Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.013/TFN del 14 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F., M.S., F.C.,L. D., F.M.(all’epoca dei fatti componenti del Collegio Arbitrale della Lega Pro) - (nota n. 255/98 pf13-14 AM/SP/sds del 6.7.2016).

Massima: I deferiti, membri del Collegio Arbitrale presso la Lega Pro, vengono prosciolti dall’accusa relativa alla violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 5, del CGS (attualmente art. 1 bis, comma 1), perché in concorso tra loro avrebbero adottato quali componenti il Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Calcio Pro, i lodi arbitrali a mezzo dei quali si liquidavano, a favore degli indagati calciatori, le somme indicate negli stessi, così aiutandoli a procurarsi il profitto dei reati di truffa e ammissione fraudolenta al passivo, per i quali è in atto il procedimento penale. Ciò in quanto i fatti contestati non configurano alcun illecito disciplinare, anche alla luce di quanto emerge dalla pubblicazione del dispositivo del Tribunale di Firenze con il quale il Giudice per le indagini preliminari ha assolto i deferiti dai reati a loro ascritti perché il fatto non sussiste. Alla luce della formula assolutoria, anche in ragione dell’assenza di ulteriori elementi indicati dalla Procura che ha fondato il proprio deferimento sugli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Firenze, non si ravvedono motivi per discostarsi dalla valutazione del giudice ordinario. Tra l’altro non si può fare a meno di evidenziare che la decisione di non sospendere i giudizi arbitrali, che, secondo la Procura, costituirebbe la condotta disciplinarmente illecita, è stata ritenuta legittima dal Tribunale di Firenze che con sentenza ha rigettato l’impugnazione dei predetti Lodi.

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