Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 150/TFN - SD del 07 Aprile 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 20288/ 257 pf 22-23/GC/SA/ep del 1° marzo 2023, depositato il 3 marzo 2023, nei confronti della società ASD Giarre 1946 + altri - Reg. Prot. 131/TFN-SD

Massima: Punti 3 di penalizzazione ed ammenda di € 1.000,00, alla società per le violazioni ascritte ai propri dirigenti e legali rapp.ti per le dichiarazioni assunte in sede di iscrizione al campionato e per aver adito il TAR Lazio a seguito del parere negativo dalla COVISOD di ammissione al campionato e dunque senza dapprima esperire tutti gli strumenti della giustizia sportiva, previsti dalle norme federali, tra cui il rimedio dell'impugnazione dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI ex art. 30, comma 3, dello Statuto FIGC…..Risulta infatti provato per tabulas come la società ASD Giarre abbia adito il Giudice statale in violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 34 CGS in combinato disposto con l’art. 30 Statuto FIGC, non avendo previamente esperito tutti i gradi di giustizia sportiva. Il vincolo di giustizia, come è noto, è espressione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento statale;  i rapporti tra i due ordinamenti sono regolati dalla  L. 280/03 che, all’art. 3, prevede che, laddove la materia non esaurisca i propri effetti all’interno dell’ordinamento sportivo, ma assuma rilevanza anche per l’ordinamento generale (quale l’iscrizione ai campionati),  è ammesso il ricorso alla Giustizia ordinaria previo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva. Nel caso di specie,  essendo garantita dalla giustizia domestica la tutela delle posizioni di diritto soggettivo che si assumono violate,  la pregiudiziale sportiva esplica i suoi effetti, con conseguente integrazione della violazione di cui all’art. 34 CGS, avendo la ASD Giarre 1946 adito la giustizia ordinaria senza esaurire tutti i gradi di quella sportiva ed, in particolare, avendo omesso  di impugnare previamente il provvedimento del Consiglio Direttivo della LND davanti al Collegio di Garanzia del CONI.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0057/CFA del 19 Dicembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0087/TFNSD 2022-2023 del 24 novembre 2022

Impugnazione – istanza:  – Sig. C.S.- sig.ra D.S. - A. C. PRATO SSD a RL/Procura Federale

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il presidente con anni 1 di inibizione ed € 500,00 di ammenda per aver sottoscritto con l’allenatore un accordo economico con il quale si eludeva il vincolo di giustizia sportiva inserendo come clausola la competenza del Giudice Ordinario in caso di controversie e la società a titolo di responsabilità diretta con punti 3 di penalizzazione ed € 500,00 di ammenda…Difatti la condotta della Società non si è esaurita nella semplice pattuizione di un foro convenzionale dinanzi al giudice ordinario per la risoluzione delle controversie, ma si è concretata anche nella enunciazione, in sede di giudizio arbitrale, dell’eccezione di difetto di giurisdizione del Collegio arbitrale, ossia nella richiesta di deferimento della vertenza all’AGO, che realizza l’espressione del rifiuto di sottomettersi al giudizio sportivo. Non conta che l’eccezione sia stata respinta dal Collegio Arbitrale, assumendo invece rilievo la pretesa, emergente dalla formulazione dell’eccezione, di dare operatività e portare ad esecuzione la clausola convenzionale derogatoria della giurisdizione federale. Si può ben intendere come il ricorso a questa strategia difensiva sia stata ispirata all’esigenza di doveroso rispetto della volontà della parte assistita, quale condensata nella clausola, ma ciò non toglie che, con l’esercizio di detta facoltà, sia data chiara evidenza dell’intento di sottrarre la controversia alla competenza federale e di eluderne la pronuncia. Non può dunque dubitarsi che in tal modo sia stato posto in essere un “comportamento comunque diretto alla elusione o alla violazione” dell’obbligo di osservanza del vincolo di giustizia di cui all’art. 30, comma 2 dello Statuto, ossia di “accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC”, ovvero nella specie la decisione del Collegio arbitrale L.N.D. da cui la parte ha preteso invece di sottrarsi. Quanto sopra è sufficiente ad evidenziare l’infondatezza del gravame, ma la Corte non intende esimersi dallo scrutino della questione centrale diffusamente argomentata nel reclamo. La parte sostiene che la condotta vietata concretante la violazione dell’art. 34 CGS sarebbe costituita, sempre e soltanto, dal ricorso all’AGO in difetto dell’autorizzazione federale e che la semplice pattuizione contrattuale di una clausola convenzionale indicante l’AGO per la risoluzione delle controversie non è sufficiente ad integrare la lesione del vincolo di giustizia, tanto più che nella specie il contenzioso tra AC Prato e l’allenatore ….. è rimasto e si è concluso nell’ambito endoassociativo, senza ricorso ad alcun Giudice Ordinario; da ciò la conclusione che nessuna violazione della suddetta norma può essere ascritta ai reclamanti. La tesi difensiva, per quanto sorretta da pregevoli argomentazioni, non convince la Corte. L’art. 34 CGS stabilisce al primo comma che: I soggetti tenuti all’osservanza del vincolo di giustizia di cui all’art. 30, comma 2 dello Statuto (id est: accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC), ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione o alla violazione del predetto obbligo, incorrono nell’applicazione di sanzioni non inferiori: alla penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; alla inibizione o squalifica non inferiore a sei mesi per i calciatori e per gli allenatori nonché ad un anno per tutte le altre persone fisiche. Il terzo comma della norma così dispone: “Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli organi di giustizia sportiva o devolute all’arbitrato, si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 nella misura del doppio.” La norma, la cui ratio va ricercata nella tutela dell’autonomia del processo sportivo, sanziona il comportamento del tesserato che, ponendosi in contrasto con essa, lede la “chiusura” del sistema che siffatto vincolo impone, a vantaggio della sua intima coerenza. L’art. 34 CGS enumera due distinte fattispecie, soggette ad un diverso regime sanzionatorio. Al primo comma, la disposizione in esame reca una clausola generale volta a sanzionare comportamenti non espressamente circostanziati, ma unificati dalla volontà di sottrarsi al vincolo di giustizia sportiva e, dunque, tipizzati nella loro finalità elusiva o violativa del vincolo medesimo. Tanto si evince, a parere della Corte, dall’uso in forma ellittica dell’avverbio “comunque”, per significare e ricomprendere un ampio catalogo di condotte che siano poste in essere dai tesserati finalizzate ad “esternalizzare” fatti e situazioni giuridiche rilevanti solo per l’ordinamento sportivo e, come tali, destinati a produrre ed esaurire i propri effetti al suo interno. Il terzo comma presenta invece un contenuto più determinato, posto che esso sanziona specificamente il ricorso all’AGO avverso provvedimenti adottati dalle Autorità federali, trasferendone lo scrutinio di legittimità all’esterno dell’ordinamento federale, il che spiega la maggiore severità del trattamento sanzionatorio. Diversamente da quanto affermano i reclamanti, la ricostruzione esegetica del TFN conduce a considerare un’aggravante non il ricorso all’AGO, ma l’ipotesi in cui il ricorso all’AGO sia diretto particolarmente a contestare provvedimenti federali. Il più severo regime sanzionatorio previsto al terzo comma si rivela In linea con i principi fondanti dell’ordinamento sportivo, rinvenibili nella norma costituzionale di cui all’art. 18 della Costituzione, concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell’art. 2 relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo; principi questi volti a negare alla giurisdizione statale lo svolgimento di una tutela diretta di annullamento dei provvedimenti federali, per la sua portata maggiormente incidente sull’autonomia dell’ordinamento sportivo. A parere della Corte l’oggetto della controversia in esame fa risaltare la distinzione tra le due diverse fattispecie, non a caso disciplinate dall’art. 34 con il differente regime sanzionatorio rispettivamente previsto al primo e al terzo comma. Nel caso di specie, all'esame del Collegio arbitrale era proposta una pretesa economica legata alla prestazione sportiva dell’allenatore, oggetto dell'accordo inter partes; si tratta, quindi, di una vertenza non promossa “avverso provvedimenti federali” e quindi non riconducibile alle fattispecie disciplinate dal terzo comma della norma, ma che nondimeno palesava la presenza di clausole fonte di elusione del vincolo di giustizia, anche in assenza di previo ricorso alla giurisdizione ordinaria. L’accordo economico sottoscritto dalla Società raffigura infatti una rinuncia preventiva alla tutela giustiziale oggetto di clausola compromissoria ed esprime l’intento di radicare eventuali controversie presso la giurisdizione ordinaria, sottraendole alla giustizia federale ed impedendo quindi il formante dei provvedimenti federali. La protezione avverso condotte di tal fatta è assicurata dal trattamento sanzionatorio fissato al primo comma dell’art. 34, che punisce i comportamenti elusivi del vincolo di giustizia non necessariamente consistenti nella proposizione del ricorso all’AGO in assenza di preventiva autorizzazione federale, ma che possono concretarsi anche nelle condotte “comunque” dirette a disconoscere l’autonomia dell’ordinamento sportivo e a rompere il patto e i vincoli di affiliazione nascenti dal tesseramento volontario. Ne deriva che va condivisa e non merita censura la decisione impugnata, nella parte in cui ha correttamente affermato che la violazione delle norme di riferimento si realizza non solo in caso di ricorso alla giurisdizione statale in assenza di autorizzazione del Consiglio federale, ma anche nei comportamenti volti ad eludere l’obbligo della preventiva autorizzazione, come nella pattuizione di una clausola compromissoria, derogatoria della competenza arbitrale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.87/TFN - SD del 24 Novembre 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Deferimento n. 9514/881pf21-22/GC/SA/mg del 18 ottobre 2022 nei confronti del sig. S.C. e della società AC Prato SSD a RL - Reg. Prot. 68/TFN-SD

Massima: Anni 1 di inibizione ed euro 500,00 di ammenda al Presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS in relazione all’art. 30, comma 4, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per aver sottoscritto un accordo economico contenente una clausola compromissoria elusiva del c.d. vincolo di giustizia, proponendo di derogare dalla competenza del Collegio Arbitrale devolvendola al Tribunale di Prato, quindi al Giudice Ordinario, contravvenendo in tal modo ai principi dell’Ordinamento Federale e, in particolare, all’art 8 dei principi deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI, rubricato Clausola Compromissoria, in cui si legge che “gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo”. Punti 3 di penalizzazione ed amemnda di € 500,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal Presidente, sig. Commini Stefano, così come riportati nei capi di incolpazione….Contrariamente all’assunto della difesa dei deferiti, l’art. 30, comma 4, dello Statuto federale comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali per “ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo”, nella parte in cui consente il ricorso alla giurisdizione statale – per gravi motivi – previa autorizzazione del Consiglio federale, “ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia”. Costituisce violazione della norma, dunque, non solo il ricorso alla giurisdizione statale in assenza di autorizzazione del Consiglio federale, ma anche i comportamenti volti ad eludere l’obbligo della preventiva autorizzazione, nella specie in esame consistenti nella previsione di una clausola compromissoria, per non dire dell’eccepito difetto di giurisdizione del Collegio Arbitrale in ragione della sua pattuizione. A conferma di tanto valga richiamare quanto previsto dall’art. 34 del CGS-FIGC in punto sanzioni nelle ipotesi di violazione del vincolo di giustizia. In presenza di “comportamenti comunque diretti alla elusione o alla violazione del predetto obbligo” (comma 1), le sanzioni non possono essere inferiori a quelle previste dal medesimo con l’aggiunta di quelle previste dal secondo comma della stessa norma, da applicarsi nella misura del doppio nel caso di ricorso all’Autorità giudiziaria (comma 3), in tal guisa espressamente prevedendo e sanzionando sia il comportamento meramente volto alla elusione dell’obbligo, sia la sua concreta violazione con il ricorso alla giurisdizione statale in assenza di preventiva autorizzazione. L’accertamento dei fatti contestati comporta, nei confronti del legale rappresentante della società e della società stessa, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 2, CGS-FIGC l’irrogazione delle sanzioni previste dal richiamato art. 34, comma 1, CGS-FIGC, che si ritiene congruo contenere nella misura minima della inibizione di anni 1 (uno) e dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) nei confronti del sig. Commini Stefano ex comma 2, lett. g) e della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) nei confronti della AC Prato SSD ex comma 2, lett. d). Da ultimo, il Collegio osserva che, in ragione della ritenuta violazione del vincolo di giustizia anche in presenza di comportamenti unicamente volti alla sua elusione, di tale violazione sono comunque tenuti a rispondere tutti i soggetti che vi hanno concorso. In presenza di una pattuizione volta a sottrarre le controversie alla giurisdizione federale, pertanto, della violazione rispondono tutti i soggetti che vi hanno aderito. Nella fattispecie in esame la clausola compromissoria risulta essere stata sottoscritta anche dal sig. …, non attinto dal presente procedimento, onde si reputa opportuno disporre la trasmissione di copia degli atti Procura Federale per ogni valutazione in ordine alla posizione del ridetto.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 105/TFN - SD del 28 Febbraio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 5368/123 pf21-22/GC/SA/mg del 26 gennaio 2022 nei confronti del sig. R.F. - Reg. Prot. 98/TFN-SD

Massima: Il presidente viene prosciolto dalla contestazione di violazione “dell’art. 4 co. 1 e dell’art. 34 CGS, per aver, in mancanza di preventiva richiesta di autorizzazione ai competenti Organi Federali, adito il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, con atto di citazione, iscritto a ruolo al n. 11745/2021, avente ad oggetto controversia relativa alla gestione dell’affiliata dell’ASD FC Giugliano 1928”…Il Tribunale ritiene, invece, che il sig. …… debba essere prosciolto, in relazione alla terza contestazione, di asserita violazione degli artt. 4, comma 1, e 34 CGS. A prescindere infatti dall’effettiva estensione del c.d. vincolo di giustizia, nel caso di specie il deferito aveva, in qualche modo, informato la FIGC della propria intenzione di impugnare le delibere assembleari con le quali era stata revocata la propria nomina a Presidente dell’ASD FC Giugliano 1928.Del resto, la Segreteria Federale FIGC aveva comunicato al sig. Franceschini che “ gli eventuali contenziosi che insorgono tra i soci delle Associazioni affiliate alla FIGC, in assenza di definizione amichevole tra le parti, devono essere risolti nelle competenti sedi giudiziarie. Non rientra infatti nelle attribuzioni della Federazione pronunciarsi sulla legittimità delle assemblee delle associazioni sportive, nonché sulla validità, o meno delle delibere assunte dalle medesime assemblee”.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 59/2020 del 30 novembre 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, III^ Sezione, di cui al C.U. n. 024 CFA del 27 settembre 2019, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dal sig. S. G. avverso  la  decisione  del  Tribunale  Federale  Territoriale  presso  il  Comitato  Regionale

Parti: S. G./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata la decisione della CFA e la sanzione inflitta per il mancato rispetto del “vincolo di giustizia” avendo il calciatore adito il Giudice di Pace in virtù dell’accordo in forma di scrittura privata sottoscritto con la società per le proprie prestazioni legate al campionato di eccellenza e pertanto anche illegittimo…Infatti, la norma richiamata dal ricorrente (art. 94ter delle NOIF), legittimante a suo giudizio l’accordo economico sottoscritto con la S.S.D. Castelfiorentino, fa riferimento esclusivamente ai Campionati Nazionali indetti dalla Lega, categoria alla quale certamente non appartiene il Campionato Regionale di Eccellenza Toscana, nel quale militava il ricorrente al tempo dei fatti. Inoltre, l’accordo sottoscritto dalle parti non lascia trasparire alcuna natura indennitaria, ma svela, a tutti gli effetti, un accordo retributivo avente ad oggetto le prestazioni sportive del sig. S. G.. È opportuno, in tale prospettiva, citare il contenuto dei commi 2 e 3 dell’art. 29 delle NOIF, che, per quanto concerne i calciatori «non professionisti», esclude la possibilità di “ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato” e, quanto ai rimborsi spese, le indennità di trasferta e le voci premiali, afferma che questi possano “essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., e alle calciatrici e allenatori tesserati per società partecipanti ai campionati nazionali della Divisione Calcio femminile, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla FIFA”. Alla luce della lettura normativa, nonché delle superiori considerazioni, risulta accertata, oltre che l’illegittimità, la nullità dell’accordo economico sottoscritto dalle parti, che non lascia dubbi circa la natura retributiva del compenso rivendicato dal sig. S. G., che non può essere considerato in nessun caso alla stregua di un rimborso spese, che, secondo quanto accertato dall’Ufficio indagini della Procura Federale, non risultano documentate. Quanto all’invocata deroga di cui all’art. 94, comma 2, delle NOIF, questa, per i motivi esposti, non può trovare applicazione al caso di specie.

Massima: Inammissibile e, comunque, infondato è anche il secondo motivo di censura, relativo all’entità della sanzione irrogata. La misura della sanzione è una valutazione relativa al merito e, dunque, estranea all’autorità del Collegio di Garanzia. È pacifico al riguardo che il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura della sanzione solo se questa è irrogata in palese violazione di presupposti di fatto e di diritto. Nel caso di specie questo Collegio non rileva violazione, né errata applicazione, delle norme di diritto sportivo da parte dei giudici di merito, che hanno ritenuto, con valutazione insindacabile in questa sede, la sanzione congrua.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 74/TFN del 23.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 6430/171 pf20/21 GC/LDF/ac del 27.11.2020 nei confronti del sig. C.G. - Reg. Prot. 69/TFN-SD)

Massima: Il direttore sportivo, iscritto ed inquadrato nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, tenuto dalla F.I.G.C., alla posizione n…., non tesserato ma direttore generale di fatto della società  è assoggettato alla giustizia sportiva…. il Collegio rileva la sussistenza in capo al deferito della legittimazione passiva, in quanto iscritto e inquadrato, sia all’epoca dei fatti, sia oggi, nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Ai fini dell’appartenenza all’ordinamento federale è irrilevante la circostanza che un soggetto sia tesserato presso una società, essendo sufficiente che lo stesso sia iscritto negli elenchi federali.

Massima: Il direttore sportivo, iscritto ed inquadrato nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, tenuto dalla F.I.G.C., alla posizione n…., non tesserato ma direttore generale di fatto della società viene prosciolto dalla contestata violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 34 comma 1 del CGS, ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza del vincolo di giustizia federale, in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale “intitolato efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria” nonché agli artt. 2 e 9 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, istituito presso la F.I.G.C, in virtù dei quali rispettivamente “l’iscrizione nell’Elenco Speciale, comporta l’assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C.” e “l’iscritto all’Elenco Speciale è soggetto alla osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”, per avere, in data 3.7.2018 presentato denuncia querela dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, unitamente all'allenatore sig. …, nei confronti del Presidente della società ACR Messina SSD arl, sig. …., per il presunto reato di diffamazione, senza richiedere la preventiva autorizzazione alla F.I.G.C., eludendo in tal modo il cd. vincolo di giustizia federale”…. In base ai principi enucleati dal Collegio di Garanzia dello Sport (Sez. I, 5.6.2020, n.26), recentemente ribaditi dalla Corte federale di appello della FIGC (IV, 5.11.2020, n. 42), il deferito non può essere sanzionato per aver fatto valere nel procedimento penale il diritto soggettivo alla reputazione rilevante per l’ordinamento dello Stato senza aver prima richiesto (e ottenuto) l’autorizzazione dai componenti organi federali. Il vincolo di giustizia sportiva è espressione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale rispetto all’ordinamento  statale;  autonomia  che,  tuttavia,  è  limitata,  in quanto  sussiste  una  riserva  di  giurisdizione  statale (esclusiva o concorrente), laddove fatti e situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento sportivo non esauriscono i propri effetti al loro interno, ma assumono rilievo anche nell’ordinamento statale. Conseguentemente, poiché “la materia penale esula dalla giurisdizione sportiva non essendo quest’ultima in grado di garantire i diritti e le posizioni di diritto soggettivo del soggetto leso”, il vincolo di giustizia sportiva “incontra un limite invalicabile con riferimento alla materia penale e, quindi, a reati che devono necessariamente richiedere l’intervento esclusivo del Giudice ordinario” (Collegio Garanzia dello Sport, n. 26/2020, cit.). Né del resto si può ritenere che i reati perseguibili a querela di parte dovrebbero rientrare nell’ambito di operatività del vincolo di giustizia sportiva, in quanto subordinati alla volontà della parte offesa.  Da un lato, infatti, i reati punibili a querela di parte sono comunque riservati all’ordinamento statale. Da un altro lato, “la querela è un diritto strettamente personale, attribuito alla sola persona offesa. E come tale non può essere subordinato all’autorizzazione di terzi, con il rischio di un potenziale diniego” (Corte federale di appello della FIGC, n. 42/2020, cit) .Alla stregua di tali principi appare evidente che la violazione contestata al sig. G.C. è infondata, in quanto il c.d. “vincolo di giustizia”, di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC, non è configurabile nell’ipotesi in cui l’azione giudiziaria è promosso per fattispecie aventi rilevanza penale. Tra l’altro, nel caso di specie, il deferito aveva precedentemente adito le competenti autorità federali, che, tuttavia, avevano archiviato il procedimento.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 015 CFA del 14 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia pubblicata con il C.U. n. 19 del 28 luglio 2020

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale-Sig. G.B.-A.S.D. Cephaledium

Massima: Confermato il proscioglimento dei deferiti dalla violazione di cui all’art. 4, comma 1, e art. 34 C.G.S., anche in riferimento all’art. 30, comma 2, Statuto Federale, per avere adito l’autorità giudiziaria ordinaria sporgendo in data denuncia querela presso la Legione Carabinieri “Sicula” Stazione di Cefalù, in violazione del cosiddetto vincolo di giustizia…. Come già evidenziato con la decisione n 75/CFA del 17 giugno 2020, non ignora il Collegio che la questione relativa all’applicazione dell’art. 30, comma 4, dello statuto Federale alle vertenze penali sia estremamente dibattuta, non senza osservare che la decisione appena menzionata, seppure dal Tribunale federale citata come precedente in termini, si riferiva in realtà ad una fattispecie differente, nella quale il deferito aveva chiesto l’autorizzazione e questa gli era stata negata. La decisione aveva dunque avuto ad oggetto, propriamente, la legittimità o meno del diniego, che nella specie è stata censurata in quanto fondata sul mero rilievo della pendenza di procedimenti sportivi sul medesimo fatto, senza indagare, dunque, la reale sussistenza di ragioni ostative all’azione ordinaria con riferimento alla ratio sottesa al vincolo di giustizia di cui all’articolo 30, comma 2, dello statuto federale. Sempre dal punto di vista generale, non può sottacersi che anche l’altro precedente citato dal Tribunale federale del Collegio di Garanzia presso il Coni (decisione n. 26/2020 del 5/20 giugno 2020), pure esso riferito ad un caso non sovrapponibile a quello ora in esame (veniva infatti in rilevo un fatto costituente reato procedibile d’ufficio), si spinge tuttavia in una direzione di segno diverso rispetto all’impostazione proposta dalla Procura, mitigando sensibilmente la portata del vincolo di giustizia laddove vengano in rilievo questioni afferenti la materia penale. Ad ogni buon conto, ciò che nel caso di specie appare decisivo, secondo il Collegio, è valutare se effettivamente, come sostenuto dalla Procura, la denuncia-querela fosse proposta nei confronti di un tesserato ovvero, come ritenuto dal Tribunale federale, contro ignoti. Il vincolo posto dall’articolo 30 dello Statuto, invero, quale che sia l’estensione che ad esso si voglia attribuire sotto il profilo degli ambiti della giustizia extra sportiva coinvolti, in tanto può ritenersi operante in quanto sussistano due presupposti, uno di natura oggettiva ed uno di natura soggettiva, l’uno riguardante la rilevanza del fatto anche per l’ordinamento sportivo, l’altro nell’essere l’azione rivolta verso un tesserato. Solo in tali ipotesi, invero, può astrattamente verificarsi il conflitto di giudicati tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, costituente, secondo la stessa prospettazione della Procura, la ratio sottesa alla norma che si assume violata. Non vi è nessun dubbio che nel caso in esame sussista il primo presupposto, dal momento che il fatto ha determinato già  una pronuncia del Tribunale federale  territoriale – sezione tesseramenti, da cui è derivato l’annullamento dei trasferimenti, oltre all’azione della Procura nei confronti dell’autore del falso, anch’esso oggetto della decisione impugnata (che ha concluso, in tale parte, per l’applicazione della sanzione). Ritiene peraltro il Collegio che nel caso di specie faccia difetto il secondo presupposto, resistendo la decisione impugnata, sotto tale e decisivo profilo, ai rilievi mossi dalla Procura. La denuncia – querela, invero, come correttamente ritenuto dal Tribunale federale, deve essere considerata come rivolta contro ignoti. Ciò si rileva, in primo luogo, da un punto di vista formale, dal momento che essa non è dichiaratamente indirizzata verso alcuno, come è invece tipico delle querele rivolte ad uno o più destinatari ben individuati; essa si limita a chiedere che in relazione ai fatti descritti si proceda per le ipotesi di reato che vengano ravvisate e nei confronti degli autori che vengano ritenuti responsabili; il che è tipico, per l’appunto, degli atti verso ignoti. E’ pur vero che nel corpo della querela viene speso, tra gli altri, il nome del sig. F. S., ovvero di colui che, secondo la giustizia sportiva, è stato considerato autore del falso, ma ciò avviene nell’ambito di una narrazione di ciò che è oggettivamente noto al querelante, senza che, si badi, venga espressamente attribuita ad alcuno la falsità della sottoscrizione. La statuizione del Tribunale federale, che hai ritenuto “la querela, così come proposta” essere “senza dubbio alcuno una querela c.d. contro ignoti perché diretta contro <qualcuno> che aveva apposto la firma falsa del Presidente della Cephaledium” è dunque corretta e va confermata. Ritiene il Collegio che tale profilo rappresenti, di per sé solo, la causa efficiente della non applicabilità del vincolo di esclusività, sicché le ulteriori questioni relative all’essere il fatto riconducibile ad una ipotesi di reato depenalizzato, come pure dell’essere il reato stesso procedibile a querela, anziché d’ufficio, debbano essere considerate assorbite.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 116 CFA del 10 Agosto 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato LND-FIGC Veneto pronunciata nel procedimento n. 128 stagione sportiva 2019-2020 e pubblicata su C.U. n. 81 dell’8 Luglio 2020

Impugnazione Istanza: ASD Montebaldina Consolini - Arch. Davide Coltri - Procura Federale Interregionale

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato la società con la penalizzazione di 3 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2020/2021 unitamente al pagamento di un’ammenda di € 3000,00 ed il presidente con anni 2 di inibizione per la violazione dell’art. 4 e dell’art. 7 comma 9 dello Statuto FIGC, con l’aggravante ex art. 14 comma 1 lett. o) CGS - per aver gestito la società della quale era ed è presidente senza il rispetto dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza in violazione dell’art. 4 comma 1^ del CGS, anche in riferimento all’art. 31 comma 1 del CGS; - per aver trasmesso alla Procura federale documentazione artefatta in violazione dell’art. 4 comma 1^ del CGS anche in riferimento all’art. 31 comma 1 del CGS; – per aver concordato (unitamente ai signori …) una gestione sportiva ed economica in comune di ben quattro società (ASD Montebaldina Consolini – ACD Cavaion – USCD Bardolino 1946 e ASD Baldo Junior Team)

Massima: Non sussiste alcuna violazione per aver adito l’Autorità Giudiziaria Ordinaria in assenza di qualsivoglia autorizzazione in tal senso da parte degli organi federali, in violazione dell’art. 30 dello Statuto della FIGC…Come chiarito nella decisione appellata, l’affermazione del sig. … circa l’intrapresa azione penale (contenuta nel verbale relativo all’audizione del 19 Settembre  2019) ritenuta autoaccusatoria dalla Procura, non disvelava altro se non l’intenzione del sig. …di rivolgersi ad un legale per valutare la possibilità di introdurre un giudizio non meglio precisato e dunque civile o penale relativo ai fatti denunciati con l’esposto; verosimilmente un giudizio civile finalizzato all’annullamento della delibera assembleare con la quale la correttezza della gestione del presidente era stata posta in discussione da un gruppo di soci e lo stesso defenestrato dal ruolo presidenziale, posto che sul piano penale è difficile se non impossibile intravedere nell’esposto presentato ai Carabinieri una fattispecie penale riferibile ai soggetti menzionati nell’esposto stesso. In ogni caso, ammesso e non concesso che la Procura abbia dimostrato la proposizione di una siffatta vertenza, va condiviso l’assunto motivatorio del giudice di prime cure laddove esso evidenzia l’irrilevanza di quegli ipotetici giudizi in relazione al c.d. vincolo sportivo, posto che il giudizio civile riguarderebbe una vertenza societaria la cui definizione non solo non rientra nella sfera d’azione dell’ordinamento sportivo, la cui autonomia quella norma intende salvaguardare, ma è, rispetto ad esso, indifferente e comunque estranea, rientrando pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario. A fortiori ciò vale per un ipotetico giudizio penale (cfr. CGS sez. 1 n. 26/2020 e CFA sez.1^ n. 75/2020) dove viene chiarito che “la materia penale esula dalla giurisdizione sportiva non essendo quest’ultima in grado di garantire i diritti e le posizioni di diritto soggettivo del soggetto leso” con il corollario che “se il vincolo di giustizia è pacificamente applicabile in relazione all’ordinamento sportivo, nondimeno lo stesso incontra un limite invalicabile con riferimento alla materia penale e, quindi, in relazione a reati che devono necessariamente richiedere l’intervento esclusivo del Giudice ordinario”.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 26/2020 del 24 giugno 2020

Decisione impugnata: Delibera n. 17 del 2 dicembre 2019, assunta dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA, con la quale è stata irrogata, a carico del ricorrente, la sanzione del ritiro della tessera arbitrale, per la violazione dell'art. 40, n. 3, lett. a) e lett. d), del Regolamento Associativo, quale epilogo dell'iter di giustizia endoassociativa, avviato in seguito alla querela per diffamazione sporta dal ricorrente nei confronti di un altro tesserato AIA.

Parti: P. N./Associazione Italiana Arbitri/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il diritto di querela non è subordinato ad autorizzazione da parte degli Organi federali. Annullata la sanzione di ritiro della tessera emessa a carico del ricorrente dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA nonché il provvedimento di sospensione emesso dalla Commissione di Disciplina Nazionale dell'AIA, sanzioni inflitte per aver presentato denuncia/querela contro ignoti nel dicembre 2016, nonostante il diniego ricevuto dal Presidente dell’AIA all’autorizzazione ad adire le vie legali nei confronti di altro associato e dunque poste in violazione dell’art. 40, n. 3, lettera a) e lettera d), del Regolamento Associativo. Il citato art. 40 del Regolamento, in particolare alla lettera d) del punto 3, prevede che gli arbitri sono obbligati a non adire le vie legali nei confronti di altri tesserati o associati per fatti inerenti con l’attività tecnica sportiva senza averne fatto preventiva richiesta scritta al presidente dell’AIA e senza averne poi ottenuto l’autorizzazione scritta. Punto nodale della controversia è, quindi, la valutazione in ordine alla legittimità o meno della subordinazione alla autorizzazione del Presidente AIA del diritto a proporre azione penale. In altre parole, occorre esaminare se il cd. “vincolo di giustizia”, di cui al suddetto art. 40 del Regolamento ed anche dall’art. 30 dello Statuto FIGC, sussiste anche nell’ipotesi in cui l’azione giudiziaria è promossa per fattispecie avente rilevanza penale. Al riguardo questo Collegio ritiene di dover aderire alla tesi prospettata da parte ricorrente e di accogliere, pertanto, il ricorso, con il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte all’ing. Nicolosi e ciò alla stregua delle seguenti osservazioni. La legge n. 280 del 17 ottobre 2003, all’art. 1, comma 1, prevede che “la Repubblica favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo” ed all’art. 1, comma 2, prevede che: “i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvo i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”. È stata, quindi, prevista una riserva di giurisdizione statale nelle ipotesi in cui le sanzioni e gli atti di natura sportiva siano produttivi di conseguenze lesive nell’ambito dei rapporti sociali, e quindi assumono rilevanza per l’ordinamento generale. Pertanto, la Giustizia Sportiva è preposta al soddisfacimento di esigenze proprie dell’ordinamento settoriale di riferimento, mentre la Giustizia ordinaria tutela situazioni giuridiche soggettive che hanno anche rilevanza esterna, che si riflette in seno all’ordinamento statale. Ciò premesso, deve rilevarsi che la materia penale esula dalla giurisdizione sportiva non essendo quest’ultima in grado di garantire i diritti e le posizioni di diritto soggettivo del soggetto leso. Si vuole, cioè, dire che, se il “vincolo di giustizia” è pacificamente applicabile in relazione all’ordinamento sportivo, lo stesso incontra un limite invalicabile con riferimento alla materia penale e, quindi, a reati che devono necessariamente richiedere l’intervento esclusivo del Giudice ordinario. In tal senso si sono già espresse due decisioni, e cioè il lodo del 16 marzo 2009 della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI (in causa Setten c. FIGC) ed il lodo del 4 ottobre 2010 del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport presso il CONI (in causa Guerra c. FIGC). La prima di tali decisioni ha così affermato: “Si conferma così la tesi che nello sport operano due giustizie: da un lato la giustizia sportiva, fatta di organi federali e di collegi arbitrali, che risponde a esigenze tipiche dell’ordinamento sportivo quali la necessità di affidare la risoluzione delle controversie a organi a competenza specifica e di ottenere decisioni in tempi rapidi; e, dall’altro, la giustizia statale, indispensabile garanzia delle situazioni giuridiche soggettive, se e laddove l’attività sportiva abbia rilevanza “esterna”, nell’ordinamento statale. Sarebbero pertanto impugnabili innanzi al giudice statale tutti i provvedimenti che presentino una rilevanza anche esterna all’ordinamento  sportivo, determinino la lesione non solo di interessi esclusivamente sportivi, ma anche di interessi giuridicamente rilevanti, anche solo connessi con quelli sportivi, cioè la lesione di posizioni giuridico-soggettive riconoscibili come diritti soggettivi o come interessi legittimi. Un siffatto ragionamento viene ora fatto proprio dalla giustizia amministrativa (v. da ultimo Tar Lazio n. 2472 del 2008), per quanto attiene alla sindacabilità degli atti amministrativi emanati dagli organi di giustizia sportiva; a fortiori, questo ragionare non può non applicarsi anche e soprattutto per quanto attiene gli atti ed eventi di carattere penalistico, sulla cui giustiziabilità è competente solo il giudice ordinario (art. 102 Cost.). La materia penale, infatti, è da ritenersi certamente sottratta alla giurisdizione domestica del diritto sportivo, che è priva di potestas iudicandi; e pertanto non ha nessun strumento coercitivo per offrire e garantire una tutela. E’ questo il punto centrale della questione. E allora, se la materia penale è sottratta alla cognizione degli organi federali non si spiega l’esigenza, o addirittura l’obbligo, di richiedere a essi l’autorizzazione a rivolgersi al giudice ordinario: subordinare l’esercizio dell’azione penale all’autorizzazione del Consiglio federale vorrebbe dire porsi in contrasto con i principi di uno Stato costituzionale, come chiaramente esplicitati agli artt. 24 e 25 Cost. L’art. 30 comma 2°, dello Statuto Figc, che disciplina il “vincolo di giustizia”, mantiene intatta tutta la sua portata e validità nell’ambito dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, riconosciuto e favorito dalla Repubblica, ma si infrange laddove impatta con la materia penale, e quindi con reati che, a prescindere dalla loro azionabilità per querela di parte o di ufficio, impongono l’intervento esclusivo del giudice ordinario.” La seconda di tali decisioni, nel condividere in pieno le affermazioni del suddetto lodo della Camera di Conciliazione ed Arbitrato, ha altresì affermato: “Porre tale obbligatorio adempimento procedimentale a carico di colui che ha subito gli effetti di condotte ascrivibili a ipotesi di reato per poter adire gli organi della giustizia ordinaria, infatti, non solo renderebbe meno efficace la tutela che l'ordinamento generale assicura alla persona offesa da un reato, ma finirebbe anche per affievolire lo stesso effetto di deterrenza delle norme penali nell'ambito sportivo. E poiché "subordinare l'esercizio dell'azione penale all'autorizzazione del Consiglio Federale vorrebbe dire porsi in contrasto con i principi di uno Stato costituzionale, come chiaramente esplicitati agli artt. 24 e 25 Cost." (lodo Setten/Treviso contro FIGC, cit.), l'irrogazione di una sanzione disciplinare per non aver ottemperato alla richiesta di autorizzazione in parola, non può non confliggere con le citate norme costituzionali.” Orbene, questo Collegio aderisce e fa proprie tutte le argomentazioni contenute nelle suddette decisioni. Deve, quindi, concludersi che l’esercizio del diritto di querela non può essere limitato né subordinato ad alcuna autorizzazione da parte degli Organi federali. Nel caso di specie deve, quindi, ritenersi insussistente la violazione da parte del N. della norma di cui all’art. 40, n. 3, del Regolamento Associativo, così come contestato da parte dell’AIA, con il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte al ricorrente. A prescindere dalle assorbenti  considerazioni  appena  evidenziate, deve rilevarsi  che, comunque, nella specifica fattispecie di cui si discute, l’ing. N. non ha violato la citata disposizione Regolamentare anche sotto il profilo del non aver adito le vie legali “nei confronti di altri tesserati o associati” come indicato all’art. 40, ma nei confronti di ignoti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 105/TFN del 3.2.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 8018/188 pf 19-20 GC/ma del 23.12.2019 a carico dei Sig.ri G.S., A.M., S.L.F. e della società AC Locri 1909 - Reg. Prot. 120/TFN-SD)

Massima:  Il vincolo di giustizia di cui all'articolo 30, c. 2°, Statuto FIGC e articolo 34 CGS (già art. 15 CGS all'epoca dei fatti), violato dalla signora …., preclude ai soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo calcistico (società sportive, tesserati e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, comunque rilevanti per l'ordinamento federale) di rivolgersi all'A.G.O., salvo specifica autorizzazione da parte del Consiglio Federale accordata per gravi ragioni di opportunità. Tale vincolo, peraltro derogabile  con  l'autorizzazione,  trae  la  sua  origine  dalla  spontanea  adesione  del  soggetto  tesserato  o  affiliato all'ordinamento sportivo e tende a salvaguardare l’unità e l’unicità dell’ordinamento sportivo nonché a conferire certezza ai relativi rapporti. Esso trova fondamento nei principi generali dell’ordinamento giuridico e nelle disposizioni di matrice processual civilistica, che riconoscono la legittimità di devolvere in arbitri la soluzione di controversie vertenti su diritti disponibili. Il vincolo di giustizia perde valenza solo con riferimento a diritti indisponibili e posizioni soggettive di interesse legittimo, tra cui i beni giuridici tutelati dall’ordinamento penale. Tuttavia, anche con riguardo alla materia penale, il vincolo di giustizia ha motivo di cedere all’ordinamento statuale solo a fronte di ipotesi di reato perseguibili d'ufficio, in cui il bene giuridico resta nella disponibilità del suo titolare.

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di anni 2 per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 8, commi 2 e 11, del CGS vigente all’epoca dei fatti - oggi trasfusi negli artt. 4, comma 1, 2, comma 1 e 31, commi 1 e 8, del nuovo CGS - nonché dell’art. 94 delle NOIF, per avere pattuito con il calciatore … e poi effettivamente a lui corrisposto nel corso della stagione sportiva 2018/2019, tra il mese di Settembre 2018 e il mese di marzo 2019, un compenso pari a € 17.240,00 (percepito parte in contanti, parte mediante assegni bancari), diverso e superiore rispetto a quello di € 10.000,00 riportato nel contratto stipulato in data 18.9.2018 e depositato in Lega; della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti - oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1 e 2, comma 1 del nuovo CGS vigente - in relazione agli artt. 1 e 3.1 del regolamento per i servizi di procuratore sportivo vigente all’epoca dei fatti, per avere accettato o comunque non impedito che il sig. …, calciatore dilettante, si avvalesse, in occasione della sottoscrizione dell’accordo economico con la società AC Locri 1909 in data 18.9.2018, dell’assistenza del signor S. L. F. che, per giunta, non era iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C.; della violazione dell’art. 30, comma 2, dello Statuto federale della F.I.G.C., in combinato disposto con l’art. 15 del CGS vigente all’epoca dei fatti - oggi trasfuso nell’art. 34 del nuovo CGS vigente - per essere venuta meno al vincolo di giustizia sportiva e, più in particolare, per avere sottoscritto e presentato in data 19.4.2019 alla Stazione dei Carabinieri di Locri un atto di denuncia - querela nei confronti del signor …, senza avere preventivamente richiesto ai competenti Organi Federali, né tanto meno ottenuto, l’autorizzazione al ricorso alla giurisdizione statale, in deroga al vincolo di giustizia sportiva. Il calciatore dilettante è sanzionato con la squalifica di mesi 6 per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 8, commi 2 e 11, del CGS vigente all’epoca dei fatti - oggi trasfusi negli artt. 4, comma 1, 2, comma 1 e 31, commi 1 e 8, del nuovo CGS vigente - nonché dell’art. 94 delle NOIF, per avere pattuito con il presidente della società AC Locri 1909, signora …, e poi effettivamente percepito nel corso della stagione sportiva 2018/2019, tra il mese di Settembre 2018 e il mese di marzo 2019, un compenso pari a € 17.240,00 (ricevuto parte in contanti e parte mediante assegni bancari), diverso e superiore rispetto a quello di € 10.000,00 riportato nel contratto stipulato in data 18.9.2018 e depositato in Lega; della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti - oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1 e 2, comma 1 del nuovo CGS - in relazione agli artt. 1 e 3.1 del regolamento per i servizi di procuratore sportivo vigente all’epoca dei fatti, per essersi avvalso, in occasione della sottoscrizione dell’accordo economico con la società AC Locri 1909 in data 18.9.2018, dell’assistenza del signor … nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza stipulare con lo stesso, che per giunta non era non iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C., alcun contratto di rappresentanza depositato presso la stessa Commissione; La persona che ha svolto attività rilevante nell’ambito dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS in vigore all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 2, comma 1, del nuovo CGS,  è sanzionata con l’ammenda di € 1.800,00 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS in vigore all’epoca dei fatti - oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1 e 2, comma 2 del nuovo CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del regolamento per i servizi di procuratore sportivo della F.I.G.C. in vigore all’epoca dei fatti, in particolare alla definizione “calciatore” in tale norma contenuta, nonché dall’art. 3.1 stesso Regolamento per avere svolto di fatto le funzioni di procuratore sportivo del calciatore … in occasione della sottoscrizione dell’accordo economico con la società AC Locri 1909 in data 18.9.2018, senza essere iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C., senza aver stipulato con il calciatore alcun contratto di rappresentanza depositato presso la stessa Commissione e nonostante la qualifica di calciatore dilettante dello stesso sig. … La società è sanzionata con punti 3 di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso, oltre all’ammenda di € 3.000,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 24/CFA del  27/09/2019 motivi con riferimento al COM. UFF. 013 III SEZ. del 25.07.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 78 del 25.6.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL CALC. G.S. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ SSD CALCIO CASTELFIORENTINO) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 10; AMMENDA DI € 500,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 2 STATUTO FEDERALE, NONCHÉ DELL’ART. 94, COMMA 1 NOIF E ART. 43, COMMA 2 REGOLAMENTO LND SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11950/685 PFI 18-19 MS/AG DEL 23.4.2019

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato il calciatore militante nel campionato di eccellenza per violazione della clausola compromissoria avendo adito l’Autorità Giudiziaria Ordinaria per un’illecita pattuizione economica in violazione dell’art. 94 NOIF e dell’art. 43 del Regolamento LND…Per quanto riguarda il mancato rispetto del c.d. vincolo di giustizia, appare significativo che il calciatore …abbia chiesto l’autorizzazione a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per definire i suoi rapporti economici con la Società di appartenenza. Che senso avrebbe avuto questa richiesta di autorizzazione se fosse vero, come assume il reclamante nel ricorso, che non sussisteva un organo della giustizia sportiva al quale chiedere tutela dei propri diritti? In secondo luogo, la violazione del c.d. vincolo di giustizia è ancora più evidente nel caso di specie in quanto il calciatore … si è rivolto al Giudice di Pace di Massa chiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Società e poi agendo esecutivamente avanti al Tribunale di Firenze con un atto di pignoramento presso terzi: e ciò nonostante il diniego dell’autorizzazione ad adire gli Organi della Giustizia Statale. Per quanto riguarda la seconda imputazione, l’accordo pattuito tra  il calciatore e la  Società è  un vero e proprio  accordo economico e, quindi, è illegittimo in quanto oltre alla somma di € 1.000,00 mensili al calciatore …era stata concessa gratuitamente un’abitazione con le relative utenze anch’esse gratuite. Non può parlarsi di mero rimborso spese per il semplice fatto che il calciatore … ha partecipato a una sola gara di campionato per la Società ed è stato assente per lungo tempo dal luogo ove avrebbe dovuto svolgere l’attività sportiva sicché non si capisce come si possa parlare di rimborso spese.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/FTN del 10 Giugno 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.B. (all’epoca dei fatti Presidente e proprietario della quota di maggioranza della SS Argentina Srl), S.A. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e proprietario della quota di minoranza della SS Argentina Srl), SOCIETÀ SS ARGENTINA SRL - (nota n. 10796/98 pf18-19 GC/GP/ma del 29.3.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con anni 2 di inibizione ed € 1.000,00 per la violazione degli artt. 1bis comma 1 e 5 CGS – FIGC, in relazione all’art. 91 delle NOIF, per non aver garantito ai propri tesserati le necessarie condizioni tecnico- organizzative per lo svolgimento in sicurezza, anche sanitaria, dell’attività sportiva, facendo venire meno con il loro comportamento, nel periodo Gennaio-Marzo 2018 e comunque fino al termine della stagione sportiva 2017-2018, la disponibilità di materiale sportivo, di un impianto sportivo adeguato per  gli allenamenti, della assistenza di uno staff medico-sanitario, con conseguenti rischi elevati per la incolumità degli stessi calciatori; della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 15 CGS - FIGC in relazione all’art. 30 Statuto Federale, per avere volontariamente adito la giustizia ordinaria senza la preventiva richiesta di autorizzazione dei competenti organi federali, presentando alle date del 8.6.2018 e 16.6.2018 innanzi l’Arma dei Carabinieri stazioni di Arma di Taggia e di Chiavari esposti-denuncia contro il sig. … per fatti attinenti la propria attività federale di tesserato quale Presidente della SS Argentina Srl. Anni 1 all’amministratore unico mentre alla società penalizzazione di punti 3 in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 e ammenda di € 2.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 47/FTN del 22 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  C.P. (all’epoca dei fatti Direttore Generale con potere di rappresentanza della società ACF Fiorentina Spa), SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA - (nota n. 4062/6 pf18-19 GP/GM/sds del 25.10.2018).

Massima: Con il patteggiamento il direttore generale  della società è sanzionato con mesi 2 e giorni 20 di inibizione oltre all’ ammenda di € 3.000,00  per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 30, comma 4, dello Statuto FIGC, in quanto eludendo il vincolo di giustizia presentava una denuncia/querela nei confronti di altro tesserato FIGC e ciò in assenza di formale autorizzazione da parte del Consiglio Federale della FIGC; violazione dell’obbligo di cui all’art. 1 bis, comma 3, del CGS, per avere rifiutato la dovuta collaborazione agli organi della giustizia sportiva in quanto, sebbene ritualmente convocato per due volte, e più precisamente per il giorno 09 agosto 2018 e per il 02 Settembre 2018, ometteva di presentarsi al collaboratore della Procura Federale per rendere le dovute informazioni utili all’indagine, nella prima occasione adducendo un impedimento e in occasione della seconda convocazione senza esporre alcuna giustificazione. La società è sanzionata con l’ammenda di € 14.000,00

 

DECISIONE C.F.A. –  SEZIONE III: DECISIONE N. 72CFA DEL  06/02/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 072 DEL 31.07.2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76/TFN del 27.6.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD AVEZZANO CALCIO ARL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTE AL SIG. P.G., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 93 E 94 NOIF, ART. 30 STATUTO FEDERALE; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA PRIMA SQUADRA S.S. 2018/19 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10441/381 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.4.2018

Massima: Confermata la inibizione per anni 1 e ammenda di € 2.500,00 inflitte al presidente della società per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 15 C.G.S., in relazione agli artt. 93 e 94 noif, art. 30 Statuto Federale, la penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra Stagione Sportiva 2018/2019 e ammenda di € 3.000,00  per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 15 C.G.S., in relazione agli artt. 93 e 94 noif, ed in ragione della mancanza dell’autorizzazione del Consiglio Federale per l’inoltro della denuncia querela in palese violazione dell’art. 30 dello statuto sanzionata dall’art. 15 del C.G.S..

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 53CFA DEL  22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 131/CFA DEL 21 GIUGNO 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 49 del 26.4.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. Z.M. E DELLA SOCIETÀ ASD MONASTIR KOSMOTO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 6615/139PFI17-18/CS/GB DEL 29.1.2018

Massima: Respinto il ricorso della Procura Federale e confermato il proscioglimento “per difetto dell’elemento soggettivo” dei deferiti per aver presento all’Autorità Giudiziaria Ordinaria l’atto di querela, ancorché poi rimessa, nei confronti dei tesserati senza la preventiva autorizzazione federale, na ha violato il vincolo di giustizia di cui al secondo comma dell’art. 30 dello Statuto Federale…Infatti, la decisione di primo grado ha evidenziato correttamente le circostanze che comprovavano la buona fede del calciatore … Quest’ultimo, dopo essere stato aggredito fisicamente e verbalmente da parte di tesserati della U.S. Tonara, aveva presentato la denuncia-querela dopo essersi consultato con il Presidente della Società di appartenenza il quale ha poi inviato una richiesta di autorizzazione al Presidente Regionale FIGC Sardegna. Da quanto è dato di capire dagli atti di causa, il Sig. … ha presentato la denuncia-querela solo dopo che il Presidente della sua Società gli ha riferito di aver richiesto l’autorizzazione al Presidente Regionale FIGC Sardegna. Alla luce di questi fatti la buona fede del Sig. … appare evidente, non potendosi imputare allo stesso l’errore di trasmissione, né le altre circostanze addotte dalla Procura Federale. In altre parole, il fatto che il Sig. …abbia presentato la querela solo dopo che il Presidente della sua Società gli aveva riferito di aver richiesto l’autorizzazione, è la prova più lampante che il calciatore non aveva nessuna intenzione di violare il vincolo di giustizia, sicché è da escludersi qualunque intenzionalità o dolo specifico. In secondo luogo, sulla base degli stessi fatti è altrettanto lampante la buona fede del calciatore.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 047CFA DEL  22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 092/CFA DEL 6 APRILE 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 61 del 23.2.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. L.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD MOLFETTA SPORTIVA 1917) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMI 2 E 4 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4988/1298 PFI16-17 CS/GB DEL 6.12.2017

Massima: Annullata la decisione del TFT che aveva sanzionato il deferito per aver denunciato alla Guardia di Finanza di Molfetta un’operazione di fusione tra  le Società Mola Calcio e Molfetta Calcio che a suo avviso avrebbe comportato un reato di tipo fiscale ricadente sotto la previsione dell’art. 648-bis c.p. (c.d. riciclaggio) con richiesta di inoltro della suddetta denuncia alla “Federazione Sportiva gioco calcio sede di Bari per la valutazione degli illeciti sportivi posti in essere dai soggetti sopra specificati”. Infatti, il reclamante ha esposto nella denuncia alla Guardia di Finanza esclusivamente dei fatti di rilevanza penale che non comportano la violazione del “vincolo di giustizia”. Oltretutto, se i fatti denunciati dal reclamante concretizzavano il reato di antiriciclaggio, nel caso di specie si trattava di reato perseguibile di ufficio e non già a querela o a denuncia di parte. Conseguentemente, la denuncia di quei fatti alla Guardia di Finanza non costituisce nessuna violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva. Ma vi è di più. Al reclamante non si potrebbe neanche contestare l’omessa denuncia di questi fatti alla giustizia sportiva dal momento che con nota del 19.6.2017 copia della denuncia era stata trasmessa direttamente dallo stesso denunciante alla Procura Federale – Ufficio Fusioni, sicché non era ipotizzabile la fattispecie di una violazione del Codice di Giustizia Sportiva per omessa denuncia, senza contare che comunque la Procura Federale nell’atto di deferimento non ha contestato al reclamante l’ipotesi di una omessa denuncia, limitandosi a deferirlo per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che nel caso di specie non vengono in considerazione, dal momento che il reclamante, come si è detto poc’anzi, aveva trasmesso copia della denuncia, presentata alla Guardia di Finanza, direttamente alla Procura Federale. Conseguentemente, il reclamo deve essere accolto.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 10/TFN-SD del 19 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:A.S. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato nella s.s. 2016-17 per la Società UC Albinoleffe Srl) - (nota n.14435/850pf16-17GP/MB/gb del 27.6.2017).

Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato per la violazioni di cui all’art.1bis,comma 1,del CGS in relazione all’art.30,comma 1, 2 e 4 dello Statuto Federale, per aver proposto denuncia/querela relativa a percosse e minacce nei confronti del tecnico (allenatore professionista seconda categoria),anch’esso regolarmente tesserato per la stessa Società, in relazione ai fatti verificatesi nel corso della partita campionato Nazionale Dante Berretti, senza richiedere preventivamente alla F.I.G.C. l’autorizzazione ad adire la giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia sportiva e violando la clausola compromissoria.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 012/CFA del 19 Luglio 2017 (motivazioni)- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff.n.40 del 27.10.2016

Impugnazione - istanza:RICORSO A.S.D.AV HERCULANEUM 1924 AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI 500,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE, SIG. F.A., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1BIS, COMMA 1 E 15 C.G.S. E 30 STATUTO FEDERALE NOTA N.2056/1110PF15- 16/GT/CC DEL 24.08.2016

Massima: Benché l’assenza nel dispositivo della decisione gravata di qualsiasi pronuncia nei confronti del Presidente dell’Associazione ricorrente, regolarmente evocato nel giudizio di prime cure-appaia riconducibile più ad una svista del Tribunale territoriale che ad una vera e propria volontà dell’Organo di Giustizia Sportiva di mandare assolto il predetto, appare pacifico ed incontestabile che la decisione medesima sia affetta, quanto alla posizione del menzionato, da un palese vizio di omessa pronuncia, che solo avrebbe potuto essere sanato a seguito di specifico ricorso in appello da parte della Procura Federale, che al contrario non risulta essere stato proposto, neppure in via incidentale, come anche confermato in udienza dal rappresentante della stessa. In una tale situazione, anche a seguito del passaggio ingiudicato del capo della pronuncia di primo grado implicitamente assolutorio del Presidente dell’Associazione sportiva ricorrente-in quanto non espressamente sanzionato – appare ovvia e naturale conseguenza, direttamente discendente dalla natura della responsabilità imputata all’Associazione medesima, che quest’ultima non possa essere in alcun modo sanzionata. La responsabilità diretta della società ex art.4,comma1,C.G.S.,infatti, ha quale indefettibile presupposto l’accertamento di una violazione regolamentare da parte del soggetto che le rappresenta e la conseguente sanzione disciplinare allo stesso inflitta, solo in tal caso essendo la società chiamata a rispondere dell’operato del proprio legale rappresentante. Appare del tutto logico e consequenziale alla natura della suddetta responsabilità, quindi, che l’Associazione ricorrente non avrebbe potuto in alcun modo essere sanzionata, a titolo di responsabilità ex art.4,comma1,C.G.S.,in assenza di qualsiasi provvedimento sanzionatorio a carico del proprio legale rappresentante.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 001/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 11 del 21.9.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL CALC. L.C. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DI MESI 1 PER VIOLAZIONE DELL’A RT. 1BIS COMMA 1 C.G.S.; SQUALIFICA DI MESI 6 E AMMENDA DI € 500,00, PER VIOLAZIONE DELL’ART.30 STATUTO FEDERALE; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 921/953PF15-16/AA/MG  DEL 20.7.2016

Massima: Il calciatore non viola l’art. 30 dello Statuto federale per aver sporto denuncia/querela in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale, perché sussiste una prevalenza dell’ordinamento statale con riferimento a quelle situazioni in cui l’accertamento della responsabilità penale comporta la procedibilità d’ufficio.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Seconda Sezione: Decisione n. 40 del 24/05/2017www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, III sez., di cui al C.U. n. 101/CFA del 7 febbraio 2017

Parti: D.F./Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Massima: L’art. 94 quater NOIF istituisce, infatti, la Commissione Accordi Economici della LND quale organo interno al sistema di Giustizia federale competente a giudicare su tutte le controversie relative agli accordi economici stipulati tra Collaboratori Gestione Sportiva e le Società di Calcio della LND, dovendosi correttamente ritenere che gli accordi devoluti alla competenza di detta Commissione siano individuati in base al criterio della materia. Giusto il generale rinvio ai principi ed alle norme generali del processo civile, di cui all’art. 2 CGS CONI, il momento determinante della competenza deve, poi, correttamente essere individuato in applicazione del principio c.d. della perpetuatio jurisdictionis, di cui all’art. 5 c.p.c., per il quale “[La giurisdizione e] la competenza si determina[no] con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento di proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”. Applicando tali principi al caso di specie, vertendo sul rapporto di natura economica tra la Società, militante nella LND, ed il Direttore Sportivo della medesima società, ed essendo stata pacificamente azionata in data 2 novembre 2015, la controversia era senz’altro attribuita alla competenza della Commissione Accordi Economici della LND di cui all’art. 94 quater NOIF. Pertanto, l’avere il direttore sportivo, anziché correttamente rivolgersi all’organo federale di giustizia competente, depositato ricorso monitorio al Tribunale in mancanza della prescritta autorizzazione federale, configura inequivocabilmente la contestata violazione degli artt. 1 bis, commi 1, 5 e 15, CGS, in relazione all’art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.B. (all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società Vigor Lamezia Srl), Società VIGOR LAMEZIA Srl-(nota n.9624/371pf16-17GP/GT/ag del 9.03.2017).

Massima: Il rappresentante legale della Società non ha violato l'art.1bis,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.15 dello stesso CGS ed all'art.30 dello Statuto Federale per non aver richiesto la prescritta autorizzazione ai competenti Organi Federali al fine di procedere, in sede giudiziaria civile, nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico al fine di accertare l'illegittima e/o erronea escussione della fideiussione ed il conseguente risarcimento, perché l'oggetto della controversia azionata ha natura patrimoniale economica devoluta alla giustizia ordinaria ex legge280/2003, ma soprattutto in quanto a livello sportivo non esistono organi con il compito di accertare e condannare la Lega Pro al pagamento di somme in favore dei deferiti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 92/TFN-SD del 09 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.C. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Ternana Calcio Spa)-(nota n.10476/528pf16-17GP/GT/ag del 28.3.2017).

Massima: Risponde della violazione dell’art.1bis,comma 5, in relazione all’art.30 dello Statuto Federale, il direttore sportivo per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, violando il vincolo di giustizia previsto dall’art.30, commi 2 e 4 dello Statuto Federale, richiamato anche dall’art.15 del CGS, non avendo richiesto alcuna autorizzazione ad adire le vie legali nei confronti della società, in deroga alla clausola compromissoria al fine di ottenere il risarcimento del danno a seguito del licenziamento per giusta causa disposto dalla società stessa. Con riferimento ai direttori sportivi, l’accordo di categoria-stipulato in data 30 gennaio 2013 ai sensi dell’art. 4 della cennata L.81 del 1991 (accordo rationetemporis vigente)-prevede inoltre espressamente, all’art.10, che tutte le controversie in materia di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto di prestazione di Direttore sportivo sono devolute ad un Collegio Arbitrale, il cui Regolamento di funzionamento è entrato in vigore lo stesso 30 gennaio 2013. Ai sensi dell’art.4 del predetto accordo, anche la fattispecie del “licenziamento senza causa” e delle conseguenti pretese di natura risarcitoria rientra per tabulas nei casi di risoluzione del contratto; pertanto, giusto rinvio dinamico previsto dalla normativa Federale, lo stesso trovava applicazione anche al caso di specie in quanto fonte etero integrativa del contratto in questione.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  063/CFA del 18 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CFA del 07 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 21/TFN del 06.10.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. F.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE – ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SACILESE CALCIO SSD - SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 5 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 2 E 4, DELLO STATUTO, - NOTA N. 1001/1114 PF15-16/GT/CF DEL 21.7.2016

Massima: Vi è prova, in atti, che il Direttore sportivo, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione o deroga al Consiglio federale, ha depositato avanti al Tribunale sezione Lavoro, un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di recuperare un credito vantato nei confronti della società. Come correttamente già affermato dal TFN, il contratto di lavoro sottoscritto dal Direttore sportivo è sì, antecedente (30.6.2012, successivamente rinnovato fino a giugno 2015) l'obbligo (introdotto il 4.8.2015 con Com. Uff. n. 79/A)per i collaboratori di società di Serie D di stipulare accordi economici su moduli federali da depositare presso il Dipartimento, con devoluzione delle controversie al TNF, e, tuttavia, occorre avere riguardo, ai fini che qui ci occupano, non già alla data di pattuizione dell'accordo, bensì a quella in cui il diritto di credito, fondato sull'inadempimento contrattuale, è stato azionato. Ora, nel caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo reca la data del 2.11.2015 ed il decreto ingiuntivo è stato emesso il successivo 10.11.2015, mentre l'atto di precetto è del 23.11.2015.  Il ricorrente ha, pertanto, effettivamente violato la clausola compromissoria, stante la vigenza delle nuove disposizioni federali sopra in sintesi ricordate.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.021/TFN del 06 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.F. (all’epoca dei fatti DS della Società Sacilese Calcio SSD arl), A.G. (all’epoca dei fatti Amministratore e Legale rappresentante della Società Sacilese Calcio SSD Arl), G.I. (all’epoca dei fatti proprietario e Amministratore di fatto della Società Sacilese Calcio SSD Arl), F.B. (tesserato per la Società Sacilese Calcio SSD Arl in qualità di Presidente e Legale rappresentante pro-tempore dal 04/09/2015 al 27/01/2016), la Società SACILESE CALCIO SSD Arl – (nota n. 1001/1114 pf15-16/GT/cf del 21.07.2016).

Massima: Viola la clausola compromissoria ex artt. 1 bis, comma 1 e 5, e 15 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 30, comma 2 e 4, dello Statuto il Direttore Sportivo per avere depositato avanti il Tribunale - Sezione Lavoro, un ricorso per ingiunzione di pagamento per presunti crediti maturati in ragione delle prestazioni espletate nell’interesse della predetta Società, senza avere ricevuto la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, procedendo successivamente ad attivare la procedura esecutiva tramite pignoramento presso terzi. La clausola compromissoria è stata violata dal deferito in vigenza delle nuove disposizioni federali, dovendosi avere riguardo, per la corretta applicazione della fonte normativa alla fattispecie, non già alla data di pattuizione dell’accordo bensì alla data in cui il diritto (autonomo) di credito, fondato sull’inadempimento contrattuale, è stato azionato.

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n.  008/CFA del 21 Luglio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CFA del 20 Aprile 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana - Com. Uff. n. 77 del 23.6.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. B.D. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 6; AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, C. 1, E 15 C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 30 DELLO STATUTO FEDERALE - NOTA N. 12988/599 PF15-16/AV/VG DEL 13.5.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. B.M. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 6; AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, C. 1, E 15 C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 30 DELLO STATUTO FEDERALE - NOTA N. 12988/599 PF15-16/AV/VG DEL 13.5.2016

Massima: Non violano la clausola compromissoria i calciatori che con atto di citazione hanno adito il giudice di Pace per alcune provvidenze economiche, rimborso spese ed altro, a loro dire dovute dalla Società atteso che le relative pattuizioni, illegittima secondo le N.O.I.F., non trovano tutela in ambito federale.  Seguendo la stessa ricostruzione del Giudice  di  I  grado,  la  sussistenza  di  detti ( illegittimi ) accordi e la conseguente iniziativa tesa a farne valere il contenuto nella ipotesi di inadempienza ( anche parziale ) non poteva sicuramente trovare forme e strumenti legittimanti(di tutela ) nell’ambito dell’ordinamento federale proprio per la contrarietà con la normativa che vieta appunto remunerazione nell’ambito dell’attività dilettantistica. Se da un lato quindi è pienamente corretta pertanto la decisione del Tribunale Federale nella parte in cui ha dato disposizioni di trasmettere gli atti alla Procura Federale non altrettanto può dirsi per il capo della pronuncia dello stesso Tribunale nella parte in cui sanziona i giocatori per la loro iniziativa esofederale tesa a far valere l’inadempimento proprio per la ragione che il detto inadempimento non poteva che essere fatto valere esclusivamente se non avanti l’Autorità Giudiziaria. In questo senso i richiami effettuati ai precedenti di questa Corte nelle impugnazioni (cfr. Com. Uff. n. 118/2012; nonché Com. Uff. n. 105/2012) delle parti, paiono fondate e debbono essere accolte.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.084/TFN del 27 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), L.C. (dal 28.11.2011 al 10.3.2012 Amministratore Unico e legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa) - (nota n. 9274/196 pf14-15 AM/ma dell’8.3.2016).

Massima: Mesi 12 di inibizione all’amministratore della società per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, C.G.S. in relazione al contenuto dell’atto di denuncia-querela presentato alla Procura della Repubblica in merito a presunte indebite cessioni dei crediti vantati dalla Società presso la Lega Pro in favore di altra società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.076/TFN del 06 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:   (195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Q.M.W. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Pavia S.r.l.), Società A.C. PAVIA S.r.l. - (nota n. 10341/274 pf15-16 AM/us del 30.3.2016).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rappresentante della società è sanzionato, per la violazione dell’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale della F.I.G.C., in combinato disposto con l’art. 15 del C.G.S. della F.I.G.C., per essere venuto meno al vincolo di giustizia sportiva e, più in particolare, per avere sottoscritto e presentato alla Procura della Repubblica, un atto di denuncia - querela nei confronti di altro tesserato, senza avere preventivamente richiesto ai competenti Organi Federali, né tanto meno ottenuto, l’autorizzazione al ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia sportiva. A titolo di responsabilità diretta la società è sanzionata con la penalizzazione di due punti in classifica.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.040/TFN del 04 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (37) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.S. (componente della Delegazione Provinciale FIGC di Lucca) - (nota n. 2612/1058 pf14-15 MS/vdb del 17.9.2015).

Massima: Il componente della Delegazione Provinciale FIGC viene prosciolto dall’accusa di violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS e dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti, nonché dei corrispondenti principi contenuti nell’art. 54 del Regolamento LND, per avere autonomamente presentato al Tribunale Federale Nazionale una denuncia contro la Società A, segnalandone il comportamento scorretto per non avere rilasciato gli accrediti richiesti dai componenti la delegazione provinciale in possesso di tessera federale per assistere alla gara, utilizzando carta intestata della Delegazione, senza averne titolo ed all’utilizzo, a tal fine, della carta intestata, in quanto non emergono profili di responsabilità ascrivibili al deferito che non ha violato alcuna specifica norma, in quanto ha agito a pieno titolo, in qualità di componente della Delegazione Provinciale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.024/TFN del 01 Ottobre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD SELARGIUS CALCIO - (nota n. 1988/770 pf14-15 GT/dl del 26.8.2015).

Massima: La società è sanzionata con l’ammonizione perché oggettivamente responsabile, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, per la condotta ascritta al suo calciatore all’epoca dei fatti, consistita nella violazione della norma di cui al combinato disposto degli artt. 30, commi 2 e 4, dello Statuto della F.I.G.C. e 15 del Codice di Giustizia Sportivo, per essere venuto meno al vincolo di giustizia sportiva e, più in particolare, per avere presentato davanti al Tribunale Civile il ricorso per decreto ingiuntivo nei propri confronti, senza avere preventivamente richiesto ai competenti Organi Federali l’autorizzazione al ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.022/TFN del 17 settembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Varese 1910 Spa), V.E.M.(all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore generale della Società AS Varese 1910 Spa), A.R. (all’epoca dei fatti Presidente del CdA con poteri di legale rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa), P.F. (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Società AS Varese 1910 Spa), A.M. (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di legale rappresentanza della Società ASD Anziolavinio), Società AS VARESE 1910 Spa e ASD ANZIOLAVINIO - (nota n. 12416/54 pf14-15 AM/SP/ma del 22.6.2015).

Massima: L’art. 30 comma 4 Statuto prevede che “il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia” e che “ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali”. Non è contestata la circostanza che il calciatore – omissis - è ricorso alla giurisdizione statale senza richiedere l’autorizzazione della Federazione. Tuttavia, risulta dagli atti che alla data del 25 giugno 2014 di deposito del ricorso del – omissis - al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Varese lo stesso non era più tesserato sin dal 30 giugno 2013, sicché egli non era obbligato al rispetto del vincolo di giustizia, che sarebbe stato sussistente ove il tesseramento fosse stato mantenuto. Siffatto convincimento supera l’assunto del deferito di essere ricorso senza indugio al giudice del lavoro per il pericolo imminente della decadenza dal diritto e dall’azione nei confronti della Società Varese, che si sarebbe verificata ove si fosse concretizzato il termine della stagione successiva a quella di insorgenza del diritto; non è in dubbio che detto termine è del tutto estraneo al processo innanzi al giudice ordinario che è dotato di diversa disciplina, rispetto alla quale è del tutto inapplicabile quella dell’ordinamento federale, sicché, ove fosse stato sussistente il tesseramento del – omissis - e la deroga al vincolo di giustizia non fosse stata chiesta, la violazione dell’art. 30 Statuto sarebbe stata in pieno consumata. Il deferimento del – omissis - va pertanto respinto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.054/TFN del 05 Maggio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M. (Allenatore), M.V. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il S.G. della Società US Grosseto FC, attualmente tesserato per la Società ASD Almas Roma Srl), Società US GROSSETO FC - (nota n. 5764/37 pf13-14 GT/dl del 6.2.2015).

Massima: Il calciatore non risponde della violazione del cd “vincolo di giustizia” di cui all’art.30, comma 2, dello Statuto Federale, in relazione all’art.15 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia sportiva, presentando denuncia-querela all’Autorità Giudiziaria, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione Federale per un episodio, avvenuto nell’ambito di una competizione sportiva calcistica, che, comunque, non presentava estremi di reato procedibile di ufficio. Il vincolo di giustizia è tuttora uno strumento cardine della giustizia sportiva. Il vincolo discende dall’adesione libera e volontaria alla Federazione che presuppone l’accettazione delle norme e dei principi che ne regolano la vita. Con il tesseramento tali principi e tali norme vengono accettate dal tesserato che liberamente si impegna a rispettarle. Peraltro secondo il consolidato indirizzo della Corte di Giustizia Federale, dai cui principi –perché condivisiquesto Tribunale non intende discostarsi, il vincolo di giustizia ed il collegato obbligo di richiedere l’autorizzazione sono assolutamente legittimi anche perché “non hanno caratteristiche di anelasticità, né si pongono come un divieto di adire il giudice ordinario, tant’è che possono essere elise dalla concessione dell’autorizzazione e che la relativa inottemperanza comporta soltanto una contestazione disciplinare per l’infrazione ex art.15 CGS” (Vedi Corte di Giustizia Federale, SS. UU., in Com. Uff. n.041 2013/2014). Passando all’altra eccezione sollevata dalla difesa del deferito, osserva questo TFN che l’esercizio del diritto di querela è disciplinato dagli artt. 120 e segg. del c.p., ove si prevede, tra l’altro, che il minore ultraquattordicenne –come il caso che occupa-possa esercitare il diritto di querela e che, in sua vece, possa esercitarlo anche il genitore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore. Nel caso specifico l’iniziativa della querela è stata assunta “in vece” del deferito, minorenne, dal padre – omissis -, soggetto non rientrante fra quelli di cui all’art. 1 bis del CGS e, quindi, non tenuto all’osservanza delle norme di comportamento e degli atti federali FIGC.

 

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.- Sezione Consultiva: Parere n. 3 del 23/02//2015  www.coni.it

Istanza: Richiesta CONI su Agenti calciatori

Massima: Le clausole compromissorie contenute negli statuti e nei regolamenti federali non si limitano a sancire l’obbligo del rispetto delle norme e dei provvedimenti federali ma vincolano affiliati e tesserati ad adire esclusivamente gli Organi federali per le controversie che dovessero tra essi insorgere. Al c.d. vincolo di giustizia è affidato, dunque, un ruolo di primario rilievo in quanto posto a presidio dell’autonomia del sistema sportivo.  Quanto alla natura della predetta clausola compromissoria, appare necessario precisare che la stessa non è qualificabile come condizione generale di contratto predisposta unilateralmente dal solo proponente, ex art. 1341 c.c., bensì rappresenta la diretta conseguenza dell’adesione del tesserato all’organizzazione sportiva e della sottoposizione ai vincoli che ne conseguono. È ormai indirizzo consolidato quello per cui i soggetti del sistema sportivo «vengono a sottoporsi consapevolmente all’osservanza dello Statuto e del Regolamento delle rispettive Federazioni, accettando anche che, in caso di violazioni di tali diritti, tutti gli atti ed i fatti concernenti l’esercizio dell’attività agonistica vengano accertati e giudicati dagli organi di giustizia sportiva». La ratio della clausola compromissoria presente all’interno degli statuti federali è ravvisabile nell’esigenza di celere risoluzione delle controversie tra soggetti appartenenti alle Federazioni ed in ogni caso non determina una sorta di “immunità dalla giurisdizione”. A ben vedere, infatti, se da un lato è vero che il mezzo di risoluzione di controversie è già previsto e disciplinato nei regolamenti federali, dall’altro la vita economica del mondo sportivo ha dato luogo ad un aumento di liti, con conseguente necessità di ricorrere al giudice ordinario più frequentemente rispetto al passato per la risoluzione di controversie di carattere patrimoniale o riguardanti diritti indisponibili. I tesserati e gli affiliati sono, dunque, assoggettati all’applicazione della clausola compromissoria in forza dell’adesione al sistema sportivo. La legittimità delle clausole compromissorie è condizionata al rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni in materia di arbitrato contenute agli artt. 806 e ss. c.p.c.14 che richiedono in particolare che si verta in materia di diritti disponibili. Tali clausole operano esclusivamente per questioni di carattere meramente tecnico-sportivo o per fattispecie che involgono diritti rientranti nella libera disponibilità delle parti.

 

Decisione T.F.N.: Comunicato Ufficiale n.001/TFN del 11 Settembre  2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (453) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.A. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Perugia Calcio Srl),  Società AC PERUGIA CALCIO Srl - (nota n. 7812/984 pf13-14 AM/ma del 26.6.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato le violazioni dell’art. 15 del CGS, per aver adito le vie legali, sporgendo  denunzia-querela nei confronti dell’agente di calciatori, senza aver ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Federale, prevista dall’art. 30, comma 4, ed, in deroga,  dall’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale; dell’art. 1, comma 1, del CGS, per esser  venuto meno all’osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, cui sono tenuti tutti  i soggetti che svolgono attività all’interno dell’Ordinamento federale, avendo accusato, pur  nella consapevolezza che ciò non corrispondesse al vero, l’agente di avere  “abusato” di un modulo contenente la sua firma apocrifa.Anchela società è sanzionata, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per le condotte ascritte al suo tesserato.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (459) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S.(già calciatore tesserato per la Società USD Fiesolecaldine, attualmente svincolato), Società AC PRATO Spa - (nota n. 7873/638 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato per la violazione di cui all’art. 30 dello Statuto della FIGC in relazione all’art. 15 del CGS, ed all’art. 1, comma 1, del CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva” per aver notificato alla società atto di citazione al Tribunale di Pisa, per sentirla condannare al pagamento della somma, ancora dovuta a saldo del compenso (accordo economico). La società presso la quale il calciatore è tesserato al momento della proposizione dell’atto di citazione è oggettivamente responsabile e sanzionata con l’ammenda.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 19 Febbraio 2014 suwww.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 3.12.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL CALC. D.G.R. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30, COMMI 2, 3, 4 STATUTO FEDERALE ED 1, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 1442/1172 PF12-13 GT/DL DEL 3.10.2013

Massima: Non viola la clausola compromissoria ex art. 30, commi 2,3 e 4 dello Statuto Federale ed art. 1, comma 1 C.G.S. il calciatore che ha adito l’Autorità Giudiziaria ordinaria, in relazione alla controversia contrattuale contro la società relativa al pagamento di quanto pattuito nel contratto d’immagine non depositato in Lega. La Corte è dell’avviso che non occorreva, richiedere alcuna preventiva autorizzazione federale per invocare dall’A.G.O. la tutela del proprio diritto patrimoniale da parte del calciatore (non sussistendo specifica clausola compromissoria) ma anche che, pur volendo accedere alla costruzione della C.D.N. – ossia della sottoscrizione di un patto in violazione degli artt. 93 e 94 N.O.I.F. –, l’onere di comunicazione sarebbe stato in ogni caso assolto con la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, primo atto del processo di esecuzione.  In via generale deve dirsi che rapporti di tal fatta, ovvero i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 220/2003, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 280/2003, cosicché sembra logico dedurne che la specifica fattispecie non può essere attratta, dal lato sostanziale, tra i patti che possono dar luogo a vertenze di carattere economico, tecnico e disciplinare di cui all’art. 30, comma 2 dello Statuto F.I.G.C. e, dal lato processuale, la loro giustiziabilità non può scontare il preventivo assenso autorizzatorio di cui al successivo comma 3. Assenso derogatorio del c.d. “vincolo di giustizia” rilasciato solo “per gravi ragioni di opportunità” che, qualora non ravvisati, porterebbe alla sua negazione con un vulnus palese al diritto fondamentale di difesa del calciatore (in questo caso), il quale si vedrebbe privato della possibilità di ricorrere all’A.G.O., da un lato, e di non avere un competente organo di giustizia endofederale dall’altro. Ma anche a voler tralasciare questa ipotesi limite, è il Legislatore che ha posto un significativo confine tra giustizia ordinaria e quella sportiva che, pur nel rispetto del principio dell’autonomia, con il D.L. n. 220/2003 ha delineato una giustizia sportiva vocata alla corretta applicazione delle regole sportive a fronte di una giustizia statale chiamata a risolvere le controversie che rappresentano una rilevanza per l’ordinamento generale, ossia allorché si discute di violazioni di diritti soggettivi o interessi legittimi (cfr. Cass. SS.UU. civ. n. 5775/2004). La conseguente riflessione è che non vi può essere alcuna frapposizione al libero ricorso al giudice naturale allorché egli abbia competenza esclusiva e non può neanche ipotizzarsi un contrasto tra ordinamenti autonomi, perché gli organi di giustizia sportiva non sono attributari della relativa potestasiudicandi, cosicché si appalesa incongruo, nella fattispecie, l’evocato “vincolo di giustizia”, il cui supposto aggiramento è stato sanzionato dalla Commissione Disciplinare.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.046/CDN del 23 Gennaio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M., I.C. e la Società ASD ANIMA E CORPO OROBICA CF (nota n. 2352/123 pf12-13 MS/vdb del 19.11.2013).

Massima: Non viola la clausola compromissoria il tesserato che invoca il provvedimento cautelare al Tribunale ordinario non potendo questo essere concesso né dagli organi interni della giustizia federale e né da un collegio arbitrale, ostando il disposto dell’art. 669 quinques del c.p.c. Gli Organi di giustizia sportiva presso il CONI hanno fornito, nel tempo, una lettura elastica del vincolo di giustizia, giungendo ad escludere tutte le fattispecie aventi rilevanza penale, chiedendo, in via principale, l’assoluzione con formula piena perché le iniziative in esame non violano il “vincolo di giustizia” e, in subordine, il minimo della pena, tenuto conto delle circostanze attenuanti e del comportamento collaborativo tenuto nel corso delle indagini. Sui temi che occupano occorre qui richiamare il consolidato orientamento della Corte di Giustizia Federale, secondo cui “…ogniqualvolta, nei casi di vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico comunque riconducibili a rapporti interni all’attività federale, l’apparato giudiziario della F.I.G.C. non sia in grado, per carenza di adeguate normative o per mancanza di organi competenti, di spiegare un intervento diretto, nessun contrasto è configurabile fra ordinamento federale ed ordinamento statale che, nelle ipotesi suindicate, svolge unicamente una funzione non concorrente, ma complementare e suppletiva.” (così, CGS 14.10.2011, in Com. Uff. n.118/2011, ricorso Ceravolo). Sulla scorta della documentazione agli atti è certo che, al momento dell’iniziativa assunta in sede giudiziaria (Tribunale di Bergamo), non era presente in ambito endofederale un organo deputato a conoscere l’azione cautelare, per via del disposto del richiamato art. 669 quinques c.p.c. Facendo applicazione del richiamato principio di diritto della CGF, torna assai difficile poter sostenere che il comportamento sia stato finalizzato a eludere il vincolo di giustizia di cui all’art. 30, punto 4, dello Statuto FIGC, sicché al riguardo alcun addebito può essere ragionevolmente mosso al prefato.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.039/CDN del 4 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.V. (all’epoca dei fatti Collaboratore della Società ASD Mariano Keller), Società ASD MARIANO KELLER (nota n. 2034/1213 pf12-13/MS/vdb del 4.11.2013).

Massima: Il collaboratore nella gestione sportiva della società, viola la clausola compromissoria ex artt. 30, comma 4, Statuto federale, 1 e 15 CGS per aver sporto denuncia-querela, senza aver preventivamente formalizzato alcuna richiesta alla FIGC al fine di ottenere l'autorizzazione a procedere, nei confronti di altro tesserato FIGC, ovvero del Commissario di campo designato in occasione della gara, asseritamente resosi responsabile della commissione di alcuni reati in sede di estensione del proprio rapporto (falso in atto pubblico, diffamazione, ingiuria).

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.038/CDN del 3 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(84) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: R.D.G. (calciatore già tesserato per la Società FC Treviso Srl, attualmente tesserato per la Società SF Aversa Normanna Srl) - (nota n. 1442/1172 pf12-13 GT/dl del 3.10.2013).

Massima: Viola la clausola compromissoria ex artt. 30, commi 2,3,4, Statuto Federale ed 1, comma 1, CGS, il calciatore che ha adito le vie legali per il pagamento di quanto pattuito nel contratto d’immagine con la società e non depositato poiché l’accordo in questione rientra tra quelli disciplinati dagli articoli 93 e 94 delle N.O.I.F.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.031/CDN del 07 Novembre 2013 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 21 del 30.8.2013

Impugnazione Istanza:(58) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. L.C. (calciatore) E DELLA SOCIETA’ ASD VALLE USTICA VICOVARO ora ASD SANPOLESE 1961, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO.

Massima: Il calciatore è sanzionato come mesi 6 di squalifica per avere sporto denuncia-querela nei confronti di altri tesserati per fatti avvenuti sul terreno di giuoco, senza aver preventivamente richiesto la prevista autorizzazione, così violando la c. d. clausola compromissoria contenuta nello statuto della FIGC. Anche la propria società è oggettivamente resp0nsabile e sanzionata con l’ammenda di Euro 500,00

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 30 settembre 2013 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 317 del 27 giugno 2013

Parti: Sig. A.D.L. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il TNAS, conferma la decisione della Corte che ha sanzionato il calciatore con mesi 6 di squalifica ed euro 10.000,00per la violazione della clausola compromissoria in riferimento all'art. 1, comma 1, C.G.S. ed all'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. avendo adito le vie legali, sporgendo atto di querela nei confronti del tesserato, senza aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Presidente della F.I. G.C. Alla mancanza di riscontro alla richiesta di autorizzazione non può attribuirsi il valore di un silenzio-assenso ma quello di silenzio-rigetto, cioè come denegata autorizzazione.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 317/CGF del 27 Giugno  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 13 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare – Com. Uff. n. 82/CDN del 11.4.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE A.D.L.SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30  STATUTO F.I.G.C. - NOTA N. 5496/232 PF 12-13/SP/BLP DELL’11.3.2013

Massima: Viola la clausola compromissoria in riferimento all'art. 1, comma 1, C.G.S. ed all'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. il calciatore che ha adito le vie legali, sporgendo atto di querela nei confronti del tesserato, senza aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Presidente della F.I. G.C. (mesi 6 di squalifica ed euro 10.000,00). La Corte, uniformandosi a precedenti in subiecta materia (v. Com.  Uff. n. 279/CGF – 1° Sezione Giudicante – 2007/2008 e Com. Uff. n. 37/CGF – 4°  Sezione  Giudicante – 2010/2011) dai cui principi non intende discostarsi, che la clausola compromissoria di  cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale, incondizionatamente accettata dai soggetti “in  quanto appartenenti all'ordinamento settoriale sportivo” ed il derivante obbligo di richiedere  l'autorizzazione federale nei casi di contenzioso attinente a “materie riconducibili all'attività della  F.I.G.C.” o comunque aventi ad oggetto “vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”  fra tesserati, non hanno caratteristiche di anelasticità, né si pongono come un divieto di adire il  giudice ordinario, tant'è che possono essere elise dalla concessione dell'autorizzazione e che la  relativa inottemperanza comporta soltanto una contestazione disciplinare per l'infrazione ex art. 15  C.G.S..  D'altra parte, giova rilevare, il sistema della tutela pubblicistica può essere surrogata dal C.G.S. restando impregiudicata l'azione risarcitoria per l'esercizio della quale non vi è alcuna compressione.  Ciò chiarito, affermare apoditticamente e categoricamente che il vincolo di giustizia non si  estenda all'intero contenzioso afferente la materia penale, significa svilire lo stesso spirito della  disposizione normativa statale dianzi citata che “riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento  sportivo nel gestire situazioni soggettive ad esso connesse”, autonomia derogabile in quanto  sottordinata all'ordinamento statale solo nei casi in cui le situazioni giuridiche suddette abbiano  rilievo per quest'ultimo.  Rimanendo nel comparto dei rapporti intersoggettivi regolati dal diritto penale ovvero, in termini diversi e meno astratti, delle “situazioni” che insorgono a seguito dell'avvenuta consumazione di reati è, quindi, da vedere quali di esse, se pur coinvolgenti soggetti appartenenti al mondo federale e/o connesse ad interessi sportivi, abbiano effettiva rilevanza per l'ordinamento generale e pertanto sfuggano al circuito operativo della clausola compromissoria. In proposito giova ricordare come lo stesso legislatore statale abbia, sul punto, introdotto una sorta di distinzione basata sul coefficiente di interesse che alcune situazioni rivestono per l'ordinamento ordinario, situazioni che, contraddistinte da limitato potenziale di pericolosità o provocanti un minore allarme sociale, non determinano un suo diretto intervento.  Trattasi chiaramente della ripartizione fra reati, perseguibili d'ufficio o a querela di parte, e, per la questione in disamina, di quei casi in cui lo Stato delega all'eventuale iniziativa del cittadino l'input affinché l'organo a ciò deputato – P.M. - possa legittimamente esercitare l'azione penale.  Quanto sopra non può che avere una ben precisa significazione e cioè che situazioni specifiche di ridotta illegalità hanno per l'ordinamento statale scarso interesse e minimo rilievo.  Assumere, quindi, com'è stato fatto nella motivazione del lodo Setten, che, comunque, anche nelle cennate ipotesi l'applicazione del vincolo di giustizia comporterebbe una lesione di interessi giuridicamente rilevanti in quanto la giurisdizione federale, “priva di potestas judicandi non avrebbe strumenti coercitivi per offrire e garantire tutele” è assioma che non si dimostra condivisibile.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 99/CDN  del 30 Giugno 2010 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (327) – Deferimento della procura federale a carico di: G.S.(Direttore Sportivo della Soc. AS Chievo Verona Srl), J.C.B. (Amministratore delegato della  Soc. FC Juventus SpA), A. S.(Direttore Sportivo della Soc. FC Juventus SpA), A. D. O. (calciatore della Soc. FC Juventus SpA), M. Z. (Presidente del C.d.A. della Soc. US Città di Palermo SpA), R. F. (all’epoca dei fatti, Direttore Sportivo della Soc. US Città di Palermo SpA), S. G. e M. G. (Agenti di calciatori) e delle societa’ AC Chievo Verona Srl, FC Juventus SpA e US Citta’ di Palermo SpA (nota n. 7964/1370pf07-08/SP/ad del 18.5.2010).

Massima: Gli agenti di calciatori che hanno adito la giurisdizione statale senza la preventiva autorizzazione rispondono della violazione del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale anche in virtù degli artt. 1, comma 4 e 12, comma 1, del Regolamento Agenti all'epoca vigente (oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 1 e 19, comma 3, del vigente Regolamento Agenti). Gli stessi, infatti, hanno adito l’Autorità Giudiziaria ordinaria (nel caso di specie quella penale) in assenza di autorizzazione da rilasciarsi da parte del Consiglio Federale, e ciò in evidente violazione della clausola compromissoria. A tale proposito, si ritiene opportuno richiamare un passaggio del provvedimento emesso in un caso analogo a quello che ci occupa (CU N°. 34/CDN - 2007/2008) laddove questa Commissione ha evidenziato che: ”la clausola compromissoria non distingue  tra diritti soggettivi e interessi legittimi o pubblici, sottoponendo ad autorizzazione il ricorso a  qualsiasi giurisdizione statale” (cfr.  CU N°. 34/CDN 2007/2008). Del resto, la necessità di premunirsi di autorizzazione non avrebbe leso in alcun modo i diritti dei soggetti offesi dalle dichiarazioni (nel caso di specie del presidente della società), in quanto essi avrebbero potuto inoltrare nell’immediatezza dei fatti la richiesta di autorizzazione esplicitando eventualmente l’urgenza di una tempestiva risposta,  stante il termine di 3 (tre) mesi oltre il quale la presentazione della querela è tardiva (nel caso di specie trattandosi di diffamazione aggravata non sarebbe sussistito neanche tale  limite). A ben vedere, comunque, occorre osservare che “l’operatività della clausola compromissoria non impedisce al tesserato l’esercizio dei propri diritti costituzionalmente garantiti, ma comporta, in caso di sua violazione, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare”, e che “non vi è alcun contrasto tra l’autonomia dell’ordinamento sportivo e  la giurisdizione ordinaria, laddove spetta a quest’ultima accertare o meno la sussistenza dell’ipotesi di reato denununciato, mentre spetta al primo la regolamentazione dei rapporti  interni tra i propri tesserati” (cfr.  CU N°. 34/CDN 2007/2008). Pertanto, nel caso di specie, i fatti oggetto della querela sporta dagli agenti nei confronti del Presidente, poiché rientravano  nell’ambito della competenza degli Organi di Giustizia Sportiva – trattandosi di presunte dichiarazioni diffamatorie rilasciate a mezzo stampa dal secondo nei confronti del primo – avrebbero dovuto indurre, da un lato, a sporgere denuncia agli organi inquirenti designati dallo Statuto Federale della F.I.G.C. e, dall’altro, a richiedere l’autorizzazione a presentare la querela alla competente Autorità Giudiziaria ordinaria. Il non aver adempiuto a tali obblighi, determina la responsabilità disciplinare dei deferiti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 94/CDN  del 18 Giugno 2010 n. 5  - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 120 dell’8.4.2010 Impugnazione - istanza:  (301) – Appello del sig. R.D.L. (calciatore attualmente tesserato per la soc. ASD Real Squinzano) avverso la sanzione della squalifica per mesi 6, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: Il calciatore è sanzionato con la sanzione della squalifica per mesi 6 per aver violato la clausola compromissoria ex art. 30 St. FIGC

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 94/CDN  del 18 Giugno 2010 n. 2  - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo - CU n. 60 del 29.4.2010 Impugnazione - istanza: (312) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruita’ delle sanzioni inflitte alla società SS Preturo (ammenda € 500,00) e al suo presidente A. V. (inibizione mesi 6), emesse a seguito di proprio deferimento

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione (anni 1 ) e l’ammenda di € 1.000,00 per aver sporto denuncia- querela nei confronti dell’arbitro senza l’autorizzazione federale ex art. 30 comma quarto dello Statuto FIGC e per aver indotto l’arbitro a smentire il proprio referto e a rinunciare al risarcimento del danno, così scagionando la società dalla responsabilità dell’incidente stradale causato dai suoi sostenitori. Per tale comportamento la società  è sanzionata con la penalizzazione di punti (3)  in classifica da scontare nella stagione sportiva 2010/2011 e l’ammenda di € 600,00. Il caso di specie: Al termine della gara, l’arbitro refertava che, appena lasciato l’impianto di gioco alla guida dell’autovettura di proprietà del padre, veniva affiancato da altra autovettura di piccola cilindrata di colore verde scuro con almeno cinque persone a bordo, che egli riconosceva quali sostenitrici della società, il cui conducente, suonando insistentemente il clacson, lo affiancava sulla sinistra, gli tagliava la strada e lo costringeva, per evitare la collisione, a gettarsi sul lato destro della carreggiata e ad urtare contro il muro ivi esistente. Nel mentre l’autovettura che aveva provocato l’incidente si dava a fuga precipitosa, quella condotta dall’arbitro subiva danni alla carrozzeria, per la riparazione dei quali era preventivato l’importo di circa € 3.750,80. Il Giudice Sportivo infliggeva alla società la squalifica del campo per una giornata, nonché l’ammenda e le imponeva l’obbligo di risarcire il danno all’autovettura, se richiesto e provato. Su ricorso della società, la Commissione Disciplinare Territoriale riduceva l’ammenda. Nel mentre l’A.I.A. – L.N.D. deliberava di riconoscere all’arbitro Barone l’indennizzo di, lo stesso arbitro, a mezzo di dichiarazione resa il 5 maggio 2008, rettificava il referto di gara e precisava di non avere l’assoluta certezza che gli occupanti dell’autovettura che l’avevano danneggiato fossero sostenitori della società e che gli era sembrato che soltanto uno di loro fosse presente durante la gara, ma nulla di più. Per tale dichiarazione, che seguiva quella del 30 aprile 2008 di rinuncia dell’arbitro a percepire il risarcimento del danno, la pratica veniva archiviata dal Comitato Regionale Abruzzo, non essendo più nulla dovuto dalla società. In questo contesto era emerso da una dichiarazione resa dall’arbitro al Sostituto Procuratore Arbitrale in occasione della rettifica di referto, che il presidente della società aveva sporto denuncia – querela nei confronti dell’arbitro per il contenuto non veritiero del referto di gara, sicchè l’arbitro, all’esito di alcuni incontri avuti con il presidente, aveva rettificato il referto e rinunciato al risarcimento, dietro assicurazione da parte del presidente che la denuncia – querela presentata alla Procura della Repubblica sarebbe stata ritirata. L’arbitro si era inoltre accollato le spese legali sostenute dal presidente per la redazione dell’atto. La Procura Arbitrale segnalava i fatti alla Procura Federale, che, svolte le indagini, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale Comitato Regionale il presidente e la società, quanto al primo per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS a motivo della indebita pressione esercitata nei confronti dell’arbitro per indurlo a modificare il referto, nonché dell’art. 30 comma 2 Statuto FIGC a motivo della violazione della clausola compromissoria, quanto alla seconda per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente. Era emerso che il presidente aveva sporto la denuncia – querela nonostante che la Lega Nazionale Dilettanti avesse respinto la sua richiesta di concessione all’autorizzazione ad adire le vie legali contro l’arbitro. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, infliggeva al presidente la sanzione di mesi sei di ed alla società la sanzione di ammenda di € 500,00. La Commissione Disciplinare motivava che al presidente poteva essere comminata la sanzione soltanto con riferimento alla palese violazione della clausola compromissoria, mentre non risultava provata l’altra circostanza che gli era stata contestata di aver voluto ottenere vantaggi o utilità in violazione delle norme federali, atteso che il presidente, più semplicemente, aveva voluto trovare una soluzione bonaria della vicenda, che gli era stata peraltro sollecitata dall’arbitro. Avverso tale decisione, ricorre la Procura Federale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 19 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 032 del 25.9.2009

Impugnazione - istanza: 1) Ricorso della Procura Federale avverso il proscioglimento del sig. C. G. dalla violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30, comma 4 dello statuto F.I.G.C. ascrittagli con proprio deferimento n. 712/1159pf08-09 del 29.7.2009

Massima: L'allenatore non risponde dell'infrazione di cui all'art. l, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 30, comma 4 dello Statuto Federale, per aver violato la clausola compromissoria sporgendo, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Federale, due querele nei confronti del presidente della società quando al momento di consumazione della violazione in esame la società sportiva di cui il predetto era presidente era già stata dichiarata inattiva ed era inevitabilmente destinata a decadere dall'affiliazione alla F.I.G.C. giusta la previsione di cui all'art. 16, comma 2, lett. a) N.O.I.F., decadenza non ancora deliberata come da comunicazione della Segreteria Federale in risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata dalla Corte con ordinanza. Orbene, ritenere in maniera assiomatica che i dirigenti di una società la quale, non svolgendo più attività agonistica, esiste soltanto come involucro vuoto privo di ogni significazione federale, possano essere considerati ancora appartenenti all'ordinamento settoriale sportivo, vuoi dire dilatare arbitrariamente l'ambito di applicazione soggettiva di una clausola, quella compromissoria, suscettibile, per la sua stessa natura di eccezione e deroga dei principi generali, soltanto di interpretazioni rigorosamente restrittive e tali da non compromettere irragionevolmente il pieno esercizio di un diritto costituzionalmente garantito. E’ pertanto ragionevolmente da escludere che il limite posto dal c.d. vincolo di giustizia possa estendersi anche a soggetti, come il presidente, che se pure formalmente includibili nel perimetro tracciato dall’art. 30 dello Statuto fino alla declaratoria di decadenza – i cui effetti comunque non potrebbero che retroagire al momento in cui ebbe a verificarsi la causa (inattività agonistica) che la determinò -, sono in concreto, almeno al fine di individuarli come beneficiari dell’esenzione dalla giurisdizione statale in difetto di autorizzazione federale, carenti di qualsivoglia rilevanza federale essendo di fatto venuta a mancare, in capo ad essi, ogni funzione connessa al rapporto associativo. Ne consegue che l’iniziativa giudiziaria addebitata all’allenatore era diretta contro persona divenuta estranea al circuito federale e non abbisognasse quindi di alcuna autorizzazione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 37/CDN  del 19 Novembre 2009  n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 12 dell’1.10.2009 Impugnazione - istanza: (79) – Appello del sig. A.N. (calciatore US Sanremese Calcio srl) avverso la propria squalifica per mesi 6 e l’ammenda di € 500,00, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: E’ costante giurisprudenza della CDN ritenere la disposizione di cui l’art. 30, comma 4, Statuto Federale e la prevista clausola compromissoria, operante in tutti i casi in cui l’impulso ad instaurare un procedimento innanzi alla Giurisdizione Ordinaria, per fatti direttamente o indirettamente connessi ad attività calcistica, scaturisca dalla volontà del soggetto tesserato. Si è già detto che la richiesta autorizzazione, non comprime affatto il diritto del tesserato a rivolgersi, quando il caso lo richieda, alla Giurisdizione Ordinaria, ferma restando la esigenza degli Organi Federali di valutare, come nel caso di specie, la fondatezza della pretesa punitiva avanzata da un tesserato nei confronti di altro tesserato. L’aver proposto l’atto di richiesta punitiva senza attendere la dovuta autorizzazione, in un tempo ampiamente precedente la scadenza del termine per proporla esclude la invocata assenza dell’elemento volitivo così come esclude l’errore scusabile. Il caso di specie: la querela fu sporta in conseguenza di dichiarazioni diffamatorie rese alla stampa dal denunciato e riportate dai quotidiani locali.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 22/CDN  del 25 Settembre 2009  n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Dlibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. CU n. 79 del 7.5.2009 Impugnazione - istanza: (289) – Appello della Pocura Fderale avverso l’inconguita’ della sanzione inflitta alla soc. US Amatori Manzano (ammenda € 500,00), a seguito di proprio deferimento Massima: Quando la violazione della clausola compromissoria è stata commessa direttamente dal Presidente della Società deferita, con l’aggravante che essa è avvenuta il giorno successivo alla richiesta di autorizzazione a procedere giudizialmente, formulata dallo stesso Presidente agli Organi Federali, che appare finalizzata ad eludere la norma anziché rispettarla, perché, altrimenti, l’autorizzazione o meglio la risposta dell’Organo Federale sarebbe stata comunque attesa, consegue la sanzione della penalizzazione di punti (2) in classifica  a carico della società. Il caso di specie: Il presidente della società aveva sporto querela contro altro presidente per averlo fisicamente aggredito durante la gara del campionato provinciale. Aveva poi richiesto l’autorizzazione ad adire le vie legali senza però attendere l’esito dell’istanza, che peraltro gli era stata successivamente respinta.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 11 giugno 2009 n. 1/2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 20 Luglio 2009 n. 1/2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 30.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Casale Calcio s.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflittale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 4, comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 Statuto Federale e 94, comma 2 NOIF, ascritta al calciatore C.E. all’epoca dei fatti tesserato in favore della reclamante (nota n. 5998/799pf/07-08/sp/ms/vdb del 2.4.2009). ricorso del calciatore C.E. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 6 e dell’ammenda di € 5.000,00 inflittegli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 Statuto Federale ed all’art. 94, comma 2 NOIF

Massima: Ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. a) N.O.I.F. il calciatore non viola la clausola compromissoria ex art. 30 comma 2 Statuto Federale allorquando notifica l’atto di precetto alla società per il mancato pagamento dell’assegno bancario. Nel caso di specie, non è, infatti, richiesta alcuna preventiva autorizzazione federale ma una mera comunicazione. Giova soffermarsi sul dato saliente della natura del titolo di credito, nella specie assegno, per sua struttura caratterizzato dall’astrattezza, di cui il calciatore ha chiesto il pagamento, anche a mezzo di azione esecutiva (pignoramento presso la Lega). In detto contesto il credito poteva rientrare tra quelli di cui all’art. 94, comma 1, lett. a) N.O.I.F. in virtù dall’accordo economico del 18.08.2006. Il caso di specie: Il calciatore notificava l’atto di precetto alla società per il mancato pagamento dell’assegno bancario. La società conveniva - con atto di citazione  in opposizione a precetto di pagamento - avanti il Tribunale il calciatore. Successivamente il calciatore, pignorava le somme dovute e debende dalla Lega Professionisti alla società citando all’udienza avanti il Tribunale di Firenze. Faceva seguito l’opposizione all’esecuzione, avanti il Tribunale di Firenze, proposta dalla società. La Lega Nazionale Professionisti chiedeva alla Procura Federale di procedersi nei confronti del calciatore per violazione della “c.d. clausola compromissoria” avendo egli proposto pignoramento presso terzi senza autorizzazione federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 08/CDN  del 14 Luglio 2009  n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 46 del 21.5.2009 Impugnazione - istanza: (317) – Appello della Procura Federale avverso il proscioglimento della soc. ASD Sanluri Calcio e del calciatore L.U., emesso a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Il calciatore commette la violazione di cui agli artt. 1, co. 1, CGS; art. 30 commi 2 e 4 dello Statuto Federale e 15, CGS, per aver adito l’A.G. Ordinaria, presentando denuncia-querela nei confronti di altro tesserato, in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale, pertanto, in violazione della clausola compromissoria. Di tale comportamento è oggettivamente responsabile anche la società. La giurisprudenza di questa Commissione è costante nel ritenere che, in casi come quello che ci occupa, l’operatività della clausola compromissoria non impedisce in alcun modo al tesserato l’esercizio dei propri diritti costituzionalmente garantiti.  In effetti non vi è alcun contrasto, tra l’autonomia dell’ordinamento sportivo e la giurisdizione ordinaria, dal momento che il tesserato che si consideri leso da un fatto reato, perseguibile a querela, commesso ai propri danni da altro tesserato, può inoltrare, nell’immediatezza del fatto, la richiesta di autorizzazione prescritta esplicando l’urgenza di ricevere sollecita e tempestiva risposta dovendo rispettare il termine di tre mesi dal fatto prescritto dalla legge ordinaria a pena di decadenza. Agire non in conformità a tale in principio e senza rispettare tale prassi costituisce indubbiamente violazione della norma contestata con il deferimento iniziale. Ne consegue, a carico delle società di appartenenza del tesserato, la violazione della norma sulla responsabilità oggettiva, come pure contestato alla medesima. Consegue la sanzione della squalifica (mesi 6) a carico del calciatore e quella dell’ammenda a carico della società.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 07 Aprile 2009 n.1/2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 19 Giugno 2009. n. 1/2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 12.3.2009

Impugnazione - istanza: Sig. F.D. calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Pescara Calcio S.p.A. avverso le sanzioni:  mesi 6 di squalifica;ammenda di € 5.000, 00, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 30 Statuto F.I.G.C. n. 3887/783 pf 07-08/am/ma del 20.1.2009. Delfino Pescara 1936 S.r.l. avverso la sanzioni della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva  dell’ammenda di € 10.000,00, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 4, comma 2 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato – n.887/783pg07-08/am/ma del 20.1.2009

Massima: Il “vincolo di giustizia” mantiene intatta tutta la sua portata e validità nell’ambito dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, ma si infrange irrimediabilmente laddove impatta con la materia penale, e quindi con reati che, a prescindere dalla loro azionabilità d’ufficio o per querela di parte, impongono l’intervento esclusivo del giudice ordinario. Il calciatore viola il vincolo di giustizia sportiva allorquando con cita in Tribunale la società al fine di ottenere il risarcimento dei danni. Di tale comportamento risponde anche la società presso la quale è tesserato il calciatore al momento della notifica dell’atto di citazione. Infatti dal tenore dell’atto di citazione versato in atti, si evince con chiarezza come la fattispecie sia strettamente riconducibile ai rapporti intercorrenti fra il tesserato e la società di precedente appartenenza. Petitum et causa petendi sono strettamente connesse proprio all’attività sportiva in quanto tale e provano giuridica ragione e sussistenza proprio nell’ambito squisitamente sportivo. A questo proposito non possono essere invocate esimenti o scusanti di sorta, atteso che è preciso obbligo del tesserato attenersi alle prescrizioni che gli derivano dal vincolo di giustizia, a nulla potendo valere fatti esterni che appaiono essere inconferenti con la ragione dell’appartenenza all’organizzazione sportiva, e che anzi proprio nella detta appartenenza hanno trovato la fonte generatrice dell’invocato danno e del relativo nesso eziologico. Ad ogni modo, anche prescindendo da detto aspetto, rileva l’unica data certa costituita dalla spedizione dell’atto di citazione per risarcimento danni in sede civile, corrispondente ad un momento in cui il calciatore risultava comunque tesserato per la società abruzzese. Come precedentemente osservato dalla C.A.F. in una fattispecie molto approfondita e ancora attuale (calcio scommesse Modena F.C. – 7.9.2004), “se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Al contrario, si è osservato dalla parte dei più, come del resto già accennato, che la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Ma ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato. (viene richiamata decisione sul caso del calciatore Luciano, Com. Uff. n. 12/C del 4.11.2002)” Sulla scorta di detto calzante precedente, non potendosi mettere in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale dell’ordinamento sportivo, della responsabilità oggettiva, ma dovendosi dare rilievo, in ogni caso, alla assoluta e totale estraneità della società ai fatti contestati e quindi alla violazione del vincolo commessa dal calciatore, non possono trovare applicazione ai soggetti giuridici che rispondono in via del tutto residuale a tale titolo le sanzioni previste dall’art. 15 C.G.S., relative, anche per le società, a “comportamenti comunque diretti alla elusione e/o  violazione del vincolo di giustizia”. Il caso di specie: il calciatore, promuoveva, con atto di citazione, azione civile avanti il Tribunale contro la società, chiedendo il risarcimento dei danni arrecatigli all’immagine ed alla professionalità in occasione ed a causa del rapporto intercorso con detta società. La società chiedeva, con apposito esposto inviato alla Federazione, se risultasse agli atti della Federazione stessa l’autorizzazione ad adire le vie legali e quindi la giustizia ordinaria. Non risultando alcun atto autorizzativi, conseguentemente il Procuratore Federale, deferiva avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale il calciatore per violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 30 Statuto Federale, nonché l’attuale società del calciatore per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in relazione alle violazioni del proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al calciatore la squalifica di mesi 6 e l’ammenda, nonché, a carico della società la penalizzazione di punti 3 da scontarsi nell’attuale Stagione Sportiva oltre all’ammenda.  Consegue che nei confronti della società va applicata la sola sanzione dell’ammenda e non anche la penalizzazione di punti in classifica

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 98/CDN  del 05 Giugno 2009  n. 1 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 68 del 7.5.2009 Impugnazione – istanza: (287) – Appello della Procura Federale avverso la dichiarazione di non responsabilità della soc. ASD Real Altamura e del sig. P.C., emessa a seguito di proprio deferimento Massima: La società è sanzionata la penalizzazione di punti (3) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva, 2009/2010 e l’ammenda per aver sporto denuncia-querela contro ignoti in merito alla falsificazione della richiesta di svincolo. Infatti, l’impossibilità di identificare immediatamente gli autori di un illecito lesivo di interessi tutelati dall’ordinamento federale non pone, di per sé, il fatto al di fuori dell’Ordinamento sportivo laddove il fatto possa essere comunque ricondotto a tesserati e gli interessi siano coperti da interesse istituzionale.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 25 maggio 2009 –  www.coni.it Parti: Avv. C.P.contro Sig. C. E.Z. V.

Massima: L’agente di calciatori, con contratto di mandato depositato, non può proporre ricorso per decreto ingiuntivo al fine di farsi riconoscere il pagamento delle somme dovute dal calciatore, in quanto la competenza non è del Tribunale ordinario, ma del Collegio Arbitrale ovvero del TNAS.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 85/CDN  del 30 Aprile 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (238) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.C. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASG Nocerina Srl) e della società AC Casale Calcio Srl (nota n. 5998/799pf07-08/SP/MS/vdb del 2.4.2009)

Massima: Il calciatore è sanzionato con l’ammenda e la squailifca (mesi 6) per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 30 Statuto Federale ed all’art. 94, II comma, NOIF, per avere fatto ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria nei confronti della società, citando quale terzo pignorato anche la allora Lega Professionisti serie C, senza preventiva autorizzazione del Consiglio federale e, comunque, senza avere preventivamente notificato la sua iniziativa alla Lega di appartenenza. La Società risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, II comma, CGS, delle violazioni ascritte al suo tesserato. In virtù del vincolo di giustizia previsto dallo Statuto Federale, i soggetti indicati nell’art. 30, I comma, che intendano adire gli organi giurisdizionali dello Stato, hanno l’obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio federale, sotto comminatoria delle sanzioni previste dalle norme federali. L’autorizzazione deve essere richiesta anche quando si tratti di azioni dirette ad ottenere il pagamento di somme derivanti da accordi e/o contratti. L’art.94, II comma, NOIF, nella parte finale, esclude la necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio federale quando si tratta di azioni a tutela di diritti derivanti dagli accordi di cui alla lettera a) del precedente comma, vale a dire compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale. Nel caso in esame manca agli atti la prova che il credito azionato dal calciatore abbia origine da una delle anzidette ipotesi, prova che il deferito avrebbe potuto fornire mediante la tempestiva produzione di ogni documentazione a tal fine ritenuta utile.  (Il caso di specie: Il calciatore, rimasto privo di effetti l’atto di precetto di pagamento, procedeva al pignoramento delle somme di cui la società risultava essere creditrice nei confronti della Lega Professionisti Serie C)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 69/CDN  del 26 Marzo 2009  n. 1- www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 45 del 19.2.2009 Impugnazione - istanza: (184) – Appello della società ADC Calci avverso la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica e l’ammenda di € 500,00, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale. Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per aver il proprio allenatore violato il vincolo di giustizia, avendo proposto  denuncia penale nel confronti del direttore di gara che avrebbe riportato in referto comportamenti ingiuriosi dello stesso e non corrispondenti al vero. Nel caso di specie, la natura esclusivamente personale della violazione, attesa la riferibilità, soprattutto dal punto di vista degli interessi sottesi, della querela, sebbene porti ad escludere che la Società abbia direttamente compiuto gli atti tendenti alla elusione dell’obbligo di che trattasi, comunque non la esime dalla responsabilità oggettiva del fatto ascritto al proprio dirigente. Da ciò deriva la sanzione dell’ammenda e non della penalizzazione di punti in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 65/CDN  del 13 Marzo 2009  n. 5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (113) – Deferimento del procuratore federale a carico di: L.C. (Amministratore unico della Soc. US Grosseto FC) e della società US Grosseto FC (nota n. 3402/1435pf07-08pf/SP/mg del 19.12.2008)

Massima: La società non commette alcuna violazione per aver impugnato innanzi al Tribunale –Sezione Lavoro, il lodo arbitrale emesso dal Collegio della Lega Nazionale Professionisti, con la cui sentenza è stata dichiarata la nullità del lodo stesso.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 64/CDN  del 12 Marzo 2009  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:  (134) – Deferimento del procuratore federale a carico di: D.F. (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Pescara Calcio SpA) e della società Pescara Calcio SpA (nota n. 3887/783pf07-08/AM/ma del 20.1.2009)

Massima: Il calciatore risponde della violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 30 dello Statuto Federale e con egli la propria società per aver convenuto in giudizio innanzi al Tribunale la sua ex società al fine di richiederle il risarcimento per danni all’immagini, senza la preventiva autorizzazione da parte delle FIGC. L’art. 30, IV comma, Statuto Federale, prescrive, infatti, che il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, possa autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Tanto comporta, a carico dei soggetti di cui al I comma che intendano adire gli organi giurisdizionali statali, l’onere della preventiva richiesta di tale autorizzazione, sotto comminatoria delle sanzioni stabilite dalle norme federali. Le sanzioni previste a carico dei calciatori della LNPC, per la fattispecie de qua, sono quelle di cui all’art. 15, I comma lett. b e II comma, CGS, consistenti nella squalifica non inferiore a mesi sei e nella contestuale ammenda da € 5.000,00 ad € 50.000,00. Dei fatti ascritti al tesserato risponde, poi, a titolo di responsabilità oggettiva, anche la società di appartenenza del calciatore all’epoca dei fatti, giusta quanto previsto dall’art. 4, II comma, CGS. Sempre in base al citato art. 15, le sanzioni previste per le società della LNPC, nella fattispecie de qua, sono quelle della penalizzazione di almeno tre punti in classifica e dell’ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00. Consegue le sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica e l’ammenda a carico del calciatore e la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda a carico della società. (Il caso di specie: la società, informava la FIGC di essere stata convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale dal calciatore, che ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni arrecatigli alla immagine e professionalità in occasione e a causa dell’intercorso rapporto contrattuale. Chiedeva, altresì di essere informata in ordine alla esistenza della richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali e, ove esistente, in ordine all’esito della stessa. La FIGC comunicava alla società che il calciatore non aveva inoltrato alcuna richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali).

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 05 marzo 2009 – www.coni.it Decisione impugnata: Decisione di cui al C.U. n. 21/CGF, in data 11.09.2008, della Corte di Giustizia Federale – www.figc.it

Parti: Geom. E.S. e la società Treviso F.B.C. 1993 srl contro Federazione  Italiana Calcio (F.I.G.C.) Massima: Per quanto riguarda la presunta violazione dell’art. 30, comma 2°, dello Statuto Figc – ovvero il “vincolo di giustizia”, che preclude ai soggetti affiliati (società e tesserati) di rivolgersi, salvo specifica autorizzazione, per la risoluzione delle controversie relative alle materie riconducibili allo svolgimento del rapporto associativo, alle autorità giurisdizionali dello Stato, sanzionando l’inottemperanza a tale prescrizione – occorre chiarire quanto segue. Il presidente della società si è rivolto alla autorità giurisdizionale statale, senza chiedere preventivamente l’autorizzazione agli organi federali, per presentare denuncia-querela nei confronti del presidente di altra società per il reato di appropriazione indebita, e per chiedere il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di un assegno bancario a garanzia di una contro-obbligazione inadempiuta. Sequestro preventivo, che veniva peraltro disposto dal G.I.P. del Tribunale. Il punto in questione è: laddove siamo in presenza di un reato, sia pure commesso nell’ambito di attività sportive, deve comunque valere l’obbligo del “vincolo di giustizia”? Rispetto alla fattispecie penale, quindi, l’autonomia sportiva (e la sua giustizia interna) si deve ritrarre per lasciare competenza esclusiva alla autorità giurisdizionale ordinaria? Per dare risposta alle questioni avanzate occorre svolgere, inizialmente, una breve riflessione sulla natura stessa dell’ordinamento sportivo e il suo rapportarsi con l’ordinamento giuridico statale. E’ un tema ormai antico ma tutt’altro che esaurito; anzi, rinnovato a seguito della recente legge n. 280 del 2003, che ha dettato principi in materia di giustizia sportiva. In particolare, l’art. 1, comma 1, di detta legge dichiara che «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo», per poi affermare, al comma successivo, che «i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo». Il legislatore ha voluto, in tal modo, prevedere una riserva di giurisdizione statale, per così dire, ogni qual volta le sanzioni e gli atti che non sono destinati a esaurire la loro incidenza nell’ambito strettamente sportivo, perché produttivi di conseguenze lesive nell’ambito dei rapporti sociali, vanno a essere ricompresi nell’area della “rilevanza” per l’ordinamento generale, per cui risulta non eludibile, ai sensi dell’art. 24 Cost., la necessità di consentire all’interessato la via del ricorso al giudice naturale. Si conferma così la tesi che nello sport operano due giustizie: da un lato la giustizia sportiva, fatta di organi federali e di collegi arbitrali, che risponde a esigenze tipiche dell’ordinamento sportivo quali la necessità di affidare la risoluzione delle controversie a organi a competenza specifica e di ottenere decisioni in tempi rapidi; e, dall’altro, la giustizia statale, indispensabile garanzia delle situazioni giuridiche soggettive, se e laddove l’attività sportiva abbia rilevanza “esterna”, nell’ordinamento statale. Sarebbero pertanto impugnabili innanzi al giudice statale tutti i provvedimenti che presentino una rilevanza anche esterna all’ordinamento sportivo, determinino la lesione non solo di interessi esclusivamente sportivi, ma anche di interessi giuridicamente rilevanti, anche solo connessi con quelli sportivi, cioè la lesione di posizioni giuridico-soggettive riconoscibili come diritti soggettivi o come interessi legittimi. Un siffatto ragionamento viene ora fatto proprio dalla giustizia amministrativa (v. da ultimo Tar Lazio n. 2472 del 2008), per quanto attiene alla sindacabilità degli atti amministrativi emanati dagli organi di giustizia sportiva; a fortiori, questo ragionare non può non applicarsi anche e soprattutto per quanto attiene gli atti ed eventi di carattere penalistico, sulla cui giustiziabilità è competente solo il giudice ordinario (art. 102 Cost.). La materia penale, infatti, è da ritenersi certamente sottratta alla giurisdizione domestica del diritto sportivo, che è priva di potestas iudicandi; e pertanto non ha nessun strumento coercitivo per offrire e garantire una tutela. E’ questo il punto centrale della questione. E allora, se la materia penale è sottratta alla cognizione degli organi federali non si spiega l’esigenza, o addirittura l’obbligo, di richiedere a essi l’autorizzazione a rivolgersi al giudice ordinario: subordinare l’esercizio dell’azione penale all’autorizzazione del Consiglio federale vorrebbe dire porsi in contrasto con i principi di uno Stato costituzionale, come chiaramente esplicitati agli artt. 24 e 25 Cost. L’art. 30 comma 2°, dello Statuto Figc, che disciplina il “vincolo di giustizia”, mantiene intatta tutta la sua portata e validità nell’ambito dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, riconosciuto e favorito dalla Repubblica, ma si infrange laddove impatta con la materia penale, e quindi con reati che, a prescindere dalla loro azionabilità per querela di parte o di ufficio, impongono l’intervento esclusivo del giudice ordinario. Nel caso all’esame di questo Collegio Arbitrale, poi, non è ravvisabile l’ipotesi, avanzata dalla difesa della Figc, di ricorrere alla Commissione Vertenze Economiche della Federazione, stante la sua qualità di giudice sulle questioni economiche e non certo sulla materia penale, che invece è l’oggetto della vicenda, trattandosi di un reato ex artt. 646 e 640 codice penale. E’ esclusa, pertnto, la sussistenza della violazione dell’art. 30, comma 2°, dello Statuto Federale. Il caso di specie: Al presidente della società veniva irrogata, dalla CGF la sanzione  dell’ inibizione per anni 1 e ammenda perché ritenuto responsabile “della violazione degli artt. 1, comma 1, 10, commi 2 e 3, del codice di giustizia sportiva, per avere stipulato un accordo relativo al trasferimento del giocatore, successivamente risolto, con previsione di premio di valorizzazione, in difetto delle formalità prescritte dagli artt. 95, 101, 103 bis Noif, e quindi in violazione della normativa federale”; era ritenuto altresì responsabile “della violazione dell’art. 30, comma, 2, dello Statuto federale in relazione all’art. 15 del codice di giustizia sportiva per avere proposto denuncia-querela nei confronti del presidente di altra società per il reato di appropriazione indebita (relativa alla somma pattuita quale premio di valorizzazione) così eludendo il vincolo di giustizia, ed in ogni caso, per non aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Federale”. La società veniva altresì deferita a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1° e 2°, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva e sanzionata con la penalizzazione di punti 3 da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 56/CGF Riunione del 30 ottobre 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 64/CGF Riunione del 14 Novembre 2008 n. 2  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. M.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 e dell’ammenda di € 500,00, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale

Massima: Colui che senza preventiva autorizzazione della FIGC sporge denuncia, anche contro ingoti, viola la clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto Federale. Qualsiasi iniziativa finalizzata a sottoporre al sindacato della giustizia ordinaria fatti e circostanze meritevoli di valutazione da parte della Giustizia sportiva, deve sempre essere previamente sottoposta all'apprezzamento della Federazione che deve manifestare il suo assenso. Se così non fosse si finirebbe per vanificare il vincolo di giustizia che costituisce uno dei caposaldi dell'ordinamento sportivo. L'operatività della clausola compromissoria non impedisce al tesserato l'esercizio dei propri diritti, ma comporta, in caso di violazione degli stessi, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare, rimanendo distinti tra loro l'ambito della giustizia sportiva da quella ordinaria. La clausola compromissoria richiede la autorizzazione per qualsiasi iniziativa promossa dinanzi la giurisdizione statale. La richiesta di preventiva autorizzazione non avrebbe comportato per il deferito alcuna decadenza in sede penale, in quanto l'esposto-denuncia non era soggetto ad alcun termine decadenziale. Consegue la squalifica (mesi 6).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 19/CDN del 19 settembre 2008 n. 6 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (5) – Deferimento del procuratore federale a carico del calciatore M.M. e della società AC Bellaria Igea Marina (nota n. 5688/347 pf07-08/AM/en del 18.6.2008)

Massima: Il calciatore risponde della violazione di cui all’art. 30 dello Statuto Federale, per aver adito la giustizia ordinaria senza la preventiva richiesta di autorizzazione ai competenti organi federali. Per quanto concerne la violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale, va rilevato che l’operatività della clausola compromissoria non impedisce al tesserato l’esercizio dei propri diritti, ma comporta, in caso di sua violazione, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare, rimanendo del tutto distinti tra loro l’ambito della giurisdizione sportiva e quello della giurisdizione ordinaria, atteso che spetta a quest’ultima accertare o meno la sussistenza dell’ipotesi di reato denunciato, mentre spetta alla prima la regolamentazione dei rapporti interni tra i propri tesserati. Ciò posto, va osservato che le persone interessate ed i fatti oggetto dell’esposto-denuncia rientravano anche nell’ambito della competenza degli Organi di Giustizia Sportiva, e pertanto, lo stesso calciatore avrebbe dovuto preventivamente richiedere l’autorizzazione ai competenti Organi Federali, richiesta che tuttavia non è mai stata fatta e ciò in violazione del richiamato art. 30 dello Statuto Federale. La clausola compromissoria sottopone ad autorizzazione il ricorso a qualsiasi “giurisdizione statale”, dovendosi intendere come “ricorso” qualsiasi atto che sottoponga fatti e/o avvenimenti relativi a tesserati ed ai rapporti tra tesserati – e come tali di pertinenza della Giurisdizione Sportiva - all’indagine ed alla conseguente decisione della Giurisdizione Ordinaria. Del resto, la necessità di avere la preventiva autorizzazione da parte dei competenti Organi federali non avrebbe in alcun modo né inficiato i diritti specifici del calciatore né il suo generale diritto-dovere di segnalare all’autorità giudiziaria fatti che possano avere rilevanza penale, tenuto altresì conto che i tempi per la richiesta di preventiva autorizzazione non avrebbero comportato alcuna decadenza in sede penale per lo stesso calciatore, trattandosi nel caso di specie di esposto-denuncia e pertanto non soggetto ad alcun termine decadenziale. Consegue la responsabilità oggettiva della società per la quale è tesserato. Il caso di specie: Il calciatore senza richiedere la preventiva autorizzazione federale di cui all’art. 30 dello Statuto, aveva presentato esposto-denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale in cui lamentava una difformità tra il modello sottoscritto dalle parti e depositato presso gli Uffici della Lega - relativo al suo trasferimento da una società all’altra - e la copia del medesimo modello a lui consegnata, atteso che nel primo era prevista la cessione a titolo definitivo con accordo di compartecipazione, mentre nella seconda era prevista la cessione a titolo temporaneo. A fondamento della propria prospettazione, lo stesso calciatore aveva esibito una copia fotostatica del suddetto modello, in cui risultava barrata la voce “temporanea” relativa alla tipologia della cessione di contratto.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 settembre 2008 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Consiglio Federale del 15 maggio 2008 di diniego ad adire le vie legali– www.figc.it

Parti: Ternana Calcio SpA - Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ inefficace nei confronti della società la determinazione della F.I.G.C di “non […] concessione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 30, comma 4 dello Statuto Federale” ad adire le vie legali per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali dagli arbitri componenti il collegio arbitrale costituito presso la Lega Professionisti Serie C che ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale. La norma che contiene il c.d. “vincolo di giustizia” - art. 30 Statuto F.I.G.C.- determina per i “tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale” l’obbligo di “accetta[zione del]la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché delle relative vertenze di carattere giuridico, disciplinare ed economico”. Nella fattispecie, non ricorrono gli elementi costitutivi del c.d. “vincolo di giustizia” (e dunque fa assoluto difetto l’attribuzione di ogni eventuale potere derogatorio in capo alla F.I.G.C.) poiché i componenti del collegio arbitrale (in ipotesi destinatari dell’azione giudiziaria promuovibile dalla società) non integrano “organi o soggetti delegati”, in quanto tali “appartenen[ti] all’ordinamento settoriale sportivo” (art. 30 Statuto, cit.). Gli arbitri in questione originano, infatti, dalla previsione, che -nelle controversie arbitrabili di cui all’art. 409 c.p.c.- non può che essere necessariamente eteronoma rispetto all’ autonomia federale (artt. 806, 2° comma, e già 808, 2° comma, c.p.c.), recante la “Disciplina del lavoro subordinato sportivo”, segnatamente contenuta nell’art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91: “Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. (omissis). Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli”. I collegi arbitrali (incluso quello de quo) vengono, quindi, costituiti giusta le ulteriori previsioni dell’Accordo collettivo tra le associazioni rappresentative delle parti (ai sensi degli artt. 806, 2° comma, e già 808, 2° comma, c.p.c.), senza che la precaria investitura di singoli arbitri per l’una o l’altra controversia tra Società e Calciatore possa di volta in volta determinare in capo agli stessi arbitri una stabile “appartenenza all’ordinamento settoriale” ovvero la “costituzione di [alc]un rapporto associativo”, elementi altrimenti necessari per l’ immedesimazione organica o l’esercizio (foss’anche soltanto) delegato di funzioni “rilevanti per l’ordinamento federale” in via immediata. Del resto, senza così voler trarre argomenti dirimenti da previsioni aliene rispetto a quelle di più diretto interesse, lo svolgimento di mandati arbitrali rimane normalmente (v. art. 19, comma 5, Reg. Camera conc. arb. C.O.N.I.) imputabile (come le connesse responsabilità) esclusivamente ai soggetti che direttamente ne risultano affidatari per elezione delle parti in conflitto, rimanendo il diverso rapporto di amministrazione dell’ arbitrato, eventualmente corrente con organi o soggetti comunque appartenenti all’ ordinamento federale (quali “Le Leghe”, nella specie per cui è causa), distinto rispetto al mandato arbitrale vero e proprio, il quale sempre connette in via speciale quanto episodica le parti, congiuntamente tra loro, con gli arbitri chiamati a dirimerne le liti. In definitiva, difettano nelle circostanze per le quali l’azione giudiziaria è stata prospettata dalla società contro gli autori del lodo dichiarato nullo gli elementi essenziali alla riconoscibilità del c.d. “vincolo di giustizia”, talchè, ove concretamente esperita, l’azione medesima non potrebbe comunque sostanziare alcun comportamento “volto a eludere il vincolo di giustizia”. Dal superiore accertamento di non conformità alle norme statutarie applicabili della condotta tenuta dalla F.I.G.C., in occasione della determinazione “impugnat[a]”, deriva che quest’ultima -ad instar di provvedimento viziato per “difetto assoluto di attribuzione” (arg. ex art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241)- deve ritenersi incapace di alcuna efficacia nei confronti della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN  del 31 Luglio 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (302) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. B. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato SS Lazio SpA), P. V. B. D. S. (tesserato Treviso Football Club 1993 Srl), D. B. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato US Sestri Levante), E. B. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente svincolato), M. C.  (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato US Pro Vercelli Calcio Srl), A..C. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Vicenza Calcio SpA), L. F. C. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Ascoli Calcio 1898 SpA), R. C. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Novara Calcio SpA), R. C. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato AC Cesena SpA), M. C. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato US Lecce SpA), A. D’A. (tesserato Treviso Football Club 1993 Srl), S. D.A. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato in prestito US Grosseto FC Srl), F.D.V. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Calcio Padova SpA), G. F. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato US Cremonese SpA), F. G. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato FC Messina Peloro Srl), F. G. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Novara Calcio SpA), M. G. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Novara Calcio SpA), R. G. (tesserato Treviso Football Club 1993 Srl), D. L. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente svincolato), G. M. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato in prestito AS Bari SpA), F. P. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Parma FC SpA), R. P. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato US Marentinese), R. F. D. S.(all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Parma FC SpA), M. Z. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato in prestito Spezia Calcio 1906 Srl), D. Z. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato AC Lumezzane SpA), A.Z. (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Pisa Calcio SpA), E. S. (nella qualità di Presidente e legale rappresentante del Treviso FC 1993 Srl), P. D. S. (nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della SS Lanciano Srl oggi SS Virtus Lanciano 1924 Srl) e della Società Treviso FC 1993 Srl e SS Lanciano Srl oggi SS Virus Lanciano 1924 Srl (nota n. 6119/97pf07-08/SP/blp del 27.6.2008) Con atto del 27.6.08 il Procuratore Federale ha deferito al giudizio di questa Commissione: 1) B. M. all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato S.S . Lazio SpA; 2) B. D. S. P. V., all’epoca dei fatti e al momento del deferimento tesserato Treviso Football Club 1993, Srl; 3) B. D., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato US Sestri Levante; 4) B. E., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento svincolato; 5) C. M., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l.; 6) C. A., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato Vicenza Calcio SpA; 7) C. L. F., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato Ascoli Calcio 1898 SpA; 8) C. R., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato Novara Calcio SpA; 9) C. R., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato AC Cesena SpA; 10) C.M., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato US Lecce SpA; 11) D.A A., all’epoca dei fatti e al momento del deferimento tesserato Treviso Football Club 1993, Srl; 12) D.A.S., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato in prestito US Grosseto FC Srl; 13) D. V. F., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato Calcio Padova SpA; 14) F. G., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato US Cremonese SpA; 15) G. F., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato F.C. Messina Peloro SpA.; 16) G. F., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato Novara Calcio SpA; 17) G. M., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato Novara Calcio SpA; 18) G. R., all’epoca dei fatti e al momento del deferimento tesserato Treviso Football Club 1993, Srl; 19) L. D., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento svincolato; 20) M.G., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al momento del deferimento tesserato in prestito AS Bari SpA; 21) P. F., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato Parma FC SpA; 22) P. R., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato US Marentinese; 23) F. D. S. R., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato Parma FC SpA; 24) Z. M., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato in prestito Spezia Calcio 1906 Srl; 25) Z.D., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato A.C. Lumezzane SpA; 26) Z. A., all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato Pisa Calcio SpA. per violazione dell’art. 94, comma 2, ultima parte delle NOIF 27) Il sig. E. S., nella qualità di Presidente e legale rappresentante del Treviso FC 1993 srl; per violazione degli artt.1 comma 1 e 10 commi 2 e 3 CGS e per violazione dell’art.30 comma 2 dello Statuto Federale in relazione all’art. 15 CGS 28) Il sig. P.D. S., nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della SS Lanciano Srl; per violazione degli artt.1 comma 1 e 10 commi 2 e 3 CGS 29) la società Treviso FC 1993 srl; a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS anche con riferimento all’art. 15 CGS 30) la società S.S. Lanciano Srl; a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1.

Massima: Non commettono alcuna violazione della normativa federale i calciatori che hanno promosso un ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice del Lavoro nei confronti della propria società per non aver quest’ultima corrisposto loro il premio collettivo per l’ipotesi di promozione in serie A al termine della stagione sportiva 2004/2005, a seguito dell’accordo stipulato in data 1° aprile 2005, in forma di scrittura privata non autenticata (e non sugli appositi moduli predisposti dalla L.N.P., in epoca successiva e non depositato entro il termine perentorio del 31.12.2004), poiché gli stessi hanno notificato il ricorso ed il conseguente decreto sia alla società e sia alla Lega competente a norma dell’art. 94 comma 2 NOIF. Stabilisce, l’art. 94, II comma, ultima parte delle NOIF, che “il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega di competenza”, dove per “iniziativa in tal senso” è inteso il ricorso alla autorità giudiziaria ordinaria. Nel caso di specie, contestualmente alla richiesta di notificazione nei confronti della società i deferiti hanno richiesto la notificazione anche nei confronti della Lega Nazionale Professionisti. La intrapresa iniziativa, dunque, è stata notificata anche alla Lega di appartenenza nel momento stesso in cui si è verificata la pendenza della lite nei confronti della società ingiunta, vale a dire nel momento in cui la iniziativa giudiziaria si è avuta per intrapresa nei confronti della società, in tal modo risultando soddisfatto l’obbligo di informativa posto a carico dei tesserati dalla più volte citata norma.

Massima: Viola la clausola compromissoria il Presidente che propone querela, senza comunicazione alla Lega competente, nei confronti di altro presidente per appropriazione indebita di somma che era stata consegnata a titolo di “premio di valorizzazione” di un giocatore e poi non restituita all’atto della risoluzione del contratto. Appare pertanto evidente, come la materia oggetto della querela proposta dal Presidente sia certamente attinente all’ordinamento sportivo calcistico. Nel caso di specie, non possono essere accolte le deduzioni difensive dirette ad affermare la sussistenza di una condizione psicologica di buona fede o la esistenza di un errore scusabile. Per la buona fede andrà valutata la circostanza che il Presidente si è attivato in sede penale senza prendere in considerazione la possibilità di attivarsi nelle competenti sedi federali e comunque senza dare notizia della propria iniziativa alla FIGC. Per l’errore scusabile varrà l’indirizzo univoco di dottrina e giurisprudenza che esclude l’applicazione di tale istituto per i casi di violazione di norme vigenti di chiara interpretazione. Consegue che la società è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica. L’art. 27 dello Statuto Federale vigente all’epoca dei fatti (la cui formulazione è stata poi trasfusa nell’art. 30 dello Statuto Federale attualmente in vigore) dispone, al comma 2, che i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, “in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce poi che “il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia”. Aggiunge, infine, il comma 4 che: “ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque rivolto ad eludere il vincolo di giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali”. L’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva concernente “violazione della clausola compromissoria”, a sua volta, stabilisce le sanzioni per le violazioni dell’art. 30 dello Statuto Federale. Come già chiarito in altri casi analoghi, la clausola compromissoria “non impedisce al tesserato l’esercizio dei propri diritti costituzionalmente garantiti, ma comporta, in caso di sua violazione, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare”, spettando all’ordinamento sportivo la regolamentazione dei rapporti interni tra gli affiliati. Ed invero, l’ordinamento federale, costituito dall’insieme organico di regole, di carattere tecnico, disciplinare ed economico che disciplina i rapporti tra gli affiliati alla Federazione, vincola tutti i soggetti che ad esso hanno volontariamente aderito a risolvere le controversie che li concernono “attinenti a materie riconducibili allo svolgimento dell’attività federale”, soltanto nell’ambito di tale ordinamento, salvo casi “di grave opportunità”, e ha stabilito a tutela di tale regola, fondamentale per la sua autonomia, tutto un sistema di sanzioni disciplinari con validità ed efficacia all’interno dello stesso ambito federale. Nel suo contenuto l’art. 15 in esame stabilisce sanzioni sia a carico di chi non accetta, e impugna davanti agli organi di giustizia statale, senza l’autorizzazione del Consiglio Federale, un provvedimento (“un qualsiasi provvedimento”) già adottato da un organo federale nelle materie riconducibili allo svolgimento dell’attività federale, sia a carico di chi, senza avere ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Federale, promuove davanti agli organi giurisdizionali statali “le vertenze nelle materie riconducibili all’attività federale di carattere tecnico, disciplinare ed economico”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 89/CGF Riunione del 29 gennaio 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 214/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico del signor G.S., Agente di Calciatori, presidente e legale rappresentante della W.F.S. S.r.l., per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S., 17 e 23 Regolamento Agenti dei Calciatori e 30 Statuto Federale

Massima: L’agente di calciatori che è anche legale rappresentate di una società a responsabilità limitata non risponde della violazione degli artt. 1 comma 1 C.G.S., 17 e 23 del Regolamento dell'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori e 30 dello Statuto della F.I.G.C., per aver disatteso la clausola compromissoria prevista nel citato Regolamento, così violando l'obbligo di accettare la piena efficacia delle decisioni degli organi di Giustizia Sportiva allorquando intraprende un contenzioso in sede civile per conto della società che rappresenta in seguito la mancato adempimento di una scrittura privata intercorsa tra la sua società e la società di calcio professionistica. Ciò in quanto l’agente ha adito l’autorità giudiziaria non nella sua qualità di Agente di Calciatori ma, quale legale rappresentante della società di capitale non assoggettata all'ordinamento interno della F.I.G.C., in quanto non svolge alcuna attività riconducibile a quella degli Agenti di Calciatori.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.114/CGF Riunione del 15 febbraio 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 219/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. P.V. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 24.7.2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. e art. 35 del regolamento del settore tecnico, in relazione agli artt. 27, comma 2 (ora art. 30) dello statuto federale e 11-bis (oggi art. 15) del C.G.S.

Massima: Ai sensi dell’art. 19, lett. f), C.G.S. l’allenatore è sanzionato con la squalifica a tempo determinato per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 27, comma 2 (ora art. 30) dello Statuto Federale per aver adito, nella stagione sportiva 2005/2006, gli organi di giustizia statale, querelando per diffamazione, senza alcuna autorizzazione federale, il presidente della società, presso cui svolgeva all’epoca la propria attività di allenatore nonostante abbia presentato la richiesta di autorizzazione alla Federazione entro il termine utile, ai sensi della legge penale, per la presentazione della querela e senza aver ricevuto da questa alcuna risposta. Ciò in quanto l’allenatore ha omesso, da un canto, di sollecitare il pur doveroso provvedimento in merito alla richiesta autorizzativa quando si approssimava la scadenza del termine per la presentazione della querela; d\\\'altro canto, egli non ha preso in considerazione le pur astrattamente possibili azioni a difesa della sua posizione di cui l\\\'ordinamento federale gli consentiva di avvalersi (denuncia alla Procura Federale, risoluzione del rapporto con la società per colpa: ipotesi, la prima, pure richiamata nello stesso atto di deferimento; ipotesi, la seconda, alla quale lo stesso reclamante pure fa espresso riferimento nella richiesta di autorizzazione). Così considerata la complessiva condotta del reclamante, essa mostra di avere assunto su di sé il rischio di apparire in conflitto con i doveri generali di lealtà sportiva, cui ai sensi dell\\\'art. 1 comma 1 C.G.S. devono ispirarsi i tesserati: a questa stregua la condotta stessa va qualificata. Massima: L’allenatore non può essere sanzionato per la violazione dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli artt. 27, comma 2 (ora art. 30) dello Statuto Federale e 11-bis (oggi art. 15) C.G.S. per aver adito, nella stagione sportiva 2005/2006, gli organi di giustizia statale, querelando per diffamazione, senza alcuna autorizzazione federale, il presidente della società, presso cui svolgeva all’epoca la propria attività di allenatore quando lo stesso ha presentato la richiesta di autorizzazione alla Federazione entro il termine utile, ai sensi della legge penale, per la presentazione della querela e non può in alcun modo escludersi che, pur in difetto di formale comunicazione, il Consiglio Federale si sia comunque pronunciato al riguardo, mancando così la prova che l\\\'azione giudiziaria sia stata intentata in difetto di autorizzazione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/CGF Riunione del 24 luglio 2007 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 194/CGF Riunione del 4 giungo 2008 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 51 del 24.5.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del calciatore G.A. e della Polisportiva Opicina, a seguito di proprio deferimento per violazione degli artt. 27, comma 2, statuto federale, 1, comma 1 e 2, comma 4 C.G.S.

Massima: Il calciatore risponde della violazione di cui agli artt. 27, commi 2 e 4 dello Statuto della F.I.G.C. (ora art. 30, commi 2, 3 e 4 del Nuovo Statuto) e 1, comma 1, C.G.S. per aver sporto querela nei confronti di un avversario per lesioni da questi procurategli sul terreno di giuoco. Consegue la sanzione della squalifica (6 mesi). La società è responsabile oggettivamente di tale comportamento. Consegue nei confronti della stessa la sanzione dell’ammenda. (Il caso di specie: Il calciatore sporgeva querela nei confronti del calciatore avversario, per denunciare l\\\'infortunio occorsogli in occasione della gara rientrante pienamente sotto il controllo degli Ufficiali di Gara e degli Organi di Giustizia Sportiva e che “in ordine a tale denuncia non risulta richiesta, né concessa alcuna autorizzazione al calciatore ad adire le vie legali nei confronti dell’avversario). Il calciatore in ragione della sua appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo avrebbe dovuto denunziare il fatto – pur se non rilevato dall’arbitro – agli Organi della Giustizia Sportiva, trattandosi di materia riconducibile allo svolgimento dell’attività federale nonché di carattere, disciplinare, in ossequio alla norma dettata dall’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale. Al contempo, volendo tutelare il suo diritto ad ottenere anche l’accertamento in sede penale del reato commesso in suo danno, al fine di sentire condannare il responsabile al risarcimento per la lesione subita, il calciatore avrebbe comunque dovuto preventivamente formulare, ai sensi dell’art. 27, comma 4, dello Statuto Federale, istanza al “Consiglio Federale” che “per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia”. Al riguardo occorre precisare che non è in discussione il predetto “astratto diritto”, ma va ribadito che, quand’anche il calciatore non avesse potuto, per ragioni di impossibilità fisica, denunziare il fatto agli Organi di Giustizia Sportiva - essendo stato dimesso dall’Ospedale presso il quale era stato degente, - aveva comunque ventuno giorni di tempo, quanto meno per proporre l’istanza alla F.I.G.C., al fine di ottenere la necessaria autorizzazione ad adire l’A.G.O., prima di proporre la querela. Nell’ipotesi che il provvedimento su tale richiesta non fosse stato comunicato prima della data predetta, ovviamente il calciatore avrebbe potuto proporre la querela nei confronti del responsabile, per non subire pregiudizio nel suo diritto di risarcimento del danno.

Massima: L’art. 11bis C.G.S. sancisce che “ai soggetti tenuti all’osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti alla elusione dell’obbligo di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto, fatta salva l’applicazione di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni: a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni; b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori e ad anni uno per uno per tutte le altre persone fisiche. Fatta salva ogni diversa disposizione, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, deve essere irrogata un’ammenda”. Nel caso di specie la società è stata sanzionata con la sola ammenda enon con la penalizzazione perché la violazione è stata posta in essere dal calciatore che ha sporto direttamente la querela nei confronto di un avversario.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/CGF Riunione del 24 luglio 2007 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 194/CGF Riunione del 4 giungo 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 68 del 07.6.2007 I

Impugnazione - istanza: Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del calciatore P.E. e della società U.S.D. Santerenzina seguito proprio deferimento per violazione rispettivamente degli artt. 27 comma 2 statuto federale e 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva

Massima: Il calciatore risponde della violazione di cui agli artt. 27, commi 2 e 4 dello Statuto della F.I.G.C. (ora art. 30, commi 2, 3 e 4 del Nuovo Statuto) e 1, comma 1, C.G.S. per aver sporto querela nei confronti di un avversario per lesioni da questi procurategli sul terreno di giuoco. Consegue la sanzione della squalifica (6 mesi). La società è responsabile oggettivamente di tale comportamento. Consegue nei confronti della stessa la sanzione dell’ammenda. (Il caso di specie: Il calciatore verso la fine della partita ha avuto uno scontro di gioco con il calciatore della squadra avversaria; dopo la fine della partita mentre si trovava ancora in campo diretto verso gli spogliatoi, il Calciatore avversario che sopraggiungeva alle spalle, giunto al suo fianco, gli “sferrava più pugni, uno dei quali gli provocava la rottura del setto nasale del querelante. Pertanto, il calciatore aggredito ha sporto querela nei confronti dell’avversario). Il calciatore in ragione della sua appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo avrebbe dovuto denunziare il fatto – pur se non rilevato dall’arbitro – agli Organi della Giustizia Sportiva, trattandosi di materia riconducibile allo svolgimento dell’attività federale nonché di carattere, disciplinare, in ossequio alla norma dettata dall’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale. Al contempo, volendo tutelare il suo diritto ad ottenere anche l’accertamento in sede penale del reato commesso in suo danno, al fine di sentire condannare il responsabile al risarcimento per la lesione subita, il calciatore avrebbe comunque dovuto preventivamente formulare, ai sensi dell’art. 27, comma 4, dello Statuto Federale, istanza al “Consiglio Federale” che “per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia”. Nell’ipotesi che il provvedimento su tale richiesta non fosse stato comunicato prima del decorso del termine di decadenza di 90 giorni dal fatto, di cui all’art. 124 c.p., ovviamente il calciatore avrebbe potuto proporre la querela nei confronti del responsabile, per non subire pregiudizio nel suo diritto di risarcimento del danno. Al riguardo, non è superfluo precisare che l’obbligo per il tesserato – in adempimento alla clausola compromissoria - di denunciare il fatto all’Organo disciplinare competente e/o comunque di chiedere la predetta autorizzazione, al Consiglio Federale, non è escluso dal fatto che la condotta denunciata dal calciatore sia stata posta in essere al termine di una gara e che non abbia formato oggetto di rapporto dell’arbitro. Al riguardo, occorre precisare che l’art. 31 C.G.S. sancisce che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. In altre parole, tale efficacia probatoria copre, in primo luogo, l’attestazione in ordine alla provenienza dell’atto dall’ufficiale di gara, che sottoscrivendolo si identifica quale autore dello stesso; l’efficacia si estende, inoltre, alle modalità di formazione dell’atto ed in particolare all’attestazione del luogo e della data in cui è stato redatto. Efficacia di piena prova è, altresì, riconosciuta alle dichiarazioni delle parti che l’arbitro attesta di aver ricevuto, alle circostanze che si sono verificate alla sua presenza, nonché agli altri fatti che egli dichiara di aver compiuto. Pertanto, detta efficacia probatoria riguarda, esclusivamente, il c.d. “estrinseco” dell’atto, ovvero ciò che esso espressamente dice e non può – come insegna costantemente la giurisprudenza -, in alcun caso, essere estesa per dedurre che circostanze in esso non indicate non siano avvenute.

Massima: L’art. 11bis C.G.S. sancisce che “ai soggetti tenuti all’osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti alla elusione dell’obbligo di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto, fatta salva l’applicazione di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni: a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni; b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori e ad anni uno per uno per tutte le altre persone fisiche. Fatta salva ogni diversa disposizione, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, deve essere irrogata un’ammenda”. Nel caso di specie la società è stata sanzionata con la sola ammenda e non con la penalizzazione perché la violazione è stata posta in essere dal calciatore che ha sporto direttamente la querela nei confronto di un avversario.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 11 aprile 2008 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CND pubblicata sul C.U. n. 26/CDN del 25.01.2008 – www.figc.it

Parti: A.S. Cesenatico Chimicart contro  Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: La società commette la violazione della clausola compromissoria per aver instaurato un giudizio innanzi al Giudice di Pace volto a ottenere la ripetizione e la restituzione di una somma di denaro da parte dell’ ex allenatore della società medesima. Com’è noto, invero, l’ordinamento sportivo ha inteso istituire un proprio sistema di giustizia, strutturato in modo analogo a quello statale e avente la precipua funzione di risolvere in tempi brevi e in modo competente le controversie tra i suoi esponenti.  Gli affiliati e le Federazioni sono tenuti a sottoscrivere una clausola vincolante in virtù della quale accettano di “affidarsi” alla giustizia sportiva per la risoluzione di qualsivoglia controversia nascente, in seno alle loro attività, tra federazioni, associazioni di appartenenza e singoli atleti. Trattasi del c.d. “vincolo di giustizia”, contenuto nel nuovo art. 30 Statuto FIGC, il quale sancisce, tra l’altro, la impossibilità, per detti soggetti, salva espressa autorizzazione, di adire l’autorità statale ordinaria o amministrativa, pena la perdita di almeno tre punti in classifica per le società, e la inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei (o anni uno) per le persone fisiche (cfr. art. 15 CGS della FIGC).  Più precisamente, il citato art. 30 afferma che «i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale» (comma 1); «accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico» (comma 2); statuendosi, infine, che le controversie tra i predetti soggetti e tra essi e la FIGC, «per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi di giustizia federale, sono devolute… unicamente alla cognizione arbitrale della camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI,…e risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi del regolamento della Camera» (comma 3). Tanto premesso, preme ricordare che, ai fini dell’accertamento della violazione della c.d. clausola compromissoria, ciò che rileva è l’esatta individuazione del petitum nei giudizi promossi dall’istante.

Massima: Per la violazione della clausola compromissoria la Camera di conciliazione riduce la penalizzazione a punti (2) in classifica per l’ammissione di responsabilità e la fattiva collaborazione dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare (art. 24 CGS).  Nel caso di specie, la Società si è dimostrata disponibile a conciliare la controversia, attraverso la conversione della perdita dei tre punti in classifica in sanzione pecuniaria, o con il differimento della penalizzazione alla prossima stagione sportiva; e che la stessa, nella discussione dinnanzi al Collegio, non ha negato l’infrazione dell’art. 30 Statuto FIGC, ammettendo la propria responsabilità per la violazione della clausola compromissoria. Si deve considerare, altresì, la buona fede dichiarata dall’istante, secondo cui la stessa «traspare, in maniera significativa, soprattutto dall’importo per cui è stato radicato il giudizio che ha dato origine al deferimento: nonché l’atteggiamento psicologico che ha contraddistinto la condotta della società sostanziatosi in una colpa non grave.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 46/CDN del 10 aprile 2008 n. 4 - www.figc.itDecisione impugnata:

Delibera commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 71 del 29.2.2008.

Impugnazione – istanza:  Appello del calciatore S.S. (tesserato Atletico Montecchio) avverso la sanzione della squalifica di mesi tre a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il calciatore è responsabile della violazione di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto Federale per non aver ottemperato all’obbligo di accettare la piena efficacia ed autonomia dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della FIGC, nonché di aver violato l’art. 1 comma 1 CGS in quanto, contravveniva ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva. Nel caso di specie il calciatore per ottenere il risarcimento dei danni fisici patiti durante la gara, ha citato in giudizio avanti il Giudice ordinario (Tribunale) un altro tesserato senza acquisire la relativa autorizzazione federale ai sensi dell’art. 15 CGS, così non rispettando l’autonomia dell’ordinamento sportivo.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 148/CGF Riunione del 26 marzo 2008 n. 8 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 154/CGF Riunione del 08 aprile 2008 n. 8 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.D.N. C.U. n. 34/CDN del 29 febbraio 2008

Impugnazione - istanza: Ricorso ai sensi dell’ art. 37, comma 1, lett a), C.G.S. della società Cagliari Calcio 1920 avverso la sanzione di tre punti di penalizzazione ed ammenda di euro 20.000 e del dott. M.C. avverso l’inibizione di anni uno ed ammenda di euro 10.000 inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale a seguito del deferimento del Procuratore Federale Massima: Quando il presidente della società sporge querela nei confronti di un calciatore per diffamazione a mezzo stampa, la materia è certamente attinente all’ordinamento sportivo calcistico quando le dichiarazioni fanno riferimento a rapporti che sarebbero stati indebitamente intrattenuti dal presidente e i sostenitori della Società.Per cui la vicenda va esaminata nell’ambito dell’art. 27 dello Statuto Federale vigente all’epoca dei fatti (la cui formulazione è stata poi trasfusa nell’art. 30 dello Statuto Federale attualmente in vigore.

Massima: Il Presidente della società che sporge querela per diffamazione nei confronti di un tesserato, pur violando la clausola compromissoria, non è sanzionato quando il suo comportamento è affetto da errore scusabile per assenza dell’elemento soggettivo necessario per configurare in concreto l’illecito previsto dal combinato disposto costituito dall’art. 30 dello Statuto Federale e dell’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva. (Nel caso di specie il presidente della società ha sporto querela nell’erronea convinzione, peraltro in buona fede, che per sporgere querela in ordine ad un fatto di rilievo penale non occorresse l’autorizzazione del Consiglio Federale avendo reso noto pubblicamente, subito dopo la pubblicazione sui quotidiani delle dichiarazioni lesive della sua reputazione, che avrebbe presentato querela contro il calciatore. Nella lettera diretta al Commissario Straordinario della F.I.G.C., aveva mostrato chiaramente di ritenere che per la querela (che indica come “denuncia penale”) non occorra l’autorizzazione del Consiglio Federale, mentre tale autorizzazione riteneva necessaria, riservandosi quindi di chiederla, per l’eventualità che avesse ritenuto di adire il giudice civile per un’azione di risarcimento dei danni. Tale convincimento è stato poi indirettamente rafforzato dal comportamento della Federazione che nel periodo di oltre venti giorni poi trascorso fino alla perfezione della querela non ha sollevato obiezioni di sorta. Massima: L’art. 27 dello Statuto Federale vigente all’epoca dei fatti (la cui formulazione è stata poi trasfusa nell’art. 30 dello Statuto Federale attualmente in vigore) dispone, al comma 2, che i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, “in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”. Il comma 4 della norma in esame, stabilisce poi che “il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia”. Aggiunge, infine, il comma 4 in discorso che: “ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque rivolto ad eludere il vincolo di giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali”. L’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva concernente “violazione della clausola compromissoria”, a sua volta, stabilisce le sanzioni per le violazioni dell’art. 30 dello Statuto Federale. Correttamente la decisione impugnata ha rilevato che la clausola compromissoria “non impedisce al tesserato l’esercizio dei propri diritti costituzionalmente garantiti, ma comporta, in caso di sua violazione, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare”, spettando all’ordinamento sportivo la regolamentazione dei rapporti interni tra gli affiliati (l’affermazione è coerente con quanto statuito in proposito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione di cui al citato Com. Uff. n. 56/CGF del 11 dicembre 2007). Ed invero, l’ordinamento federale, costituito dall’insieme organico di regole, di carattere tecnico, disciplinare ed economico che disciplina i rapporti tra gli affiliati alla Federazione, vincola tutti i soggetti che ad esso hanno volontariamente aderito a risolvere le controversie che li concernono “attinenti a materie riconducibili allo svolgimento dell’attività federale”, soltanto nell’ambito di tale ordinamento, salvo casi “di grave opportunità”, e ha stabilito a tutela di tale regola, fondamentale per la sua autonomia, tutto un sistema di sanzioni disciplinari con validità ed efficacia all’interno dello stesso ambito federale. Nel suo contenuto l’art. 15 in esame stabilisce sanzioni sia a carico di chi non accetta, e impugna davanti agli organi di giustizia statale, senza l’autorizzazione del Consiglio Federale, un provvedimento (“un qualsiasi provvedimento”) già adottato da un organo federale nelle materie riconducibili allo svolgimento dell’attività federale, sia a carico di chi, senza avere ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Federale, promuove davanti agli organi giurisdizionali statali “le vertenze nelle materie riconducibili all’attività federale di carattere tecnico, disciplinare ed economico”.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 37/CDN del 07 Marzo 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Liguria – CU n. 26 del 6.12.2007

Impugnazione - istanza: – Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento della società GS Pegliese a seguito di proprio deferimento

Massima: La società è oggettivamente responsabile del comportamento del suo calciatore che per fatti avvenuti durante la gara ha sporto querela nei confronti dell’avversario violando così il c.d. vincolo di giustizia con conseguente illecito disciplinare per violazione della clausola compromissoria. Consegue che la società è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 34/CDN del 29 Febbraio 2008 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: - Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.C. (Presidente del consiglio di amministrazione Cagliari Calcio SpA) per violazione art. 27 comma 2 dello Statuto della FIGC (oggi art. 30) nonché art. 1 comma 1 CGS e della società Cagliari Calcio SpA per violazione art. 2 comma 4 CGS (oggi art. 4 comma 1) (nota n. 2218/397pf06- 07/sp/en del 21.1.2008)

Massima: La società, per responsabilità diretta, è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica per aver il suo presidente violato la clausola compromissoria di cui all’art. 27 comma 2 (oggi art. 30), dello Statuto della FIGC (obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia sportiva e soggetti delegati della FIGC). (Il caso di specie: Il Presidente della società ha presentato, dinanzi alla Procura della Repubblica, nei confronti di un calciatore, una querela per diffamazione a mezzo stampa aggravata ex art. 595, commi 2 e 3 cod. pen., quale autore delle dichiarazioni apparse su un articolo, in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale e, pertanto, in evidente violazione della clausola compromissoria).

Massima: La clausola compromissoria non distingue tra diritti soggettivi e interessi legittimi o pubblici, sottoponendo ad autorizzazione il ricorso a qualsiasi “giurisdizione statale”; la necessità di premunirsi di autorizzazione non avrebbe leso in alcun modo i diritti dei soggetti offesi dalle dichiarazioni del calciatore, in quanto essi avrebbero potuto inoltrare, nell’immediatezza dei fatti, la richiesta di autorizzazione esplicitando eventualmente l’urgenza di una tempestiva risposta, stante il termine di 3 mesi, oltre il quale la presentazione della querela è tardiva.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 37/CDN del 07 Marzo 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Liguria – CU n. 26 del 6.12.2007

Impugnazione - istanza: – Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento della società GS Pegliese a seguito di proprio deferimento

Massima: La società è oggettivamente responsabile del comportamento del suo calciatore che per fatti avvenuti durante la gara ha sporto querela nei confronti dell’avversario violando così il c.d. vincolo di giustizia con conseguente illecito disciplinare per violazione della clausola compromissoria. Consegue che la società è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 34/CDN del 29 Febbraio 2008 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: - Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.C. (Presidente del consiglio di amministrazione Cagliari Calcio SpA) per violazione art. 27 comma 2 dello Statuto della FIGC (oggi art. 30) nonché art. 1 comma 1 CGS e della società Cagliari Calcio SpA per violazione art. 2 comma 4 CGS (oggi art. 4 comma 1) (nota n. 2218/397pf06- 07/sp/en del 21.1.2008)

Massima: La società, per responsabilità diretta, è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica per aver il suo presidente violato la clausola compromissoria di cui all’art. 27 comma 2 (oggi art. 30), dello Statuto della FIGC (obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia sportiva e soggetti delegati della FIGC). (Il caso di specie: Il Presidente della società ha presentato, dinanzi alla Procura della Repubblica, nei confronti di un calciatore, una querela per diffamazione a mezzo stampa aggravata ex art. 595, commi 2 e 3 cod. pen., quale autore delle dichiarazioni apparse su un articolo, in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale e, pertanto, in evidente violazione della clausola compromissoria).

Massima: La clausola compromissoria non distingue tra diritti soggettivi e interessi legittimi o pubblici, sottoponendo ad autorizzazione il ricorso a qualsiasi “giurisdizione statale”; la necessità di premunirsi di autorizzazione non avrebbe leso in alcun modo i diritti dei soggetti offesi dalle dichiarazioni del calciatore, in quanto essi avrebbero potuto inoltrare, nell’immediatezza dei fatti, la richiesta di autorizzazione esplicitando eventualmente l’urgenza di una tempestiva risposta, stante il termine di 3 mesi, oltre il quale la presentazione della querela è tardiva.

 

 

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 26/CDN del 25 Gennaio 2008 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – C.U. n. 24 del 12.12.2007

Impugnazione - istanza:Appello della società AS Cesenatico Chimicart avverso la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva a seguito di deferimento del Procuratore Federale.

Massima: La società risponde della violazione della clausola compromissoria di cui all’art. 30 Statuto FIGC, per avere contravvenuto ed eluso gli obblighi di accettare la piena e definitiva efficacia dei provvedimenti degli Organi di giustizia e soggetti delegati della FIGC, citando l’allenatore innanzi al Giudice di Pace. L’art. 27, commi 1 e 2, (adesso recepiti nell’art. 30, commi 1 e 2) dello Statuto della FIGC dispone che tutte le società e coloro che svolgono nell’ambito delle medesime, della FIGC e delle Leghe, qualsiasi attività di tipo agonistico, tecnico, organizzativo o affine, nella qualità di dirigenti, soci hanno l’obbligo di osservare le norme federali, nonché di impegnarsi, con l’affiliazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. L’art. 27 dello Statuto che al comma 4, (adesso recepito nell’art. 30, comma 4) dispone inoltre che, per gravi motivi di opportunità, il Consiglio Federale può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 56/CGF Riunione del 11 dicembre 2007 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Decisone della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n.11/CDN del 9.10.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso dell’ A.C. Arezzo S.p.A. avverso la decisone della Commissione Disciplinare Nazionale che ha inflitto al presidente, sig. P.M., l’inibizione per anni 1, e alla societa’, la penalizzazione di punti 3 (stag. sport. 2007/2008) e l’ammenda di € 15.000.00 a seguito del deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il Presidente della società e la società non sono responsabili della violazione della clausola compromissoria – violando così gli artt. 27, 2° e 4° comma, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (ora art. 30) e 11-bis del Codice di Giustizia Sportiva (ora art. 15) - per aver proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, senza preventiva autorizzazione della FIGC, per ottenere l’annullamento del lordo arbitrale della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI perché ritenuto un errore scusabile, attesi i contrasti giurisprudenziali che regolano la materia. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza anche amministrativa, assumono rilievo i contrasti giurisprudenziali in ordine all’applicazione della legge ai fini del riconoscimento dell’errore scusabile (così Consiglio di Stato, Ad. Pl. , sentenza n. 2 del 14.2. 2001; C.d.S., VI sezione, 10.2.2000 n. 708; C.d.S., Ad Pl. n. 5 del 2002) E non vi è dubbio che, come emerge anche dalla vicenda processuale attuale, l’interpretazione delle norme in questione e in particolare dell’art. 30 (già art.27) è discusso ed oggetto di decisioni contrastanti. Ne consegue, che l’assenza dell’elemento soggettivo necessario per integrare la sussistenza dell’illecito previsto dall’art. 4 del Codice Giustizia Sportiva in relazione alla violazione del successivo articolo 15. Sussistono, dunque, validi elementi per escludere che la violazione dell’art. 30 dello Statuto della FIGC e dell’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva da parte della società e del suo presidente

Massima: Come è noto l’art. 30 del nuovo Statuto federale al comma 4 prevede che: “Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali”. A sua volta l’art.15 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva (Violazione della clausola compromissoria) disciplina le relative sanzioni. Quanto alle norme nazionali, vanno richiamati gli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 280 del 2003. E’ in questo quadro che vanno definite la natura e la portata del c.d. vincolo di giustizia. Dell’art. 30 dello Statuto Federale sono ipotizzabili due interpretazioni della norma. Una prima, secondo cui le sanzioni previste dall’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva scatterebbero solo nel caso in cui si adisse l’autorità giudiziaria prima dell’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva. Un’altra secondo cui la sanzionabilità opererebbe nel caso in cui dopo l’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva si adisse l’autorità statale senza la prescritta autorizzazione federale. All’accoglimento della prima opzione ermeneutica ostano ragioni logico - giuridiche, ma anche il dato letterale dell’art. 30 dello Statuto federale. Partendo appunto dal dato letterale, si deve rilevare che l’ultimo comma dell’articolo in questione, pur non affermandolo esplicitamente, dà chiaramente per scontato che l’autorizzazione sia chiesta dopo che siano intervenute le pronunce dei giudici sportivi, né potrebbe fare altrimenti poiché ciò costituisce oggetto di puntuale precisazione della legge n. 280 il cui articolo 3, al comma 1 stabilisce che: “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”. Non avrebbe alcun senso chiedere e tanto meno rilasciare l’autorizzazione per esercitare un’azione che sarebbe comunque inammissibile ai sensi della normativa nazionale. L’oggetto dell’autorizzazione è dunque l’esercizio dell’azione dopo l’esaurimento di tutti i gradi della giustizia sportiva.

Massima: L’opzione ermeneutica seguita dalla Corte d’altronde si ritiene non sia in contrasto con il diritto di azione e di difesa riconosciuto dall’art. 24 della Costituzione ed al principio del monopolio statale della giurisdizione, di cui all’art. 102 Cost. Sul presupposto della natura privatistica riconosciuta dalla legge alle Federazioni per le attività loro riservate (decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 art.15) la giurisprudenza di legittimità, già da tempo, ha infatti affermato la natura negoziale del cd. vincolo di giustizia (v. Cass., n. 4351 del 1993), che costituisce un momento fondamentale dell'ordinamento sportivo, essendo ontologicamente finalizzato a garantirne l'autonomia, quanto alla gestione degli interessi settoriali, da quello statuale, autonomia ritenuta generalmente necessaria per assicurare sia la competenza tecnica dei giudici sportivi, sia, in correlazione con lo svolgimento dei campionati sportivi, la rapidità della soluzione delle controversie agli stessi sottoposte (così Cass. civ. , Sez. I, sent. n. 18919 del 2005). Nel senso della dimensione privatistica della giustizia sportiva, e, quindi, della origine contrattuale, e non autoritativa, disporrebbe, secondo la Cassazione, l'accettazione dei regolamenti federali, quale portato di un atto di adesione spontanea alla comunità sportiva, nonché la natura ormai prevalentemente privatistica delle federazioni sportive. La Cassazione non ha ritenuto che il sopraggiungere del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, originato dalla esigenza di porre rimedio ad una situazione di estrema incertezza che si era venuta a creare con riguardo, in particolare, alla individuazione delle squadre di calcio aventi titolo a partecipare ai campionati della stagione 2003- 2004, e destinato a definire l'assetto dei rapporti tra l'ordinamento generale e quello sportivo, abbia, sotto il profilo che ne occupa, determinato un sostanziale mutamento del quadro sopra descritto (Cass. civ. n. 18919/05, cit.). In queste condizioni anche la sanzionabilità dell’azione promossa senza autorizzazione deve ritenersi l’effetto di un obbligo liberamente assunto nel legittimo esercizio dell’autonomia privata.

Massima: Quando si impugna davanti al giudice statale la nullità di un lodo emesso dall’organo arbitrale quale la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI (di seguito “Camera”) si pone il problema ulteriore della interpretazione della prima parte del comma 4 in questione, che esclude la necessità dell’autorizzazione nel caso di azione di nullità dei lodi arbitrali. Deve al riguardo chiarirsi innanzitutto che la eccezione riguarda tutti i lodi del comma 3: sia, cioè, i lodi resi dagli organi arbitrali della Camera, che quelli resi in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali. Se è vero infatti che la natura di questi atti è profondamente diversa (lo si vedrà tra poco), è anche incontestabile che il rinvio al comma precedente è generico così da non autorizzare alcuna distinzione. Ciò premesso, per verificare l’ambito della eccezione (azione tesa a far valere la nullità dei lodi) occorre soffermarsi sulla natura dei lodi resi dagli organi arbitrali della Camera. Sulla qualificazione del lodo pronunciato dalla Camera e , dopo la riforma del regolamento, dagli organi arbitrali (i collegi) istituiti ed operanti presso di essa, come vero e proprio lodo arbitrale, alternativo alla giurisdizione statale ovvero come decisione amministrativa giustiziale, è sorto subito un dibattito anche giurisprudenziale. Secondo l’orientamento invalso nella giurisprudenza amministrativa si tratterebbe di una decisione emessa dal supremo organo della giustizia sportiva sulla base di principi e garanzie tipiche del giudizio arbitrale, ma che resta soggetta agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale per le fattispecie non riservate all’ordinamento sportivo, secondo i principi indicati in precedenza ( ex multis Consiglio di Stato, VI, 268 del 2007 decisa nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2006, caso Salernitana calcio, rg 6860/2005). Pertanto, la decisione della Camera o degli organi arbitrali operanti presso la medesima, non costituirebbe un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenterebbe, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, avente quindi il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo negoziale, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale. Di conseguenza, si tratterebbe di atto sindacabile in modo pieno dal giudice amministrativo e non vigerebbe la limitazione dei motivi di impugnazione a quelli di nullità del lodo ex art. 829, c.p.c. (ora 828 c.p.c novellato). Con la successiva decisione 9/2/2006, n. 527, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha ribadito il proprio orientamento, confermando la tesi della natura amministrativa del giudizio degli organi arbitrali della Camera, essenzialmente in ragione della natura di interesse legittimo della posizione giuridica azionata e della incompromettibilità in arbitri di tali posizioni giuridiche soggettive. Da ultimo è intervenuto il Consiglio di giustizia amministrativa siciliana, che con la sentenza n. 1048 dell’8 novembre 2007, ha disatteso l’orientamento suesposto, ritenendo l’insussistenza della giurisdizione amministrativa, e al contempo di ogni altra giurisdizione, e ciò in base alla esegesi degli artt. 1, 2 e 3 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, in un ricorso azionato dai tifosi del Catania avverso i provvedimenti del giudice sportivo della squalifica del campo fino al 30 giugno 2007 e dell’obbligo di disputare a porte chiuse le residue partite casalinghe. Peraltro, il Tar Lazio, sez. III, , non condividendo l’ipotesi ricostruttiva di un’attività amministrativa in forma arbitrale, con la sentenza n. 2751 del 7 aprile 2004 , era pervenuto alla diversa opzione ermeneutica che ravvisa nella decisione degli organi arbitrali della Camera un lodo irrituale, con conseguente esclusione di un sindacato pieno da parte del giudice statale, che è peraltro consentito nei confronti del provvedimento amministrativo originario, adottato dalla Federazione o dal C.O.N.I.. Ovviamente, a seconda che si attribuisca l’una o l’altra natura al lodo in questione cambia profondamente l’oggetto dell’azione di nullità. Difatti, se ritenuto atto amministrativo, occorrerebbe far capo alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 ( e successive modificazioni) e in particolare all’articolo 21 septies (introdotto dalla legge 15 del 2005) ; al contrario se ritenuto lodo in senso tecnico i casi di nullità andrebbero individuati ai sensi degli artt. 808 ter e 828 c.p.c. novellati ovvero , come indicato in dottrina ( Verde, Auletta) anche ai sensi dell’art.1418 c.c. In entrambi i casi peraltro l’azione esercitata dalla Arezzo non può rientra e in questo ambito, poiché attiene chiaramente al merito della questione e cioè alla legittimità della sanzione a suo tempo inflitta. Essa è dunque sanzionabile perché promossa senza la prescritta autorizzazione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 11/CDN del 9 ottobre 2007 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P.M. (presidente e legale rappresentante A.C. Arezzo S.p.A.) per violazione artt. 27, 2° e 3° comma dello Statuto della FIGC (ora art. 30) e 11 bis CGS (ora art. 15) e della societa’ A.C. Arezzo S.p.A. per violazione art. 2 comma 4 CGS ( ora art. 4 comma 1) (nota n. 300/045pf06-07/sp/ma del 7.8.2007).

Massima: Il presidente della società e la società stessa (responsabilità diretta) sono responsabili della violazione degli artt. 27, 2° e 4° comma, dello Statuto FIGC (ora art. 30 nuovo Statuto FIGC) e 11 bis del CGS (ora art. 15 nuovo CGS) “per aver contravvenuto ed eluso gli obblighi di accettare la piena ed effettiva efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della FIGC”, proponendo ricorsi dinanzi al TAR Lazio e al Consiglio di Stato avverso la decisione della Camera di Conciliazione per lo Sport presso il CONI in assenza di preventiva autorizzazione. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica. Tale comportamento, infatti, è volto ad eludere il vincolo di giustizia, in quanto, se, da una parte, deve essere sempre consentito impugnare liberamente dinanzi al Giudice Statale provvedimenti federali riguardanti materie “non riservate all’Ordinamento Sportivo” (logicamente esauriti i gradi di giudizio dinanzi alla giustizia sportiva), deve sicuramente opporsi la esistenza del vincolo di giustizia nel caso in cui le controversie sottoposte al Giudice Statale siano “riservate” all’ordinamento sportivo (leggi questioni di carattere disciplinare).

 

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 21 dicembre 2005 n. 7 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 38 del 27.10.2005

Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del calciatore C.D. a seguito di proprio deferimento per violazione dell’art. 27, comma 2, statuto F.I.G.C. Massima: Come si evince dalla decisione della Corte Federale del 23.4.1996, pubblicata sul C.U. N° 5/C.F., la violazione del così detto “vincolo di giustizia” è esclusa soltanto nelle ipotesi in cui vengano denunciati fatti di rilevanza penale procedibili d'ufficio, in relazione ai quali non può sussistere il contrasto tra l'ordinamento statuale e quello federale. Nel caso di specie, invece, la condotta violenta di cui era stato vittima il tesserato integrava gli estremi del reato perseguibile a querela, peraltro già sanzionato in sede disciplinare.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 29 settembre 2005 n. 8 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 6 del 27.7.05

Impugnazione - istanza:Appello del signor R.G. avverso la sanzione della squalifica per mesi 6, per violazione dell’art. 27 statuto F.I.G.C., a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Proporre ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale Civile per ottenere l’ingiunzione alla società, al pagamento in suo favore della somma di danaro per la propria attività di allenamento e di addestramento prestata in favore di questa ultima società per la quale era tesserato, integra la violazione dell’art. 27 comma 2 dello Statuto della F.I.G.C., in quanto tale attività elude l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C del 11 luglio 2005 n. 4  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 187 del 27.5.2005

Impugnazione - istanza: . Appello Modica Calcio avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta al calciatore F.S. e dell’ammenda di € 1.200,00 alla società, per violazione rispettivamente, il calciatore dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 27 dello Statuto F.I.G.C., la società dell’art. 2 comma 4 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale Massima: La comprovata proposizione di querela senza la previa autorizzazione federale comporta la sussistenza dell’infrazione ascritta al calciatore, cosa questa che esclude che possano annullarsi le sanzioni inflitte; peraltro, la dimostrata remissione della querela da parte del calciatore, può comportare una riduzione della sanzione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 47/C Riunione del  30 Maggio 2005  n. 10  – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 41 del 29.4.2005 Impugnazione - istanza: Appello calciatore P.S. avverso la sanzione della squalifica fino al 7.11.2005 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 27 commi 2 e 4 Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 1 C.G.S. Massima: A seguito di deferimento da parte del Procuratore Federale il calciatore risponde della violazione dell’articolo 27 comma 2 e 4 dello Statuto della F.I.G.C. nonché della violazione dell’articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato la cosiddetta clausola compromissoria presentando querela nei confronti dell’arbitro senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione. Nei fatti denunciati l’arbitro lo avrebbe apostrofato con frasi ingiuriose colpendolo anche con un calcio al braccio che il Paternostro aveva posto a difesa delle parti intime. Consegue la sanzione della squalifica. Massima: Quando il calciatore sporge querela, senza autorizzazione federale, nei confronti dell’arbitro, per un episodio che si è verificato sul campo di gioco, risponde della violazione della clausola compromissoria. Massima: Risponde della violazione della clausola compromissoria il calciatore, che querela l’arbitro per fatti avvenuti in gara, anche qualora la querela sia stata sporta dal genitore esercente la patria genitoriale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 47/C Riunione del 30 Maggio 2005 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale - Com. Uff. n. 33/C del 7.3.2005.

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del Presidente Federale avverso le sanzioni al Cosenza Calcio 1914, dell’inibizione per anni 1 al presidente sig. B.F., la penalizzazione di n. 3 punti nella classifica del campionato 2004/2005 e l’ammenda di € 2.000,00 ad essa reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione degli artt. 27 commi 1 e 2 dello Statuto con riferimento agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 4 prima parte C.G.S.

Massima: La pronuncia del T.A.R. rappresenta un “fatto sopravvenuto” alla decisione della Commissione di Appello Federale ed è rilevante in ordine alla fattispecie definita con tale decisione al punto tale da assumere rispetto ad essa la valenza della causa revocatoria prevista dal citato art. 35, comma 1, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva.

Massima: L’ordinanza del T.A.R., sospendendo l’efficacia delle sanzioni irrogate a carico della società per violazione della clausola compromissoria prevista dall’art. 27 dello Statuto Federale, afferma sostanzialmente l’illegittimità delle sanzioni irrogate dagli organi di giustizia federali per un comportamento - quello di un soggetto dell’ordinamento sportivo che adisce gli organi di giustizia statuali senza l’autorizzazione dei competenti organi federali - che, concernendo la richiesta di tutela di situazioni giuridiche soggettive rilevanti anche per l’ordinamento generale, non può essere soggetto ad alcun divieto o limitazione. Ed invero, in base al combinato disposto costituito dall’art. 2, comma 1, e 3, comma 1, del recente D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, concernente “ Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”, sono riservate agli organi di giustizia interni alle federazioni sportive unicamente le questioni relative alla osservanza e all’applicazione “delle norme regolamentari, organizzative e statutarie” predisposte al fine di “garantire il corretto svolgimento delle attività sportive” nonchè le questioni relative ai “comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”. Emerge implicitamente dalla ordinanza del T.A.R. che tutte le situazioni non annoverabili tra quelle strettamente riservate dalle norme ora citate agli organi della giustizia sportiva, cioè, quelle da qualificare rilevanti anche per l’ordinamento generale sono tutelabili davanti agli organi di giustizia ordinaria o amministrativa, a seconda delle posizioni giuridiche fatte valere (eventualmente con l’onere di svolgere prima tutti i procedimenti amministrativi, come richiesto dall’art. 2, comma 3, del D.L. n. 220 del 2003 citato), senza che possano essere frapposti ostacoli o impedimenti all’azione giurisdizionale (che sarebbero costituzionalmente illegittimi come si può inferire dalla giurisprudenza costituzionale formatasi in casi simili). Di conseguenza, per le situazioni che la norma statale ritiene suscettibili di tutela davanti agli organi statali, non può configurarsi, per il soggetto agente, la fattispecie antiregolamentare stabilita dall’art. 11 bis del codice di giustizia sportiva, che, come è noto, stabilisce le conseguenze sul piano sanzionatorio, della violazione della clausola compromissoria da parte dei tesserati. La pronuncia del T.A.R., sospendendo le sanzioni irrogate dagli organi federali, ha puntualizzato per la prima volta tale discrimine, con l’effetto, quindi di porre un criterio, fino ad ora non sussistente, per la individuazione delle fattispecie sanzionabili dai giudici sportivi. Ne consegue che il comportamento del Presidente della società non sarebbe stato sanzionato, se tali elementi di conoscenza desunti dalla sopravvenuta ordinanza del T.A.R. fossero stati conosciuti al momento della decisione concernente la fattispecie relativa alla società. Da ciò l’operatività in ordine alla fattispecie della causa di revocazione prevista 35, comma 1, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva. (Il caso di specie. La società aveva ottenuto una sentenza favorevole da TAR, ma per il solo fatto di aver adito la giustizia amministrativa, senza autorizzazione e, perciò in violazione della clausola compromissoria era stata sottoposta a provvedimento disciplinare, in esito al quale era stata sanzionata con la penalizzazione in classifica. Avverso tale provvedimento la società ha proposto un ulteriore ricorso al TAR il quale ha sospeso l’efficacia di tale provvedimento.In virtù di tale provvedimento è stato promosso ricorso per revocazione ed è stata revocata la penalizzazione).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 14 Marzo 2005 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 10.2.2005

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. F.C. Riop Sangiuseppe avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 1 e mesi 6 al presidente sig. T.R., la penalizzazione di n. 3 punti in classifica nel campionato in corso e l’ammenda di € 500,00 ad essa reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Campania

Massima: Se è indiscutibile che il tesserato deferito sia incorso in una palese violazione dell’obbligo di cui all’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale – per aver proposto, senza la prescritta autorizzazione, ricorso avanti il T.A.R. Lazio avverso la graduatoria delle società ammesse al Campionato di Eccellenza Regionale 2004/2005 (ricorso poi dichiarato inammissibile dal medesimo Tribunale Amministrativo con sentenza n. 10725 del 12.10.2005), indubbiamente violando la clausola compromissoria posta a presidio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo ed a garanzia dell’effettività dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva, talché non pare nella fattispecie sussistere alcuna causa esimente l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 bis C.G.S. per detta violazione - tale non potendo certo considerarsi la pretesa buona fede del deferito - non di meno le particolari modalità e le contingenti circostanze di tempo, nelle quali è maturata l’ascritta violazione, giustificano e suggeriscono una riduzione della sanzione inflitta al tesserato deferito, riportando la stessa ai minimi edittali previsti dalla citata norma del C.G.S. La società è sanzionata a titolo di responsabilità diretta con la penalizzazione di punti (tre) in classifica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 7 Marzo 2005 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 115 dell’11.2.2005

Impugnazione - istanza:Appello del Cosenza Calcio 1914 avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 1 al presidente sig. B.F., la penalizzazione di n. 3 punti nella classifica del campionato in corso e l’ammenda di 2.000,00 ad essa reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione degli artt. 27 commi 1 e 2 dello Statuto con riferimento all’art. 1 comma 1 C.G.S. e 2 comma 4 prima parte C.G.S.

Massima: L’art. 27 dello Statuto federale opera correttamente nell’ambito di efficacia normativa della L. n. 280/2003 in quanto “la disciplina delle questioni aventi ad oggetto... l’osservanza e l’applicazione delle norme... statutarie”, “è riservata all’ordinamento sportivo” (art. 2 della legge citata).Massima: La società è responsabile in relazione all’art. 1 comma 1 C.G.S. (violazione di quei “principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva) per avere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio “contro, tra gli altri, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed il Collegio Arbitrale della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport nonché nei confronti di tutte le società di calcio professionistiche e di tutte le società di calcio dilettantistiche affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti” e per avere così violato, in difetto di autorizzazione da parte della F.I.G.C. ad adire le vie legali, le disposizioni di cui all’art. 27 dello Statuto Federale; disposizioni secondo le quali “tutte le società e coloro che svolgono nell’ambito delle medesime, della F.I.G.C. e delle Leghe qualsiasi attività di tipo agonistico, hanno l’obbligo di osservare le norme federali nonché di impegnarsi, ‘con l’affiliazione... ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico’”. Consegue l’applicazione della sanzione dell’ammenda, della penalizzazione di punti (tre) in classifica e dell’inibizione a carico del presidente.

Massima: L’art. 27 comma 2 dello Statuto, così come modificato con C.U. n. 130/A in data 3 novembre 2004 (quindi precedentemente alla redazione e notifica del ricorso al TAR da parte dei deferiti) sottopone al vincolo di giustizia le questioni ‘comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/Cf del 31 Agosto 2004. n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale di parere interpretativo art. 27 statuto federale

Interpretazione: Gli enti o organi federali, soggetti affiliati o tesserati federali, convenuti in giudizi penali, civili o amministrativi da altro soggetto appartenente all’ordinamento federale, senza che quest’ultimo abbia ottenuto la deroga prescritta dall’art. 27 dello Statuto, possono tempestivamente esercitare il proprio diritto di difesa, esperendo ogni utile attività a tal fine senza richiedere autorizzazione ad adire le vie legali.

Interpretazione: L’’art. 27 dello Statuto federale contempla un complesso sistema di disposizioni volte all’assoggettamento dei tesserati all’ordinamento federale sia sotto il profilo dell’obbligo di osservanza dei provvedimenti generali e delle decisioni federali sia sotto il profilo del necessario percorso – salva motivata deroga del Consiglio Federale – delle istanze di Giustizia Sportiva per far valere diritti collegati alla propria posizione nell’ambito dell’ordinamento particolare. Il presupposto della norma è evidentemente quello dell’autosufficienza dell’ordinamento federale a risolvere ogni controversia attraverso i propri gradi di giustizia interna; la norma stessa è, a propria volta, oggetto di accettazione implicita – per il solo fatto dell’inerenza soggettiva alla Federazione – da parte dei destinatari, che ne rimangono, così, vincolati. Il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo – di cui la disposizione in parola è un ineliminabile riflesso – non solo non ha subito disconoscimenti normativi (avendo, anzi, ricevuto implicito consolidamento in recenti provvedimenti del 2003) ma è stato beneficiario dell’avallo della giurisprudenza di legittimità ed amministrativa, con conseguente determinazione dei limiti e delle aree di cognizione del giudice statale su atti o provvedimenti delle Federazioni sportive.

Interpretazione: L’ente o organo federale, il soggetto affiliato o tesserato federale, chiamato in giudizio da altro soggetto appartenente all’ordinamento federale, pur in violazione della disposizione dell’articolo 27 citato, è titolare di tutte le posizioni soggettive attive e passive (diritti, facoltà, oneri, obblighi) incombenti su ogni soggetto dell’ordinamento di diritto comune. Egli ha, quindi, il diritto-dovere di esercitare tali posizioni allo scopo di non subire pregiudizio dall’azione altrui, intentata in dispregio della normativa federale, e per non incorrere in tutte le sanzioni decadenziali, preclusive e di accoglimento della domanda avversaria, cui andrebbe incontro in caso di inerzia. Ciò del resto obbedisce alla logica della incondizionata giustiziabilità dei diritti e degli interessi legittimi scolpita dall’art. 113 della Costituzione, la cui deroga non sarebbe in nessun caso ed a nessun livello concepibile.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 59/C Riunione del 24 Giugno 2004 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 382 del 31.5.2004

Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. D.D.F., presidente del Venezia Calcio, a seguito di deferimento per violazione dell’art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto, con riferimento all’art. 1 comma 1 C.G.S. e del Venezia Calcio, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S.

Massima: L’impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integra, la violazione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 59/C Riunione del 24 Giugno 2004 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 387 del 31.5.2004

Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. C.M., presidente del Cagliari Calcio, a seguito di deferimento per violazione dell’art. 27 commi 1 e 2 dello statuto, con riferimento all’art. 1 comma 1 C.G.S. e del Cagliari Calcio, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S.

Massima: L’impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integra, in effetti, la violazione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 51/C Riunione del 20 Maggio 2004 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 271 del 12.5.2004

Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. L.M.P., amministratore delegato dell’A.S. Acireale, a seguito di deferimento per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., nonché dell’A.S. Acireale, per responsabilità diretta, a seguito di deferimento per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S. nella violazione ascritta al proprio tesserato

Massima: L’impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario, senza la preventiva autorizzazione, integra la violazione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale. Al fine di valutare la scusabilità dell’errore commesso dalla Società impugnando avanti all’Autorità giudiziaria, senza preventiva autorizzazione, il lodo emesso dal Collegio Arbitrale nella vertenza economica instaurata dall’ex segretario della Società, è necessario procedere ad una pur sommaria disamina della disciplina dell’Accordo Collettivo applicabile al caso di specie in correlazione con la norma statutaria (art. 27, 2° comma) che vieta l’impugnazione del lodo arbitrale davanti all’Autorità giudiziaria in mancanza di autorizzazione. L’art. 9 ultimo comma dell’Accordo Collettivo F.I.G.C./A.DI.SE., che devolve al Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie tra Società e tesserati, richiama espressamente l’art. 5 della Legge 11 agosto 1973 n. 533. Tale norma consente l’arbitrato irrituale in materia di lavoro ove esso sia espressamente previsto da contratti ed accordi collettivi, precisando che il ricorso alle procedure arbitrali deve avvenire senza pregiudizio per la facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria. L’art. 27, comma 2, dello Statuto preclude invece tale facoltà, o quanto meno la limita subordinandola alla preventiva autorizzazione. Il tenore delle norme richiamate comporta, , una oggettiva difficoltà interpretativa dell’art. 9 del contratto collettivo, rendendo scusabile l’errore in cui è incorsa la Società nel ritenere che la disposizione imperativa ed inderogabile dell’art. 5 legge 11.8.1973 n. 533 debba intendersi immediatamente ed autonomamente inserita nell’art. 9 del contratto collettivo in esame, col risultato di consentire senza limiti l’impugnazione dei lodi arbitrali davanti al giudice ordinario. A maggior ragione l’errore deve ritenersi scusabile, ove si consideri che anche il Procuratore Federale ha ritenuto necessario richiedere sull’argomento l’interpretazione della Corte Federale prima di procedere al deferimento.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 aprile 2004– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dalla FIGC relativa all’organizzazione del campionato di calcio di serie A 2003/2004, con particolare riferimento all’iscrizione ad esso delle squadre partecipanti - www.figc.it

Parti: Piacenza Football Club S.P.A.contro F.I.G.C. + Altri

Massima: E’ inammissibile alla Camera di Conciliazione la domanda dalla società con riferimento all’annullamento dell’atto di diniego di esonero dagli obblighi derivanti dalla clausola compromissoria. L’art. 27 dello Statuto F.I.G.C. prevede l’esonero dalla clausola compromissoria, con deroga motivata del Consiglio Federale, concessa solo per gravi ragioni di opportunità. Ebbene, tali circostanze sono oggetto di esclusiva valutazione da parte dell’autorità designata dallo Statuto. La deroga, dunque, è un atto privo di rilevanza dal punto di vista della giustizia sportiva e, rivestendo carattere di discrezionalità, non può essere oggetto di sindacato da parte della Camera.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/Cf del 16 Aprile 2004 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Procedimento interpretativo d’ufficio degli artt. 27 dello Statuto Federale, 10 del regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi, dell’accordo collettivo dei direttori sportivi e del regolamento di funzionamento del collegio arbitrale, in ordine alla violazione o meno della clausola compromissoria nel caso di impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione

Interpretazione: L’impugnazione del lodo arbitrale dinnanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integra la violazione dell’articolo 27, comma 2, dello Statuto federale.

Interpretazione: Integra la violazione dell’articolo 27, comma 2, dello Statuto federale qualora venga impugnato un lodo arbitrale emesso in applicazione della normativa contenuta negli articoli 10 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, 9 dell’Accordo Collettivo relativo alla suddetta categoria professionale e 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio arbitrale. (Nel caso di specie la società ha impugnato, chiedendone la dichiarazione di nullità (senza richiedere l’autorizzazione alla FIGC ad adire le vie legali) innanzi al Tribunale, il lodo arbitrale con il quale il Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti di Serie, ha riconosciuto emolumenti ad un soggetto per l’attività di Segretario dallo stesso svolta in favore della Società.

Interpretazione: La clausola compromissoria è prevista sia dal regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi (articolo 10) che dall’accordo collettivo (articolo 9). Inoltre l’articolo 27, comma 2, dello Statuto federale espressamente impone ai tesserati di sottostare ai provvedimenti generali e particolari emessi nell’ambito dell’ordinamento sportivo. E l’articolo 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva conferma il carattere disciplinare della violazione al precetto.

Interpretazione: L’articolo 27 dello Statuto federale, ai commi 3 e 4, infatti, espressamente prevede l’obbligatorietà, in caso di esaurimento dei gradi di giustizia federale, del tentativo di conciliazione davanti alla Camera di conciliazione e arbitrato del C.O.N.I.. e, in caso di infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione, il rimedio definitivo dell’arbitrato avanti alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, istituita presso il C.O.N.I.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 15 Dicembre 2003 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 24 del 20.11.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo del calciatore I.G. avverso la sanzione della squalifica per mesi sei a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo per violazione dell’art. 2 C.G.S.

Massima: Non è responsabile della violazione della clausola compromissoria il calciatore che, a seguito delle gravi lesioni subite nel corso della gara ad opera del calciatore avversario - per le quali è stato sottoposto ad un non banale intervento chirurgico - ha avanzato, a distanza di quasi due mesi dal fatto, richiesta di autorizzazione al Presidente Federale di adire le vie legali e senza aspettare la risposta, ha comunque proposto querela solo negli ultimi giorni precedenti la scadenza del relativo termine.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione dell’ 8 Settembre 2003 n. 9,10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 6 del 17.7.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo del Procuratore Federale avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 10 al sig. R.G. e dell’ammenda di € 80.000,00 alla società Calcio Catania, rispettivamente per violazione dell’art. 27, commi 1, 2 e seguenti dello statuto; dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta a seguito di proprio deferimento del 30.5.2003. Reclamo del Calcio Catania e del sig. R.G. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 10 al sig. R.G. e dell’ammenda di € 80.000,00 alla società Calcio Catania, rispettivamente per violazione dell’art. 27, commi 1, 2 e seguenti dello Statuto; dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta a seguito di deferimento della Procura Federale del 30.5.2003

Massima: La proposizione del ricorso al T.A.R. per la Sicilia al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento della Corte Federale relativo alla gara, senza preventiva autorizzazione ad adire le vie legali, configura una violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. che al comma 2 prevede l’obbligo per tutti gli affiliati di assumere, definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Ogni violazione od azione comunque tendente all’elusione dell’obbligo suddetto determina sanzioni sino alla misura della revoca della affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche. Non può essere invocata come scriminante l’oggettiva impossibilità di esperire alcun rimedio interno alla F.I.G.C. di rango gerarchicamente sovraordinato rispetto alla Corte Federale, poiché il presidente della società e la Società stessa, una volta esauriti i gradi di giustizia domestica, avrebbero potuto rivolgersi alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I. ovvero alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., come previsto in forma obbligatoria dallo stesso art. 27 dello Statuto ai commi 3, 4 e 5.

Massima: Accertata la formale violazione dei divieti imposti dall’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., nessun rilievo può essere attribuito all’asserita fondatezza delle ragioni fatte valere in sede giurisdizionale ovvero all’urgenza indilazionabile dell’azione proposta dinanzi al T.A.R. sia perché tali circostanze non fanno venir meno l’antigiuridicità della condotta posta in essere dagli incolpati in contrasto con i principi statutari sia perché, come rilevato dai primi giudici, l’intento di tutela avrebbe potuto essere perseguito previa richiesta di apposita deroga (richiesta che, nel caso in esame, gli incolpati non hanno neppur avanzato). Il ricorso del Procuratore Federale e quello proposto in via subordinata dagli incolpati tendono rispettivamente all’inasprimento ed alla riduzione dell’entità delle sanzioni adottate dai primi giudici, con richiamo a precedenti delibere degli organi di disciplina sportiva riguardanti casi analoghi a quelli in esame.

Massima: La violazione della clausola compromissoria, art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto, per aver il presidente di società introdotto un ricorso al TAR avverso la decisione della Corte Federale, comporta l’applicazione a carico del Presidente della società della sanzione dell’inibizione e alla società, per responsabilità diretta, quella dell’ammenda.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 30 gennaio 2003 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 26.4.2002

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore P.G. avverso la sanzione della squalifica per anni 2, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 27 comma 2 dello Statuto Federale

Massima: Il calciatore che si rivolge al T.A.R. Sicilia per l’annullamento dei provvedimenti disciplinari emessi nei suoi confronti dagli organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. viola la clausola compromissoria (art. 27 comma 2 Stauto Federale), da cui deriva una ulteriore sanzione (l’inibizione), la quale può essere mantenuta nei minimi edittali allorquando lo stesso calciatore, presenta spontaneamente atto di rinuncia al ricorso in sede amministrativa, con ciò vanificando in sostanza il proprio comportamento, ritenuto contrario al dettato di cui all’art. 27.2 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 25 novembre 2002 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 19 del 30.10.2002

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Saonarese e del sig. F.C. avverso le sanzioni rispettivamente dell’ammenda di e 3.500,00 e dell’inibizione fino al 28.2.2003, inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto

Massima: La società che ricorre al TAR senza aver richiesto preventivamente la deroga agli organi federali, viola l’art. 27 comma 2 Statuto il quale prevede che: “Tutti i soggetti di cui al precedente comma 1, con l’affiliazione, il tesseramento o l’adesione alla Federazione, nonché tutti gli organi della Federazione, assumono in ragione della loro attività, l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell’obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche”. La società è sanzionata con l’ammenda ed il presidente con l’inibizione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 21 ottobre 2002 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 75 del 3.10.2002

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso la dichiarazione di difetto di giurisdizione nei confronti del sig. P.T., a seguito di proprio deferimento a carico del sig. P.stesso e dell’A. C. V. Scandicci

Massima: Con norma intesa a fissare criteri organizzativi interni a carattere generale l’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. prevede (attraverso una formulazione dall’evidente contenuto esemplificativo) che tutti coloro che svolgono “nell’ambito della Federazione, delle Leghe, delle società, delle associazioni e degli altri organismi” “una qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine” nelle qualità più varie hanno l’obbligo di osservare le norme dello stesso Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate, il Codice di Giustizia Sportiva in primo luogo. Prevede, insomma, che tutti i soggetti che operano a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione nell’ambito della Federazione calcistica sono tenuti ad accettarne principi, norme di comportamento e regole organizzative e di giustizia interna. Né potrebbe essere diversamente, stante l’impossibilità concettuale e la concreta inaccettabilità che taluno agisca nell’ambito dell’attività calcistica promossa e disciplinata dalla F.I.G.C., senza essere tenuto ad osservarne, come già detto, principi, norme di comportamento e regole di giustizia interna.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 6 Dicembre 2001 n. 13 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 125 del 9.11.2001

Impugnazione - istanza: Appello della S.S.C. Napoli avverso le sanzioni della inibizione per giorni 90 al signor C.G. e dell’ammenda di L. 200.000.000 ad essa reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale, rispettivamente per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. - in relazione all’art. 27 dello statuto della F.I.G.C. - e ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S.

Massima: Il presidente della società risponde della violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. per avere promosso azione giudiziaria in sede ordinaria in violazione della clausola compromissoria che vincola tutti i soggetti dell’ordinamento federale, nonché la società, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato. Consegue la sanzione dell’inibizione per il presidente e quella dell’ammenda per la società. In base al disposto dell’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. tutti i soggetti dell’ordinamento federale assumono, in ragione della loro attività, l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla Federazione, dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti l’attività sportiva e nelle vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 24 Gennaio 2001 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 176 del 13.12.2001

Impugnazione - istanza: Appello della S.S.C. Napoli avverso le sanzioni dell’inibizione per giorni 80 al sig. F.C. e dell’ammenda di L. 50.000.000 alla società reclamante, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale, rispettivamente per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. e ai sensi dell’art. 6, comma 1 C.G.S.

Massima: Il Presidente della società risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., per aver intrapreso una iniziativa giudiziaria, indipendentemente dal fatto che l’azione sia stata promossa da una società estranea all’ordinamento federale, nella quale riveste la carica di consigliere e fu posta allo scopo di tutelare l’interesse della propria società calcistica. La società calcistica è responsabile ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. ed è sanzionata con l’ammenda.

 

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 14 settembre 2000 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 127 del 6.7.2000

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità delle decisioni relative al calciatore T.M., al sig. G.M. e al F.C. Biellese, a seguito di proprio deferimento, per violazione rispettivamente dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 94 comma 2 N.O.I.F. e ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S.

Massima: Il calciatore risponde della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 94 comma 2 delle N.O.I.F. per avere proposto ricorso al Tribunale per il riconoscimento delle spettanze vantate nei confronti della Società senza averne dato comunicazione alla L.N.D. Consegue la sanzione della squalifica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 27 luglio 2000 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 112 dell’8.6.2000

Impugnazione - istanza:Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei sigg. L.F., U.F. ed altri, a seguito di proprio deferimento per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 24 dello Statuto Federale.

Massima: Secondo la consolidata giurisprudenza, per aversi violazione della cosiddetta “clausola compromissoria” occorre il contemporaneo avverarsi di due condizioni: che la materia sia di stretta competenza della F.I.G.C. (e quindi, come recita il comma 2 dell’art. 24 dello Statuto, “comunque attinente all’attività sportiva”, nonché relativa alle vertenze “di carattere tecnico, disciplinare ed economico”) e che nell’ambito federale sia stata apprestata una specifica e valida tutela. Nessuna delle due condizioni ricorre nella specie per cui è legittimo il ricorso al Tribunale senza che possa aversi violazione della clausola compromissoria. (Nella specie: I soci di una società avevano proposto ricorso, in via cautelare davanti all’Autorità Giudiziaria, ex art. 700 c.p.c. e, quindi, citato la F.I.G.C., chiedendo l’annullamento del provvedimento col quale il Presidente Federale aveva ratificato la fusione della loro società con altra società).

 

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 16 novembre 2000 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 49/C del 25.10.2000

Impugnazione - istanza:Appelli del sig. L.E. e dell’A.C. Cesena avverso le sanzioni dell’inibizione fino al 30.6.2001 e l’ammenda di L. 20.000.000, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 24 dello Statuto Federale.

Massima: L’art. 24 comma 2 dello Statuto Federale vigente all’epoca dei fatti (oggi la norma è riprodotta nell’art. 27 n. 2 del nuovo Statuto) stabilisce che tutti i tesserati “in ragione della loro attività” assumono “l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva”. Tale clausola compromissoria è pienamente legittima, con l’affiliazione e/o il tesseramento il soggetto si impegna a rinunciare alla tutela giurisdizionale, cioè ad agire in sede diversa da quella apprestata dall’ordinamento calcistico, e ciò in ragione dell’adesione a suo tempo liberamente prestata. D’altronde, la rinuncia all’azione in sede giurisdizionale si rinviene anche nel diritto comune: basti pensare, per restare in tema di diritto amministrativo, al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che si pone come mezzo alternativo, concesso alla libera opzione dell’interessato, al ricorso al Consiglio di Stato. L’infrazione disciplinare sussiste, e va punita, a prescindere da quello che sarà l’esito del procedimento intrapreso avanti al TAR. (Il caso di specie: Il Presidente della società risponde della violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione all’art. 24 dello Statuto Federale, per aver proposto ricorso al TAR del Lazio per chiedere l’annullamento della delibera assunta dal Consiglio Federale nella parte in cui era stata disposta l’ammissione di una società al Campionato Nazionale Serie B. La società sarà sanzionata a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente).

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 22 novembre 1999 n. 4 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Quesito del Presidente Federale in ordine all’art. 1 del regolamento per il funzionamento del collegio arbitrale, annesso all’accordo collettivo tra allenatori professionisti e società sportive.

Interpretazione: L'esistenza, la composizione e la nomina di tali Collegi, nonché la loro giurisdizione, trovano la propria genesi nella libera contrattazione collettiva fra contrapposti soggetti con livello paritetico, prevista dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91: da un lato la F.I.G.C. e dall'altro le rappresentanze sindacali degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, etc.). La stessa legge (art. 4, 5° comma) ammette la stipulazione della clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie, clausola "che dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli”.

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 2/CF del 24 luglio 1998 n. 2 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. G.M., dirigente dell’Avezzano Calcio e componente del consiglio direttivo presso la Lega Professionisti Serie C, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 24 dello Statuto, per aver promosso azione giudiziaria nei confronti della società Avezzano Calcio.

Massima: La clausola compromissoria vincola tutti i tesserati della Federazione (atleti, allenatori e dirigenti) al rispetto della deroga alla giurisdizione del giudice ordinario in favore degli organismi della Giustizia Sportiva interni alla Federazione. La stessa norma (art. 24 comma 2 dello Statuto) prevede la possibilità per il tesserato che ne faccia richiesta di ottenere una motivata deroga rispetto al contenuto della clausola compromissoria, in considerazione di "gravi ragioni di opportunità" in base alle quali viene richiesta la deroga stessa. (Nella fattispecie è responsabile della violazione della clausola compromissoria, il dirigente, nonché consigliere della Lega Professionisti Serie C che - avendo ricevuto dalla Società di cui era stato dirigente, alcuni effetti cambiari, che alla scadenza non sono stati onorati dalla società stessa, senza aver ottenuto la deroga prevista dell'art. 24 - ha inteso proporre nei confronti della società di cui era stato Presidente una azione esecutiva, implicante la prodromica notifica di un atto di precetto, con la successiva notificazione di un atto tendente ad ottenere un pignoramento (presso terzi) di somme che la Lega Professionisti Serie C doveva attribuire alla società).Massima: La clausola compromissoria è vincolante anche per quei dirigenti che non rivestono più alcuna carica all’interno della società ma che ricoprono cariche istituzionali (ad es. Componente del Consiglio Direttivo della Lega).

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 4/CF - Riunione del 23 aprile 1996 n. 2 – www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Richiesta del Presidente Federale di interpretazione dell'art. 24 comma 2 dello Statuto Federale.

Interpretazione: La violazione dell'art. 24 comma 2 dello Statuto Federale può configurarsi solo se sulla specifica materia fattuale sia intervenuto un provvedimento generale o una decisione particolare della Federazione. Nei casi in cui tali atti siano stati omessi non può ipotizzarsi violazione del predetto art. 24, salvo violazioni di altre norme dell'ordinamento federale".

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 5/CF del 23 aprile 1996 n. 2 – www.figc.it Impugnazione - Istanza: Richiesta del Presidente Federale di interpretazione dell'art. 24 comma 2 dello Statuto Federale.

Interpretazione: Il titolo quarto dello Statuto prevede fra le "garanzie", all'art. 24, l'efficacia dei provvedimenti federali nei confronti dei soggetti considerati nello Statuto stesso. La prima regola consiste nell'obbligo di osservare le norme statutarie e le norme federali ivi richiamate. Il secondo principio è costituito dallo “impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico” che vuol significare nelle materie che le norme federali prevedono di competenza della Federazione, dei suoi organi e dei soggetti delegati. Interpretazione: Può essere necessaria l'autorizzazione del Presidente Federale a sporgere querela, non certo a riferire all'autorità giudiziaria, una "notitia criminis" procedibile di ufficio. Interpretazione: La Federazione è sovrana nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze, sia pure nel rispetto della sovranità primaria dello Stato ed entro limiti di una autonomia che non entri in collisione con la sovranità piena dello Stato. Un conflitto con i poteri di questo è sempre possibile, ma un contrasto di decisioni non deve essere determinato da una azione volontaria di un appartenente alla Federazione senza che la stessa Federazione, previamente investita, abbia ritenuto non pregiudizievole il ricorso ad un organo estraneo all'ambito federale.

Interpretazione: Non potendo però impedire il ricorso alla giustizia statale o ad altri organi dello Stato anche senza autorizzazione, lo Statuto ha previsto delle sanzioni disciplinari che possono giungere persino alla radiazione per le persone fisiche ed alla revoca della affiliazione per le società ed associazioni. Discende, però, quale conseguenza logica che tutte le volte che non sussiste il pericolo di un attentato alla esistenza e sovranità della Federazione non può sussistere alcun divieto di ricorrere alla giustizia ordinaria o ad altro organo amministrativo statale.

Interpretazione: La condotta del calciatore – che ha querelato prima un calciatore avversario per avergli procurato serie lesioni nel tunnel che porta agli spogliatoi e successivamente richiesto i risarcimenti danni in sede civile - non può comunque essere valutata quale violazione del provvedimento del Presidente Federale – che aveva negato la richiesta autorizzazione - perché è quel provvedimento che deve essere considerato privo di contenuto ed il calciatore, in realtà, non doveva chiedere ed ottenere alcuna autorizzazione ad adire le vie legali per una fatto costituente reato (come tale non approvato da alcuna norma federale) che può determinare conseguenze risarcitone alle quali è estranea la Federazione.Interpretazione: La violazione dell'art. 24 comma 2 dello Statuto Federale può configurarsi solo se sulla specifica materia fattuale sia intervenuto un provvedimento generale o una decisione particolare della Federazione. Nei casi in cui tali atti siano stati omessi non può ipotizzarsi violazione del predetto art. 24, salvo violazioni di altre norme dell'Ordinamento Federale.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 5/CF del 23 aprile 1996 n. 2 – www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Richiesta del Presidente Federale di interpretazione dell\'art. 24 comma 2 dello Statuto Federale.

Interpretazione: Il titolo quarto dello Statuto prevede fra le \"garanzie\", all\'art. 24, l\'efficacia dei provvedimenti federali nei confronti dei soggetti considerati nello Statuto stesso. La prima regola consiste nell\'obbligo di osservare le norme statutarie e le norme federali ivi richiamate. Il secondo principio è costituito dallo “impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all\'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico” che vuol significare nelle materie che le norme federali prevedono di competenza della Federazione, dei suoi organi e dei soggetti delegati. Interpretazione: Può essere necessaria l\'autorizzazione del Presidente Federale a sporgere querela, non certo a riferire all\'autorità giudiziaria, una \"notitia criminis\" procedibile di ufficio. Interpretazione: La Federazione è sovrana nell\'ambito delle sue attribuzioni e competenze, sia pure nel rispetto della sovranità primaria dello Stato ed entro limiti di una autonomia che non entri in collisione con la sovranità piena dello Stato. Un conflitto con i poteri di questo è sempre possibile, ma un contrasto di decisioni non deve essere determinato da una azione volontaria di un appartenente alla Federazione senza che la stessa Federazione, previamente investita, abbia ritenuto non pregiudizievole il ricorso ad un organo estraneo all\'ambito federale. Interpretazione: Non potendo però impedire il ricorso alla giustizia statale o ad altri organi dello Stato anche senza autorizzazione, lo Statuto ha previsto delle sanzioni disciplinari che possono giungere persino alla radiazione per le persone fisiche ed alla revoca della affiliazione per le società ed associazioni. Discende, però, quale conseguenza logica che tutte le volte che non sussiste il pericolo di un attentato alla esistenza e sovranità della Federazione non può sussistere alcun divieto di ricorrere alla giustizia ordinaria o ad altro organo amministrativo statale.

Interpretazione: La condotta del calciatore – che ha querelato prima un calciatore avversario per avergli procurato serie lesioni nel tunnel che porta agli spogliatoi e successivamente richiesto i risarcimenti danni in sede civile - non può comunque essere valutata quale violazione del provvedimento del Presidente Federale – che aveva negato la richiesta autorizzazione - perché è quel provvedimento che deve essere considerato privo di contenuto ed il calciatore, in realtà, non doveva chiedere ed ottenere alcuna autorizzazione ad adire le vie legali per una fatto costituente reato (come tale non approvato da alcuna norma federale) che può determinare conseguenze risarcitone alle quali è estranea la Federazione. Interpretazione: La violazione dell\'art. 24 comma 2 dello Statuto Federale può configurarsi solo se sulla specifica materia fattuale sia intervenuto un provvedimento generale o una decisione particolare della Federazione. Nei casi in cui tali atti siano stati omessi non può ipotizzarsi violazione del predetto art. 24, salvo violazioni di altre norme dell\'Ordinamento Federale.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 5/CF del 23 aprile 1996 n. 2 – www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Richiesta del Presidente Federale di interpretazione dell\'art. 24 comma 2 dello Statuto Federale.

Interpretazione: Il titolo quarto dello Statuto prevede fra le \"garanzie\", all\'art. 24, l\'efficacia dei provvedimenti federali nei confronti dei soggetti considerati nello Statuto stesso. La prima regola consiste nell\'obbligo di osservare le norme statutarie e le norme federali ivi richiamate. Il secondo principio è costituito dallo “impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all\'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico” che vuol significare nelle materie che le norme federali prevedono di competenza della Federazione, dei suoi organi e dei soggetti delegati.

Interpretazione: Può essere necessaria l\'autorizzazione del Presidente Federale a sporgere querela, non certo a riferire all\'autorità giudiziaria, una \"notitia criminis\" procedibile di ufficio. Interpretazione: La Federazione è sovrana nell\'ambito delle sue attribuzioni e competenze, sia pure nel rispetto della sovranità primaria dello Stato ed entro limiti di una autonomia che non entri in collisione con la sovranità piena dello Stato. Un conflitto con i poteri di questo è sempre possibile, ma un contrasto di decisioni non deve essere determinato da una azione volontaria di un appartenente alla Federazione senza che la stessa Federazione, previamente investita, abbia ritenuto non pregiudizievole il ricorso ad un organo estraneo all\'ambito federale.

Interpretazione: Non potendo però impedire il ricorso alla giustizia statale o ad altri organi dello Stato anche senza autorizzazione, lo Statuto ha previsto delle sanzioni disciplinari che possono giungere persino alla radiazione per le persone fisiche ed alla revoca della affiliazione per le società ed associazioni. Discende, però, quale conseguenza logica che tutte le volte che non sussiste il pericolo di un attentato alla esistenza e sovranità della Federazione non può sussistere alcun divieto di ricorrere alla giustizia ordinaria o ad altro organo amministrativo statale.

Interpretazione: La condotta del calciatore – che ha querelato prima un calciatore avversario per avergli procurato serie lesioni nel tunnel che porta agli spogliatoi e successivamente richiesto i risarcimenti danni in sede civile - non può comunque essere valutata quale violazione del provvedimento del Presidente Federale – che aveva negato la richiesta autorizzazione - perché è quel provvedimento che deve essere considerato privo di contenuto ed il calciatore, in realtà, non doveva chiedere ed ottenere alcuna autorizzazione ad adire le vie legali per una fatto costituente reato (come tale non approvato da alcuna norma federale) che può determinare conseguenze risarcitone alle quali è estranea la Federazione. Interpretazione: La violazione dell\'art. 24 comma 2 dello Statuto Federale può configurarsi solo se sulla specifica materia fattuale sia intervenuto un provvedimento generale o una decisione particolare della Federazione. Nei casi in cui tali atti siano stati omessi non può ipotizzarsi violazione del predetto art. 24, salvo violazioni di altre norme dell\'Ordinamento Federale.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione dell’1 febbraio 1996 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n- 94 del 15.12.1995

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del calciatore R.V. massimo avverso la sanzione della squalifica fino al 30.3.1996 inflittagli a seguito di deferimento su proposta del Taranto Calcio 1906 ai sensi dell'art. 92 comma 4 N.O.I.F.

Massima: Il calciatore viola la clausola compromissoria, quando, nei confronti della sua società, esperisce una procedura di pignoramento immobiliarepresso lo stadio senza chiedere l'autorizzazione e senza aver preventivamente adito l'organo sportivo competente (Commissione Vertenze Economiche).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 6 luglio 1995 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 26/Disc. del 28.4.1995

Impugnazione - istanza: Appelli del sig. M.G. e dell’A.C.R.

Messina avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 18 e l’ammenda di L. 2.000.000 loro inflitte, a seguito del deferimento del Procuratore Federale, rispettivamente per violazione degli artt. 1 comma 1, in relazione all’ art. 24 dello Statuto Federale, e 6 comma 1 C.G.S.

Massima: Viene deferito dal Procuratore Federale alla Commissione Disciplinare il Presidente che, nell’interesse della società, ha presentato ricorso al T.A.R. e poi ricorso per decreto ingiuntivo, per essere incorso nella duplice violazione degli arti. 1 comma 1 C.G.S. e 24 dello Statuto Federale, coinvolgendo a titolo di responsabilità diretta anche la società stessa.

Massima: La questione concernente l'iscrizione ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C. è tipicamente "sportiva" e ricade nella giurisdizione federale esclusiva.Massima: La presentazione di ricorsi ai giudici ordinari da parte della società per crediti societari verso enti calcistici, riguardo all’iscrizione al campionato professionistico, viola la clausola compromissoria, in. quanto la soddisfazione di tali diritti può utilmente essere esperita attraverso gli strumenti previsti dalle Carte Federali.

Massima: L'art. 24 Stato Federale dispone che l'efficacia dei provvedimenti federali avvince tutti i tesserati non solo all'obbligo di osservanza in genere della vigente normativa (comma 1) ma, in particolare, ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti emessi dall'organizzazione calcistica nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Ogni violazione od elusione del relativo obbligo è disciplinarmente sanzionata (comma 2).Dunque, occorre, per l’operatività della cosiddetta clausola compromissoria (nella quale generalmente si riassume il contenuto dell' art. 24 dello Statuto) che le controversie che si vogliono dirimere attengano all'attività sportiva, nelle sue connotazioni tecniche, disciplinari ed economiche; e, dall'altro, che esista un organismo federale avente giurisdizione (se non esclusiva, almeno concorrente con quella ordinaria) sulle controversie stesse.

 

 

 

 

 

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