nell’Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica”, nonché dell’art. 20, comma 2, CGS che, in materia di trasferimenti, impone l’osservanza della normativa federale. Dall’esame dell’audio acquisito, infatti, emerge chiaramente come il …, pur non esercitando pressioni sulla ragazza, abbia comunque cercato di influire sulla sua volontà, allettandola con la prospettazione della creazione di una squadra femminile e dell’inserimento del suo nominativo in una lista. Trattasi di un comportamento che, come chiarito nella decisione n. 83/CFA/20222023 dalla Corte d’Appello Federale a S.U., è risultato specificamente diretto “ad influire sull’altrui volontà” e consistente “nel trasmettere all’interlocutore il proprio convincimento circa la bontà della scelta prospettata” e comunque rilevante “sul piano della concreta incentivazione dell’adesione alla nuova società sportiva”. La condotta posta in essere dal …, che ha preso diretto contatto con la calciatrice in spregio non solo alla normativa tecnica sopra citata ma anche alle tutele che l’ordinamento sportivo prevede a tutela dei minori di età, costituisce altresì violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 CGS, tendendo il messaggio inviato ad influire comunque sulla libera determinazione della ragazza. Delle violazioni commesse dal …., il quale ha comunque già definito la propria posizione ex art. 126 CGS, risponde conseguentemente la società di appartenenza all’epoca dei fatti, odierna deferita, a titolo di responsabilità oggettiva.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0065/CFA del 30 Gennaio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0093/TFNSD-2022-2023 del 12 dicembre 2023

Impugnazione – istanza:  – Procura Federale/Sig. C.L. e U.S.D. Athletic Carpi 2021

Massima: Rigettato il reclamo della procura federale e confermata la decisione di proscioglimento di primo grado del presidente della società in ordine, alla presunta violazione dei principi e dei doveri di lealtà, correttezza e probità nell’ambito del rapporto sportivo intrattenuto con un proprio tesserato (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva), per avere lo stesso, “quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della A.S.D. Athletic Carpi 2021, in occasione del trasferimento del calciatore da suddetta società alla società A.C. Prato, subordinato il trasferimento stesso alla condizione che il calciatore sottoscrivesse liberatoria di nulla a pretendere dalla A.S.D. Athletic Carpi 2021, e comunque per aver ottenuto la sottoscrizione di detta liberatoria con la minaccia di non far giocare il S. fino a fine campionato”…La prospettazione dell’odierno gravame si fonda essenzialmente sull’apprezzamento del contenuto “oggettivamente intimidatorio” ricavabile, in tesi, dal tenore letterale del messaggio vocale inviato dal Sig. L. C., in qualità di presidente della società U.S.D. Carpi al presidente della società A.C. Prato, in occasione del trasferimento del calciatore S.dalla società carpigiana a quella pratese. Proprio in considerazione della portata “univocamente” intimidatoria di esso, si dovrebbe ritenere che la sottoscrizione apposta dal calciatore S. in calce all’accordo transattivo siglato il 30 dicembre 2021 sarebbe invalida in quanto “estorta dalla società a fronte della minaccia di non concedere il trasferimento richiesto e soprattutto della minaccia di non giocare sino a fine campionato”. Ciò troverebbe conferma nel fatto che il messaggio in questione avrebbe “sortito l’effetto voluto dalla società: costringere il S.a rinunciare all’ultima mensilità per ottenere il trasferimento”. Tale prospettazione non è accoglibile in quanto si fonda su di una valorizzazione semantica parziale (riferita, cioè, alla sola ultima frase) della comunicazione inviata con il messaggio audio suddetto, oltre che viziata da una non completa considerazione del complessivo contesto fattuale in cui detto messaggio fu trasmesso. Il testo del messaggio inviato dal Sig. L. al presidente della squadra pratese (acquisito in fase di indagine e non contestato in giudizio) va infatti necessariamente considerato nella sua interezza: “Buonasera Presidente, eeehhh … io ho bloccato l’uscita del S. perché non ho trovato un’alternativa, ma davanti all’insistenza del S. io ho deciso, va bene ti libero ti lascio. Giustamente mi metti in difficoltà, rinunci all’ultima mensilità. Lui non vuole rinunciare all’ultima mensilità, quindi per me il trasferimento salta; e lui rimarrà a casa e fermo fino a giugno. Salve, saluti”. Dal tenore di tale messaggio si ricava, quindi, che la richiesta della rinuncia alla mensilità di dicembre da parte del L. è logicamente collegata alle conseguenze pregiudizievoli subite dalla società (per le comprensibili difficoltà a trovare una sostituzione adeguata a stagione sportiva già iniziata) derivanti dalla richiesta del S., avanzata a metà della stagione sportiva in corso (2021/2022), di svincolarsi dal rapporto di tesseramento con la società U.S.D. Athletic Carpi 2021, per il campionato di calcio a 11 Serie D, girone D, di durata annuale (con termine nel mese di giugno 2022) e dal relativo accordo economico sottoscritto con quest’ultima in data 25 ottobre 2021. Pertanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale federale nazionale,  la condizione del trasferimento richiesta dalla società carpigiana è priva di qualunque significato “estorsivo”, inquadrandosi pacificamente - proprio alla luce del tenore letterale del messaggio audio sopra riportato - nell’ambito della trattativa finalizzata a comporre, mediante reciproche concessioni e rinunce, la risoluzione anticipata dell’impegno sportivo assunto dal S.nei confronti della società carpigiana per l’intera durata della stagione sportiva 2021/2022, poi culminata nella liberatoria sottoscritta dal calciatore in data 30 dicembre 2021. L’affermazione secondo la quale la società avrebbe tenuto il calciatore “a casa e fermo fino a giugno” in mancanza della rinuncia suddetta non può quindi essere considerata in alcun modo minacciosa, poiché tale segmento comunicativo, lungi dal rappresentare una ritorsione ingiusta ai danni del calciatore (in quanto tale idonea a conculcarne la volontà), risulta lessicalmente riferita agli effetti concreti del mancato trasferimento richiesto dal giocatore, ossia all’impossibilità per quest’ultimo, non già di svolgere regolarmente la propria attività sportiva, ma di svincolarsi unilateralmente dall’impegno assunto con la società Carpi fino alla fine della stagione sportiva 2021/2022. La sottoscrizione da parte del S. della liberatoria, proprio alla luce del quadro fattuale in cui si inserisce, non può quindi considerarsi frutto di alcuna coartazione illecita della volontà del calciatore, esprimendo piuttosto la scelta transattiva, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1965 c.c., finalizzata a comporre in maniera ragionevole ed equilibrata la risoluzione anticipata del rapporto sportivo richiesta dal calciatore medesimo.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0064/CFA del 30 Gennaio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il CR Veneto pubblicata con il Com. Uff. n. 61 del 21 dicembre 2022

Impugnazione – istanza:  –  Procuratore federale interregionale/Sigg.ri M.S.-O.N.-A.S.D. Lions Villanova

Massima: In accoglimento del reclamo della procura federale viene inflitta l’inibizione di mesi 1 al presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS per avere lo stesso, in concorso con il dirigente accompagnatore omesso di rilasciare al calciatore il nulla osta richiesto adducendo quale giustificazione la mancata regolarizzazione da parte dello stesso della quota annuale…Invero, vieppiù nel contesto specifico di riferimento - costituito da un rapporto associativo in seno ad una associazione sportiva dilettantistica e coinvolgente calciatore minore di età - queste Sezioni Unite non possono non stigmatizzare, come evidentemente lesiva dei predetti principi dell’art. 4, comma 1, CGS, la condotta serbata dall’A.S.D. Lions Villanova - sostanzialmente riducibile ad un emulativo esercizio del diritto di credito vantato nei confronti del proprio atleta - nella parte in cui essa si è evidentemente ridotta nella illecita e non consentita costituzione di una relazione di corrispettività rispetto all’esercizio di una prerogativa (i.e. lo svincolo del proprio calciatore) che avrebbe dovuto invece essere improntata, pur nella discrezionalità della valutazione spettante alla società calcistica, al più a considerazioni di carattere tecnico-sportivo. Ciò anche considerando - a palese dimostrazione dell’inappropriatezza del costituito do ut des - che evidentemente la lamentata pretesa creditoria ben avrebbe potuto essere realizzata avvalendosi degli ordinari strumenti giustiziali approntati dall’ordinamento giuridico e che, peraltro, è stata ostinatamente tenuta pur essendo la relativa richiesta di svincolo pervenuta alla società solo pochi mesi prima della naturale scadenza del rapporto associativo (come noto avente, nel caso di specie, durata annuale)….Orbene, proprio per la valenza precettiva del più volte richiamato art. 4, comma 1, CGS, che per effetto del rinvio interno all’art. 2 del medesimo CGS, trova applicazione “ […] alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”, le citate circostanze di fatto, accertate in sede di indagine, non possono non rilevare quali elementi idonei a caratterizzare la complessiva vicenda in senso tale da non far emergere soltanto l’unilaterale scorrettezza degli incolpati quanto, piuttosto, un concorrente apporto del calciatore (come detto, anche per il tramite del genitore esercente la relativa potestà sullo stesso) al definitivo deteriorarsi del rapporto associativo. Per di più, anche relativamente ai profili economici in essere con la predetta società calcistica, emerge dagli atti come, per il tramite della propria madre, il predetto tesserato abbia di fatto avviato una sorta di trattativa volta a cercare di trovare un accordo circa l’effettiva entità della somma da corrispondere (alla fine, invero oggettivamente modesta, visto che essa si era poi convenzionalmente ridotta ad euro 100,00) che, oltre a valere ulteriormente quale palese riconoscimento del debito sussistente nei confronti della società calcistica, manifesta un non leale e/o corretto comportamento rispetto all’obbligo assunto con la richiesta di fruizione dei servizi prestati dalla società sportiva, la cui valenza economico-patrimoniale non può comunque essere del tutto disconosciuta. Con il conseguente effetto per cui, in disparte la natura illecita della condotta attribuibile al legale rappresentante della società calcistica (oltre che all’ente a titolo di responsabilità oggettiva, facendo salve le considerazioni che a breve si svolgeranno al riguardo), proprio in una prospettiva valutativa complessiva e che tenga in debita considerazione l’apporto causale delle condotte ascrivibili al denunciante, si ritiene equo disporre una conseguente riduzione dell’entità della sanzione rispetto alle richieste formulate dal reclamante, in misura che si reputa di poter congruamente determinare in mesi 1 (uno) di inibizione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.93/TFN - SD del 12 Dicembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 11202/97pf22-23 GC/SA/mg del 9 novembre 2022 nei confronti del sig. L.C. e della società USD Athletic Carpi 2021 - Reg. Prot. 79/TFN-SD

Massima: Prosciolto il presidente dall’accusa di violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione del trasferimento del calciatore subordinato il trasferimento stesso alla condizione che il calciatore sottoscrivesse liberatoria di nulla a pretendere, e comunque per aver ottenuto la sottoscrizione di detta liberatoria con la minaccia di non far giocare il S.fino a fine campionato, con ciò violando i principi della lealtà, della correttezza e della probità in rapporto comunque riferibile all'attività sportiva…… il Collegio non può fare a meno di stigmatizzare la condotta del calciatore che ha omesso di rappresentare innanzi alla Commissione Accordi Economici, in palese violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, di aver sottoscritto una liberatoria in favore della società carpigiana. Come evidenziato in precedenti decisioni di questo Tribunale, infatti, “la dichiarazione mendace, cui può essere equiparato il silenzio su fatti decisivi della causa, è in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono guidare l’azione, fra gli altri, degli atleti in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. […] È pacifico, difatti, che un atto, pur se viziato nel consenso, rimane valido ed efficace fino a quando il vizio del consenso non venga fatto valere con l'azione di annullamento e questa non trovi accoglimento (Cass. 26.7.19, n. 20321). Azione che, nel caso di specie, non è stata proposta” (così Tribunale Federale Nazionale, Decisione/0076/TFNSD-2022-2023; in senso analogo Decisione/0074/TFNSD-2022-2023). Azione che andava proposta, quale presupposto di accoglimento della domanda, dinanzi alla C.A.E. Ciò posto, in ordine all’asserita non utilizzabilità della registrazione non appaiono condivisibili le contestazioni svolte dai deferiti circa l’omessa autenticazione dell’autore, in quanto la provenienza del messaggio vocale è stata confermata dai dirigenti della A.C. Prato (dal Presidente e dal Direttore Sportivo) e dagli stessi difensori dei deferiti (cfr., memoria pagg. 18 e 19). Nel merito il deferito Sig. L.e, per responsabilità diretta, la società deferita non possono essere ritenuti responsabili della condotta loro ascritta, in quanto tale, alla luce delle evidenze procedimentali, non appare minimamente configurabile alla stregua di una minaccia. Dalle cennate evidenze procedimentali, il calciatore chiese di essere ceduto alla Società Prato per avvicinarsi alla famiglia. Ma la Società Athletic Carpi oppose rifiuto non avendo un sostituto per il ruolo fondamentale di centrocampista centrale ricoperto dal calciatore. Il quale insistette fermamente nella sua richiesta, peraltro rientrando nella sua casa in Prato. Nel frattempo, anche la Società di possibile destinazione insisteva fortemente nella richiesta di acquisizione delle prestazioni del calciatore. La Società Athletic Carpi propose allora al calciatore ed al dichiarato fine di venirgli incontro che avrebbe acconsentito alla cessione a fronte della rinuncia del calciatore ai suoi emolumenti di dicembre 2021. Il tutto in ottica transattiva e di reciproche concessioni. Successivamente, a fronte del persistente rifiuto del calciatore ed insistenze sue e della società Prato. Il Presidente della Società Athletic Carpi inviò un messaggio vocale al Presidente del Prato ribadendo la posizione della Società in mancanza di accordo con il calciatore. Messaggio, è bene rimarcarlo, con tono del tutto pacato, anche de determinato. Lo stesso ascolto del messaggio ne dà conferma, atteso che il Presidente Lazzaretti si limita a confermare la posizione della Società, nel senso che, in assenza, di conclusione dell’accordo con il calciatore, egli non sarà ceduto e rimarrà a casa. Il che, tuttavia, non sta a significare che il calciatore sarà messo fuori rosa o con simili decisioni, ma semplicemente che rimarrà nella sua casa di Prato, dove si era già trasferito. Quindi, nessuna minaccia o tentativo estorsivo; il tutto rientrando, nel caso di specie, in una ordinaria trattativa finalizzata a risolvere un contenzioso con reciproche concessioni.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 53/CDN  del 27 Gennaio 2010 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (128) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. M. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AC Boca Pietri Carpi ASD), F. P. (Presidente della Soc. AC Boca Pietri Carpi ASD), M. V.(Presidente della Soc. Polisportiva Ozzanese ASD) e delle società AC Boca Pietri Carpi ASD e Polisportiva Ozzanese ASD (nota n. 2835/412pf09- 10/AA/ac del 23.11.2009). Impugnazione - istanza:  (130) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: T. T. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. AC Boca Pietri Carpi ASD attualmente in prestito alla Soc. ASD Zola Predosa), F. P. (Presidente della Soc. AC Boca Pietri Carpi ASD), M. V. (Presidente della Soc. Polisportiva Ozzanese ASD) e delle società AC Boca Pietri Carpi ASD e Polisportiva Ozzanese ASD (nota n. 2834/414pf09-10/AA/ac del 23.11.2009).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione di cui all’art.1, comma 1, CGS, con riferimento all’art. 101, comma 2, NOIF e all’art. 10. commi 2 e 4, CGS per aver sottoscritto una lista di trasferimento temporaneo in favore della società sebbene nella stagione precedente fosse già stato trasferito in prestito alla medesima società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 04/CDN  del 07 Luglio 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (266) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E. P. (Presidente della Soc. FC Celano Olimpia Srl), P. L. (all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl), A. T. (Presidente della Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl) e della società FC Celano Olimpia Srl E AS Cisco Calcio Roma Srl (nota n. 3938/241pf07-08/AF/en del 3.4.2008). Massima: I presidenti delle rispettive società rispondono della violazione dell’art. 1, co. 1, CGS in relazione all’art. 105, co. 2, NOIF, per avere depositato in Lega, una scrittura privata contenente accordi preliminari per il trasferimento di calciatori ritenuta, dal Presidente della Lega Professionisti serie C, non valida, “in quanto predisposta in dispregio della normativa vigente”. Non può ritenersi pattuizione economica, rientrante tra i casi regolati dall’art. 18 comma 4 CGS, un accordo che ha veste e natura di un vero e proprio contratto con il quale una parte si riserva un diritto di opzione per il trasferimento di due calciatori dalla Società cedente a quella richiedente, con quantificazione delle somme da versare ed indicazione dei termini da rispettare. Il diritto di opzione può esser definito una proposta irrevocabile di contratto che vincola la sola parte che lo concede, lasciando libera l’altra parte di esercitarlo o meno. Si può, pertanto, tranquillamente escludere che la scrittura privata in oggetto abbia natura di mera pattuizione economica, e come tale possa esser regolata dall’art. 18 comma 4 CGS.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 101/CDN  del 17 Giugno 2009  n. 1 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il CR Toscana C.U. N°. 57 del 30.4.2009

Impugnazione – istanza: (278) – Appello della società GS San Miniato asd avverso la sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 e la sanzione dell’inibizione per anni 1 ai sig.ri L.T. (presidente) e D.T. (dirigente). (292) – Appello della società Pol. Valdarbia ASD avverso la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 e la sanzione dell’inibizione per anni 3 ai sigg.ri R. B. (presidente), L.S. e R.L. (dirigenti)

Massima: La società risponde della violazione dell’art. 95 NOIF per aver il proprio presidente stipulato un accordo con altra società, contrastante con le liste di trasferimento effettivamente depositate, in base al quale alcuni calciatori, ufficialmente trasferiti a titolo definitivo, risultavano invece ceduti a titolo di prestito per un anno con diritto di riscatto.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008  n.11 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 5 Giugno 2009. n. 11  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso sig. C.D. avverso la sanzione dell’inibizione per giorni 45 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 C.G.S.

Massima: Non risponde della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S. il presidente della società che era presente in un Hotel di Milano il giorno 20.6.2006, sede non deputata per le “attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratti ed al tesseramento di calciatori”.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008  n.10 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 5 Giugno 2009. n. 10  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/DCN del 24.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso sig. P.G. avverso la sanzione dell’inibizione per giorni 45 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 C.G.S.

Massima: Non risponde della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S. il presidente della società che era presente in un Hotel di Milano il giorno 20.6.2006, sede non deputata per le “attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratti ed al tesseramento di calciatori”.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008  n.9 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 5 Giugno 2009. n. 9  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/DCN del 24.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso sig. C.P.avverso la sanzione dell’inibizione per giorni 45 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 C.G.S.

Massima: Non risponde della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S. il legale rapp.te  della società che era presente in un Hotel di Milano il giorno 20.6.2006, sede non deputata per le “attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratti ed al tesseramento di calciatori”.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008  n.8 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 5 Giugno 2009. n. 8  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso sig. L.F. avverso la sanzione dell’inibizione per giorni 30 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 C.G.S.

Massima: Quando né l’indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentono di comprovare il fatto che “la presenza presso l’Hotel dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti” il deferito deve essere prosciolto.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008  n.7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 5 Giugno 2009. n. 7  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso sig. V.G. avverso la sanzione dell’inibizione per giorni 45 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 C.G.S.

Massima: Quando né l’indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentono di comprovare il fatto che “la presenza presso l’Hotel dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti” il deferito deve essere prosciolto.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008  n.6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 5 Giugno 2009. n. 6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso sig. T.S. avverso la sanzione dell’inibizione per giorni 45 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 C.G.S.

Massima: Quando né l’indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentono di comprovare il fatto che “la presenza presso l’Hotel dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti” il deferito deve essere prosciolto.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008  n.5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 5 Giugno 2009. n. 5  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso sig. L.M.P. avverso la sanzione dell’inibizione per giorni 45 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 C.G.S.

Massima: Quando né l’indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentono di comprovare il fatto che “la presenza presso l’Hotel dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti” il deferito deve essere prosciolto.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008  n.4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 5 Giugno 2009. n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso sig. O.A. avverso la sanzione dell’inibizione per giorni 45 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 C.G.S.

Massima: Quando né l’indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentono di comprovare il fatto che “la presenza presso l’Hotel dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti” il deferito deve essere prosciolto.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008  n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 5 Giugno 2009. n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso sig. M.M. avverso la sanzione dell’inibizione per giorni 45 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 C.G.S.

Massima: Quando né l’indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentono di comprovare il fatto che “la presenza presso l’Hotel dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti” il deferito deve essere prosciolto.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008  n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 5 Giugno 2009. n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso sig. M.F.S. avverso la sanzione dell’inibizione per giorni 30 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 C.G.S.

Massima: Quando né l’indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentono di comprovare il fatto che “la presenza presso l’Hotel dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti” il deferito deve essere prosciolto.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008  n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 5 Giugno 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso sig. D.B.R. avverso la sanzione dell’inibizione per giorni 30 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 C.G.S.

Massima: Quando né l’indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentono di comprovare il fatto che “la presenza presso l’Hotel dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti” il deferito deve essere prosciolto.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 4 Dicembre 2008  n.4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Giugno 2009. n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37 del 24.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso sig. S.G. avverso la sanzione dell’inibizione per giorni 45 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 C.G.S.

Massima: Quando né l’indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentono di comprovare il fatto che “la presenza presso l’Hotel dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti” il deferito deve essere prosciolto.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 4 Dicembre 2008  n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Giugno 2009. n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37 del 24.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso sig. A.G. avverso la sanzione della inibizione per giorni 30 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 C.G.S.

Massima: Non risponde della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S. il direttore sportivo della società che era presente in un Hotel di Milano il giorno 20.6.2006, sede non deputata per le “attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratti ed al tesseramento di calciatori”.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 4 Dicembre 2008  n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Giugno 2009. n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37 del 24.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso sig. F.P. avverso la sanzione dell’inibizione per giorni 45 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 C.G.S.

Massima: Non risponde della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S. il presidente della società che  era presente in un Hotel di Milano il giorno 20.6.2006, sede non deputata per le “attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratti ed al tesseramento di calciatori”.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 4 Dicembre 2008  n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Giugno 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37 del 24.11.08

Impugnazione - istanza: Reclamo sig. C.F. avverso la sanzione dell’inibizione per giorni 30 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 C.G.S.

Massima: Quando né l’indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentono di comprovare il fatto che “la presenza presso l’Hotel dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti” il deferito deve essere prosciolto.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 37/CDN  del 24 novembre 2008  n.  1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (46) – Deferimento del Procuratore Federale a carico:L.G. + altri (nota n. 555/1pf/SP/ma del 14.11.2006)

Massima: I dirigenti di società di serie A B e C, il presidente, il segretario generale, il direttore sportivo, l’amministratore delegato, il socio maggioritario, rispondono tutti della violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 8, comma 2 CGS, perché per la data prevista per la risoluzione delle compartecipazioni, partecipavano a trattative di calciomercato in luogo diverso da quello ufficiale stabilito dalle disposizioni federali. Le rispettive società  rispondono a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4 CGS, in relazione alle suindicate condotte dei rispettivi dirigenti e/o tesserati e ciascuna anche per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, CGS, in relazione alle suindicate condotte dei rispettivi dirigenti e/o tesserati. (Nel caso di specie, i deferiti hanno violato la disposizione con la quale l’ADISE, su delega della Federazione, aveva fissato quale unica sede del calciomercato, per la stagione sportiva 2006/2007, l’Atahotel Quark di Milano. Infatti, l’Ufficio Indagini, ha accertato che la scarsa affluenza presso la sede deputata ufficialmente alle trattative era da ricollegarsi alla presenza massiccia degli operatori presso altro Hotel e non sussistevano dubbi sulla natura e finalità della concentrazione massiccia dei deferiti in uno specifico luogo, proprio nelle date stabilite per l’effettuazione del calcio mercato).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 22/CDN  del 02 ottobre 2008  n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (128) – Deferimento del procuratore federale a carico di: B.B. (Presidente della Soc. Pol. Dil. Porto Ercole), P.C.(all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Grosseto FC Srl), F.B. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Pol. Dil. Porto Ercole) e delle societa’ Pol. Dil. Porto Ercole e Us Grosseto FC Srl (nota n. 1770/111 pf07-08/SP/en del 19.12.2007)

Massima: La scrittura privata intercorsa tra due società, con la quale viene sottoposto a condizioni anche economiche il tesseramento di un giovane calciatore, portato tale tesseramento oltre la singola stagione sportiva, ed impedendo così al giovane calciatore di tesserarsi, al termine della stagione, per qualsiasi altra società ed escludendo tra l’altro l’unico possibile beneficio economico a favore di una delle due società, consistente nel Premio di preparazione, integra una violazione degli artt. 31, 95 commi 5 e 6 e 96 NOIF. Il caso di specie: Con scrittura privata denominata “Per l’utilizzazione del giovane calciatore ……..” due società pattuivano che una metteva a disposizione dell’altra il calciatore a tutto giugno 2004 senza alcun corrispettivo e che, se dopo tale data il calciatore avesse continuato a essere utilizzato da quest’ultima, questa avrebbe pagato all’altra società un primo acconto se il calciatore fosse stato confermato nella squadra allievi professionisti e l’ulteriore importo se il calciatore fosse stato inserito nella squadra Beretti. Le parti pattuivano altresì, che la società a cui era stato messo a disposizione il calciatore, in caso di cessione del calciatore ad altra società professionistica, avrebbe versato all’altra società il 30% della somma ricavata, nonché altre somme, se il calciatore fosse entrato a far parte della rosa della stessa società. Le parti, infine, si davano atto che, in virtù di tale accordo, la società cedente rinunciava a pretendere dall’altra società il Premio di preparazione e di addestramento del calciatore. La società cedente, chiedeva che la Commissione Vertenze Economiche presso la FIGC adottasse i provvedimenti ritenuti più opportuni, eventualmente determinando l’esatto Premio di addestramento e preparazione in base ai parametri federali, da porsi a carico dell’altra società. La Commissione, rigettava il reclamo e, ravvisando nella situazione che le era stata prospettata la violazione degli artt. 31, 95, commi 5 e 6 e 96 NOIF, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la LPSC le due firmatarie della scrittura.

Massima: Le N.O.I.F. nel caso dei dilettanti non ammettono accordi economici di durata superiore all’anno di talché un accordo di durata maggiore non può che costituire “violazione di disposizione federale vigente”, come tale suscettibile di sanzione a norma dei commi 4 e 7 dell’art. 7 C.G.S.  

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN del 29 maggio 2008 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (195) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.C. (all’epoca dei fatti direttore sportivo, munito di potere di firma in rappresentanza della Hellas Verona FC SpA) e della Società Hellas Verona FC SpA (nota n. 2313/077pf07-08/SP/ma del 23.1.2008)

Massima: Nel caso in cui il contratto sia un “preliminare”, ai sensi dell’art. 105, comma 3, NOIF, l’accordo “deve essere redatto su modulo predisposto dalla Lega, che contiene comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Esso deve essere depositato presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale è posto in essere ed acquista efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito”. Nel caso in cui il contratto abbia natura definitiva, gli artt. 93 e 39 NOIF, oltre ad imporre il rispetto del dato formale del documento nel quale versare l’accordo, determinano (art. 39, comma 3) che “se si tratta di calciatore “professionista” la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega”. Dalle norme emerge che il deposito in Lega ed il successivo visto di esecutività costituiscono condizione di efficacia del contratto ma, stante la distinzione tra validità e efficacia degli atti, sulla base dei principi generali, è chiaro che la prima sia ancorata alla capacità di agire specifica del soggetto contraente. E’ nullo il contratto tra società e calciatore depositato nel mese di giugno e materialmente sottoscritto nel mese di gennaio quando lo stesso dissimula la condizione contenuta in un precedente contatto, ritenuta non valida dalla Lega. Pertanto, secondo l’intenzione delle parti, aveva natura preliminare e l’utilizzo di un modulo diverso da quello predisposto dalla Lega e, soprattutto, la volontaria elusione del divieto di apposizione della ripetuta condizione ne determinano la nullità. (Il caso di specie: Con nota del 2.7.2007 la società ha rappresentato alla Federazione che l’accordo economico datato 4.6.07, depositato dal calciatore in data 26.6.2007, era da ritenersi nullo in quanto stipulato dal proprio direttore sportivo, in quel momento soggetto alla sanzione della inibizione sino al 7.6.2007. La Lega, preso atto di tale dichiarazione, ha annullato il contratto di che trattasi in data 9.7.2007 ed inviato gli atti alla Procura Federale, per le verifiche ed i provvedimenti di competenza. Le indagini effettuate dalla Procura Federale hanno permesso di accertare l’esistenza di tre accordi tra la società ed il calciatore, due redatti su moduli forniti dalla Lega (uno datato 4/06/07, depositato il 26/06/07 ma sottoscritto nel gennaio 2007 e l’altro del 22/01/07) ed uno su modulo libero (quest’ultimo, recante la data del 21.1.2007 ed avente ad oggetto le prestazioni del Ferrante sino al 30.6.2007 per un determinato importo non è stato autorizzato dalla Lega per la presenza di una condizione ritenuta non legittima perché peggiorativa, ovvero il rinnovo del contratto per la successiva stagione sportiva verso il corrispettivo di poco più elevato rispetto al precedente, solo nel caso in cui la società avesse raggiunto la salvezza in Serie B).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 59/CGF Riunione del 14 dicembre 2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 200/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 9.11.2007Impugnazione - istanza: Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. D.P., segretario dell’A.S. Bari S.p.A., a seguito di proprio deferimento per violazione degli artt. 1 e 8, comma 2 C.G.S. anche in relazione all’art. 39 N.O.I.F.

Massima: Il segretario della società professionistica è sanzionato con l’ammonizione di cui al comma 1, lett. a), dell’art. 19 del C.G.S. per la violazione dell’art. 1 del C.G.S. per aver commesso un difetto di vigilanza, che proprio la qualità di segretario, gli avrebbe imposto di esercitare con riguardo ai fatti contestati. Il caso di specie. Il trasferimento del calciatore durante il calciomercato fu sottoscritto dal procuratore del calciatore e non dal calciatore stesso, nonostante il consenso di quest’ultimo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 44/C - Riunione del 27 marzo 2006 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. V.A., presidente del Comitato Provinciale di Bari del Settore Giovanile e Scolastico, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 31.3 reg. S.G.S. e 96 delle N.O.I.F.

Massima: Il Presidente del Comitato Provinciale è responsabile della violazione dell’art. 1 C.G.S. per aver recepito e sottoscritto un accordo antiregolamentare intervenuto tra i Presidenti delle Società in cui avveniva una vera e propria cessione a titolo oneroso di giovani calciatori che è in assoluto contrasto con quanto disposto dal Legislatore Federale negli artt. 31 comma 3° del Reg. S.G.S. e 96 N.O.I.F.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 16 febbraio 2006 n. 8 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 43 del 2.2.2006

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S.D. Valle del Giovenco avverso la sanzione della squalifica di mesi uno al calciatore F.C.P. a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: L'esistenza dei contatti, la dazione del danaro, le dichiarazioni contraddittorie rese dagli interessati, costituiscono elementi sufficienti per convincere dell'esistenza di un accordo preliminare, concluso nel corso del Campionato 2004 – 2005, in vista del futuro trasferimento del calciatore ed in violazione di una ben precisa norma federale che vieta accordi preliminari durante il corso dei campionati. Consegue la squalifica a carico del calciatore, l’inibizione a carico dei dirigenti e l’ammenda nei confronti della società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 19 Luglio 2004 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 2 del 2.7.2004

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore R.R. avverso la sanzione della squalifica per mesi cinque, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 n. 1 C.G.S..

Massima: Viene sanzionato con la squalifica il calciatore (tesserato con una società che partecipa al campionato nazionale dilettanti), per aver chiesto irregolarmente e senza preavviso il suo trasferimento presso altra società. (Il caso di specie: A sostegno del ricorso, l’atleta assumeva di aver subito un forte choc emotivo a seguito del decesso del nonno, avvenuto a seguito di malore accusato mentre egli era in campo per disputare una partita con la sua squadra, cosa questa che gli avrebbe impedito di giocare ancora negli stessi luoghi).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 28 Luglio 2003 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 6.5.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo della S.C. Cus Arcavacata avverso la sanzione della penalizzazione di n. 14 punti in classifica per il campionato 2002/2003 a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Calabria

Massima: E’ nullo il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore non professionista in favore di una società, per violazione dell’art. 101 comma 1 N.O.I.F., quando lo stesso, era già stato oggetto di trasferimento temporaneo per le due consecutive stagioni sportive precedenti.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/CF del 1 agosto 1998 n. 2 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico dei sigg.ri P.B.,componente della Commissione Federale per gli impianti sportivi e presidente dell’U.S. Battipagliese, e T.C. presidente della S.C. Damiano Promotion, per violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 102 bis N.O.I.F., nonchè dell’ U.S. Battipagliese e della S.C. Damiano Promotion, ai sensi dell’art 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta.

Massima: Ai sensi dell'art. 102 bis N.O.I.F., l’accordo di partecipazione, in caso di cessione di calciatori, deve essere redatto su apposito modulo predisposto dalle Leghe, sottoscritto dalla società e dai calciatori e depositato in Lega. Per cui i presidenti delle due società sono responsabili se tale accordo lo hanno stipulato con scrittura privata.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 2 luglio 1998 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 2031C del 30.6.1998

Impugnazione - istanza: Appello del sig. B.A. avverso la sanzione dell'inibizione per mesi due inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: Integra la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. l’aver formato e utilizzato una lista di trasferimento falsa, attestante la cessione a titolo definitivo del calciatore, dissimulando il titolo di trasferimento a titolo temporaneo relativo al suddetto calciatore. (Il caso di specie: Il calciatore ebbe a firmare di suo pugno una lista di trasferimento, ma non quella a titolo definitivo depositata presso i competenti organi federali, bensì una lista di trasferimento a titolo temporaneo).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 8/C Riunione del 23 ottobre 1997 - n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 24/C del 24.9.1997

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore Z.M. avverso la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 1998 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1, C.G.S.

Massima: Quando un calciatore viola l'art. 1 comma 1 C.G.S. per aver falsificato la lista di trasferimento da una società all’altra ed aver svolto per quest’ ultima numerose gare di campionato, è prevista a suo carico la squalifica.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 9 ottobre 1997 - n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 83 del 19.9.1997

Impugnazione - istanza: - Appello dell’Udinese Calcio avverso le sanzioni dell'inibizione per mesi 4 inflitta al presidente, sig. C.G., e mesi 2 al direttore generale, sig. P. C., nonchè dell’ammenda di L. 10.000.000 a proprio carico, irrogate a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione rispettivamente dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 102 bis N.O.I.F. e dell’art 6 commi 1 e 2 C.G.S.

Massima: Quando il Presidente di una società dilettante e il Direttore Generale di una società professionistica su mandato del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione sottoscrivono una convenzione per il trasferimento in comproprietà del calciatore dalla società professionista alla società dilettante, determinando il relativo costo, violano l'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 102 bis N.O.I.F. ed all'art. 40 comma 2 del Reg. L.N D. poiché tale convenzione è vietata per gli appartenenti alla sfera dilettantistica.

 

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