Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 74/TFN - SD del 21 Dicembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 3776/62 pf21-22/GS/SA/mg del 26 novembre 2021 nei confronti della sig.ra A.A., del sig. G.A. e della società ASD Troina - Reg. Prot. 70/TFN-SD

Massima: Mesi 9 di inibizione al Presidente della società per la violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 5 comma 1 del CGS, ovvero della dei principi di lealtà, correttezza e probità e del principio di responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale, in relazione all'art. 31 comma 1 del CGS, (intitolato delle violazioni in materia gestionale ed economica), per aver consentito e comunque non impedito (alla stregua di un presidente prestanome del sig. A. G.), alla società Troina, di allegare alle controdeduzioni presentate in data 21.5.2021, dinanzi al Collegio Arbitrale LND, in occasione della vertenza n. 127/01, instaurata a seguito del ricorso presentato in data 12.5.2021 dall'allenatore sig. R. E. contro la Società ASD Troina, la quietanza liberatoria artefatta dal sig. A. G., datata 5.2.2021, munita di timbro della società Troina, cercando in tal modo di trarre in inganno, in concorso con il sig. A. G., gli organi di giustizia sportiva. Mesi 18 al soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società, per la violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 5 comma 1 del CGS, ovvero della dei principi di lealtà, correttezza e probità e del principio di responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale, in relazione all'art. 31 comma 1 del CGS, (intitolato delle violazioni in materia gestionale ed economica), per aver redatto di proprio pugno la ricevuta liberatoria dallo stesso artefatta, datata 5.2.2021, munita di timbro della società Troina, allegata alle controdeduzioni della predetta società, presentate in data 21.5.2021, dinanzi al Collegio Arbitrale LND, in occasione della vertenza n. 127/01, instaurata a seguito del ricorso presentato in data 12.5.2021 dall'allenatore sig. R.E. contro la Società ASD Troina, cercando in tal modo di trarre in inganno, in concorso con la predetta società, gli organi di giustizia sportiva. Ammenda di € 900,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del vigente CGS, delle condotte poste in essere da soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti, e comunque da soggetti non tesserati, che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del CGS, come suindicato…Ebbene, depongono nel senso dell’alterazione di tale quietanza le seguenti circostanze: - appare anomalo e non plausibile che in data 05.02.21, quindi ben 4 mesi prima della maturazione di tutte le scadenze mensili del pattuito premo di tesseramento, la società ASD Troina abbia saldato un importo addirittura superiore a quello oggetto di accordo, ossia l’importo di € 16.000,00 (€ 13.000,00 di cui alla quietanza in questione che si aggiungono ad € 3.000,00 versati per le mensilità di agosto e settembre) maggiore quindi della somma di € 15.000,00 pattuita;- il sig. R. – che riconosce l’autenticità della firma apposta sulla quietanza in questione avendo ammesso di aver firmato una quietanza di € 3.000,00 riferita alle mensilità di agosto e settembre – nega tuttavia di aver ricevuto l’importo di € 13.000,00 a presunto saldo, contestando quindi il contenuto della quietanza prodotta nel giudizio arbitrale dalla società; - non trova alcun tipo di giustificazione che su una quietanza recante l’importo del saldo (€ 13.000,00, anche se avrebbe dovuto essere € 12.000,00) non vengano indicate le mensilità oggetto di saldo (ossia da ottobre 2020 a giugno 2021), ma unicamente le due mensilità dell’acconto versato mesi prima e che per giunta non sarebbero comprese nei 13.000,00 euro oggetto di saldo; - il versamento di € 13.000,00 che la società ha dichiarato di aver effettuato con 3 pagamenti in contanti – quindi in violazione della soglia massima imposta dalla legge per tale modalità di pagamento – non trova conferma nella testimonianza del sig. G. C. che, nonostante sia stato indicato nelle riferite controdeduzioni dalla stessa società Troina come persona in grado di testimoniare sui pagamenti, ha dichiarato di non aver assistito alla consegna dei contanti in questione; - la società ASD Troina non ha esibito l’originale della quietanza dichiarando di averla smarrita, senza fornire alcuna valida ragione scusante; - ancorché non sia possibile un accertamento tecnico per la mancata produzione dell’originale della quietanza, comprova quanto già emergente dai suddetti assorbenti e dirimenti indizi gravi, precisi e concordanti che dalla mera visione della copia della quietanza si nota che: i) soprattutto il numero “1” davanti alla cifra 3.000,00, ma anche la dicitura “a saldo” e l’importo indicato in lettere “(tredicimila,00)”, appaiono scritte con una modalità leggermente diversa rispetto alle altre parole; ii) la parola “saldo” fuoriesce dal margine della quietanza; iii) la sottoscrizione del sig. A. risulta apposta sulla riga superiore rispetto all’importo indicato in lettere. Pertanto, dall’istruttoria emerge che la quietanza sottoscritta dal sig. R.E. per l’importo di € 3.000,00 riferito alle mensilità di agosto e settembre 2020 è stata alterata con l’aggiunta del numero “1” davanti all’importo di € “3.000,00”, della dicitura “a saldo” dopo le parole “agosto e settembre” e dell’importo indicato in lettere “(tredicimila,00)”. Tale contegno – finalizzato a condizionare illegittimamente il convincimento del Collegio Arbitrale oltre che a sottrarsi indebitamente all’adempimento di un’obbligazione da contratto - integra la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 comma 1 del CGS….In ogni caso, nella fattispecie oggetto di scrutinio, la querela di falso non può essere svolta per lo smarrimento dell’originale della quietanza che – per giunta senza alcuna valida ragione – i deferiti non sono stati in grado di produrre seppur all’uopo compulsati dalla Procura, mancata produzione che preclude il giudizio di accertamento della querela di falso il quale deve necessariamente svolgersi sull'originale (Cass., 30 settembre 2011, n. 19987). Infatti, solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, produzione dell’originale che d’altra parte “risponde anche alla ragione pratica dell'inattendibilità di un esame grafico condotto su una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (es. la pressione dello strumento grafico sulla carta) ed obiettivi (quali la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare” (cfr Cass. Civ. 6/8/2015 n. 16551). Nel caso di specie, l’assenza dell’originale e il disconoscimento del sig. R. E. del contenuto della copia fotostatica prodotta, escludono l’attribuzione di piena prova e fede privilegiata alla quietanza. La mancata produzione dell’originale rende, inoltre, privo di rilevanza e inidoneo ad intaccare il compendio accusatorio il parere grafico-tecnico allegato alla memoria difensiva dei deferiti in quanto svolto su una copia fotostatica.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 46/TFN - SD del 18 Ottobre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 786 pf20-21/GC/gb del 16 settembre 2021 nei confronti del Sig. K.D. - Reg. Prot. 30/TFN-SD

Massima: Il calciatore è sanzionato con l’ammenda di euro 2.000,00 in relazione al secondo capo di incolpazione ovvero per la violazione dell’art. 22, comma 1, del CGS non essersi presentato innanzi la Procura Federale, benché ritualmente convocato, per essere audito in data 28.6.2021 e 5.7.2021, senza fornire alcuna giustificazione.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0016/CFA del 23 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 0020/TFNSD del 10 agosto 2021

Impugnazione – istanza: G.F. – F.G. – F.G.B. – C.G. – C.G.M. – A.G. - A.S.D. Troina/Procura Federale

 Massima:….Quanto alla responsabilità per omessa comparizione alla convocazione della Procura Federale della FIGC la contestazione avanzata dal reclamante si fonda sulla mancanza agli atti del procedimento del verbale di mancata comparizione….Invero, come risulta dagli atti del procedimento, l’interessato è stato effettivamente convocato due volte: una prima volta per l’11 marzo 2021, data per la quale ha comunicato di non essere disponibile per motivi di salute, chiedendo il differimento della convocazione; una seconda volta per il 22 marzo 2021, alle ore 11.00, anche stavolta presso la sede dell’ASD Rotonda Calcio in Rotonda (PZ), giusta nota inviata via pec in data 18 marzo 2021. Riscontrando tale seconda convocazione con nota via pec del 22 marzo 2021 l’interessato ha dichiarato di essere attualmente domiciliato a Roma, chiedendo, anche a causa delle restrizioni determinate dalla pandemia, di essere udito in altra data presso gli uffici della Procura Federal in Roma ed aggiungendo altresì che “alla luce ed in forza del procedimento penale a latere sui medesimi fatti per cui sono stato chiamato in sede di audizione presso la Procura Federale, è mia intenzione avvalermi della facoltà di non rispondere, in conformità all’esercizio dei miei diritti, così come riconosciuto anche nell’ambito endo-ordinamentale sportivo”. Ciò, posto sotto un primo profilo non può sottacersi che il tenore di tale dichiarazione, nel quale alcuna plausibile giustificazione viene addotta all’impossibilità di presentarsi per il giorno 22 marzo 2021, prova al di là di ogni ragionevole dubbio la violazione dell’obbligo di presentarsi, irrilevante essendo la circostanza che tale assenza non sia stata effettivamente consacrata in un atto formale, che evidentemente sarebbe stato una mera presa d’atto di quanto dichiarato. D’altra parte i motivi addotti a giustificazione della mancata presentazione non solo sono stati indicati tardivamente cioè lo stesso giorno in cui era stata programmata l’audizione, per quanto si risolvono in meri impedimenti che avrebbero potuto essere agevolmente superati, se comunicati tempestivamente (nel rispetto dei principi di correttezza, lealtà e probità, sottesi alla previsione dell’obbligo di presentazioni agli inquirenti), attraverso il ricorso al collegamento da remoto.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 33/TFN - SD del 20 Settembre 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 390/601 pf 20-21 GC/ac del 13 luglio 2021 nei confronti dei Sigg.ri F.D.A., G.M., L.B. e delle società SSD A RL Real Giulianova e ASD Piccoli Giallorossi - Reg. Prot. 7/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al Segretario per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi sottratto alle convocazioni fissate dalla Procura Federale sui fatti oggetto del procedimento, rispettivamente il 6 aprile e 13 aprile 2021, senza fornire alcuna giustificazione dell’assenza; Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento a gli artt. 21, comma 3, e art. 23 NOIF nonché agli artt. 27 e 39 lett. Hb) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito o comunque non impedito che, nella stagione 2020/2021, il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra della SSD A RL Real Giulianova, partecipante al Campionato di Serie D organizzato dal Dipartimento Interregionale venisse affidato, dapprima (dalla metà del mese di agosto alla metà del mese di ottobre 2020), al sig. Saverio Croci, tecnico non tesserato per la società, e, poi (dalla metà del mese di ottobre e alla metà del mese di marzo 2021), al sig. …. soggetto privo del la necessaria abilitazione e tesserato quale dirigente accompagnatore per la ASD Piccoli Giallorossi come risulta dall’anagrafica federale nonché dagli apporti narrativi in atti e per rispondere inoltre della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi sottratto alle convocazioni fissate dalla Procura Federale sui fatti oggetto del procedimento, rispettivamente il 6 aprile, il 13 aprile e il 19 aprile 2021, senza fornire alcuna giustificazione dell’assenza. Ammenda di € 1.500,00 alla società SSD A RL Real Giulianova per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri … soggetti appartenenti alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Prosciolta la società ASD Piccoli Giallorossi.. Ritiene, poi, il Collegio, con riferimento alla posizione dell’ASD Piccoli Giallorossi, in conformità alla più recente giurisprudenza endofederale formatasi sul punto, che non sussistano, nel caso in esame, quegli elementi, anche minimi, di riconducibilità oggettiva nella sfera dell’ente necessari per giungere ad una affermazione di responsabilità seppure obiettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS. I riscontri probatori in atti consentono di affermare con certezza che il Sig. ….. ha agito in maniera del tutto autonoma e con iniziativa personale, che la società non ha mai avuto conoscenza delle condotte illecite poste in essere dal proprio tesserato che, pertanto, il …. non ha agito nell’interesse della società e che la stessa non solo non ha tratto alcun vantaggio dalla condotta medesima ma, al contrario, ne è stata danneggiata. A parte la scriminante, attenuante, introdotta all’art. 7 del riformato Codice di Giustizia Sportiva al chiaro fine di mitigare gli effetti distorsivi di una applicazione rigida ed acritica delle disposizioni in tema di responsabilità oggettiva dell’ente, attraverso l’introduzione di quel giudizio strettamente normativo sulla idoneità astratta e concreta del modello organizzativo adottato (Cass. pen. sez. V, 18/12/2013, n. 4677), appare altresì necessario escludere l’operatività dell’art. 6, comma 2, del CGS in assenza di qualsivoglia profilo di riconducibilità dei fatti oggetto di deferimento alla società medesima. Tanto, come detto, nel solco di quell’orientamento sostanzialmente nomofilattico della Giustizia sportiva, secondo il quale “il principio della responsabilità oggettiva necessita di temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico ma sostanziale dell’effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società” (C.U. n. 21/CFA del 19 gennaio 2015; C.U. n. 14/CFA del 25 ottobre 2019).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 16/TFN - SD del 2 Agosto 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. . 00064 /626pf20-21/GC/blp del 2 luglio 2021 nei confronti del sig. B.M., della società ASD Città di Falconara, del sig. M.S. e della società ASD Vigor Macerata - Reg. Prot. 1/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione al dirigente della società per la  violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS anche in relazione all’art. 22, comma 1, del CGS per non essersi presentato, alla Procura Federale, senza giustificato motivo. Ammenda di € 500,00 alla società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 92/TFN del 27.01.2021

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 7341/99 pf20-21 LDF/GC/am del 18.12.2020 nei confronti dei sig.ri L.S.M. e V.S. - Reg. Prot. 82/TFN-SD)

Massima: Mesi 2 di inibizione al presidente per violazione dell’art. 22 comma 1 CGS - FIGC attesa la sua mancata comparizione dinnanzi al collaboratore della stessa Procura Federale a seguito di rituale convocazione, senza addurre alcun motivo ostativo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 48/TFN del 24.11.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5184/ 120 pf 20-21/LDF/GC/am del 29.10.2020 nei confronti del sig. F.P.B.e della società ASD Vastese Calcio 1902 - Reg. Prot. n. 34/TFN-SD)

Massima: Giorni 30 di inibizione per la violazione dell’art. 4 comma 1 in relazione al C.U. stagione sportiva 2020/2021 n. 147 del 2 luglio 2020 per la violazione di cui all’art. 22 comma 1 CGS, secondo cui ai tesserati se convocati è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva. Ammenda di € 300,00 alla società…Fondato è di contro il deferimento del … in ordine alla sua inottemperanza all’invito a comparire rivoltogli dalla Sezione Vertenze Economiche, rimasta ingiustificata. Ai sensi dell’art. 1 bis comma 3 del previgente CGS - FIGC “ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva”. el caso in esame il … non soltanto non è comparso innanzi alla Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale, ma neppure ha motivato tale mancata comparizione, sicché la violazione che gli è stata contestata è fondata ed è suscettibile di essere sanzionato in relazione all’art. 19 comma 1 inciso H) CGS - FIGC previgente. 

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 22/TFN del 14.10.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3328/1017 pf 19-20 LDF/GC/am del 16.09.2020 nei confronti del sig. R.F. e della società Calcio Foggia 1920 SSD a rl - Reg. Prot. n. 14/TFN-SD)

Massima: Mesi 2 di inibizione al Presidente per la violazione  di cui all’art. 4 comma 1, del CGS, e ciò per aver deliberatamente omesso di rappresentare alla Commissione Accordi Economici della FIGC circostanze rilevanti ai fini della definizione di un procedimento pendente con il tesserato … al fine di non corrispondere  a  quest’ultimo  gli  emolumenti  spettantigli…. Ammenda di € 1.500,00 alla società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 180/TFN del 07.08.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 435/780 pf19-20 LDF/GC/am del 09.07.2020 nei confronti del sig. F.P.B. e della società ASD Vastese Calcio 1902 - Reg. Prot. n. 196/TFN-SD)

Massima: Prosciolto il presidente dalla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui art. 4 co. 1 dell’attuale CGS, anche in riferimento al all’art. 44 co. 2 CGS, per non avere ottemperato a due ordinanze, dell’11 novembre 2019 e del 3 dicembre 2019, del TFN – Sezione Vertenze Economiche- e quindi per non esser comparso personalmente, ben due volte, alle udienze fissate dal Tribunale Federale Nazionale nel procedimento avviato a seguito di ricorso ex art. 91 CGS proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese ASD…I fatti oggetto dell’incolpazione vanno quindi giudicati insussistenti, poiché: la mancata comparizione nell’udienza del 3 dicembre appare, per quanto precede, giustificata; l’ordinanza di rinvio all’udienza del 19 dicembre non risulta notificata o conosciuta per altra via.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:    DECISIONE N. 80CFA del 26 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC, sezione disciplinare n. 122/TFN-SD 2019/2020, in data 5.3.2020

Impugnazione Istanza: Sig. C.E./Procura Federale

Massima: Deve rispondere alla convocazione disposta dalla Procura Federale anche il soggetto che in quel momento non svolgeva più alcuna attività di interesse federale…A dispetto della pretesa di rigida interpretazione letterale sostenuta dal reclamante nel caso di specie, è di tutta evidenza che la disposizione in esame (art. 22 Codice di giustizia sportiva) mira a garantire la leale partecipazione agli incombenti istruttori delle autorità inquirenti da parte di tutti coloro che, all’epoca dei fatti, risultino avere rivestito qualifiche rilevanti ai fini dell’ordinamento sportivo. E questo per chiare esigenze di funzionalità delle attività istruttorie, che altrimenti fin troppo facilmente potrebbero essere ostacolate anche da condotte strumentali seppure coincidenti con quanto propugnato dallo stesso reclamante: basti pensare all’eventualità in cui qualunque interessato potrebbe limitarsi a cessare l’attività di rilevanza per l’ordinamento sportivo all’epoca della richiesta di convocazione, per reputarsi immune da ogni conseguenza ulteriore del tipo di quelle di cui al presente giudizio. Ma con questo, inevitabilmente, anche pesantemente minando in radice ogni aspettativa di effettività e concreta funzionalità nelle disposizioni in esame. A tal fine, invece, è necessario operare una valutazione circa il possesso della qualifica soggettiva richiesta ai fini di rilievo per l’ordinamento sportivo riferita all’epoca dei fatti contestati; sì da poter qualificare l’incombente istruttorio al quale il singolo sia convocato o richiesto come effettivamente funzionale rispetto alle esigenze di accertamento proprie degli organi di giustizia sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 70/TFN del 6.12.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5904/54 pf19-20 GC/GP/ma del 07.11.19 a carico della sig.ra R.S. e della società Lupa Roma FC Srl - Reg. Prot. 93/TFN-SD)

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione  dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva attualmente in vigore, in relazione all’art. 19, comma 2, del CGS vigente ratione temporis, oggi trasfuso nell’art. 9, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva attualmente in vigore, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, precisamente in data 04/12/2018, sottoscritto, nella sua qualità, tre reclami avanti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche – avverso altrettante decisioni della Commissione Accordi Economici del 15/11/2018, nonostante fosse in costanza di una sanzione inibitoria che le precludeva la possibilità di rappresentare la società di cui era Presidente, all’epoca dei fatti, in attività rilevanti per l’Ordinamento Sportivo Federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 900,00…Alla luce di tale provvedimento sanzionatorio, alla sig.ra S. era fatto espresso divieto di rappresentare la società ai sensi  dell'articolo  19  comma  1  lettera  h)  nonché  comma  2  lettera  a)  CGS  vigente  ratione  temporis,  il  quale espressamente collega alla sanzione della inibizione temporanea il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale. Conseguentemente i tre menzionati ricorsi della società venivano considerati dal Tribunale tamquam non esset e veniva disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale la quale, per quanto di competenza, muoveva le contestazioni alla base del presente procedimento.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 24/CFA del  27/09/2019 motivi con riferimento al COM. UFF. 013 III SEZ. del  25.07.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 57 del 20.6.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. V.P. E DELLA SOCIETÀ SPD THARROS SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 11118/320 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 5.4.2019

Massima: Rigettato il ricorso della Procura Federale e confermata la decisione del TFT che ha prosciolto i deferiti…per quanto poi riguarda l’imputazione a carico del Sig. … per non essersi presentato davanti agli uffici della Procura Federale nel corso delle indagini, quest’ultimo ha fatto presente per iscritto di non essersi potuto presentare  in nessuna delle date a lui comunicate trovandosi all’estero per ragioni di lavoro.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 6/TFN del 18.9.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 2211/1027 pf18-19 GC/ma del 19.8.2019 a carico di M.V. e ASD Città di Gragnano - Reg. Prot. 36/TFN)

Massima: Mesi 9 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC per aver utilizzato  nel  procedimento  innanzi alla CAE  cinque  quietanze  liberatorie  di  natura  apocrifa  al  fine  di  attestare l’insussistenza di debiti da parte della Società nei confronti del calciatore. Con il patteggiamento ex art. 127 CGS la società è sanzionata con € 800,00 di ammenda

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 113/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 092/CFA – del 18 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 52 del 14.3.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. A.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE  P.T.  DELLA  SOCIETÀ  USD  RIVAROLESE  1919)  AVVERSO  LA   SANZIONE DELL’INIBIZIONE  PER  MESI  2  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  BIS,  COMMA  1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6512/281 PFI 18-19 MS/GR/GT DEL 28.12.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ USD RIVAROLESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI  € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  6512/281  PFI  18-19  MS/GR/GT  DEL  28.12.2018

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il presidente con la sanzione dell’inibizione per mesi due e la società  con l’ammenda di € 300,00. il primo per violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S. per avere pubblicato nella sul sito internet www…...it dopo la pronuncia del CFA copia di un documento facente parte del fascicolo trasmesso al CFA a seguito di reclamo proposto dalla ASD Val di Vara 5 Terre (Eccellenza) del 3.12.2017, conclusosi con accoglimento, la seconda per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta….Infatti, è lo stesso Sig. … che afferma nella dichiarazione, poi pubblicata su internet, di allegare il documento che avrebbe dovuto rimanere riservato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.L. (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società Taranto FC 1927) - (nota n. 4058/1286 pf17- 18/GC/GP/ma del 25/10/2018).

Massima: Il dirigente della società è sanzionato con mesi 1 di inibizione per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di giustizia sportiva, di cui all’art. 1bis, commi 1 e 3, del CGS, per non essersi presentato, benché regolarmente convocato in tre distinte occasioni (audizioni del 30/05/2018, dell’1/06/2018 e del 18/06/2018), avanti al Collaboratore della Procura Federale, non rappresentando intervenuti e legittimi impedimenti, tali da giustificare le mancate comparizioni… la richiesta sanzionatoria della Procura requirente pare eccessiva, in assenza di precedenti disciplinari, considerando le modalità, assai officiose e non usuali della seconda convocazione telefonica e la pur tardiva giustificazione pervenuta via sms e le sempre tardive giustificazioni della terza convocazioni (nel senso di essere pervenute dopo l'orario fissato nella convocazione e l'inutile attesa del rappresentante della Procura Federale) con dichiarazione di disponibilità a presentarsi in caso di nuova convocazione, che manifesta almeno una pur ridotta e residuale volontà collaborativa all'attività investigativa e non un suo palese e assoluto rifiuto.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 032CFA DEL  18/09/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 001 CFA DEL  05/07/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 71 del 12.6.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SIG.RA M.A. E  DELLA  SOCIETÀ  ASD  ANZIO  CALCIO  1924  SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  NOTA 9101/377 PF 17-18/GC/GP/MA DEL 23.3.2018

Massima: Respinto il ricorso della procura federale e confermata la decisione del TFN che ha prosciolto il Presidente e la società per “evidente incertezza istruttoria, non essendo stata raggiunta la palmare prova che possa condurre, con ragionevole certezza, alla colpevolezza dei deferiti” stessi, che venivano pertanto assolti anche “in applicazione del principio giuridico del favor rei”. Trattavasi del caso di asserita sottoscrizione apocrifa resa innanzi al Collegio Arbitrale presso  la  L.N.D. per il quale erano stati rimessi gli atti alla procura federale…., il piano delle due controversie sottoposte agli Organi della giustizia sportiva è diverso ed integra la fattispecie del “doppio binario” giudiziale, ricorrente anche innanzi le magistrature dello Stato. Mentre la decisione assunta in sede arbitrale concerne il mancato pagamento in favore di un tesserato, quella del Tribunale Federale riguarda violazione di norme disciplinari, conseguentemente la decisione finale del secondo procedimento non può venir riguardata come mero duplicato del precedente giudizio e della precedente delibazione: il giudice della disciplina ben può adottare – come di fatto accaduto – decisione anche in contrasto con quella assunta in altra sede giudiziale….in sede disciplinare la perizia grafologica, ritualmente prodotta, non è stata contraddetta in alcun modo e tanto meno documentalmente, con la conseguenza che del tutto correttamente il primo giudice ha assolto i deferiti motivando in ragione di una “evidente incertezza istruttoria, non essendo stata raggiunta la palmare prova che possa condurre, con ragionevole certezza, alla colpevolezza dei deferiti” stessi, che venivano pertanto assolti anche “in applicazione del principio giuridico del favor rei”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 17 Settembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.D.(all’epoca dei fatti soggetto operante nell’ambito della Società SSDARL Ternana Calcio Femminile), SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE - (nota n. 13852/946pf17 18/GP/AA/mg del 21/06/2018).

Massima: Con il patteggiamento il soggetto operante nell’ambito della Società è sanzionato con mesi 4 di inibizione per la violazione dei principi di  lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere millantato, nel corso di  una  comunicazione  telefonica  “WhatsApp”  con  il  Sig.  …, informazioni riservate, rivelatesi peraltro infondate, relative a un procedimento della Procura Federale, sostenendo falsamente che il proprio padre, Sig. …, le  aveva apprese in seguito a una “soffiata” da parte di soggetto non identificato appartenente alla medesima  Procura  Federale,  così  anche  gettando  discredito  sull’operato  del  predetto  Organo di Giustizia Sportiva. La società è sanzionata con l’ammenda di € 500,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 011 CFA DEL  07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 112CFA DEL  08/05/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n.  52 dell’8.03.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI C.L., M,F., T.D., F.L. E L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ASD LA TRECATESE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5540/1218 PFI 16/17 CS/GB DEL 21.12.2017

Massima: Accolto il ricorso della Procura Federale  e per l’effetto sanzionato la squalifica di 1 mese il calciatore che si è maliziosamente sottratto all’obbligo di riferire agli organi inquirenti quanto a sua conoscenza sui fatti di indagine, con conseguente affermazione della di lui responsabilità per violazione dell’art. 1 bis, comma 3, C.G.S

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 011 CFA DEL  07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 112CFA DEL  08/05/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n.  52 dell’8.03.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI C.L., M,F., T.D., F.L. E L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ASD LA TRECATESE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5540/1218 PFI 16/17 CS/GB DEL 21.12.2017

Massima: Accolto il ricorso della Procura Federale  e per l’effetto sanzionato la squalifica di 1 mese il calciatore che si è maliziosamente sottratto all’obbligo di riferire agli organi inquirenti quanto a sua conoscenza sui fatti di indagine, con conseguente affermazione della di lui responsabilità per violazione dell’art. 1 bis, comma 3, C.G.S

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 71/TFN-SD del 12 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.A.R. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Gladiator), SOCIETÀ ASD GLADIATOR - (nota n. 10187/505 pf17-18 GC/GP/ma del 13.4.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell’obbligo di cui all’art. 1 bis, comma 3, del CGS, per avere rifiutato la dovuta collaborazione agli organi della giustizia sportiva in quanto, sebbene ritualmente convocato per due volte, e più precisamente per il giorno 11 gennaio 2018 e per il 18 gennaio 2018, ometteva di presentarsi al collaboratore della procura federale per rendere le dovute informazioni utili all’indagine, senza esporre alcuna giustificazione. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.026/TFN del 27 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Z.X. (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Pavia Srl), Società AC PAVIA Srl - (nota n. 591/1066 pf15-16 AM/ma del 12.7.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibzione di mesi 4 e giorni 15 per la violazione dell’art. 1, comma 1 bis, anche in relazione all’art. 38, comma 8, del CGS, per avere omesso di segnalare al Sig. – omissis -, tesserato per la Società in questione al momento della instaurazione del procedimento sportivo n. –omissis- , la comunicazione di fissazione dell’udienza di trattazione del procedimento stesso a lui inviata presso la sede sociale dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, così impedendogli di svolgere una compiuta attività difensiva nel suo interesse, e comunque per essere venuto meno al più generale principio di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel non comunicare al Sig. – omissis - quanto disposto dal Tribunale Federale Nazionale in ordine al procedimento sportivo aperto anche nei suoi confronti. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 3.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.012/TFN del 14 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (280) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.A.(tesserato per la corrente s.s. con la Società ASD Due Torri), C.A. (all’epoca dei fatti e tuttora Presidente della Società Due Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 15185/836 pf15-16 MS/vdb del 20.6.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 45 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (art. 1bis comma 1 CGS), perché ritualmente convocato dall’Organo inquirente per essere sentito sui fatti, per tre volte non si presentava all’audizione a motivo di impegni professionali, senza tuttavia offrire alcuna disponibilità ad essere ascoltato, pur essendo a conoscenza della scadenza dei termini d’indagine.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 29 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CFA del 05 Giugno 2015 e  suwww.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015

Impugnazione – istanza:3. RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. F.P., ALL’EPOCA DEI FATTI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S.), IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE ED ALL’ART. 95 N.O.I.F. (NOTA N.5681/1173 PF13-14 AM/MA DEL 4.2.2015) –

Massima: La Corte riduce a mesi 4 la sanzione dell’inibizione inflitta al legale rapp.te per la violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art.19 dello Statuto Federale ed all'art.95 N.O.I.F. per la condotta accertata dalla Commissione Vertenze Economiche (l'accordo posto a fondamento della domanda non era stato redatto sugli appositi moduli predisposti dalle Leghe e non era stato portato a conoscenza degli organi federali)

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.004/TFN del 19 Settembre  2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (402) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD VIRTUS CORNO AVVERSO LA SANZIONE  DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÁ, INFLITTA A SEGUITO DI  DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR  Friuli V.G. - CU n. 138 del 12.6.2014).

Massima: L’aver affermato alla Commissione premi di preparazione una circostanza non veridica e cioè che la consorella aveva fatto uso di una dichiarazione non veridica, al fine di sottrarsi al pagamento dovuto per il trasferimento del giovane calciatore, pur nella consapevolezza che la firma apposta in calce alla liberatoria era riconducibile al Vice-presidente con poteri di firma integra la violazione della normativa federale

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 31/TFN-SD del 13 Dicembre 2017  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DE SANCTIS MARCO CLAUDIO (Presidente della Società Mantova FC Srl), SOCIE MANTOVA FC SRL - (nota n. 2513/1091 pf16-  17 GM/GP/ma del 3.10.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con mesi 6 di inibizione ed Euro 10.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 3, del codice di giustizia sportiva per non essersi presentato a due differenti audizioni della Procura Federale, pur regolarmente convocato con congruo anticipo dal collaboratore della Procura Federale. La società è sanzionata con euro 10.000,00 di ammenda. Il comportamento è contrario, per tabulas, ai principi deontologici che sovrintendono ai rapporti con gli Organi di giustizia sportiva e si pone in aperto, immotivato ed ingiustificato contrasto con l’art. 1 bis, commi 1 e 3 del CGS, quest’ultimo previsivo espressamente dell’obbligo in capo ai soggetti di cui al comma 1, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di giustizia sportiva.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 30/TFN-SD del 04 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PINCIONE MASSIMILIANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società  SSD ARL FC Grosseto), SOCIETÀ SSD ARL FC GROSSETO - (nota n. 2339/1093  pf16-17 GP/GT/ag del 27.09.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione dell’art. 1bis, comma 3, del CGS, perché, sebbene ritualmente convocato, non compariva innanzi alla Procura Federale in occasione delle audizioni, senza fornire idonea giustificazione”. La società è sanzionata con euro 750,00 di ammenda. L’art. 1bis, comma 3, del CGS, prevede, infatti, l’obbligo di “presentarsi” avanti agli organi della giustizia sportiva, e dunque di presenziare in persona alle audizioni, e di regola la residenza all’estero non è di impedimento alla partecipazione alle audizioni se comunicate con debito anticipo, com’è avvenuto nella fattispecie ove entrambe le convocazioni per le audizioni del 21 e 27.6 risultano consegnata via pec con congruo anticipo

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.011/TFN del 03 Agosto 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (264) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.C. (all’epoca dei fatti e attualmente Presidente della Società ASD Pomigliano calcio), F.P.(all’epoca dei fatti e attualmente vice Presidente della Società ASD Pomigliano Calcio), Società ASD POMIGLIANO CALCIO - (nota n. 13702/829 pf15-16 GT/cc del 25.5.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di all'art. 1 bis, commi 1 e 3, in relazione all'art. 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato senza giustificato motivo, sebbene regolarmente convocato per tre convocazioni, innanzi al Collaboratore della Procura Federale, non collaborando, quindi, fattivamente con gli organi disciplinari; comportamento che presenta profili di particolare gravità perché posto in essere da soggetto che rivestiva la carica di presidente del sodalizio sportivo

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 104/CFA del 14 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CFA del 18 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 214 dell’8.3.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. P.P. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER MESI 4; - AMMENDA DI € 2.500,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.S.G. NOCERINA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. ED ALL’ART. 38 COMMA 1 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94 COMMA 1 N.O.I.F. ED IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 11 C.G.S. - NOTA N. 4443/430 PF13-14/AM/MA DEL 5.11.2015 (

Massima: La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso riduce al tecnico la sanzione della squalifica a mesi 2 e la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00 perché le eccezioni processuali (a partire da quella relativa alla invalidità della notifica dell’atto di deferimento) sono state formulate dal difensore del ricorrente, ed il comportamento procedimentale, tenuto dal tecnico, non giustifica l’aggravamento del corredo sanzionatorio disposto dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare  Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 17.2.2014

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. P.A.;  - AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ  DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LA CONDOTTA  ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE,  INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER  VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.

Massima: La Corte conferma la decisione della CDN che ha sanzionato il legale rapp.te e la società per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 3 del CGS, per mancata presentazione innanzi agli Organi della giustizia sportiva, per le minacce e per comportamenti ingiuriosi realizzati in occasione della gara, aggravati dalla reiterazione, in momenti diversi del medesimo contesto, avendo profferito reiteratamente ingiurie al cronista presente in tribuna nonché al Presidente della Lega Pro, quest'ultimo raggiunto telefonicamente.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.065/CDN  del 31 Marzo 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (259) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.V.(all’epoca dei fatti Presidente della Società FC Atletico Montichiari Srl), Società FC ATLETICO MONTICHIARI Srl - (nota n. 4777/490 pf13-14 AM/ma del 5.3.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con mesi 8 di inibizione per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS per: a) aver fatto uso di un documento (quietanza di € 5.000,00 con firma apocrifa) mediante il deposito al Collegio Arbitrale che sapeva non veridico al fine di non far fronte alla legittima richiesta rivolta al detto Organo dall’allenatore; b) per aver prodotto una documentazione (fattura del ristorante) addebitando non veridicamente il consumo dei pasti all’allenatore e ciò sempre al fine di sottrarsi al pagamento di quanto legittimamente richiesto dal Sig. …. con il ricorso al Collegio Arbitrale; c) per aver gravemente discreditato l’onorabilità del detto allenatore attribuendogli una condotta in violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS avendolo accusato di aver fatto richiesta di pagamento di una somma non dovutagli nascondendo di aver ricevuto l’importo di € 5.000. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 6.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.054/CDN  del 20 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.B. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 3539/119 pf13-14 AM/ma del 15.1.2014 ).

Massima: Il calciatore non risponde della violazione  di cui all’art. 1, comma 3, del CGS, per aver contravvenuto all’obbligo di presentarsi  dinanzi agli Organi di giustizia sportiva seppur ritualmente convocato per aver documentato il proprio impedimento alla prima convocazione e non aver potuto partecipare alla seconda in quanto notiziato solo il giorno prima.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.052/CDN  del 13 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(154) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P.(all’epca dei fatti tesserato della Società AS Martina 1947 Srl), F.R.(all’epca dei fatti tesserato della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), Società AS MARTINA 1947 Srl e L’AQUILA CALCIO 1927 Srl - (nota n. 3306/756bis pf 12-13/SP/mg del 7.1.2014).

Massima: I calciatori sono sanzionati con 2 giornate di squalifica per la violazione di cui all’art. 1 comma 2 CGS per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per essersi incontrato la sera prima della gara, all’insaputa delle proprie Società di appartenenza, e per aver violato, il divieto di dare notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagine o procedimenti disciplinari in corso. Le società sono sanzionate con l’ammenda  Riguardo, invece, la violazione dell’’art. 1 comma 2 del CGS, è opportuno evidenziare come detta norma pone l’accento sul cd. principio di segretezza, disponendo che ai soggetti che svolgono attività in ambito Federale è fatto “ divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagine o procedimenti disciplinari in corso”. Il cd. principio di segretezza ha la funzione precipua di rendere efficace il procedimento disciplinare che altrimenti verrebbe inficiato, con lo scopo di prevenire qualsiasi tipo di inquinamento probatorio derivante dalla comunicazione di attività di indagine da parte dei soggetti che sono a conoscenza di atti della Procura federale. Il divieto ha come oggetto l’atto del procedimento e la sua documentazione ma non la conoscenza dello stesso, se avvenuto in precedenza, o perché già di pubblico dominio. L’obbligo di segretezza cessa con la notifica da parte del Procuratore federale del deferimento all’incolpato. Nel caso di specie, per stessa ammissione dei calciatori, emerge che nel colloquio avuto qualche giorno dopo le audizioni, i due tesserati parlavano delle dichiarazioni rese innanzi alla Procura federale: “…. ho anche, vagamente, riferito quanto mi era stato chiesto e la  stessa cosa mi ha detto il mio amico” (deposizione – omissis - ), “ nel corso della predetta telefonata….. ci siamo scambiati, molto sommariamente, le nostre sensazioni su quello che ci era stato chiesto…” (dich. – omissis -) comportamento questo che integra a pieno la violazione prevista dall’art. 1 comma 2 CGS

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.043/CDN  del 18 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (30) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: S.B. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Pergocrema 1923 Srl) (nota n. 590/505pf11-12/AM/ma del 31.7.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con mesi 12 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 3 del CGS, per mancata presentazione innanzi agli Organi della giustizia sportiva, per le minacce e per comportamenti ingiuriosi realizzati in occasione della gara, aggravati dalla reiterazione, in momenti diversi del medesimo contesto, avendo profferito reiteratamente ingiurie al cronista presente in tribuna nonché al Presidente della Lega Pro, quest'ultimo raggiunto telefonicamente.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.038/CDN  del 3 Dicembre 2013 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CDT presso CR Sicilia – CU n. 75 del 17.9.2013) - (nota n. 560/615 pf12-13/MS/vdb del 30.7.2013

Impugnazione Istanza:(85) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD AITRAS CALCIO (2° Cat.), avverso le sanzioni dell’ammenda di € 250,00 e della diffida –

Massima: La società è oggettivamente responsabile per il comportamento del proprio calciatore che non si è presentato alle convocazioni a chiarimenti della Procura federale, senza fornire alcuna giustificazione (violazione art. 1 commi 1 e 3 CGS)

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 66/CDN  del 17 Marzo 2010 n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (191) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M. G.Presidente della Soc. AS Napoli Calcio a 5), P. D.A. e C. E. (dirigenti della Soc. AS Napoli Calcio a 5e della società AS Napoli Calcio a 5 (nota n. 4647/1318pf08-09/AM/ma dell’8.2.2010). Massima:  Per il fatto che i dirigenti della società non siano comparsi a rispondere dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, sebbene ritualmente convocati per le audizioni dei giorni 5.11.2009, 18.11.2009 e 4.12.2009, senza fornire in merito alcuna giustificazione, gli stessi sono sanzionati con l’inibizione per mesi 3 e la società con l’ammenda (€ 1.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 56/CDN  del 11 Febbraio  2010 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (145) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.N. (calciatore già tesserato per la Soc. US Castrovillari Calcio, attualmente tesserato per la Soc. ASD Morolo Calcio) D. V. (Segretario della  Soc. US Castrovillari Calcio), E.M. (vice allenatore della Soc. US Castrovillari Calcio) e della società US Castrovillari Calcio  (nota n. 3472/594pf08-09/AM/ma del 17.12.2009). (160) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: N. N.(calciatore attualmente tesserato per Società inattiva), D.V.(Segretario DELLA Soc. US Castrovillari Calcio), E. M. (vice allenatore della Soc. US Castrovillari Calcio) e della società Castrovillari Calcio (nota n. 4057/601pf08-09/AM/ma del 18.1.2010).

Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per aver consentito che in calce al reclamo presentato alla Commissione Accordi Economici venisse apposta dal di lui fratello la falsa sottoscrizione dell’atto.

 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2009 n.4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 03 Maggio 2010 n. 4 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010

Impugnazione – istanza: 4) Ricorso sig. P. G. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Bellaria Igea Marina/Colligiana del 7.3.2010 Massima:  Viene aumentata a 3 giornate effettive di gara l’originaria sanzione di 2 giornate effettive di gara della squalifica irrogata al calciatore perché lo stesso ha riportato per difendersi, nel reclamo le espressioni blasfeme per le quali è stato sanzionato.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 36/CDN  del 16 Novembre 2009  n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (322) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: N. F. (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. US Massese 1919 Srl) (nota n. 7936/592pf08-09/AM/ma del 4.6.2009).

Massima: L’amministratore unico e legale rappresentante della società risponde della la violazione dell’articolo 19, comma 2, lett. a), e comma 8, CGS, con conseguente applicazione dell’art. 22, comma 8, CGS, per avere rappresentato la Società in pendenza della sanzione di inibizione lui inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Il caso di specie: L’amministratore unico della società, sottoscriveva in data 22 maggio 2008 procura alle liti in favore degli avvocati, con l’intento di conferire il mandato a rappresentare la società nel giudizio di appello avverso la decisione della Commissione Premi di preparazione. Alla data della sottoscrizione della procura citata, il predetto dirigente stava scontando la sanzione dell’inibizione e pertanto non aveva il potere di rappresentare la società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 33/CDN  del 05 novembre 2008  n.  3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (350) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.C. (calciatore già tesserato per la Soc. Forio Calcio a 5 attualmente per la ASD Real Ischia), C.D.M. (calciatore già tesserato per la Soc. Forio Calcio a 5 ed attualmente per la Soc. ASD Real Ischia), N.N. (già Presidente della Soc. Forio Calcio a 5) (nota n. 5191/554pf06-07/GT/en del 3.6.2008)

Massima: Non può essere sanzionata la mancata risposta dei due calciatori all’invito a comparire loro rivolto dall’Ufficio Indagini, quando risulta agli atti che la convocazione è stata effettuata a mezzo telegramma inviato dall’Ufficio ai calciatori presso il Presidente della società, avvocato, all’indirizzo di quest’ultimo, evidentemente coincidente con la sede della società. Non vi è tuttavia prova, che tale telegramma sia effettivamente pervenuto ovvero sia stato materialmente consegnato ai due calciatori, di guisa che l’assunto dei medesimi di non aver mai avuto la convocazione può essere accolto.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 29/CDN  del 23 ottobre 2008  n.  5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (24) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.N. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. AS Cosenza Calcio SpA) (nota n. 193/683pf06-07/AM/en del 10.7.2008)

Massima: Il presidente della società è sanzionato con la inibizione (mesi 3)  per la violazione dell’art.1, comma 3, del CGS, in quanto, convocato dall’Ufficio Indagini per essere sentito in merito ad un presunto tentativo di illecito sportivo riferito, vi si sottraeva.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 01/CDN  del 02 Luglio 2008  n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Veneto - C.U. n. 65 del 14.5.2008

Impugnazione - istanza:– Appello della società ASD Bovolone avverso le sanzioni dell’ammenda di € 500,00 alla società e l’inibizione per mesi tre al presidente M.B. inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il presidente della società viene meno ai principi sanciti dall’art. 1 comma 1 CGS per aver egli omesso in maniera significativa di collaborare con l’organo inquirente. Di guisa che risulta correttamente applicata la sanzione di cui all’art. 19 comma 1 h) stesso codice. Né può essere invocata quale esimente la tutela della privacy, non essendo ravvisabile nei nominativi dei calciatori coinvolti la natura di dato sensibile sottoposto a riservatezza, risultando per altra via già noti tali nominativi, evidenziati nella improvvida lettera di convocazione dei calciatori e dei loro genitori. Nel caso di specie il presidente, in sede di audizione innanzi l’Ufficio Indagini, si era rifiutato di rivelare i nominativi ed il numero dei calciatori coinvolti in una determinata vicenda perché privo dell’autorizzazione dei rispettivi genitori

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 60/CDN del 30 maggio 2008 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (199) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: V.C. (all’epoca dei fatti presidente SSD Sapri Calcio S.p.A.), L.F.M. (all’epoca dei fatti dirigente FC Savoia 1908 SSDRL) e delle societa’ Sapri Calcio Srl (già SSD Sapri Calcio S.p.A nella stagione sportiva 2006/2007) e FC Savoia 1908 SSDRL (nota n. 2100/601pf06-07/sp/en del 14.1.2008)

Massima: Il Presidente dalla società è responsabile per aver reso dichiarazioni reticenti e intrinsecamente contraddittorie all’Ufficio Indagini, in violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, per aver tra l’altro ostacolato l’attività degli organi di giustizia sportiva nonchè per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS, relativamente all'art. 66 NOIF, per aver stazionato, nel corso della gara di campionato, all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi, pur non essendo inserito nella distinta di gara presentata dalla società di appartenenza all'arbitro. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del presidente e la sanzione dell’ammenda a carico della società per responsabilità diretta.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 21 dicembre 2005 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 2.12.2005

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Ferentino Calcio avverso la sanzione dell’inibizione per mesi sei al presidente G.V. nonchè l’ammenda di e 1500,00 alla societá a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il Presidente della società è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver, in sede di reclamo avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, allegato la dichiarazione sottoscritta da persona che si era qualificato “quale dirigente accompagnatore della società”, qualifica priva di fondamento, come in seguito verificato dall’Ufficio Indagini, e della cui inveridicità non poteva non essere al corrente il Presidente della società.

 

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 5 settembre 2002 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 2 dell’11.7.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Ferriera-Condove avverso le sanzioni inflitte ai sigg.ri C.P., G.A. e L.A. a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: Integra una condotta gravemente scorretta, posta in essere dal Presidente della società nei confronti degli organi della Giustizia sportiva, indotti ripetutamente in errore circa l’esatta individuazione dell’autore degli atti di violenza commessi nel corso della gara. (Il caso di specie: il giudice sportivo aveva sospeso in via cautelare il capitano della squadra fino a quando la società non avesse trasmesso il nominativo dell’autore dell’atto violento. La società in un primo momento trasmetteva un nominativo e successivamente, a distanza di qualche mese, un altro, forse nell’intento di sacrificare un calciatore poco utilizzato per salvare un giocatore più importante per la squadra).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 5 ottobre 2001 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 13 del 7.9.2001

Impugnazione – istanza: Appello dell’A.C. Pro Casteldaccia avverso la sanzione della squalifica fin al 28.8.2002 al calciatore A.G., inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo

Massima: Il calciatore è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per essersi rifiutato di firmare al collaboratore dell’Ufficio Indagini il verbale contenente le proprie dichiarazioni. Consegue la sanzione della squalifica.

 

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 14 Settembre 2001 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 5 del 23.7.2001

Impugnazione - istanza: Appelli della Pol. Alberobello e dei sigg.ri P.A., G.A., P.D., M.G., C.N., P.D., D.L.A., T.D. e G.G. avverso decisioni a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: In mancanza dell’avviso di ricevimento delle raccomandate di convocazione, non vi è in atti la prova certa che gli incolpati abbiano ricevuto la convocazione innanzi al Collaboratore dell’Ufficio Indagini e si siano quindi volontariamente sottratti al dovere di presentarsi.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 14 settembre 2000 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 55 del 21.6.2000

Impugnazione - istanza:Appello del sig. B.F. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2001 inflittagli, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto, per violazione degli artt. 1 comma 2 e 2 comma 6 C.G.S.

Massima: Il dirigente di una società è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 2 C.G.S., perché, essendo stato citato dalla Commissione Disciplinare, non si è presentato nel giudizio.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 171/CGF Riunione del  30 aprile 2008  n. 4,5,6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 277/CGF Riunione del 16 settembre 2008 n. 4,5,6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della Procuratore Federale avverso: · l’erronea determinazione della sanzione da irrogare a carico del sig. D. S. P., legale rappresentante all’epoca dei fatti della società S.S. Lanciano, avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 seguito proprio deferimento per violazione dell’ art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (b), paragrafo iii, lettera b n. 4) del c.u. del c.f. n. 6/a del 3 maggio 2007, violazione art. 7 commi 3 e 7 del previgente c.g.s. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (b), paragrafo iii, lettera b n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/a del 3 maggio 2007 e della violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente) in relazione all’allegato b), paragrafo iv) lettera a punto 2 del c.u. del c.f. n. 6/a del 3 maggio 2007 (nota n. 3511/672pf07-08/sp/ma del 13.3.2008)· l’erronea determinazione della sanzione da irrogare a carico della S.S. Lanciano avverso la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica nella corrente stagione sportiva seguito proprio deferimento per violazione art. 2, comma 4 e 7 comma 3 del C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio presidente. (nota n. 3511/672pf07-08/sp/ma del 13.3.2008) Ricorso del sig. Di Stanislao Paolo legale rappresentante all’epoca dei fatti della società S.S. Lanciano, avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’ art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (b), paragrafo iii, lettera b n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/a del 3 maggio 2007, violazione art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 c.g.s. vigente) in relazione all’allegato (b), paragrafo iii, lettera b n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/a del 3 maggio 2007 e della violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S vigente applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S previgente) in relazione all’allegato b), paragrafo iv) lettera a punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/a del 3 maggio 2007 (nota n. 3511/672pf07-08/sp/ma del 13.3.2008) Ricorso della S.S. Lanciano avverso la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica nella corrente stagione sportiva seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 2, comma 4 e 7 comma 3 del C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.D. vigente), dell’art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio presidente. (nota n. 3511/672pf07-08/sp/ma del 13.3.2008)

Massima: In accoglimento dell'istanza della Procura Federale, la Corte dispone la cancellazione dagli scritti dei deferiti delle espressioni che qualificano l'appello della Procura come temerario e pretestuoso, trattandosi di espressioni sconvenienti ed offensive, - contrarie al dovere di lealtà e probità incombente sui difensori che patrocinano anche dinanzi a questa Corte – in quanto espressioni che dimenticano che il ruolo esercitato dalla Procura Federale non è al servizio di interessi particolari ma di quello superiore dello sport.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 2 luglio 1998 n. 2– www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 32 del 5.3.1998Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso decisioni a seguito di deferimento a carico dei sigg.ri G.G., M.A., S.S., R.I. e Z.F.

Massima: L’omessa presentazione a convocazione disposta dall'Ufficio Indagini, senza addurre giustificato motivo costituisce una violazione del generale principio dell’obbligo di correttezza disposto dall’art. 1 C.G.S. e consegue la sanzione dell’ammonizione in capo al responsabile.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 10 luglio 1997 - n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 43 del 29.5.1997Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Colonia Julia avverso decisioni seguito gara S. Barbara Nureci/Colonia Julia del 6.4.1997

Massima: La violazione del diritto di difesa dinanzi alla Commissione Disciplinare, per non aver questa convocato la parte interessata che ha fatto esplicita richiesta in tal senso, si verifica solo nei confronti della parte interessata e non produce effetti nei confronti di eventuali controparti.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C - Riunione del 30 Aprile 1998 - n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 272 del 27.2.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Fiorentina avverso le sanzioni dell’inibizione per giorni dieci al presidente C.G.V. e dell’ammenda di L. 10.000.000 inflitta alla società, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 2 e 6 comma 1 C.G.S.

Massima: Se il Presidente di una società viola l'art. 1 comma 2 C.G.S. perché, più volte convocato, non si è presentato al Capo dell'Ufficio Indagini per rendere chiarimenti sui fatti denunciati dallo stesso nel corso di pubbliche dichiarazioni, è prevista a suo carico la sanzione dell’inibizione e l’ammenda a carico della società ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente.

Massima: La convocazione non è regolata formalmente nelle norme regolamentari della F.I.G.C., potendo essere formulata in diversi modi anche atipici.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 28 luglio 1997 - n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Procuratore Federale: avverso decisioni a carico dall'U.S. Massese; U.S. Massese: penalizzazione n. 9 punti nella classifica 1997/98; F.G., B.G. e N.V.: inibizione per anni 3; G.M.: squalifica fino al 30.10.1997; A.C. Mobilieri Ponsacco: avverso decisioni a carico della U.S. Massese.

Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale, dell’U.S. Massese e dei sigg.ri F.G. e B.G., D.N.V., D.G.M. e dell'A.C. Mobilieri Ponsacco avverso decisioni a seguito di procedimento per illecito sportivo in relazione alla gara Mobilieri Ponsacco/ Massese dell’1.6.1997,di cui alla delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C- Com. Uff. n.205/c del19.7.1997

Massima: Quando un dirigente o un calciatore viola l'art. 1 comma 2 C.G.S., per avere omesso ingiustificatamente di rispondere alla convocazione, tra l'altro in precedenza concordata, con il  Collaboratore dell'Ufficio Indagini, non è sanzionata se riesce a dimostrare che nel giorno ed ora stabilita era impossibilitato a comparire dinanzi l’Ufficio Indagini ed abbia dichiarato di essere disposto a presentarsi anche il giorno dopo.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 24 aprile 1996 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.3.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.Calcio Gallico avverso decisioni seguito gara calcio Gallico/Sanferdinandese del 4.2.1996

Massima:La CAF dispone, ai sensi dell'art. 19 comma 2 C.G.S., il deferimento alla Commissione Disciplinare per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS del presidente della società firmatario dell’atto, quando rileva che nell’atto di impugnazione l’appellante ha usato espressioni, ovvero apprezzamenti gratuiti e chiaramente offensivi per gli organismi federali ai quali sono riferiti.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 15/C Riunione dell’11 gennaio 1996 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera delle Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 16 del 9.11.1995

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Miramare avverso decisioni merito gara Endas San Clemente/Miramare dell’1.10.1995

Massima: La società, che nel corso di un procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva altera i documenti per discolpare un proprio tesserato, è deferita alla competente Commissione Disciplinare ove il presidente risponderà della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per aver posto in essere una condotta lesiva del principio di lealtà sportiva e la società stessa per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 4 gennaio 1996 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 6/Disc. del 3.11.1995

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Mediatrice V.T. Trinacria avverso la penalizzazione di n. 6 punti nella classifica del campionato di competenza 1995/96 inflittale, a seguito di deferimento del procuratore federale per illecito sportivo, per violazione degli artt. 2 comma 3 e 6 comma 5 C.G.S., in relazione alla gara Borgo Nuovo/Mediatrice V.T. Trinacria del 25.4.1995

Massima: Integra la violazione dell’art. 1 comma. 2 C.G.S. il comportamento del calciatore che, ingiustificatamente, non risponde alle reiterate convocazioni del Collaboratore dell’Ufficio indagini.

 

 

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