DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 104/CFA DEL  21/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 081 III SEZ. DEL 21 MARZO 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte VA - Com. Uff. n. 43 del 31.1.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VDA CHARVENSOD AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. L.M., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE  RAPPRESENTANTE  DELLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30 REGOLAMENTO LND E ALL’ART. 60 NOIF; AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO  DI  RESPONSABILITÀ  DIRETTA  AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  4714/1161  PFI  17-18  MS/GR/PP  DEL 14.11.2018

Massima: Confermate le sanzioni irrogate dal TFT per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 c.g.s., in relazione all’art. 30 regolamento LND e all’art. 60 NOIF per aver richiesto al CR Piemonte e Valle d’Aosta sulla base di documentazione fotografica, non conforme, il rinvio della gara ASD VDA Charvensod - GSD Lascaris prevista per il giorno 21.1.2018 alle ore 14.30 valevole per il Campionato di Promozione Girone B per impraticabilità del campo di gioco  causa neve  nonostante lo stesso fosse agibile essendosi disputato, in pari data e nel medesimo campo alle ore 11 ASD VDA Charvensod - Volpiano valevole per il campionato giovanissimi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 16/TFN-SD del 03 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  B.D. (all’epoca dei fatti tesserato come D.G. con delega di firma della Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile, già ASD Ternana Futsal), Società SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE, già ASD Ternana Futsal - (nota n. 165/575 pf16-17 GP/AA/mg del 5.7.2017).

Massima: Il direttore generale è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione  dell’art. 1 bis comma 1 CGS, perché, nel mentre ricopriva la carica di direttore generale con delega di firma della società aveva inviato alla Divisione Calcio 5 Figc, a mezzo fax, una richiesta di spostamento d’orario d’inizio, dalle ore 16,00 in origine fissate alle ore 17,30, della gara Ternana - Pescara del 27 novembre 2016 del campionato serie A Femminile, utilizzando, per la parte della richiesta apparentemente riferita alla Società Pescara, firma apocrifa e timbro falso di quest’ultima Società, che era ignara di siffatta iniziativa, sino a che la variazione d’orario non era apparsa sul C.U. della Divisione Calcio 5. La gara veniva disputata alle ore 17.30 del 27 novembre e si concludeva con la sconfitta della Società Pescara. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.068/CDN  del 09 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(261) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.D.C. (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bojano), Società ASD BOJANO (nota n. 4819/304 pf13-14 AM/ma del 6.3.2014). 

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con mesi 5 di inibizione per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS per aver fatto uso di un documento che sapeva non veridico in quanto la sottoscrizione apposta del preteso Presidente e Legale rappresentante della Società non è risultata autentica e non riconducibile alla firma dell’effettivo Presidente della Società, al fine di ottenere artatamente il rinvio della gara A. La società è sanzionata con la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Juniores nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 44/CDN  del 11 dicembre 2008  n. 5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (332) – Deferimento del procuratore federale a carico di: F.V. (Presidente della Soc. AC Mezzocorona Srl), F.C. (dirigente della Soc. AC Mezzocorona Srl) e della societa’ AC Mezzocorona Srl (nota n. 4389/275pf/07-08/AM/ma del 22.4.2008)

Massima: Il presidente della società, il dirigente della medesima Società e la società non rispondono della violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 28 comma 2 del Regolamento della Lega di Serie C per aver richiesto ad altre società, in prossimità degli incontri di campionato di Serie C2 di anticipare gli stessi al sabato precedente senza averne dato avviso al Presidente della Lega almeno dieci giorni prima. Infatti, l’art. 28 comma 2 del Regolamento della Lega di Serie C, prevede la facoltà, per il Presidente della Lega di disporre, << sia d’ufficio, sia a richiesta di una o di entrambe le società interessate, da presentare almeno dieci giorni prima della data fissata per la disputa della gara, la variazione dell’ora di inizio e lo spostamento ad altra data o su altro campo della gara, ovvero l’inversione del turno del calendario >>. Per quanto qui interessa, il precetto normativo attiene alla individuazione del soggetto legittimato alla variazione dell’ora d’inizio della gara e/o della data della stessa, nonché al termine previsto per inoltrare a questi la relativa richiesta da parte di una o di entrambe le Società interessate. Prevede, dunque, la norma, solo che la variazione possa essere disposta dal Presidente della Lega, d’ufficio o su iniziativa di una o di entrambe le società e che, in queste ultime ipotesi, la richiesta sia inoltrata << almeno dieci giorni prima della data fissata per la disputa della gara >>. Non prevede, la norma, in proposito, alcun altro precetto. Si è verificato, nella fattispecie, che la società, impossibilitata allo svolgimento delle gare presso l’impianto designato, si sia attivata presso le altre Società interessate alle stesse al fine di ottenerne il preventivo consenso alla loro anticipazione al giorno precedente e, quindi, inoltrare una richiesta congiunta al Presidente della Lega. Ricevutone il rifiuto, invece, la Società ha soprasseduto dall’inoltrare la richiesta, che pure avrebbe potuto inoltrare autonomamente, e si è adoperata, riuscendovi, per reperire altro impianto idoneo allo svolgimento delle gare nei giorni previsti in calendario.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it