F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 017/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 123CSA del 12 Aprile 2018 RICORSO DEL CALCIATORE FRANCO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AREZZO/LIVORNO DEL 03.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 185/DIV del 04.04.2018)

RICORSO DEL CALCIATORE FRANCO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  AREZZO/LIVORNO  DEL

03.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 185/DIV del 04.04.2018)

 

Il sig. Franco Michele, tesserato della società Livorno Calcio S.r.l., propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo la Lega Italiana Calcio Professionistico del 4.4.2018 con la quale lo stesso è stato sanzionato con 2 giornate di squalifica per i fatti accaduti nel corso della gara Arezzo/Livorno del 3.4.2018.

In particolare il direttore di gara ha segnalato che il calciatore al 35” del secondo tempo veniva espulso perché colpiva con un forte calcio un avversario.

Il Giudice Sportivo sanzionava il predetto comportamento con 2 giornate di squalifica rilevando, come indicato dal direttore di gara, che il fallo era stato commesso senza avere la possibilità di giocare il pallone.

Nell’atto di appello la parte ha prodotto il video dell’episodio.

E’ noto e  non merita peculiare motivazione il fatto che nel presente procedimento non è ammissibile la prova filmata.

Nei motivi di appello la parte fornisce una ricostruzione dell’episodio volta a ricondurre l’episodio contestato nell’ambito di un normale fallo di giuoco privo di volontà offensiva.

Osserva la Corte.

Il referto arbitrale, come è noto, ha valenza privilegiata, così che la diversa ricostruzione fattuale avanzata dall’appellante non può trovare accoglimento, atteso che il direttore di gara ha indicato in modo puntuale e oggettivo la dinamica del fatto, dal quale emerge che l’azione censurata  ha costituito, all’evidenza, un comportamento ritorsivo avendo questi segnalato che il pallone, al momento del fallo, non era più giocabile dal giocatore sanzionato.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Franco Michele.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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