Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 56/TFN - SD del 12 Ottobre 2022  (motivazioni)

Impugnazione – Deferimento n. 6074/801pf 21-22/GC/SA/mg del 13 settembre 2022 nei confronti della sig.ra A.A. e della società ASD Troina - Reg. Prot. 45/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente per le violazioni di cui all'art. 4, co. 1, CGS-FIGC ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità in relazione al C.U. n. 15 LND s.s.21-22, per aver consentito e comunque non impedito, alla società ASD Troina, nel corso della stagione sportiva 2021-2022 e precisamente in occasione delle gare interne di campionato Troina-Rende del 13.3.2022, Troina-Castrovillari del 4.5.2022 e Troina - Gelbison del 15.5.2022, l'accesso allo stadio di spettatori (ad esclusione dei due gruppi squadra e del numero massimo di soggetti autorizzati cd. addetti ai lavori), nonostante il divieto imposto dalle Ordinanze emesse dalla Questura di Enna di disputare gli incontri casalinghi a porte chiuse presso lo Stadio Silvio Proto di Troina, per mancanza di licenza di P.S. per i pubblici spettacoli. Ammenda di € 600,00 alla società…In ragione dell’assenza della licenza per pubblici spettacoli, la società otteneva l’autorizzazione a consentire l’ingresso all’impianto di n. 40 soggetti per ognuna delle due contendenti, compreso, in tale numero, il gruppo squadra - titolari, riserve e staff tecnico - ed esclusi i giornalisti accreditati (v. verbale audizione ….). La lista delle persone autorizzate ad accedere all’impianto era consegnata alle Forze dell’Ordine (v. verbali audizioni …). Dall’informativa acquisita presso la Questura di Enna, è emerso che “ non sono stati segnalati a questa Questura ingressi di tifoserie o soggetti non autorizzati” (v. nota Questura di Enna in data 5.7.2022). Ciò non di meno, dai video delle gare con il Rende e con il Castrovillari pubblicati sul sito YouTube, ritualmente acquisiti e posti a corredo del deferimento, in ordine alla cui provenienza e contenuto non sono state mosse contestazioni, risulta la presenza sugli spalti di un numero di soggetti eccedenti quello consentito. In particolare, esclusi i giornalisti accreditati, dal video della gara con il Rende, risultano n. 20 persone oltre quelle consentite, mentre dal video della gara con il Castrovillari risulta un’eccedenza di n. 38 persone oltre quelle consentite. Ritenuto che ad inizio gara la società Troina trasmetteva l’elenco delle persone autorizzate alle F.O. e che in tale momento non sono state segnalati alla Questura ingressi di tifoserie o di soggetti non autorizzati, deve ritenersi che, esaurita la fase dei controlli in occasione dell’inizio della gara, gli ingressi si siano verificati in un momento successivo, a gara già iniziata, perché venuto meno ovvero, a tutto voler concedere, diminuito il controllo. Quanto alla gara con il Gelbison, non vi è evidenza della presenza di un numero di persone eccedenti quelle consentite, non risultante dai referti dei Commissari di campo, sigg.ri … e …, né tanto meno evidenziata nella relazione d’indagine datata 4.8.2022 a firma del dr. …., Collaboratore della Procura federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 16/TFN-SD del 03 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (all’epoca dei fatti DG della Società AS Martina Franca 1947 Srl) - (nota n. 327/573 pf16-17 GP/AA/mg dell’11.7.2017).

Massima: Il direttore generale è sanzionato con l’inibizione di mesi 12 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS per aver autorizzato in occasione della gara la vendita per il settore ospiti di 800 (ottocento) biglietti d’ingresso allo stadio in luogo dei 704 (settecentoquattro) previsti, nonché per aver ugualmente autorizzato la vendita alla tifoseria ospite di biglietti per i settori riservati ai tifosi locali, il tutto nel contesto di una gara che l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva ritenuto essere ad alto profilo di rischio.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.003/CDN  del 10 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.C. (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa),  Società CAGLIARI CALCIO Spa - (nota n. 4305/196pf12-13/SP/blp del 21.1.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 39 per la violazione di cui agli art. 1, comma 1 e 12 comma 2 del  CGS, per aver posto in vendita i biglietti della gara nonostante lo stadio “Is Arenas” avesse il nulla osta solo per lo svolgimento delle gare a  porte chiuse, nonché per aver fatto pubblicare sul sito della Società,  l’invito ai suoi tifosi, titolari di biglietto e abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere  alla partita “nel rispetto dell’ordine e della civiltà”, così da provocare il  provvedimento del Prefetto di Cagliari del 22/9/2012, con il quale si differiva la gara ad  altra data “per l’urgente e grave necessità di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza  pubblica”. E per rispondere, altresì, della violazione di cui agli art. 1, comma 1 del CGS per  aver tentato di dedicare il settore curva nord del nuovo stadio ad un noto gruppo ultras,  mediante la realizzazione di una scritta recante il nome “Sconvolts”.  La società è sanzionata con l’ammenda di euro 6.667,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.087/CDN  del 10 Maggio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(209) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.C.(Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa), Società CAGLIARI CALCIO Spa ▪ (nota n. 4305/196 pf12-13/SP/blp del 21.1.2013).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 per la violazione  di cui agli artt. 1, co. 1, e 12, co. 2, CGS per aver posto in vendita i biglietti della gara  Cagliari - Roma del 23.9.2012, nonostante lo stadio “Is Arenas” avesse il nulla osta solo  FIGC - Commissione disciplinare nazionale - S.S. 2012-2013 per lo svolgimento delle gare a porte chiuse, nonché per aver fatto pubblicare sul sito della  Società, in data 22.9.2012, l’invito ai suoi tifosi, titolari di biglietto e abbonamento, di  recarsi allo stadio per assistere alla partita Cagliari - Roma “nel rispetto dell’ordine e della  civiltà”, così da provocare il provvedimento del Prefetto di Cagliari del 22.9.2012, con il  quale si differiva la gara ad altra data “per l’urgente e grave necessità di tutelare l’ordine  pubblico e la sicurezza pubblica”, e della violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS per aver  tentato di dedicare il settore della curva nord del nuovo stadio ad un noto gruppo ultras,  mediante la realizzazione di una scritta riportante il nome “Sconvolts”. La Società Cagliari Calcio Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia  Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere  dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, è sanzionata con l’ammenda di Euro 10.000,00. Il caso di specie:  La vicenda trae origine dai fatti, maturati nei giorni antecedenti l’incontro Cagliari - Roma,  previsto per il giorno 23/9/2012, per i quali il Giudice sportivo ha poi sanzionato la Società  Cagliari Calcio Spa con la perdita della gara con il punteggio di 0-3, disponendo la  trasmissione degli atti al Procura federale per quanto di competenza in merito alla  condotta del Presidente della Società stessa. Il Giudice sportivo ha censurato il comportamento della Società Cagliari Calcio Spa che,  con una comunicazione apparsa sul suo sito ufficiale il giorno 22/9/2012, aveva invitato i  possessori di biglietto e di abbonamento a recarsi allo stadio “Is Arenas” di Quartu S.  Elena (CA) per assistere alla gara Cagliari - Roma, che si sarebbe dovuta disputare il  giorno successivo, nonostante lo stesso stadio fosse stato dichiarato ancora inagibile e in  costanza di un provvedimento del Prefetto di Cagliari che disponeva lo svolgimento della  predetta gara in assenza di pubblico.  A seguito di tale comunicato della Società sarda, l’Autorità prefettizia si è ulteriormente  determinata a emettere un nuovo provvedimento datato 22/9/2012, con cui è stato  disposto “per urgente e grave necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica”, il  differimento della gara suddetta ad altra data, considerando che la sollecitazione della Società, poteva tradursi “in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello  svolgimento della partita a porta chiuse”, ingenerando nella tifoseria “reazioni emotive  inconsulte ed irrazionali”.  Le indagini hanno effettivamente evidenziato che la vicenda relativa alle autorizzazioni  richieste dalla Società deferita per lo svolgimento delle gare in presenza del pubblico è  stata notevolmente articolata.  Sta di fatto che, alla data prevista per la gara, la Società non solo non aveva ottenuto  alcuna autorizzazione, se non quella relativa allo svolgimento dell’incontro a porte chiuse,  ma addirittura la diffida prefettizia contenente l’ordine, in linea con le prescrizioni diramate  dall’Osservatorio, che i tagliandi venduti fossero annullati e conseguentemente rimborsati  a cura della Società Cagliari, su cui gravava anche l’onere di predisporre la relativa  campagna di comunicazione, in maniera chiara e precisa, in modo tale da evitare possibili  reazioni con negativi riflessi sull’ordine pubblico.  Pertanto, l’aver comunque incoraggiato la presenza del pubblico allo Stadio, ancorché “nel  rispetto dell’ordine e della civiltà”, costituisce un comportamento evidentemente contrario  alle regole e alle disposizioni impartite dagli organi istituzionalmente preposti tanto più che,  dalle dichiarazioni rese dal Sig. C. in sede di indagini, emerge che la pubblicazione di  tale invito avrebbe determinato la Commissione di vigilanza, che ancora si trovava in  riunione, a una positiva decisione sull’apertura di almeno un settore dello stadio per  l’accesso dei tifosi fidelizzati.  Tale comportamento, peraltro, non può essere ritenuto scriminato dall’asserito ricevimento  di notizie, da parte deferito, che la Lega si fosse adoperata affinché la Società Cagliari  potesse giocare in Sardegna presso lo stadio “Is Arenas” con minimo un settore aperto al  pubblico né dalle riferite rassicurazioni fornite in occasione di varie riunioni presso la  Commissione pubblici spettacoli – provenienti da soggetti, peraltro non meglio specificati –  né, infine, da quelle ulteriori che, a prescindere dal provvedimento dell’Osservatorio, la  Commissione si stesse attivando per valutare l’apertura almeno parziale dell’impianto di  Quartu S. Elena. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 03/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 100/CDN del 12.6.2009

Impugnazione - istanza: 1) Ricorso Cosenza Calcio 1914 srl avverso le sanzioni: - inibizione per mesi 6 al sig. P. D.; - ammenda di € 15.000,00 alla reclamante; inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1, 4., comma 1 C.G.S. e 70 delle NOIF – nota 6074/316pf08-09am/ma del 6.4.2009.

Massima: Non è dubitabile infatti, che l’art. 70 N.O.I.F., disciplinante il “Diritto di accesso alle manifestazioni calcistiche”, difetti del regolamento di attuazione, non essendo ancora previsti e prescritti i “limiti e le modalità” che, secondo la stessa norma, dovrebbero regolare il diritto in parola. In mancanza di prescrizioni aventi il requisito della certezza, il rispetto della disposizione in discorso appare affidata al buon senso ed all’osservanza dei principi di correttezza da valutarsi gara per gara, in quanto ogni partita esercita un proprio richiamo sul pubblico degli appassionati, orientativo del comportamento dei sodalizi ospitanti. In occasione dell’incontro per cui è procedimento appare riduttiva la concessione di soli sei accrediti a fronte dei trentatre richiesti, ma del pari appare eccessiva la sanzione inflitta in relazione all’incertezza normativa, all’unicità dell’episodio che non si è ripetuto nel corso dell’intero campionato, ed alla definizione della vicenda che, si è conclusa con superamento delle incomprensioni e con “scambio di gagliardetti”.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 106/CDN  del 24 Giugno 2009  n. 5 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (254) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.M. (responsabile amministrativo della Soc. Ternana Calcio SpA) e della società terzana Calcio SpA (nota n. 6071/316pf08-09/AM/ma del 6.4.2009)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 70 N.O.I.F. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver arbitrariamente e illegittimamente stabilito una limitazione dell’accesso dei possessori di tessere federali all’impianto di gioco in cui si svolgono le gare della propria società. L’art. 70 N.O.I.F infatti dispone che “i Dirigenti e i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri internazionali, nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso alla Tribuna d’Onore in tutti i campisportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche” così come: “dirigenti ed i titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell’AIA, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso … con accesso a posti di tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C.”.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 100/CDN  del 12 Giugno 2009  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (255) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.P. (Presidente della Soc. Cosenza Calcio 1914) e della società Cosenza Calcio 1914 (nota n. 6074/316pf08-09/AM/ma del 6.4.2009).

Massima: La società professionistica non può autonomamente, arbitrariamente ed illegittimamente limitare l’accesso dei possessori di tessere federali all’impianto di gioco, ma solo adottare le disposizioni previste dalla legge dello Stato in tema di sicurezza tramite la numerazione dei posti, la normatività dei titoli e l’accertamento della identità degli esibitori. La citata limitazione sarebbe, invece, stata consentita nel solo caso d’impossibilità di consentire l’ingresso all’impianto sportivo per esaurimento della capacità dei posti. Le norme sulle emissione dei titoli di accesso (posti numerati, nominatività ed esibizione di documento valido di identificazione) riguardano gli impianti con disponibilità di posti (capienza) superiore a 10.000. L’art. 70, 1° comma 2° comma della N.O.I.F., dispone che “ i Dirigenti e i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri internazionali, nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso alla Tribuna d’Onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche” così come: “dirigenti ed i titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell’AIA, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso…….con accesso a posti di tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C.”. Ora, posto che le citate disposizioni sono attualmente in vigore non risultando, allo stato, sia stata approvata alcuna modifica o variazione alle stesse da parte della Presidenza Federale, si tratta di stabilire come sia possibile armonizzare il dettato dell’art. 70 della N.O.I.F. con la c.d. “norme antiviolenza” senza ledere i diritti dei tesserati indicati nelle disposizioni federali ma anche adeguarsi, nel contempo alla legge dello Stato. Dall’esame delle norme sopra elencate non appare sussistere alcun contrasto tra le due discipline, che invece, possono tranquillamente integrarsi e coesistere.  Le disposizioni “anti violenza” non consigliano né tanto meno impongono alle società calcistiche la limitazione del numero dei tagliandi di libero ingresso agli impianti sportivi, concessi a titolo di omaggio o in base a disposizioni previste nelle norme federali. Semplicemente indicano – e ciò vale per tutti i tagliandi comunque e a qualsiasi titolo emessi e/o rilasciati – la necessità di collegare il titolo con un posto numerato; che il titolo stesso sia nominativo; che il rilascio dello stesso avvenga dietro presentazione di un valido documento di identità. Unico, espresso divieto è quello di non emettere titoli in numero superiore a quello complessivo stabilito per l’impianto o per un settore dello stesso ovvero l’accesso di un numero di spettatori superiore a quello dei posti di cui dispone l’impianto o il settore (ovvia conseguenza della numerazione dei posti!). Spetta, infine al personale addetto agli impianti accertare la conformità tra la intestazione del titolo di ingresso a quella della persona fisica che lo presenta (tramite) esibizione di un valido documento riconoscimento).  Consegue la sanzione dell’ammenda

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 78/CDN  del 17 Aprile 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (192) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.M. (Segretario della Soc. AC Pistoiese SpA)   e della società AC Pistoiese SpA (nota n. 5168/280pf08-09/AM/ma del 9.3.2009)

Massima: Si ha violazione dell’art. 1 comma 1 CGS ma solo in relazione all’art. 12, co. 2, CGS nel caso in cui vengono consegnati i biglietti omaggio della gara a soggetti destinatari di DASPO.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 65/CDN  del 13 Marzo 2009  n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (124) – Deferimento del procuratore federale a carico di: S.F. (Assistente al Presidente della Soc. AC Siena SpA) e della società AC Siena SpA (nota n. 3669/114pf08-09pf/SP/blp del 13.1.2009)

Massima: L’assistente del Presidente della società risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all’art. 62 NOIF, per non aver posto in essere alcuna misura di controllo e/o prevenzione prevista, al fine di assicurare e tutelare l’incolumità dei presenti all’interno dell’impianto sportivo prescelto per la gara amichevole. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del deferito e dell’ammenda a carico della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 32/CDN  del 03 novembre 2008  n.  4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (341) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.P. (Amministratore unico e legale rappresentante della Soc. Potenza Sport Club Srl), A.D.P.  (collaboratore della Soc. Potenza Sport Club Srl) e della società Potenza Sport Club Srl (nota n. 4562/259pf07- 08/AM/en del 5.5.2008)

Massima: Il presidente della società non risponde della violazione di cui all’art. 1 CGS in relazione all’art. 70 delle NOIF; perché: - in occasione dell’incontro sono stati limitati, all’esiguo numero di quindici, i posti riservati ai possessori di tessere FIGC – CONI - AIA; - tale limitazione sarebbe stata determinata, a detta del Presidente dalla ridotta capienza dell’impianto per lavori di ristrutturazione; - prima dell’inizio della gara, alcuni possessori di tessere FIGC – CONI – AIA, dinnanzi all’ingresso dello stadio. Dagli atti non risulta la prova che la limitazione, peraltro motivata, al numero di posti riservati ai tesserati FIGC – CONI – AIA all’interno dell’impianto sportivo, abbia violato il diritto di accesso degli stessi e, conseguentemente, la norma richiamata nel deferimento. Risulta invero, che con comunicato ufficiale n. 224 del 21 maggio 2007, la Lega Professionisti Serie C, con specifico riferimento alla gara in discorso, stabiliva che “Per quanto concerne le c.d. “tessere di servizio” e gli eventuali accrediti, anche per i titolari di tessera CONI – FIGC, dovranno essere richiesti entro il giovedi antecedente la gara cui si riferiscono e dovranno indicare i dati identificativi completi dei titolari, con l’indicazione specifica della qualifica lavorativa”. Tale specifica disposizione, da parte del soggetto legittimato, risulta – inoltre – opportunamente divulgata dalla Società a mezzo internet e, pertanto, ulteriormente nota agli interessati che, evidentemente, avrebbero dovuto conformarvisi, dando prova di aver appunto ottemperato agli adempimenti prescritti. Ne consegue che non è stata raggiunta la prova del fatto che la società abbia arbitrariamente impedito l’accesso all’impianto. Tanto basta per prosciogliere il Presidente della società da ogni addebito.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 38/CDN  del 26 novembre 2008  n.  4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (11) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: R.R. (dirigente all’epoca dei fatti della Soc. Luco Canistro Srl, attualmente Canistro Valle Roveto Srl) e della Società Luco Canistro Srl, attualmente Canistro Valle Roveto Srl (nota n. 11/1384pf07-08/GT/en del 1°.7.2008)

Massima: E’ in buona fede il dirigente della società che accede nell’impianto sportivo per assistere all’incontro di calcio, malgrado il Comitato Interregionale, con comunicazione, aveva disposto che l’incontro si sarebbe dovuto disputare “a porte chiuse” quando tale comportamento è stato tenuto alla luce dell’intervenuta ordinanza emessa dal Sindaco, nella quale veniva disposta l’agibilità dell’impianto con riferimento alla gara in oggetto.

 

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