F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 032/CSA del 06 Ottobre 2017 RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S. MONOPOLI 1966 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARAO MANUEL SEGUITO GARA FIDELIS ANDRIA/MONOPOLI DEL 30.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 45/DIV del 02.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S. MONOPOLI 1966 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE   EFFETTIVE   DI   GARA   INFLITTA   AL   CALC.   SARAO   MANUEL   SEGUITO   GARA   FIDELIS

ANDRIA/MONOPOLI DEL 30.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 45/DIV del 02.10.2017)

 

La società S.S. Monopoli 1966 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico sul Com. Uff. n. 45/DIV del 2.10.2017, con il quale, a seguito della gara Fidelis Andria/Monopoli del 30.11.2017, è stata inflitta al suo calciatore signor Sarao Manuel a seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara "per condotta violenta. Il calciatore calciava volontariamente con violenza il pallone contro un  calciatore avversario colpendolo sul  tronco  del corpo".

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto, in accoglimento del reclamo, la riduzione della sanzione ad una giornata effettiva di gara in quanto il calciatore non avrebbe commesso quell'atto così grave che possa aver giustificato una sanzione di squalifica così penalizzante perché voleva solo allontanare il pallone e non aveva la volontà di colpire l'avversario.

La Corte, esaminati gli atti e i fatti come accaduti, sentito l'arbitro e avuta conferma dell'intenzione rilevata di colpire con violenza l'avversario e non semplicemente di  allontanare  il pallone, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l’arbitro, respinge il ricorso  come  sopra  proposto  dalla società S.S. Monopoli 1966 di Monopoli (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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