Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.86/TFN - SD del 23 Novembre 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Deferimento n. 8603/809pf21-22/GC/SA/mg del 10 ottobre 2022 nei confronti del sig. E.S. e della società ASD FC San Giorgio (ora SSDARL FC Pompei) - Reg. Prot. 63/TFN-SD

Massima: Prosciolto il presidente dall’accusa di lviolazione degli artt. 4 e 32 CGS, 108 NOIF, per aver apposto sul modello denominato “svincolo per accordo” del 1° marzo 2022 le firme apocrife del calciatore interessato e dei genitori di quest’ultimo…infatti al disconoscimento della firma apposta non può automaticamente conseguire la responsabilità personale del Presidente del sodalizio societario laddove non vi è prova che le firme siano state da lui materialmente apposte. Si aggiunga a ciò la circostanza che la consulenza grafologica depositata dai deferiti - che ha sostenuto la effettiva riconducibilità al calciatore ed ai suoi genitori delle firme apposte al modello di svincolo in contestazione - non è stata nel merito contestata dalla Procura Federale, che si è limitata ad eccepirne l’inconferenza, perché attinente ad altro procedimento coinvolgente le stesse parti e comunque del tutto estraneo al presente procedimento. Il Tribunale rileva che, a prescindere dal suo riferimento ad un altro procedimento, il dato oggettivo e sostanziale non ha trovato contestazione alcuna, né è stata fornita, nel pur congruo termine concesso alla Procura Federale per poter replicare, alcuna argomentazione contraria, sia fattuale che documentale. Alla mancata di prova sull’addebito mosso al deferito non può che conseguire il proscioglimento dello stesso e della società che egli rappresenta.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0005/CFA del 28 Luglio 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia n. 99/TFT 2020/2021 del 15.6.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Varmo - Sig. S.G./Procura Federale

Massima: Annullata la decisione del TFT per mancanza di prove in ordine alla responsabilità del presidente della società ex art. 4, comma 1, C.G.S. che avrebbe richiesto ai genitori di giovani tesserati, somme di denaro al fine di poter ottenere il cartellino dei figli…Ebbene la Corte, sulla scorta dei documenti di causa, ritiene, in primo luogo, che la premessa fattuale sulla quale è stato fondato il deferimento, vale a dire che il sig. … avrebbe assunto l’iniziativa di convocare e di chiedere somme di denaro ai genitori dei calciatori tesserati con la ASD Varmo “al fine di ottenere il cartellino dei figli e quindi consentire il trasferimento della suddetta società”, non sia logicamente plausibile prima ancora che provata dagli atti di causa. E ciò in quanto è pacifico e non contestato che i giovani calciatori della ASD Varmo in realtà erano tutti tesserati con vincolo annuale, e pertanto erano liberi di trasferirsi in qualsiasi altra società per la stagione sportiva 2020/2021, senza dover ottenere alcuna “autorizzazione” da parte della ASD Varmo e ancor meno di essere tenuti a versare denaro a qualsiasi titolo per ottenere lo svincolo. Altrettanto incontroverso è il fatto che le società che avessero tesserato i giovani calciatori avrebbero poi dovuto riconoscere, ai sensi dell’art. 96 delle NOIF, il premio di c.d. preparazione alla società che aveva formato i ragazzi. A tale proposito, in riferimento al premio di preparazione, l’art. 96 NOIF, nella versione applicabile alla fattispecie, ante riforma effettuata con il Comunicato Ufficiale FIGC 12 novembre 2020, n. 119 , al punto 1 dispone che “Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio federale, in base ai  coefficienti indicati nell’allegata tabella. Si tratta, dunque, di un meccanismo di ristoro della formazione impartita ai giovani giocatori che si basa su una prestazione di danaro che inerisce al passaggio del giovane calciatore da una società ad altra E poiché, come è emerso dalle stesse deposizioni dei genitori autori dell’esposto, le società di acquisizione dei calciatori non erano disposte a riconoscere il legittimo premio di preparazione, la possibilità di tesserare i giovani calciatori della ASD Varmo era stata condizionata al fatto che la ASD Varmo rinunciasse a detto premio. D’altra parte, che il rapporto obbligatorio di dare e di ricevere il premio di preparazione intercorresse tra le due società cessionaria e cedente e non riguardasse soggetti diversi è non solo pacifico ma dimostrato dal fatto che tra le due squadre, prima o dopo il colloquio dei genitori con i dirigenti della società Varmo, è intervenuta una trattativa, a seguito della quale la società Varmo ha rinunciato al premio di preparazione e i ragazzi sono stati tesserati presso la società UBF. È perciò è del tutto plausibile che l’iniziativa volta a ricercare un contatto con i dirigenti del Varmo per acquisire il consenso alla rinuncia al premio di preparazione è stata dei genitori dei giovani calciatori e non dei dirigenti accusati di aver richiesto il pagamento di somme per lo svincolo del cartellino. Quanto al fatto che nessuna somma di denaro è stata versata dai genitori dei ragazzi trasferiti alla società Varmo o ai suoi dirigenti, questo è dimostrato dagli stessi genitori autori dell’esposto, i quali, ben prima che la Procura federale avviasse l’indagine sfociata nel deferimento,  hanno inviato una lettera al Comitato Regionale LND FVG (pag. 17 degli atti di indagine della procura federale), comunicando che i Dirigenti del Varmo “hanno deciso di non richiedere il premio di preparazione sui nostri ragazzi, permettendo il loro tesseramento presso le società che avevano scelto lasciandoli liberi di realizzare il loro desiderio di sport”. Se quindi è pacifico che l’iniziativa del controverso colloquio non fu dei dirigenti del Varmo ma dei genitori che esprimevano preoccupazioni risultate in ultima analisi infondate e se è altrettanto certo che nulla ha ostacolato il trasferimento dei giovani giocatori dal Varmo alla società UBF e, infine, che nessuna somma è stata versata ai dirigenti della società cedente a seguito della rinuncia al premio di preparazione, è d’obbligo concludere che all’atto di chiusura delle indagini, essendo noti alla Procura federale tutti questi elementi istruttori, non sussistevano i presupposti per deferire la società Varmo e il sig. …D’altra parte, va soggiunto che, come dedotto nell’ultimo motivo di reclamo, la decisione appellata pecca di convincente motivazione essendo sinteticamente basata sull’affermazione apodittica che i soggetti deferiti non avrebbero fornito una prova contraria rispetto a quella fornita dai genitori autori della denuncia.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 057 CFA del 14 Dicembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della Liguria pubblicata con il C.U. n. 26 del 19 Ottobre 2020;

Impugnazione – istanza: Sig. M.A.-SSD RL Rapallo R. 1914 Rivarolese-Procura Federale Interregionale

Massima: Annullata, per mancanza di prove la decisione del TFT che aveva sanzionato il direttore generale e la società “per la violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 31 c.1, 2^ cpv, nonché in relazione all’art. 96 (Premi di preparazione) delle NOIF, per avere richiesto il pagamento del premio di preparazione in favore del Campomorone Sant’Olcese ai genitori del calciatore per ottenere la liberatoria e lo svincolo del medesimo”.. viene primariamente in rilievo l’articolo 96, comma 1, delle NOIF, la cui portata dispositiva è chiarissima: “Le società richiedono per la prima volta il tesseramento come <giovane di serie>, <giovane dilettante> o <non professionista> di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come <giovani>, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un <premio di preparazione> sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo”.La contestazione mossa ai soggetti deferiti è stata, sulla base del diverso e rispettivo titolo di responsabilità, quella di avere chiesto il pagamento del premio previsto dal riportato articolo 96, comma 1, delle NOIF, ai genitori dell’atleta...Ebbene, ritiene il Collegio che tali elementi non diano adeguato riscontro alla tesi accusatoria della Procura. Non le testimonianze assunte, nessuna delle quali fa riferimento a questa specifica richiesta dell’A.. E nemmeno i messaggi scambiati tra la signora A. e la signora Gennaro (pure espressamente citati, a sostegno dell’impianto accusatorio, dal Tribunale federale), in uno dei quali, anzi, l’. formula l’auspicio, nel prosieguo, di “avere a che fare con i Dirigenti della società dove” il figlio della signora sarebbe andato a giocare “per evitare qualsiasi fraintendimento o polemica”

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0022/CFA del 25 Novembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria pubblicata mediante comunicato ufficiale n. 12 del 13.9.2019

Impugnazione - Istanza: (PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE/P.A.) n. 37/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Accolto il ricorso della procura Federale e per l’effetto sanzionato il calciatore con tre giornate di squalifca per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva della Figc (di seguito anche solo Codice FIGC). Segnatamente, l’organo requirente imputava al … il fatto di avere, a seguito di una preventiva richiesta di svincolo ex art 109 delle Noif e successiva nota in opposizione alla società resistente del 17/10/2018 (atti sottoscritti, nell'interesse del minore Lorenzo, dall'esercente la responsabilità genitoriale, avv.  … ), nonché personalmente nell'audizione del 08/02/2019 avanti al collaboratore della Procura Federale, dichiarato la sua non partecipazione alla gara Ligorna 1922 - Pieve Ligure del 29.9.2018, pur nella consapevolezza che si trattasse di un dato palesemente non veridico, rappresentato con l'evidente scopo di garantirsi ingiusti benefici relativamente alla decisione assumibile dal Comitato Regionale Liguria, fatto aggravato dalla ulteriore circostanza che nella nota del 17/10/2018 si eccepiva l'autenticità della distinta gara, in quanto riferita ad un incontro per il quale il calciatore non era stato convocato e, quindi, non partecipante all'evento sportivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 55/TFN del 20.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4741/55 pf19-20/GP/AA/mg del 17.10.19 a carico del sig. P.M.A. e della società SSD Football Milan Ladies - Reg. Prot. 81/TFN-SD).

Massima: Mesi 3 di inibizione all’Amministratore Unico per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 dei CGS, vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1 del CGS in vigore), in relazione all'art. 10, comma 2 del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell'art. 32, comma 2 del CGS in vigore), e ciò per esser venuto meno ai principi di lealtà e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, ed all'obbligo di osservanza delle norme federali, avendo concordato irritualmente con il sig. …., padre della calciatrice …, il pagamento della somma di € 1.000,00 (mille/00) al fine di concedere lo svincolo, ai sensi dell'art. 108 delle NOIF, della predetta calciatrice. Ammenda di € 500,00 alla società

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N.  0001/CFA dell’11 Settembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – Com. Uff. N. 16/TFN del 7 Agosto 2019

Impugnazione Istanza: R.M., Sig. M.A. e Sig. M.L./Procura Federale) n. 25,27,28/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: E’ fondata invece la censura di eccessività della sanzione applicata e della omessa e/o insufficiente motivazione della decisione impugnata in ordine ai criteri utilizzati per la determinazione, atteso che il TFN si sarebbe appiattito sulla richiesta della Procura Federale, riducendo la sanzione solo ed esclusivamente perché la condotta del R. è stata valutata alla pari di quella tenuta dal C.Conseguentemente, va accolta la richiesta di applicazione del principio della continuazione sub specie del cumulo giuridico….., il Collegio ritiene congruo rimodulare la sanzione inflitta al sig. M. R.parametrandola ad un quarto del massimo previsto dall’art. 19, c. 3, CGS, per la più grave delle violazioni contestate (art. 1 bis, commi 1 e 2, CGS vigente r.t.), i.e.15 mesi di inibizione, aumentandola di mesi uno per ciascuna delle altre due violazioni “satellite” (art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 108 NOIF, e art. 1 bis, comma 1), per un totale di mesi 17 di inibizione. Con riferimento alle condotte contestate ai calciatori … e …., ritiene il Collegio che esse sono state correttamente ritenute dal TFN "sufficientemente provate" dalle "fonti di prova evidenziate dalla Procura" e versate in atti, sia sub specie di screen shot di w.a., che di dichiarazioni verbali rese alla Procura stessa. Emerge dal complesso delle risultanze probatorie la consapevolezza dei calciatori (pur sempre ragazzi maggiorenni o quasi maggiorenni), benché in ciò compulsati ("invitati" o "istigati" poco cambia) dal R.., di dover " dichiarare alla Procura Federale in sede di audizione di aver ricevuto il modello di scincolo ex art. 108 all'atto della sottoscrizione del tesseramento". In specie, "il modello di svincolo per accordo ex art. 108" il C. "ha dichiarato di averlo ricevuto da M. R. agli inizi del mese di maggio 2018" già firmato, e di "averlo firmato ed inviato come da indicazioni del R. dal medesimo ricevute nelle chat afferenti vari gruppi whatsapp..." (audizione C., pag. 23, Relazione Finale della Procura), mentre il M. "ha dichiarato di averlo ricevuto nel mese di Marzo 2018 dal sig. R. C. già corredato della data 15/5/2018 nonché della firma dei R. C." (audizione M., pag. 27, Relazione Finale della Procura).

Né può sposarsi la contestazione relativa al principio di non contestazione e/o apparenza del diritto, come ex adverso illustrata. Valgano al riguardo le motivazioni in parte già svolte che si sostanziano nell’esclusione di sufficienza della contestazione generica per evitare gli effetti della mancata contestazione, come avvenuto nel caso di specie, e nel principio di autoresponsabilità cui deve improntarsi il comportamento di chiunque ponga in essere azioni giuridicamente rilevanti nell’organizzazione in cui è calato, come depositare un modulo di svincolo ricevuto in Marzo 2018 già firmato e corredato della data 15/5/2018, facendo parte del gruppo w.a. che anche di ciò discuteva (dichiarazione di M.), oppure ricevere il modello di svincolo agli inizi di maggio 2018 già firmato ed inviato come da indicazioni ricevute via w.a. (dichiarazione di C.), il quale ha acconsentito l’estrazione dal proprio device dei messaggi d’interesse per le indagini. Sicché nessuna discrasia tra realtà fenomenica e realtà giuridica può ragionevolmente essere riconosciuta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 06 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 15/FTN del 02 Agosto 2019 (dispositivo)

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.R. (Presidente ASD Calcio Flaminia sino al novembre 2017, all’epoca dei fatti non tesserato ma soggetto che ha comunque svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi del comma 5 dell’art. 1bis del CGS vigente ratione temporis) + ALTRI - (nota n. 238/313 pf18-19 GC/GP/ma del 4.7.2019).

Massima: …Si ritiene …di rigettare l’eccezione di inutilizzabilità dei messaggi whatsapp formulata dalla difesa del … sia perché gli stessi sono stati regolarmente acquisiti, dietro consenso espresso dei deferiti e, inoltre, lo stesso … non ha mai disconosciuto l’invio ed il contenuto di tali messaggi. Al di là di una generica doglianza in ordine all’acquisizione impropria della predetta prova, alcuna reale contestazione, in ordine alla paternità dei messaggi whatsapp inviati, viene effettuata dalla difesa del deferito.

Massima: Il Presidente della società sino al novembre 2017, all’epoca dei fatti non tesserato ma soggetto che ha comunque svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi del comma 5 dell’art. 1bis del CGS vigente ratione temporis risponde della 1.1 violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF, per aver consegnato al Sig. …., Presidente della SSD Virtus Campagnano, i modelli di svincolo ex art. 108 NOIF dei calciatori …., da lui sottoscritti – peraltro privi di data e della contestuale sottoscrizione dei calciatori interessati – “nel 2018 e, dunque, in un periodo in cui lo stesso non rivestendo più alcuna carica all’interno della ASD Calcio Flaminia, non aveva il potere di impegnare la Società” (cfr. C.U. n. 6 TFN - Sezione Tesseramenti pubblicato il 16.10.2018), al fine specifico di realizzare il patto illecito di cui al capo 1.2 che segue; 1.2       violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, per aver ideato, realizzato ed attuato, all’inizio della stagione sportiva 2017-2018, un patto illecito con il Sig. …., quando questi rivestiva la carica di Legale Rappresentante della SSD Virtus Campagnano, che prevedeva, tra l’altro, il trasferimento di quasi tutti i calciatori del settore giovanile della SSD Virtus Campagnano alla società ASD Calcio Flaminia con l’accordo che la gestione del settore “juniores” rimanesse in capo alla Società cedente, per la quale poi i calciatori sarebbero tornati a tesserarsi al termine della stagione in virtù dei modelli di svincolo ex art. 108 delle NOIF di cui la capo 1.1, e con lo specifico fine di consentire alla stessa società SSD Virtus Campagnano di chiedere alla società ASD Calcio Flaminia – una volta intervenuto il trasferimento della stessa al Sig. F. B.al quale il patto è stato tenuto nascosto - il pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF conseguente al tesseramento per la ASD Calcio Flaminia con vincolo pluriennale dei calciatori …., già tesserati per la SSD Virtus Campagnano. Anche l’altro presidente è responsabile del patto illecito, così così come anche i calciatori sono responsabili per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. …., privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia…Nel merito ritiene il collegio che la approfondita attività di indagine effettuata dalla Procura Federale ha avuto modo di rilevare la piena consapevolezza in ordine alla circostanza che, al momento in cui i modelli di svincolo sono stati consegnati ai giocatori, il .. non rivestisse alcuna carica all’interno della società ASD Flaminia e, pertanto, non poteva, in alcun modo rappresentare la società. Ma la gravità dell’operato del …e del … appare di tutta evidenza dalle stesse dichiarazioni rese dai predetti, giacché, a prescindere dalla data in cui il modello è stato firmato, entrambi erano consapevoli che lo stesso non potesse più spiegare alcuna validità. Va ricordato, infatti, che, ex art.108 delle NOIF il modulo va depositato, a pena di nullità, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione; pertanto l’aver firmato i modelli – a voler ritenere plausibile la tesi sostenuta dai deferiti – nel Luglio 2017 e l’aver, poi, consigliato e suggerito ai giocatori di firmare gli stessi fra l’aprile e il maggio 2018, appare elemento che, di per se solo, è idoneo a sorreggere  il  quadro  delineato  nell’atto  di  deferimento  liddove,  fra  l’altro,  l’effetto consequenziale è stato quello di tentare di far conseguire all’ASD Campagnaro un indubbio vantaggio patrimoniale.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 011 CFA DEL  07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 112CFA DEL  08/05/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Lazio - Com. Uff. n. 357 del 9.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD PRO CALCIO CECCHINA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. C.R., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95, COMMA 1 E 116 DELLE NOIF; - INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. C.A.O, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE  DELLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE  PER  VIOLAZIONE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95, COMMA 1 E 116 DELLE NOIF; - AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6139/174 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 17.1.2018

Massima: Confermata la decisione del TFT con la quale era stata comminata ai signori …e .. (all’epoca dei fatti rispettivamente Direttore Generale e Presidente dell’ASD Pro Calcio Cecchina) la sanzione dell’inibizione per mesi 2 ciascuno per la violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 95, comma 1 e 116 N.O.I.F., e alla società Pro Calcio Cecchina la sanzione dell’ammenda di €. 700,00 ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per aver il …, in esecuzione di precise direttive societarie avallate dallo stesso C., chiesto all’atleta C., al momento della richiesta di svincolo, il pagamento della somma di € 300,00….Vale la pena ricordare che, una volta provato – tramite dichiarazione confessoria – il fatto storico della richiesta di danaro, l’onere di provare la giustificazione della stessa, con valenza di esimente (la qualificazione della somma quale mero rimborso spese) gravava, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sul medesimo dichiarante o, comunque, sui reclamanti. Invece, non solo non è stata data alcuna prova documentale dell’avvenuta consegna di materiale sportivo all’atleta (del cui costo la somma richiesta avrebbe dovuto costituire il rimborso) ma contrasta con tale tesi sia la dichiarazione resa dal …circa la variabilità delle somme richieste ad altri atleti in simili occasioni (difatti, se si trattasse effettivamente di un rimborso spese, la somma richiesta non potrebbe che essere fissa e corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta) sia l’affermazione secondo la quale, nonostante la richiesta, l’atleta non avrebbe mai pagato tali somme né la società le avrebbe più richieste (stupisce che la società abbia subito una perdita economica senza insistere per tutelare le proprie ragioni creditorie). Infine, nessun valore può attribuirsi alla circostanza secondo la quale al momento della denuncia l’atleta aveva già ottenuto lo svincolo, atteso che l’illecito disciplinare contestato si era già consumato al momento dell’illecita richiesta. In assenza di prova di una diversa qualificazione della richiesta di denaro, devono ritenersi sussistenti elementi gravi, precisi e concordanti idonei a supportare la presunzione che la stessa abbia costituito il prezzo (illecito) richiesto per la concessione dello svincolo richiesto dall’atleta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 30/TFN-SD del 04 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C. (all’epoca dei fatti Segretario della Società ASD Città Di Foligno 1928 Srl),  S.A. (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Città Di  Foligno 1928 Srl), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL - (nota n. 1941/1061  pf16-17 Gp/AA/mg del 7.9.2017).

Massima: Il segretario ed il vice presidente della società sono responsabili della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in data 16.12.2016, in assenza dei relativi poteri e senza aver preventivamente informato il CDA e/o il Presidente, richiesto ed ottenuto dalla LNDDipartimento Interregionale di Roma – la sostituzione delle precedenti password, in possesso esclusivo del Presidente, con nuove password funzionali all’accesso al sistema telematico  www.lnd.it; successivamente, sempre in assenza dei relativi poteri e senza aver preventivamente informato il CDA e/o il Presidente, proceduto, mediante l’abusivo ed illegittimo utilizzo della password, allo svincolo in danno della Società di nr. 15 giocatori tesserati con la medesima. Ne consegue che il primo è sanzionato con l’ammonizione, mentre il secondo con l’inibizione di giorni 30. Non luogo a provvedere nei confronti della società  non essendo la stessa più affiliata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.036/TFN del 04 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (79) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Real Metapontino), Società ASD REAL METAPONTINO - (nota n. 5001/1011 pf13-14 AM/ma del 15.1.2015).

Massima: Il legale rapp.te risponde della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS (all’epoca dei fatti, art. 1 comma 1 del CGS allora vigente), per aver fatto uso della lista di svincolo recante la firma apocrifa del calciatore. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 e l’ammenda di Euro 1.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.006/CDN  del 18 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(357) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. M.H. (all’epoca dei fatti Presidente di fatto della Soc.ASDAquaneraComollo Novi), E DELLA SOCIETA’ ASD AQUANERA COMOLLO NOVI (nota  N.7308/504 pf11-12/AM/ma del 15.5.2013).

Massima: Il legale rapp.te risponde della violazione dell'art. 1, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver tenuto un comportamento minaccioso, intimidatorio e vessatorio nei confronti dei calciatori, al fine di convincerli, contro la loro volontà, a sottoscrivere la dichiarazione liberatoria degli emolumenti dovutigli e non corrisposti dalla Società, per consentirgli l’inserimento nelle liste di svincolo relative ai  trasferimenti nel periodo invernale. Anche la società è sanzionata

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 48/CDN  del 21 Dicembre 2009  n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 12 dell’1.10.2009 Impugnazione - istanza:  (80) – Appello del sig. M. A. (vice presidente della Soc. US Pontedecimo 1907l) avverso la propria inibizione per anni 1 e mesi 6, inflitta a seguito di deferimento della procura federale Massima: Il Vice presidente risponde della violazione dell’ art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 8, comma 2, CGS per aver richiesto, nella telefonata alla madre del calciatore una determinata somma, come premio di preparazione inerente l’eventuale svincolo del figlio e per aver contribuito a formare, anche a titolo di mera colpa ex art. 4, comma 1, CGS, la richiesta di tesseramento del calciatore contenente la firma apocrifa della mamma, apposta dal marito di quest’ultima.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 14/CDN  del 04 Agosto 2009  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: 354) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L. E. (calciatrice della Soc. ACFD Aquile PA) e della società ACFD Aquile PA (nota n. 8291/643pf08-09/MS/vdb del 22.6.2009). Massima: La calciatrice risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS poiché avendo con lettera indirizzata alla Divisione Calcio Femminile, dichiarato di essersi personalmente presentata al cospetto della propria società di appartenenza per chiedere lo svincolo e che non lo aveva ottenuto per la pretesa della società di avere in cambio la somma di danaro ha poi ritrattato tale dichiarazione in sede di audizione innanzi alla Procura Federale. Di tale comportamento risponde anche la società la cui sanzione può essere comminata in misura ridotta atteso che, pur vertendosi nell’ambito della responsabilità oggettiva (imputabile al comportamento della calciatrice, tesserata per la società) non può in ogni caso essere disattesa, la società risulta essere parte lesa dal comportamento della propria calciatrice, tanto da risultarne danneggiata quanto meno nell’immagine.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 11/CDN  del 24 Luglio 2009 n. 4  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 108 del 21.5.2009 Impugnazione - istanza: (320) – Appello della società FC Latina Srl avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 6 al sig. P. D. M. (presidente) e dell’ammenda di € 2.000,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: Il comportamento tenuto dal presidente della società è lesivo delle norme regolamentari che impongono ai tesserati di non assumere atteggiamenti contrari agli obblighi di lealtà, correttezza e probità allorquando dalle deposizioni raccolte nel corso delle indagini è emerso che lo stesso ha sollecitato e preteso la corresponsione a favore della sua società di una somma di denaro quale corrispettivo per provvedere allo svincolo del calciatore. Già questa circostanza è sufficiente a concretizzare una fattispecie illecita. Ma risulta anche provato che il presidente ha percepito la somma pretesa e ciò nel corso di un incontro avvenuto tra lui, il calciatore ed un rappresentante della società interessata a tesserare il giocatore. A nulla rileva il “tragitto” dell’assegno emesso per effettuare la dazione, se cioè lo stesso sia stato consegnato direttamente al reclamante o se sia passato attraverso altro soggetto, giacchè ai fini del decidere è di primaria importanza la destinazione finale del titolo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 64/CDN  del 12 Marzo 2009  n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (148) – Deferimento del procuratore federale a carico di: M. M. (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Soc. USD Arco 1895, attualmente tesserato per la Soc. AC Belluno 1905 Srl), V. F. (dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. AC Belluno 1905 Srl) e della società AC Belluno 1905 Srl (nota n. 4239/252pf08-09/SP/blp del 2.2.2009)

Massima: A seguito di deferimento della Procura Federale il calciatore risponde della violazione dell’art. 1, I comma, CGS, in relazione agli artt. 7 e 17 del vigente Statuto e 39, per aver, in violazione dei principi di lealtà, correttezza sportiva probità, disputato, nelle fila della società una gara valida per il Campionato nazionale di serie D, girone C, pur non avendone titolo, perché all’epoca legato da regolare vincolo di tesseramento per altra società sportiva. Consegue la sanzione della squalifica. Il dirigente accompagnatore ufficiale della società risponde della violazione dell’art.1, I comma , CGS, in relazione all’art. 39, III e IV comma, e 61 delle NOIF, per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, sottoscritto la distinta della summenzionata gara, in cui dichiarava che i calciatori in essa elencati erano tutti regolarmente tesserati per la società medesima e partecipavano alla gara sotto la sua responsabilità, malgrado il calciatore non ne avesse titolo. Consegue la sanzione dell’inibizione. La società risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, II comma, CGS, per i fatti ascritti ai propri tesserati Consegue la sanzione della penalizzazione di punti (1) in classifica. Ai sensi dell’art. 106 delle NOIF, i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” possono essere sciolti dal vincolo, con conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei casi di: rinuncia da parte della società; svincolo per accordo; inattività del calciatore; inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società; cambiamento di residenza del calciatore; esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di "professionista"; svincolo per decadenza del tesseramento. Interessano, in questa sede, in quanto invocati dai deferiti, lo scioglimento del vincolo per rinuncia da parte della società (art. 107 delle NOIF) e quello per accordo tra le parti (art. 108 delle NOIF). Secondo l’art. 107 delle NOIF, lo svincolo per rinuncia da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo denominato “lista di svincolo”.L’inclusione in detta lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio federale. Avvenuto l’inserimento nella lista di svincolo, il calciatore ha diritto di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società, mediante la sottoscrizione, unitamente a quest’ultima, del modulo denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”. Le liste di svincolo, poi, devono essere inviate, nel termine previsto dal C.F., alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni che, a loro volta, li pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali affinché, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione, gli interessati possano ricorrere alla Commissione Tesseramenti. Le società, infine, hanno l’obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo con raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal C.F. per l’invio delle “liste di svincolo”. Quanto alla ipotesi di scioglimento del vincolo per accordo, il citato art.108 prevede che, entro venti giorni dalla sua stipulazione, detto accordo sia depositato a pena di nullità presso i competenti Comitati e Divisioni. Solo successivamente a tale formalità avviene lo svincolo da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal C.F. Le parti, infine, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione della LND ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo. Nella fattispecie sottoposta all’esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle anzidette ipotesi. Non ricorre la fattispecie prevista dall’art. 107 delle NOIF, in quanto non risulta che la società, abbia sottoscritto il modulo denominato “lista di svincolo”; né risulta che alcuna delle anzidette società abbia adempiuto all’obbligo di comunicare al calciatore, con raccomandata con avviso di ricevimento, la rinuncia al vincolo. Diventa irrilevante, allora, in mancanza di tali adempimenti, peraltro non allegati, la circostanza della sottoscrizione della richiesta di aggiornamento del tesseramento che l’altra società asserisce di avere inviato nè giova, alla stessa, assumere a scusante del proprio comportamento le assicurazioni fornite dal calciatore stesso in ordine all’avvenuto svincolo, dal momento che sarebbe stato sufficiente consultare i Comunicati Ufficiali e verificare quanto da questi affermato senza ombra di dubbio. Non ricorre, d’altro canto, nemmeno la fattispecie prevista dall’art. 108 delle NOIF cui il calciatore fa riferimento nelle proprie memorie (svincolo per accordo tra le parti ai sensi dell’art. 108 delle NOIF). Per aversi tale ipotesi di svincolo, come detto, l’accordo tra società e calciatore deve essere depositato presso i competenti Comitati e Divisioni della LND, a pena di nullità, entro venti giorni dalla sua stipulazione. Nessuno dei deferiti ha allegato, né comprovato, la esistenza dell’accordo e del suo deposito presso i competenti Comitati e Divisioni della LND. Non giova al calciatore, dunque, non avendolo mai sottoscritto, addurre la “convinzione di avere sottoscritto l’accordo ex art. 108”; così come, in mancanza della comunicazione a mezzo lettera racc.ta a.r. prevista dall’art. 107, VI comma, delle NOIF, nessuna rilevanza ha l’avere confidato sulle assicurazioni della società in ordine alla rinuncia del vincolo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 47/CDN  del 19 dicembre 2008  n. 5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (25) – Deferimento del procuratore federale a carico di: V.S. (Presidente della Soc. ASD Leonessa Altamura nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008 – dimissionario dal 5.11.2007), M.M.(vice Presidente con delega di rappresentanza della Soc. ASD Leonessa Altamura nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008 – dimissionario dal 5.11.2007) e della societa’ ASD Leonessa Altamura (nota n. 191/168pf07-08/AM/en del 10.7.2008)

Massima: Il presidente ed il Vice-presidente della società rispondono della violazione dell’art. 1 CGS perchè hanno fatto apparire come sottoscrittori dei modelli di svincolo soggetti che in effetti non avevano apposto le relative firme ed hanno denunciato, nella sola sede federale e non alla competente Autorità, il furto o lo smarrimento di timbri da loro successivamente utilizzati ed hanno indicato come non riferibili alla società timbri apposti, alla presenza di altre persone, in calce ai modelli di svincolo. Tali artifizi venivano poi utilizzati per contestare in sede contenziosa l’efficacia degli svincoli per accordo invocati da diversi calciatori, circostanza che dimostra come essi fossero stati preordinati proprio a tal fine.  Consegue anche la sanzione dell’ammenda a carico della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 27/CDN  del 17 ottobre 2008  n.  2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (337) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.M. (dirigente responsabile organizzativo della scuola calcio della AS Cisco Calcio Roma Srl), dei calciatori L.D’A., G.C., A.C., A.A., I.A., A.D.S., M.F. e della società AS Cisco Roma Srl (nota n. 4709/807pf07-08/GR/en del 12.5.2008)

Massima: Il dirigente responsabile organizzativo della Scuola Calcio, i calciatori - tutti tesserati per la Sucola calcio appartenenti alla categoria “esordienti”, rispondono, rispettivamente: - il dirigente, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1, comma 1 CGS, in relazione ed in virtù del combinato disposto degli artt. 10, comma 2 del CGS, art. 39 comma 3 e 5 ed art. 40, comma 4 delle NOIF; - i calciatori, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art.1, comma 1, CGS, in relazione ed in virtù del combinato disposto di cui all’art. 40, comma 4 delle NOIF; - la Società per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, per il comportamento ascritto ai propri dirigenti e tesserati, perché, benché i calciatori erano tesserati per altra società alla quale avevano chiesto uno svincolo per rinuncia sulla base di carenze tecnico-organizzative, iniziavano gli allenamenti con la società deferita, prima di aver ottenuto lo svincolo dalla precedente società di appartenenza. L’art. 10, comma 2, CGS prevede che “Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto ed al tesseramento di calciatori, devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”. La partecipazione di un calciatore, tesserato con altra Società, alle sedute di allenamento, realizza la fattispecie vietata dalla norma richiamata. Mentre si può ragionevolmente sostenere, che cosa diversa sia la qualificazione dell’”iscrizione” alla scuola calcio, rispetto al “tesseramento” federale, certamente la partecipazione agli allenamenti della squadra per cui non si è tesserati realizza l’ipotesi violativa della norma sopra richiamata. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente, quella dell’ammonizione a carico dei calciatori e l’ammenda per la società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 01/CDN  del 02 Luglio 2008  n. 4 - www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - C.U. n. 143 del 2.5.2008

Impugnazione - istanza:– Appello del sig. M.D.S. (presidente ASD Sporting Pontecorvo) avverso la sanzione dell’inibizione per mesi tre inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il presidente della società viola il dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS in quanto, dopo aver firmato l’accordo di svincolo con il calciatore e successivamente all’avvenuto svincolo dello stesso giocatore ed all’accordo di quest’ultimo con altra società, contestava il medesimo svincolo presso l’Ufficio Tesseramenti. Ciò in quanto lo stesso ha utilizzato illegittimamente ed incongruamente la normativa e le procedure previste in materia di svincolo di calciatori per esigenze non connesse alla gestione sportiva della società da lui presieduta, bensì connesse alla gestione della carriera sportiva del calciatore anche in caso di passaggio di quest’ultimo ad altre società.  Il caso di specie: il presidente della società all’inizio della stagione sportiva 2005/2006, aveva sottoscritto un accordo di svincolo con il calciatore senza che fosse apposta alcuna data sullo stesso documento, accordandosi verbalmente con lo stesso calciatore e il genitore di quest’ultimo per gestire di comune accordo la carriera sportiva del medesimo calciatore e quindi anche l’eventuale passaggio ad altre società, come dichiarato dallo stesso deferito al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, o successivamente, una volta che lo stesso calciatore – anche questo con condotta non propriamente corretta - tramite la fattiva collaborazione del proprio genitore, aveva depositato fuori termine, di propria iniziativa, l’accordo di svincolo – apponendovi la data del 30.6.2006 – e raggiunto così l’accordo con altra società, aveva contestato l’avvenuto svincolo e sporto reclamo all’Ufficio Tesseramenti del CR Lazio, ottenendo peraltro l’annullamento dello svincolo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 051/C Riunione del 07 Maggio 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 152 del 26.3.2007

Impugnazione - istanza: 3. RECLAMO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DI R.N., DIRIGENTE DEL F.B.C. CASTEGGIO BRONI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 39, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO L.N.D. E DELL’F.B.C. CASTEGGIO BRONI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S.

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione per anni 1 per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per illecita richiesta di danaro, attraverso l’operato di altro soggetto, al padre del calciatore al fine di concederne lo svincolo. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 4.000,00

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 19 gennaio 2006 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 dell’1.12.2005

Impugnazione - istanza:Appello dell’ A.S.Olimpia Firenze A.S.D. avverso la sanzione dell’inibizione per anni uno inflitta al sig. C.M. e l’ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione degli artt. 1 e 2 C.G.S.

Massima: A seguito di deferimento da parte della Procura Federale, il Direttore Sportivo è sanzionato con la inibizione e la società con l’ammenda, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver richiesto al genitore del calciatore una somma di danaro al fine di ottenere lo svincolo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 17 Gennaio 2005 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 5.11.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo della Pol. Lombardia uno avverso: la sanzione dell’inibizione inflitta alla sig.ra B.M. fino al 30.6.2005 ed al sig. G.M. fino al 30.4.2005, per violazione di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. e 94 comma 1 lett. a) N.O.I.F.; l’ammenda di e 500,00 ad essa reclamante per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il presidente ed il segretario della società sono responsabili, ai sensi dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 94 comma 1 lett. a) N.O.I.F., per aver richiesto e ricevuto una somma di danaro dalla madre del calciatore minorenne tesserato con la società, al fine di ottenere lo svincolo, rilasciando una ricevuta di pagamento con scritto “quota iscrizione agonistica”. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico delle persone fisiche e quella dell’ammenda a carico della società per responsabilità diretta ed oggettiva.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 7 Luglio 2003 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 44 del 29.5.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo del F.C. Segratese avverso le sanzioni dell’inibizione fino al 30.4.2004 al sig. D.P.V., dell’inibizione fino al 30.9.2003 al presidente sig.ra L.A. e dell’ammenda di € 700,00 alla società , a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Integra la violazione degli artt. 1, comma 1 e 8 comma 2, C.G.S., in relazione all’art. 39, comma 2, Regolamento L.N.D. il comportamento del Presidente di una società che per concedere lo svincolo del calciatore richiede in cambio una somma di danaro. Tale comportamento integra altresì la responsabilità diretta ed oggettiva della società.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 18 ottobre 2001 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 49 del 30.6.2001

Impugnazione – istanza: Appello del calciatore M.I. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1. C.G.S.

Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 e 4 comma 1 C.G.S. per aver posto in essere un comportamento tendete ad eludere il vincolo con la società di appartenenza, avvalendosi dell’opera di un mediatore. Nel caso di specie il calciatore non professionista aveva sottoscritto una domanda di 'transfert internazionale" al solo scopo di eludere il vincolo, passando alla Federazione Svizzera e tesserandosi subito dopo per altra società dilettantistica italiana. Proprio al fine di porre rimedio a simili espedienti utilizzati per liberarsi dal vincolo elu­dendo le norme regolamentari della L N.D. (in particolare l’art.36, commi 2 e 3), in forza delle quali all'atto del tesseramento i calciatori non professionisti e giovani dilettanti assu­mono con le società un vincolo a tempo indeterminato, salvi i casi scioglimento del vinco­lo espressamente previsti dalle N.O.I.F, con Comunicato Ufficiale n. 22 del 15 febbraio 2001 la F.I.G.C. ha aggiunto, con efficacia immediata, all’articolo 40, comma 11, punto n.3, delle N.O.I.F. un ulteriore comma in base al quale "i calciatori non professionisti, di citta­dinanza italiana, trasferiti all'estero non possono essere nuovamente tesserati per socie­tà Italiane nella stessa stagione sportiva in cui avevano ottenuto il transfert internazionale" (salva l’ipotesi di richiesta di tesseramento a favore della stessa società italiana per cui siano stati tesserati immediatamente prima del trasferimento all'estero). In disparte la specifica prescrizione organizzativa da ultimo introdotta e il problema della sua compatibilità con la normativa generale F.I.F.A., va detto che, ad ogni modo, l'im­propria utilizzazione del tesseramento presso un società estera, di per sé lecito, all'evi­dente unico scopo di eludere ed aggirare la normativa federale relativa allo svincolo dei calciatori non professionisti integra la fattispecie della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 14 Settembre 2001 n. 5/6/7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 243 del 28.6.2001

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore C.R. avverso la sanzione della squalifica per mesi 4, dal 28.6.2001, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1C.G.S.Appello del calciatore C.A. avverso la sanzione della squalifica per mesi 4, dal 28.6.2001, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.Appello del S. Angelo Calcio e dei sigg.ri P.G. e G.G. avverso rispettivamente le sanzioni dell’ammenda di L. 4.000.000 e delle inibizioni per mesi 6 e per anni 1, loro inflitte ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, e per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.

Massima: Risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. il calciatore dilettante che al fine di svincolarsi dalle società di appartenenza - in mancanza del consenso delle stesse e quindi in contrasto con le norme federali che vietano tale condotta – si tessera, mediante un fittizio tesseramento, presso la società estera (Svizzera) e successivamente si tessera presso una società italiana diversa da quelle di precedente appartenenza. In sostanza, il tesseramento presso la società estera, di per sè lecito, è stato impropriamente utilizzato al solo scopo di eludere la normativa federale relativa allo svincolo dei calciatori non professionisti. Proprio in tale intento di elusione ed aggiramento delle norme consiste la violazione dell’art. 1 comma 1. Neppure la nullità della normativa federale sul vincolo per incompatibilità con la disciplina della F.I.F.A. in materia vale ad escludere l’illiceità della condotta dell’incolpato, per la semplice considerazione che essa si è posta comunque in contrasto con norme vigenti. Consegue la sanzione della squalifica per il calciatore, quella dell’inibizione per il dirigente ed il presidente della società italiana, e la sanzione dell’ammenda a carico della società che risponde a titolo di responsabilità diretta della violazione ascritta al proprio presidente.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 4 gennaio 2001 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 219 del 6.12.2000

Impugnazione - istanza:Appelli del sig. N.M. e del F.C. Empoli avverso rispettivamente la sanzione della squalifica per mesi 8 e dell’ammenda di L. 3.000.000, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 comma 1 e 6 commi 1 e 2.

Massima: Il dirigente della società risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere preteso da propri calciatori ovvero dai loro genitori, approfittando della sua qualifica, l’esborso di somme di denaro per consentirne lo svincolo. La Società a sua volta è responsabile, ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S., per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n.41/C Riunione del 23 giugno 2000 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera dellaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n.96 dello 1 .6.2000

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei sigg. V.G., V.D. e dell’A.S. Morena Calcio a seguito di proprio deferimento rispettivamente per violazione dell’art. 6 commi 1 e ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 C.G.S.

Massima: Risponde della violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva il presidente ed il dirigente della società che richiede somme di danaro per svincolare il calciatore e la società è chiamata a rispondere, a norma dell'art. 6 commi 1 e 2 dello stesso Codice, per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta ai propri dirigenti.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 2 marzo 2000 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 28 del 20.1.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Vis Foligno avverso decisioni merito n. 2 gare, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Umbria, per partecipazione del calciatore T.A. in posizione irregolare.

Massima: La mancata iscrizione di una società al campionato di competenza costituisce una delle cause che, ai sensi dall'art. 110, primo comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., determinano lo svincolo di autorità dei calciatori. Stabilisce, infatti, la norma ora citata che: "Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. II provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti”. La C.A.F., in una precedente decisione, ha affermato che lo svincolo è automatico e decorre dal verificarsi di una delle cause che lo determinano, dovendosi ritenere che il cd. provvedimento di svincolo sia un atto meramente dichiarativo e non costitutivo dell'effetto già verificatosi ai sensi della norma regolamentare e che la successiva pubblicazione di tale atto sul comunicato ufficiale abbia valore esclusivo di pubblicità notizia (Cfr. Com. Uff. n. 25/C del 22.3.1990 - App. S.S. Marco Polo).Massima: Quando la società interessata avanzi istanza per iscriversi ad un campionato diverso da quello di competenza, chiedendo espressamente (o implicitamente) di poter conservare i propri calciatori, l'effetto liberatorio stabilito dall’art. 110 NOIF non si verifica se non a seguito di un provvedimento negativo del Presidente Federale. Infatti, se la norma attribuisce al Presidente Federale la facoltà di escludere lo svincolo di autorità, deve ritenersi anche che la società interessata, che è l'unica a potere rappresentare le ragioni per ottenere un provvedimento positivo, sia legittimata a sollecitare tale potere e che, nelle more della decisione presidenziale, non possa operare lo svincolo di autorità. Un provvedimento presidenziale che intervenisse dopo uno svincolo già attuatosi in via automatica sarebbe “inutiliter datum” e svuoterebbe di ogni contenuto la norma che attribuisce al Presidente Federale la facoltà di evitare lo svincolo. La richiesta della società interessata comporta quindi un effetto sospensivo dello svincolo di autorità in attesa delle determinazioni del Presidente Federale. Nel frattempo, cioè, i calciatori rimangono vincolati e non possono essere tesserati per altra società se non a seguito di trasferimento. Nella specie, il tesseramento del calciatore per una società, intervenuto a pochi giorni dalla richiesta della sua precedente società di potersi iscrivere al Campionato di 3a Categoria, anziché a quello di 2a Categoria, con conservazione del vincolo, è stato annullato (con effetti ex-tunc) dal Comitato Regionale, in quanto operato quando il calciatore non era stato ancora svincolato. Ne consegue la sua posizione irregolare per conto della società per la quale si è tesserato.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 27 gennaio 2000 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 21.1.1999

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Vigor Grandate avverso la sanzione della penalizzazione di n. 13 punti in classifica 1998/99 inflitta, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia, per partecipazione a gare del calciatore C.I. in posizione irregolare.

Massima: In tema di rapporti di tesseramento i documenti cui fare riferimento sono quelli ufficiali, rappresentati dagli elenchi dei calciatori svincolati pubblicati sui Comunicati Ufficiali.

 

 Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 28 gennaio 1999 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 38 del 3.12.1998

Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento della società Real Tuscolano Club, in persona del suo Presidente, a seguito di deferimento per violazione degli art. 1 comma 1 e 6 comma 2 C.G.S.

Massima: La società risponde della violazione degli art. 1 comma 1 e 6 comma 2 C.G.S., per aver i suoi dirigenti richiesto somme di denaro per concedere lo svincolo ai calciatori, anche se, su denuncia dei genitori, non si è potuta identificare con precisione la persona che ha avanzato la richiesta e ottenuto il pagamento, restando pur sempre provato il fatto ascritto alla società incolpata.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 18 gennaio 1996 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 90 del 24.11.1995

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Canosa avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi otto inflitte ai sigg.ri F.G., F.L. e A.G. e dell’ammenda di L. 1.000.000 inflitta ad essa reclamante, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione rispettivamente degli art. 1 comma 1 e 6 commi 1 e 2 C.G.S.

Massima: Il dirigente della società dilettantistica, direttore sportivo, ed il suo Presidente, quando pretendono ed ottengono dal calciatore una determinata somma di danaro per concedergli lo svincolo sono sanzionati con l’inibizione per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'art. 41 comma 2 del Reg. L.N.D. Di tale comportamento risponde anche la società a cui viene inflitta la sanzione dell’ammenda a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S.

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