F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 017/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 123CSA del 12 Aprile 2018 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. LOPEZ GIOVANNI SEGUITO GARA LUCCHESE/PISTOIESE DEL 03.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 185/DIV del 04.04.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. LOPEZ GIOVANNI SEGUITO GARA

LUCCHESE/PISTOIESE  DEL  03.04.2018  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  Lega  Italiana  Calcio

Professionistico – Com. Uff. n. 185/DIV del 04.04.2018)

 

La società A.S. Lucchesi Libertas 1905 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 185/DIV del 4.4.2018, con il quale, a seguito della gara Padova/Teramo del 3.4.2018 è stata inflitta al signor Lopez Giovanni la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara "per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara (r.proc.fed., r.c.c.)".

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione ad una giornata effettiva di gara in considerazione delle parole effettivamente pronunciate dal tesserato, che pur essendo irriguardose erano solo espressione di disapprovazione all’operato dell’arbitro.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, considerato che i termini utilizzati sono certamente offensivi della reputazione dell’Arbitro e ritenendo perciò che il fatto non merita una valutazione attenuata essendo già stato inflitto il minimo edittale della sanzione, respinge il ricorso.

 

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l. di Lucca.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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